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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/07/2025, n. 7938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7938 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.226/2024 RGAC
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore attualmente in carica, elettivamente domiciliata in MA, viale Europa n. 190, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Dominella Agostino e dall'Avv Claudia D'Alessio, giusta procura generale alle liti per atto del notaio rep. N 55418 racc. n. 16104, Persona_1 registrato a MA il 4 maggio 2022
RICORRENTE
E
ed elettivamente domiciliato, ai fini del Controparte_1 presente giudizio, a MA, in Via Circonvallazione Trionfale 1, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Caponera (cod. fisc.
[...]
), che lo rappresenta, assiste e difende, in virtù C.F._1 di procura posta su foglio separato, dal quale è estratta copia informatica per immagine.
RESISTENTE
all'udienza del 4.7.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Rigetta il ricorso Condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore di parte resistente che si liquidano in €400,00 per compensi oltre spese generali (15%) e oltre CPA da distrarsi in favore del difensore di parte resistente dichiaratosi antistatario MA , 4.7.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
1 FATTO 1.Con ricorso depositato in data 28.12.2023 e ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
avanzando le seguenti conclusioni: “- in via principale:
[...]
-Accertare e dichiarare la legittimità della sanzione disciplinare di un'ora di multa irrogata da al sig. con nota del Parte_1 Controparte_1 30/11/2023, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
-in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare la sanzione disciplinare ritenuta di giustizia.” Deduceva la ricorrente che era dipendente della Controparte_1 società con qualifica di operatore di sportello e che era applicato presso l'Ufficio Postale di MA 80. Deduceva altresì che al dipendente era stata mossa formale contestazione disciplinare del seguente tenore: “A seguito di segnalazione da parte del Servizio Gestione Operativa, si rileva che Lei, assegnato presso l'UP MA 80 in qualità di Operatore Sportello Promiscuo, ha negoziato un assegno bancario privo della clausola di “non trasferibilità”. Nello specifico Lei in data 25/08/2023 ha effettuato la negoziazione dell'assegno bancario Fineco n. 0007585030 dell'importo di Euro 9.362,47 (novemilatrecentosessantadue/47) come “non trasferibile”, benchè lo stesso fosse privo della clausola di “non trasferibilità”. La condotta da Lei tenuta denota un comportamento negligente e superficiale nell'espletamento della sua attività lavorativa per inosservanza di apposite disposizioni normative ed aziendali, da cui è scaturito un pregiudizio alla regolarità del servizio. I Suoi comportamenti, oltre a rappresentare una grave violazione dei doveri e degli obblighi di servizio di cui all'art. 54 del CCNL vigente, risultano anche in contrasto con quanto riportato sia nel “Manuale limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore” che nella Scheda PI - B.2 riporta esplicitamente che:
“Prima di procedere alla negoziazione di assegni, è necessario porre la massima attenzione in relazione alla natura ed all'importo dei titoli, all'osservanza delle norme richiamate ed in particolare all'apposizione della clausola di “non trasferibilità” per gli assegni di ammontare pari o superiore ad € 1.000,00” e sia nei Principi di buona condotta per il personale di Ufficio Postale, in cui è stabilito che “nei rapporti con i suoi colleghi, collaboratori o superiori, il lavoratore è tenuto a dimostrare la massima disponibilità e cooperazione, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati, nel rispetto della normativa aziendale”; “Il personale deve svolgere con impegno, professionalità e responsabilità le attività di cui è incaricato, contribuendo con il proprio apporto professionale al mantenimento degli standard qualitativi aziendali”. I fatti sopra riferiti, da attribuirsi alla Sua responsabilità, per effetto del rapporto di lavoro intercorrente con questa Società, costituiscono violazione dei doveri e degli obblighi su di Lei gravanti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2104 e 2105 del codice civile, come espressamente richiamati dall'art. 52 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 23/06/2021.
