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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 20/07/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 489/2023
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott. NATALINO SAPONE Consigliere dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n.489/2023 vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Pasqualina PA C.F._1
Sabina Ienco (C. F.: ), pec: presso il cui studio sito in C.F._2 Email_1
Cittanova, Via Cav. Rocco Gentile, n. 12 è elettivamente domiciliata
Appellante
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._3
Francesca Panuccio Dattola (C.F.: ), pec: C.F._4
e Lucio Dattola, (C.F.: ; Email_2 C.F._5 pec: presso lo studio dei quali sito in Reggio Calabria, Via P. Email_3
Foti, n. 1 è elettivamente domiciliato
Appellato
1 e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Reggio
Calabria interventore ex lege
OGGETTO: Separazione giudiziale –appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n.
638/23 in data 29.08.2023 e pubblicata in pari data, a definizione del procedimento n. 531/2019
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.03.TI AU chiedeva pronunciarsi la separazione dal marito , con accoglimento delle proprie conclusioni, vale a dire: affidamento Controparte_1 condiviso del figlio minore (10.04.2014) con collocamento presso la madre nell'immobile Per_1 di proprietà sito in Gioia Tauro, restando la casa coniugale, in Cittanova, al resistente;
previsione in capo al di un assegno di mantenimento per moglie e figlio minore di complessivi € CP_1
5.000,00, oltre alla previsione, esclusivamente in capo al resistente, dell'onere di mantenimento dei figli maggiorenni non ancora autosufficienti, e , studenti universitari a Ferrara PE Per_3 al momento di instaurazione del giudizio.
La ricorrente deduceva che, dopo anni di unione matrimoniale (Assisi, 18.06.1997), era venuta meno la comunione morale e spirituale tra i coniugi, che avevano già interrotto la coabitazione.
Sul versante economico, precisava di aver avuto in costanza di matrimonio la disponibilità di €
5.000,00 mensili, grazie ai proventi della farmacia del resistente, gestita mediante impresa familiare.
Successivamente, con le memorie integrative ex art. 709 c.p.c., chiedeva di pronunciarsi la separazione con addebito al marito per l'infedeltà coniugale dello stesso.
Con memoria depositata il 20.05.2019si costituiva contestando la Controparte_1 ricostruzione in fatto portata dalla e adducendo l'esclusiva responsabilità di quest'ultima Pt_1 nella causazione della crisi di coppia.
Pertanto, chiedeva la pronuncia di addebito nei confronti della moglie per aver la stessa intrattenuto una relazione extraconiugale con connotati di stabilità, per aver violato il dovere di assistenza in costanza della grave malattia di cui era affetto, mieloma multiplo, nonché, soprattutto, per aver sottoposto il marito, a partire dal 2018, a reiterate vessazioni fisiche e psicologiche, oggetto di denuncia.
Riguardo l'interruzione della convivenza, deduceva come questa fosse dipesa da una scelta unilaterale della moglie, trasferitasi in un immobile di sua proprietà sito in Gioia Tauro non appena lo stesso era risultato libero per morte dell'usufruttaria. in un primo momento Controparte_1
2 seguiva la moglie e il figlio più piccolo nell'abitazione scelta dalla , nella quale, a partire da Pt_1 marzo 2019, si trasferiva il nuovo compagno della stessa. In particolare, riferiva che <il bambino
(…) non vuole tornare a Gioia Tauro, che tra l'altro non è la casa familiare e ha confermato al padre che la presenza del compagno della mamma gli crea difficoltà e disagio>>.
Chiedeva, altresì, il collocamento presso di sé del figlio minore , la regolamentazione degli Per_1 incontri con la madre e la previsione dell'obbligo di contribuzione al mantenimento in capo alla stessa.
In punto di statuizioni economiche, contestavala ricostruzione patrimoniale della ricorrente, precisando che la farmacia era in passivo, tanto che era stata avviata una procedura liquidatoria concorsuale;
che sul resistente gravavano già consistenti esborsi per gli studi universitari fuori sede dei due figli più grandi, oltreché le costose cure mediche per far fronte alla patologia di cui era affetto;
che l'impresa familiare in deduzione era inattiva fin dalla sua costituzione nel 2016 e, infine, che la ricorrente disponeva di un patrimonio immobiliare e di redditi adeguati.
All'udienza di comparizione personale dei coniugi tenutasi il 02.07.2019, il resistente rappresentava che il minore risentiva negativamente della convivenza della madre con il nuovo compagno di leie, pertanto, chiedeva che fosse disposta la collocazione presso la casa paterna di Cittanova, nella quale, peraltro, facevano ritorno i fratelli maggiorenni dalle pause di studio a Ferrara. Di contro, la ricorrente, pur chiedendo la collocazione del minore presso di sé dichiarava in sede di tentativo di conciliazione che < ha un buon rapporto con il padre, ma soprattutto con i fratelli Per_1 maggiori, di cui cerca la compagnia>> e chiedeva che venisse statuita <ampia facoltà del padre di esercitare la bigenitorialità>>.
Con ordinanza presidenziale del 22.07.2019 veniva disposto l'affido congiunto del minore , Per_1 con collocazione presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
veniva prevista la corresponsione, a carico di , di un assegno per la contribuzione al mantenimento Controparte_1 del figlio di € 1.000,00, oltre alle spese straordinarie, ripartite nella misura del 50%; infine, veniva assegnata la casa coniugale al resistente, per la coabitazione con i figli maggiorenni della coppia.
In data 26.09.2019 instaurava un sub procedimento cautelare ex art. 709 ter c.p.c., Controparte_1 rappresentando la violazione delle regole connesse all'affido condiviso da parte di PA avendo la stessa iscritto il figlio minore a scuola primaria con scelta unilaterale ed indicato nella lista dei soggetti autorizzati al prelievo del bambino da scuola il proprio compagno, ma non il resistente.
Il G.I. disponeva l'ammonimento di al rispetto dei principi dell'affido condiviso e PA
3 delibava sul conflitto sorto stabilendo che il minore rimanesse iscritto nella scuola già frequentata e che nell'elenco dei soggetti autorizzati al ritiro del bambino fossero inseriti solo componenti della famiglia.
Con successiva ordinanza del 3.07.2020, ai sensi dell'art. 709 c.p.c. e in parziale modifica dei provvedimenti temporanei assunti in fase presidenziale, il G.I. riduceva la misura dell'onere di mantenimento del figlio minore in capo al resistente in € 500,00 mensili e rimodulava percentualmente la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 70% in capo al CP_1
e del 30% in capo alla;
stabiliva, altresì, nella stessa misura, la ripartizione delle spese Pt_1 straordinarie occorrende ai due figli maggiorenni non ancora autosufficienti.
Dopo la definizione di un ulteriore sub procedimento per sopravvenuta soluzione, venivano concessi i termini ex art. 183 cpc e depositate le relative memorie.
Espletata l'istruttoria - accertamento patrimoniale e prova orale- la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione con rimessione al collegio.
In esito al giudizio de quo veniva emessa la sentenza n. 638/2023 del 29.08.2023 con la quale il
Tribunale di Palmi,ferma restando la disposizione relativa allo status, addebitava la separazione a affidava il figlio minore in via congiunta ad entrambi i genitori, con PA Per_1 collocazione prevalente presso la madre, regolamentando il diritto di visita dell'altro genitore e stabilendo l'onere di contribuzione al mantenimento in capo a quest'ultimo nella misura di € 700,00 mensilida rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, nonché della partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 70%; poneva a carico di l'onere di contribuire al PA mantenimento dei due figli maggiorenni non ancora autosufficienti nella misura di € 125,00 mensili ciascuno, nonché alle spese straordinarie nella misura del 30%; compensava tra le parti le spese di lite nella misura del 50%, ponendo la quota residua a carico della ricorrente.
Con atto di citazione notificato il 9.10.2023e iscritto a ruolo il 16.10.02 AU proponeva appello deducendo i seguenti motivi:
1–Error in procedendo -Violazione del principio di non colpevolezza -art.27 Cost., per aver il
Tribunale, nella pronuncia di addebito della responsabilità della separazione alla ricorrente, ritenuto che la condotta violenta della nei confronti del Cavaliere, sebbene accertata da una sentenza Pt_1 non ancora definitiva, fosse processualmente provata.
