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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/02/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2048/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gianluca
Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2048/2024 di R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
, nata il [...] a [...] - SP BRASILE e Parte_1
nato il [...] a [...] - SP BRASILE (con gli avv.ti Parte_2
Valerio Piccolo e Paola Gabriella Rinaldi)
- parte ricorrente -
E
, in persona del rappresentato e difeso ope legis Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
- parte resistente -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 15 febbraio 2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di nato in data [...], a Polignano a [...], dai Persona_1
cittadini italiani e il quale contraeva matrimonio in data Parte_3 Parte_4
18/04/1914, a Polignano a Mare, con Controparte_3
Dalla coppia, emigrata in Brasile, nasceva il 02/01/1934, a San Paolo - SP Brasile,
il quale contraeva matrimonio il 25/05/1961 con unione dalla Parte_5 Persona_2
quale nasceva, a San Paolo, SP Brasile, il 16/03/1962 che contraeva Parte_2
matrimonio in data 25/07/1991 con , unione dalla quale il 02/09/1990 era nata, a San Persona_3
Paolo - SP Brasile, la quale -a seguito del matrimonio con Persona_4 Persona_5
ha assunto il nome di (come da certificati in atti). Parte_1
1 Parte resistente, costituitasi in giudizio con memoria depositata il 13 settembre 2024, non si
è opposta nel merito alla domanda né ha contestato i documenti versati nel fascicolo telematico da parte ricorrente, invocando la situazione di cronica insostenibilità del flusso di domande di cittadinanza formulate ai sensi dell'art.1 della L. 91/1992, tale da rivestire carattere di eccezionalità atto a costituire giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
All'esito della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisaa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta ed apostillata.
È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti dal cittadino italiano, il quale -mai naturalizzatosi brasiliano- ha, indi, trasmesso il proprio Persona_1
status civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1 della L. n. 91/1992.
Per completezza di disamina si rileva che i ricorrenti hanno presentato richiesta di convocazione al competente , seguendo le istruzioni reperibili sul sito Controparte_4
web istituzionale, al fine di vedersi riconoscere il proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91/1992, quali discendenti - in linea diretta - di cittadino italiano, senza, tuttavia, ricevere alcuna comunicazione circa l'avvio del procedimento.
Ebbene, è fatto, oramai, notorio che i in Brasile versano in una condizione Parte_6
di gravissimo ritardo, con la conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta confezionata dagli odierni ricorrenti, laddove, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale..
3 – In mancanza di opposizione e alla luce della circostanza testé evidenziata (debitamente rilevata dall'Amministrazione resistente), si ritiene sussistano giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, nata il [...] a [...] - SP BRASILE e
[...] Parte_2
nato il [...] a [...] - SP BRASILE, così provvede:
[...]
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2 - ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari il 2 febbraio 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gianluca
Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2048/2024 di R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
, nata il [...] a [...] - SP BRASILE e Parte_1
nato il [...] a [...] - SP BRASILE (con gli avv.ti Parte_2
Valerio Piccolo e Paola Gabriella Rinaldi)
- parte ricorrente -
E
, in persona del rappresentato e difeso ope legis Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
- parte resistente -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 15 febbraio 2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di nato in data [...], a Polignano a [...], dai Persona_1
cittadini italiani e il quale contraeva matrimonio in data Parte_3 Parte_4
18/04/1914, a Polignano a Mare, con Controparte_3
Dalla coppia, emigrata in Brasile, nasceva il 02/01/1934, a San Paolo - SP Brasile,
il quale contraeva matrimonio il 25/05/1961 con unione dalla Parte_5 Persona_2
quale nasceva, a San Paolo, SP Brasile, il 16/03/1962 che contraeva Parte_2
matrimonio in data 25/07/1991 con , unione dalla quale il 02/09/1990 era nata, a San Persona_3
Paolo - SP Brasile, la quale -a seguito del matrimonio con Persona_4 Persona_5
ha assunto il nome di (come da certificati in atti). Parte_1
1 Parte resistente, costituitasi in giudizio con memoria depositata il 13 settembre 2024, non si
è opposta nel merito alla domanda né ha contestato i documenti versati nel fascicolo telematico da parte ricorrente, invocando la situazione di cronica insostenibilità del flusso di domande di cittadinanza formulate ai sensi dell'art.1 della L. 91/1992, tale da rivestire carattere di eccezionalità atto a costituire giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
All'esito della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisaa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta ed apostillata.
È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti dal cittadino italiano, il quale -mai naturalizzatosi brasiliano- ha, indi, trasmesso il proprio Persona_1
status civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1 della L. n. 91/1992.
Per completezza di disamina si rileva che i ricorrenti hanno presentato richiesta di convocazione al competente , seguendo le istruzioni reperibili sul sito Controparte_4
web istituzionale, al fine di vedersi riconoscere il proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91/1992, quali discendenti - in linea diretta - di cittadino italiano, senza, tuttavia, ricevere alcuna comunicazione circa l'avvio del procedimento.
Ebbene, è fatto, oramai, notorio che i in Brasile versano in una condizione Parte_6
di gravissimo ritardo, con la conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta confezionata dagli odierni ricorrenti, laddove, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale..
3 – In mancanza di opposizione e alla luce della circostanza testé evidenziata (debitamente rilevata dall'Amministrazione resistente), si ritiene sussistano giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, nata il [...] a [...] - SP BRASILE e
[...] Parte_2
nato il [...] a [...] - SP BRASILE, così provvede:
[...]
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2 - ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari il 2 febbraio 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
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