2 Le contestiamo tutto quanto precede, sia congiuntamente che disgiuntamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 20.05.1970 n. 300…” Deduceva che non avendo ritenuto idonee le giustificazioni rese dal dipendente la società gli aveva comminato la sanzione di un'ora di multa. Deduceva la legittimità di detta sanzione in quanto proporzionata al fatto contestato commesso relativo all'aver negoziato un assegno di €9362,47 come non trasferibile benché lo stesso fosse privo della clausola di non trasferibilità. Deduceva il contrasto di detta condotta con le norme operative della società e con i doveri posti a fondamento del contratto di lavoro. 2.Si costituiva il resistente contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. Deduceva la tardività della contestazione disciplinare pervenuta il14.11.2023 e relativa ad un fatto del 25.8.2023. Contestava di aver posto in essere una attività in contrasto con le norme operative specificando che secondo le norme operative prevedevano che anche in caso di assegno trasferibile superiore a mille euro l'operazione andasse comunque negoziata. Deduceva che la procedura informatica per la negoziazione dell'assegno si bloccava con un ALERT se si indicava che l'assegno era TRASFERIBILE e che per lavorare l'assegno trasferibile l'operatore doveva pertanto indicare in sede di procedura informatica che lo stesso era NON TRASFERIBILE. Deduceva di aver provato a contattare la direttrice dell'Ufficio o il suo delegato per avere indicazioni su come lavorare l'assegno trasferibile del cliente ma di non averli reperiti in ufficio e di aver quindi letto le istruzioni presenti sul sito on line dell'ufficio e di aver tentato inizialmente di indicare che l'assegno era trasferibile ma che la procedura non gli consentiva di andare avanti e di aver quindi indicato nel corso della procedura informatica che l'assegno era NON TRASFERIBILE Specificava di aver poi portato l'elenco degli assegni lavorati, compreso detto assegno, nella stanza della direttrice e di averli posati nell'apposito contenitore dedicato a tali atti. Deduceva l'insussistenza del fatto contestato essendosi limitato a eseguire la procedura di negoziazione con il programma informatico dell'ufficio. Deduceva che l'avviso al MEF era di competenza della direttrice dell'ufficio.
3 Deduceva comunque la non proporzionalità della sanzione rispetto alle sanzioni previste dal codice disciplinare.
3.Alla udienza del 21.11.2024 esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione venivano sentite liberamente le parti. Veniva quindi ammessa la prova per testi e i testi venivano escussi alla udienza del 9.5.2025 e all'esito la causa veniva rinviata per discussione alla udienza del 4.7.2025. Alla udienza del 4.7.2025, la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza. DIRITTO
4.Infondata è la contestazione sollevata da parte resistente circa la tardività della contestazione disciplinare . Il fatto contestato attiene al giorno 25.8.2023 e la contestazione disciplinare è di novembre 2023. Poco più di due mesi dal fatto appaiono un termine congruo per permettere alla datrice di lavoro, società di grandi dimensioni, di acquisire gli elementi dall'ufficio ove è assegnato il lavoratore e valutare l'opportunità della sanzione disciplinare. Del resto nessuna violazione del diritto di difesa del ricorrente si è configurata avendo il lavoratore sviluppato analiticamente le sue difese.
5.La sanzione è tuttavia illegittima. Al dipendente è stato infatti contestato di aver violato le norme operative e contrattuali e di aver adottato un comportamento in contrasto con le regole di buona condotta dell'ufficio negoziando un assegno TRASFERIBILE di importo superiore a €1000,00 come NON TRASFERIBILE. Tuttavia le norme operative allegate da entrambe le parti specificano espressamente che anche nell'ipotesi di un assegno senza la clausola NON TRASFERIBILE , quale quello oggetto della contestazione disciplinare, l'assegno debba essere comunque negoziato salva la necessità di inviare delle comunicazioni al MEF e alla Banca d'Italia, comunicazioni di pertinenza del responsabile dell'ufficio postale. Nessun comportamento irregolare ha quindi commesso il ricorrente negoziando comunque l'assegno trasferibile di importo di €9.362,47
6.L'istruttoria espletata poi non ha provato l'assunto di parte ricorrente secondo il quale l'operatore di sportello doveva indicare all'interno della procedura informatica che l'assegno era TRASFERIBILE.
