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Sentenza 30 luglio 2024
Sentenza 30 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/07/2024, n. 21206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21206 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26091/2020 R.G. proposto da: DE DOMENICO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MANCINI AN ([...]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende Civile SEt. Sez. 5 Num. 21206 Anno 2024 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO Data pubblicazione: 30/07/2024 2 di 16 -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della MARCHE-ANCONA n. 250/2020 depositata il 09/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26/03/2024 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. Udite le conclusioni come segue: - Sost. P.G. Dott. AU Vitiello: accoglimento del ricorso;
- Avv. Francesco Mancini per il contribuente: accoglimento del ricorso;
- Avv. Emanuele Manzo per l’Agenzia: rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA In data 28 gennaio 2014, si concludeva, con relativo pvc, una verifica della GdF di Pesaro, per gli aa.ii. dal 2008 al 2013, a carico di AKENTANNOS SRL, esercente attività di fabbricazione di mobili d’arredo. Ne discendevano due avvisi di accertamento, n. TQ9035T01947/2014, per l'anno 2008, e n. TQ9035T01998/2014, per l'anno 2009, notificati al legale rappresentante p.t. della società, DE PACE GO RE. DE EN era attinto da atto di contestazione delle sanzioni n. TQ9C05T01504/2014 ai sensi dell’art. 9 D.Lgs. n. 471 del 1997, in ragione di un totale di € 7.672.428,25, quale amministratore di fatto e socio occulto, che aveva agito in uno a TI AR, commercialista ed·a sua volta amministratore di fatto. 3 di 16 All'udienza del 6 luglio 2017, con la sentenza n. 1021/2017, la CTP di Pesaro, adita impugnatoriamente dal contribuente, respingeva il ricorso. Il contribuente proponeva appello, nella resistenza dell’Agenzia, con cinque motivi. La CTR delle Marche, con la sentenza in epigrafe, rigettava il gravame. Propone ricorso per cassazione il contribuente con tre motivi;
l’Agenzia si costituisce ai soli fine dell’eventuale partecipazione all’udienza. Il contribuente deposita ampia memoria telematica addì 14 marzo 2024, ulteriormente illustrativa dei motivi di ricorso. All’odierna pubblica udienza, dopo breve discussione, il Sost. Proc. Gen. presso la Corte di cassazione, in persona del Dott. AU Vitiello, conclude per l’accoglimento del ricorso;
la difesa del contribuente si associa;
la difesa erariale conclude per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Primo motivo: “Nullità della sentenza, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione all'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.”. “Si denuncia il vizio di ‘error in procedendo’ in cui sono incorsi i Secondi Giudici, per avere erroneamente attinto a motivi di impugnazione doglianze completamente diverse da quelle effettivamente svolte dall'appellante, di tal guisa venendo meno al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”. Secondo motivo: “Erronea e falsa applicazione degli artt. 34 e 35 del d.lgs. n. 546192, dell'art. 276 c.p.c., nonché degli artt. 24, 97 e 111 Cost. e dei principi di oralità, immediatezza e concentrazione, in relazione all'art. 360, 1° co., n. 3[, cod. proc. civ.]”. “Si lamentano le inedite (ed illegittime) modalità di trattazione e deliberazione della causa, con celebrazione di tre udienze di 4 di 16 discussione, l'ultima delle quali tenutasi il 27 giugno 2019, mentre l'emissione della sentenza risulta datata 7 gennaio 2020, ed il deposito il 9 giugno 2020”. Terzo motivo: “Omessa pronuncia in ordine alla lamentata violazione del combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 326/2003 e dell'art. 9 del d.lgs. n. 472/1997, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c.”. “Si lamenta, in via subordinata rispetto al primo motivo, l'omessa pronuncia sulla illegittimità delle sanzioni ex art. 7, l. 369/2003”. Assume rilievo prioritario il secondo motivo, il quale, pur proposto (a tenore dell’“incipit” della relativa illustrazione: p. 33 ric. cass.) “·in linea meramente subordinata”, è in realtà potenzialmente dirimente in rito. Esso è infondato. Vi si lamenta “la particolarissima dinamica della trattazione e del procedimento di deliberazione delle 48 controversie poste in discussione, presso la CTR delle Marche inizialmente in data 25 marzo 2019 […]. I procedimenti in questione, derivanti da avvisi di accertamento ed atti di contestazione delle sanzioni emessi dall'AE di Pesaro e Urbino a carico di varie società, sono stati trattati in unica udienza, il 6 luglio 2017, presso la CTP di Pesaro, per avere il Collegio ritenuto che le cause avessero un riferimento ‘comune’ nella figura dell'asserito ‘dominus’, EN ON […]. Anche la CTR delle Marche ha reputato opportuno fissare la medesima udienza per tutte le 48 posizioni […]. Il giorno 25 marzo 2019, le parti processuali illustravano diffusamente le rispettive posizioni, mediante discussione orale durata svariate ore, al termine della quale la Sez. 5 della Commissione decideva di rinviare il prosieguo della pubblica trattazione all'udienza del 10 aprile 2019, Anche ad esaurimento dell'ulteriore udienza pubblica di discussione del 10 5 di 16 aprile, la Commissione Regionale riteneva di non potere ancora decidere e rinviava all'udienza del 27 giugno 2019. Nella giornata del 27 giugno 2019, difesa della contribuente e rappresentanti dell'Ufficio si riportavano alla copiosa documentazione prodotta ed alle argomentazioni di cui agli scritti difensivi ed a quelle lungamente spese durante le precedenti udienze di discussione, e la CTR si riservava la decisione. [… La sentenza impugnata] veniva pronunciata il 7 gennaio 2020 […] dopo oltre sei mesi dall'ultima delle tre udienze, e, quindi, ben oltre il termine dei trenta·giorni di cui al secondo comma dell'art. 35 del D.lgs. n. 546/92, mentre il deposito avveniva il 9 giugno 2020, ossia ad un anno dall'ultima trattazione in pubblica udienza, risalente al 27 giugno 2019”. Le dedotte violazioni degli artt. 34 e 35 D.Lgs. n. 546 del 1992, e dei corrispondenti principi, anche costituzionalmente rilevanti, di oralità, immediatezza e concentrazione, non colgono nel segno. La CTR dà espressamente atto in sentenza di aver riservato