TRIB
Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/08/2025, n. 3579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3579 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7617/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Gaboardi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 7617/2024, promosso da:
nata in [...] il [...]; Parte_1
nata in [...] il [...]; Controparte_1
nata in [...] il [...]; Controparte_2
nata in [...] l'[...]; Controparte_3
nata in [...] il [...], rappresentata dai genitori Controparte_4
nata in [...] l'[...], e Controparte_3 Controparte_5 nato in [...] il [...]; nato in [...] il [...]; Controparte_6
nata in [...] il [...], rappresentata dai genitori Controparte_7
nato in [...] il [...], e Controparte_6 Controparte_8 nata in [...] il [...]; nato in [...] il [...]; Controparte_9
nato in [...] il [...]; Controparte_10
nata in [...] l'[...], rappresentata dai genitori Controparte_11
nato in [...] il [...], e Controparte_10 Persona_1 nata in [...] il [...];
nato in [...] il [...], rappresentato dai genitori Controparte_12
nato in [...] il [...], e Controparte_10 Persona_1 nata in [...] il [...];
nata in [...] l'[...]; Controparte_13 nata in [...] il [...], rappresentata dai Controparte_14 genitori nata in [...] l'[...], e Controparte_13
, nato in [...] il [...]; Controparte_15 nato in [...] il [...], rappresentato Controparte_16 dai genitori nata in [...] l'[...], e Controparte_13
, nato in [...] il [...]; Controparte_15
, nato in [...] il [...]; CP_1 CP_17
nata in [...] il [...], rappresentata dai genitori Persona_2 [...]
, nato in [...] il [...], e nata in [...] Persona_3 CP_10 CP_18 il 15.7.1979;
nata in [...] il [...]; Controparte_19 nato in [...] il [...], rappresentato dai genitori Controparte_20
nata in [...] il [...], e Controparte_19 Controparte_21
Pag. 1 di 8 nato in [...] il [...];
nato in [...] il [...]; Controparte_22 nato in [...] il [...]; Controparte_23
nata in [...] il [...]; Controparte_24
nato in [...] il [...]; Controparte_25
nata in [...] il [...]; Controparte_26
nato in [...] il [...]; CP_27
nato in [...] il [...]; Controparte_28
nata in [...] il [...]; Controparte_29
nata in [...] il [...]; Controparte_30
nato in [...] il [...], Controparte_31 rappresentato dai genitori nata Controparte_30 in Brasile il 13.6.1985, e nato in [...] il Controparte_32
30.5.1989;
nato in [...] il [...]; Controparte_33
nata in [...] il [...]; Controparte_34
nata in [...] il [...]; Controparte_35
nata in [...] il [...]; Parte_2 tutti con il patrocinio dell'avv. Antonella CASTELLONE;
RICORRENTI contro
; Controparte_36 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
a scioglimento della riserva assunta in data 17.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con atto depositato il 19.6.2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis, ad eccezione della ricorrente nata in [...] il Controparte_34
2.4.1956, che ha chiesto l'accertamento della sua cittadinanza italiana iuris communicatione, di cui ella ha dedotto l'acquisizione automatica ai sensi dell'art. 10, comma 2, l. 13 giugno 1912, n. 555, avendo ella sposato un cittadino italiano per nascita e discendenza ( in data 17.2.1977, Controparte_33 ovverosia prima dell'entrata in vigore della l. 21 aprile 1983, n. 123.
Si procede ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, conv., con mod., dalla l. 13 aprile 2017, n. 46 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»), dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, d.l. cit., introdotto dalla l. 26 novembre 2021, n. 206, a decorrere dal 22.6.2022 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 («Le controversie in materia
Pag. 2 di 8 di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della loro domanda iure sanguinis, i ricorrenti diversi da Controparte_34 hanno rivendicato la discendenza da nato a [...] il [...], ed Persona_4 esposto quanto segue.