4 La steste moglie separata del resistente da Parte_2 circa 10 anni e anche lei dipendente e operatrice di sportello Pt_1 ha chiarito infatti come la procedura non consenta di andare avanti se si mette il flag sulla casella assegno TRASFERIBILE e come si debba necessariamente effettuare la procedura inserendo il flag su NON TRASFERIBILE. La teste ha infatti dichiarato: “ADR sono dipendente di da Parte_1
13 anni e sono operatrice di sportello a volte in emergenza occupo anche il retro sportello come collaboratore del direttore ADR conosco il sig CP_1 eravamo sposati siamo separati legalmente da circa 10 anni ADR adesso sono in buoni rapporti con il ma non era così i primi anni della CP_1 separazione ADR IO lavoro in una filiale di diversa da quella del sig Pt_1 non ci siamo mai incontrati sul lavoro lavoro alla Filiale CP_1 CP_2 OVEST MA Torresina ADRE quando viene negoziato un assegno di importo pari o superiore a mille euro con il sistema di l'assegno viene Pt_1 scannerizzato e il sistema “lo legge”, e ci dà una foto e noi inseriamo i dati dell'assegno ( data nome etc) e dobbiamo mettere un flag sulle caselle TRASFERIBILE o NON TRASFERIBILE . Se digiti TRASFERIBILE il sistema dà ERRORE e ti dice “vuoi continuare lo stesso?, e se tu dici NON VOGLIO CONTINUARE esci dal sistema e torni all'inizio, l'operazione non viene fatta ADR se dici VOGLIO CONTINUARE il sistema ti perfeziona il versamento e a sistema l'assegno compare come NON TRASFERIBILE anche se è TRASFERIBILE ADR dopo che hai detto al sistema VOGLIO CONTINUARE non devi più mettere nessun flag da nessuna parte l'operazione di versamento viene effettuata ADR noi dobbiamo poi stampare lo “SCARICO MATERIALITA' A SISTEMA ” che è un foglio che viene compilato automaticamente dal sistema in cui ci sono alcuni dati dell'assegno e la scritta per ciascun assegno NON TRASFERIBILE. Questo modulo è messo insieme agli assegni e viene portato dietro e controllato dal direttore e dal suo collaboratore ADR Preciso che sono anni che il sistema non inserisce l'indicazione TRASFERIBILE ADR Preciso che io non ho negoziato assegni trasferibili in questi anni ma la procedura ti obbliga a indicare il flag del NON TRASFERIBILE non c'è scelta ADR dico questo perché mi è capitato di mettere per errore il flag su TRASFERIBILE e il sistema ti dice di no” Tali dichiarazioni sono state confermate anche dalla direttrice dell'ufficio di ove opera il resistente che ha ammesso che Pt_1 se si inserisce il flag su TRASFERIBILE la procedura non ti consente di andare avanti e che quindi bisogna inserire il flag su NON TRASFERIBILE. La teste ha infatti dichiarato “ ADR quando il cliente si presente allo sportello per versare un assegno superiore o pari a mille euro senza la clausola NON trasferibile , l'operatore scannerizza l'assegno e il sistema dà degli alert , sullo schermo appare la scritta relativa al fatto che sia stato scannerizzato il fronte retro dell'assegno se l'operatore dice si poi viene l'alert relativo alla presenza o meno della clausola NON TRSFERIBILE e l'operatore mette NO e il sistema non manda avanti la procedura arriva il messaggio “regolarizzare l'assegno”. In questo caso
5 l'operatore deve avvisare il cliente che sta versando un assegno contro la legge , se il cliente insiste e vuole versarlo l'operatore alla domanda se è presente la clausola NON TRASFERIBILE dice SI ( dice una cosa non vera, lo deve dire altrimenti l'assegno non cammina nella procedura).” La teste ha poi aggiunto tuttavia che successivamente la procedura ti chiede nuovamente se l'assegno è o meno trasferibile e che in questo caso se si inserisce il dato trasferibile la procedura continua comunque e viene perfezionata La teste ha infatti dichiarato : “ ADR il sistema fa inserire i dati dell'assegno e l'operatore inserisce anche il flag sulla casella TRASFERIBILE , la procedura avverte che la clausola NON TRASFERIBILE è obbligatoria e chiede se si vuole continuare e l'operatore dice SI e la procedura continua e l'assegno viene versato. ADR a questo punto l'operatore ha finito il suo lavoro e l'assegno è correttamente passato ADR a questo punto l'assegno risulta TRASFERIBILE ADR se l'operatore non mette il flag sulla casella TRASFERIBILE l'assegno viene versato ma non parte l'alert al Ministero dell'Economia” Tuttavia su specifica domanda a chiarimenti avanzata dal giudice la teste ha altresì precisato “ADR l' al Ministero Economia lo fa Pt_3 il direttore o il suo collaboratore non parte automaticamente dal sistema ADR la prassi nell'ufficio è che l'operatore si alzi e venga ad avvertire il direttore o il suo collaboratore della negoziazione di un assegno trasferibile con tale importo ADR il sistema manda all'operatore l'ALERT attenzione assegno trasferibile lo vuoi negoziare comunque? e se l'operatore dice di SI la procedura cammina e l'assegno viene negoziato ADR a fine giornata o il direttore o il collaboratore fa il controllo degli assegni negoziati e controlliamo che gli assegni siano regolari ADR gli operatore di sportello a fine turno o durante il turno portano gli assegni nel back office in una cartella istituita , è una cartellina unica per assegni trasferibili e non trasferibili ADR la sera oltre agli assegni controlliamo anche la distinta che l'operatore allega agli assegni e la distinta deve essere concordante con l'assegno e quindi deve indicare TRASFERIBILE o NON TRASFERIBILE come indicato nel singolo assegno”. Tale procedura è stata confermata anche dalla teste
[...]
