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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 14/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.2700/2019 RG del Tribunale di Imperia
promossa da
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 v. Dan ui studio in Torino al c.so Vittorio Emanuela II n.88 è eletto domicilio
-attore- contro
1) (CF: ), in proprio e quale erede di Parte_2 C.F._2 Per_1 difeso OTTI presso il cui studio in Sa
[...]
Piave n.9 n. 60 è eletto domicilio 2) (CF: ), quale erede di Controparte_1 CodiceFiscale_3 Per_1 rap 'avv. o il cui studio in S Piave n.9 n. 60 è eletto domicilio
-convenuti-
conclusioni delle parti
• per la parte attrice (1ª memoria ex art. 183 Cpc) Parte_1 «Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito, 1) determinare la linea di confine tra i fondi di proprietà della conchiudente, ubicati in Taggia (IM), località Arma, via Aurelia Levante civico n. 16 e distinti a Catasto al foglio 31, mappale n. 660 e mappale n.757, e il fondo di proprietà del convenuto , ubicato in Taggia (IM), località Arma, via Aurelia Parte_2 Levante n. 10 e distinto a Catasto al foglio 31, mappale 842; 2) accertare e dichiarare, ex art. 1079 cod. civ., l'acquisto per usucapione del diritto di servitù pedonale a favore dei mappali nn. 660 e 757 di proprietà della sig.ra , e a carico della porzione di Parte_1 scalinata “a cielo aperto” che insiste sul mappale 842 di proprietà del sig. ; 3) accertare e dichiarare, per i motivi indicati nel Parte_2 presente atto, l'inesistenza della servitù di veduta e della servitù di scolo, nonché la violazione della distanza legale della veduta, esercitata attraverso la ringhiera e dei tubi buttafuori installati sul mappale 842, quali specificamente indicati in narrativa, a favore del fondo (mappale 842) di proprietà del sig. e a danno dei fondi (mappali 757 e 660) di proprietà della conchiudente;
Parte_2 contestualmente ordinare la rimozione della ringhiera e dei tubi/canali di scolo e la cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio della proprietà da parte della sig.ra ; 4) accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione, a favore della Parte_1 conchiudente, del diritto di proprietà delle due porzioni fondiarie indicate con lettere b e c nella planimetria prodotta (doc.n. 6), catastalmente interne ai due confinanti mappali alieni nn. 842 e 756, intestati rispettivamente al sig. e al sig. Parte_2 Per_1 con conseguente ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari presso l'Agenzia del Territorio di Imperia di trascrivere l'emananda sentenza;
con vittoria di spese ed onorari di causa, compresi rimborso forfettario, IVA e CPA, imposte di registro e trascrizione, onorari e spese occorrende successive al deposito della sentenza, nonché di eventuali C.T.U. e C.T.P.»
• per la parte convenuta in proprio (foglio depositato telematicamente) Parte_2 «Voglia l'Ill.mo Tribunale di Imperia, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e produzione, previe le dichiare meglio viste, - previa revoca, anche parziale, dell'ordinanza assunta all'esito dell'udienza delli 28/02/2024 di revoca, con riserva, dell'ammissione dei testi in prova contraria richiesta dai convenuti anche in occasione della III° Memoria ex Art. 183 C.p.c. in data 24/05/2021, accogliere la summenzionata istanza istruttoria in controprova previa remissione, ove necessario, del procedimento sul ruolo e conseguente rimessione in istruttoria della causa;
- previa revoca del provvedimento assunto all'esito dell'udienza delli 31/05/2024 di rigetto dell'Istanza di produzione documentale e rimessione in termini avanzata dai convenuti in data 31/05/2024, ammettere la produzione documentale richiesta previa eventuale rimessione in termini;
- previa pronuncia di nullità ex Art. 157 C.p.c. delle
1 dott. Pasquale LONGARINI testimonianze rese dalla SI.ra , , ed sentite alle udienze Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 delli 31/01/2024, 28/02/2024,22/03/2024 e 31/05/2024 per incapacità a testimoniare per essere le medesime eredi del dante causa SI.
[...] e parti venditrici delle unità immobiliari oggetto di causa;
In via principale: - preso atto della disponibilità rappresentata dal Parte_3 SI. alla domanda di regolamento dei rispettivi confini e, laddove occorrer possa, al convogliamento delle acque
Parte_2 meteoriche, rigettare tutte le ulteriori domande svolte dall'odierna attrice nei confronti del SI. per le causali di cui in
Parte_2 narrativa;
-In via riconvenzionale: 1) - previo accertamento dello stato dei luoghi ed in particolare della linea di confine tra le Part. 842 in proprietà del SI. e le Particelle 757 e 660 del Foglio 31 del Comune di Taggia in proprietà della SI.ra ; 2) respinta
Parte_2 Pt_1 la domanda di usucapione della piccola porzione della Particella 842 ex adverso avanzata, accertare la proprietà ed il possesso esclusivi della stessa in capo al legittimo titolare proprietario SI. e, per l'effetto, condannare la SI.ra ad
Parte_2 Parte_1 eliminare ogni ostacolo al libero accesso del SI. a suddetta porzione immobiliare ed in particolare ad eliminare il pannello in Pt_2 legno di cui alle immagini prodotte quali documenti n° 6 e 7 dalla medesima recentemente collocato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre rimborso forfettario oneri di Studio, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, oltre alle somme anticipate per conto della Cliente, comprese l'Imposta di registro e trascrizione, onorari e spese occorrende successive al deposito della sentenza nonché di eventuali CTU e CTP.»
• per le parti convenute e quali eredi di Parte_2 Controparte_1 Per_1 (foglio depositato telematicamente) «Voglia l'Ill.mo Tribunale di Imperia, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e produzione, previe le dichiare meglio viste, - previa revoca, anche parziale, dell'ordinanza assunta all'esito dell'udienza delli 28/02/2024 di revoca, con riserva, dell'ammissione dei testi in prova contraria richiesta dai convenuti anche in occasione della III° Memoria ex Art. 183 C.p.c. in data 24/05/2021, accogliere la summenzionata istanza istruttoria in controprova previa remissione, ove necessario, del procedimento sul ruolo e conseguente rimessione in istruttoria della causa;
- previa revoca del provvedimento assunto all'esito dell'udienza delli 31/05/2024 di rigetto dell'Istanza di produzione documentale e rimessione in termini avanzata dai convenuti in data 31/05/2024, ammettere la produzione documentale richiesta previa eventuale rimessione in termini;
- previa pronuncia di nullità ex Art. 157 C.p.c. delle testimonianze rese dalla SI.ra , , ed sentite alle udienze Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 delli 31/01/2024, 28/02/2024,22/03/2024 e 31/05/2024 per incapacità a testimoniare per essere le medesime eredi del dante causa SI.
[...] e parti venditrici delle unità immobiliari oggetto di causa;
- In via principale: - rigettare tutte le domande svolte dall'odierna Parte_3 attrice anche in via di reconventio reconventionis nei confronti del SI. ed oggi nei confronti dei suoi aventi causa SIg.ri Per_1 Controparte_
e per le causali esplicitate negli atti difensivi e comunque, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
-In via Pt_2 riconvenzionale: 1) - previo accertamento dello stato dei luoghi ed in particolare dell'attuale linea di confine reale tra le Part. 756 e 757 e 842 del Foglio 31 del Comune di Taggia costituita da piccolo muro e cordolo ed annesse recinzioni e costruzioni;
2) dato atto che l'attrice in corso di causa non si è opposta alla relativa domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare ex Art. 1158 e segg. C.C. l'intervenuto Controparte_ acquisto per usucapione a favore dei SIg.ri e eredi ed aventi causa del SI. del diritto di proprietà Pt_2 Per_1 della porzione fondiaria indicata nella planimetria allegata dal convenuto quale Doc. 2 nella parte a righe trasversali di colore rosso e, precisamente, definita, tra i punti n° 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -6 ovvero quella indicata a righe trasversali di colore verde nella planimetria prodotta quale Allegato C della CTU catastalmente interna alla confinante Particella n ° 757 del Foglio 31 del Comune di Taggia intestata alla SI.ra con conseguente ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari presso l'Agenzia del Territorio di Imperia – Parte_1 Sanremo di trascrivere l'emananda sentenza con manleva per lo stesso da ogni responsabilità in merito. Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre rimborso forfettario oneri di Studio, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, oltre alle somme anticipate per conto della Cliente, comprese l 'Imposta di registro e trascrizione, onorari e spese occorrende successive al deposito della sentenza nonché di eventuali CTU e CTP»
Ragioni della decisione
(1) abstract. quale proprietaria del fabbricato, privo di scale interne Parte_1 di collegamento tra i diversi tre piani, censito a CF del Comune di Taggia al F.31/Mapp.660/Sub.2-3-4 e del relativo terreno censito a CT del medesimo comune al F.31/Mapp. 660-757, confinante con un terreno ad uso irriguo di proprietà di Per_1 censito a CT al F.31/part. 756 e con il fabbricato di proprietà di
[...] Parte_2
adibito a officina meccanica e censito a CF F.31/part.842, premesso che tra i
[...] detti fondi contigui esiste un muretto in cemento sul quale è appoggiata una recinzione metallica sorretta da paletti in ferro cementati, muretto che separa l'officina del alla scalinata a cielo aperto che si diparte della sua proprietà conducendo Pt_2 alla porzione di fondo sottostante il piano strada, sempre di sua proprietà, osservato che alla base della scalinata a cielo aperto vi era sempre stata, da oltre venti anni, un'ulteriore chiusura con rete metallica infissa al suolo, al cui angolo insisteva, da oltre venti anni, un cancello pedonale con serratura che determinava la completa chiusura dei mappali 660/757 di sua proprietà, in modo tale che una piccola porzione dei mappali 842/756 era, da oltre venti anni, accorpata al mappale 757, per accedere, e recedere, dal
2 dott. Pasquale LONGARINI quale alla pubblica via Aurelia e al mappale 660 si transitava, da oltre venti anni, lungo la detta scalinata passando attraverso il varco chiuso del detto cancello pedonale, le cui chiavi erano sempre state nella dei lei disponibilità e dei sui danti causa, rilevata la incertezza della linea di confine tra i mappali 660/757 e 842, in corrispondenza della scalinata a cielo aperto, lamentato che aveva realizzato un accesso Parte_2 interno al tetto piano del suo fabbricato collocandovi una ringhiera in ferro che si erge di meno di 1,5 metri dalla linea di confine con il mappale 757 di sua proprietà, installandovi una pavimentazione e realizzando tre tubi buttafuori a meno di un metro dalla linea di confine che convogliano le acque piovane sui mappali 660/757 di sua proprietà, dedotta (i) la incertezza dei confini tra la sua proprietà e quella di
(ii) la esistenza della servitù attiva di passaggio pedonale lungo Parte_2 cielo aperto acquistata, in danno del mappale 842, per usucapione ultraventennale in favore dei mappali 660/757, (iii) la violazione delle disposizioni sulle vedute, (iv) l'inesistenza della servitù di stillicidio a carico del suo fondo ed a favore di quello del (v) l'acquisto per usucapione ultraventennale della proprietà di Pt_2 due porzioni dei mappali di e con atto di citazione Per_1 Parte_2 ritualmente notificato, evocava in giudizio e Parte_2 Per_1 instando, (a) per la determinazione della linea di confine tra i fondi di sua proprietà, ubicati in Taggia (IM), località Arma, via Aurelia Levante civico n. 16 e distinti a Catasto al foglio 31, mappale n. 660 e mappale n.757, e il fondo di proprietà di ubicato in Taggia (IM), località Arma, via Aurelia Levante n. 10 e Parte_2 distinto a Catasto al foglio 31, mappale 842, (b) per la declaratoria di acquisto, ex art. 1079 Cc, per usucapione del diritto di servitù pedonale a favore dei mappali nn. 660 e 757 di sua proprietà e a carico della porzione di scalinata “a cielo aperto” che insiste sul mappale 842 di proprietà di (c) per la declaratoria di inesistenza Parte_2 della servitù di veduta e della servitù di scolo, nonché della violazione della distanza legale della veduta, esercitata attraverso la ringhiera e dei tubi buttafuori installati sul mappale 842, a favore del fondo (mappale 842) di proprietà di e a Parte_2 danno dei fondi (mappali 757 e 660) di sua proprietà con ordine di rimozione della ringhiera e dei tubi/canali di scolo, (d) per la declaratoria di intervenuta usucapione, a suo favore, del diritto di proprietà delle due porzioni fondiarie indicate con lettere b e c nella planimetria prodotta, catastalmente interne ai due confinanti mappali alieni nn. 842 e 756, intestati rispettivamente ed a con Parte_2 Per_1 conseguente ordine al Conservatore iliari p a del Territorio di Imperia di trascrivere l'emananda sentenza, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Si costituiva in giudizio che, premesso di avere, sin dal 1985, il 1.1) Parte_2 possesso esclusivo, continuato, pacifico ed ininterrotto dell'immobile e del terreno allocato a CF Comune di Taggia F.31/Part.842, contestato (i) che la recinzione terminava in appoggio al muro perimetrale dell'edificio in sua proprietà e che il muretto in cemento proseguiva in aderenza al predetto muro perimetrale, (ii) l'esistenza di un muretto tra la sua officina e la scalinata esistendo un mero cordolo atto ad evitare l'infiltrazione di acqua piovana tra la struttura della scalinata ed muro perimetrale dell'autofficina al quale la medesima si appoggiava, (iii) che solo in epoca più recente la recinzione aveva assunto la temporanea posizione che si evince dalle immagini prodotte da controparte, (iv) qualsivoglia accorpamento a favore della Particella 757 e qualsivoglia possesso utile ad usucapire da parte dell'attrice la piccola porzione della Part. 842 in sua esclusiva proprietà e possesso ultraventennale, (v) che l'unica via di accesso dalla pubblica Via Aurelia alla Particella 660 (piano seminterrato) e la Particella 757 fosse quella rappresentata dalla scala “a cielo aperto”, (vi) che la ringhiera fosse stata realizzata
3 dott. Pasquale LONGARINI a meno di 1,5 metri dalla linea di confine con la Particella 757 di proprietà attorea, (vii) che i tubi fossero realizzati recentemente essendo ivi presenti dalla data di realizzazione della scalinata “a cielo aperto” e, quindi, da oltre vent'anni, e che si trovassero a distanza inferiore ad 1 metro dalla linea di confine del fondo attoreo, aderito alla domanda di regolamento dei confini, dedotta la infondatezza delle domande attoree, lamentata la collocazione di un pannello in legno alla fine della scala a cielo aperto tale da impedirgli di raggiungere liberamente la porzione di terreno di sua proprietà, instava, in via principale, per il rigetto di tutte le domande attoree ad eccezione di quella di regolamento dei confini, in via riconvenzionale, previo accertamento della linea di confine tra le Part. 842 e le Particelle 757e 842 del Foglio 31 e respinta la domanda di usucapione della piccola porzione della Particella 842, per la condanna di Pt_1
ad eliminare il detto panello in legno, con vittoria di spese ed onorari di
[...]
.
Si costituiva in giudizio che, premesso di avere, sin dal 1985, il 1.1) Per_1 possesso esclusivo, continuato, pacifico ed ininterrotto del terreno ad uso orto irriguo allocato a CT del Comune di Taggia a F.31/Part.756, rilevato che le confinanti particelle 756 e 757 del F.31 derivavano dalla medesima proprietà e che una porzione della particella 757 era, da oltre venti anni, accorpata alla particella 756, contestato l'acquisto per usucapione, da parte dell'attore, della piccola porzione della particella 756 di sua esclusiva proprietà, dedotta l'intervenuta usucapione ultraventennale della piccola porzione della particella 757 di proprietà attorea, instava, in via principale, per il rigetto delle domande attoree svolte nei suoi confronti, in via riconvenzionale, previo accertamento dello stato dei luoghi ed in particolare dell'attuale linea di confine reale tra le Part. 756 e 757e 842 del Foglio 31 del Comune di Taggia costituita da piccolo muro e cordolo ed annesse recinzioni e costruzioni, per la declaratoria di acquisto per usucapione del diritto di proprietà della porzione fondiaria indicata nella planimetria allegata quale Doc. 2 nella parte a righe trasversali di colore rosso e, precisamente, definita, tra i punti n° 1-2-3-4-5-6 indicati nella stessa planimetria catastalmente interna alla confinante Particella n° 757 del Foglio 31 del Comune di Taggia intestata a con conseguente ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari Parte_1 presso l'Agenzia del Territorio di Imperia – Sanremo di trascrivere l'emananda sentenza, con vittoria di spese, diritti ed onorari. 1.3) Interrotto il 16.09.2020 il processo per il decesso del convenuto Per_1 presentato ricorso per riassunzione nell'interesse di costituitosi in Parte_1 giudizio in proprio con com e e domanda Parte_2 riconvenzionale, costituitosi in giudizio e quali Parte_2 Controparte_1 eredi di con comparsa onale, Per_1 licenziata CTU (il CTU incaricato: 1) effettui l'esatta misurazione topografica in loco della linea confinaria derivante dalle mappe catastali tra i fondi ubicati in Taggia (IM), località Arma, via Aurelia Levante civico n. 16, distinti a Catasto al foglio 31, mappali 757- 660, in proprietà della sig.ra e il fondo Parte_1 ubicato in Taggia (IM), località Arma, via Aurelia Levante civico n. 10, distinto a Catasto al foglio 31, mappale 842, in proprietà del sig. . All'esito di detta misurazione, materializzi in loco, mediante Parte_2
l'apposizione di idonei segni distintivi, la linea dividente tra i predetti fondi così come dallo stesso individuata e altresì evidenzi detta linea dividente su apposita planimetria, comprensiva della scalinata a cielo aperto e delle rispettive porzioni di terreno individuate in colore verde nella planimetria allegata dall'attrice quale Doc. 8), effettuando rilievo dei fabbricati di proprietà e ”; 2) determini quale sia la distanza del Pt_1 Parte_2 filo esterno della ringhiera posizionata sul tetto piano del fabbricato di proprietà , sito in Taggia Parte_2
(IM), località Arma, via Aurelia Levante civico n. 10, censito a Catasto al n. 842 rispetto al confine con i mappali 757-660 di proprietà come accertato a seguito della risposta al quesito n° 1. Nel caso tale Parte_1 distanza sia inferiore ad 1,5 m.l. indicare la distanza di arretramento necessaria all'osservanza di detta distanza
4 dott. Pasquale LONGARINI di legge;
3) descriva le caratteristiche funzionali dei tre tubi “buttafuori” o canali di scolo individuati da parte attrice installati sul fondo di proprietà , sito in Taggia (IM), località Arma, via Aurelia Levante Parte_2 civico n. 10 (mappale 842), accertando se gli stessi siano destinati o meno a portare un flusso costante di acqua nonché se gli stessi sversino o meno esclusivamente sulla proprietà del SI. nonché se gli stessi possano o Pt_2 meno rendere più gravoso lo scolo naturale delle acque verso il fondo in proprietà di parte attrice. Determini altresì quale sia la distanza dei predetti tubi dal confine con i mappali 757-660 di proprietà ; 4) Parte_1 effettui l'esatta misurazione topografica in loco della linea confinaria derivante dalle mappe catastali tra il fondo ubicato in Taggia (IM), località Arma, via Aurelia Levante distinto a Catasto al foglio 31, mappale 757 e il fondo ubicato in Taggia (IM), località Arma, via Aurelia Levante, distinto a Catasto al foglio 31, mappale 756. Effettui altresì l'esatta misurazione topografica in loco della linea di confine “di fatto” rappresentato dalla recinzione e manufatto in calcestruzzo di fatto esistente tra i predetti fondi. All'esito di detta misurazione, il CTU materializzi in loco, mediante l'apposizione di idonei segni distintivi, le porzioni di terreno che risultino dalla sovrapposizione delle due linee, oggetto delle rispettive domande di usucapione, così come dallo stesso individuate e altresì evidenzi dette porzioni di terreno su apposita planimetria comprensiva delle rispettive porzioni di terreno individuate in colore blu nella planimetria allegata dall'attrice quale Doc. 8); 5) All'esito delle summenzionate attività, tenti preliminarmente la conciliazione tra le parti»), assunta la prova orale (interpello di testi di parte attrice: Parte_1 Testimone_1 Tes_5
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_6
testi di parte convenuta Testimone_4 Parte_2 Tes_7
[...] Testimone_8 Tes_9 Testimone_10 [...]
