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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 06/02/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina Giudice GOP
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31/2024 promossa da:
, C.F. con l'avv. PATRIZIA BARBIERI Parte_1 C.F._1
- Ricorrente -
contro
, C.F. , con l'avv. IVANA SCAGLIA CP_1 C.F._2
-Resistente- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale Parte_1
di Piacenza, chiedendo: - pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del CP_1
pagina 1 di 6 matrimonio contratto tra i ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di Pt_2
procedere alla annotazione della sentenza;
- confermarsi l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza della figlia presso l'abitazione materna, Per_1
disponendo il diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in Ricorso e ponendo a carico del un assegno di mantenimento in favore della figlia minore pari ad € 750,00 Pt_1 Per_1 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo le linee guida del
C.N.F..
A sostegno delle proprie conclusioni, il Ricorrente deduceva che: - le Parti contraevano matrimonio concordatario in Travo (PC), il 26 settembre 2009 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Travo (PC) al n. 22, Parte II, Serie A); - dal matrimonio nasceva la figlia in data 1 novembre 2012; - i coniugi si separavano consensualmente e la separazione Per_1
veniva omologata con provvedimento del 01 giugno 2022; da allora i coniugi non si erano più riconciliati, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra gli stessi;
- la figlia minore era affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre;
- tra le condizioni della separazione era previsto l'obbligo, a carico del padre, di versare, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, un assegno dell'importo di € 700,00 mensili rivalutabili secondo gli indici ISTAT nonché il 70% delle spese straordinarie occorrenti per la figlia, da individuarsi secondo le linee guida del C.N.F.; - il ricorrente aveva contribuito, nella misura del 50%, all'acquisto di un immobile sito in Piacenza, via
Puccini n. 30 per complessivi € 172.000,00, ove si trasferiva la figlia con la madre, Per_1
intestando alla prima il 50% di detto immobile previa autorizzazione del Giudice Tutelare, mentre la restante quota era stata acquistata dalla CP_1
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con decreto del 10 gennaio 2024 ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice dott.ssa Laura Ventriglia, che fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 16 aprile 2024 ed assegnava al Ricorrente termine per la notifica del ricorso e del decreto, nonché termine alla Resistente per costituirsi in giudizio.
Si costituiva in giudizio la quale si associava alla domanda di cessazione degli CP_1
effetti civili del matrimonio con conferma dell'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori e collocamento presso l'abitazione materna, disciplinando il diritto di visita paterno secondo le modalità analiticamente riportate in sede di comparsa di costituzione e ponendo pagina 2 di 6 a carico del Ricorrente un assegno di mantenimento in favore della figlia minore di € Per_1
800,00 mensili, con rivalutazione Istat, oltre il 70% delle spese straordinarie nonché un assegno in favore della pari ad € 400,00, mensili. CP_1
A sostegno di tali conclusioni, Parte Resistente eccepiva che: - le condizioni di separazione prevedevano un contributo al mantenimento in favore della pari ad € 400,00 mensili per i CP_1
24 mesi successivi alla separazione, l'onere del di versare la somma di € 700,00 il giorno Pt_1
15 di ogni mese, da rivalutarsi secondo l' ISTAT annuale a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore oltre al 70% delle spese straordinarie occorrenti per la figlia;
- la Minore Per_1 viveva prevalentemente con la madre e vedeva il padre solo al weekend dall'uscita di scuola (il sabato) alla domenica sera;
- la nuova relazione affettiva del con la signora Pt_1 [...]