In data 5.7.1908, a PO RU (MN), nasceva figlio di e di Persona_4 Persona_5
(all. 2). Emigrato in Brasile (senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano o rinunciare alla Persona_6 cittadinanza italiana: cfr. all. 3), in data 27.7.1929 sposava (all. 4), con cui Persona_7 generava il 13.7.1930 (all. 5), il 18.6.1932 (all. 6), il Persona_8 Persona_9
10.10.1938 (all. 7), il 6.12.1939 (all. 8), il Persona_10 Persona_11
20.11.1941 (all. 9), il 7.9.1944 (all. 10) e il 26.10.1946 Persona_12 Persona_13
(all. 11). In data 18.10.1952 sposava Persona_14 Persona_8 Persona_15
(all. 12), generando il 6.1.1954 (all. 13) e l'8.8.1956 Controparte_33 Persona_16
(all. 14). In data 17.2.1977 sposava (che diveniva Controparte_33 Controparte_34
all. 15), procreando il 13.6.1985 Controparte_34 Controparte_30
(all. 16). In data 5.5.2017 costei sposava (all. 17),
[...] Controparte_32 passando a chiamarsi e generando il 9.6.2019 Controparte_30
(all. 18). In data 4.8.1977 Controparte_31 [...]
sposava (all. 19), passando a chiamarsi Persona_16 Persona_17 [...]
e procreando il 28.5.1978 (all. 20), il Persona_18 Persona_19
27.4.1981 (all. 21) e il 7.4.1996 (all. Controparte_10 Persona_20
22). In data 9.12.2000 sposava (all. 23), Persona_19 Controparte_21 passando a chiamarsi e procreando il 9.4.2004 Controparte_19 [...]
(all. 24) e il 2.4.2009 (all. 25). In data 16.7.2022 CP_22 Controparte_20 sposava (all. 26), generando il 15.1.2009 Controparte_10 Persona_1
(all. 27) e l'8.10.2017 (all. 28). In data Controparte_12 Per_1 CP_11
16.12.2022 sposava passando a Persona_20 Persona_21 chiamarsi (all. 29). In data 14.12.1950 sposava Controparte_24 Persona_9
(all. 30), passando a chiamarsi e procreando il 5.12.1951 Persona_22 Persona_23
(all. 31) e il 24.5.1963 (all. 32). In data 1.7.1976 Persona_24 Persona_25 Per_24 sposava (all. 33), generando il 26.5.1978
[...] Persona_26 Persona_27
(all. 34). In data 18.11.2010 quest'ultimo sposava, in seconde nozze, (all. Persona_28
36), procreando il 18.8.2012 (all. 37). In data 27.12.1997 Persona_2 Persona_25 sposava (all. 38), generando il 14.5.1993 Persona_29 CP_35
(all. 39), il 7.1.1997 (all. 40) e il 3.3.2000
[...] CP_35 Parte_2
(all. 41). In data 27.7.1963 sposava CP_35 CP_1 Persona_10
(all. 42), procreando il 30.7.1964 (all. 43). In data Persona_30 Parte_1
20.10.1989 quest'ultima sposava (all. 44), passando a chiamarsi Persona_31 [...]
e procreando il 27.5.1997 (all. 45). Parte_1 Controparte_29
In data 3.6.1961 sposava (all. 46), con cui generava il Persona_11 Persona_32
9.5.1962 (all. 47). In data 2.2.1991 costei sposava Controparte_26 Persona_33
(all. 48), generando 15.9.1995 all. 49). In data 13.3.1975
[...] Controparte_23 sposava (all. 50), generando il 13.2.1976 Persona_12 Persona_34 Persona_35
(all. 51). In data 30.8.1997 costui sposava (all. 52), generando il
[...] Persona_36
28.1.1998 (all. 53) e l'8.1.2000 (all. 54). Controparte_28 CP_3 CP_3
Dall'unione tra quest'ultima e nasceva il 2.8.2018 Controparte_5 CP_5
Pag. 3 di 8 (all. 55). In data 7.5.1966 sposava (all. 56), CP_4 Persona_13 Persona_37 passando a chiamarsi e procreando il 16.2.1968 Controparte_37 CP_25
(all. 57), il 20.3.1970 (all. 58) e l'11.2.1973
[...] Controparte_6 CP_13
(all. 59). In data 17.2.1990 sposava (all.