collaboratrice del direttore dell'ufficio di Testimone_1 poste. Tuttavia a specifica domanda di chiarimenti del giudice la teste ha dichiarato “ADR nel nostro ufficio non è mai capitato che sia stato versato un assegno trasferibile ADR a noi non è mai capitato un assegno trasferibile ADR finite le lavorazioni l'operatore deve fare lo scarico degli assegni che è la stampa di tutti gli assegni accettati che è compilata automaticamente dal sistema e l'operatore porta questa stampa insieme agli assegni nel retro e noi li controlliamo ADR effettivamente in ufficio non abbiamo mai provato a fare la procedura completa con un assegno trasferibile ma io penso che l'assegno viene versato dalla procedura
“ 7.Sulla base di dette testimonianze risulta chiaramente provato che il ricorrente, per negoziare l'assegno TRASFERIBILE, doveva
6 all'inizio indicare che lo stesso era NON TRASFERIBILE alla procedura per poter continuare l'operazione. Non appare invece provato in maniera certa che, dopo aver indicato che l'assegno era NON TRASFERIBILE la procedura chiedesse nuovamente se l'assegno era trasferibile o non trasferibile e che l'indicazione di TRASFERIBILE potesse consentire di continuare, ostandosi quanto specificamente dichiarato dalla teste operatrice di sportello e quindi Tes_2 dipendente che opera quotidianamente con questa realtà, a differenza della Direttrice dell'ufficio postale e della sua delegata, la cui testimonianza è apparsa puntuale, precisa , spontanea e assolutamente attendibile . Inoltre la teste ha ammesso che da Testimone_1 molto tempo nell'ufficio non veniva negoziato un assegno privo della clausola NON TRASFERIBILE e tale fatto pertanto incide sulla effettiva conoscenza della procedura da parte di detta teste e anche della Direttrice dell'ufficio postale rispetto ad un operatore di sportello che lavora con la procedura quotidianamente e quotidianamente scopre le eventuali anomalie.
8.Ѐ poi stato dedotto dal lavoratore di essersi recato prima di negoziare l'assegno nel back office per chiedere chiarimenti e indicazioni alla direttrice o alla sua delegata ma di non averle trovate e di aver comunque poi portato la documentazione relativa all'assegno negoziato nell'ufficio della direttrice per i controlli di sua pertinenza. Tali fatti, non sono stati contestati da e devono quindi Pt_1 ritenersi pacifici. Anche sotto tale profilo il lavoratore ha adottato un comportamento rispettoso delle regole dell'ufficio e della procedura . Sulla base pertanto dei dati acquisiti nel corso dell'istruttoria deve ritenersi che il ricorrente abbia adottato un comportamento corretto anche sulla base delle procedure informatiche in uso nell'ufficio.
9.La sanzione disciplinare di un'ora di multa irrogata è quindi illegittima
10.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in un importo di poco superiore ai livelli minimi previsti dalle tabelle, avuto riguardo al valore della causa, tenuto conto della non complessità della stessa e con esclusione della rivalsa IVA espressamente oggetto di rinuncia da parte del difensore di
[...]
CP_1
7
P.Q.M.