2- Errore nella ricostruzione dei fatti – Infedeltà -Inizio di relazione extraconiugale e nesso di causalità con il venir meno dell' , per aver il giudice di prime cure errato nel ritenere Controparte_2
4 integrato il nesso causale della crisi matrimoniale dalla circostanza dell'accertata infedeltà della moglie, asseritamente verificatasi successivamente al venir meno della comunione spirituale tra i coniugi in iudicando, per aver il Tribunale ritenuto non provata la circostanza della infedeltà Pt_2 coniugale del marito ai fini della valutazione della domanda di addebito della separazione a CP_1
.
[...]
4- Affidamento e mantenimento dei figli, per aver il giudice di primo grado errato nella statuizione dei rispettivi importi di mantenimento, non tenendo conto di quello diretto effettuato dalla Pt_1 nei confronti del minore con essa convivente. Per_1
Sulla scorta dei su riportati motivi di gravame l'appellante chiedeva lariforma dell'impugnata sentenzaponendo l'addebito a carico del marito o senza addebito in capo ad alcuno;
confermando il dispositivo relativamente all'affido e alla collocazione del figlio minore;
disponendo l'onere di mantenimento in capo al Cavaliere, per moglie e figlio minore, nella misura di € 5.000,00 mensili.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Con comparsa del 15.03.2024 si costituiva tempestivamente in giudizio Controparte_1 chiedendo, preliminarmente, la declaratoria di inammissibilità dell'appello, nonché, nel merito, il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale relativamente alla collocazione del minore e all'importo del contributo dell'assegno di mantenimento, da rimodulare in € 300,00. Per_1
In particolare, ribadiva l'addebitabilità della separazione alla moglie, come ben accertato dal
Tribunale, con pronuncia che per tale aspetto meritava di essere confermata.
Chiedeva invece la modifica della decisione che aveva collocato il minore presso la Per_1 madre, anche perché ogni mattina il padre da Cittanova si recava a Gioia per condurre il figlio a scuola, ogni fine settimana dopo il doposcuola il padre prendeva con sé e lo teneva sino al Per_1 lunedì mattina, quando lo riaccompagnava a scuola. Ribadiva che nella casa paterna con i Per_1 fratelli più grandi trovava la stabilità di cui aveva bisogno. Concludeva :
1. Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal IG.ra ; PA
2. Rigettare nel merito il gravame proposto dalla IG.ra perché infondato in fatto e PA in diritto
3. Riformare la sentenza di primo grado n. 638/2023 emessa dal Tribunale Civile di Palmi, nella parte in cui statuisce la collocazione prevalente di presso la madre, inserendolo presso il Per_1 padre, indicando le modalità di visita per la madre
5
4. e per l'effetto condannare l'appellante IG.ra a versare assegno di mantenimento di Pt_1 almeno euro 250, 00 quale contributo per il figlio;
Per_1
5. Ridurre l'ammontare dell'assegno di mantenimento per il figlio in capo al padre Per_1 comunque statuendo una cifra non superiore a 300,00;Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi.
In data 8.7.2024 il Sostituto Procuratore Generale concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata
Con ordinanza del 14.01.2025, considerata la collocazione del minore presso la madre e l'appello incidentale sul punto,nonché preso atto dell'accertamento definitivo anche in sede penale delle condotte aggressive della nei confronti del Cavaliere, ritenuta non opportuna per età Pt_1
l'audizione del bambino in Corte, venivano incaricati i servizi sociali competenti per territorio al fine di verificare l'adeguatezza della attuale collocazione del minore, la serenità dello stesso ed il corretto andamento della relazione bi genitoriale.
Depositata relazione da parte dei servizi sociali della 16 maggio 2025, e Controparte_3 considerata la necessità di rimetterne al Collegio il vaglio, considerato inoltre che entrambe le parti depositavano note con le quali precisavano le conclusioni, insistendo nelle rispettive richieste, la causa veniva assegnata a sentenza con ordinanza del 24.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I
L'appello principale è infondato sotto tutti i profili prospettati.
1. Possono trattarsi intanto unitariamente i TRE motivi dell'appello principale, relativi alla pronuncia di addebito della separazione, con i quali lamentava: PA
✓ la violazione del principio costituzionale di non colpevolezza, per aver il
Tribunale dato valore probante all'accertamento dei fatti portato dalla sentenza penale di condanna per maltrattamenti nei confronti del marito,emessa dal Tribunale di Reggio Calabria a carico di quando ancora la pronuncia non aveva acquisito efficaciadi giudicato;
PA
✓ l'errore nell'aver attribuito efficacia causale all'infedeltà coniugale della moglie;
✓ l'errore nell'aver ritenuto non provata l'infedeltà coniugale del marito.
6 La pronuncia di addebito ha due presupposti: la realizzazione, da parte di uno dei coniugi (o di entrambi) di comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio ed il nesso di causalità tra detta condotta e il venir meno della comunione spirituale e materiale nella coppia.
Pertanto, non emergono profili di responsabilità quando la violazione dei doveri posti dall'art. 143
c.c. a carico dei coniugisi sia verificata in un contesto di crisi coniugale già evidente.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di chiarire che grava sul coniuge che chiede l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento dell'altro ai doveri nascenti dal matrimonio, sia l'efficacia causale di detta condotta rispetto alla fine del rapporto e sull'altro coniuge la prova dell'anteriorità della crisi matrimoniale - Cass. Civ., n. 22291 del 07.08.2024.
Nel caso di specie, l'appellante principale si è resa responsabile di plurime violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio, perpetrando atti violenti, modificando unilateralmente l'indirizzo familiare, instaurando una stabile relazione extraconiugale e omettendo assistenza morale e materiale al marito in costanza della grave malattia oncologica di cui era affetto.
Dette violazioni, che nell'arco di un anno hanno recisoun rapporto coniugale che non registrava crisi anteriori, vanno lette in connessione logica tra loro, come frutto di un disegno unitario e unilaterale della che evidentemente da un certo momento in poi (gennaio 2018) ha vissuto il matrimonio Pt_1 con il Cavaliere come un vincolo cui porre fine, non subendo battute di arresto ai propri intenti nemmeno di fronte al mieloma multiplo diagnosticato al marito nel febbraio 2019, avendo instaurato soltanto un mese più tardi il giudizio di separazione.
Invero, entrambi i figli maggiorenni della coppia, sentiti all'udienza del 10.03.2021, riferivano che tutta la famiglia aveva fatto viaggi di piacere fino alla primavera del 2018. Il figlio PE dichiarava di avere una foto ricordo del viaggio in Puglia del marzo 2018, in cui i genitori si tenevano per mano. La narrazione testimoniale tanto dei figli e , quanto degli amici e PE Per_3 conoscenti di famiglia sentiti all'udienza del 13.01.2021, esclude che fosse in atto una crisi matrimoniale prima del 2018.
E' stato altresì accertato che da gennaio 2018 ripetutamente aggrediva PA fisicamente e verbalmente il marito; così il teste : <una sera a gennaio 2018, Testimone_1
a cena o dopo cena perché le posate erano ancora sul tavolo e c'era tutta la famiglia (io, mio padre,
i miei due fratelli) mia madre prese un coltello mentre litigava con mio padre ed io subito mi sono scaraventato per bloccarla (…)i litigi avvenivano di colpo e si alternavano a momenti di normalità
(…) a volte i litigi erano una volta a settimana, altre volte ogni due giorni, comunque improvvisamente>>. Del medesimo tenore la testimonianza del figlio escusso nella stessa PE
7 udienza: <Durante i viaggi i rapporti tra miei i genitori erano normali anche se in quelli del 2018 ricordo che una volta, in Puglia, mia madre ha fatto dormire mio padre non nel letto ma sul tappeto
(…) ho assistito ad altri episodi nel 2018 nei quali mia madre spintonava ed aggrediva mio padre;
nell'estate del 2018 mio padre ci ha chiamati da San Martino e quando siamo arrivati aveva il volto sanguinante ed ha detto essere stato aggredito da mia madre;
(…) io poi ho chiesto a mia madre e mi ha confermato il fatto>>.
