Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 14/02/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2071 /2023 R.G.A.C.C. oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) vertente tra
, nata a [...] il [...] CF , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. CASANO GIUSEPPE e dall'avv. CIMIOTTA VITO DANIELE giusta procura in atti, attore – opponente nei confronti di con sede legale in Roma, Via Goito n.4, C.F.: Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nel presente giudizio rappresentata (giusta procura speciale del 19 marzo 2014 a rogito del Dott. Notaio in Roma Rep. 79900 Persona_1
Racc 20832), dalla procuratrice speciale con sede legale in Parte_2
Parma, Via Università n.1, capitale sociale i.v. € 979.232,983,00, iscritto al registro delle Imprese di
Parma (Codice Fiscale , partita Iva ) aderente al Fondo Interbancario di P.IVA_2 P.IVA_3
Tutela dei Depositi, iscritta all'Albo delle Banche al n.5435, capogruppo del Gruppo Bancario
Crédit Agricole Italia, iscritta all'Albo dei Gruppi bancari al n. 6230.7, quest'ultimo nel presente giudizio rappresentato (giusta procura del 24 novembre 2022 in autentica della Dott.ssa
[...]
Notaio in Parma, Rep. 49483 – Racc. 18081) dalla mandataria Persona_2 Controparte_2
con sede legale in Milano, Bastioni di Porta Nuova n.19 (codice fiscale partita Iva n. P.IVA_4
), quest'ultima in persona del procuratore speciale, Dott.ssa P.IVA_5 CP_3
, nata a [...] il [...], munita dei poteri di firma e
[...]
2022 (Rep. 8698/5041) in giudizio con l'Avv. Massimo Tagliareni giusta procura in atti,
convenuta – opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con le note a tal fine depositate nel termine fissato ai sensi dell'art 189 cpc parte attrice ha precisato le conclusioni chiedendo “respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa Ritenere e dichiarare, la nullità del decreto ingiuntivo n. 526/2023 - R.G. 1512/2023 per mancanza di liquidità del credito in violazione dell'art. 633 cpc e, conseguentemente Revocare e porre nel nulla, per i motivi di cui in narrativa, in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo n. 526/2023 - R.G. 1512/2023 emesso dal Tribunale di
Marsala in data 24.10.2023 e notificato in data 26.10.2023. Con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”; parte convenuta ha precisato le conclusioni chiedendo “Reietta ogni avversa istanza, eccezione e difesa;
Rigettare l'opposizione proposta, confermando il monitorio opposto e, quindi condannare l'opponente al pagamento della somma di €
38.316,18 oltre gli interessi convenzionali di mora sino al soddisfo e le spese liquidate. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il Decreto Ingiuntivo n. 526/2023 - R.G. 1512/2023, notificatogli il 26/10/2023 emesso da questo Tribunale su ricorso della rappresentata dalla Controparte_1 CP_2
mandataria della procuratrice speciale , con il quale è stato
[...] Controparte_4
ingiunto ad esso attore di pagare in favore della convenuta opposta la complessiva somma di €
38.316,18, oltre accessori e spese, quale saldo debitore del contratto di mutuo fondiario di complessivi € 75.000,00, stipulato dall'odierno opponente con il Credito Siciliano S.p.a. in data
27/01/2017 (Rep. 9643/6155) e poi ceduto alla garantito dal Fondo Controparte_1
di Garanzia “prima casa” per una somma pari al 50% dell'importo erogato ed al netto della somma dalla mutuante ricevuta da detto fondo.
L'attore allegava a sostegno della proposta opposizione, la “improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria” e la “nullità del decreto ingiuntivo: mancanza di liquidità del credito azionato” avendo la convenuta “incardina(to) presso il tribunale di Marsala un procedimento esecutivo immobiliare (R.G. Es. n. 43/2022) per un credito di complessivi € 72.494,29” nell'ambito del quale “il prezzo di vendita è fissato per un importo superiore all'effettivo credito (credito ingiunto € 38.316,18 – prezzo della vendita del 27/09/2023 di € 39.879,42).”