testi parte convenute e Tes_11 Parte_2 Controparte_1
, la causa Testimone_7 Testimone_10 Testimone_11
lle parti in epigrafe riportate e con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
(2) domanda riconvenzionale svolta da e quali eredi di Parte_2 Controparte_1 Per_1
. In assenza di contestazione di parte attrice («dare atto che l'attrice
[...] Parte_1 non si oppone alla domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione della porzione del mappale n. 1926 (ex 757) del foglio 31 del Comune di Taggia individuata con tratteggio di colore Per verde nella planimetria Allegato C alla relazione di C.T.U. geom. econdo del 20.3.2023 da parte di
e in qualità di eredi del fu ….. ma l'attrice Pt_2 Controparte_1 Per_1 Parte_1 dichiarava di on contestare la domanda riconvenzionale di in quanto usucapione …», Per_1 pagg. 2 e 6 comparsa conclusionale di parte attrice), in accoglimento della domanda riconvenzionale, va dichiarato l'acquisto, da parte di e Parte_2 CP_2
quali eredi di del diritt r
[...] Per_1 ultraventennale, della porzione del mappale n. 1926 (ex 757) del foglio 31 del Comune di Taggia individuata con tratteggio di colore verde nella planimetria Allegato C alla relazione di CTU geom. del 20.3.2023, con conseguente ordine al Persona_3
Conservatore dei Registri Immobiliari presso l'Agenzia del Territorio di imperia di trascrivere, sul punto, la presente sentenza.
(3) domanda di regolamento dei confini. é proprietaria (doc. 1 di parte Parte_1 attrice) di un fabbricato elevato a tre piani, di cui uno a livello sotto strada e due fuori terra sopra strada, in Taggia (IM), località Arma, via Aurelia Levante, 16, censito a CF al foglio 31, n. 660, subalterni 2-3-4, nonché del relativo sedime di terreno pertinenziale, cortilivo e a prato, censito a CT ai nn. 660 e 757, quest'ultimo variato e rinumerato oggi come 1926. Il predetto fondo confina: verso ovest, con il terreno ad uso orto irriguo, già di proprietà di deceduto in corso di causa, al quale sono succeduti in Per_1 eguali quote i nipoti e censito a Catasto Terreni al foglio 31, Pt_2 Controparte_1
5 dott. Pasquale LONGARINI mappale 756 (doc. 2 di parte attrice); sempre verso ovest, con il fabbricato di proprietà di adibito ad officina meccanica e censito a CF al foglio 31, n. 842 Parte_2
(doc.3 di parte attrice). A confine tra il fondo della quelli del e di Pt_1 Per_1
esiste un muretto in cemento (d attrice, fot a, b, Parte_2
c, d, e), al quale è fissata una vecchia rete metallica, sorretta da paletti in ferro cementati (doc. 5 di parte attrice, fotografie a, b, c, d), che termina, in un primo tratto, in appoggio al muro perimetrale cieco del fondo di proprietà di (doc. n. 5 di parte Parte_2 attrice, fotografia d); proseguendo per un second a, in aderenza al muro perimetrale dello stesso fabbricato (doc. n. 5 di parte attrice, fotografie e, f), in questo secondo tratto il muretto in cemento separa l'officina del e, al Pt_2 contempo, fa da bordo ad una scalinata a cielo aperto, che collega la ndo di proprietà ottostante il piano strada (mappale n. 1926, già n. 757) al livello Pt_1 stradale (do rte attrice, fotografie c, e, f). Proprio in corrispondenza della scalinata a cielo aperto, è' sorta incertezza sull'esatta individuazione della linea di confine tra i mappali nn. 660 e 1926 (già 757) di proprietà attrice e n. 842 di proprietà
Parte_2
3.1) In via generale, occorre premettere che, a difesa del diritto di proprietà sono esperibili le c.d. azioni petitorie o reali che mirano ad accertare la titolarità del diritto di proprietà contro chi direttamente lo neghi e vanti indirettamente diritti reali sul bene. Si classificano nella categoria delle azioni petitorie l'azione di rivendicazione, l'azione di mero accertamento, l'azione negatoria, l'azione di regolamento dei confini e di apposizione di termini. Le azioni reali, in via generale, si caratterizzano come azioni volte esclusivamente a far valere un diritto reale, a differenza delle azioni cd personali che sono volte a tutelare posizioni creditorie o posizioni basate su rapporti obbligatori e si distinguono anche dalle azioni possessorie che tutelano il possesso da molestie o da atti di spolio. Finalità specifica delle azioni reali è recuperare il bene illegittimamente sottratto e possono avere una funzione compensativa e risarcitoria nell'ipotesi in cui non è possibile ottenere il recupero o il ripristino del bene. 3.2) Tanto premesso, a difesa del proprio incontestato diritto di Parte_1 proprietà del fondo distinto a Catasto del Comune di Taggia al F.31/Mapp. 660 e 1926 (ex 757), chiedendo l'accertamento dell'effettiva estensione dei fondi limitrofi, essendovi incertezza in ordine alla linea di demarcazione tra gli stessi, non essendo in contestazione i rispettivi titoli di acquisto o i rispettivi diritti di proprietà, agisce giudizialmente nei confronti di quale proprietario incontestato del Parte_2 fondo confinante censiti a F.31/Part.842, con azione di regolamento dei confini, cui ha aderito il convenuto Parte_2
3.2.1) L'azione di regolamento dei confini (art. 950 Cc), che ha natura reale e petitoria e, pur nel silenzio dell'art. 950 Cc, è imprescrittibile a meno che non venga eccepita la usucapione, è esperibile quando il confine dei due fondi è incerto: in tal caso ciascuno dei due proprietari può chiedere che esso sia stabilito giudizialmente. È ammesso ogni mezzo di prova. In mancanza di elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali. 3.2.1.1) Eseguito il rilevamento topografico, effettuata l'esatta misurazione topografica della linea del confine catastale o dividente catastale tra i rispettivi fondi, mappali 1926 (Ex 757)-660 proprietà (Allegati A e B), mapp.842-756 proprietà Pt_1 Pt_2 riprodotto il rilevament sita planimetria (Allegato C), il CTU, all'es elaborato privo di vizi di forma tali da aver comportato la lesione del diritto di difesa dei una delle parti, con il quale ha fornito adeguate, logiche e convincenti risposte ai quesiti posti attraverso un percorso tecnico e logico immune da vizi/contraddizioni/incongruenze, individuava con linea blu il confine - corrispondente alla mappa catastale - tra il fondo dell'attrice e quelli dei convenuti, in tutta la loro 6 dott. Pasquale LONGARINI estensione: «tramite le operazioni di rilevamento topografico si è provveduto ad effettuare l'esatta misurazione topografica in loco della linea del confine catastale o dividente catastale tra i rispettivi fondi, mappali 1926 (Ex 757)-660 proprietà Allegati A e B), mapp.842-756 proprietà Pt_1 Pt_2
e tramite l'operazione di tracciamento si è materializzato sul terreno la linea individuata, posizionando alcuni “picchetti” e/o segni distintivi affissi al terreno stesso alla presenza dei rispettivi CTP. (All. I foto 5-6-7-8-9-10). Si è riportato graficamente su apposita planimetria, quanto sopra descritto, identificando tramite linea Blu la linea di confine catastale …” (Allegato C)» (CTU, pagg. 4/5). 3.3) Ma la parte attrice, allegando che alla base della scalinata a cielo aperto, in fondo, a livello prato, vi era sempre stata, da oltre vent'anni, un'ulteriore chiusura con rete metallica infissa al suolo, anch'essa perpendicolare e attaccata al muro del fabbricato di alla quale si appoggiavano piante rampicanti di epoca risalente (doc. 5 di parte Pt_2 tografia g), rete che era sempre stata ancorata a ganci metallici cementati al muro dell'edificio ed alla piglia del cancello che si vedevano nelle prodotte fotografie (doc. 9 di parte attrice) e che ad angolo con detta rete metallica insisteva, sempre da oltre vent'anni, un cancello pedonale (doc. 5 di parte attrice, fotografie c, g), dotato di dispositivo di chiusura (le cui chiavi di chiusura erano sempre state, asseritamente, nella sua esclusiva disponibilità e, prima di lei, dei suoi danti causa), che, oltre a consentire l'accesso ed il recesso dal prato e cortile censito come mappale 1926 (ex 757) alla pubblica via e ai due piani più alti del fabbricato di sua proprietà (n.660), determinava, insieme con la restante recinzione, la completa chiusura dei mappali 660- 1926 (ex 757) di sua proprietà, deduce che, per effetto di tali opere di chiusura, una piccola porzione dei mappali n. 842, di proprietà e n. 756, di Parte_2 proprietà del defunto (individuate con tratteggio di colore azzurro nella Per_1 planimetria Allegato C alla relazione di CTU), era sempre stata, per oltre venti anni, «di fatto accorpata al mappale 1926 (ex 757) di e così di fatto ininterrottamente Parte_1 utilizzata e manutenuta da quest'ultima e, prima di lei, dai suoi venditori , , CP_3 Tes_4 CP_4
, e e ,
[...] CP_5 Testimone_2 CP_6 Controparte_7 CP_8
, prima di tutti loro, dai loro danti causa consorte »
[...] Parte_3 Persona_4
(pag. 5 memoria conclusionale). 3.3.1) L'azione di regolamento di confini è compatibile con l'azione e l'eccezione di usucapione «l'eccezione di usucapione, proposta da parte del convenuto non è idonea a snaturare l'azione di regolamento dei confini proposta dall'attore, quando con detta eccezione si faccia valere una situazione sopravvenuta, atta a eliminare la incertezza sul confine, senza che sia messo in discussione il titolo di acquisto vantato ex adverso come - invece - accade nell'ipotesi in cui si invochi un acquisto per usucapione anteriore all'acquisto dell'attore, di cui di conseguenza viene contestata la validità» (cass. n. 20144/2013). 3.3.2) acquisto per usucapione da parte attrice della proprietà delle due porzioni dei mappali dei convenuti individuate con tratteggio di colore azzurro nella planimetria Allegato C alla relazione di CTU. chiede di accertare e dichiarare che, per effetto delle opere di Parte_1 re on sovrastante rete, cancello, rete metallica infissa al suolo con piante aderenti poi sostituita da pannello in legno - installate in loco in modo da realizzare una chiusura completa, senza interruzioni, della sua area, una piccola porzione dei mappali 842 (di e 756 (del fu , quali Parte_2 Per_1 individuata oggi con tratteggio di colore azzurro nella planimetria Allegato C alla relazione del C.T.U. in evasione al quesito 4), è sempre stata, da oltre vent'anni a ritroso dall'introduzione del giudizio dell'11.12.2019, di fatto accorpata al mappale 1926 (ex 757) di sua proprietà ed utilizzata e coltivata da lei e, in precedenza, dai suoi danti causa.
7 dott. Pasquale LONGARINI 3.3.2.1) I convenuti, chiedendo di provare la identica circostanza dedotta dalla parte attrice, ovvero che la recinzione era stata realizzata oltre vent'anni prima del giudizio sino ad attaccarsi al muro dell'edificio di (cap. 1 di parti convenute Pt_2 coincidente con il capitolo 3 di parte attri non contestano la chiusura ultraventennale del tratto lungo della recinzione tra i mappali 756 e 1926 indicata con linea rossa nella planimetria Allegato C della relazione dell'ausiliario del giudice. 3.3.2.2) («Si contesta pertanto ogni e qualsivoglia accorpamento a favore della CP_9
Particella 757e quindi, di qualsivoglia possesso utile ad usucapire da parte dell'attrice la piccola porzione della Part. 842 in esclusiva proprietà e possesso ultraventennale del SI. Parte_2 individuata nella allegata planimetria (Sub. Doc. 2) con le righe trasversali di colore verde», comparsa del 1.7.2020), invece, la chiusura del terreno più a monte, Parte_2 verso strada, che la planimetria Allegato C all'elaborato peritale indica sempre con l'ultimo tratto in rosso, perpendicolare al muro del fabbricato di Parte_2
Secondo le parti convenute «la rete metallica infissa al suolo era quella che sin dall'origine Per_ separava le particelle n° 842 in proprietà e la n° 756 in proprietà indicate con i colori Pt_2 verde e blu nell'allegata planimetria allegata quale Doc. 2, dalle Particelle n° 660 e 757 in proprietà come si evince dalle immagini che si producono (Docc. 4 –5). Solo in epoca più recente e Pt_1 verosimilmente in occasione degli interventi di pulizia del fondo, la recinzione ha assunto la temporanea posizione che si evince dalle summenzionate immagini». 3.3.2.3) Ebbene. attraverso la prova orale (capitoli 6/7/879/10), Parte_1 unitamente alla documentazione fotografica ad essa associata, a conferma di quanto dalla stessa dichiarato in sede di interpello (alla domanda, «Vero che il pannello in legno di cui alle immagini prodotte dal convenuto n° 6 e 7 è stato apposto nell'anno 2017 in Parte_2 occasione dei lavori di ristrutturazione eseg ull'immobile sito in Taggia (IM), Via Pt_1 Aurelia Levante n° 12 a catasto del Comune di Taggia a Foglio 31 Part. 660?», rispondeva: «ho apposto il pannello dopo aver tolto una rete metallica che delimitava il confine, ancorata al muro dell'officina del signor d una colonna di cemento presente nella mia proprietà»; alla domanda «Vero che Pt_2 prima dell'apposizione del summenzionato pannello la porzione dell'area del Mapp 756 indicato in colore blu nella planimetria prodotta dal convenuto quale Doc. 2) in proprietà del SI. era liberamente Pt_2 accessibile dalla scala a cielo aperto e che, la porzione metallica interessata dai rami del rampicante di cui alle immagini prodotte dal convenuto nn° 4 e 5 era collocata nel senso opposto antiorario Parte_2 a quello raffigurato nelle summenzionate fotografie?», rispondeva: «il pannello è stato apposto apposto della rete di ci ho detto e l'accesso era solo ed esclusivamente dal cancello di cui mi sono state consegnate le chiavi dalla vecchia proprietà»), ha offerto la prova che la piccola porzione dei mappali 842 (di ) e 756 (del fu , individuata oggi con tratteggio di Parte_2 Per_1 colore azzurro nella planimetria Allegato C alla relazione di C.T.U., essendovi stata una separazione rispetto alla scalinata e fino al muro del fabbricato è sempre Pt_2 stata, per oltre vent'anni, di fatto accorpata al mappale 1926 (ex 757) di sua proprietà. 3.3.2.3.1) Alla domanda “vero che alla base della scalinata “a cielo aperto” di cui al capo che precede, vi è sempre stata, da oltre vent'anni prima dell'11 dicembre 2019, una chiusura con rete metallica infissa al suolo, alla quale si appoggiavano piante di epoca risalente, lungo un linea corrispondente a quella congiungente i punti 4-5 nella planimetria da rammostrare (doc. n. 8 attrice), che è sempre stata ancorata ai ganci metallici cementati ai muri ed alle piglie raffigurati nelle fotografie da rammostrare (doc. 5, fotografie f, g -doc. 9 attrice)?”: il teste rispondeva «li il passaggio è Testimone_1 sempre stato chiuso con una rete metallica. La situazione era raffigurata nelle foto che mi sono mostrate»; il teste rispondeva «si è vero, come nelle foto mostratemi»; il teste Testimone_5
rispondeva «si è vero»; il teste Testimone_2 Testimone_12 rispondeva «so che aveva delle piante, scendendo le scale aveva piante»; il teste
[...]
, rispondeva «prendo atto delle foto mostratemi. La circostanza, ovviamente a far data da Tes_6 quando io sono arrivato, corrisponde al vero».
8 dott. Pasquale LONGARINI 3.3.2.3.2) Alla domanda “vero che ad angolo con la rete metallica descritta al capo che precede insiste, da oltre vent'anni prima dell'11 dicembre 2019, un cancello pedonale, dotato di serratura, che determina la completa chiusura dei mappali 660-757, ora di proprietà , raffigurato nelle Parte_1 fotografie da rammostrare (doc. 5 attrice - fotografie c, g)?”: il teste Testimone_1 rispondeva: «si è vero, come da foto mostratemi»; il teste rispondeva: «si è Testimone_5 vero, io so che quel cancello è li dall'80»; il teste rispondeva: «si è vero»; Testimone_2 il teste rispondeva: «si è vero, c'era un cancello, quello di cui Testimone_12 alle foto mostratemi, e ciò prima della morte di mio zio»; il teste rispondeva: Testimone_6
«si, è vero». 3.3.2.3.3) Alla domanda “vero che le porzioni dei mappali 842 e 756 indicate rispettivamente alla lett. b) in colore verde ed alla lett. c) in colore blu della planimetria da rammostrare (doc.n.8 attrice), sono sempre state, da oltre vent'anni prima dell'11 dicembre 2019, accorpate mediante la recinzione di cui al capi 1-3, al fondo censito ai numeri 757-660 ed ininterrottamente utilizzate da e, prima Parte_1 di lei, dai suoi venditori signori e Parte_4 Tes_4 CP_4 CP_5
e sa Tes_2 Controparte_10 CP_7 CP_8 e ”: il teste rispondeva: «c'era un aiuola Parte_3 Persona_4 Testimone_1 con dei fiori, era nella parte di mio zio e la utilizzava la famiglia ; il teste Tes_2 Tes_5
rispondeva: «si è vero, le utilizzava già la famiglia L'ho constatato
[...] Tes_2 personalmente»; il teste rispondeva: «si è vero, lo so per conoscenza Testimone_2 personale»; il teste rispondeva: «si, è vero, la circostanza risponde al vero». Testimone_6
3.3.2.3.4) Alla domanda “vero che e, prima di lei, i suoi venditori signori Parte_1
e e Parte_4 Tes_4 CP_4 CP_5 Tes_2 Controparte_10
, e, prima di tutti loro, i loro danti causa e CP_7 CP_8 Parte_3 Persona_4 '11 dicembre 2019, hanno provveduto al l alla pulizia e alla cura delle porzioni di terreno indicate al capo 8 che precede?”: il teste
[...]