Per tali maltrattamenti, come già evidenziato, veniva raggiunta da condanna in sede PA penale, oggi divenuta irrevocabile, con conseguente giudizio di infondatezza del primo motivo di appello.
Dalla prova orale emerge anche la violazione dell'obbligo di coabitazione che, in un secondo momento, per via della decisione del marito di seguire la , assumeva i caratteri meno rigidi Pt_1 dell' imposizione unilaterale di un nuovo indirizzo per il nucleo familiare;
Controparte_4 così riferiva: <ricordo che mia madre andò via da casa prima dell'estate per andare a Gioia Tauro
e doveva essere una soluzione provvisoria;
poi alla fine del periodo estivo ci ha detto che non sarebbe tornata e che se volevamo stare con lei dovevamo stare a Gioia >>; : Testimone_1
<confermo che nell'estate del 2018 ci siamo trasferiti tutta la famiglia a Gioia per stare più vicini al mare;
gli anni precedenti eravamo andati a capo mentre quella volta mia madre ha voluto Per_4 andare a Gioia;
poi dopo l'estate mia madre non ha voluto tornare a Cittanova e per serenità familiare siamo rimasti a Gioia altri 4 mesi>>. Anche l'appellato dichiarava di aver assecondato la moglie nella sua decisione unilaterale di trasferirsi a Gioia Tauro per preservare l'unità familiare.
Tuttavia, durante tale convivenza a Gioia Tauro, evidentemente mal tollerata dalla , Pt_1 continuavano a verificarsi accesi litigi fino all'inizio del 2019; così : <la Testimone_2 situazione è degenerata nel marzo 2019 quando è stata diagnosticata la malattia a mio padre e mia madre ci ha detto della relazione sentimentale che aveva con altra persona (…) prima lei era stata in ospedale con mio padre nello stesso mese;
io dopo facendo due più due ho ritenuto che l'assistenza di mia madre fosse stato un contentino perché tutti pensavamo che mio padre morisse>>.
Al riguardo, il figlio riferiva: <il primo sentore di una relazione di mia madre con un Per_3 altro uomo l'ho avuta per la prima volta a gennaio 2019 perché lo fece un commento su una Pt_3 foto di facebook che aveva messo mia madre;
(…) ricordo che il 27/03/2019, quando già avevo saputo che mia madre aveva un altro, passando da Gioia con mio padre e con un suo amico (mentre si recavano in ospedale per la chemioterapia del Cavaliere) ho visto la macchina del sig. sotto Pt_3 casa di mia madre e le ho citofonato;
erano le ore 6,30; lei è uscita nel balcone ed io gli ho detto che
8 non volevo che un estraneo già dormisse nella nostra casa con mio fratello piccolo;
in quell'occasione lei mi ha insultato>>.
All'annuncio della relazione extraconiugale seguivano, ravvicinati, l'instaurazione del giudizio di separazione da parte dell'attuale appellante e la rivelazione ai figli del proprio stato di gravidanza.
Dunque, tutti gli elementi corroborano la tesi della rottura del rapporto con il coniuge per unilaterale iniziativa della , mentre non è stata dimostrata l'anteriorità della crisi di coppia Pt_1 che avrebbe escluso il nesso causale, avendo tutti i testimoni escluso che fosse persino nota ai familiari più stretti alcuna incrinatura dei rapporti fra i coniugi prima del 2018.
Infine, nemmeno l'asserita infedeltà coniugale di ha trovato conferme, Controparte_1 limitandosi il dedotto avversario ad un sms di contenuto sentimentale (Ti amo. Chiamami – CP_1 ti prego rispondimi. Sai quanto ti amo) attribuito alla badante della nonna, privo di risposta, come peraltro si può dedurre dal tenore stesso del messaggio, ciò comportando il rigetto anche del terzo motivo di appello.
Pertanto, la sentenza di primo grado è condivisibile in quanto valorizza l'efficacia causale tanto delle condotte violente poste ai danni del marito, quanto della relazione extraconiugale della moglie, sicuramente intrapresa clandestinamente molto prima dell'annuncio di marzo 2019, mese al quale deve farsi risalire il concepimento della figlia circostanza che mal si concilia con l'ipotesi di Per_5 una conoscenza appena iniziata. Cosicché va respinto anche il secondo motivo di appello.
Va pienamente confermata quindi la pronuncia di addebito della separazione, ed integralmente rigettato l'appello proposto avverso questa statuizione.
II
Merita invece accoglimento l'appello incidentale di (con esclusivo riferimento alle CP_1 richieste formulate in quest'ultimo, riportate in parte espositiva, mentre il riferimento solo nelle note conclusive a al mantenimento per i figli maggiorenni è del tutto inammissibile, perché formulato tardivamente e non oggetto di causa)
2. In ordine di rilevanza delle questioni trattate, occorre in primis analizzare la domanda di collocazione prevalente del minore presso il padre, avanzata dall'appellato/appellante Per_1 incidentale alla luce di due elementi nuovi rispetto al primo grado: l'indagine Controparte_1 condotta dagli assistenti sociali competenti per territorio, e la sentenza penale di condanna n.
1722/2023, emessa dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria nei confronti di PA per maltrattamenti nei confronti del marito, divenuta irrevocabile.
9 2.1 Riguardo il primo degli elementi in valutazione, va premesso che l'incarico conferito da questa
Corte agli assistenti sociali del Comune , consistente nell'accertamento di tutti gli CP_3 elementi utili alla valutazione di adeguatezza della collocazione del minore, è stato espletato attendendo solo in parte alle indicazioni di cui all'ordinanza del 14.01.2025: <eseguire tale verifica che non si limiti ad un solo incontro con le parti interessate ma coinvolga in più occasioni sia il bambino che i genitori che possibilmente i fratelli già maggiorenni di , che vivono con il Per_1 padre, e fornisca elementi concreti e verificati sulla condizione del minore>>.
Infatti, il riscontro veniva fornito all'esito di un colloquio conoscitivo con ciascuna delle parti e un successivo incontro esteso al figlio minore alla presenza dei genitori e dei fratelli, compresa la piccola nata dalla relazione della con il nuovo compagno. Per_5 Pt_1
Il figlio della coppia veniva sentito dalla dott.ssa soltanto in presenza dei familiari Per_1 Per_6
e quindi non protetto da eventuali condizionamenti.
Inoltre, nella relazione veniva dato atto di successivi incontri <svolti con la stessa armonia>> senza fornire dati oggettivi indispensabili per la valutazione di quanto richiesto.
Tuttavia, dall'esame complessivo della relazione, congiuntamente valutata con tutti gli elementi ricavabili dagli atti del processo, possono trarsi ugualmente argomenti utili alla decisione sul punto.
Al primo incontro del 24.02.2025 riferiva all'assistente sociale che il coniuge PA
accompagnava ogni giorno il figlio a scuola, sebbene ciò comportasse per Controparte_1
l'appellato la percorrenza di un tragitto di circa 20 km per coprire la distanza dalla propria abitazione, in Cittanova, a quella del bambino, in Goia Tauro, dove questi era iscritto all'ultimo anno della scuola primaria. Riferiva anche che il bambino frequentava un doposcuola, il corso di catechesi e due volte alla settimana la piscina nel comune di residenza del padre e che trascorreva presso lo stesso quasi tutti i fine settimana, insieme ai fratelli maggiori.
Al secondo incontro, del 26.02.2025, a cui era stato convocato , ma che si Controparte_1 svolgeva anche alla presenza dei figli maggiorenni e di invitata dal coniuge a PA presentarsi, emergeva che il minore pernottava anche durante la settimana a casa del padre, dopo la piscina.