Rigetta il ricorso Condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore di parte resistente che si liquidano in €400,00 per compensi oltre spese generali (15%) e oltre CPA da distrarsi in favore del difensore di parte resistente dichiaratosi antistatario MA , 4.7.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.226/2024 RGAC
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore attualmente in carica, elettivamente domiciliata in MA, viale Europa n. 190, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Dominella Agostino e dall'Avv Claudia D'Alessio, giusta procura generale alle liti per atto del notaio rep. N 55418 racc. n. 16104, Persona_1 registrato a MA il 4 maggio 2022
RICORRENTE
E
ed elettivamente domiciliato, ai fini del Controparte_1 presente giudizio, a MA, in Via Circonvallazione Trionfale 1, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Caponera (cod. fisc.
[...]
), che lo rappresenta, assiste e difende, in virtù C.F._1 di procura posta su foglio separato, dal quale è estratta copia informatica per immagine.
RESISTENTE
all'udienza del 4.7.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Rigetta il ricorso Condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore di parte resistente che si liquidano in €400,00 per compensi oltre spese generali (15%) e oltre CPA da distrarsi in favore del difensore di parte resistente dichiaratosi antistatario MA , 4.7.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
1 FATTO 1.Con ricorso depositato in data 28.12.2023 e ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
avanzando le seguenti conclusioni: “- in via principale:
[...]
-Accertare e dichiarare la legittimità della sanzione disciplinare di un'ora di multa irrogata da al sig. con nota del Parte_1 Controparte_1 30/11/2023, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
-in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare la sanzione disciplinare ritenuta di giustizia.” Deduceva la ricorrente che era dipendente della Controparte_1 società con qualifica di operatore di sportello e che era applicato presso l'Ufficio Postale di MA 80. Deduceva altresì che al dipendente era stata mossa formale contestazione disciplinare del seguente tenore: “A seguito di segnalazione da parte del Servizio Gestione Operativa, si rileva che Lei, assegnato presso l'UP MA 80 in qualità di Operatore Sportello Promiscuo, ha negoziato un assegno bancario privo della clausola di “non trasferibilità”. Nello specifico Lei in data 25/08/2023 ha effettuato la negoziazione dell'assegno bancario Fineco n. 0007585030 dell'importo di Euro 9.362,47 (novemilatrecentosessantadue/47) come “non trasferibile”, benchè lo stesso fosse privo della clausola di “non trasferibilità”. La condotta da Lei tenuta denota un comportamento negligente e superficiale nell'espletamento della sua attività lavorativa per inosservanza di apposite disposizioni normative ed aziendali, da cui è scaturito un pregiudizio alla regolarità del servizio. I Suoi comportamenti, oltre a rappresentare una grave violazione dei doveri e degli obblighi di servizio di cui all'art. 54 del CCNL vigente, risultano anche in contrasto con quanto riportato sia nel “Manuale limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore” che nella Scheda PI - B.2 riporta esplicitamente che:
“Prima di procedere alla negoziazione di assegni, è necessario porre la massima attenzione in relazione alla natura ed all'importo dei titoli, all'osservanza delle norme richiamate ed in particolare all'apposizione della clausola di “non trasferibilità” per gli assegni di ammontare pari o superiore ad € 1.000,00” e sia nei Principi di buona condotta per il personale di Ufficio Postale, in cui è stabilito che “nei rapporti con i suoi colleghi, collaboratori o superiori, il lavoratore è tenuto a dimostrare la massima disponibilità e cooperazione, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati, nel rispetto della normativa aziendale”; “Il personale deve svolgere con impegno, professionalità e responsabilità le attività di cui è incaricato, contribuendo con il proprio apporto professionale al mantenimento degli standard qualitativi aziendali”. I fatti sopra riferiti, da attribuirsi alla Sua responsabilità, per effetto del rapporto di lavoro intercorrente con questa Società, costituiscono violazione dei doveri e degli obblighi su di Lei gravanti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2104 e 2105 del codice civile, come espressamente richiamati dall'art. 52 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 23/06/2021.