, rispondeva: «la famiglia rovveda al taglio dell'erba, delle piante e alla Tes_1 Tes_2 pulizia del terreno. Anche io e gli operai abbiamo partecipato a tali lavori»; il teste
[...]
rispondeva: « so che c'era una mia cugina che tagliava l'erba»; il teste Testimone_12
rispondeva: «veniva saltuariamente tagliata l'erba, anche prima che Testimone_6 venissimo noi, da quando ci siamo noi, l'erba viene tagliata ogni quindici giorni»; 3.3.2.3.5) Alla domanda “vero che le chiavi di chiusura del cancello pedonale descritto al capo 7 sono sempre state nell'esclusiva disponibilità di e, prima di lei, dei suoi venditori signori Parte_1
e e Parte_4 Tes_4 CP_4 CP_5 Tes_2 Controparte_10
, e, prima di tutti loro, dei loro danti causa e CP_7 CP_8 Parte_3 Per_4
da oltre vent'anni prima dell'11 dicembre 2019?”: il teste rispondeva: «le
[...] Testimone_1 chiavi le aveva solo la famiglia prima della vendita»; il teste Tes_2 Tes_2
rispondeva: « quando c'era lo zio, ci dava una chiave del lucchetto, l'altra la deteneva lui»;
[...] il teste rispondeva: «mio zio aveva lui le chiavi. Quando ci Testimone_12 recavamo da lui, una volta l'anno, ci dava le chiavi»; il teste rispondeva: Testimone_6
«noi avevamo le chiavi che ci consegnò l'agenzia. Che io sappia, altri, diversi dai nostri danti causa, non avevano le chiavi, peraltro era una proprietà privata». 3.3.2.4) L'accorpamento, da oltre venti anni, della piccola porzione, indicata con tratteggio di colore azzurro nella planimetria Allegato C dell'elaborato dell'ausiliario, al mappale 1926 (già 757), ulteriormente validato dalla circostanza che all'interno della porzione oggetto di contesa, come si inferisce dalle fotografie 5c e 5d, c'è soltanto un cordolo in cemento che disegna un'aiuola e non anche un muro di cinta che prosegue in biforcazione fino al fabbricato di come dedotto dai convenuti, non Parte_2 trova smentita nelle dichiarazioni ti convenute. 3.3.2.4.1) Il teste alla domanda «Vero che l'immobile ed il retrostante terreno Tes_10 siti in Taggia (IM), Via Aurelia Levante n° 12 a catasto del Comune di Taggia a Foglio 31 Part. 660 e 757, dalla data del decesso del proprietario SI. intervenuta nell'anno 2004 sino all'anno 2016 Parte_3
9 dott. Pasquale LONGARINI data di acquisto del medesimo immobile da parte della SI.ra risultava in stato di completo Pt_1 abbandono come si evince dalle immagini prodotte dal convenuto n° 23-24-25-26- 27-28 e 29 che si rammostrano?», rispondeva: «mi sono recata nei luoghi di causa per l'espletamento dell'incarico nel 2016… La scala che scende al piano di sotto, era libera, e in fondo vi era una barriera posticcia fatta di radici di una siepe. C'era anche un pò di rete»; il teste moglie convivente Testimone_11 di alla domanda «Vero che il pannello in legno di cui alle immagini prodotte Parte_2 dal convenuto n° 6 e 7 è stato apposto nell'anno 2017 in occasione dei lavori di ristrutturazione eseguiti dalla SI.ra sull'immobile sito in Taggia (IM), Via Aurelia Levante n° 12 a catasto del Comune di Pt_1 Taggia a Foglio 31 Part. 660?», rispondeva: «vero che c'era questo pannello. Prima del pannello vi era una rete metallica»; alla domanda «Vero che prima dell'apposizione del summenzionato pannello la porzione dell'area del Mapp 842 indicato in colore verde nella planimetria prodotta da convenuto quale Doc. 2) in proprietà del SI. era liberamente accessibile dalla scala a cielo aperto e che, la Pt_2 porzione metallica interessata del rampicante di cui alle immagini prodotte dal convenuto nn° 4 e 5 era collocata nel senso opposto antiorario a quello raffigurato nelle summenzionate fotografie?», rispondeva: «prima del pannello, vi era la rete metallica con tutte le sterpaglie che avvolgevano la rete..»; il teste marito di alla domanda Testimone_7 Controparte_1
«Vero che prima dell'apposizione del summenzionato pannello la porzione dell'area del Mapp 756 indicato in colore blu nella planimetria prodotta dal convenuto quale Doc. 2) in proprietà del SI. era liberamente accessibile dalla scala a cielo aperto e che, la porzione metallica interessata dai Pt_2 rampicante di cui alle immagini prodotte dal convenuto nn° 4 e 5 era collocata Parte_2 nel senso opposto antiorario a quello raffigurato nelle summenzionate fotografie?», rispondeva « una volta ci si passava, ed abbiamo chiuso il passaggio perché c'entrava la gente. Poi, dopo è venuto fuori un bosco ed abbiamo lasciato tutto così»; il teste dopo aver dichiarato, nel Testimone_8 rispondere al capitolo n.7, che si poteva scendere dalla scalinata ed entrare nel mappale 756 di nel rispondere al capitolo n.1, contraddicendo sé stesso, nel Per_1 riconoscere anche le fotografie n. 5 a), b), e d), prodotte dalla parte attrice, che ritraevano la recinzione a totale chiusura del mappale 756, ammetteva che quelle foto riproducevano lo stato dei luoghi «da oltre venti anni». 3.3.2.5) L'uso dell'area, il taglio dell'erba e delle piante, la pulizia, seppur con diversa intensità nel corso degli anni (del resto, la continuità del possesso non implica la presenza fisica costante del possessore sul fondo essendo sufficiente che il possessore possa godere e fruire del fondo ogni qualvolta lo desideri), ed il godimento, pieno ed esclusivo, da parte di e, prima di lei, dai suoi danti causa, delle Parte_5 porzioni prediali ogge rpate ala maggior fondo di parte attrice in ragione della chiusura della recinzione fissa per oltre venti anni, concretano una condotta univocamente rivolta ad esercitare una signoria di fatto sul bene avente il contenuto tipico del diritto di proprietà, tale da integrare sia il corpus possessionis che l'animus rem sibi habendi. 3.3.2.5.1) A fronte di ciò, non può opporsi, e neppure è stata opposta, alcuna tolleranza da parte dei proprietari delle porzioni di fondo oggetto della domanda di usucapione, atteso che, a fronte della palese e pubblica manifestazione del dominio di e, prima di lei, dei suoi danti causa, sulla porzione accorpata, alcuna Parte_1
a parte dei convenuti, né mediante azioni giudiziarie, né attraverso diffide o contestazioni. 3.4) Come correttamente osservato alla parte attrice, la linea blu corrispondente alla mappa catastale serve soltanto quale termine di riferimento per consentire di individuare l'esatta consistenza delle porzioni di terreno oggetto di usucapione, che il CTU ha rilevato e riprodotto in planimetria utilizzando come secondo indicatore la linea rossa (CTU, pag.5): «Si è riportato graficamente su apposita planimetria, quanto sopra descritto, identificando … tramite linea rossa il confine “di fatto” (Allegato C)”». [...]
[...
Pertanto e conclusivamente, in ragione dell'acquisto per usucapione, da parte di delle due porzioni dei mappali dei convenuti individuate con Parte_1 tratteggio di colore azzurro nella planimetria Allegato C alla relazione di CTU, la linea di confine va determinata secondo l'intero tratto della linea rossa ed il tratto residuale delle line blu così come segnate nella planimetria Allegato C dell'elaborato peritale. 3.4.1.1) Non coglie nel segno la dedotta divergenza tra oggetto della esperita mediazione ed oggetto della domanda giudiziale di usucapione della duplice porzione riportata con tratteggio di colore azzurro della più volte citata planimetria Allegato C in quanto la veva richiesto il riconoscimento della proprietà allegando che Pt_1 le aree in questione insistevano sulla sua proprietà. E', invero, pacifico che, stante la natura assoluta dei diritti reali, nelle controversie sugli stessi, l'invocazione di un titolo diverso a fondamento dell'affermazione in giudizio del diritto non comporta un mutamento di petitum né di causa petendi: «i diritti assoluti – reali o di status – si identificano in sé e non in base alla loro fonte (amplius quam semel res mea esse non potest), come invece accade per il diritti obbligatori;
pertanto l'attore può mutare il titolo – atto o fatto, derivativo o costitutivo – in base al quale chiede la tutela del diritto assoluto senza incorrere nelle preclusioni (art. 183, 189 e 345 cpc) e oneri (art. 292 cpc) della modifica della causa petendi;
né sussiste violazione del principio della domanda (art. 112 cpc) se il giudice accoglie il petitum in base ad un titolo diverso da quello invocato» (cass. n.4460/1997). 3.4.1.2) È altresì priva di pregio la contestazione dell'individuazione da parte del CTU, con linea rossa, di quello che l'ausiliario ha denominato “confine di fatto”, in quanto estraneo ai quesiti. Innanzitutto, in quanto, con riferimento al tratto più lungo del confine tra i mappali 756 del defunto e 1926 (già 757) di i convenuti, Per_1 Pt_1 laddove, in sede di conclusioni, in via riconvenzionale, instando « … previo accertamento dello stato dei luoghi ed in particolare dell'attuale linea di confine reale tra le Part. 756 e 757 e 842 del Foglio 31 del Comune di Taggia costituita da piccolo muro e cordolo ed annesse recinzioni e costruzioni
…», chiedevano di individuare e determinare il confine esattamente in corrispondenza del confine di fatto segnato con linea rossa nella planimetria Allegato C della CTU. In secondo luogo, con il quesito n. 4 (“… effettui altresì l'esatta misurazione topografica in loco della linea di confine fatto rappresentato dalla recinzione e manufatto in calcestruzzo di fatto esistente tra i predetti fondi”), era stato richiesto al CTU di esattamente individuare il confine di fatto secondo le opere divisorie materialmente esistenti sul luogo. Da ultimo, la linea rossa riportata in planimetria costituisce la rappresentazione di fatto che l'ausiliario ha rilevato in loco, documentando con le fotografe prodotte (fotografie nn.1/4 Allegato I) la presenza dei manufatti costituenti divisori di fatto tra i fondi delle parti in causa. 3.4.1.2.1) Ed è proprio la visione congiunta delle fotografie 3 e 4, laddove si inferisce l'assenza di un cordolo in cemento come recinzione e la presenza, invece, di una aiuola per un pezzo limitato di terra, ad escludere l'esistenza di un cordolo facente da base per una recinzione che proseguiva diritta fino al cancello con esclusione del Pt_1 ritenuto e provato accorpamento.
(4) domanda di servitù di passaggio pedonale sulla scalinata a cielo aperto. Parte_1 propone domanda volta ad accertare l'acquisto per usucapione, in favore dei mappali 660 e 1926 (già 757) di sua proprietà ed a carico del mappale 842 di proprietà di del diritto reale di servitù di passaggio pedonale sulla porzione della Parte_2 erto ricompresa nel detto mappale 842. 4.1) Premesso che, come si inferisce dalla linea blu di confine, una porzione di detta scalinata è di proprietà di e che essa, impegnata per intero durante il Parte_1 transito, conduce soltanto al prato attoreo, atteso che il titolare della servitù, che può 11 dott. Pasquale LONGARINI essere costituita per usucapione ultraventennale, ex artt. 1031 e 1158 cc, può farne riconoscere in giudizio, ex art. 1079 Cc, l'esistenza contro chi ne contesta l'esercizio, l'actio confessoria servitutis è fondata. 4.2) Dai contenuti della prova orale, declinati con le riproduzioni fotografiche offerte in prova, si inferisce che: per accedere al prato/cortile censito come mappale 1926 (già 757), si transita esclusivamente dalla scalinata a cielo aperto;
per il godimento/manutenzione dell'area bassa della proprietà ex e oggi Tes_2 si entra e si esce attraverso il cancello chiuso a chia do alla Pt_1 scalinata. Valga il vero:
4.2.1) alla domanda “vero che, per accedere e recedere dal mappale 757 alla pubblica via Aurelia e al piano strada del fabbricato di proprietà censito al mappale 660, si è sempre transitato, da oltre Pt_1 vent'anni prima dell'11 dicembre 2019, lungo la scalinata a cielo aperto rappresentata nelle fotografie (doc.
5 attrice, fotografie c,e,f,g,i), in tutta la sua ampiezza, passando attraverso il varco chiuso dal cancelletto pedonale rappresentato nella fotografia (doc. 5, fotografia c)?”: – il teste che Testimone_1 conosceva i luoghi avendoli frequentati dall'età di 6 anni, rispondeva: «si è vero, si passava dalla scala di cui alla fotografia 5c»; – il teste che conosceva i Testimone_5 luoghi dagli anni 1979/1980 in quanto aveva lo studio nelle immediate vicinanza, rispondeva «si è vero, si passava solo dalla scalinata di cui alle foto mostratemi»; – il teste che conosceva i luoghi a far data dal 1990, allorchè ivi si recava Testimone_2 in quanto ospite dello zio, rispondeva «si è vero»; – il teste Testimone_12
rispondeva «la circostanza risponde al vero»; – il teste che
[...] Testimone_6 conosceva i luoghi di causa a fra data dal 2000, rispondeva «si è vero» 4.2.2) alla domanda “vero che le chiavi di chiusura del cancello pedonale descritto al capo 7 sono sempre state nell'esclusiva disponibilità di e, prima di lei, dei suoi venditori signori Parte_1
e e Parte_4 Tes_4 CP_4 CP_5 Tes_2 Controparte_10
, e, prima di tutti loro, dei loro danti causa e CP_7 CP_8 Parte_3 Per_4
da oltre vent'anni prima dell'11 dicembre 2019?”: – il teste rispondeva:
[...] Testimone_1
«le chiavi le aveva solo la famiglia rima della vendita»;– il teste Tes_2 Tes_2
rispondeva «quando c'era lo zio, ci dava una chiave del lucchetto, l'altra la deteneva lui»; –
[...] il teste rispondeva «mio zio aveva lui le chiavi. Quando ci Testimone_12 recavamo da lui, una volta l'anno, ci dava le chiavi»; – il teste rispondeva Testimone_6
«noi avevamo le chiavi che ci consegnò l'agenzia. Che io sappia, altri, diversi dai nostri danti causa, non avevano le chiavi, peraltro era una proprietà privata» 4.2.3) La circostanza che la scalinata a cielo aperto era stata l'unica via di accesso al parto/cortile trova, altresì, indiretta conferma nel fatto che l'edificio a tre piani della on era munito di una scala di collegamento interno tra i due piani alti ed il Pt_1
4.2.3.1) alla domanda “vero che il fabbricato che insiste sui mappali 660 e 757, di proprietà Pt_1
, è sempre stato, prima dell'intervento di ristrutturazione realizzato a partire dall'anno 2019, privo
[...]
interne di collegamento tra i diversi piani e strutturato secondo il progetto edilizio (doc. 11 attrice)?”: – il teste dichiarava «dentro non c'era niente, i piani erano tutti Testimone_1 divisi. Si doveva passare dall'esterno»; – il teste dichiarava «si è vero, lo so in Testimone_5 quanto facemmo un intervento negli anni 1985/1995. Il collegamento interno non lo ho mai visto. Io non ho mai visto altre scale di accesso dal piano sottostrada al piano terra»; – il teste Tes_2
dichiarava «si è vero. Dall'esterno non si poteva passare»; – il teste
[...] [...]
dichiarava «mio zio usciva fuori dalla casa e andava verso la scala di cemento Testimone_12 esterna»; – il teste dichiarava «assolutamente sì, c'era una sola scala interna Testimone_6 che collegava il piano strada al primo piano»
12 dott. Pasquale LONGARINI 4.2.4) In assenza di un collegamento interno tra tutti i piani dell'edificio ed il prato/cortile, lo svolgimento delle ordinarie attività di uso/manutenzione dell'orto/giardino/cortile imponevano l'accesso esterno lungo il percorso in parola 4.2.4.1) alla domanda “vero che e, prima di lei, i suoi venditori signori Parte_1
e e Parte_4 Tes_4 CP_4 CP_5 Tes_2 Controparte_10
i CP_7 CP_8 Parte_3 Persona_4 da oltre vent'anni prima dell'11 dicembre 2019, hanno provveduto al taglio dell'erba e delle piante nonchè alla pulizia e alla cura delle porzioni di terreno indicate al capo 8 che precede?”: – il teste
[...]
, dichiarava «la famiglia rovvedeva al taglio dell'erba, delle piante e alla Tes_1 Tes_2 pulizia del terreno. Anche io e gli operai abbiamo partecipato a tali lavori»; – il teste
[...]
dichiarava «so che c'era una mia cugina che tagliava l'erba»; – il teste Testimone_12
dichiarava «veniva saltuariamente tagliata l'erba, prima che venissimo noi. Testimone_6
Da quando ci siamo noi, l'erba è tagliata ogni 15 giorni» 4.3) L'esercizio di fatto del passaggio pedonale, da parte di e, prima Parte_1 di lei, dei suoi danti causa utilizzatori del fondo dominante, concretano una condotta univocamente rivolta ad esercitare una ingerenza sulla parte di scalinata di proprietà avente il contenuto tipico del diritto di diritto reale di, tale da integrare sia Pt_2 il corpus possessionis che l'animus rem sibi habendi. pertanto, ha Parte_1 acquistato per usucapione, a norma degli artt. 1031/1061 Cc in combinazione con l'art. 1158 cc, il diritto reale di servitù di passaggio pedonale a favore del fondo di sua proprietà ed a carico della porzione del fondo di occupata dalla Parte_2 scalinata a cielo aperto. Invero, nella specie, la se caratterizzata da segni visibili di opere permanenti destinate al suo esercizio che dimostrano l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, tali da rendere evidente che non si tratta di un'attività compiuta in via precaria, ma di preciso onere a carattere stabile. Essendo stata realizzata la scalinata a cielo aperto allo scopo di permettere l'accesso, la parte attrice ha offerta la prova di un «quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù» (cass. n. 29174/2024) 4.3.1) A fronte di ciò, non può opporsi, e neppure è stata opposta, alcuna tolleranza da parte dei proprietari del fondo asservito, atteso che, a fronte della palese e pubblica manifestazione del possesso attraverso il libero transito sulla scalinata a cielo aperto di e, prima di lei, dei suoi danti causa, alcuna reazione vi è stata da Parte_1 to, né mediante azioni giudiziarie, né attraverso diffide o contestazioni.