[...] Controparte_25 Persona_38
60), con cui generava il 18.7.1990 (all. 61). In data 30.6.2000 CP_27 [...] sposava (all. 63), procreando il 30.9.2011 CP_6 Controparte_8 [...]
(all. 64) e il 24.12.2006 (all. 65). In data Controparte_7 Controparte_9
12.9.1998 sposava (all. 66), passando a chiamarsi Controparte_13 Controparte_15
e procreando il 3.6.2011 Controparte_13 Controparte_16
(all. 67) e il 9.6.2014 (all. 68). In data 18.1.1969
[...] Controparte_14 sposava (all. 69), passando a chiamarsi Persona_14 Persona_39 [...]
e generando il 20.1.1984 (all. 70). In data 18.10.2013 Per_40 Persona_41 costei sposava passando a chiamarsi (all. 71). Persona_42 Controparte_2
La ricorrente a sostegno della sua domanda di riconoscimento della Controparte_34 cittadinanza iuris communicatione, deduce viceversa l'intervenuto matrimonio con CP_33
(che ha contestualmente chiesto, come si è anticipato, l'accertamento del proprio status di cittadino
[...] italiano) in data 17.2.1977, ossia prima dell'entrata in vigore della 21 aprile 1983, n. 123.
3. Nonostante la regolare notifica del ricorso in data 21.4.2025, il non si è Controparte_36 costituito in giudizio e deve essere, pertanto, dichiarato contumace.
4. Il Pubblico Ministero si è limitato a prendere visione del ricorso.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 17.7.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 10.7.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
Ritenuto in diritto
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle autorità consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr. Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
− lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Parte_3 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
− con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di Vittorio EM II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
Pag. 4 di 8 − continuavano, tuttavia, ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
− il codice civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
− i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano, dunque, diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3);
− con la Costituzione, entrata in vigore il 1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
− anni dopo, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1987, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del codice civile del 1865, sopra riportati;
− per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (Cass., SS.UU., 25 febbraio 2009, n. 4466);
− da ultimo, la vigente l. 5 febbraio 1992, n. 91 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1).
2.2. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo di tale Stato sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed
Pag. 5 di 8 esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in Paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Cass., SS.UU., 24 agosto 2022, n. 25318).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non è stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non hanno espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/2022 ha definito, inoltre, il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis, stabilendo quanto segue: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
I ricorrenti che hanno formulato domanda di accertamento della loro cittadinanza per discendenza – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana. Il , invece, neppure si è costituito in giudizio. Controparte_36
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, la domanda dei predetti ricorrenti merita accoglimento.
4. A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per il minore.
5. Quanto, invece, alla domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure matrimonii presentata da coniuge di stima il Decidente che il Controparte_34 Controparte_33
Pag. 6 di 8 ricorso sia improcedibile.
Come si è detto poc'anzi, la giurisprudenza maggioritaria e più recente ritiene che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis all'autorità consolare presso il Paese di residenza, sia possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, a causa della notoria situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile (presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni), peraltro allegata e specificamente dimostrata da parte ricorrente nel contesto del presente giudizio.
Tale orientamento, a cui questo Giudice aderisce, ritiene che i tempi di risposta dei siano Parte_4 attualmente irragionevoli e contraddicano il disposto dell'art. 3 d.P.R 362/1994, che fissa in settecentotrenta giorni il termine per definire il procedimento amministrativo.
Il ricorso presentato da è, però, vòlto ad ottenere la cittadinanza Controparte_34 italiana non iure sanguinis, ma iure matrimonii, sia pure con il meccanismo acquisitivo automatico previsto prima dell'entrata in vigore della l. 123/1983 (le nozze col cittadino italiano Controparte_33 risalgono, infatti, al 17.2.1977). Al riguardo, in assenza di una diversa interpretazione giurisprudenziale e a prescindere dalla normativa sostanziale applicabile (pre- o post- l. 123/1983), la domanda per legge va previamente proposta alla pubblica amministrazione competente (cfr. direttiva ministeriale del n. 12A04741 del 7.3.2012), senza possibilità di eccezione alcuna, rientrando la fattispecie in un àmbito del tutto differente da quello della cittadinanza iure sanguinis (nel medesimo senso v., ex multis, Trib. Torino, ord. 28 luglio 2023, in causa n. 16011/2022 R.G., Trib. Brescia, ord. 15 febbraio 2024, in causa n. 9820/2022 R.G.; Trib. Brescia, ord. 3 gennaio 2024, n. 7289).
Depone a favore di tale interpretazione, a parere di chi scrive, una lettura sistematica della normativa. Ed infatti, va rilevato che proprio l'art. 1, comma 36, l. 26 novembre 2021, n. 206 – nel prevedere che «quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani» – fa espresso richiamo solo alle figure del padre, della madre e dell'avo, così fondando, evidentemente, la competenza territoriale delle Sezioni specializzate del luogo di nascita di costoro per la sola cittadinanza iure sanguinis.
A ciò si aggiunga l'ovvia circostanza che, fino al momento del passaggio in giudicato della presente sentenza, lo status di cittadino italiano del coniuge – elemento costitutivo della Controparte_33 fattispecie acquisitiva della cittadinanza invocata dalla ricorrente – non può dirsi definitivamente accertato.
Conseguentemente la domanda presentata da deve essere dichiarata Controparte_34 improcedibile (si segnala, in ogni caso, che – in virtù della sopra citata disposizione di cui all'art. 1, comma 36, l. 26 novembre 2021, n. 206 – la competenza territoriale a decidere della domanda di accertamento dell'acquisto della cittadinanza italiana in forza di matrimonio celebrato prima dell'entrata in vigore della l. 123/1983 spetterebbe al Tribunale di Roma).
6. Tenuto conto dell'accoglimento solo parziale del ricorso, sussisterebbero giustificati motivi (cfr. Corte cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite. Sennonché, nulla va disposto al riguardo, in quanto la resistente, rimanendo contumace, non ne ha sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso con riferimento alla domanda proposta da CP_34
Pag. 7 di 8 nata in [...] il [...]; CP_34 in accoglimento del ricorso da loro presentato, dichiara che:
nata in [...] il [...]; Parte_1
nata in [...] il [...]; Controparte_1
nata in [...] il [...]; Controparte_2
, nata in [...] l'[...]; Controparte_3
nata in [...] il [...]; Controparte_4
nato in [...] il [...]; Controparte_6
nata in [...] il [...]; Controparte_7 nato in [...] il [...]; Controparte_9
nato in [...] il [...]; Controparte_10
nata in [...] l'[...]; Controparte_11
nato in [...] il [...]; Controparte_12
nata in [...] l'[...]; Controparte_13 nata in [...] il [...]; Controparte_14 nato in [...] il [...]; Controparte_16
, nato in [...] il [...]; Persona_27
nata in [...] il [...]; Persona_2
nata in [...] il [...]; Controparte_19 nato in [...] il [...]; Controparte_20
nato in [...] il [...]; Controparte_22 nato in [...] il [...]; Controparte_23
nata in [...] il [...]; Controparte_24
nato in [...] il [...]; Controparte_25
nata in [...] il [...]; Controparte_26
nato in [...] il [...]; CP_27
nato in [...] il [...]; Controparte_28
, nata in [...] il [...]; Parte_1 CP_29
nata in [...] il [...]; Controparte_30
nato in [...] il [...]; Controparte_31
nato in [...] il [...]; Controparte_33
nata in [...] il [...]; Controparte_35
nata in [...] il [...]; Parte_2
generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile di procedere agli Controparte_36 adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'autorità consolare;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso, il 14 agosto 2025.
Il Giudice Dott. Andrea Gaboardi
Pag. 8 di 8