Chiedeva pertanto al Tribunale “respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa
PRELIMINARMENTE - Sospendere, per i motivi di cui in narrativa, ex art 649 cpc, l'esecuzione provvisoria del Decreto Ingiuntivo n. 526/2023 - R.G. 1512/2023 emesso dal Tribunale di Marsala in data
24.10.2023 e notificato in data 26.10.2023 NEL MERITO Ritenere e dichiarare, la nullità del decreto ingiuntivo n. 526/2023 - R.G. 1512/2023 per mancanza di liquidità del credito in violazione dell'art. 633 cpc
e, conseguentemente Revocare e porre nel nulla, per i motivi di cui in narrativa, in ogni sua parte il Decreto
Ingiuntivo n. 526/2023 - R.G. 1512/2023 emesso dal Tribunale di Marsala in data 24.10.2023 e notificato in data 26.10.2023.”
Si costituiva la creditrice opposta la quale contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dalla controparte.
Circa l'esistenza del credito e l'effettivo ammontare dello stesso precisava che a seguito della intrapresa esecuzione forzata non aveva ancora ricevuto alcuna somma, con la conseguenza che il credito vantato era al momento del ricorso monitorio, certo, liquido ed esigibile.
Chiedeva pertanto “Reietta ogni avversa istanza, eccezione e difesa;
Preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione del monitorio opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e stante il grave pregiudizio nel ritardo, per i motivi tutti esposti. rigettare l'opposizione proposta, confermando il monitorio opposto e, quindi condannare l'opponente al pagamento della somma di €
38.316,18 oltre gli interessi convenzionali di mora sino al soddisfo e le spese liquidate. Con espressa riserva ex art. 171 c.p.c., di modificare e/o precisare le presenti conclusioni e di produrre ulteriori documenti nonché di articolare mezzi istruttori.”
Instaurato il contraddittorio, rigettata la istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto avendo ritenuto il Tribunale la causa di pronta soluzione, istruito il processo con il solo deposito di documenti, all'udienza del 21.01.2025 la causa è stata posta in decisione.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di “improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria” la quale è manifestamente infondata. Ed invero l'art 5 bis D.lgs. 28/2010 espressamente prevede che “quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6”.
All'udienza di prima comparizione del 7.5.2024 pronunciati i provvedimenti di cui all'art. 648 cpc, il GI ha onerato la convenuta opposta di presentare la domanda di mediazione;
la relativa procedura risulta regolarmente espletata come da verbale depositato il 10.10.2024.
Nel merito si osserva quanto segue.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è stato ormai da tempo definito dalla
Suprema Corte di Cassazione, come suddiviso in due fasi, la prima a cognizione sommaria e la seconda a cognizione piena ragione per cui "(l)'opposizione a decreto ingiuntivo non è
l'impugnazione del decreto".
Ha specificato quel Giudice che "l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio", non quale "giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo".
Il procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo deve quindi "considerarsi un ordinario processo di cognizione anziché un mezzo di impugnazione"; esso "ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice della opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso, e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d'ingiunzione".
In definitiva la (eventuale) fase di opposizione a decreto ingiuntivo "completa il giudizio di primo grado", trattandosi di "giudizio di primo grado bifasico", sicché "le due fasi fanno parte di un medesimo giudizio che si svolge nel medesimo ufficio". Il creditore opposto riveste quindi la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito.
L'opponente assume quindi solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso. L'onere probatorio resta pertanto ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697
c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
È altresì indubbio però, che nel caso specifico debbano trovare applicazione -in punto di ripartizione dell'onere della prova- i principi generali di diritto affermati dal Giudice della
Legittimità secondo i quali in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento (ex plurimis di recente Cass. 15328/2018).
Qualora poi il debitore convenuto per l'adempimento, sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. (Cfr. Cass. 3587/2021).
Ebbene nel caso di specie la convenuta ha fondato la propria pretesa creditoria sul mancato adempimento da parte dell'attore opponente, dell'obbligazione restitutoria su di esso gravante a seguito della sottoscrizione del “contratto di mutuo fondiario di complessivi € 75.000,00, stipulato tra lo stesso attore ed il Credito Siciliano S.p.a. in data 27/01/2017 (Rep. 9643/6155), poi ceduto alla Controparte_1
Ebbene l'esistenza la validità e l' efficacia del suddetto rapporto negoziale, non sono state minimamente contestate dal debitore con la conseguenza che gravava su quest'ultimo l'onere di provare l'esistenza di fatti impeditivi o modificativi della suddetta obbligazione restitutoria. Tale onere è rimasto del tutto inadempiuto essendosi l'attore limitato ad eccepire con riferimento al quantum del credito vantato della convenuta (credito la cui esistenza non è stata contestata) la (sola e mera) pendenza di una procedura esecutiva immobiliare incardinata dalla stessa creditrice opposta, senza null'altro dedurre circa l'eventuale avvenuta assegnazione al creditore ad esito della liquidazione dell'immobile staggito, di somme a deconto del credito azionato.