(5) sulla violazione delle disposizioni sulle vedute.
5.1) Il CTU, riportando la riproduzione grafica della ringhiera (Allegato I, foto 1/11/12/13/22), ha rilevato essere stata posizionata in violazione della distanza legale di mt.1,5 dal confine con il mappale 1926 (ex 757) di proprietà attorea, come riportato nella planimetria Allegato C: «si può affermare che tale ringhiera, posizionata sul tetto piano del fabbricato di proprietà mapp.842, sia posta in prossimità del filo esterno dei muri perimetrali Pt_2 del fabbricato stesso (foto 11-12-13); tale ringhiera, quindi, considerando il confine catastale tra i rispettivi fondi posto a circa 1,15 m dal filo muro in prossimità dello spigolo verso Nord (All. I foto 10) e circa 95 cm in prossimità dello spigolo più a sud (All. I foto 7-8) (detto confine non risulta perfettamente parallelo al fabbricato), per rispettare la distanza di 1,5 metri, andrebbe arretrata di 35 cm a Nord arrivando 55 centimetri allo spigolo Sud;
se si considera invece il confine “di fatto”, come rilevato sul posto, tale distanza non è in realtà rispettata in prossimità del cancello a fine scala, in questa porzione l'arretramento è interamente di 1,50 metri per una lunghezza di metri 3,75 circa;
il tutto come indicato su apposita planimetria (All. C)».
13 dott. Pasquale LONGARINI 5.2) Ebbene, la ringhiera collocata sul filo esterno del tetto piano del fabbricato di proprietà identificato come particella 842, determinando - unitamente Parte_2 alla pavimentazione eseguita - la trasformazione del tetto piano in terrazzo protetto, concreta una violazione del disposto dell'art. 905 Cc che, al comma 2, dispone «Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere». 5.3) All'uopo, «l'esistenza di un'opera muraria munita di parapetti e di muretti, dai quali sia obiettivamente possibile guardare e affacciarsi comodamente verso il fondo del vicino, è sufficiente a integrare una veduta …, senza che occorra anche l'esercizio effettivo dell'affaccio (essendo la continuità dell'esercizio della veduta normalmente assorbito nella situazione oggettiva dei luoghi), né che tali opere siano sorte per l'esercizio esclusivo della veduta, essendo sufficiente che le stesse tale esercizio rendano possibile» cass. n. 32816/2023). 5.4) In assenza di un titolo, convenzionale o originario, che legittima(va) la veduta a distanza inferiore a quella legale, in accoglimento della domanda attorea, deve essere ordinato il ripristino dell'opera atteso che le norme precettive sulle vedute danno luogo ad un diritto reale assoluto «l'apertura di una veduta da una parete di proprietà individuale verso il cortile di proprietà esclusiva di un edificio limitrofo (appartenente ad un diverso proprietario) è soggetta alle prescrizioni contenute nell' art. 905 c.c. , finendo altrimenti per imporre una servitù di fatto a carico dell'immobile altrui, dato che il diritto di veduta comporta una permanente minorazione della utilizzabilità del bene che ne è gravato da parte di chiunque ne sia o ne divenga proprietario, con attribuzione alla proprietà vicina di un corrispondente vantaggio che a questa finisce per inerire come qualitas, ossia con le caratteristiche di realità tali da inquadrarsi nello schema delle servitù»(cass. n. 4816/2024). 5.5) Essendo stato violato l'esercizio del diritto di veduta, trattandosi di diritto reale assoluto, l'unico modo possibile di ripristinare la situazione legale è quello della rimessione in pristino sino alla distanza legale indicata nella relazione del CTU, per la parte di ringhiera che si erge a meno di 1,5 metri dal confine di fatto.
(6) sulla servitù di stillicidio.
6.1) Il CTU ha descritto con precisione il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, composto da due tubi “buttafuori” ed una canalina di scolo, realizzato sul mappale 842 di «Andando per ordine: un primo tubo (geberit diametro 10 cm) Parte_2
(All. I foto 14-15) di colore nero raccoglie l'acqua piovana tramite una griglia, posta sul piazzale di proprietà a livello ingresso officina sempre di (All.I foto 20), lo stesso tubo fuoriesce
Pt_2 Pt_2 dal muro di proprietà in fronte alla scala di accesso ai fondi sottostanti, in corrispondenza
Pt_2 della “porzione” o parte di scala ricadente sulla parte catastalmente di proprietà scala
Pt_2 peraltro rimanente a cavallo delle due proprietà (All.I foto 14-15), e rilascia l'acqua raccolta dal piazzale sulla scala stessa, l'acqua percorre qualche scalino, confluisce dentro una seconda griglia di raccolta (All.I foto 16) e tramite il secondo tubo, di colore grigio (All.I foto 17) (plastica dura diametro 10 cm) anch'esso posto sopra la “porzione” di scala ricadente catastalmente in proprietà versa
Pt_2 nuovamente sulla scala situata a cavallo tra le proprietà. Per ultimo la canalina di scolo, rifinita allo
“sbocco” da un elemento in metallo largo circa 6 centimetri, è posta in adiacenza all'ingresso dell'officina e per tutta l'apertura dello stesso, raccoglie l'acqua piovana che non confluisce nella prima griglia posta sul piazzale in fronte all'officina (All.I foto 20), parte dell'acqua piovana che proviene dalla copertura piana lato officina (All.I foto 22) sempre di proprietà mapp.842, e la confluisce Pt_2 sempre sulla scala situata a cavallo tra le proprietà (All.I foto 18-19-21). Pacificamente si può constatare che “tutti i buttafuori” raccolgono le acque meteoriche provenienti dal piazzale di proprietà 14 dott. Controparte_11
[...] [...]
ante stante l'officina e la “versano” sulla scala rimanente a cavallo delle proprietà e che
[...] consente l'accesso ai fondi sottostanti, come indicato sulla planimetria allegata (All. C). Pertanto dato il naturale comportamento fisico del flusso, tutta l'acqua piovana raccolta sul piazzale di proprietà mapp.842 “finisce” nel fondo ai mapp. 660 e 1926 (ex 757), rendendo più gravoso lo scolo Pt_2 naturale delle acque verso il fondo di proprietà (All.I foto 21). La distanza dello sbocco Pt_1 metallico della canalina e del tubo nero dalla linea di confine catastale, (di colore blu sulla planimetria ALL.C) è di circa 1,15 metri, la distanza del tubo grigio dalla linea di confine catastale risulta di circa 1,00 metri» (CTU, pagg. 6/7). 6.2) Ai sensi dell'articolo 908 Cc («Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino nel suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino») e dell'art. 913 Cc («il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo; Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso»), salvo diversa espressa convenzione, «il fondo inferiore può essere assoggettato unicamente allo scolo di acque che defluiscono dal fondo superiore secondo l'assetto naturale dei luoghi, sicché lo stillicidio, sia di acque piovane sia, a maggior ragione, di quelle provenienti da attività umane, può essere legittimamente esercitato solo se trovi rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitù ad hoc» (cass. n. 11827/2024). 6.2.1) L'art. 908 Cc, imponendo al proprietario di costruire i tetti in modo tale che le acque piovane scolino nel suo terreno senza invadere il fondo del vicino, prevede il divieto di stillicidio delle acque piovane dal tetto sulla altrui proprietà. La norma non prevede una forma precisa della costruzione del tetto o dell'edificio, ma si limita a stabilire l'obbligo che le acque piovane ricadano dal tetto sul fondo del proprietario dell'edificio e non anche, direttamente, sul fondo del vicino, anche se poi tale fondo sarà soggetto a ricevere le acque che successivamente defluiscano naturalmente dal fondo superiore. In altri termini, il proprietario ha ampia libertà su come costruire il tetto, anche con le falde spioventi verso il fondo confinante, ma non può far cadere le acque su di esso. Le acque devono essere convogliate sul proprio fondo o, se esistenti, nei pubblici canali di raccolta. La falda del tetto non può essere fatta sporgere oltre il confine perché verrebbe ad invadere il suo spazio aereo e la presenza dello spiovente sul confine, non impedisce la costruzione in aderenza. Il proprietario dovrà, pertanto, provvedere a raccogliere adeguatamente e conformemente all'imposizione normativa le acque. Quest'ultime che cadono da un tetto privo di canale di gronda si disperdono naturalmente sul terreno e defluiscono secondo le naturali pendenze e il vicino deve tollerare tale deflusso ex art. 913 Cc e però vi è un tubo di gronda che raccoglie le acque in un unico punto, così che da esso si forma una specie di rivolo, il vicino non è tenuto a subire questo aggravamento della situazione naturale idonea a creargli un danno. Inoltre, la servitù di stillicidio concerne esclusivamente la caduta naturale delle acque da un tetto e va tenuta ben distinta dalla servitù che ha come contenuto il diritto di far scorrere acque in modo non naturale sul fondo altrui, che si avrà modo successivamente di illustrare. In altre parole, non si deve confondere lo stillicidio dal tetto con il diritto di far defluire le acque sul fondo del vicino a norma dell'art. 913 Cc. L'art. 913 Cc pone a carico dei proprietari, sia del fondo superiore che del fondo inferiore, un obbligo di non fare, vietando ad essi ogni alterazione che abbia per effetto quello di rendere più gravoso ovvero di ostacolare il naturale deflusso delle acque a valle. La norma, che si applica anche ai fondi urbani e anche se i fondi non sono contigui, in altri termini, impone ai proprietari un obbligo di non fare, il cui contenuto, nel rispetto della naturale configurazione del terreno, consiste nel divieto di opere o manufatti che modifichino, direttamente o indirettamente, lo scolo delle acque, secondo cui la regola dell'art. 913 Cc trova applicazione, previa verifica delle ulteriori circostanze di fatto, solamente in caso
15 dott. Pasquale LONGARINI di aggravamento della situazione anteriore. La regola dell'art. 913 Cc trova applicazione soltanto allorché il deflusso avviene “naturalmente”, mentre, qualora sia intervenuta l'opera dell'uomo, è necessario stabilire se essa abbia aggravato, quanto a scolo delle acque, la situazione del fondo inferiore quale era precedentemente all'opera stessa, tenendo altresì conto al servizio di quale fondo detta opera sia stata costruita. 6.2.2) Ebbene, in tema di scolo delle acque deve affermarsi che ai sensi degli art. 908 e 913 Cc il fondo inferiore non può essere assoggettato, salvo diversa ed espressa convenzione [o servitù per destinazione del padre di famiglia oppure per usucapione], allo scolo di acque diverse da quelle che defluiscono dal fondo superiore secondo l'assetto naturale dei luoghi e che l'art. 913 Cc impone al proprietario del fondo superiore il divieto di realizzare ogni manufatto che modifichi il deflusso naturale delle acque e, correlativamente, legittima il proprietario e il titolare di altri diritti sul fondo inferiore ad agire per il ripristino dello stato naturale dei luoghi. 6.2.3) Poiché, ai sensi degli artt. 908 e 913 Cc, salvo diverse ed espresse previsioni convenzionali, il fondo inferiore non può essere assoggettato allo scolo delle acque di qualsiasi genere, diverse da quelle che defluiscono dal fondo superiore secondo l'assetto naturale dei luoghi, lo stillicidio sia delle acque piovane sia, a maggior ragione, di quelle provenienti dall'esercizio di attività umane può essere legittimamente esercitato soltanto se trovi rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitù ad hoc. Ai fini dell'accertamento dell'acquisto per usucapione di una servitù di scolo, non risulta decisivo che le relative opere apparenti insistano sul solo fondo servente, essendo, per contro, necessario che le stesse siano a servizio e rispondano ad un'effettiva utilità del fondo preteso dominante. 6.3) Nella specie, non esistendo alcun titolo costitutivo della servitù di stillicidio in suo favore, oppone, senza pregio, che: (i) trattasi di deflusso naturale delle Parte_2 acque. Orbene, la disciplina del deflusso naturale delle acque non trova applicazione allorché lo scolo di esse dal fondo più elevato a quello inferiore avvenga non già naturalmente ma per intervento dell'opera dell'uomo, come nella fattispecie;
(ii) lo scolo avveniva soltanto sul suo fondo. Orbene, dalla CTU si evince che lo spandimento delle acque fuoriuscenti dal tubo grigio e dallo sbocco canalina avveniva indistintamente sulla scalinata a cielo aperto e quindi anche sul mappale 1926 (già 757) di proprietà (iii) lo scarico scorreva in quel modo sin dalla costruzione della scalinata a Pt_1 cielo aperto. Orbene, tale allegazione è rimasta priva di supporto probatorio. Il testi hanno confermato quando asserito dalla parte attrice in sede di interrogatorio formale, nel rispondere ai capitoli 8 (alla domanda «Vero che i tubi buttafuori presenti sulla proprietà aggettanti sulla di lui proprietà sottostante sono stati ivi collocati sin Pt_2 dall'anno a di inizio da parte sua dell'attività di autofficina meccanica e, comunque in data antecedente di oltre vent'anni all'anno 2019?», così rispondeva: «sono stati apposto dopo che io sono divenuta proprietaria») e 9 (alla domanda «Vero che detti summenzionati tubi sono stati ivi collocati per consentire il deflusso naturale delle acque meteoriche?», così rispondeva: «questi tubi gettano acqua, quando piove, sul terreno di mia proprietà»): il teste sentita in prova contraria, alla domanda «Vero Testimone_1 che i tubi buttafuori presenti sulla proprietà aggettanti sulla di lui proprietà Pt_2 sottostante sono stati ivi collocati sin dall'anno 1985 data di inizio da parte sua dell'attività di autofficina meccanica e, comunque in data antecedente di oltre vent'anni all'anno 2019?», rispondeva: «non mi sembra di averli mai visti»; il teste Testimone_5 sentito in prova contraria, alla domanda «Vero che i tubi buttafuori presenti sulla proprietà aggettanti sulla di lui proprietà sottostante sono stati ivi collocati sin Pt_2 dall'anno 1985 data di inizio da parte sua dell'attività di autofficina meccanica e, comunque in data antecedente di oltre vent'anni all'anno 2019?», rispondeva: «non è vero,
16 dott. Pasquale LONGARINI sono stati messi dopo». Le concordi dichiarazioni dei testi attorei trovano puntuale riscontro documentale. Raffrontando le fotografie 14 (tubo nero), 16 (griglia su scala), 17 (tubo grigio) e 19 (sbocco canalina) dell'Allegato I alla relazione del CTU, ritraenti i tubi nell'attualità, con le fotografie scattate dal tecnico che ne Testimone_5 confermava la veridicità (alla domanda «vero che le fotografie del lastrico solare di proprietà
che si rammostrano (doc. 10 attrice) sono state scattate il 29 agosto 2011?», Parte_2 rispondeva: «si è vero, le ho fatte io. Le ho scattate per i ), doc. 12-13 il 17.8.2015, doc. Pt_2
14 recante la data del 15.1.2016, doc. 15 il 15.1.2016 ed il 24.1.2017, doc. 16 il 29.8.2011, si inferisce che nessuno dei tre tubi né la griglia di raccolta era ancora stato installato prima dell'anno 2017 da sulla parte alta della scala si vede Parte_2 un'apertura in luogo di un gradino (che il tecnico denomina “botola”) mentre a Tes_5 fianco della scala lo spazio risulta ancora aperto, ancora privo del muro da dove fuoriesce oggi il tubo nero;
non ci sono né i tubi né la griglia di raccolta sulla scala. Le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice e la documentazione fotografica richiamata, rendono prive di riscontro, e quindi non attendibili, le dichiarazioni rese dal teste interessato , marito di allorchè affermava di aver Tes_7 Controparte_1 visto i tubi 6.4) Pertanto, non risultando decisivo che le relative opere apparenti insistano sul solo fondo servente, non avendo le parti convenute offerto la prova che le stesse siano a servizio e rispondano ad un'effettiva utilità del fondo preteso dominante, neppure è configurabile l'usucapione ultraventennale tale da legittimare, in assenza di un titolo convenzionale, la presenza e l'azione di scolo creata dai tubi oggetto di contesa.
(7) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 7.1)
In ragione della soccombenza, e devono Parte_2 Controparte_1 essere dichiarati tenuti e condannati a rimborsare, in solido tra loro, a Pt_1
le spese di lite del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in
[...] ità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore e della natura della controversia nonché del decisum e del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore medio di liquidazione previsto per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa: _ per la fase di studio, € 1.701,00
17 dott. Pasquale LONGARINI _ per la fase introduttiva, € 1.204,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 1.806,00 _ per la fase decisionale, € 2.905,00 per un compenso complessivo pari ad € 11.385,92 di cui € 7.616,00 per compenso tabellare, aumentato di € 2.284,80 per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale (art. 4, co.2), € 1.485,12 per spese generali al 15%, € 518,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge
(8) sulle spese di CTU. Premesso che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (cass. n.25179/2013; cass. n. 28572/2023), non trovando applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (cass. n.23586/2008), le spese delle CTU vanno poste definitivamente a carico delle parti in solido tra loro.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: 1) determina la linea di confine tra i fondi di proprietà della conchiudente, ubicati in Taggia (IM), località Arma, via Aurelia Levante civico n. 16 e distinti a Catasto al foglio 31, mappale n. 660 e mappale n.757, e il fondo di proprietà del convenuto Parte_2
, ubicato in Taggia (IM), località Arma, via Aurelia Levante n. 10 e distinto a
[...]
o al foglio 31, mappale 842, secondo l'intero tratto della linea rossa ed il tratto residuale delle line blu così come segnate nella planimetria Allegato C dell'elaborato peritale.