la decisione, sia in motivazione, laddove scrive: “La Commissione[,] letti tutti gli atti di causa, udite le parti intervenute, come da processo verbale redatto[,] tratteneva la causa per la decisione con riserva ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 546/92, data la complessità della causa e la ingentissima mole di materiale da visionare”, sia in dispositivo, laddove fa precedere la decisione dall’espressione: “A scioglimento della riserva che precede […]”. Ora, prevista la riserva di decisione dal correttamente evocato, dalla CTR, art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992 (“Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio può essere rinviata di non oltre trenta giorni”), nessuna sanzione processuale assiste la violazione del termine di trenta giorni, che “in limine” può acquisire rilievo ai soli fini disciplinari. Il primo ed il terzo motivo, per parziale comunanza di censure e comunque per economia espositiva, possono essere trattati congiuntamente. 6 di 16 Infondati sono entrambi. Quanto, specificamente, al primo, l’atto d’appello del contribuente, come esplicitato nella narrativa dedicata allo svolgimento del processo che precede, era articolato su cinque motivi, di cui il ricorso dà conto a fini di autosufficienza (p. 12 ss.): 1. Decadenza del potere di contestazione delle sanzioni. Violazione dell'art. 20 del d.lgs. 472/97 e dell'art. 57 del d.p.r. 633/72, così come modificato dall'art. 1, comma 132, della legge n. 208/2015 […]. 2. Erronea e/o falsa applicazione della legge n. 102/2009 e successive modificazioni […]. 3. Erronea e/o falsa applicazione dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003 e dell'art. 9 del d.lgs. n. 472/97 […]. 4. Violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/92, nonché dell'art. 16 del d.lgs. 472/97. Carenza di motivazione […]. 5. Contestazione delle sanzioni: violazione del “ne bis in idem” […]. Ora, è ben vero che la sentenza impugnata (ff.gg. 2 e 3) enuncia in maniera difforme i motivi d’appello: Con i motivi di impugnazione, l'appellante contribuente censura la sentenza di primo grado peri seguenti motivi: illegittimità costituzionale art. 9 Dlgs 472/97 e violazione dell'art. 7 L. 326/2003; violazione dell'art. 12 comma 7 L. 212/2000. Violazione dell'art. 36 Dlgs. 546/1992; decadenza dell'azione accertatrice. Violazione degli artt. 43 DPR 600/1973 e 57 DPR 633/1972; erronea e/o falsa applicazione dell'art. 36 Dlgs. 546/1992. Difetto di motivazione. Violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché dell'art. 53 Cost. Violazione dell'art. 112 c.p.c.; contestazione delle sanzioni. Nondimeno l’ampio sviluppo motivazionale della sentenza impugnata riprende e dà risposta a tutti i singoli motivi d’appello effettivamente devoluti. 7 di 16 La CTR, anzitutto, in una prima parte della motivazione, illustra ampiamente il cd. gruppo ON, composto da una cospicua serie di società italiane ed estere, tra cui, espressamente, TA. L’esistenza del gruppo ON, composto da società il cui unico “dominus” era il contribuente, è ampiamente e minuziosamente dimostrata dalla CTR, attraverso l’illustrazione, sia dei “legami tra società e persone fisiche emersi dall'analisi della documentazione bancaria inviata dall'Autorità Giudiziaria della Repubblica di San Marino” (fg. 8), sia dei “flussi di fatture” in concomitanza ai flussi finanziari (fg. 9). Cardine del gruppo ON, a partire dal 2006, in cui registra un significativo incremento del volume d’affari, sintomo dell’inizio dell’utilizzo illecito, è LI SE s.r.l., in riferimento alla quale scrive la CTR (fg. 16): “La LI SE SR è risultata essere l'interponente o ‘broker’ nonché ‘buffer’ (filtro) in quanto ha creato un filtro che ha ostacolato la connessione diretta tra le società cartiere e l'effettivo cessionario della merce. Le attività investigative hanno permesso di acclarare c[om]e la LI SE SR non disponesse di una unità produttiva ma soltanto di un piccolo ufficio tecnico-commerciale e un magazzino di stoccaggio di medie dimensioni. La merce acquistata dai vari fornitori nazionali […] non veniva lavorata dalla stessa ‘LI SE SR’ ma inviata direttamente dai fornitori alla società del gruppo denominata ‘Folgore SR’ la quale eseguiva il taglio dei pannelli producendo semilavorati per l'industria del mobile. Tali attività veniva[no] svolte nello stesso opificio che ora è sede della Pantarei SR utilizzando gli stessi macchinari di proprietà della Lomarpref SR e successivamente affittati alla stessa Pantarei”. L’attività illecita del gruppo ON finalizza i vari passaggi, cogliendo, sia consentito di così dire, il risultato, attraverso Lomarpref s.r.l. e, successivamente (dal 2009), Pantarei s.r.l., per il tramite di Folgore s.r.l. 8 di 16 Il complessivo funzionamento illecito delle società del gruppo ON (compiutamente descritto dalla CTR: “ivi”) contempla, per quanto di interesse nella presente sede, il passaggio (fg. 18) secondo cui di volta in volta LI SE SR ed altre società cartiere in quanto non aventi strutture operative come TA SR e Sud Forniture SR, rivestivano il ruolo di emittenti ed utilizzatrici di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti al fine di consentire l'evasione [dell’]Iva o di altre imposte o [di] generare illeciti crediti d'imposta costituenti il profitto dei reati[, …] messi al sicuro in istituti di credito a S. Marino[,] ovvero di fregiarsi della qualità di esportatore abituale titolare del relativo plafond, inducendo in errore l'Ufficio, che riconosceva il titolo e non incassava l'imposta dovuta. In tale gruppo, sono dunque emersi i ruoli delle varie società. Segnatamente: “I ruoli svolti dalle varie società del ‘gruppo ON’ nella frode[-]carosello individuata sono i seguenti: a. società cartiere o ‘missing trader’ italiane: TA SR (anni 2008/2009) […]”. Venendo ad TA, rammentato che gli anni di imposta di interesse nel presente giudizio sono il 2008 ed il 2009 (da agosto 2009 essa si trasferisce in Tunisia come AKENTANNOS S.A.R.L.: fg. 6), la CTR accerta (fg. 11) che, nel 2008, la società LI SE s.rl. “acquista” tra l'altro, dalla TA SR (che nell'anno in argomento non presenta le dichiarazioni fiscali) e “vende'” alla C.M. Electronic SARL con sede in Tunisia. Dall'analisi dei flussi finanziari [di cui al grafico immediatamente precedente nella pagina] si deduce chiaramente che il transito delle