Infine, l'osservazione del comportamento tenuto dal bambino alla presenza del proprio nucleo familiare riunito portava l'assistente sociale a concludere per una situazione di generale serenità del minore nei confronti di tutti i componenti della famiglia e di distensione nei rapporti tra le parti in causa, in quanto il bambino <mostra un atteggiamento sereno, sorridente e scherzoso verso i fratelli maggiori così come nei confronti del padre, verso il quale con gesti naturali si avvicina ad
10 abbracciarlo, raccontando vicende di diversi generi di animali con i quali gioca e trascorre il tempo unitamente ai fratelli più grandi>>.
Dunque, l'indagine sociale ha accertato una situazione di fatto già consolidata, di sostanziale collocazione prevalente del bambino presso il padre, insieme ai fratelli e . PE Per_3
A ciò si aggiunga che, quanto all'emergenza di una figura genitoriale di primo riferimento per il minore, significativo è che nella relazione degli assistenti sociali le uniche manifestazioni di affetto registrate siano tra e il padre <verso il quale con gesti naturali si avvicina ad Per_1 abbracciarlo>> con il quale, unitamente ai fratelli maggiori, il bambino manifestava un atteggiamento di <armonia, confidenza e complicità>>.
Nulla, invece, veniva riferito del rapporto del minore con la , né del comportamento del Pt_1 minore all'interno del nucleo familiare della madre, né, infine, di un eventuale rapporto del bambino con il padre della sorellina . Per_5
Al riguardo l'appellante principale, nelle note d'udienza del 26.05.2025, prendeva atto della relazione degli assistenti sociali senza opporre alcuna contestazione e senza fornire possibili chiavi di lettura alternative.
2.2 Sotto altro profilo, va presa in considerazione la sentenza penale di condanna che ha raggiunto per il reato di maltrattamenti nei confronti del marito(depositodel PA
9.07.2024)chenon viene in rilievo in questa sede, come già valutato in primo grado, per il fatto della commissione di un reato, che non hain questo casoefficacia preponderante nella scelta del regime di affidamento, bensì ai fini della valutazione sulla personalità dei genitori,strettamente collegata alla capacità di attendere al ruolo educativo e relazionale proprio del genitore collocatario.
Al riguardo, la Corte di legittimità ha avuto occasione di precisare che <In tema di affidamento dei figli minori, è orientamento consolidato di questa Corte che il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione - Cass.30191 del 20/11/2019; ex multisCass. n. 18817 del 23/09/2015.
11 Invero, dall'accertamento processuale dei fattiMartino risulta aggressiva e incapace di Pt_1 autocontrollo, considerato che nel porre in essere nei confronti del marito atti lesivi (gli conficcava una forchetta sul dorso della mano), percosse (schiaffi, pugni, calci, spintoni, graffi, morsi), minacce
(brandendo un coltello), ingiurie, umiliazioni (costringendolo a dormire sul tappeto o in auto) non trovava remore neppure alla presenza dei figli, specialmente il minore , che assisteva Per_1 ai gravi episodi elencati.
Al contrario, non opponeva alcuna forma di resistenza ai maltrattamenti ricevuti, Controparte_1 se non blande modalità difensive (<cercava di proteggersi…si buttava a terra per cercare di evitare
i colpi>>) anche per preservare il figlio . Per_1
Pertanto, si evince chiaramente una maggiore e migliore predisposizione all'accudimento prevalenteda parte di . Controparte_1
Per i motivi indicati, fermo restando l'affido del minore ad entrambi i genitori, va Per_1 riformata la sentenza appellata in punto di collocazione prevalente dello stesso, da disporsi presso il padre, insieme ai fratelli maggiori, in continuità con la situazione di fatto consolidatasi rilevata dagli assistenti sociali del Comune di Gioia Tauro.
Quanto alla regolamentazione degli incontri del minore con la madre e la sorellina rientra nel Per_5 corretto esercizio della bigenitorialità che le parti stabiliscano concordemente le modalità e i tempi più confacenti agli impegni del figlio minore e all'organizzazione del nucleo familiare con esso convivente, attesa la sufficiente capacità di discernimento del minore, di anni undici e la distensione dei rapporti tra i coniugi, accertata in sede di indagine sociale.
In mancanza di accordo tra le parti, troverà applicazione il calendario di incontri con il genitore non collocatario stabilito in prime cure.
III
3. Va a questo punto esaminato il ed ultimo motivo dell'appello principale della CP_5
, , in punto di importo del contributo al mantenimento, deve essere rigettato per effetto Pt_1 dell'accoglimento dell'appello incidentale.
Pertanto, in considerazione del nuovo assetto familiare che andrà ad instaurarsi con la collocazione del minore presso il padre, deve essere revocato l'onere di mantenimento stabilito a carico del
Cavaliere in prime cure, dal momento che questi provvederà in misura diretta al mantenimento del minore presso di lui collocato.
12 Di contro, deve disporsi in capo a l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio PA minore , che si determina nella misura di € 250,00 mensili, oltre alla contribuzione alle Per_1 spese straordinarie previamente concordate e successivamente dimostrate, nella misura del 50%.
L'importo – veramente minimo - tiene conto della condizione economica della , che non Pt_1 risulta percettrice di redditi ma titolare di immobili, come emerso dalla documentazione in atti, e naturalmente del fatto che se pure l'onere maggiore è direttamente sopportato dal genitore collocatario, neppure il genitore disoccupato può sottrarsi all'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori (o maggiorenni sinché non siano legittimamente autosufficienti )
Infine, per effetto della conferma della sentenza di prime cure in punto di addebito della separazione in capo all'appellante principale, questa non avrà diritto al mantenimento per sé stessa da parte del marito, e la relativa domanda deve essere rigettata.
IV
4. L'integrale rigetto dell'appello principale , e l'accoglimento dell'appello incidentale impone la condanna alle spese di entrambi i gradi a carico dell'appellante (per il primo grado in ragione della modifica della decisione sia pure in punto di collocazione del minore e conseguente redistribuzione del mantenimento)
La controversia, comprendente non solo gli aspetti del mantenimento e delle contribuzioni, ma anche le questioni relative all'addebito, quindi deve ritenersi di valore indeterminabile e a bassa complessità, secondo i parametri del DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022, e con riferimento ai parametri minimi , le somme che a tal titolo dovrà corrispondere a PA
sono pari : Controparte_1
- ad euro 3.809,00 per il primo grado ( di cui Fase di studio della controversia, valore minimo:€ 851,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00, Fase istruttoria
e/o di trattazione, valore minimo:€ 903,00, Fase decisionale, valore minimo:€ 1.453,00)
- ad € 4.996,00 per il presente ( di cui per fase di studio della controversia, valore minimo:€ 1.029,00,fase introduttiva del giudizio, valore minimo:€ 709,00, fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 1.523,00, fase decisionale, valore minimo:€ 1.735,00),
- somme tutte da maggiorarsi di spese forfetarie, IVA e CPA, tutte da calcolarsi come per legge .
Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater TU n 115/2002, attestai di avere emesso pronuncia di totale rigetto dell'appello principale
13
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto avverso la Sentenza n. n. 638/23 emessa dal Tribunale di Palmi il in data 29.08.2023, nel procedimento portante il NRG 531/2029, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale.
2) Accoglie l'appello incidentale e per l'effetto colloca il minore a vivere con Per_1 il padre , fermo restando l' affidamento congiunto ad entrambi i genitori, Controparte_1
3) Sempre per l'effetto, salvo diverso accordo tra le parti, conferma il calendario di incontri tra il genitore non collocatario e il minore secondo le disposizioni della sentenza di primo grado
4) Sempre per l'effetto revoca l'obbligo di versare somme per il mantenimento da parte di quale genitore collocatario, e pone a carico di quale contributo al CP_1 PA mantenimento del figlio la somma di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo Per_1
l'indice ISTAT, da corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, nonché il Controparte_1
50% delle spese straordinarie previamente concordate ed adeguatamente documentate;
5) Condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi, che si PA liquida in favore di per euro 3.809,00 per il primo grado ed euro 4.996,00 Controparte_1 per i presente oltre IVA e CPA, spese forfetarie come per legge.
6) Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater TU n 115/2002, attestai di avere emesso pronuncia di totale rigetto dell'appello principale
Reggio Calabria, così deciso il 20 giugno 2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
14
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott. NATALINO SAPONE Consigliere dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n.489/2023 vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Pasqualina PA C.F._1
Sabina Ienco (C. F.: ), pec: presso il cui studio sito in C.F._2 Email_1
Cittanova, Via Cav. Rocco Gentile, n. 12 è elettivamente domiciliata
Appellante
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._3
Francesca Panuccio Dattola (C.F.: ), pec: C.F._4
e Lucio Dattola, (C.F.: ; Email_2 C.F._5 pec: presso lo studio dei quali sito in Reggio Calabria, Via P. Email_3
Foti, n. 1 è elettivamente domiciliato
Appellato
1 e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Reggio
Calabria interventore ex lege
OGGETTO: Separazione giudiziale –appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n.
638/23 in data 29.08.2023 e pubblicata in pari data, a definizione del procedimento n. 531/2019
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.03.TI AU chiedeva pronunciarsi la separazione dal marito , con accoglimento delle proprie conclusioni, vale a dire: affidamento Controparte_1 condiviso del figlio minore (10.04.2014) con collocamento presso la madre nell'immobile Per_1 di proprietà sito in Gioia Tauro, restando la casa coniugale, in Cittanova, al resistente;
previsione in capo al di un assegno di mantenimento per moglie e figlio minore di complessivi € CP_1
5.000,00, oltre alla previsione, esclusivamente in capo al resistente, dell'onere di mantenimento dei figli maggiorenni non ancora autosufficienti, e , studenti universitari a Ferrara PE Per_3 al momento di instaurazione del giudizio.
La ricorrente deduceva che, dopo anni di unione matrimoniale (Assisi, 18.06.1997), era venuta meno la comunione morale e spirituale tra i coniugi, che avevano già interrotto la coabitazione.
Sul versante economico, precisava di aver avuto in costanza di matrimonio la disponibilità di €
5.000,00 mensili, grazie ai proventi della farmacia del resistente, gestita mediante impresa familiare.
Successivamente, con le memorie integrative ex art. 709 c.p.c., chiedeva di pronunciarsi la separazione con addebito al marito per l'infedeltà coniugale dello stesso.
Con memoria depositata il 20.05.2019si costituiva contestando la Controparte_1 ricostruzione in fatto portata dalla e adducendo l'esclusiva responsabilità di quest'ultima Pt_1 nella causazione della crisi di coppia.
Pertanto, chiedeva la pronuncia di addebito nei confronti della moglie per aver la stessa intrattenuto una relazione extraconiugale con connotati di stabilità, per aver violato il dovere di assistenza in costanza della grave malattia di cui era affetto, mieloma multiplo, nonché, soprattutto, per aver sottoposto il marito, a partire dal 2018, a reiterate vessazioni fisiche e psicologiche, oggetto di denuncia.
Riguardo l'interruzione della convivenza, deduceva come questa fosse dipesa da una scelta unilaterale della moglie, trasferitasi in un immobile di sua proprietà sito in Gioia Tauro non appena lo stesso era risultato libero per morte dell'usufruttaria. in un primo momento Controparte_1
2 seguiva la moglie e il figlio più piccolo nell'abitazione scelta dalla , nella quale, a partire da Pt_1 marzo 2019, si trasferiva il nuovo compagno della stessa. In particolare, riferiva che <il bambino
(…) non vuole tornare a Gioia Tauro, che tra l'altro non è la casa familiare e ha confermato al padre che la presenza del compagno della mamma gli crea difficoltà e disagio>>.
Chiedeva, altresì, il collocamento presso di sé del figlio minore , la regolamentazione degli Per_1 incontri con la madre e la previsione dell'obbligo di contribuzione al mantenimento in capo alla stessa.
In punto di statuizioni economiche, contestavala ricostruzione patrimoniale della ricorrente, precisando che la farmacia era in passivo, tanto che era stata avviata una procedura liquidatoria concorsuale;
che sul resistente gravavano già consistenti esborsi per gli studi universitari fuori sede dei due figli più grandi, oltreché le costose cure mediche per far fronte alla patologia di cui era affetto;
che l'impresa familiare in deduzione era inattiva fin dalla sua costituzione nel 2016 e, infine, che la ricorrente disponeva di un patrimonio immobiliare e di redditi adeguati.
All'udienza di comparizione personale dei coniugi tenutasi il 02.07.2019, il resistente rappresentava che il minore risentiva negativamente della convivenza della madre con il nuovo compagno di leie, pertanto, chiedeva che fosse disposta la collocazione presso la casa paterna di Cittanova, nella quale, peraltro, facevano ritorno i fratelli maggiorenni dalle pause di studio a Ferrara. Di contro, la ricorrente, pur chiedendo la collocazione del minore presso di sé dichiarava in sede di tentativo di conciliazione che < ha un buon rapporto con il padre, ma soprattutto con i fratelli Per_1 maggiori, di cui cerca la compagnia>> e chiedeva che venisse statuita <ampia facoltà del padre di esercitare la bigenitorialità>>.
Con ordinanza presidenziale del 22.07.2019 veniva disposto l'affido congiunto del minore , Per_1 con collocazione presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
veniva prevista la corresponsione, a carico di , di un assegno per la contribuzione al mantenimento Controparte_1 del figlio di € 1.000,00, oltre alle spese straordinarie, ripartite nella misura del 50%; infine, veniva assegnata la casa coniugale al resistente, per la coabitazione con i figli maggiorenni della coppia.
In data 26.09.2019 instaurava un sub procedimento cautelare ex art. 709 ter c.p.c., Controparte_1 rappresentando la violazione delle regole connesse all'affido condiviso da parte di PA avendo la stessa iscritto il figlio minore a scuola primaria con scelta unilaterale ed indicato nella lista dei soggetti autorizzati al prelievo del bambino da scuola il proprio compagno, ma non il resistente.
Il G.I. disponeva l'ammonimento di al rispetto dei principi dell'affido condiviso e PA
3 delibava sul conflitto sorto stabilendo che il minore rimanesse iscritto nella scuola già frequentata e che nell'elenco dei soggetti autorizzati al ritiro del bambino fossero inseriti solo componenti della famiglia.
Con successiva ordinanza del 3.07.2020, ai sensi dell'art. 709 c.p.c. e in parziale modifica dei provvedimenti temporanei assunti in fase presidenziale, il G.I. riduceva la misura dell'onere di mantenimento del figlio minore in capo al resistente in € 500,00 mensili e rimodulava percentualmente la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 70% in capo al CP_1
e del 30% in capo alla;
stabiliva, altresì, nella stessa misura, la ripartizione delle spese Pt_1 straordinarie occorrende ai due figli maggiorenni non ancora autosufficienti.
Dopo la definizione di un ulteriore sub procedimento per sopravvenuta soluzione, venivano concessi i termini ex art. 183 cpc e depositate le relative memorie.
Espletata l'istruttoria - accertamento patrimoniale e prova orale- la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione con rimessione al collegio.
In esito al giudizio de quo veniva emessa la sentenza n. 638/2023 del 29.08.2023 con la quale il
Tribunale di Palmi,ferma restando la disposizione relativa allo status, addebitava la separazione a affidava il figlio minore in via congiunta ad entrambi i genitori, con PA Per_1 collocazione prevalente presso la madre, regolamentando il diritto di visita dell'altro genitore e stabilendo l'onere di contribuzione al mantenimento in capo a quest'ultimo nella misura di € 700,00 mensilida rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, nonché della partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 70%; poneva a carico di l'onere di contribuire al PA mantenimento dei due figli maggiorenni non ancora autosufficienti nella misura di € 125,00 mensili ciascuno, nonché alle spese straordinarie nella misura del 30%; compensava tra le parti le spese di lite nella misura del 50%, ponendo la quota residua a carico della ricorrente.
Con atto di citazione notificato il 9.10.2023e iscritto a ruolo il 16.10.02 AU proponeva appello deducendo i seguenti motivi:
1–Error in procedendo -Violazione del principio di non colpevolezza -art.27 Cost., per aver il
Tribunale, nella pronuncia di addebito della responsabilità della separazione alla ricorrente, ritenuto che la condotta violenta della nei confronti del Cavaliere, sebbene accertata da una sentenza Pt_1 non ancora definitiva, fosse processualmente provata.