2) dichiara, ex art. 1079 cod. civ., l'acquisto per usucapione del diritto di servitù pedonale a favore dei mappali nn. 660 e 757 di proprietà di e a Parte_1 carico della porzione di scalinata “a cielo aperto” che insi di proprietà di Parte_2
3) dichiara l'inesistenza della servitù di veduta e della servitù di scolo, nonché la violazione della distanza legale della veduta, esercitata attraverso la ringhiera e dei tubi buttafuori installati sul mappale 842, quali specificamente indicati in narrativa, a favore del fondo (mappale 842) di proprietà di e a danno dei fondi (mappali Parte_2
757 e 660) di proprietà di con ordine di rimozione della ringhiera e Parte_1 dei tubi/canali di scolo e alsivoglia turbativa al legittimo esercizio della proprietà da parte di Parte_1
4) dichiara l'intervenuta usucapione, a favore di del diritto di Parte_1 proprietà delle due porzioni fondiarie indicate con lettere b e c nella planimetria prodotta (doc.n. 6), catastalmente interne ai due confinanti mappali alieni nn. 842 e 756, intestati rispettivamente a e a Parte_2 Per_1
5) dichiara l'acquisto, da parte di e quali Parte_2 Controparte_1 eredi di del diritto di proprietà, per usucapione ultraventennale, della Per_1 porzione del mappale n. 1926 (ex 757) del foglio 31 del Comune di Taggia individuata con tratteggio di colore verde nella planimetria Allegato C alla relazione di CTU geom. del 20.3.2023 Persona_3
6) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari presso l'Agenzia del Territorio di Imperia di trascrizione della presente sentenza
18 dott. Pasquale LONGARINI 7) condanna e al pagamento, in solido tra Parte_2 Controparte_1 loro, in favore di delle spese di giudizio che liquida in complessivi € Parte_1
11.385,92, di cui € 7.616,00 per compenso tabellare, aumentato di € 2.284,80 per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale (art. 4, co.2), € 1.485,12 per spese generali al 15%, € 518,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge
8) pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro
9) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 10.01.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
19 dott. Pasquale LONGARINI
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10 dott. Persona_5
[...]
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.2700/2019 RG del Tribunale di Imperia
promossa da
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 v. Dan ui studio in Torino al c.so Vittorio Emanuela II n.88 è eletto domicilio
-attore- contro
1) (CF: ), in proprio e quale erede di Parte_2 C.F._2 Per_1 difeso OTTI presso il cui studio in Sa
[...]
Piave n.9 n. 60 è eletto domicilio 2) (CF: ), quale erede di Controparte_1 CodiceFiscale_3 Per_1 rap 'avv. o il cui studio in S Piave n.9 n. 60 è eletto domicilio
-convenuti-
conclusioni delle parti
• per la parte attrice (1ª memoria ex art. 183 Cpc) Parte_1 «Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito, 1) determinare la linea di confine tra i fondi di proprietà della conchiudente, ubicati in Taggia (IM), località Arma, via Aurelia Levante civico n. 16 e distinti a Catasto al foglio 31, mappale n. 660 e mappale n.757, e il fondo di proprietà del convenuto , ubicato in Taggia (IM), località Arma, via Aurelia Parte_2 Levante n. 10 e distinto a Catasto al foglio 31, mappale 842; 2) accertare e dichiarare, ex art. 1079 cod. civ., l'acquisto per usucapione del diritto di servitù pedonale a favore dei mappali nn. 660 e 757 di proprietà della sig.ra , e a carico della porzione di Parte_1 scalinata “a cielo aperto” che insiste sul mappale 842 di proprietà del sig. ; 3) accertare e dichiarare, per i motivi indicati nel Parte_2 presente atto, l'inesistenza della servitù di veduta e della servitù di scolo, nonché la violazione della distanza legale della veduta, esercitata attraverso la ringhiera e dei tubi buttafuori installati sul mappale 842, quali specificamente indicati in narrativa, a favore del fondo (mappale 842) di proprietà del sig. e a danno dei fondi (mappali 757 e 660) di proprietà della conchiudente;
Parte_2 contestualmente ordinare la rimozione della ringhiera e dei tubi/canali di scolo e la cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio della proprietà da parte della sig.ra ; 4) accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione, a favore della Parte_1 conchiudente, del diritto di proprietà delle due porzioni fondiarie indicate con lettere b e c nella planimetria prodotta (doc.n. 6), catastalmente interne ai due confinanti mappali alieni nn. 842 e 756, intestati rispettivamente al sig. e al sig. Parte_2 Per_1 con conseguente ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari presso l'Agenzia del Territorio di Imperia di trascrivere l'emananda sentenza;
con vittoria di spese ed onorari di causa, compresi rimborso forfettario, IVA e CPA, imposte di registro e trascrizione, onorari e spese occorrende successive al deposito della sentenza, nonché di eventuali C.T.U. e C.T.P.»
• per la parte convenuta in proprio (foglio depositato telematicamente) Parte_2 «Voglia l'Ill.mo Tribunale di Imperia, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e produzione, previe le dichiare meglio viste, - previa revoca, anche parziale, dell'ordinanza assunta all'esito dell'udienza delli 28/02/2024 di revoca, con riserva, dell'ammissione dei testi in prova contraria richiesta dai convenuti anche in occasione della III° Memoria ex Art. 183 C.p.c. in data 24/05/2021, accogliere la summenzionata istanza istruttoria in controprova previa remissione, ove necessario, del procedimento sul ruolo e conseguente rimessione in istruttoria della causa;
- previa revoca del provvedimento assunto all'esito dell'udienza delli 31/05/2024 di rigetto dell'Istanza di produzione documentale e rimessione in termini avanzata dai convenuti in data 31/05/2024, ammettere la produzione documentale richiesta previa eventuale rimessione in termini;
- previa pronuncia di nullità ex Art. 157 C.p.c. delle
1 dott. Pasquale LONGARINI testimonianze rese dalla SI.ra , , ed sentite alle udienze Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 delli 31/01/2024, 28/02/2024,22/03/2024 e 31/05/2024 per incapacità a testimoniare per essere le medesime eredi del dante causa SI.
[...] e parti venditrici delle unità immobiliari oggetto di causa;
In via principale: - preso atto della disponibilità rappresentata dal Parte_3 SI. alla domanda di regolamento dei rispettivi confini e, laddove occorrer possa, al convogliamento delle acque
Parte_2 meteoriche, rigettare tutte le ulteriori domande svolte dall'odierna attrice nei confronti del SI. per le causali di cui in
Parte_2 narrativa;
-In via riconvenzionale: 1) - previo accertamento dello stato dei luoghi ed in particolare della linea di confine tra le Part. 842 in proprietà del SI. e le Particelle 757 e 660 del Foglio 31 del Comune di Taggia in proprietà della SI.ra ; 2) respinta
Parte_2 Pt_1 la domanda di usucapione della piccola porzione della Particella 842 ex adverso avanzata, accertare la proprietà ed il possesso esclusivi della stessa in capo al legittimo titolare proprietario SI. e, per l'effetto, condannare la SI.ra ad
Parte_2 Parte_1 eliminare ogni ostacolo al libero accesso del SI. a suddetta porzione immobiliare ed in particolare ad eliminare il pannello in Pt_2 legno di cui alle immagini prodotte quali documenti n° 6 e 7 dalla medesima recentemente collocato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre rimborso forfettario oneri di Studio, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, oltre alle somme anticipate per conto della Cliente, comprese l'Imposta di registro e trascrizione, onorari e spese occorrende successive al deposito della sentenza nonché di eventuali CTU e CTP.»
• per le parti convenute e quali eredi di Parte_2 Controparte_1 Per_1 (foglio depositato telematicamente) «Voglia l'Ill.mo Tribunale di Imperia, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e produzione, previe le dichiare meglio viste, - previa revoca, anche parziale, dell'ordinanza assunta all'esito dell'udienza delli 28/02/2024 di revoca, con riserva, dell'ammissione dei testi in prova contraria richiesta dai convenuti anche in occasione della III° Memoria ex Art. 183 C.p.c. in data 24/05/2021, accogliere la summenzionata istanza istruttoria in controprova previa remissione, ove necessario, del procedimento sul ruolo e conseguente rimessione in istruttoria della causa;
- previa revoca del provvedimento assunto all'esito dell'udienza delli 31/05/2024 di rigetto dell'Istanza di produzione documentale e rimessione in termini avanzata dai convenuti in data 31/05/2024, ammettere la produzione documentale richiesta previa eventuale rimessione in termini;
- previa pronuncia di nullità ex Art. 157 C.p.c. delle testimonianze rese dalla SI.ra , , ed sentite alle udienze Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 delli 31/01/2024, 28/02/2024,22/03/2024 e 31/05/2024 per incapacità a testimoniare per essere le medesime eredi del dante causa SI.
[...] e parti venditrici delle unità immobiliari oggetto di causa;
- In via principale: - rigettare tutte le domande svolte dall'odierna Parte_3 attrice anche in via di reconventio reconventionis nei confronti del SI. ed oggi nei confronti dei suoi aventi causa SIg.ri Per_1 Controparte_
e per le causali esplicitate negli atti difensivi e comunque, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
-In via Pt_2 riconvenzionale: 1) - previo accertamento dello stato dei luoghi ed in particolare dell'attuale linea di confine reale tra le Part. 756 e 757 e 842 del Foglio 31 del Comune di Taggia costituita da piccolo muro e cordolo ed annesse recinzioni e costruzioni;
2) dato atto che l'attrice in corso di causa non si è opposta alla relativa domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare ex Art. 1158 e segg. C.C. l'intervenuto Controparte_ acquisto per usucapione a favore dei SIg.ri e eredi ed aventi causa del SI. del diritto di proprietà Pt_2 Per_1 della porzione fondiaria indicata nella planimetria allegata dal convenuto quale Doc. 2 nella parte a righe trasversali di colore rosso e, precisamente, definita, tra i punti n° 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -6 ovvero quella indicata a righe trasversali di colore verde nella planimetria prodotta quale Allegato C della CTU catastalmente interna alla confinante Particella n ° 757 del Foglio 31 del Comune di Taggia intestata alla SI.ra con conseguente ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari presso l'Agenzia del Territorio di Imperia – Parte_1 Sanremo di trascrivere l'emananda sentenza con manleva per lo stesso da ogni responsabilità in merito. Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre rimborso forfettario oneri di Studio, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, oltre alle somme anticipate per conto della Cliente, comprese l 'Imposta di registro e trascrizione, onorari e spese occorrende successive al deposito della sentenza nonché di eventuali CTU e CTP»
Ragioni della decisione
(1) abstract. quale proprietaria del fabbricato, privo di scale interne Parte_1 di collegamento tra i diversi tre piani, censito a CF del Comune di Taggia al F.31/Mapp.660/Sub.2-3-4 e del relativo terreno censito a CT del medesimo comune al F.31/Mapp. 660-757, confinante con un terreno ad uso irriguo di proprietà di Per_1 censito a CT al F.31/part. 756 e con il fabbricato di proprietà di
[...] Parte_2
adibito a officina meccanica e censito a CF F.31/part.842, premesso che tra i
[...] detti fondi contigui esiste un muretto in cemento sul quale è appoggiata una recinzione metallica sorretta da paletti in ferro cementati, muretto che separa l'officina del alla scalinata a cielo aperto che si diparte della sua proprietà conducendo Pt_2 alla porzione di fondo sottostante il piano strada, sempre di sua proprietà, osservato che alla base della scalinata a cielo aperto vi era sempre stata, da oltre venti anni, un'ulteriore chiusura con rete metallica infissa al suolo, al cui angolo insisteva, da oltre venti anni, un cancello pedonale con serratura che determinava la completa chiusura dei mappali 660/757 di sua proprietà, in modo tale che una piccola porzione dei mappali 842/756 era, da oltre venti anni, accorpata al mappale 757, per accedere, e recedere, dal
2 dott. Pasquale LONGARINI quale alla pubblica via Aurelia e al mappale 660 si transitava, da oltre venti anni, lungo la detta scalinata passando attraverso il varco chiuso del detto cancello pedonale, le cui chiavi erano sempre state nella dei lei disponibilità e dei sui danti causa, rilevata la incertezza della linea di confine tra i mappali 660/757 e 842, in corrispondenza della scalinata a cielo aperto, lamentato che aveva realizzato un accesso Parte_2 interno al tetto piano del suo fabbricato collocandovi una ringhiera in ferro che si erge di meno di 1,5 metri dalla linea di confine con il mappale 757 di sua proprietà, installandovi una pavimentazione e realizzando tre tubi buttafuori a meno di un metro dalla linea di confine che convogliano le acque piovane sui mappali 660/757 di sua proprietà, dedotta (i) la incertezza dei confini tra la sua proprietà e quella di
(ii) la esistenza della servitù attiva di passaggio pedonale lungo Parte_2 cielo aperto acquistata, in danno del mappale 842, per usucapione ultraventennale in favore dei mappali 660/757, (iii) la violazione delle disposizioni sulle vedute, (iv) l'inesistenza della servitù di stillicidio a carico del suo fondo ed a favore di quello del (v) l'acquisto per usucapione ultraventennale della proprietà di Pt_2 due porzioni dei mappali di e con atto di citazione Per_1 Parte_2 ritualmente notificato, evocava in giudizio e Parte_2 Per_1 instando, (a) per la determinazione della linea di confine tra i fondi di sua proprietà, ubicati in Taggia (IM), località Arma, via Aurelia Levante civico n. 16 e distinti a Catasto al foglio 31, mappale n. 660 e mappale n.757, e il fondo di proprietà di ubicato in Taggia (IM), località Arma, via Aurelia Levante n. 10 e Parte_2 distinto a Catasto al foglio 31, mappale 842, (b) per la declaratoria di acquisto, ex art. 1079 Cc, per usucapione del diritto di servitù pedonale a favore dei mappali nn. 660 e 757 di sua proprietà e a carico della porzione di scalinata “a cielo aperto” che insiste sul mappale 842 di proprietà di (c) per la declaratoria di inesistenza Parte_2 della servitù di veduta e della servitù di scolo, nonché della violazione della distanza legale della veduta, esercitata attraverso la ringhiera e dei tubi buttafuori installati sul mappale 842, a favore del fondo (mappale 842) di proprietà di e a Parte_2 danno dei fondi (mappali 757 e 660) di sua proprietà con ordine di rimozione della ringhiera e dei tubi/canali di scolo, (d) per la declaratoria di intervenuta usucapione, a suo favore, del diritto di proprietà delle due porzioni fondiarie indicate con lettere b e c nella planimetria prodotta, catastalmente interne ai due confinanti mappali alieni nn. 842 e 756, intestati rispettivamente ed a con Parte_2 Per_1 conseguente ordine al Conservatore iliari p a del Territorio di Imperia di trascrivere l'emananda sentenza, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Si costituiva in giudizio che, premesso di avere, sin dal 1985, il 1.1) Parte_2 possesso esclusivo, continuato, pacifico ed ininterrotto dell'immobile e del terreno allocato a CF Comune di Taggia F.31/Part.842, contestato (i) che la recinzione terminava in appoggio al muro perimetrale dell'edificio in sua proprietà e che il muretto in cemento proseguiva in aderenza al predetto muro perimetrale, (ii) l'esistenza di un muretto tra la sua officina e la scalinata esistendo un mero cordolo atto ad evitare l'infiltrazione di acqua piovana tra la struttura della scalinata ed muro perimetrale dell'autofficina al quale la medesima si appoggiava, (iii) che solo in epoca più recente la recinzione aveva assunto la temporanea posizione che si evince dalle immagini prodotte da controparte, (iv) qualsivoglia accorpamento a favore della Particella 757 e qualsivoglia possesso utile ad usucapire da parte dell'attrice la piccola porzione della Part. 842 in sua esclusiva proprietà e possesso ultraventennale, (v) che l'unica via di accesso dalla pubblica Via Aurelia alla Particella 660 (piano seminterrato) e la Particella 757 fosse quella rappresentata dalla scala “a cielo aperto”, (vi) che la ringhiera fosse stata realizzata
3 dott. Pasquale LONGARINI a meno di 1,5 metri dalla linea di confine con la Particella 757 di proprietà attorea, (vii) che i tubi fossero realizzati recentemente essendo ivi presenti dalla data di realizzazione della scalinata “a cielo aperto” e, quindi, da oltre vent'anni, e che si trovassero a distanza inferiore ad 1 metro dalla linea di confine del fondo attoreo, aderito alla domanda di regolamento dei confini, dedotta la infondatezza delle domande attoree, lamentata la collocazione di un pannello in legno alla fine della scala a cielo aperto tale da impedirgli di raggiungere liberamente la porzione di terreno di sua proprietà, instava, in via principale, per il rigetto di tutte le domande attoree ad eccezione di quella di regolamento dei confini, in via riconvenzionale, previo accertamento della linea di confine tra le Part. 842 e le Particelle 757e 842 del Foglio 31 e respinta la domanda di usucapione della piccola porzione della Particella 842, per la condanna di Pt_1
ad eliminare il detto panello in legno, con vittoria di spese ed onorari di
[...]
.
Si costituiva in giudizio che, premesso di avere, sin dal 1985, il 1.1) Per_1 possesso esclusivo, continuato, pacifico ed ininterrotto del terreno ad uso orto irriguo allocato a CT del Comune di Taggia a F.31/Part.756, rilevato che le confinanti particelle 756 e 757 del F.31 derivavano dalla medesima proprietà e che una porzione della particella 757 era, da oltre venti anni, accorpata alla particella 756, contestato l'acquisto per usucapione, da parte dell'attore, della piccola porzione della particella 756 di sua esclusiva proprietà, dedotta l'intervenuta usucapione ultraventennale della piccola porzione della particella 757 di proprietà attorea, instava, in via principale, per il rigetto delle domande attoree svolte nei suoi confronti, in via riconvenzionale, previo accertamento dello stato dei luoghi ed in particolare dell'attuale linea di confine reale tra le Part. 756 e 757e 842 del Foglio 31 del Comune di Taggia costituita da piccolo muro e cordolo ed annesse recinzioni e costruzioni, per la declaratoria di acquisto per usucapione del diritto di proprietà della porzione fondiaria indicata nella planimetria allegata quale Doc. 2 nella parte a righe trasversali di colore rosso e, precisamente, definita, tra i punti n° 1-2-3-4-5-6 indicati nella stessa planimetria catastalmente interna alla confinante Particella n° 757 del Foglio 31 del Comune di Taggia intestata a con conseguente ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari Parte_1 presso l'Agenzia del Territorio di Imperia – Sanremo di trascrivere l'emananda sentenza, con vittoria di spese, diritti ed onorari. 1.3) Interrotto il 16.09.2020 il processo per il decesso del convenuto Per_1 presentato ricorso per riassunzione nell'interesse di costituitosi in Parte_1 giudizio in proprio con com e e domanda Parte_2 riconvenzionale, costituitosi in giudizio e quali Parte_2 Controparte_1 eredi di con comparsa onale, Per_1 licenziata CTU (il CTU incaricato: 1) effettui l'esatta misurazione topografica in loco della linea confinaria derivante dalle mappe catastali tra i fondi ubicati in Taggia (IM), località Arma, via Aurelia Levante civico n. 16, distinti a Catasto al foglio 31, mappali 757- 660, in proprietà della sig.ra e il fondo Parte_1 ubicato in Taggia (IM), località Arma, via Aurelia Levante civico n. 10, distinto a Catasto al foglio 31, mappale 842, in proprietà del sig. . All'esito di detta misurazione, materializzi in loco, mediante Parte_2
l'apposizione di idonei segni distintivi, la linea dividente tra i predetti fondi così come dallo stesso individuata e altresì evidenzi detta linea dividente su apposita planimetria, comprensiva della scalinata a cielo aperto e delle rispettive porzioni di terreno individuate in colore verde nella planimetria allegata dall'attrice quale Doc. 8), effettuando rilievo dei fabbricati di proprietà e ”; 2) determini quale sia la distanza del Pt_1 Parte_2 filo esterno della ringhiera posizionata sul tetto piano del fabbricato di proprietà , sito in Taggia Parte_2
(IM), località Arma, via Aurelia Levante civico n. 10, censito a Catasto al n. 842 rispetto al confine con i mappali 757-660 di proprietà come accertato a seguito della risposta al quesito n° 1. Nel caso tale Parte_1 distanza sia inferiore ad 1,5 m.l. indicare la distanza di arretramento necessaria all'osservanza di detta distanza
4 dott. Pasquale LONGARINI di legge;
3) descriva le caratteristiche funzionali dei tre tubi “buttafuori” o canali di scolo individuati da parte attrice installati sul fondo di proprietà , sito in Taggia (IM), località Arma, via Aurelia Levante Parte_2 civico n. 10 (mappale 842), accertando se gli stessi siano destinati o meno a portare un flusso costante di acqua nonché se gli stessi sversino o meno esclusivamente sulla proprietà del SI. nonché se gli stessi possano o Pt_2 meno rendere più gravoso lo scolo naturale delle acque verso il fondo in proprietà di parte attrice. Determini altresì quale sia la distanza dei predetti tubi dal confine con i mappali 757-660 di proprietà ; 4) Parte_1 effettui l'esatta misurazione topografica in loco della linea confinaria derivante dalle mappe catastali tra il fondo ubicato in Taggia (IM), località Arma, via Aurelia Levante distinto a Catasto al foglio 31, mappale 757 e il fondo ubicato in Taggia (IM), località Arma, via Aurelia Levante, distinto a Catasto al foglio 31, mappale 756. Effettui altresì l'esatta misurazione topografica in loco della linea di confine “di fatto” rappresentato dalla recinzione e manufatto in calcestruzzo di fatto esistente tra i predetti fondi. All'esito di detta misurazione, il CTU materializzi in loco, mediante l'apposizione di idonei segni distintivi, le porzioni di terreno che risultino dalla sovrapposizione delle due linee, oggetto delle rispettive domande di usucapione, così come dallo stesso individuate e altresì evidenzi dette porzioni di terreno su apposita planimetria comprensiva delle rispettive porzioni di terreno individuate in colore blu nella planimetria allegata dall'attrice quale Doc. 8); 5) All'esito delle summenzionate attività, tenti preliminarmente la conciliazione tra le parti»), assunta la prova orale (interpello di testi di parte attrice: Parte_1 Testimone_1 Tes_5
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_6
testi di parte convenuta Testimone_4 Parte_2 Tes_7
[...] Testimone_8 Tes_9 Testimone_10 [...]
testi parte convenute e Tes_11 Parte_2 Controparte_1
, la causa Testimone_7 Testimone_10 Testimone_11
lle parti in epigrafe riportate e con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
(2) domanda riconvenzionale svolta da e quali eredi di Parte_2 Controparte_1 Per_1
. In assenza di contestazione di parte attrice («dare atto che l'attrice
[...] Parte_1 non si oppone alla domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione della porzione del mappale n. 1926 (ex 757) del foglio 31 del Comune di Taggia individuata con tratteggio di colore Per verde nella planimetria Allegato C alla relazione di C.T.U. geom. econdo del 20.3.2023 da parte di
e in qualità di eredi del fu ….. ma l'attrice Pt_2 Controparte_1 Per_1 Parte_1 dichiarava di on contestare la domanda riconvenzionale di in quanto usucapione …», Per_1 pagg. 2 e 6 comparsa conclusionale di parte attrice), in accoglimento della domanda riconvenzionale, va dichiarato l'acquisto, da parte di e Parte_2 CP_2
quali eredi di del diritt r
[...] Per_1 ultraventennale, della porzione del mappale n. 1926 (ex 757) del foglio 31 del Comune di Taggia individuata con tratteggio di colore verde nella planimetria Allegato C alla relazione di CTU geom. del 20.3.2023, con conseguente ordine al Persona_3
Conservatore dei Registri Immobiliari presso l'Agenzia del Territorio di imperia di trascrivere, sul punto, la presente sentenza.
(3) domanda di regolamento dei confini. é proprietaria (doc. 1 di parte Parte_1 attrice) di un fabbricato elevato a tre piani, di cui uno a livello sotto strada e due fuori terra sopra strada, in Taggia (IM), località Arma, via Aurelia Levante, 16, censito a CF al foglio 31, n. 660, subalterni 2-3-4, nonché del relativo sedime di terreno pertinenziale, cortilivo e a prato, censito a CT ai nn. 660 e 757, quest'ultimo variato e rinumerato oggi come 1926. Il predetto fondo confina: verso ovest, con il terreno ad uso orto irriguo, già di proprietà di deceduto in corso di causa, al quale sono succeduti in Per_1 eguali quote i nipoti e censito a Catasto Terreni al foglio 31, Pt_2 Controparte_1
5 dott. Pasquale LONGARINI mappale 756 (doc. 2 di parte attrice); sempre verso ovest, con il fabbricato di proprietà di adibito ad officina meccanica e censito a CF al foglio 31, n. 842 Parte_2
(doc.3 di parte attrice). A confine tra il fondo della quelli del e di Pt_1 Per_1
esiste un muretto in cemento (d attrice, fot a, b, Parte_2
c, d, e), al quale è fissata una vecchia rete metallica, sorretta da paletti in ferro cementati (doc. 5 di parte attrice, fotografie a, b, c, d), che termina, in un primo tratto, in appoggio al muro perimetrale cieco del fondo di proprietà di (doc. n. 5 di parte Parte_2 attrice, fotografia d); proseguendo per un second a, in aderenza al muro perimetrale dello stesso fabbricato (doc. n. 5 di parte attrice, fotografie e, f), in questo secondo tratto il muretto in cemento separa l'officina del e, al Pt_2 contempo, fa da bordo ad una scalinata a cielo aperto, che collega la ndo di proprietà ottostante il piano strada (mappale n. 1926, già n. 757) al livello Pt_1 stradale (do rte attrice, fotografie c, e, f). Proprio in corrispondenza della scalinata a cielo aperto, è' sorta incertezza sull'esatta individuazione della linea di confine tra i mappali nn. 660 e 1926 (già 757) di proprietà attrice e n. 842 di proprietà
Parte_2
3.1) In via generale, occorre premettere che, a difesa del diritto di proprietà sono esperibili le c.d. azioni petitorie o reali che mirano ad accertare la titolarità del diritto di proprietà contro chi direttamente lo neghi e vanti indirettamente diritti reali sul bene. Si classificano nella categoria delle azioni petitorie l'azione di rivendicazione, l'azione di mero accertamento, l'azione negatoria, l'azione di regolamento dei confini e di apposizione di termini. Le azioni reali, in via generale, si caratterizzano come azioni volte esclusivamente a far valere un diritto reale, a differenza delle azioni cd personali che sono volte a tutelare posizioni creditorie o posizioni basate su rapporti obbligatori e si distinguono anche dalle azioni possessorie che tutelano il possesso da molestie o da atti di spolio. Finalità specifica delle azioni reali è recuperare il bene illegittimamente sottratto e possono avere una funzione compensativa e risarcitoria nell'ipotesi in cui non è possibile ottenere il recupero o il ripristino del bene. 3.2) Tanto premesso, a difesa del proprio incontestato diritto di Parte_1 proprietà del fondo distinto a Catasto del Comune di Taggia al F.31/Mapp. 660 e 1926 (ex 757), chiedendo l'accertamento dell'effettiva estensione dei fondi limitrofi, essendovi incertezza in ordine alla linea di demarcazione tra gli stessi, non essendo in contestazione i rispettivi titoli di acquisto o i rispettivi diritti di proprietà, agisce giudizialmente nei confronti di quale proprietario incontestato del Parte_2 fondo confinante censiti a F.31/Part.842, con azione di regolamento dei confini, cui ha aderito il convenuto Parte_2
3.2.1) L'azione di regolamento dei confini (art. 950 Cc), che ha natura reale e petitoria e, pur nel silenzio dell'art. 950 Cc, è imprescrittibile a meno che non venga eccepita la usucapione, è esperibile quando il confine dei due fondi è incerto: in tal caso ciascuno dei due proprietari può chiedere che esso sia stabilito giudizialmente. È ammesso ogni mezzo di prova. In mancanza di elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali. 3.2.1.1) Eseguito il rilevamento topografico, effettuata l'esatta misurazione topografica della linea del confine catastale o dividente catastale tra i rispettivi fondi, mappali 1926 (Ex 757)-660 proprietà (Allegati A e B), mapp.842-756 proprietà Pt_1 Pt_2 riprodotto il rilevament sita planimetria (Allegato C), il CTU, all'es elaborato privo di vizi di forma tali da aver comportato la lesione del diritto di difesa dei una delle parti, con il quale ha fornito adeguate, logiche e convincenti risposte ai quesiti posti attraverso un percorso tecnico e logico immune da vizi/contraddizioni/incongruenze, individuava con linea blu il confine - corrispondente alla mappa catastale - tra il fondo dell'attrice e quelli dei convenuti, in tutta la loro 6 dott. Pasquale LONGARINI estensione: «tramite le operazioni di rilevamento topografico si è provveduto ad effettuare l'esatta misurazione topografica in loco della linea del confine catastale o dividente catastale tra i rispettivi fondi, mappali 1926 (Ex 757)-660 proprietà Allegati A e B), mapp.842-756 proprietà Pt_1 Pt_2
e tramite l'operazione di tracciamento si è materializzato sul terreno la linea individuata, posizionando alcuni “picchetti” e/o segni distintivi affissi al terreno stesso alla presenza dei rispettivi CTP. (All. I foto 5-6-7-8-9-10). Si è riportato graficamente su apposita planimetria, quanto sopra descritto, identificando tramite linea Blu la linea di confine catastale …” (Allegato C)» (CTU, pagg. 4/5). 3.3) Ma la parte attrice, allegando che alla base della scalinata a cielo aperto, in fondo, a livello prato, vi era sempre stata, da oltre vent'anni, un'ulteriore chiusura con rete metallica infissa al suolo, anch'essa perpendicolare e attaccata al muro del fabbricato di alla quale si appoggiavano piante rampicanti di epoca risalente (doc. 5 di parte Pt_2 tografia g), rete che era sempre stata ancorata a ganci metallici cementati al muro dell'edificio ed alla piglia del cancello che si vedevano nelle prodotte fotografie (doc. 9 di parte attrice) e che ad angolo con detta rete metallica insisteva, sempre da oltre vent'anni, un cancello pedonale (doc. 5 di parte attrice, fotografie c, g), dotato di dispositivo di chiusura (le cui chiavi di chiusura erano sempre state, asseritamente, nella sua esclusiva disponibilità e, prima di lei, dei suoi danti causa), che, oltre a consentire l'accesso ed il recesso dal prato e cortile censito come mappale 1926 (ex 757) alla pubblica via e ai due piani più alti del fabbricato di sua proprietà (n.660), determinava, insieme con la restante recinzione, la completa chiusura dei mappali 660- 1926 (ex 757) di sua proprietà, deduce che, per effetto di tali opere di chiusura, una piccola porzione dei mappali n. 842, di proprietà e n. 756, di Parte_2 proprietà del defunto (individuate con tratteggio di colore azzurro nella Per_1 planimetria Allegato C alla relazione di CTU), era sempre stata, per oltre venti anni, «di fatto accorpata al mappale 1926 (ex 757) di e così di fatto ininterrottamente Parte_1 utilizzata e manutenuta da quest'ultima e, prima di lei, dai suoi venditori , , CP_3 Tes_4 CP_4
, e e ,
[...] CP_5 Testimone_2 CP_6 Controparte_7 CP_8
, prima di tutti loro, dai loro danti causa consorte »
[...] Parte_3 Persona_4
(pag. 5 memoria conclusionale). 3.3.1) L'azione di regolamento di confini è compatibile con l'azione e l'eccezione di usucapione «l'eccezione di usucapione, proposta da parte del convenuto non è idonea a snaturare l'azione di regolamento dei confini proposta dall'attore, quando con detta eccezione si faccia valere una situazione sopravvenuta, atta a eliminare la incertezza sul confine, senza che sia messo in discussione il titolo di acquisto vantato ex adverso come - invece - accade nell'ipotesi in cui si invochi un acquisto per usucapione anteriore all'acquisto dell'attore, di cui di conseguenza viene contestata la validità» (cass. n. 20144/2013). 3.3.2) acquisto per usucapione da parte attrice della proprietà delle due porzioni dei mappali dei convenuti individuate con tratteggio di colore azzurro nella planimetria Allegato C alla relazione di CTU. chiede di accertare e dichiarare che, per effetto delle opere di Parte_1 re on sovrastante rete, cancello, rete metallica infissa al suolo con piante aderenti poi sostituita da pannello in legno - installate in loco in modo da realizzare una chiusura completa, senza interruzioni, della sua area, una piccola porzione dei mappali 842 (di e 756 (del fu , quali Parte_2 Per_1 individuata oggi con tratteggio di colore azzurro nella planimetria Allegato C alla relazione del C.T.U. in evasione al quesito 4), è sempre stata, da oltre vent'anni a ritroso dall'introduzione del giudizio dell'11.12.2019, di fatto accorpata al mappale 1926 (ex 757) di sua proprietà ed utilizzata e coltivata da lei e, in precedenza, dai suoi danti causa.
7 dott. Pasquale LONGARINI 3.3.2.1) I convenuti, chiedendo di provare la identica circostanza dedotta dalla parte attrice, ovvero che la recinzione era stata realizzata oltre vent'anni prima del giudizio sino ad attaccarsi al muro dell'edificio di (cap. 1 di parti convenute Pt_2 coincidente con il capitolo 3 di parte attri non contestano la chiusura ultraventennale del tratto lungo della recinzione tra i mappali 756 e 1926 indicata con linea rossa nella planimetria Allegato C della relazione dell'ausiliario del giudice. 3.3.2.2) («Si contesta pertanto ogni e qualsivoglia accorpamento a favore della CP_9
Particella 757e quindi, di qualsivoglia possesso utile ad usucapire da parte dell'attrice la piccola porzione della Part. 842 in esclusiva proprietà e possesso ultraventennale del SI. Parte_2 individuata nella allegata planimetria (Sub. Doc. 2) con le righe trasversali di colore verde», comparsa del 1.7.2020), invece, la chiusura del terreno più a monte, Parte_2 verso strada, che la planimetria Allegato C all'elaborato peritale indica sempre con l'ultimo tratto in rosso, perpendicolare al muro del fabbricato di Parte_2
Secondo le parti convenute «la rete metallica infissa al suolo era quella che sin dall'origine Per_ separava le particelle n° 842 in proprietà e la n° 756 in proprietà indicate con i colori Pt_2 verde e blu nell'allegata planimetria allegata quale Doc. 2, dalle Particelle n° 660 e 757 in proprietà come si evince dalle immagini che si producono (Docc. 4 –5). Solo in epoca più recente e Pt_1 verosimilmente in occasione degli interventi di pulizia del fondo, la recinzione ha assunto la temporanea posizione che si evince dalle summenzionate immagini». 3.3.2.3) Ebbene. attraverso la prova orale (capitoli 6/7/879/10), Parte_1 unitamente alla documentazione fotografica ad essa associata, a conferma di quanto dalla stessa dichiarato in sede di interpello (alla domanda, «Vero che il pannello in legno di cui alle immagini prodotte dal convenuto n° 6 e 7 è stato apposto nell'anno 2017 in Parte_2 occasione dei lavori di ristrutturazione eseg ull'immobile sito in Taggia (IM), Via Pt_1 Aurelia Levante n° 12 a catasto del Comune di Taggia a Foglio 31 Part. 660?», rispondeva: «ho apposto il pannello dopo aver tolto una rete metallica che delimitava il confine, ancorata al muro dell'officina del signor d una colonna di cemento presente nella mia proprietà»; alla domanda «Vero che Pt_2 prima dell'apposizione del summenzionato pannello la porzione dell'area del Mapp 756 indicato in colore blu nella planimetria prodotta dal convenuto quale Doc. 2) in proprietà del SI. era liberamente Pt_2 accessibile dalla scala a cielo aperto e che, la porzione metallica interessata dai rami del rampicante di cui alle immagini prodotte dal convenuto nn° 4 e 5 era collocata nel senso opposto antiorario Parte_2 a quello raffigurato nelle summenzionate fotografie?», rispondeva: «il pannello è stato apposto apposto della rete di ci ho detto e l'accesso era solo ed esclusivamente dal cancello di cui mi sono state consegnate le chiavi dalla vecchia proprietà»), ha offerto la prova che la piccola porzione dei mappali 842 (di ) e 756 (del fu , individuata oggi con tratteggio di Parte_2 Per_1 colore azzurro nella planimetria Allegato C alla relazione di C.T.U., essendovi stata una separazione rispetto alla scalinata e fino al muro del fabbricato è sempre Pt_2 stata, per oltre vent'anni, di fatto accorpata al mappale 1926 (ex 757) di sua proprietà. 3.3.2.3.1) Alla domanda “vero che alla base della scalinata “a cielo aperto” di cui al capo che precede, vi è sempre stata, da oltre vent'anni prima dell'11 dicembre 2019, una chiusura con rete metallica infissa al suolo, alla quale si appoggiavano piante di epoca risalente, lungo un linea corrispondente a quella congiungente i punti 4-5 nella planimetria da rammostrare (doc. n. 8 attrice), che è sempre stata ancorata ai ganci metallici cementati ai muri ed alle piglie raffigurati nelle fotografie da rammostrare (doc. 5, fotografie f, g -doc. 9 attrice)?”: il teste rispondeva «li il passaggio è Testimone_1 sempre stato chiuso con una rete metallica. La situazione era raffigurata nelle foto che mi sono mostrate»; il teste rispondeva «si è vero, come nelle foto mostratemi»; il teste Testimone_5
rispondeva «si è vero»; il teste Testimone_2 Testimone_12 rispondeva «so che aveva delle piante, scendendo le scale aveva piante»; il teste
[...]
, rispondeva «prendo atto delle foto mostratemi. La circostanza, ovviamente a far data da Tes_6 quando io sono arrivato, corrisponde al vero».