fatture tra una società e l'altra segue questa dinamica: la LI SE SR acquista dalla TA SR, quest'ultima acquista dalla C.M. Electronìc 9 di 16 RL che a sua volta acquista dalla LI SE SR. È evidente quindi che i documenti e i flussi finanziari inizialmente escono dalla LI SE SR, per poi tornare all[a] stess[a]. Tale contesto, costituito dall'emissione e dall'annotazione delle fatture per operazioni inesistenti, risulta creato appositamente al solo fine di far ottenere alla società LI SE SR un vantaggio economico derivante dalla costituzione fittizia di un “plafond” (quindi possibilità di acquisti in territorio italiano senza la corresponsione dell'lva) per un totale di € 1.1.472.627,00. Quanto al 2009, la CTR accerta (fg. 12): Come per l'anno 2008, anche in questa annualità si verificano scambi fittizi tra varie società del gruppo "ON". In particolare: • la LI SE SR "acquista" dalla TA SR che nell’anno 2009 si trasferisce fittiziamente in Tunisia e non presenta le dichiarazioni fiscali;
quest'ultima acquista sia dalla C.M. Electronic RL che dalia Mobili Moderni RL. A loro volta le due società acquistano dalla LI SE SR. L’appartenenza al, e la collocazione ed il ruolo nel, gruppo ON di TA si confermano alla luce, oltreché dello schema operativo, dei due rapporti bancari sammarinesi (con Banca Asset e con San Marino Asset Management) che la collegano direttamente al contribuente (cfr. in part. fg. 28). Nel contesto dei rapporti infragruppo – alla stregua della ricostruzione della CTR, non minimamente avversata in ricorso dal contribuente, su cui invece incombeva l’onere della prova contraria rispetto all’allegazione e dimostrazione, anche per presunzioni, da parte dell’Agenzia, della falsità delle fatture (cfr. Cass. n. 28628 del 18/10/2021: “In tema di IVA, una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai 10 di 16 fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia”) – TA è inquadrabile come “cartiera italiana” asservita al particolare filone delle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti (fg. 16), in parallelo a “cartiere tunisine”, parimenti necessarie per consentire a LI SE di costituirsi un “plafond” (solo) “cartolare”. Ciò (che “ex se” esclude la rilevanza dell’evocazione in memoria di insegnamenti riguardanti la mera ricezione “a valle” di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti) emerge dal contenuto della cartella “riservata” reperita e sequestrata presso l’Avv. IORIO RE (fg. 22), suggeritore del contribuente quanto a costituzione e modelli operativi delle società illecite. La cartella di cui si tratta contiene documentazione riferibile alle società del gruppo ON, tra cui TA, giust’appunto. In ragione di quanto precede, alla stregua di un coerente ed argomentato accertamento in fatto, non minimamente scalfito da evidenze contrarie fornite, già alla CTR, dal contribuente, è a concludersi avere questa appurato la natura di cartiera, specificamente, di TA, di cui il contribuente si è rivelato essere il “dominus”, quale tessitore di trame proiettate al risultato finale cui TA era indispensabilmente strumentale. La CTR, poi, nella seconda parte della motivazione, si occupa delle “eccezioni preliminari proposte in appello”. Ora, è sicuramente corretto quanto osservato nel primo motivo di ricorso, ossia che la CTR, nella lett. A) (fg. 32), affronta una questione non devolutale, men che meno con il primo motivo 11 di 16 d’appello, qual è quella “relativa alla illegittimità dell'atto impositivo emesso ‘ante tempus’”. Tuttavia, il “thema” oggetto del primo motivo d’appello è “funditus” affrontato dalla CTR nella lett. B) (fg. 33), che, benché, in esordio, faccia erroneo riferimento agli anni 2006 e 2007 (laddove quelli in contestazione sono invece il 2008 ed il 2009), tuttavia, subito in appresso, centra perfettamente la vertita problematica del cd. raddoppio dei termini, anche in relazione alla ritenuta inapplicabilità della novella di cui alla l. n. 208 del 2015. La lett. C) (fg. 36) riguarda, “expressis verbis”, il “‘ne bis in idem’ in tema di sanzioni”, di cui al quinto motivo d’appello. La lett. D) (fg. 38) riguarda, parimenti, l’“erronea e/o falsa applicazione dell'art. 16 del Dlgs. 472/97-Carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza, in violazione dell'art. 36 Dlgs. 546/92”. La lett. A) (fg. 43) si occupa degli “effetti dello ‘scudo fiscale’”, oggetto del secondo motivo d’appello. Infine, al tema agitato nel terzo motivo d’appello (“Erronea e/o falsa applicazione dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003 e dell'art. 9 del d.lgs. n. 472/97”), è dedicata, oltreché la ricostruzione del gruppo ON, con l’inserimento di TA, di cui alla prima parte della motivazione, anche una riflessione conclusiva, di cui alla seconda parte in disamina, che riprende le fila di detta ricostruzione per riaffermare il ruolo di gestore di fatto del contribuente, non solo in LI SE, ma in tutte le altre società, tra cui, dunque, TA. Come nella prima parte (fg. 31) la CTR afferma: “[Dal materiale d’indagine acquisito] appare […] provato e […] dimostrato il ruolo di EN EÌ nel complesso sistema ON di fatturazione fittizia finalizzata all'evasione tributaria fra la catena di società italiane ed estere, create, utilizzate ed amministrate di fatto e di diritto da EN ON quale ‘dominus’ di tutto il sistema 12 di 16 fraudolento[,] compresi i trasferimenti dì denaro all'estero nel quale il riferimento principale […] è rappresentato proprio dalla LI SE SR”, così nella seconda parte (fg. 40), la CTR sottolinea la valenza confermativa che acquisisce una “lettera/memoriale” dell’Avv. Iorio al contribuente in cui il primo “elenca tutte le società collegate a ON EN anche se amministrate formalmente da soggetti terzi, descrivendo le iniziative economiche da intraprendere per assegnare a ciascuna un ruolo ben definito;