2 Le contestiamo tutto quanto precede, sia congiuntamente che disgiuntamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 20.05.1970 n. 300…” Deduceva che non avendo ritenuto idonee le giustificazioni rese dal dipendente la società gli aveva comminato la sanzione di un'ora di multa. Deduceva la legittimità di detta sanzione in quanto proporzionata al fatto contestato commesso relativo all'aver negoziato un assegno di €9362,47 come non trasferibile benché lo stesso fosse privo della clausola di non trasferibilità. Deduceva il contrasto di detta condotta con le norme operative della società e con i doveri posti a fondamento del contratto di lavoro. 2.Si costituiva il resistente contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. Deduceva la tardività della contestazione disciplinare pervenuta il14.11.2023 e relativa ad un fatto del 25.8.2023. Contestava di aver posto in essere una attività in contrasto con le norme operative specificando che secondo le norme operative prevedevano che anche in caso di assegno trasferibile superiore a mille euro l'operazione andasse comunque negoziata. Deduceva che la procedura informatica per la negoziazione dell'assegno si bloccava con un ALERT se si indicava che l'assegno era TRASFERIBILE e che per lavorare l'assegno trasferibile l'operatore doveva pertanto indicare in sede di procedura informatica che lo stesso era NON TRASFERIBILE. Deduceva di aver provato a contattare la direttrice dell'Ufficio o il suo delegato per avere indicazioni su come lavorare l'assegno trasferibile del cliente ma di non averli reperiti in ufficio e di aver quindi letto le istruzioni presenti sul sito on line dell'ufficio e di aver tentato inizialmente di indicare che l'assegno era trasferibile ma che la procedura non gli consentiva di andare avanti e di aver quindi indicato nel corso della procedura informatica che l'assegno era NON TRASFERIBILE Specificava di aver poi portato l'elenco degli assegni lavorati, compreso detto assegno, nella stanza della direttrice e di averli posati nell'apposito contenitore dedicato a tali atti. Deduceva l'insussistenza del fatto contestato essendosi limitato a eseguire la procedura di negoziazione con il programma informatico dell'ufficio. Deduceva che l'avviso al MEF era di competenza della direttrice dell'ufficio.
3 Deduceva comunque la non proporzionalità della sanzione rispetto alle sanzioni previste dal codice disciplinare.
3.Alla udienza del 21.11.2024 esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione venivano sentite liberamente le parti. Veniva quindi ammessa la prova per testi e i testi venivano escussi alla udienza del 9.5.2025 e all'esito la causa veniva rinviata per discussione alla udienza del 4.7.2025. Alla udienza del 4.7.2025, la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza. DIRITTO
4.Infondata è la contestazione sollevata da parte resistente circa la tardività della contestazione disciplinare . Il fatto contestato attiene al giorno 25.8.2023 e la contestazione disciplinare è di novembre 2023. Poco più di due mesi dal fatto appaiono un termine congruo per permettere alla datrice di lavoro, società di grandi dimensioni, di acquisire gli elementi dall'ufficio ove è assegnato il lavoratore e valutare l'opportunità della sanzione disciplinare. Del resto nessuna violazione del diritto di difesa del ricorrente si è configurata avendo il lavoratore sviluppato analiticamente le sue difese.
5.La sanzione è tuttavia illegittima. Al dipendente è stato infatti contestato di aver violato le norme operative e contrattuali e di aver adottato un comportamento in contrasto con le regole di buona condotta dell'ufficio negoziando un assegno TRASFERIBILE di importo superiore a €1000,00 come NON TRASFERIBILE. Tuttavia le norme operative allegate da entrambe le parti specificano espressamente che anche nell'ipotesi di un assegno senza la clausola NON TRASFERIBILE , quale quello oggetto della contestazione disciplinare, l'assegno debba essere comunque negoziato salva la necessità di inviare delle comunicazioni al MEF e alla Banca d'Italia, comunicazioni di pertinenza del responsabile dell'ufficio postale. Nessun comportamento irregolare ha quindi commesso il ricorrente negoziando comunque l'assegno trasferibile di importo di €9.362,47
6.L'istruttoria espletata poi non ha provato l'assunto di parte ricorrente secondo il quale l'operatore di sportello doveva indicare all'interno della procedura informatica che l'assegno era TRASFERIBILE.