impediva il rapporto padre-figlia; - vi erano problematiche nella crescita serena Parte_3
della figlia, tanto che i genitori erano stati chiamati a colloquio dagli insegnanti che avevano evidenziato uno stato di rabbia e di disagio che la bambina manifestava a scuola, oltre alla scarsità del rendimento scolastico in alcune materie, presumibilmente in ragione della separazione dei genitori ed anche in ragione della nuova relazione affettiva del padre;
- il resistente ricopriva il ruolo di Direttore Commerciale dell'azienda Meazza S.r.l. e dal 10 marzo 2022 era stato nominato
Consigliere Delegato, oltre ad essere proprietario di € 150.960,00 di nominali, di un'auto di grossa cilindrata, della ex casa coniugale di Via Nicolodi, di un immobile in Moena ed uno a Marinella di
Sarzana mentre la Ricorrente era proprietaria di una autovettura Fiat 500, oltre ad essere titolare di
375/1000 di un immobile in Località Cattaragna, Ferriere (privo di valore economico), proprietaria per un quarto (¼) di un due piccoli immobili, ereditati dal padre, siti in Piacenza, via Bozzini ove viveva la di lei madre, oltre al 50% dell'immobile di Via Puccini acquistato in sede di separazione, dove la ricorrente viveva con Per_1
A seguito del deposito delle memorie ex art. 473 bis 17. c.p.c., all'udienza del 16 aprile 2024, le
Parti raggiungevano un accordo provvisorio ed il Giudice delegato rinviava la causa all'udienza del
8 ottobre 2024, per verificare la corretta sperimentazione dello stesso, udienza successivamente differita al 17 dicembre 2024, che si svolgeva in modalità cartolare ed in occasione della quale, preso atto dell'accordo definitivo raggiunto dalle Parti, come da conclusioni congiunte dalle stesse depositate in vista dell'udienza, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM in sede.
***
pagina 3 di 6 Nelle more dell'iscrizione a ruolo della causa, le Parti sono giunte ad un accordo in ordine alle condizioni di divorzio, come da conclusioni congiunte depositate in atti.
Ad avviso del Tribunale tali condizioni, così come concordate dalle Parti e analiticamente riportate in dispositivo, sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento, nonché rispondenti all'interesse della minore e vanno, pertanto, integralmente accolte. Per_1
Quanto alle spese di lite, avendo le Parti raggiunto un accordo anche in tal senso, va disposta la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in Piacenza il 26 settembre 2009 (atto trascritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del Comune di Travo al n. 22, Parte II, Serie A);
- conferma l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1
residenza della figlia presso l'abitazione materna, alle seguenti condizioni: “Nell'ambito del progetto genitoriale dagli stessi voluto in sede di separazione, al fine di realizzare il
principio di bigenitorialità e della loro fattiva presenza nella vita della figlia minore, cercare di raggiungere un equilibrio fra le frequentazioni di persone affettivamente legate
ad uno dei genitori e le esigenze di vita della ragazzina, non sacrificando la relazione con quest'ultima. Attese le difficoltà evidenziate dalla minore, proseguire il percorso psicologico con la Dott.sa con studio in Piacenza. 3) Stabilire che siano Testimone_1
sempre decise congiuntamente le scelte e le iscrizioni scolastiche e parascolastiche tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore. Stabilire
che debbano sempre essere condivise tra i genitori le scelte relative ai medici e agli specialisti che dovranno occuparsi della bambina, salvo i casi di urgenza. Stabilire che gli
eventuali trasferimenti di residenza dovranno essere sempre decisi in comune tra i genitori
e nell'esclusivo interesse della minore. 4) Tenuto conto che i Signori e Pt_1 CP_1
hanno intrapreso un percorso con la figlia minore presso la Dott.sa Testimone_1
psicologa in Piacenza, per favorire il dialogo genitoriale ed individuare le modalità di frequentazione padre / figlia più consone per , su indicazione della Dott.sa Per_1 Tes_1
e con l'accordo delle parti, permarrà con il papà un pomeriggio alla settimana con Per_1
cena e pernotto compresi, e tre fine settimana al mese dal venerdì sera alla domenica sera. pagina 4 di 6 In particolare, viene attualmente individuato come giorno infrasettimanale il martedì con la
seguente modalità: nel caso in cui fosse al corso di kick boxing (dalle 19 alle 20) il Per_1
papà andrà a prenderla nella palestra MATE SPORT ACCADEMY in Via Allevi 21
Piacenza, altrimenti la preleverà da casa. La figlia si fermerà per la cena e il pernotto dal padre, che la riaccompagnerà a scuola l'indomani mattina. Con riferimento ai tre fine settimana mensili starà con il papà dal venerdì sera (dopo le 20 qualora la minore Per_1
fosse in palestra, altrimenti a fine orario lavoro di papà) sino alla domenica dopo cena.
Resta inteso che le indicazioni di cui sopra potranno essere modificate su accordo delle parti in base ad eventuali diverse esigenze di o dei genitori. 5) Disporre che nei Per_1
periodi di vacanze natalizie e pasquali starà con i genitori, salvo diversi e migliori Per_1
accordi tra i coniugi, secondo il criterio dell'alternanza. Le altre ricorrenze e feste nazionali verranno trascorse da , salvo diversi e migliori accordi tra i coniugi, con Per_1
ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza. 6) Disporre che durante il periodo invernale, sempre che non confligga con le future esigenze scolastiche della minore, i
coniugi potranno accordarsi perché possa organizzare con il padre la settimana Per_1
bianca. 7) Disporre che nel corso delle vacanze estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo) trascorrerà con il padre almeno 3 (tre) settimane Per_1
anche non consecutive di cui almeno 2 nel periodo estivo. Venga fatto obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro il luogo in cui decideranno di far trascorrere le eventuali vacanze alla minore assicurando sempre la possibilità di contattarla. Ogni genitore sosterrà personalmente le spese per le vacanze della figlia nel rispettivo periodo di
competenza”;
- pone a carico di un assegno di mantenimento in favore della figlia Parte_1
minore fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, pari ad € 800,00 Per_1
mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo le linee guida del CNF, che per il restante 30% saranno a carico della Le deduzioni CP_1
della figlia a carico rispetteranno le quote di cui sopra;
- dispone che eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vadano a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota di riparto rispetto alle spese straordinarie, mentre l'Assegno Unico verrà percepito interamente dalla madre;
pagina 5 di 6 - dà atto che restano ad esclusivo carico della signora le spese ordinarie (di CP_1 manutenzione e cura dell'immobile compresi gli impianti) nonché tutte le utenze relative all'immobile acquistato dai coniugi in via Puccini n. 30 e che, sino a quando la figlia non sarà economicamente indipendente, le spese straordinarie relative alla quota del 50% dell'immobile intestata a saranno suddivise tra i coniugi nella misura del 70% a Per_1
carico del signor e del 30% a carico della signora con la precisazione che Pt_1 CP_1
la medesima si impegna ad informare senza ritardo il signor della necessità di Pt_1 compiere interventi di natura straordinaria all'immobile, a concordarli preventivamente con lo stesso, a trasmettergli le convocazioni delle assemblee condominiali nelle quali si dovessero discutere e/o approvare interventi di natura straordinaria all'immobile condominiale. La mancata comunicazione e preventivo accordo - salvo gli interventi di comprovata urgenza - faranno perdere alla signora il diritto al rimborso della spesa CP_1
in difetto di detta previsione;
- dispone la revoca dell'assegno mensile a carico del marito in favore della signora CP_1
- dà atto che, depositata la sentenza di divorzio, verserà alla Ricorrente, Parte_1 in un'unica soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 c. 8 della L. 898/70, l'importo di €
45.000,00 e che le Parti riconoscono che tale attribuzione costituisce contributo in un'unica soluzione effettuata a tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa;
- dà atto che, con il rispetto delle condizioni di cui sopra, le parti dichiarano di aver definito ogni questione di carattere economico e patrimoniale e non avranno più null'altro reciprocamente a pretendere;
- dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato civile competente per le annotazioni e gli adempimenti di legge.
- dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, il 4 febbraio 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina Giudice GOP
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31/2024 promossa da:
, C.F. con l'avv. PATRIZIA BARBIERI Parte_1 C.F._1
- Ricorrente -
contro
, C.F. , con l'avv. IVANA SCAGLIA CP_1 C.F._2
-Resistente- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale Parte_1
di Piacenza, chiedendo: - pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del CP_1
pagina 1 di 6 matrimonio contratto tra i ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di Pt_2
procedere alla annotazione della sentenza;
- confermarsi l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza della figlia presso l'abitazione materna, Per_1
disponendo il diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in Ricorso e ponendo a carico del un assegno di mantenimento in favore della figlia minore pari ad € 750,00 Pt_1 Per_1 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo le linee guida del
C.N.F..
A sostegno delle proprie conclusioni, il Ricorrente deduceva che: - le Parti contraevano matrimonio concordatario in Travo (PC), il 26 settembre 2009 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Travo (PC) al n. 22, Parte II, Serie A); - dal matrimonio nasceva la figlia in data 1 novembre 2012; - i coniugi si separavano consensualmente e la separazione Per_1
veniva omologata con provvedimento del 01 giugno 2022; da allora i coniugi non si erano più riconciliati, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra gli stessi;
- la figlia minore era affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre;
- tra le condizioni della separazione era previsto l'obbligo, a carico del padre, di versare, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, un assegno dell'importo di € 700,00 mensili rivalutabili secondo gli indici ISTAT nonché il 70% delle spese straordinarie occorrenti per la figlia, da individuarsi secondo le linee guida del C.N.F.; - il ricorrente aveva contribuito, nella misura del 50%, all'acquisto di un immobile sito in Piacenza, via
Puccini n. 30 per complessivi € 172.000,00, ove si trasferiva la figlia con la madre, Per_1
intestando alla prima il 50% di detto immobile previa autorizzazione del Giudice Tutelare, mentre la restante quota era stata acquistata dalla CP_1
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con decreto del 10 gennaio 2024 ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice dott.ssa Laura Ventriglia, che fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 16 aprile 2024 ed assegnava al Ricorrente termine per la notifica del ricorso e del decreto, nonché termine alla Resistente per costituirsi in giudizio.
Si costituiva in giudizio la quale si associava alla domanda di cessazione degli CP_1
effetti civili del matrimonio con conferma dell'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori e collocamento presso l'abitazione materna, disciplinando il diritto di visita paterno secondo le modalità analiticamente riportate in sede di comparsa di costituzione e ponendo pagina 2 di 6 a carico del Ricorrente un assegno di mantenimento in favore della figlia minore di € Per_1
800,00 mensili, con rivalutazione Istat, oltre il 70% delle spese straordinarie nonché un assegno in favore della pari ad € 400,00, mensili. CP_1
A sostegno di tali conclusioni, Parte Resistente eccepiva che: - le condizioni di separazione prevedevano un contributo al mantenimento in favore della pari ad € 400,00 mensili per i CP_1
24 mesi successivi alla separazione, l'onere del di versare la somma di € 700,00 il giorno Pt_1
15 di ogni mese, da rivalutarsi secondo l' ISTAT annuale a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore oltre al 70% delle spese straordinarie occorrenti per la figlia;
- la Minore Per_1 viveva prevalentemente con la madre e vedeva il padre solo al weekend dall'uscita di scuola (il sabato) alla domenica sera;
- la nuova relazione affettiva del con la signora Pt_1 [...]
impediva il rapporto padre-figlia; - vi erano problematiche nella crescita serena Parte_3
della figlia, tanto che i genitori erano stati chiamati a colloquio dagli insegnanti che avevano evidenziato uno stato di rabbia e di disagio che la bambina manifestava a scuola, oltre alla scarsità del rendimento scolastico in alcune materie, presumibilmente in ragione della separazione dei genitori ed anche in ragione della nuova relazione affettiva del padre;
- il resistente ricopriva il ruolo di Direttore Commerciale dell'azienda Meazza S.r.l. e dal 10 marzo 2022 era stato nominato
Consigliere Delegato, oltre ad essere proprietario di € 150.960,00 di nominali, di un'auto di grossa cilindrata, della ex casa coniugale di Via Nicolodi, di un immobile in Moena ed uno a Marinella di
Sarzana mentre la Ricorrente era proprietaria di una autovettura Fiat 500, oltre ad essere titolare di
375/1000 di un immobile in Località Cattaragna, Ferriere (privo di valore economico), proprietaria per un quarto (¼) di un due piccoli immobili, ereditati dal padre, siti in Piacenza, via Bozzini ove viveva la di lei madre, oltre al 50% dell'immobile di Via Puccini acquistato in sede di separazione, dove la ricorrente viveva con Per_1
A seguito del deposito delle memorie ex art. 473 bis 17. c.p.c., all'udienza del 16 aprile 2024, le
Parti raggiungevano un accordo provvisorio ed il Giudice delegato rinviava la causa all'udienza del
8 ottobre 2024, per verificare la corretta sperimentazione dello stesso, udienza successivamente differita al 17 dicembre 2024, che si svolgeva in modalità cartolare ed in occasione della quale, preso atto dell'accordo definitivo raggiunto dalle Parti, come da conclusioni congiunte dalle stesse depositate in vista dell'udienza, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM in sede.
***
pagina 3 di 6 Nelle more dell'iscrizione a ruolo della causa, le Parti sono giunte ad un accordo in ordine alle condizioni di divorzio, come da conclusioni congiunte depositate in atti.
Ad avviso del Tribunale tali condizioni, così come concordate dalle Parti e analiticamente riportate in dispositivo, sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento, nonché rispondenti all'interesse della minore e vanno, pertanto, integralmente accolte. Per_1
Quanto alle spese di lite, avendo le Parti raggiunto un accordo anche in tal senso, va disposta la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in Piacenza il 26 settembre 2009 (atto trascritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del Comune di Travo al n. 22, Parte II, Serie A);
- conferma l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1
residenza della figlia presso l'abitazione materna, alle seguenti condizioni: “Nell'ambito del progetto genitoriale dagli stessi voluto in sede di separazione, al fine di realizzare il
principio di bigenitorialità e della loro fattiva presenza nella vita della figlia minore, cercare di raggiungere un equilibrio fra le frequentazioni di persone affettivamente legate
ad uno dei genitori e le esigenze di vita della ragazzina, non sacrificando la relazione con quest'ultima. Attese le difficoltà evidenziate dalla minore, proseguire il percorso psicologico con la Dott.sa con studio in Piacenza. 3) Stabilire che siano Testimone_1
sempre decise congiuntamente le scelte e le iscrizioni scolastiche e parascolastiche tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore. Stabilire
che debbano sempre essere condivise tra i genitori le scelte relative ai medici e agli specialisti che dovranno occuparsi della bambina, salvo i casi di urgenza. Stabilire che gli
eventuali trasferimenti di residenza dovranno essere sempre decisi in comune tra i genitori
e nell'esclusivo interesse della minore. 4) Tenuto conto che i Signori e Pt_1 CP_1
hanno intrapreso un percorso con la figlia minore presso la Dott.sa Testimone_1
psicologa in Piacenza, per favorire il dialogo genitoriale ed individuare le modalità di frequentazione padre / figlia più consone per , su indicazione della Dott.sa Per_1 Tes_1
e con l'accordo delle parti, permarrà con il papà un pomeriggio alla settimana con Per_1
cena e pernotto compresi, e tre fine settimana al mese dal venerdì sera alla domenica sera. pagina 4 di 6 In particolare, viene attualmente individuato come giorno infrasettimanale il martedì con la
seguente modalità: nel caso in cui fosse al corso di kick boxing (dalle 19 alle 20) il Per_1
papà andrà a prenderla nella palestra MATE SPORT ACCADEMY in Via Allevi 21
Piacenza, altrimenti la preleverà da casa. La figlia si fermerà per la cena e il pernotto dal padre, che la riaccompagnerà a scuola l'indomani mattina. Con riferimento ai tre fine settimana mensili starà con il papà dal venerdì sera (dopo le 20 qualora la minore Per_1
fosse in palestra, altrimenti a fine orario lavoro di papà) sino alla domenica dopo cena.
Resta inteso che le indicazioni di cui sopra potranno essere modificate su accordo delle parti in base ad eventuali diverse esigenze di o dei genitori. 5) Disporre che nei Per_1
periodi di vacanze natalizie e pasquali starà con i genitori, salvo diversi e migliori Per_1
accordi tra i coniugi, secondo il criterio dell'alternanza. Le altre ricorrenze e feste nazionali verranno trascorse da , salvo diversi e migliori accordi tra i coniugi, con Per_1
ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza. 6) Disporre che durante il periodo invernale, sempre che non confligga con le future esigenze scolastiche della minore, i
coniugi potranno accordarsi perché possa organizzare con il padre la settimana Per_1
bianca. 7) Disporre che nel corso delle vacanze estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo) trascorrerà con il padre almeno 3 (tre) settimane Per_1
anche non consecutive di cui almeno 2 nel periodo estivo. Venga fatto obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro il luogo in cui decideranno di far trascorrere le eventuali vacanze alla minore assicurando sempre la possibilità di contattarla. Ogni genitore sosterrà personalmente le spese per le vacanze della figlia nel rispettivo periodo di
competenza”;
- pone a carico di un assegno di mantenimento in favore della figlia Parte_1
minore fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, pari ad € 800,00 Per_1
mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo le linee guida del CNF, che per il restante 30% saranno a carico della Le deduzioni CP_1
della figlia a carico rispetteranno le quote di cui sopra;
- dispone che eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vadano a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota di riparto rispetto alle spese straordinarie, mentre l'Assegno Unico verrà percepito interamente dalla madre;
pagina 5 di 6 - dà atto che restano ad esclusivo carico della signora le spese ordinarie (di CP_1 manutenzione e cura dell'immobile compresi gli impianti) nonché tutte le utenze relative all'immobile acquistato dai coniugi in via Puccini n. 30 e che, sino a quando la figlia non sarà economicamente indipendente, le spese straordinarie relative alla quota del 50% dell'immobile intestata a saranno suddivise tra i coniugi nella misura del 70% a Per_1
carico del signor e del 30% a carico della signora con la precisazione che Pt_1 CP_1
la medesima si impegna ad informare senza ritardo il signor della necessità di Pt_1 compiere interventi di natura straordinaria all'immobile, a concordarli preventivamente con lo stesso, a trasmettergli le convocazioni delle assemblee condominiali nelle quali si dovessero discutere e/o approvare interventi di natura straordinaria all'immobile condominiale. La mancata comunicazione e preventivo accordo - salvo gli interventi di comprovata urgenza - faranno perdere alla signora il diritto al rimborso della spesa CP_1
in difetto di detta previsione;
- dispone la revoca dell'assegno mensile a carico del marito in favore della signora CP_1
- dà atto che, depositata la sentenza di divorzio, verserà alla Ricorrente, Parte_1 in un'unica soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 c. 8 della L. 898/70, l'importo di €
45.000,00 e che le Parti riconoscono che tale attribuzione costituisce contributo in un'unica soluzione effettuata a tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa;
- dà atto che, con il rispetto delle condizioni di cui sopra, le parti dichiarano di aver definito ogni questione di carattere economico e patrimoniale e non avranno più null'altro reciprocamente a pretendere;
- dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato civile competente per le annotazioni e gli adempimenti di legge.
- dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, il 4 febbraio 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
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