e la riprova è che[,] per adottare le relative strategie d'impresa, l'Avv. Iorio sollecit[a] un incontro/riunione […] con EN ON, e non con gli amministratori di diritto della società: così dimostrando definitivamente che il reale gestore di fatto delle stesse è lo stesso EN ON”. Alla luce di quanto innanzi, è da escludersi che la CTR sia incorsa in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, denunciata nel primo motivo di ricorso, avendo tutti i motivi d’appello trovato risposta ad opera nella sentenza impugnata. Né, “a fortiori”, essa è incorsa in “omessa pronuncia in ordine alla lamentata violazione del combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 326/2003 [‘recte’, d.l. n. 269 del 2003] e dell'art. 9 del d.lgs. n. 472/1997”, denunciata nel terzo motivo di ricorso. A mente del fatto che siffatta censura è formulata in termini, giust’appunto, di “omessa pronuncia”, configurando un vizio di infrapetizione rilevante, come già nel primo motivo, agli effetti della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., l’omissione non sussiste né da un punto di vista grafico né da un punto di vista contenutistico: - non grafico, perché la motivazione sulla riferibilità al contribuente delle sanzioni anche per quanto riguarda TA è anzi assai estesa, riguardando il gruppo ON e per esso tutte le società avvintevi, TA, come visto, espressamente ricompresa;
13 di 16 - non contenutistico, perché, incontestate nel terzo motivo di ricorso (che riprende l’omologo d’appello), le affermazioni in fatto compiute dalla CTR circa ruolo e qualifica di TA (ffgg. 11, 12 e 16), essendo emerso, da una parte, che TA è una mera cartiera, di nazionalità (inizialmente) italiana, inserita in una filiera illecita di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, rivestendo nel gruppo ON il ruolo di “missing trader” senza alcuna struttura operativa (fg. 18), e, dall’altra, che il contribuente ne è amministratore di fatto e socio occulto, controllandola quale “dominus” (ffgg. 7 e 30), la CTR ha tratto, in coerente sviluppo di un quadro fattuale siffattamente eloquente, le debite conseguenze, ascrivendo ad TA la qualifica di “fictio”, idonea, pertanto, a paralizzare l’applicabilità dell’eccezionale limitazione della responsabilità sanzionatoria alla sola persona giuridica stabilita dall’art. 7 d.l. 269 del 2003. E siffatto “modus procedendi” della CTR va scevro da qualsivoglia censura. Invero, vale la premessa secondo cui l'art. 7, comma 1, d.l. n. 269 del 2003 detta una norma di carattere eccezionale che, con esclusivo riferimento al “rapporto fiscale proprio d[ell’ente dotato di] personalità giuridica”, presuppone che la persona fisica, autrice della violazione, abbia agito nell'interesse e a beneficio dell’ente, che rappresenta od amministra. Solo tale condizione giustifica il fatto che la sanzione pecuniaria, in deroga al principio personalistico, non colpisca l'autore materiale della violazione ma sia posta in via esclusiva a carico dell’ente quale effettivo beneficiario delle violazioni tributarie commesse dal rappresentante o dall’amministratore. Viceversa, “qualora risulti che il rappresentante o l'amministratore della società con personalità giuridica abbiano agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l'ente con personalità giuridica quale schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio 14 di 16 personale vantaggio”, non ricorrendo la “ratio” dell'art. 7 d.l. n. 269 del 2003, diretto a limitare la responsabilità in capo all’ente, si ripristina la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce l’autore dell'illecito (v. Cass. n. 28332 del 7/11/2018; Cass. n. 10975 del 18/04/2019; Cass. n. 32594 del 12/12/2019; Cass. n. 25757 del 13/11/2020; Cass. n. 29038 del 20/10/2021). Con precipuo riferimento alla figura dell’amministratore di fatto, che ne occupa nel presente giudizio, s’è poi traguardata la conclusione per cui la limitazione di responsabilità ex art. 7 d.l. n. 269 del 2003 “non opera nell'ipotesi di società ‘cartiera’, atteso che, in tal caso, la società è una mera ‘fictio’, utilizzata quale schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a personale vantaggio dell'amministratore di fatto […]” (Cass. n. 29038 del 20/10/2021). In termini più ampi, a proposito della cartiera, nel contesto di un principio volto a sostenere che, affinché “difetti la ‘ratio’ dell'art. 7 d.l. n. 269 del 2003, che sanziona la sola società dotata di personalità giuridica, e sia ripristinata la regola secondo cui la sanzione pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito, è necessario acquisire riscontri probatori, anche presuntivi, valevoli ad escludere la vitalità della società medesima, quand'anche gestita da un amministratore di fatto” (Cass. n. 1946 del 23/01/2023), s’è infine puntualizzato (“ivi”, in motivazione, con riferimento ad operazioni soggettivamente inesistenti, ma alla stregua di affermazioni generali replicabili, per quanto qui rileva, anche per quelle oggettivamente inesistenti) che - il distinguo dunque si pone nella "decodificazione" della società, se essa cioè sia vera, se abbia vita e finalità economiche distinte da quelle del suo amministratore, o si riveli lo strumento artificioso, cui una persona fisica ricorre proprio per sottrarsi alle sanzioni. Il che, è ben 15 di 16 comprensibile, non rappresenta alcuna forzatura del dato letterale dell'art. 7 cit., trovando anzi all'interno della norma medesima la sua “ratio”; - la “ratio” appena riferita richiede per ciò stesso dei riscontri, ed il primo di essi è proprio il riscontro della "finzione" dell'esistenza della società, cioè la sua strumentalità al perseguimento delle finalità illecite del suo controllore, identificato appunto nel suo amministratore di fatto. Tali riscontri possono essere agevoli, come nel caso della società "cartiera", della quale […] sia stata accertata l'inesistenza, per assenza degli elementi essenziali allo svolgimento dell'attività economica (locali in cui esercitare l'attività commerciale, personale, strumentazione, ecc.). In ipotesi simili è agevole ritenere che, in via presuntiva e secondo l'“id quod plerumque accidit”, l'amministratore di fatto abbia direttamente incamerato i proventi dell'evasione fiscale addebitabile all'ente (Cass., 36003 del 2021 […]). In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate come da dispositivo, secondo tariffa, tenuto conto, in particolare, dell’avere l’Agenzia assunto difese solo in sede di discussione. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del contribuente, del cd. doppio contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. NN DE EN a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese di lite, liquidate in euro 22.000, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo 16 di 16 di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso a Roma, lì 26 marzo 2024.
- Avv. Francesco Mancini per il contribuente: accoglimento del ricorso;
- Avv. Emanuele Manzo per l’Agenzia: rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA In data 28 gennaio 2014, si concludeva, con relativo pvc, una verifica della GdF di Pesaro, per gli aa.ii. dal 2008 al 2013, a carico di AKENTANNOS SRL, esercente attività di fabbricazione di mobili d’arredo. Ne discendevano due avvisi di accertamento, n. TQ9035T01947/2014, per l'anno 2008, e n. TQ9035T01998/2014, per l'anno 2009, notificati al legale rappresentante p.t. della società, DE PACE GO RE. DE EN era attinto da atto di contestazione delle sanzioni n. TQ9C05T01504/2014 ai sensi dell’art. 9 D.Lgs. n. 471 del 1997, in ragione di un totale di € 7.672.428,25, quale amministratore di fatto e socio occulto, che aveva agito in uno a TI AR, commercialista ed·a sua volta amministratore di fatto. 3 di 16 All'udienza del 6 luglio 2017, con la sentenza n. 1021/2017, la CTP di Pesaro, adita impugnatoriamente dal contribuente, respingeva il ricorso. Il contribuente proponeva appello, nella resistenza dell’Agenzia, con cinque motivi. La CTR delle Marche, con la sentenza in epigrafe, rigettava il gravame. Propone ricorso per cassazione il contribuente con tre motivi;
l’Agenzia si costituisce ai soli fine dell’eventuale partecipazione all’udienza. Il contribuente deposita ampia memoria telematica addì 14 marzo 2024, ulteriormente illustrativa dei motivi di ricorso. All’odierna pubblica udienza, dopo breve discussione, il Sost. Proc. Gen. presso la Corte di cassazione, in persona del Dott. AU Vitiello, conclude per l’accoglimento del ricorso;
la difesa del contribuente si associa;
la difesa erariale conclude per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Primo motivo: “Nullità della sentenza, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione all'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.”. “Si denuncia il vizio di ‘error in procedendo’ in cui sono incorsi i Secondi Giudici, per avere erroneamente attinto a motivi di impugnazione doglianze completamente diverse da quelle effettivamente svolte dall'appellante, di tal guisa venendo meno al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”. Secondo motivo: “Erronea e falsa applicazione degli artt. 34 e 35 del d.lgs. n. 546192, dell'art. 276 c.p.c., nonché degli artt. 24, 97 e 111 Cost. e dei principi di oralità, immediatezza e concentrazione, in relazione all'art. 360, 1° co., n. 3[, cod. proc. civ.]”. “Si lamentano le inedite (ed illegittime) modalità di trattazione e deliberazione della causa, con celebrazione di tre udienze di 4 di 16 discussione, l'ultima delle quali tenutasi il 27 giugno 2019, mentre l'emissione della sentenza risulta datata 7 gennaio 2020, ed il deposito il 9 giugno 2020”. Terzo motivo: “Omessa pronuncia in ordine alla lamentata violazione del combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 326/2003 e dell'art. 9 del d.lgs. n. 472/1997, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c.”. “Si lamenta, in via subordinata rispetto al primo motivo, l'omessa pronuncia sulla illegittimità delle sanzioni ex art. 7, l. 369/2003”. Assume rilievo prioritario il secondo motivo, il quale, pur proposto (a tenore dell’“incipit” della relativa illustrazione: p. 33 ric. cass.) “·in linea meramente subordinata”, è in realtà potenzialmente dirimente in rito. Esso è infondato. Vi si lamenta “la particolarissima dinamica della trattazione e del procedimento di deliberazione delle 48 controversie poste in discussione, presso la CTR delle Marche inizialmente in data 25 marzo 2019 […]. I procedimenti in questione, derivanti da avvisi di accertamento ed atti di contestazione delle sanzioni emessi dall'AE di Pesaro e Urbino a carico di varie società, sono stati trattati in unica udienza, il 6 luglio 2017, presso la CTP di Pesaro, per avere il Collegio ritenuto che le cause avessero un riferimento ‘comune’ nella figura dell'asserito ‘dominus’, EN ON […]. Anche la CTR delle Marche ha reputato opportuno fissare la medesima udienza per tutte le 48 posizioni […]. Il giorno 25 marzo 2019, le parti processuali illustravano diffusamente le rispettive posizioni, mediante discussione orale durata svariate ore, al termine della quale la Sez. 5 della Commissione decideva di rinviare il prosieguo della pubblica trattazione all'udienza del 10 aprile 2019, Anche ad esaurimento dell'ulteriore udienza pubblica di discussione del 10 5 di 16 aprile, la Commissione Regionale riteneva di non potere ancora decidere e rinviava all'udienza del 27 giugno 2019. Nella giornata del 27 giugno 2019, difesa della contribuente e rappresentanti dell'Ufficio si riportavano alla copiosa documentazione prodotta ed alle argomentazioni di cui agli scritti difensivi ed a quelle lungamente spese durante le precedenti udienze di discussione, e la CTR si riservava la decisione. [… La sentenza impugnata] veniva pronunciata il 7 gennaio 2020 […] dopo oltre sei mesi dall'ultima delle tre udienze, e, quindi, ben oltre il termine dei trenta·giorni di cui al secondo comma dell'art. 35 del D.lgs. n. 546/92, mentre il deposito avveniva il 9 giugno 2020, ossia ad un anno dall'ultima trattazione in pubblica udienza, risalente al 27 giugno 2019”. Le dedotte violazioni degli artt. 34 e 35 D.Lgs. n. 546 del 1992, e dei corrispondenti principi, anche costituzionalmente rilevanti, di oralità, immediatezza e concentrazione, non colgono nel segno. La CTR dà espressamente atto in sentenza di aver riservato la decisione, sia in motivazione, laddove scrive: “La Commissione[,] letti tutti gli atti di causa, udite le parti intervenute, come da processo verbale redatto[,] tratteneva la causa per la decisione con riserva ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 546/92, data la complessità della causa e la ingentissima mole di materiale da visionare”, sia in dispositivo, laddove fa precedere la decisione dall’espressione: “A scioglimento della riserva che precede […]”. Ora, prevista la riserva di decisione dal correttamente evocato, dalla CTR, art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992 (“Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio può essere rinviata di non oltre trenta giorni”), nessuna sanzione processuale assiste la violazione del termine di trenta giorni, che “in limine” può acquisire rilievo ai soli fini disciplinari. Il primo ed il terzo motivo, per parziale comunanza di censure e comunque per economia espositiva, possono essere trattati congiuntamente. 