Al contrario lo stesso creditore, sul quale come visto non gravava alcun onere, ha depositato in data 03.01.2025 documentazione gli atti (bozza del progetto di distribuzione, verbale dell'udienza del 4.11.2024 di approvazione e bonifici di pagamento) della esecuzione forzata immobiliare n. 43/2022 RGEI di questo Tribunale -documenti di formazione successiva alla scadenza dei termini di cui all'art 171 ter cpc e pertanto ammissibili ed utilizzabili ai fini della decisione- dai quali si evince che nessuna somma è stata attribuita alla creditrice in conto capitale.
Risulta invero che a fronte della somma distribuita pari a complessivi € 14.513,78 è stato assegnato all'odierna convenuta l'importo di € 11.237,86 (tenuto conto della somma di € 5.000,00 assegnata si sensi dell'art 41 Tub) di cui € 10.385,04 per spese e compensi della procedura esecutiva. La restante somma di € 852,82 in mancanza di diverse allegazioni in atti ed essendo stato eseguito l'integrale pagamento delle spese, non può che essere imputata ad interessi.
Sul punto appare opportuno evidenziate che il Giudice della Legittimità ha in più occasioni affermato che i criteri a tal fine stabiliti dagli artt. 1193 e 1194 cod. civ., sono applicabili esclusivamente ai pagamenti volontari e non anche a quelli coattivi per i quali le parti non possono che adeguarsi alla predeterminazione giudiziale (ex plurimis Cass. 1815/1981, 11014/1991;
238/1997; 7919/1997).
Ne deriva che il pagamento ricevuto in sede di riparto in mancanza di specifica imputazione del GE, non può che essere imputato ad interessi avendo la Suprema Corte di
Cassazione espressamente escluso che il consenso del creditore che ai sensi dell'art 1194 cc è necessario perché il pagamento sia imputato al capitale piuttosto che agli interessi, possa essere ravvisato nell'accettazione, da parte del creditore medesimo, del provvedimento reso dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt, 596 e 598 cpc che è insuscettibile di giudicato, avendo natura di ordinanza, ed è dotato di operatività limitata all'ambito del procedimento esecutivo ( Cfr. Cass.
4578/76, mass n 383318; 176/66, mass n 320337 e più di recente 87/1980).
Da quanto fin qui esposto deriva che il credito per somma capitale come indicato nel decreto opposto, è rimasto immutato con consequenziale infondatezza dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e considerato il valore della controversia come dichiarato in citazione (ricompreso nello scaglione tra € 26.000 ed € 52.000), tenuto conto dei parametri previsti dal DM 55/2014 come integrati dal DM 147/2022 ed applicata la riduzione massima del compenso in tesi dovuto per ciascuna fase processuale in considerazione dell'attività effettivamente posta in essere, della rilevanza della stessa rispetto alla posizione processuale della parte assistita della natura e qualità delle questioni giuridiche affrontate non particolarmente complesse, della natura solo documentale della espletata istruttoria, in complessivi Euro 3.808,00
(di cui per la fase di studio € 850,50; per la fase introduttiva € 602,00; per la fase istruttoria € 903,00, per la fase decisoria € 1.452,50), oltre rimborso spese generali cassa ed Iva se dovuti nella misura di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala Sezione Civile nella persona del Giudice onorario dott. Marcello Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2071/2023 r.g.a.c., ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto Ingiuntivo n. 526/2023 Parte_1
reso nell'ambito del proc. n. 1512/2023 RG dall'intestato Tribunale in data 24.10.2023, che pertanto dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna al pagamento in favore della convenuta opposta in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi €
3.808,00 oltre rimborso spese generali, cassa ed IVA nella misura di legge se dovuti.
Così deciso in Marsala, il 14 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo