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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 05/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
XERRA NICOLO', Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3379/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Messina 1 Spa - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 CF_Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00359282 89 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7054/2025 depositato il
30/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha presentato ricorso (R.G.R.3379/2025) per l'annullamento della cartella n. 29520240035928289000 contenente la richiesta di pagamento di euro 731,88 relativa a raccolta rifiuti per gli anni 2011 e 2012.
La cartella è stata emessa della Agenzia delle Entrate riscossione ed è stata notificata al contribuente il
13/2/2025.
Il contribuente, con il suddetto ricorso, ha eccepito le seguenti invalidità della cartella suddetta :
prescrizione del tributo richiesto;
mancata notifica degli atti presupposti;
mancata notifica di preventivo avviso di accertamento;
difetto di motivazione.
Il ricorso è stato notificato dal ricorrente sia all'ATO ME1 che all'ADER ed entrambi gli uffici si sono costituiti in giudizio, affermando la legittimità del proprio operato.
L'ADER si è autoesonerato da ogni responsabilità non essendo Ufficio accertatore, ma solo addetto alla riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente ha eccepito non solo l'inesistenza di ogni atto prodromico, ma ha precisato che per il tributo in questione la prescrizione è quinquennale, per come previsto dall'art.2948 n.4 del codice civile
(Cassaz. sent.4962 del 2/3/2018; Cassaz. sent. 10344 del 20/5/2015; Cassaz. sent.4283 del 23/2/2010).
L'ATO, in sede difensiva, ha affermato di avere notificato al contribuente l'intimazione n.279604 del
29/7/2019 (indicata in cartella) che avrebbe avuto una funzione interruttiva della prescrizione;
il medesimo ente , ha, poi, affermato di avere proceduto alla notifica di altro due documenti ( nn.2 e 3 del documento di difesa) e che gli stessi, antecedenti alla intimazione citata, avrebbero avuto anch'essi carattere interruttivo.
I documenti 2 e 3 citati non solo rappresentano una motivazione postuma , in quanto non indicati nella cartella contestata, ma essendo stati notificati a persona diversa dal destinatario, attuale ricorrente, non sono stati notificati in maniera rispettosa della legge vigente.
Per giurisprudenza e dottrina costante ,è preclusa la possibilità di integrare o modificare la motivazione in sede processuale (c.d. motivazione postuma ), sia per gli aspetti di fatto che per quelli di diritto.
L'integrazione della motivazione di un atto non sufficientemente motivato non solo comporta una violazione del principio della trasparenza dell'azione amministrativa, ma pone il soggetto destinatario dell'atto nell'impossibilità di potersi difendere (Cassaz. n.6103/2016;Cassaz.n.4176/2019).
I termini di prescrizione, comunque. sono stati i seguenti:
anno 2011: 31/12/2016;
anno 2012: 31/12/2017.
Si precisa, infine ,a proposito dei due citati documenti nn.2 e 3 , in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario ,la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, non essendo sufficiente la sola prova della spedizione della suddetta raccomandata informativa.
Riassumendo, sia nella notifica codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'Banca_1
che in quella postale attuata solo dall'agente postale, non può che ravvisarsi un'unica ratio che è quella ,fondata sui principi costituzionali di azione e difesa e di parità delle parti nel processo, di dare al destinatario della notifica una ragionevole possibilità di conoscenza della notifica di un atto impositivo.
Nel presente caso, tutto ciò è mancato in quanto le notifiche, citate dall'ATO ME1, non sono state perfezionate e ,quindi, le stesse non sono state valide ai fini della compiuta conoscenza da parte del destinatario ( ex plurimis.:Cassaz. 15/9/2033 n.26660) nonché della interruzione della prescrizione.
Tutte le suddette violazioni di legge hanno raffigurato la mancata notifica degli atti presupposti.
In ogni caso l'intimazione ,indicata in cartella, è stata notificata al contribuente al di là di ogni termine prescrizionale ed in assenza di qualunque atto interruttivo, per come sopra dimostrato.
La mancata notifica degli stessi comporta l'invalidità dell'atto notificato al contribuente;
il procedimento amministrativo è , secondo dottrina unanime,la successione di una pluralità di atti aventi diversa funzione e natura, compiuti sia da soggetti privati che da organi statali ma tutti rivolti, nonostante la loro eterogeneità e la loro relativa autonomia , al conseguimento dello stesso fine ( il procedimento si articola nelle seguenti cinque fasi :iniziativa, istruttoria, dispositiva, controllo e comunicazione).
E' del tutto evidente che le suddette fasi sono tra loro connesse e , quindi, l'omissione o l'invalidità di una di esse comporta quella della fase successiva e di quella finale;
la giurisprudenza più autorevole ha seguito questa tendenza interpretativa (Cassaz. sent. n.16412/2007: Cassaz. sent.n.1532/2012).
L'omissione della notifica degli atti prodromici non può che comportare l'invalidità delle cartelle notificate al contribuente.
Per quanto riguarda il difetto di motivazione, il ricorrente ha eccepito la sussistenza dello stesso, in quanto nella cartella impugnata non è stato specificato quale sia l'immobile per il quale è stata richiesta la tassa contestata, né la tariffa applicata né le modalità di calcolo;
il ricorrente ha citato, a sostegno della sua tesi relativa alla mancanza di motivazione , la sentenza n. 3199/2025, emessa dalla sezione decima della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia.
Per quanto detto, questo Giudice considera valide le eccezioni seguenti:
mancata notifica degli atti presupposti;
prescrizione dei tributi richiesti;
motivazione postuma, non consentita, per come ampiamente sopra illustrato:
difetto di motivazione.
Questo Giudice, pertanto, accoglie il ricorso del ricorrente.
Estende la condanna in solido per il pagamento delle spese di giudizio all'ADER seguendo il consolidato orientamento giurisprudenziale (Cassaz.n.8857/2024; Cassaz.809/2019; Cassaz.1157/2019),
Questo Giudice ,in conclusione , accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna l'ATO ME 1 e l'ADER al pagamento in solido delle spese di giudizio che quantifica in euro 350,00 oltre accessori per legge, se dovuti.
P.Q.M.
Questo Giudice accoglie il ricorso e condanna in solido l'ATO ME1 e l'ADER al pagamento delle spese di giudizio , come da parte motiva.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
XERRA NICOLO', Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3379/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Messina 1 Spa - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 CF_Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00359282 89 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7054/2025 depositato il
30/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha presentato ricorso (R.G.R.3379/2025) per l'annullamento della cartella n. 29520240035928289000 contenente la richiesta di pagamento di euro 731,88 relativa a raccolta rifiuti per gli anni 2011 e 2012.
La cartella è stata emessa della Agenzia delle Entrate riscossione ed è stata notificata al contribuente il
13/2/2025.
Il contribuente, con il suddetto ricorso, ha eccepito le seguenti invalidità della cartella suddetta :
prescrizione del tributo richiesto;
mancata notifica degli atti presupposti;
mancata notifica di preventivo avviso di accertamento;
difetto di motivazione.
Il ricorso è stato notificato dal ricorrente sia all'ATO ME1 che all'ADER ed entrambi gli uffici si sono costituiti in giudizio, affermando la legittimità del proprio operato.
L'ADER si è autoesonerato da ogni responsabilità non essendo Ufficio accertatore, ma solo addetto alla riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente ha eccepito non solo l'inesistenza di ogni atto prodromico, ma ha precisato che per il tributo in questione la prescrizione è quinquennale, per come previsto dall'art.2948 n.4 del codice civile
(Cassaz. sent.4962 del 2/3/2018; Cassaz. sent. 10344 del 20/5/2015; Cassaz. sent.4283 del 23/2/2010).
L'ATO, in sede difensiva, ha affermato di avere notificato al contribuente l'intimazione n.279604 del
29/7/2019 (indicata in cartella) che avrebbe avuto una funzione interruttiva della prescrizione;
il medesimo ente , ha, poi, affermato di avere proceduto alla notifica di altro due documenti ( nn.2 e 3 del documento di difesa) e che gli stessi, antecedenti alla intimazione citata, avrebbero avuto anch'essi carattere interruttivo.
I documenti 2 e 3 citati non solo rappresentano una motivazione postuma , in quanto non indicati nella cartella contestata, ma essendo stati notificati a persona diversa dal destinatario, attuale ricorrente, non sono stati notificati in maniera rispettosa della legge vigente.
Per giurisprudenza e dottrina costante ,è preclusa la possibilità di integrare o modificare la motivazione in sede processuale (c.d. motivazione postuma ), sia per gli aspetti di fatto che per quelli di diritto.
L'integrazione della motivazione di un atto non sufficientemente motivato non solo comporta una violazione del principio della trasparenza dell'azione amministrativa, ma pone il soggetto destinatario dell'atto nell'impossibilità di potersi difendere (Cassaz. n.6103/2016;Cassaz.n.4176/2019).
I termini di prescrizione, comunque. sono stati i seguenti:
anno 2011: 31/12/2016;
anno 2012: 31/12/2017.
Si precisa, infine ,a proposito dei due citati documenti nn.2 e 3 , in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario ,la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, non essendo sufficiente la sola prova della spedizione della suddetta raccomandata informativa.
Riassumendo, sia nella notifica codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'Banca_1
che in quella postale attuata solo dall'agente postale, non può che ravvisarsi un'unica ratio che è quella ,fondata sui principi costituzionali di azione e difesa e di parità delle parti nel processo, di dare al destinatario della notifica una ragionevole possibilità di conoscenza della notifica di un atto impositivo.
Nel presente caso, tutto ciò è mancato in quanto le notifiche, citate dall'ATO ME1, non sono state perfezionate e ,quindi, le stesse non sono state valide ai fini della compiuta conoscenza da parte del destinatario ( ex plurimis.:Cassaz. 15/9/2033 n.26660) nonché della interruzione della prescrizione.
Tutte le suddette violazioni di legge hanno raffigurato la mancata notifica degli atti presupposti.
In ogni caso l'intimazione ,indicata in cartella, è stata notificata al contribuente al di là di ogni termine prescrizionale ed in assenza di qualunque atto interruttivo, per come sopra dimostrato.
La mancata notifica degli stessi comporta l'invalidità dell'atto notificato al contribuente;
il procedimento amministrativo è , secondo dottrina unanime,la successione di una pluralità di atti aventi diversa funzione e natura, compiuti sia da soggetti privati che da organi statali ma tutti rivolti, nonostante la loro eterogeneità e la loro relativa autonomia , al conseguimento dello stesso fine ( il procedimento si articola nelle seguenti cinque fasi :iniziativa, istruttoria, dispositiva, controllo e comunicazione).
E' del tutto evidente che le suddette fasi sono tra loro connesse e , quindi, l'omissione o l'invalidità di una di esse comporta quella della fase successiva e di quella finale;
la giurisprudenza più autorevole ha seguito questa tendenza interpretativa (Cassaz. sent. n.16412/2007: Cassaz. sent.n.1532/2012).
L'omissione della notifica degli atti prodromici non può che comportare l'invalidità delle cartelle notificate al contribuente.
Per quanto riguarda il difetto di motivazione, il ricorrente ha eccepito la sussistenza dello stesso, in quanto nella cartella impugnata non è stato specificato quale sia l'immobile per il quale è stata richiesta la tassa contestata, né la tariffa applicata né le modalità di calcolo;
il ricorrente ha citato, a sostegno della sua tesi relativa alla mancanza di motivazione , la sentenza n. 3199/2025, emessa dalla sezione decima della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia.
Per quanto detto, questo Giudice considera valide le eccezioni seguenti:
mancata notifica degli atti presupposti;
prescrizione dei tributi richiesti;
motivazione postuma, non consentita, per come ampiamente sopra illustrato:
difetto di motivazione.
Questo Giudice, pertanto, accoglie il ricorso del ricorrente.
Estende la condanna in solido per il pagamento delle spese di giudizio all'ADER seguendo il consolidato orientamento giurisprudenziale (Cassaz.n.8857/2024; Cassaz.809/2019; Cassaz.1157/2019),
Questo Giudice ,in conclusione , accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna l'ATO ME 1 e l'ADER al pagamento in solido delle spese di giudizio che quantifica in euro 350,00 oltre accessori per legge, se dovuti.
P.Q.M.
Questo Giudice accoglie il ricorso e condanna in solido l'ATO ME1 e l'ADER al pagamento delle spese di giudizio , come da parte motiva.