2- Errore nella ricostruzione dei fatti – Infedeltà -Inizio di relazione extraconiugale e nesso di causalità con il venir meno dell' , per aver il giudice di prime cure errato nel ritenere Controparte_2
4 integrato il nesso causale della crisi matrimoniale dalla circostanza dell'accertata infedeltà della moglie, asseritamente verificatasi successivamente al venir meno della comunione spirituale tra i coniugi in iudicando, per aver il Tribunale ritenuto non provata la circostanza della infedeltà Pt_2 coniugale del marito ai fini della valutazione della domanda di addebito della separazione a CP_1
.
[...]
4- Affidamento e mantenimento dei figli, per aver il giudice di primo grado errato nella statuizione dei rispettivi importi di mantenimento, non tenendo conto di quello diretto effettuato dalla Pt_1 nei confronti del minore con essa convivente. Per_1
Sulla scorta dei su riportati motivi di gravame l'appellante chiedeva lariforma dell'impugnata sentenzaponendo l'addebito a carico del marito o senza addebito in capo ad alcuno;
confermando il dispositivo relativamente all'affido e alla collocazione del figlio minore;
disponendo l'onere di mantenimento in capo al Cavaliere, per moglie e figlio minore, nella misura di € 5.000,00 mensili.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Con comparsa del 15.03.2024 si costituiva tempestivamente in giudizio Controparte_1 chiedendo, preliminarmente, la declaratoria di inammissibilità dell'appello, nonché, nel merito, il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale relativamente alla collocazione del minore e all'importo del contributo dell'assegno di mantenimento, da rimodulare in € 300,00. Per_1
In particolare, ribadiva l'addebitabilità della separazione alla moglie, come ben accertato dal
Tribunale, con pronuncia che per tale aspetto meritava di essere confermata.
Chiedeva invece la modifica della decisione che aveva collocato il minore presso la Per_1 madre, anche perché ogni mattina il padre da Cittanova si recava a Gioia per condurre il figlio a scuola, ogni fine settimana dopo il doposcuola il padre prendeva con sé e lo teneva sino al Per_1 lunedì mattina, quando lo riaccompagnava a scuola. Ribadiva che nella casa paterna con i Per_1 fratelli più grandi trovava la stabilità di cui aveva bisogno. Concludeva :
1. Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal IG.ra ; PA
2. Rigettare nel merito il gravame proposto dalla IG.ra perché infondato in fatto e PA in diritto
3. Riformare la sentenza di primo grado n. 638/2023 emessa dal Tribunale Civile di Palmi, nella parte in cui statuisce la collocazione prevalente di presso la madre, inserendolo presso il Per_1 padre, indicando le modalità di visita per la madre
5
4. e per l'effetto condannare l'appellante IG.ra a versare assegno di mantenimento di Pt_1 almeno euro 250, 00 quale contributo per il figlio;
Per_1
5. Ridurre l'ammontare dell'assegno di mantenimento per il figlio in capo al padre Per_1 comunque statuendo una cifra non superiore a 300,00;Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi.
In data 8.7.2024 il Sostituto Procuratore Generale concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata
Con ordinanza del 14.01.2025, considerata la collocazione del minore presso la madre e l'appello incidentale sul punto,nonché preso atto dell'accertamento definitivo anche in sede penale delle condotte aggressive della nei confronti del Cavaliere, ritenuta non opportuna per età Pt_1
l'audizione del bambino in Corte, venivano incaricati i servizi sociali competenti per territorio al fine di verificare l'adeguatezza della attuale collocazione del minore, la serenità dello stesso ed il corretto andamento della relazione bi genitoriale.
Depositata relazione da parte dei servizi sociali della 16 maggio 2025, e Controparte_3 considerata la necessità di rimetterne al Collegio il vaglio, considerato inoltre che entrambe le parti depositavano note con le quali precisavano le conclusioni, insistendo nelle rispettive richieste, la causa veniva assegnata a sentenza con ordinanza del 24.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I
L'appello principale è infondato sotto tutti i profili prospettati.
1. Possono trattarsi intanto unitariamente i TRE motivi dell'appello principale, relativi alla pronuncia di addebito della separazione, con i quali lamentava: PA
✓ la violazione del principio costituzionale di non colpevolezza, per aver il
Tribunale dato valore probante all'accertamento dei fatti portato dalla sentenza penale di condanna per maltrattamenti nei confronti del marito,emessa dal Tribunale di Reggio Calabria a carico di quando ancora la pronuncia non aveva acquisito efficaciadi giudicato;
PA
✓ l'errore nell'aver attribuito efficacia causale all'infedeltà coniugale della moglie;
✓ l'errore nell'aver ritenuto non provata l'infedeltà coniugale del marito.
6 La pronuncia di addebito ha due presupposti: la realizzazione, da parte di uno dei coniugi (o di entrambi) di comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio ed il nesso di causalità tra detta condotta e il venir meno della comunione spirituale e materiale nella coppia.
Pertanto, non emergono profili di responsabilità quando la violazione dei doveri posti dall'art. 143
c.c. a carico dei coniugisi sia verificata in un contesto di crisi coniugale già evidente.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di chiarire che grava sul coniuge che chiede l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento dell'altro ai doveri nascenti dal matrimonio, sia l'efficacia causale di detta condotta rispetto alla fine del rapporto e sull'altro coniuge la prova dell'anteriorità della crisi matrimoniale - Cass. Civ., n. 22291 del 07.08.2024.
Nel caso di specie, l'appellante principale si è resa responsabile di plurime violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio, perpetrando atti violenti, modificando unilateralmente l'indirizzo familiare, instaurando una stabile relazione extraconiugale e omettendo assistenza morale e materiale al marito in costanza della grave malattia oncologica di cui era affetto.
Dette violazioni, che nell'arco di un anno hanno recisoun rapporto coniugale che non registrava crisi anteriori, vanno lette in connessione logica tra loro, come frutto di un disegno unitario e unilaterale della che evidentemente da un certo momento in poi (gennaio 2018) ha vissuto il matrimonio Pt_1 con il Cavaliere come un vincolo cui porre fine, non subendo battute di arresto ai propri intenti nemmeno di fronte al mieloma multiplo diagnosticato al marito nel febbraio 2019, avendo instaurato soltanto un mese più tardi il giudizio di separazione.
Invero, entrambi i figli maggiorenni della coppia, sentiti all'udienza del 10.03.2021, riferivano che tutta la famiglia aveva fatto viaggi di piacere fino alla primavera del 2018. Il figlio PE dichiarava di avere una foto ricordo del viaggio in Puglia del marzo 2018, in cui i genitori si tenevano per mano. La narrazione testimoniale tanto dei figli e , quanto degli amici e PE Per_3 conoscenti di famiglia sentiti all'udienza del 13.01.2021, esclude che fosse in atto una crisi matrimoniale prima del 2018.
E' stato altresì accertato che da gennaio 2018 ripetutamente aggrediva PA fisicamente e verbalmente il marito; così il teste : <una sera a gennaio 2018, Testimone_1
a cena o dopo cena perché le posate erano ancora sul tavolo e c'era tutta la famiglia (io, mio padre,
i miei due fratelli) mia madre prese un coltello mentre litigava con mio padre ed io subito mi sono scaraventato per bloccarla (…)i litigi avvenivano di colpo e si alternavano a momenti di normalità
(…) a volte i litigi erano una volta a settimana, altre volte ogni due giorni, comunque improvvisamente>>. Del medesimo tenore la testimonianza del figlio escusso nella stessa PE
7 udienza: <Durante i viaggi i rapporti tra miei i genitori erano normali anche se in quelli del 2018 ricordo che una volta, in Puglia, mia madre ha fatto dormire mio padre non nel letto ma sul tappeto
(…) ho assistito ad altri episodi nel 2018 nei quali mia madre spintonava ed aggrediva mio padre;
nell'estate del 2018 mio padre ci ha chiamati da San Martino e quando siamo arrivati aveva il volto sanguinante ed ha detto essere stato aggredito da mia madre;
(…) io poi ho chiesto a mia madre e mi ha confermato il fatto>>.
Per tali maltrattamenti, come già evidenziato, veniva raggiunta da condanna in sede PA penale, oggi divenuta irrevocabile, con conseguente giudizio di infondatezza del primo motivo di appello.
Dalla prova orale emerge anche la violazione dell'obbligo di coabitazione che, in un secondo momento, per via della decisione del marito di seguire la , assumeva i caratteri meno rigidi Pt_1 dell' imposizione unilaterale di un nuovo indirizzo per il nucleo familiare;
Controparte_4 così riferiva: <ricordo che mia madre andò via da casa prima dell'estate per andare a Gioia Tauro
e doveva essere una soluzione provvisoria;
poi alla fine del periodo estivo ci ha detto che non sarebbe tornata e che se volevamo stare con lei dovevamo stare a Gioia >>; : Testimone_1
<confermo che nell'estate del 2018 ci siamo trasferiti tutta la famiglia a Gioia per stare più vicini al mare;
gli anni precedenti eravamo andati a capo mentre quella volta mia madre ha voluto Per_4 andare a Gioia;
poi dopo l'estate mia madre non ha voluto tornare a Cittanova e per serenità familiare siamo rimasti a Gioia altri 4 mesi>>. Anche l'appellato dichiarava di aver assecondato la moglie nella sua decisione unilaterale di trasferirsi a Gioia Tauro per preservare l'unità familiare.
Tuttavia, durante tale convivenza a Gioia Tauro, evidentemente mal tollerata dalla , Pt_1 continuavano a verificarsi accesi litigi fino all'inizio del 2019; così : <la Testimone_2 situazione è degenerata nel marzo 2019 quando è stata diagnosticata la malattia a mio padre e mia madre ci ha detto della relazione sentimentale che aveva con altra persona (…) prima lei era stata in ospedale con mio padre nello stesso mese;
io dopo facendo due più due ho ritenuto che l'assistenza di mia madre fosse stato un contentino perché tutti pensavamo che mio padre morisse>>.
Al riguardo, il figlio riferiva: <il primo sentore di una relazione di mia madre con un Per_3 altro uomo l'ho avuta per la prima volta a gennaio 2019 perché lo fece un commento su una Pt_3 foto di facebook che aveva messo mia madre;
(…) ricordo che il 27/03/2019, quando già avevo saputo che mia madre aveva un altro, passando da Gioia con mio padre e con un suo amico (mentre si recavano in ospedale per la chemioterapia del Cavaliere) ho visto la macchina del sig. sotto Pt_3 casa di mia madre e le ho citofonato;
erano le ore 6,30; lei è uscita nel balcone ed io gli ho detto che
8 non volevo che un estraneo già dormisse nella nostra casa con mio fratello piccolo;
in quell'occasione lei mi ha insultato>>.
All'annuncio della relazione extraconiugale seguivano, ravvicinati, l'instaurazione del giudizio di separazione da parte dell'attuale appellante e la rivelazione ai figli del proprio stato di gravidanza.
Dunque, tutti gli elementi corroborano la tesi della rottura del rapporto con il coniuge per unilaterale iniziativa della , mentre non è stata dimostrata l'anteriorità della crisi di coppia Pt_1 che avrebbe escluso il nesso causale, avendo tutti i testimoni escluso che fosse persino nota ai familiari più stretti alcuna incrinatura dei rapporti fra i coniugi prima del 2018.
Infine, nemmeno l'asserita infedeltà coniugale di ha trovato conferme, Controparte_1 limitandosi il dedotto avversario ad un sms di contenuto sentimentale (Ti amo. Chiamami – CP_1 ti prego rispondimi. Sai quanto ti amo) attribuito alla badante della nonna, privo di risposta, come peraltro si può dedurre dal tenore stesso del messaggio, ciò comportando il rigetto anche del terzo motivo di appello.
Pertanto, la sentenza di primo grado è condivisibile in quanto valorizza l'efficacia causale tanto delle condotte violente poste ai danni del marito, quanto della relazione extraconiugale della moglie, sicuramente intrapresa clandestinamente molto prima dell'annuncio di marzo 2019, mese al quale deve farsi risalire il concepimento della figlia circostanza che mal si concilia con l'ipotesi di Per_5 una conoscenza appena iniziata. Cosicché va respinto anche il secondo motivo di appello.
Va pienamente confermata quindi la pronuncia di addebito della separazione, ed integralmente rigettato l'appello proposto avverso questa statuizione.
II
Merita invece accoglimento l'appello incidentale di (con esclusivo riferimento alle CP_1 richieste formulate in quest'ultimo, riportate in parte espositiva, mentre il riferimento solo nelle note conclusive a al mantenimento per i figli maggiorenni è del tutto inammissibile, perché formulato tardivamente e non oggetto di causa)
2. In ordine di rilevanza delle questioni trattate, occorre in primis analizzare la domanda di collocazione prevalente del minore presso il padre, avanzata dall'appellato/appellante Per_1 incidentale alla luce di due elementi nuovi rispetto al primo grado: l'indagine Controparte_1 condotta dagli assistenti sociali competenti per territorio, e la sentenza penale di condanna n.
1722/2023, emessa dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria nei confronti di PA per maltrattamenti nei confronti del marito, divenuta irrevocabile.
9 2.1 Riguardo il primo degli elementi in valutazione, va premesso che l'incarico conferito da questa
Corte agli assistenti sociali del Comune , consistente nell'accertamento di tutti gli CP_3 elementi utili alla valutazione di adeguatezza della collocazione del minore, è stato espletato attendendo solo in parte alle indicazioni di cui all'ordinanza del 14.01.2025: <eseguire tale verifica che non si limiti ad un solo incontro con le parti interessate ma coinvolga in più occasioni sia il bambino che i genitori che possibilmente i fratelli già maggiorenni di , che vivono con il Per_1 padre, e fornisca elementi concreti e verificati sulla condizione del minore>>.
Infatti, il riscontro veniva fornito all'esito di un colloquio conoscitivo con ciascuna delle parti e un successivo incontro esteso al figlio minore alla presenza dei genitori e dei fratelli, compresa la piccola nata dalla relazione della con il nuovo compagno. Per_5 Pt_1
Il figlio della coppia veniva sentito dalla dott.ssa soltanto in presenza dei familiari Per_1 Per_6
e quindi non protetto da eventuali condizionamenti.
Inoltre, nella relazione veniva dato atto di successivi incontri <svolti con la stessa armonia>> senza fornire dati oggettivi indispensabili per la valutazione di quanto richiesto.
Tuttavia, dall'esame complessivo della relazione, congiuntamente valutata con tutti gli elementi ricavabili dagli atti del processo, possono trarsi ugualmente argomenti utili alla decisione sul punto.
Al primo incontro del 24.02.2025 riferiva all'assistente sociale che il coniuge PA
accompagnava ogni giorno il figlio a scuola, sebbene ciò comportasse per Controparte_1
l'appellato la percorrenza di un tragitto di circa 20 km per coprire la distanza dalla propria abitazione, in Cittanova, a quella del bambino, in Goia Tauro, dove questi era iscritto all'ultimo anno della scuola primaria. Riferiva anche che il bambino frequentava un doposcuola, il corso di catechesi e due volte alla settimana la piscina nel comune di residenza del padre e che trascorreva presso lo stesso quasi tutti i fine settimana, insieme ai fratelli maggiori.
Al secondo incontro, del 26.02.2025, a cui era stato convocato , ma che si Controparte_1 svolgeva anche alla presenza dei figli maggiorenni e di invitata dal coniuge a PA presentarsi, emergeva che il minore pernottava anche durante la settimana a casa del padre, dopo la piscina.
Infine, l'osservazione del comportamento tenuto dal bambino alla presenza del proprio nucleo familiare riunito portava l'assistente sociale a concludere per una situazione di generale serenità del minore nei confronti di tutti i componenti della famiglia e di distensione nei rapporti tra le parti in causa, in quanto il bambino <mostra un atteggiamento sereno, sorridente e scherzoso verso i fratelli maggiori così come nei confronti del padre, verso il quale con gesti naturali si avvicina ad
10 abbracciarlo, raccontando vicende di diversi generi di animali con i quali gioca e trascorre il tempo unitamente ai fratelli più grandi>>.
Dunque, l'indagine sociale ha accertato una situazione di fatto già consolidata, di sostanziale collocazione prevalente del bambino presso il padre, insieme ai fratelli e . PE Per_3
A ciò si aggiunga che, quanto all'emergenza di una figura genitoriale di primo riferimento per il minore, significativo è che nella relazione degli assistenti sociali le uniche manifestazioni di affetto registrate siano tra e il padre <verso il quale con gesti naturali si avvicina ad Per_1 abbracciarlo>> con il quale, unitamente ai fratelli maggiori, il bambino manifestava un atteggiamento di <armonia, confidenza e complicità>>.
Nulla, invece, veniva riferito del rapporto del minore con la , né del comportamento del Pt_1 minore all'interno del nucleo familiare della madre, né, infine, di un eventuale rapporto del bambino con il padre della sorellina . Per_5
Al riguardo l'appellante principale, nelle note d'udienza del 26.05.2025, prendeva atto della relazione degli assistenti sociali senza opporre alcuna contestazione e senza fornire possibili chiavi di lettura alternative.
2.2 Sotto altro profilo, va presa in considerazione la sentenza penale di condanna che ha raggiunto per il reato di maltrattamenti nei confronti del marito(depositodel PA
9.07.2024)chenon viene in rilievo in questa sede, come già valutato in primo grado, per il fatto della commissione di un reato, che non hain questo casoefficacia preponderante nella scelta del regime di affidamento, bensì ai fini della valutazione sulla personalità dei genitori,strettamente collegata alla capacità di attendere al ruolo educativo e relazionale proprio del genitore collocatario.
Al riguardo, la Corte di legittimità ha avuto occasione di precisare che <In tema di affidamento dei figli minori, è orientamento consolidato di questa Corte che il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione - Cass.30191 del 20/11/2019; ex multisCass. n. 18817 del 23/09/2015.
11 Invero, dall'accertamento processuale dei fattiMartino risulta aggressiva e incapace di Pt_1 autocontrollo, considerato che nel porre in essere nei confronti del marito atti lesivi (gli conficcava una forchetta sul dorso della mano), percosse (schiaffi, pugni, calci, spintoni, graffi, morsi), minacce
(brandendo un coltello), ingiurie, umiliazioni (costringendolo a dormire sul tappeto o in auto) non trovava remore neppure alla presenza dei figli, specialmente il minore , che assisteva Per_1 ai gravi episodi elencati.
Al contrario, non opponeva alcuna forma di resistenza ai maltrattamenti ricevuti, Controparte_1 se non blande modalità difensive (<cercava di proteggersi…si buttava a terra per cercare di evitare
i colpi>>) anche per preservare il figlio . Per_1
Pertanto, si evince chiaramente una maggiore e migliore predisposizione all'accudimento prevalenteda parte di . Controparte_1
Per i motivi indicati, fermo restando l'affido del minore ad entrambi i genitori, va Per_1 riformata la sentenza appellata in punto di collocazione prevalente dello stesso, da disporsi presso il padre, insieme ai fratelli maggiori, in continuità con la situazione di fatto consolidatasi rilevata dagli assistenti sociali del Comune di Gioia Tauro.
Quanto alla regolamentazione degli incontri del minore con la madre e la sorellina rientra nel Per_5 corretto esercizio della bigenitorialità che le parti stabiliscano concordemente le modalità e i tempi più confacenti agli impegni del figlio minore e all'organizzazione del nucleo familiare con esso convivente, attesa la sufficiente capacità di discernimento del minore, di anni undici e la distensione dei rapporti tra i coniugi, accertata in sede di indagine sociale.
In mancanza di accordo tra le parti, troverà applicazione il calendario di incontri con il genitore non collocatario stabilito in prime cure.
III
3. Va a questo punto esaminato il ed ultimo motivo dell'appello principale della CP_5
, , in punto di importo del contributo al mantenimento, deve essere rigettato per effetto Pt_1 dell'accoglimento dell'appello incidentale.
Pertanto, in considerazione del nuovo assetto familiare che andrà ad instaurarsi con la collocazione del minore presso il padre, deve essere revocato l'onere di mantenimento stabilito a carico del
Cavaliere in prime cure, dal momento che questi provvederà in misura diretta al mantenimento del minore presso di lui collocato.
12 Di contro, deve disporsi in capo a l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio PA minore , che si determina nella misura di € 250,00 mensili, oltre alla contribuzione alle Per_1 spese straordinarie previamente concordate e successivamente dimostrate, nella misura del 50%.
L'importo – veramente minimo - tiene conto della condizione economica della , che non Pt_1 risulta percettrice di redditi ma titolare di immobili, come emerso dalla documentazione in atti, e naturalmente del fatto che se pure l'onere maggiore è direttamente sopportato dal genitore collocatario, neppure il genitore disoccupato può sottrarsi all'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori (o maggiorenni sinché non siano legittimamente autosufficienti )
Infine, per effetto della conferma della sentenza di prime cure in punto di addebito della separazione in capo all'appellante principale, questa non avrà diritto al mantenimento per sé stessa da parte del marito, e la relativa domanda deve essere rigettata.
IV
4. L'integrale rigetto dell'appello principale , e l'accoglimento dell'appello incidentale impone la condanna alle spese di entrambi i gradi a carico dell'appellante (per il primo grado in ragione della modifica della decisione sia pure in punto di collocazione del minore e conseguente redistribuzione del mantenimento)
La controversia, comprendente non solo gli aspetti del mantenimento e delle contribuzioni, ma anche le questioni relative all'addebito, quindi deve ritenersi di valore indeterminabile e a bassa complessità, secondo i parametri del DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022, e con riferimento ai parametri minimi , le somme che a tal titolo dovrà corrispondere a PA
sono pari : Controparte_1
- ad euro 3.809,00 per il primo grado ( di cui Fase di studio della controversia, valore minimo:€ 851,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00, Fase istruttoria
e/o di trattazione, valore minimo:€ 903,00, Fase decisionale, valore minimo:€ 1.453,00)
- ad € 4.996,00 per il presente ( di cui per fase di studio della controversia, valore minimo:€ 1.029,00,fase introduttiva del giudizio, valore minimo:€ 709,00, fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 1.523,00, fase decisionale, valore minimo:€ 1.735,00),
- somme tutte da maggiorarsi di spese forfetarie, IVA e CPA, tutte da calcolarsi come per legge .
Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater TU n 115/2002, attestai di avere emesso pronuncia di totale rigetto dell'appello principale
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PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto avverso la Sentenza n. n. 638/23 emessa dal Tribunale di Palmi il in data 29.08.2023, nel procedimento portante il NRG 531/2029, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale.
2) Accoglie l'appello incidentale e per l'effetto colloca il minore a vivere con Per_1 il padre , fermo restando l' affidamento congiunto ad entrambi i genitori, Controparte_1
3) Sempre per l'effetto, salvo diverso accordo tra le parti, conferma il calendario di incontri tra il genitore non collocatario e il minore secondo le disposizioni della sentenza di primo grado
4) Sempre per l'effetto revoca l'obbligo di versare somme per il mantenimento da parte di quale genitore collocatario, e pone a carico di quale contributo al CP_1 PA mantenimento del figlio la somma di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo Per_1
l'indice ISTAT, da corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, nonché il Controparte_1
50% delle spese straordinarie previamente concordate ed adeguatamente documentate;
5) Condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi, che si PA liquida in favore di per euro 3.809,00 per il primo grado ed euro 4.996,00 Controparte_1 per i presente oltre IVA e CPA, spese forfetarie come per legge.
6) Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater TU n 115/2002, attestai di avere emesso pronuncia di totale rigetto dell'appello principale
Reggio Calabria, così deciso il 20 giugno 2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
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