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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 5622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5622 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa civile n. 17391/24 RG avente ad oggetto "riconoscimento provvidenze invalidi civili" decisa all'udienza dell' 8.7.25 vertente
TRA
, c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Daniela Gaudino
e
- in persona del Presidente p.t., con l'avv. Anna di Stefano CP_1
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il giudice definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) rigetta la domanda e dichiara che l'istante non è nelle condizioni sanitarie per godere dell'indennità di accompagnamento e non è portatrice di una condizione di handicap grave;
2) Spese compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.7.24 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' CP_1 esponendo che in data 05.04.2023 presentò alla commissione sanitaria domanda di riconoscimento di invalidità civile ai fini della indennità di accompagnamento e del riconoscimento dello status di portatore di handicap in condizione di gravità e che la domanda non ha avuto esito positivo.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 14080/23) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla provvidenza richiesta. Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU e la intempestività della opposizione proposta, nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
All'odierna udienza le parti hanno concluso come in atti.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 3.6.24 e la dichiarazione è stata depositata il 1.7.24 per cui detto termine essenziale, fissato dal giudice in 4 settimane, è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 24.7.24 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel caso di specie l'istante si duole che la ricorrente era stata sottoposta dal CTU ai test
ADL e IADL, che hanno prodotto un risultato di 3/6 e 3/8 rispettivamente. Tuttavia, la stessa è stata sottoposta a visita geriatrica dalla Dott.ssa , dell' , Per_1 Controparte_2
DS
29, in data 01/07/2024, che, nell'occasione, riscontrava valori di ADL e IADL pari a 1/6
e 0/8 rispettivamente, in presenza di un quadro cognitivo conservato… È infatti palese che, al momento della visita operata dalla Dott.ssa , le condizioni della Per_1 Pt_1 siano compatibili con l'indennità richiesta e ciò determinava anche uno svantaggio grave, soprattutto nella vita di relazione.
Orbene i test ADL ed IADL, ove non si limitino a richiedere al paziente, se sia in grado di svolgere determinate attività, il chè si risolverebbe in una autodichiarazione priva di alcun pregio, attengono alla valutazione della capacità del paziente a svolgere determinate attività e l'istante non spiega perché la valutazione del geriatra sarebbe idonena a superare la valutazione del CTU, in assenza del benchè minimo esame strumentale che consenta di valutare la gravità delle patologie, indicate nel predetto certificato per cui le doglianze sono prive di pregio.
In ogni caso, al fine di valutare gli ulteriori elementi di fatto contenuti nel certificato geriatrico dell'1.7.24 (successivo alla CTU) il consulente è stato riconvocato.
Gli stati patologici riscontrati dal c.t. sono quelli di cui all'elaborato peritale (in atti) Tali stati patologici vanno valutati con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica.
Essi non determinano le condizioni per l'indennità di accompagnamento ex art. 1/2° c. della legge n. 508/1988 o 6 del d. l.vo n. 509/1988.
Del pari tali stati patologici, valutati con riferimento alla riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, non determinano una situazione di handicap grave.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante e qui integralmente richiamate e atte proprie da questo giudice.
Pertanto la domanda deve essere rigettata.
Spese compensate sussistendo eccezionali ragioni ravvisate nelle condizioni di salute dell'istante.
Napoli, 8.7.25.
Il Giudice
(dott. Paolo Coppola)
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa civile n. 17391/24 RG avente ad oggetto "riconoscimento provvidenze invalidi civili" decisa all'udienza dell' 8.7.25 vertente
TRA
, c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Daniela Gaudino
e
- in persona del Presidente p.t., con l'avv. Anna di Stefano CP_1
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il giudice definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) rigetta la domanda e dichiara che l'istante non è nelle condizioni sanitarie per godere dell'indennità di accompagnamento e non è portatrice di una condizione di handicap grave;
2) Spese compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.7.24 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' CP_1 esponendo che in data 05.04.2023 presentò alla commissione sanitaria domanda di riconoscimento di invalidità civile ai fini della indennità di accompagnamento e del riconoscimento dello status di portatore di handicap in condizione di gravità e che la domanda non ha avuto esito positivo.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 14080/23) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla provvidenza richiesta. Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU e la intempestività della opposizione proposta, nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
All'odierna udienza le parti hanno concluso come in atti.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 3.6.24 e la dichiarazione è stata depositata il 1.7.24 per cui detto termine essenziale, fissato dal giudice in 4 settimane, è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 24.7.24 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel caso di specie l'istante si duole che la ricorrente era stata sottoposta dal CTU ai test
ADL e IADL, che hanno prodotto un risultato di 3/6 e 3/8 rispettivamente. Tuttavia, la stessa è stata sottoposta a visita geriatrica dalla Dott.ssa , dell' , Per_1 Controparte_2
DS
29, in data 01/07/2024, che, nell'occasione, riscontrava valori di ADL e IADL pari a 1/6
e 0/8 rispettivamente, in presenza di un quadro cognitivo conservato… È infatti palese che, al momento della visita operata dalla Dott.ssa , le condizioni della Per_1 Pt_1 siano compatibili con l'indennità richiesta e ciò determinava anche uno svantaggio grave, soprattutto nella vita di relazione.
Orbene i test ADL ed IADL, ove non si limitino a richiedere al paziente, se sia in grado di svolgere determinate attività, il chè si risolverebbe in una autodichiarazione priva di alcun pregio, attengono alla valutazione della capacità del paziente a svolgere determinate attività e l'istante non spiega perché la valutazione del geriatra sarebbe idonena a superare la valutazione del CTU, in assenza del benchè minimo esame strumentale che consenta di valutare la gravità delle patologie, indicate nel predetto certificato per cui le doglianze sono prive di pregio.
In ogni caso, al fine di valutare gli ulteriori elementi di fatto contenuti nel certificato geriatrico dell'1.7.24 (successivo alla CTU) il consulente è stato riconvocato.
Gli stati patologici riscontrati dal c.t. sono quelli di cui all'elaborato peritale (in atti) Tali stati patologici vanno valutati con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica.
Essi non determinano le condizioni per l'indennità di accompagnamento ex art. 1/2° c. della legge n. 508/1988 o 6 del d. l.vo n. 509/1988.
Del pari tali stati patologici, valutati con riferimento alla riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, non determinano una situazione di handicap grave.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante e qui integralmente richiamate e atte proprie da questo giudice.
Pertanto la domanda deve essere rigettata.
Spese compensate sussistendo eccezionali ragioni ravvisate nelle condizioni di salute dell'istante.
Napoli, 8.7.25.
Il Giudice
(dott. Paolo Coppola)