6 di 16 Infondati sono entrambi. Quanto, specificamente, al primo, l’atto d’appello del contribuente, come esplicitato nella narrativa dedicata allo svolgimento del processo che precede, era articolato su cinque motivi, di cui il ricorso dà conto a fini di autosufficienza (p. 12 ss.): 1. Decadenza del potere di contestazione delle sanzioni. Violazione dell'art. 20 del d.lgs. 472/97 e dell'art. 57 del d.p.r. 633/72, così come modificato dall'art. 1, comma 132, della legge n. 208/2015 […]. 2. Erronea e/o falsa applicazione della legge n. 102/2009 e successive modificazioni […]. 3. Erronea e/o falsa applicazione dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003 e dell'art. 9 del d.lgs. n. 472/97 […]. 4. Violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/92, nonché dell'art. 16 del d.lgs. 472/97. Carenza di motivazione […]. 5. Contestazione delle sanzioni: violazione del “ne bis in idem” […]. Ora, è ben vero che la sentenza impugnata (ff.gg. 2 e 3) enuncia in maniera difforme i motivi d’appello: Con i motivi di impugnazione, l'appellante contribuente censura la sentenza di primo grado peri seguenti motivi: illegittimità costituzionale art. 9 Dlgs 472/97 e violazione dell'art. 7 L. 326/2003; violazione dell'art. 12 comma 7 L. 212/2000. Violazione dell'art. 36 Dlgs. 546/1992; decadenza dell'azione accertatrice. Violazione degli artt. 43 DPR 600/1973 e 57 DPR 633/1972; erronea e/o falsa applicazione dell'art. 36 Dlgs. 546/1992. Difetto di motivazione. Violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché dell'art. 53 Cost. Violazione dell'art. 112 c.p.c.; contestazione delle sanzioni. Nondimeno l’ampio sviluppo motivazionale della sentenza impugnata riprende e dà risposta a tutti i singoli motivi d’appello effettivamente devoluti. 7 di 16 La CTR, anzitutto, in una prima parte della motivazione, illustra ampiamente il cd. gruppo ON, composto da una cospicua serie di società italiane ed estere, tra cui, espressamente, TA. L’esistenza del gruppo ON, composto da società il cui unico “dominus” era il contribuente, è ampiamente e minuziosamente dimostrata dalla CTR, attraverso l’illustrazione, sia dei “legami tra società e persone fisiche emersi dall'analisi della documentazione bancaria inviata dall'Autorità Giudiziaria della Repubblica di San Marino” (fg. 8), sia dei “flussi di fatture” in concomitanza ai flussi finanziari (fg. 9). Cardine del gruppo ON, a partire dal 2006, in cui registra un significativo incremento del volume d’affari, sintomo dell’inizio dell’utilizzo illecito, è LI SE s.r.l., in riferimento alla quale scrive la CTR (fg. 16): “La LI SE SR è risultata essere l'interponente o ‘broker’ nonché ‘buffer’ (filtro) in quanto ha creato un filtro che ha ostacolato la connessione diretta tra le società cartiere e l'effettivo cessionario della merce. Le attività investigative hanno permesso di acclarare c[om]e la LI SE SR non disponesse di una unità produttiva ma soltanto di un piccolo ufficio tecnico-commerciale e un magazzino di stoccaggio di medie dimensioni. La merce acquistata dai vari fornitori nazionali […] non veniva lavorata dalla stessa ‘LI SE SR’ ma inviata direttamente dai fornitori alla società del gruppo denominata ‘Folgore SR’ la quale eseguiva il taglio dei pannelli producendo semilavorati per l'industria del mobile. Tali attività veniva[no] svolte nello stesso opificio che ora è sede della Pantarei SR utilizzando gli stessi macchinari di proprietà della Lomarpref SR e successivamente affittati alla stessa Pantarei”. L’attività illecita del gruppo ON finalizza i vari passaggi, cogliendo, sia consentito di così dire, il risultato, attraverso Lomarpref s.r.l. e, successivamente (dal 2009), Pantarei s.r.l., per il tramite di Folgore s.r.l. 8 di 16 Il complessivo funzionamento illecito delle società del gruppo ON (compiutamente descritto dalla CTR: “ivi”) contempla, per quanto di interesse nella presente sede, il passaggio (fg. 18) secondo cui di volta in volta LI SE SR ed altre società cartiere in quanto non aventi strutture operative come TA SR e Sud Forniture SR, rivestivano il ruolo di emittenti ed utilizzatrici di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti al fine di consentire l'evasione [dell’]Iva o di altre imposte o [di] generare illeciti crediti d'imposta costituenti il profitto dei reati[, …] messi al sicuro in istituti di credito a S. Marino[,] ovvero di fregiarsi della qualità di esportatore abituale titolare del relativo plafond, inducendo in errore l'Ufficio, che riconosceva il titolo e non incassava l'imposta dovuta. In tale gruppo, sono dunque emersi i ruoli delle varie società. Segnatamente: “I ruoli svolti dalle varie società del ‘gruppo ON’ nella frode[-]carosello individuata sono i seguenti: a. società cartiere o ‘missing trader’ italiane: TA SR (anni 2008/2009) […]”. Venendo ad TA, rammentato che gli anni di imposta di interesse nel presente giudizio sono il 2008 ed il 2009 (da agosto 2009 essa si trasferisce in Tunisia come AKENTANNOS S.A.R.L.: fg. 6), la CTR accerta (fg. 11) che, nel 2008, la società LI SE s.rl. “acquista” tra l'altro, dalla TA SR (che nell'anno in argomento non presenta le dichiarazioni fiscali) e “vende'” alla C.M. Electronic SARL con sede in Tunisia. Dall'analisi dei flussi finanziari [di cui al grafico immediatamente precedente nella pagina] si deduce chiaramente che il transito delle fatture tra una società e l'altra segue questa dinamica: la LI SE SR acquista dalla TA SR, quest'ultima acquista dalla C.M. Electronìc 9 di 16 RL che a sua volta acquista dalla LI SE SR. È evidente quindi che i documenti e i flussi finanziari inizialmente escono dalla LI SE SR, per poi tornare all[a] stess[a]. Tale contesto, costituito dall'emissione e dall'annotazione delle fatture per operazioni inesistenti, risulta creato appositamente al solo fine di far ottenere alla società LI SE SR un vantaggio economico derivante dalla costituzione fittizia di un “plafond” (quindi possibilità di acquisti in territorio italiano senza la corresponsione dell'lva) per un totale di € 1.1.472.627,00. Quanto al 2009, la CTR accerta (fg. 12): Come per l'anno 2008, anche in questa annualità si verificano scambi fittizi tra varie società del gruppo "ON". In particolare: • la LI SE SR "acquista" dalla TA SR che nell’anno 2009 si trasferisce fittiziamente in Tunisia e non presenta le dichiarazioni fiscali;