8 dott. Pasquale LONGARINI 3.3.2.3.2) Alla domanda “vero che ad angolo con la rete metallica descritta al capo che precede insiste, da oltre vent'anni prima dell'11 dicembre 2019, un cancello pedonale, dotato di serratura, che determina la completa chiusura dei mappali 660-757, ora di proprietà , raffigurato nelle Parte_1 fotografie da rammostrare (doc. 5 attrice - fotografie c, g)?”: il teste Testimone_1 rispondeva: «si è vero, come da foto mostratemi»; il teste rispondeva: «si è Testimone_5 vero, io so che quel cancello è li dall'80»; il teste rispondeva: «si è vero»; Testimone_2 il teste rispondeva: «si è vero, c'era un cancello, quello di cui Testimone_12 alle foto mostratemi, e ciò prima della morte di mio zio»; il teste rispondeva: Testimone_6
«si, è vero». 3.3.2.3.3) Alla domanda “vero che le porzioni dei mappali 842 e 756 indicate rispettivamente alla lett. b) in colore verde ed alla lett. c) in colore blu della planimetria da rammostrare (doc.n.8 attrice), sono sempre state, da oltre vent'anni prima dell'11 dicembre 2019, accorpate mediante la recinzione di cui al capi 1-3, al fondo censito ai numeri 757-660 ed ininterrottamente utilizzate da e, prima Parte_1 di lei, dai suoi venditori signori e Parte_4 Tes_4 CP_4 CP_5
e sa Tes_2 Controparte_10 CP_7 CP_8 e ”: il teste rispondeva: «c'era un aiuola Parte_3 Persona_4 Testimone_1 con dei fiori, era nella parte di mio zio e la utilizzava la famiglia ; il teste Tes_2 Tes_5
rispondeva: «si è vero, le utilizzava già la famiglia L'ho constatato
[...] Tes_2 personalmente»; il teste rispondeva: «si è vero, lo so per conoscenza Testimone_2 personale»; il teste rispondeva: «si, è vero, la circostanza risponde al vero». Testimone_6
3.3.2.3.4) Alla domanda “vero che e, prima di lei, i suoi venditori signori Parte_1
e e Parte_4 Tes_4 CP_4 CP_5 Tes_2 Controparte_10
, e, prima di tutti loro, i loro danti causa e CP_7 CP_8 Parte_3 Persona_4 '11 dicembre 2019, hanno provveduto al l alla pulizia e alla cura delle porzioni di terreno indicate al capo 8 che precede?”: il teste
[...]
, rispondeva: «la famiglia rovveda al taglio dell'erba, delle piante e alla Tes_1 Tes_2 pulizia del terreno. Anche io e gli operai abbiamo partecipato a tali lavori»; il teste
[...]
rispondeva: « so che c'era una mia cugina che tagliava l'erba»; il teste Testimone_12
rispondeva: «veniva saltuariamente tagliata l'erba, anche prima che Testimone_6 venissimo noi, da quando ci siamo noi, l'erba viene tagliata ogni quindici giorni»; 3.3.2.3.5) Alla domanda “vero che le chiavi di chiusura del cancello pedonale descritto al capo 7 sono sempre state nell'esclusiva disponibilità di e, prima di lei, dei suoi venditori signori Parte_1
e e Parte_4 Tes_4 CP_4 CP_5 Tes_2 Controparte_10
, e, prima di tutti loro, dei loro danti causa e CP_7 CP_8 Parte_3 Per_4
da oltre vent'anni prima dell'11 dicembre 2019?”: il teste rispondeva: «le
[...] Testimone_1 chiavi le aveva solo la famiglia prima della vendita»; il teste Tes_2 Tes_2
rispondeva: « quando c'era lo zio, ci dava una chiave del lucchetto, l'altra la deteneva lui»;
[...] il teste rispondeva: «mio zio aveva lui le chiavi. Quando ci Testimone_12 recavamo da lui, una volta l'anno, ci dava le chiavi»; il teste rispondeva: Testimone_6
«noi avevamo le chiavi che ci consegnò l'agenzia. Che io sappia, altri, diversi dai nostri danti causa, non avevano le chiavi, peraltro era una proprietà privata». 3.3.2.4) L'accorpamento, da oltre venti anni, della piccola porzione, indicata con tratteggio di colore azzurro nella planimetria Allegato C dell'elaborato dell'ausiliario, al mappale 1926 (già 757), ulteriormente validato dalla circostanza che all'interno della porzione oggetto di contesa, come si inferisce dalle fotografie 5c e 5d, c'è soltanto un cordolo in cemento che disegna un'aiuola e non anche un muro di cinta che prosegue in biforcazione fino al fabbricato di come dedotto dai convenuti, non Parte_2 trova smentita nelle dichiarazioni ti convenute. 3.3.2.4.1) Il teste alla domanda «Vero che l'immobile ed il retrostante terreno Tes_10 siti in Taggia (IM), Via Aurelia Levante n° 12 a catasto del Comune di Taggia a Foglio 31 Part. 660 e 757, dalla data del decesso del proprietario SI. intervenuta nell'anno 2004 sino all'anno 2016 Parte_3
9 dott. Pasquale LONGARINI data di acquisto del medesimo immobile da parte della SI.ra risultava in stato di completo Pt_1 abbandono come si evince dalle immagini prodotte dal convenuto n° 23-24-25-26- 27-28 e 29 che si rammostrano?», rispondeva: «mi sono recata nei luoghi di causa per l'espletamento dell'incarico nel 2016… La scala che scende al piano di sotto, era libera, e in fondo vi era una barriera posticcia fatta di radici di una siepe. C'era anche un pò di rete»; il teste moglie convivente Testimone_11 di alla domanda «Vero che il pannello in legno di cui alle immagini prodotte Parte_2 dal convenuto n° 6 e 7 è stato apposto nell'anno 2017 in occasione dei lavori di ristrutturazione eseguiti dalla SI.ra sull'immobile sito in Taggia (IM), Via Aurelia Levante n° 12 a catasto del Comune di Pt_1 Taggia a Foglio 31 Part. 660?», rispondeva: «vero che c'era questo pannello. Prima del pannello vi era una rete metallica»; alla domanda «Vero che prima dell'apposizione del summenzionato pannello la porzione dell'area del Mapp 842 indicato in colore verde nella planimetria prodotta da convenuto quale Doc. 2) in proprietà del SI. era liberamente accessibile dalla scala a cielo aperto e che, la Pt_2 porzione metallica interessata del rampicante di cui alle immagini prodotte dal convenuto nn° 4 e 5 era collocata nel senso opposto antiorario a quello raffigurato nelle summenzionate fotografie?», rispondeva: «prima del pannello, vi era la rete metallica con tutte le sterpaglie che avvolgevano la rete..»; il teste marito di alla domanda Testimone_7 Controparte_1
«Vero che prima dell'apposizione del summenzionato pannello la porzione dell'area del Mapp 756 indicato in colore blu nella planimetria prodotta dal convenuto quale Doc. 2) in proprietà del SI. era liberamente accessibile dalla scala a cielo aperto e che, la porzione metallica interessata dai Pt_2 rampicante di cui alle immagini prodotte dal convenuto nn° 4 e 5 era collocata Parte_2 nel senso opposto antiorario a quello raffigurato nelle summenzionate fotografie?», rispondeva « una volta ci si passava, ed abbiamo chiuso il passaggio perché c'entrava la gente. Poi, dopo è venuto fuori un bosco ed abbiamo lasciato tutto così»; il teste dopo aver dichiarato, nel Testimone_8 rispondere al capitolo n.7, che si poteva scendere dalla scalinata ed entrare nel mappale 756 di nel rispondere al capitolo n.1, contraddicendo sé stesso, nel Per_1 riconoscere anche le fotografie n. 5 a), b), e d), prodotte dalla parte attrice, che ritraevano la recinzione a totale chiusura del mappale 756, ammetteva che quelle foto riproducevano lo stato dei luoghi «da oltre venti anni». 3.3.2.5) L'uso dell'area, il taglio dell'erba e delle piante, la pulizia, seppur con diversa intensità nel corso degli anni (del resto, la continuità del possesso non implica la presenza fisica costante del possessore sul fondo essendo sufficiente che il possessore possa godere e fruire del fondo ogni qualvolta lo desideri), ed il godimento, pieno ed esclusivo, da parte di e, prima di lei, dai suoi danti causa, delle Parte_5 porzioni prediali ogge rpate ala maggior fondo di parte attrice in ragione della chiusura della recinzione fissa per oltre venti anni, concretano una condotta univocamente rivolta ad esercitare una signoria di fatto sul bene avente il contenuto tipico del diritto di proprietà, tale da integrare sia il corpus possessionis che l'animus rem sibi habendi. 3.3.2.5.1) A fronte di ciò, non può opporsi, e neppure è stata opposta, alcuna tolleranza da parte dei proprietari delle porzioni di fondo oggetto della domanda di usucapione, atteso che, a fronte della palese e pubblica manifestazione del dominio di e, prima di lei, dei suoi danti causa, sulla porzione accorpata, alcuna Parte_1
a parte dei convenuti, né mediante azioni giudiziarie, né attraverso diffide o contestazioni. 3.4) Come correttamente osservato alla parte attrice, la linea blu corrispondente alla mappa catastale serve soltanto quale termine di riferimento per consentire di individuare l'esatta consistenza delle porzioni di terreno oggetto di usucapione, che il CTU ha rilevato e riprodotto in planimetria utilizzando come secondo indicatore la linea rossa (CTU, pag.5): «Si è riportato graficamente su apposita planimetria, quanto sopra descritto, identificando … tramite linea rossa il confine “di fatto” (Allegato C)”». [...]
[...
Pertanto e conclusivamente, in ragione dell'acquisto per usucapione, da parte di delle due porzioni dei mappali dei convenuti individuate con Parte_1 tratteggio di colore azzurro nella planimetria Allegato C alla relazione di CTU, la linea di confine va determinata secondo l'intero tratto della linea rossa ed il tratto residuale delle line blu così come segnate nella planimetria Allegato C dell'elaborato peritale. 3.4.1.1) Non coglie nel segno la dedotta divergenza tra oggetto della esperita mediazione ed oggetto della domanda giudiziale di usucapione della duplice porzione riportata con tratteggio di colore azzurro della più volte citata planimetria Allegato C in quanto la veva richiesto il riconoscimento della proprietà allegando che Pt_1 le aree in questione insistevano sulla sua proprietà. E', invero, pacifico che, stante la natura assoluta dei diritti reali, nelle controversie sugli stessi, l'invocazione di un titolo diverso a fondamento dell'affermazione in giudizio del diritto non comporta un mutamento di petitum né di causa petendi: «i diritti assoluti – reali o di status – si identificano in sé e non in base alla loro fonte (amplius quam semel res mea esse non potest), come invece accade per il diritti obbligatori;
pertanto l'attore può mutare il titolo – atto o fatto, derivativo o costitutivo – in base al quale chiede la tutela del diritto assoluto senza incorrere nelle preclusioni (art. 183, 189 e 345 cpc) e oneri (art. 292 cpc) della modifica della causa petendi;
né sussiste violazione del principio della domanda (art. 112 cpc) se il giudice accoglie il petitum in base ad un titolo diverso da quello invocato» (cass. n.4460/1997). 3.4.1.2) È altresì priva di pregio la contestazione dell'individuazione da parte del CTU, con linea rossa, di quello che l'ausiliario ha denominato “confine di fatto”, in quanto estraneo ai quesiti. Innanzitutto, in quanto, con riferimento al tratto più lungo del confine tra i mappali 756 del defunto e 1926 (già 757) di i convenuti, Per_1 Pt_1 laddove, in sede di conclusioni, in via riconvenzionale, instando « … previo accertamento dello stato dei luoghi ed in particolare dell'attuale linea di confine reale tra le Part. 756 e 757 e 842 del Foglio 31 del Comune di Taggia costituita da piccolo muro e cordolo ed annesse recinzioni e costruzioni
…», chiedevano di individuare e determinare il confine esattamente in corrispondenza del confine di fatto segnato con linea rossa nella planimetria Allegato C della CTU. In secondo luogo, con il quesito n. 4 (“… effettui altresì l'esatta misurazione topografica in loco della linea di confine fatto rappresentato dalla recinzione e manufatto in calcestruzzo di fatto esistente tra i predetti fondi”), era stato richiesto al CTU di esattamente individuare il confine di fatto secondo le opere divisorie materialmente esistenti sul luogo. Da ultimo, la linea rossa riportata in planimetria costituisce la rappresentazione di fatto che l'ausiliario ha rilevato in loco, documentando con le fotografe prodotte (fotografie nn.1/4 Allegato I) la presenza dei manufatti costituenti divisori di fatto tra i fondi delle parti in causa. 3.4.1.2.1) Ed è proprio la visione congiunta delle fotografie 3 e 4, laddove si inferisce l'assenza di un cordolo in cemento come recinzione e la presenza, invece, di una aiuola per un pezzo limitato di terra, ad escludere l'esistenza di un cordolo facente da base per una recinzione che proseguiva diritta fino al cancello con esclusione del Pt_1 ritenuto e provato accorpamento.
(4) domanda di servitù di passaggio pedonale sulla scalinata a cielo aperto. Parte_1 propone domanda volta ad accertare l'acquisto per usucapione, in favore dei mappali 660 e 1926 (già 757) di sua proprietà ed a carico del mappale 842 di proprietà di del diritto reale di servitù di passaggio pedonale sulla porzione della Parte_2 erto ricompresa nel detto mappale 842. 4.1) Premesso che, come si inferisce dalla linea blu di confine, una porzione di detta scalinata è di proprietà di e che essa, impegnata per intero durante il Parte_1 transito, conduce soltanto al prato attoreo, atteso che il titolare della servitù, che può 11 dott. Pasquale LONGARINI essere costituita per usucapione ultraventennale, ex artt. 1031 e 1158 cc, può farne riconoscere in giudizio, ex art. 1079 Cc, l'esistenza contro chi ne contesta l'esercizio, l'actio confessoria servitutis è fondata. 4.2) Dai contenuti della prova orale, declinati con le riproduzioni fotografiche offerte in prova, si inferisce che: per accedere al prato/cortile censito come mappale 1926 (già 757), si transita esclusivamente dalla scalinata a cielo aperto;
per il godimento/manutenzione dell'area bassa della proprietà ex e oggi Tes_2 si entra e si esce attraverso il cancello chiuso a chia do alla Pt_1 scalinata. Valga il vero:
4.2.1) alla domanda “vero che, per accedere e recedere dal mappale 757 alla pubblica via Aurelia e al piano strada del fabbricato di proprietà censito al mappale 660, si è sempre transitato, da oltre Pt_1 vent'anni prima dell'11 dicembre 2019, lungo la scalinata a cielo aperto rappresentata nelle fotografie (doc.
5 attrice, fotografie c,e,f,g,i), in tutta la sua ampiezza, passando attraverso il varco chiuso dal cancelletto pedonale rappresentato nella fotografia (doc. 5, fotografia c)?”: – il teste che Testimone_1 conosceva i luoghi avendoli frequentati dall'età di 6 anni, rispondeva: «si è vero, si passava dalla scala di cui alla fotografia 5c»; – il teste che conosceva i Testimone_5 luoghi dagli anni 1979/1980 in quanto aveva lo studio nelle immediate vicinanza, rispondeva «si è vero, si passava solo dalla scalinata di cui alle foto mostratemi»; – il teste che conosceva i luoghi a far data dal 1990, allorchè ivi si recava Testimone_2 in quanto ospite dello zio, rispondeva «si è vero»; – il teste Testimone_12
rispondeva «la circostanza risponde al vero»; – il teste che
[...] Testimone_6 conosceva i luoghi di causa a fra data dal 2000, rispondeva «si è vero» 4.2.2) alla domanda “vero che le chiavi di chiusura del cancello pedonale descritto al capo 7 sono sempre state nell'esclusiva disponibilità di e, prima di lei, dei suoi venditori signori Parte_1
e e Parte_4 Tes_4 CP_4 CP_5 Tes_2 Controparte_10
, e, prima di tutti loro, dei loro danti causa e CP_7 CP_8 Parte_3 Per_4
da oltre vent'anni prima dell'11 dicembre 2019?”: – il teste rispondeva:
[...] Testimone_1
«le chiavi le aveva solo la famiglia rima della vendita»;– il teste Tes_2 Tes_2
rispondeva «quando c'era lo zio, ci dava una chiave del lucchetto, l'altra la deteneva lui»; –
[...] il teste rispondeva «mio zio aveva lui le chiavi. Quando ci Testimone_12 recavamo da lui, una volta l'anno, ci dava le chiavi»; – il teste rispondeva Testimone_6
«noi avevamo le chiavi che ci consegnò l'agenzia. Che io sappia, altri, diversi dai nostri danti causa, non avevano le chiavi, peraltro era una proprietà privata» 4.2.3) La circostanza che la scalinata a cielo aperto era stata l'unica via di accesso al parto/cortile trova, altresì, indiretta conferma nel fatto che l'edificio a tre piani della on era munito di una scala di collegamento interno tra i due piani alti ed il Pt_1
4.2.3.1) alla domanda “vero che il fabbricato che insiste sui mappali 660 e 757, di proprietà Pt_1
, è sempre stato, prima dell'intervento di ristrutturazione realizzato a partire dall'anno 2019, privo
[...]
interne di collegamento tra i diversi piani e strutturato secondo il progetto edilizio (doc. 11 attrice)?”: – il teste dichiarava «dentro non c'era niente, i piani erano tutti Testimone_1 divisi. Si doveva passare dall'esterno»; – il teste dichiarava «si è vero, lo so in Testimone_5 quanto facemmo un intervento negli anni 1985/1995. Il collegamento interno non lo ho mai visto. Io non ho mai visto altre scale di accesso dal piano sottostrada al piano terra»; – il teste Tes_2
dichiarava «si è vero. Dall'esterno non si poteva passare»; – il teste
[...] [...]
dichiarava «mio zio usciva fuori dalla casa e andava verso la scala di cemento Testimone_12 esterna»; – il teste dichiarava «assolutamente sì, c'era una sola scala interna Testimone_6 che collegava il piano strada al primo piano»
12 dott. Pasquale LONGARINI 4.2.4) In assenza di un collegamento interno tra tutti i piani dell'edificio ed il prato/cortile, lo svolgimento delle ordinarie attività di uso/manutenzione dell'orto/giardino/cortile imponevano l'accesso esterno lungo il percorso in parola 4.2.4.1) alla domanda “vero che e, prima di lei, i suoi venditori signori Parte_1
e e Parte_4 Tes_4 CP_4 CP_5 Tes_2 Controparte_10
i CP_7 CP_8 Parte_3 Persona_4 da oltre vent'anni prima dell'11 dicembre 2019, hanno provveduto al taglio dell'erba e delle piante nonchè alla pulizia e alla cura delle porzioni di terreno indicate al capo 8 che precede?”: – il teste
[...]