4 La steste moglie separata del resistente da Parte_2 circa 10 anni e anche lei dipendente e operatrice di sportello Pt_1 ha chiarito infatti come la procedura non consenta di andare avanti se si mette il flag sulla casella assegno TRASFERIBILE e come si debba necessariamente effettuare la procedura inserendo il flag su NON TRASFERIBILE. La teste ha infatti dichiarato: “ADR sono dipendente di da Parte_1
13 anni e sono operatrice di sportello a volte in emergenza occupo anche il retro sportello come collaboratore del direttore ADR conosco il sig CP_1 eravamo sposati siamo separati legalmente da circa 10 anni ADR adesso sono in buoni rapporti con il ma non era così i primi anni della CP_1 separazione ADR IO lavoro in una filiale di diversa da quella del sig Pt_1 non ci siamo mai incontrati sul lavoro lavoro alla Filiale CP_1 CP_2 OVEST MA Torresina ADRE quando viene negoziato un assegno di importo pari o superiore a mille euro con il sistema di l'assegno viene Pt_1 scannerizzato e il sistema “lo legge”, e ci dà una foto e noi inseriamo i dati dell'assegno ( data nome etc) e dobbiamo mettere un flag sulle caselle TRASFERIBILE o NON TRASFERIBILE . Se digiti TRASFERIBILE il sistema dà ERRORE e ti dice “vuoi continuare lo stesso?, e se tu dici NON VOGLIO CONTINUARE esci dal sistema e torni all'inizio, l'operazione non viene fatta ADR se dici VOGLIO CONTINUARE il sistema ti perfeziona il versamento e a sistema l'assegno compare come NON TRASFERIBILE anche se è TRASFERIBILE ADR dopo che hai detto al sistema VOGLIO CONTINUARE non devi più mettere nessun flag da nessuna parte l'operazione di versamento viene effettuata ADR noi dobbiamo poi stampare lo “SCARICO MATERIALITA' A SISTEMA ” che è un foglio che viene compilato automaticamente dal sistema in cui ci sono alcuni dati dell'assegno e la scritta per ciascun assegno NON TRASFERIBILE. Questo modulo è messo insieme agli assegni e viene portato dietro e controllato dal direttore e dal suo collaboratore ADR Preciso che sono anni che il sistema non inserisce l'indicazione TRASFERIBILE ADR Preciso che io non ho negoziato assegni trasferibili in questi anni ma la procedura ti obbliga a indicare il flag del NON TRASFERIBILE non c'è scelta ADR dico questo perché mi è capitato di mettere per errore il flag su TRASFERIBILE e il sistema ti dice di no” Tali dichiarazioni sono state confermate anche dalla direttrice dell'ufficio di ove opera il resistente che ha ammesso che Pt_1 se si inserisce il flag su TRASFERIBILE la procedura non ti consente di andare avanti e che quindi bisogna inserire il flag su NON TRASFERIBILE. La teste ha infatti dichiarato “ ADR quando il cliente si presente allo sportello per versare un assegno superiore o pari a mille euro senza la clausola NON trasferibile , l'operatore scannerizza l'assegno e il sistema dà degli alert , sullo schermo appare la scritta relativa al fatto che sia stato scannerizzato il fronte retro dell'assegno se l'operatore dice si poi viene l'alert relativo alla presenza o meno della clausola NON TRSFERIBILE e l'operatore mette NO e il sistema non manda avanti la procedura arriva il messaggio “regolarizzare l'assegno”. In questo caso
5 l'operatore deve avvisare il cliente che sta versando un assegno contro la legge , se il cliente insiste e vuole versarlo l'operatore alla domanda se è presente la clausola NON TRASFERIBILE dice SI ( dice una cosa non vera, lo deve dire altrimenti l'assegno non cammina nella procedura).” La teste ha poi aggiunto tuttavia che successivamente la procedura ti chiede nuovamente se l'assegno è o meno trasferibile e che in questo caso se si inserisce il dato trasferibile la procedura continua comunque e viene perfezionata La teste ha infatti dichiarato : “ ADR il sistema fa inserire i dati dell'assegno e l'operatore inserisce anche il flag sulla casella TRASFERIBILE , la procedura avverte che la clausola NON TRASFERIBILE è obbligatoria e chiede se si vuole continuare e l'operatore dice SI e la procedura continua e l'assegno viene versato. ADR a questo punto l'operatore ha finito il suo lavoro e l'assegno è correttamente passato ADR a questo punto l'assegno risulta TRASFERIBILE ADR se l'operatore non mette il flag sulla casella TRASFERIBILE l'assegno viene versato ma non parte l'alert al Ministero dell'Economia” Tuttavia su specifica domanda a chiarimenti avanzata dal giudice la teste ha altresì precisato “ADR l' al Ministero Economia lo fa Pt_3 il direttore o il suo collaboratore non parte automaticamente dal sistema ADR la prassi nell'ufficio è che l'operatore si