quest'ultima acquista sia dalla C.M. Electronic RL che dalia Mobili Moderni RL. A loro volta le due società acquistano dalla LI SE SR. L’appartenenza al, e la collocazione ed il ruolo nel, gruppo ON di TA si confermano alla luce, oltreché dello schema operativo, dei due rapporti bancari sammarinesi (con Banca Asset e con San Marino Asset Management) che la collegano direttamente al contribuente (cfr. in part. fg. 28). Nel contesto dei rapporti infragruppo – alla stregua della ricostruzione della CTR, non minimamente avversata in ricorso dal contribuente, su cui invece incombeva l’onere della prova contraria rispetto all’allegazione e dimostrazione, anche per presunzioni, da parte dell’Agenzia, della falsità delle fatture (cfr. Cass. n. 28628 del 18/10/2021: “In tema di IVA, una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai 10 di 16 fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia”) – TA è inquadrabile come “cartiera italiana” asservita al particolare filone delle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti (fg. 16), in parallelo a “cartiere tunisine”, parimenti necessarie per consentire a LI SE di costituirsi un “plafond” (solo) “cartolare”. Ciò (che “ex se” esclude la rilevanza dell’evocazione in memoria di insegnamenti riguardanti la mera ricezione “a valle” di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti) emerge dal contenuto della cartella “riservata” reperita e sequestrata presso l’Avv. IORIO RE (fg. 22), suggeritore del contribuente quanto a costituzione e modelli operativi delle società illecite. La cartella di cui si tratta contiene documentazione riferibile alle società del gruppo ON, tra cui TA, giust’appunto. In ragione di quanto precede, alla stregua di un coerente ed argomentato accertamento in fatto, non minimamente scalfito da evidenze contrarie fornite, già alla CTR, dal contribuente, è a concludersi avere questa appurato la natura di cartiera, specificamente, di TA, di cui il contribuente si è rivelato essere il “dominus”, quale tessitore di trame proiettate al risultato finale cui TA era indispensabilmente strumentale. La CTR, poi, nella seconda parte della motivazione, si occupa delle “eccezioni preliminari proposte in appello”. Ora, è sicuramente corretto quanto osservato nel primo motivo di ricorso, ossia che la CTR, nella lett. A) (fg. 32), affronta una questione non devolutale, men che meno con il primo motivo 11 di 16 d’appello, qual è quella “relativa alla illegittimità dell'atto impositivo emesso ‘ante tempus’”. Tuttavia, il “thema” oggetto del primo motivo d’appello è “funditus” affrontato dalla CTR nella lett. B) (fg. 33), che, benché, in esordio, faccia erroneo riferimento agli anni 2006 e 2007 (laddove quelli in contestazione sono invece il 2008 ed il 2009), tuttavia, subito in appresso, centra perfettamente la vertita problematica del cd. raddoppio dei termini, anche in relazione alla ritenuta inapplicabilità della novella di cui alla l. n. 208 del 2015. La lett. C) (fg. 36) riguarda, “expressis verbis”, il “‘ne bis in idem’ in tema di sanzioni”, di cui al quinto motivo d’appello. La lett. D) (fg. 38) riguarda, parimenti, l’“erronea e/o falsa applicazione dell'art. 16 del Dlgs. 472/97-Carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza, in violazione dell'art. 36 Dlgs. 546/92”. La lett. A) (fg. 43) si occupa degli “effetti dello ‘scudo fiscale’”, oggetto del secondo motivo d’appello. Infine, al tema agitato nel terzo motivo d’appello (“Erronea e/o falsa applicazione dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003 e dell'art. 9 del d.lgs. n. 472/97”), è dedicata, oltreché la ricostruzione del gruppo ON, con l’inserimento di TA, di cui alla prima parte della motivazione, anche una riflessione conclusiva, di cui alla seconda parte in disamina, che riprende le fila di detta ricostruzione per riaffermare il ruolo di gestore di fatto del contribuente, non solo in LI SE, ma in tutte le altre società, tra cui, dunque, TA. Come nella prima parte (fg. 31) la CTR afferma: “[Dal materiale d’indagine acquisito] appare […] provato e […] dimostrato il ruolo di EN EÌ nel complesso sistema ON di fatturazione fittizia finalizzata all'evasione tributaria fra la catena di società italiane ed estere, create, utilizzate ed amministrate di fatto e di diritto da EN ON quale ‘dominus’ di tutto il sistema 12 di 16 fraudolento[,] compresi i trasferimenti dì denaro all'estero nel quale il riferimento principale […] è rappresentato proprio dalla LI SE SR”, così nella seconda parte (fg. 40), la CTR sottolinea la valenza confermativa che acquisisce una “lettera/memoriale” dell’Avv. Iorio al contribuente in cui il primo “elenca tutte le società collegate a ON EN anche se amministrate formalmente da soggetti terzi, descrivendo le iniziative economiche da intraprendere per assegnare a ciascuna un ruolo ben definito;
e la riprova è che[,] per adottare le relative strategie d'impresa, l'Avv. Iorio sollecit[a] un incontro/riunione […] con EN ON, e non con gli amministratori di diritto della società: così dimostrando definitivamente che il reale gestore di fatto delle stesse è lo stesso EN ON”. Alla luce di quanto innanzi, è da escludersi che la CTR sia incorsa in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, denunciata nel primo motivo di ricorso, avendo tutti i motivi d’appello trovato risposta ad opera nella sentenza impugnata. Né, “a fortiori”, essa è incorsa in “omessa pronuncia in ordine alla lamentata violazione del combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 326/2003 [‘recte’, d.l. n. 269 del 2003] e dell'art. 9 del d.lgs. n. 472/1997”, denunciata nel terzo motivo di ricorso. A mente del fatto che siffatta censura è formulata in termini, giust’appunto, di “omessa pronuncia”, configurando un vizio di infrapetizione rilevante, come già nel primo motivo, agli effetti della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., l’omissione non sussiste né da un punto di vista grafico né da un punto di vista contenutistico: - non grafico, perché la motivazione sulla riferibilità al contribuente delle sanzioni anche per quanto riguarda TA è anzi assai estesa, riguardando il gruppo ON e per esso tutte le società avvintevi, TA, come visto, espressamente ricompresa;
13 di 16 - non contenutistico, perché, incontestate nel terzo motivo di ricorso (che riprende l’omologo d’appello), le affermazioni in fatto compiute dalla CTR circa ruolo e qualifica di TA (ffgg. 11, 12 e 16), essendo emerso, da una parte, che TA è una mera cartiera, di nazionalità (inizialmente) italiana, inserita in una filiera illecita di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, rivestendo nel gruppo ON il ruolo di “missing trader” senza alcuna struttura operativa (fg. 18), e, dall’altra, che il contribuente ne è amministratore di fatto e socio occulto, controllandola quale “dominus” (ffgg. 7 e 30), la CTR ha tratto, in coerente sviluppo di un quadro fattuale siffattamente eloquente, le debite conseguenze, ascrivendo ad TA la qualifica di “fictio”, idonea, pertanto, a paralizzare l’applicabilità dell’eccezionale limitazione della responsabilità sanzionatoria alla sola persona giuridica stabilita dall’art. 7 d.l. 269 del 2003. E siffatto “modus procedendi” della CTR va scevro da qualsivoglia censura. Invero, vale la premessa secondo cui l'art. 7, comma 1, d.l. n. 269 del 2003 detta una norma di carattere eccezionale che, con esclusivo riferimento al “rapporto fiscale proprio d[ell’ente dotato di] personalità giuridica”, presuppone che la persona fisica, autrice della violazione, abbia agito nell'interesse e a beneficio dell’ente, che rappresenta od amministra. Solo tale condizione giustifica il fatto che la sanzione pecuniaria, in deroga al principio personalistico, non colpisca l'autore materiale della violazione ma sia posta in via esclusiva a carico dell’ente quale effettivo beneficiario delle violazioni tributarie commesse dal rappresentante o dall’amministratore. Viceversa, “qualora risulti che il rappresentante o l'amministratore della società con personalità giuridica abbiano agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l'ente con personalità giuridica quale schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio 14 di 16 personale vantaggio”, non ricorrendo la “ratio” dell'art. 7 d.l. n. 269 del 2003, diretto a limitare la responsabilità in capo all’ente, si ripristina la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce l’autore dell'illecito (v. Cass. n. 28332 del 7/11/2018; Cass. n. 10975 del 18/04/2019; Cass. n. 32594 del 12/12/2019; Cass. n. 25757 del 13/11/2020; Cass. n. 29038 del 20/10/2021). Con precipuo riferimento alla figura dell’amministratore di fatto, che ne occupa nel presente giudizio, s’è poi traguardata la conclusione per cui la limitazione di responsabilità ex art. 7 d.l. n. 269 del 2003 “non opera nell'ipotesi di società ‘cartiera’, atteso che, in tal caso, la società è una mera ‘fictio’, utilizzata quale schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a personale vantaggio dell'amministratore di fatto […]” (Cass. n. 29038 del 20/10/2021). In termini più ampi, a proposito della cartiera, nel contesto di un principio volto a sostenere che, affinché “difetti la ‘ratio’ dell'art. 7 d.l. n. 269 del 2003, che sanziona la sola società dotata di personalità giuridica, e sia ripristinata la regola secondo cui la sanzione pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito, è necessario acquisire riscontri probatori, anche presuntivi, valevoli ad escludere la vitalità della società medesima, quand'anche gestita da un amministratore di fatto” (Cass. n. 1946 del 23/01/2023), s’è infine puntualizzato (“ivi”, in motivazione, con riferimento ad operazioni soggettivamente inesistenti, ma alla stregua di affermazioni generali replicabili, per quanto qui rileva, anche per quelle oggettivamente inesistenti) che - il distinguo dunque si pone nella "decodificazione" della società, se essa cioè sia vera, se abbia vita e finalità economiche distinte da quelle del suo amministratore, o si riveli lo strumento artificioso, cui una persona fisica ricorre proprio per sottrarsi alle sanzioni. Il che, è ben 15 di 16 comprensibile, non rappresenta alcuna forzatura del dato letterale dell'art. 7 cit., trovando anzi all'interno della norma medesima la sua “ratio”; - la “ratio” appena riferita richiede per ciò stesso dei riscontri, ed il primo di essi è proprio il riscontro della "finzione" dell'esistenza della società, cioè la sua strumentalità al perseguimento delle finalità illecite del suo controllore, identificato appunto nel suo amministratore di fatto. Tali riscontri possono essere agevoli, come nel caso della società "cartiera", della quale […] sia stata accertata l'inesistenza, per assenza degli elementi essenziali allo svolgimento dell'attività economica (locali in cui esercitare l'attività commerciale, personale, strumentazione, ecc.). In ipotesi simili è agevole ritenere che, in via presuntiva e secondo l'“id quod plerumque accidit”, l'amministratore di fatto abbia direttamente incamerato i proventi dell'evasione fiscale addebitabile all'ente (Cass., 36003 del 2021 […]). In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate come da dispositivo, secondo tariffa, tenuto conto, in particolare, dell’avere l’Agenzia assunto difese solo in sede di discussione. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del contribuente, del cd. doppio contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. NN DE EN a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese di lite, liquidate in euro 22.000, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo 16 di 16 di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso a Roma, lì 26 marzo 2024.