alzi e venga ad avvertire il direttore o il suo collaboratore della negoziazione di un assegno trasferibile con tale importo ADR il sistema manda all'operatore l'ALERT attenzione assegno trasferibile lo vuoi negoziare comunque? e se l'operatore dice di SI la procedura cammina e l'assegno viene negoziato ADR a fine giornata o il direttore o il collaboratore fa il controllo degli assegni negoziati e controlliamo che gli assegni siano regolari ADR gli operatore di sportello a fine turno o durante il turno portano gli assegni nel back office in una cartella istituita , è una cartellina unica per assegni trasferibili e non trasferibili ADR la sera oltre agli assegni controlliamo anche la distinta che l'operatore allega agli assegni e la distinta deve essere concordante con l'assegno e quindi deve indicare TRASFERIBILE o NON TRASFERIBILE come indicato nel singolo assegno”. Tale procedura è stata confermata anche dalla teste
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collaboratrice del direttore dell'ufficio di Testimone_1 poste. Tuttavia a specifica domanda di chiarimenti del giudice la teste ha dichiarato “ADR nel nostro ufficio non è mai capitato che sia stato versato un assegno trasferibile ADR a noi non è mai capitato un assegno trasferibile ADR finite le lavorazioni l'operatore deve fare lo scarico degli assegni che è la stampa di tutti gli assegni accettati che è compilata automaticamente dal sistema e l'operatore porta questa stampa insieme agli assegni nel retro e noi li controlliamo ADR effettivamente in ufficio non abbiamo mai provato a fare la procedura completa con un assegno trasferibile ma io penso che l'assegno viene versato dalla procedura
“ 7.Sulla base di dette testimonianze risulta chiaramente provato che il ricorrente, per negoziare l'assegno TRASFERIBILE, doveva
6 all'inizio indicare che lo stesso era NON TRASFERIBILE alla procedura per poter continuare l'operazione. Non appare invece provato in maniera certa che, dopo aver indicato che l'assegno era NON TRASFERIBILE la procedura chiedesse nuovamente se l'assegno era trasferibile o non trasferibile e che l'indicazione di TRASFERIBILE potesse consentire di continuare, ostandosi quanto specificamente dichiarato dalla teste operatrice di sportello e quindi Tes_2 dipendente che opera quotidianamente con questa realtà, a differenza della Direttrice dell'ufficio postale e della sua delegata, la cui testimonianza è apparsa puntuale, precisa , spontanea e assolutamente attendibile . Inoltre la teste ha ammesso che da Testimone_1 molto tempo nell'ufficio non veniva negoziato un assegno privo della clausola NON TRASFERIBILE e tale fatto pertanto incide sulla effettiva conoscenza della procedura da parte di detta teste e anche della Direttrice dell'ufficio postale rispetto ad un operatore di sportello che lavora con la procedura quotidianamente e quotidianamente scopre le eventuali anomalie.
8.Ѐ poi stato dedotto dal lavoratore di essersi recato prima di negoziare l'assegno nel back office per chiedere chiarimenti e indicazioni alla direttrice o alla sua delegata ma di non averle trovate e di aver comunque poi portato la documentazione relativa all'assegno negoziato nell'ufficio della direttrice per i controlli di sua pertinenza. Tali fatti, non sono stati contestati da e devono quindi Pt_1 ritenersi pacifici. Anche sotto tale profilo il lavoratore ha adottato un comportamento rispettoso delle regole dell'ufficio e della procedura . Sulla base pertanto dei dati acquisiti nel corso dell'istruttoria deve ritenersi che il ricorrente abbia adottato un comportamento corretto anche sulla base delle procedure informatiche in uso nell'ufficio.
9.La sanzione disciplinare di un'ora di multa irrogata è quindi illegittima
10.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in un importo di poco superiore ai livelli minimi previsti dalle tabelle, avuto riguardo al valore della causa, tenuto conto della non complessità della stessa e con esclusione della rivalsa IVA espressamente oggetto di rinuncia da parte del difensore di
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CP_1
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P.Q.M.
Rigetta il ricorso Condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore di parte resistente che si liquidano in €400,00 per compensi oltre spese generali (15%) e oltre CPA da distrarsi in favore del difensore di parte resistente dichiaratosi antistatario MA , 4.7.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
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