, dichiarava «la famiglia rovvedeva al taglio dell'erba, delle piante e alla Tes_1 Tes_2 pulizia del terreno. Anche io e gli operai abbiamo partecipato a tali lavori»; – il teste
[...]
dichiarava «so che c'era una mia cugina che tagliava l'erba»; – il teste Testimone_12
dichiarava «veniva saltuariamente tagliata l'erba, prima che venissimo noi. Testimone_6
Da quando ci siamo noi, l'erba è tagliata ogni 15 giorni» 4.3) L'esercizio di fatto del passaggio pedonale, da parte di e, prima Parte_1 di lei, dei suoi danti causa utilizzatori del fondo dominante, concretano una condotta univocamente rivolta ad esercitare una ingerenza sulla parte di scalinata di proprietà avente il contenuto tipico del diritto di diritto reale di, tale da integrare sia Pt_2 il corpus possessionis che l'animus rem sibi habendi. pertanto, ha Parte_1 acquistato per usucapione, a norma degli artt. 1031/1061 Cc in combinazione con l'art. 1158 cc, il diritto reale di servitù di passaggio pedonale a favore del fondo di sua proprietà ed a carico della porzione del fondo di occupata dalla Parte_2 scalinata a cielo aperto. Invero, nella specie, la se caratterizzata da segni visibili di opere permanenti destinate al suo esercizio che dimostrano l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, tali da rendere evidente che non si tratta di un'attività compiuta in via precaria, ma di preciso onere a carattere stabile. Essendo stata realizzata la scalinata a cielo aperto allo scopo di permettere l'accesso, la parte attrice ha offerta la prova di un «quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù» (cass. n. 29174/2024) 4.3.1) A fronte di ciò, non può opporsi, e neppure è stata opposta, alcuna tolleranza da parte dei proprietari del fondo asservito, atteso che, a fronte della palese e pubblica manifestazione del possesso attraverso il libero transito sulla scalinata a cielo aperto di e, prima di lei, dei suoi danti causa, alcuna reazione vi è stata da Parte_1 to, né mediante azioni giudiziarie, né attraverso diffide o contestazioni.
(5) sulla violazione delle disposizioni sulle vedute.
5.1) Il CTU, riportando la riproduzione grafica della ringhiera (Allegato I, foto 1/11/12/13/22), ha rilevato essere stata posizionata in violazione della distanza legale di mt.1,5 dal confine con il mappale 1926 (ex 757) di proprietà attorea, come riportato nella planimetria Allegato C: «si può affermare che tale ringhiera, posizionata sul tetto piano del fabbricato di proprietà mapp.842, sia posta in prossimità del filo esterno dei muri perimetrali Pt_2 del fabbricato stesso (foto 11-12-13); tale ringhiera, quindi, considerando il confine catastale tra i rispettivi fondi posto a circa 1,15 m dal filo muro in prossimità dello spigolo verso Nord (All. I foto 10) e circa 95 cm in prossimità dello spigolo più a sud (All. I foto 7-8) (detto confine non risulta perfettamente parallelo al fabbricato), per rispettare la distanza di 1,5 metri, andrebbe arretrata di 35 cm a Nord arrivando 55 centimetri allo spigolo Sud;
se si considera invece il confine “di fatto”, come rilevato sul posto, tale distanza non è in realtà rispettata in prossimità del cancello a fine scala, in questa porzione l'arretramento è interamente di 1,50 metri per una lunghezza di metri 3,75 circa;
il tutto come indicato su apposita planimetria (All. C)».
13 dott. Pasquale LONGARINI 5.2) Ebbene, la ringhiera collocata sul filo esterno del tetto piano del fabbricato di proprietà identificato come particella 842, determinando - unitamente Parte_2 alla pavimentazione eseguita - la trasformazione del tetto piano in terrazzo protetto, concreta una violazione del disposto dell'art. 905 Cc che, al comma 2, dispone «Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere». 5.3) All'uopo, «l'esistenza di un'opera muraria munita di parapetti e di muretti, dai quali sia obiettivamente possibile guardare e affacciarsi comodamente verso il fondo del vicino, è sufficiente a integrare una veduta …, senza che occorra anche l'esercizio effettivo dell'affaccio (essendo la continuità dell'esercizio della veduta normalmente assorbito nella situazione oggettiva dei luoghi), né che tali opere siano sorte per l'esercizio esclusivo della veduta, essendo sufficiente che le stesse tale esercizio rendano possibile» cass. n. 32816/2023). 5.4) In assenza di un titolo, convenzionale o originario, che legittima(va) la veduta a distanza inferiore a quella legale, in accoglimento della domanda attorea, deve essere ordinato il ripristino dell'opera atteso che le norme precettive sulle vedute danno luogo ad un diritto reale assoluto «l'apertura di una veduta da una parete di proprietà individuale verso il cortile di proprietà esclusiva di un edificio limitrofo (appartenente ad un diverso proprietario) è soggetta alle prescrizioni contenute nell' art. 905 c.c. , finendo altrimenti per imporre una servitù di fatto a carico dell'immobile altrui, dato che il diritto di veduta comporta una permanente minorazione della utilizzabilità del bene che ne è gravato da parte di chiunque ne sia o ne divenga proprietario, con attribuzione alla proprietà vicina di un corrispondente vantaggio che a questa finisce per inerire come qualitas, ossia con le caratteristiche di realità tali da inquadrarsi nello schema delle servitù»(cass. n. 4816/2024). 5.5) Essendo stato violato l'esercizio del diritto di veduta, trattandosi di diritto reale assoluto, l'unico modo possibile di ripristinare la situazione legale è quello della rimessione in pristino sino alla distanza legale indicata nella relazione del CTU, per la parte di ringhiera che si erge a meno di 1,5 metri dal confine di fatto.
(6) sulla servitù di stillicidio.
6.1) Il CTU ha descritto con precisione il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, composto da due tubi “buttafuori” ed una canalina di scolo, realizzato sul mappale 842 di «Andando per ordine: un primo tubo (geberit diametro 10 cm) Parte_2
(All. I foto 14-15) di colore nero raccoglie l'acqua piovana tramite una griglia, posta sul piazzale di proprietà a livello ingresso officina sempre di (All.I foto 20), lo stesso tubo fuoriesce
Pt_2 Pt_2 dal muro di proprietà in fronte alla scala di accesso ai fondi sottostanti, in corrispondenza
Pt_2 della “porzione” o parte di scala ricadente sulla parte catastalmente di proprietà scala
Pt_2 peraltro rimanente a cavallo delle due proprietà (All.I foto 14-15), e rilascia l'acqua raccolta dal piazzale sulla scala stessa, l'acqua percorre qualche scalino, confluisce dentro una seconda griglia di raccolta (All.I foto 16) e tramite il secondo tubo, di colore grigio (All.I foto 17) (plastica dura diametro 10 cm) anch'esso posto sopra la “porzione” di scala ricadente catastalmente in proprietà versa
Pt_2 nuovamente sulla scala situata a cavallo tra le proprietà. Per ultimo la canalina di scolo, rifinita allo
“sbocco” da un elemento in metallo largo circa 6 centimetri, è posta in adiacenza all'ingresso dell'officina e per tutta l'apertura dello stesso, raccoglie l'acqua piovana che non confluisce nella prima griglia posta sul piazzale in fronte all'officina (All.I foto 20), parte dell'acqua piovana che proviene dalla copertura piana lato officina (All.I foto 22) sempre di proprietà mapp.842, e la confluisce Pt_2 sempre sulla scala situata a cavallo tra le proprietà (All.I foto 18-19-21). Pacificamente si può constatare che “tutti i buttafuori” raccolgono le acque meteoriche provenienti dal piazzale di proprietà 14 dott. Controparte_11
[...] [...]
ante stante l'officina e la “versano” sulla scala rimanente a cavallo delle proprietà e che
[...] consente l'accesso ai fondi sottostanti, come indicato sulla planimetria allegata (All. C). Pertanto dato il naturale comportamento fisico del flusso, tutta l'acqua piovana raccolta sul piazzale di proprietà mapp.842 “finisce” nel fondo ai mapp. 660 e 1926 (ex 757), rendendo più gravoso lo scolo Pt_2 naturale delle acque verso il fondo di proprietà (All.I foto 21). La distanza dello sbocco Pt_1 metallico della canalina e del tubo nero dalla linea di confine catastale, (di colore blu sulla planimetria ALL.C) è di circa 1,15 metri, la distanza del tubo grigio dalla linea di confine catastale risulta di circa 1,00 metri» (CTU, pagg. 6/7). 6.2) Ai sensi dell'articolo 908 Cc («Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino nel suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino») e dell'art. 913 Cc («il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo; Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso»), salvo diversa espressa convenzione, «il fondo inferiore può essere assoggettato unicamente allo scolo di acque che defluiscono dal fondo superiore secondo l'assetto naturale dei luoghi, sicché lo stillicidio, sia di acque piovane sia, a maggior ragione, di quelle provenienti da attività umane, può essere legittimamente esercitato solo se trovi rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitù ad hoc» (cass. n. 11827/2024). 6.2.1) L'art. 908 Cc, imponendo al proprietario di costruire i tetti in modo tale che le acque piovane scolino nel suo terreno senza invadere il fondo del vicino, prevede il divieto di stillicidio delle acque piovane dal tetto sulla altrui proprietà. La norma non prevede una forma precisa della costruzione del tetto o dell'edificio, ma si limita a stabilire l'obbligo che le acque piovane ricadano dal tetto sul fondo del proprietario dell'edificio e non anche, direttamente, sul fondo del vicino, anche se poi tale fondo sarà soggetto a ricevere le acque che successivamente defluiscano naturalmente dal fondo superiore. In altri termini, il proprietario ha ampia libertà su come costruire il tetto, anche con le falde spioventi verso il fondo confinante, ma non può far cadere le acque su di esso. Le acque devono essere convogliate sul proprio fondo o, se esistenti, nei pubblici canali di raccolta. La falda del tetto non può essere fatta sporgere oltre il confine perché verrebbe ad invadere il suo spazio aereo e la presenza dello spiovente sul confine, non impedisce la costruzione in aderenza. Il proprietario dovrà, pertanto, provvedere a raccogliere adeguatamente e conformemente all'imposizione normativa le acque. Quest'ultime che cadono da un tetto privo di canale di gronda si disperdono naturalmente sul terreno e defluiscono secondo le naturali pendenze e il vicino deve tollerare tale deflusso ex art. 913 Cc e però vi è un tubo di gronda che raccoglie le acque in un unico punto, così che da esso si forma una specie di rivolo, il vicino non è tenuto a subire questo aggravamento della situazione naturale idonea a creargli un danno. Inoltre, la servitù di stillicidio concerne esclusivamente la caduta naturale delle acque da un tetto e va tenuta ben distinta dalla servitù che ha come contenuto il diritto di far scorrere acque in modo non naturale sul fondo altrui, che si avrà modo successivamente di illustrare. In altre parole, non si deve confondere lo stillicidio dal tetto con il diritto di far defluire le acque sul fondo del vicino a norma dell'art. 913 Cc. L'art. 913 Cc pone a carico dei proprietari, sia del fondo superiore che del fondo inferiore, un obbligo di non fare, vietando ad essi ogni alterazione che abbia per effetto quello di rendere più gravoso ovvero di ostacolare il naturale deflusso delle acque a valle. La norma, che si applica anche ai fondi urbani e anche se i fondi non sono contigui, in altri termini, impone ai proprietari un obbligo di non fare, il cui contenuto, nel rispetto della naturale configurazione del terreno, consiste nel divieto di opere o manufatti che modifichino, direttamente o indirettamente, lo scolo delle acque, secondo cui la regola dell'art. 913 Cc trova applicazione, previa verifica delle ulteriori circostanze di fatto, solamente in caso
15 dott. Pasquale LONGARINI di aggravamento della situazione anteriore. La regola dell'art. 913 Cc trova applicazione soltanto allorché il deflusso avviene “naturalmente”, mentre, qualora sia intervenuta l'opera dell'uomo, è necessario stabilire se essa abbia aggravato, quanto a scolo delle acque, la situazione del fondo inferiore quale era precedentemente all'opera stessa, tenendo altresì conto al servizio di quale fondo detta opera sia stata costruita. 6.2.2) Ebbene, in tema di scolo delle acque deve affermarsi che ai sensi degli art. 908 e 913 Cc il fondo inferiore non può essere assoggettato, salvo diversa ed espressa convenzione [o servitù per destinazione del padre di famiglia oppure per usucapione], allo scolo di acque diverse da quelle che defluiscono dal fondo superiore secondo l'assetto naturale dei luoghi e che l'art. 913 Cc impone al proprietario del fondo superiore il divieto di realizzare ogni manufatto che modifichi il deflusso naturale delle acque e, correlativamente, legittima il proprietario e il titolare di altri diritti sul fondo inferiore ad agire per il ripristino dello stato naturale dei luoghi. 6.2.3) Poiché, ai sensi degli artt. 908 e 913 Cc, salvo diverse ed espresse previsioni convenzionali, il fondo inferiore non può essere assoggettato allo scolo delle acque di qualsiasi genere, diverse da quelle che defluiscono dal fondo superiore secondo l'assetto naturale dei luoghi, lo stillicidio sia delle acque piovane sia, a maggior ragione, di quelle provenienti dall'esercizio di attività umane può essere legittimamente esercitato soltanto se trovi rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitù ad hoc. Ai fini dell'accertamento dell'acquisto per usucapione di una servitù di scolo, non risulta decisivo che le relative opere apparenti insistano sul solo fondo servente, essendo, per contro, necessario che le stesse siano a servizio e rispondano ad un'effettiva utilità del fondo preteso dominante. 6.3) Nella specie, non esistendo alcun titolo costitutivo della servitù di stillicidio in suo favore, oppone, senza pregio, che: (i) trattasi di deflusso naturale delle Parte_2 acque. Orbene, la disciplina del deflusso naturale delle acque non trova applicazione allorché lo scolo di esse dal fondo più elevato a quello inferiore avvenga non già naturalmente ma per intervento dell'opera dell'uomo, come nella fattispecie;
(ii) lo scolo avveniva soltanto sul suo fondo. Orbene, dalla CTU si evince che lo spandimento delle acque fuoriuscenti dal tubo grigio e dallo sbocco canalina avveniva indistintamente sulla scalinata a cielo aperto e quindi anche sul mappale 1926 (già 757) di proprietà (iii) lo scarico scorreva in quel modo sin dalla costruzione della scalinata a Pt_1 cielo aperto. Orbene, tale allegazione è rimasta priva di supporto probatorio. Il testi hanno confermato quando asserito dalla parte attrice in sede di interrogatorio formale, nel rispondere ai capitoli 8 (alla domanda «Vero che i tubi buttafuori presenti sulla proprietà aggettanti sulla di lui proprietà sottostante sono stati ivi collocati sin Pt_2 dall'anno a di inizio da parte sua dell'attività di autofficina meccanica e, comunque in data antecedente di oltre vent'anni all'anno 2019?», così rispondeva: «sono stati apposto dopo che io sono divenuta proprietaria») e 9 (alla domanda «Vero che detti summenzionati tubi sono stati ivi collocati per consentire il deflusso naturale delle acque meteoriche?», così rispondeva: «questi tubi gettano acqua, quando piove, sul terreno di mia proprietà»): il teste sentita in prova contraria, alla domanda «Vero Testimone_1 che i tubi buttafuori presenti sulla proprietà aggettanti sulla di lui proprietà Pt_2 sottostante sono stati ivi collocati sin dall'anno 1985 data di inizio da parte sua dell'attività di autofficina meccanica e, comunque in data antecedente di oltre vent'anni all'anno 2019?», rispondeva: «non mi sembra di averli mai visti»; il teste Testimone_5 sentito in prova contraria, alla domanda «Vero che i tubi buttafuori presenti sulla proprietà aggettanti sulla di lui proprietà sottostante sono stati ivi collocati sin Pt_2 dall'anno 1985 data di inizio da parte sua dell'attività di autofficina meccanica e, comunque in data antecedente di oltre vent'anni all'anno 2019?», rispondeva: «non è vero,
16 dott. Pasquale LONGARINI sono stati messi dopo». Le concordi dichiarazioni dei testi attorei trovano puntuale riscontro documentale. Raffrontando le fotografie 14 (tubo nero), 16 (griglia su scala), 17 (tubo grigio) e 19 (sbocco canalina) dell'Allegato I alla relazione del CTU, ritraenti i tubi nell'attualità, con le fotografie scattate dal tecnico che ne Testimone_5 confermava la veridicità (alla domanda «vero che le fotografie del lastrico solare di proprietà
che si rammostrano (doc. 10 attrice) sono state scattate il 29 agosto 2011?», Parte_2 rispondeva: «si è vero, le ho fatte io. Le ho scattate per i ), doc. 12-13 il 17.8.2015, doc. Pt_2
14 recante la data del 15.1.2016, doc. 15 il 15.1.2016 ed il 24.1.2017, doc. 16 il 29.8.2011, si inferisce che nessuno dei tre tubi né la griglia di raccolta era ancora stato installato prima dell'anno 2017 da sulla parte alta della scala si vede Parte_2 un'apertura in luogo di un gradino (che il tecnico denomina “botola”) mentre a Tes_5 fianco della scala lo spazio risulta ancora aperto, ancora privo del muro da dove fuoriesce oggi il tubo nero;
non ci sono né i tubi né la griglia di raccolta sulla scala. Le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice e la documentazione fotografica richiamata, rendono prive di riscontro, e quindi non attendibili, le dichiarazioni rese dal teste interessato , marito di allorchè affermava di aver Tes_7 Controparte_1 visto i tubi 6.4) Pertanto, non risultando decisivo che le relative opere apparenti insistano sul solo fondo servente, non avendo le parti convenute offerto la prova che le stesse siano a servizio e rispondano ad un'effettiva utilità del fondo preteso dominante, neppure è configurabile l'usucapione ultraventennale tale da legittimare, in assenza di un titolo convenzionale, la presenza e l'azione di scolo creata dai tubi oggetto di contesa.
(7) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 7.1)
In ragione della soccombenza, e devono Parte_2 Controparte_1 essere dichiarati tenuti e condannati a rimborsare, in solido tra loro, a Pt_1
le spese di lite del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in
[...] ità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore e della natura della controversia nonché del decisum e del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore medio di liquidazione previsto per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa: _ per la fase di studio, € 1.701,00
17 dott. Pasquale LONGARINI _ per la fase introduttiva, € 1.204,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 1.806,00 _ per la fase decisionale, € 2.905,00 per un compenso complessivo pari ad € 11.385,92 di cui € 7.616,00 per compenso tabellare, aumentato di € 2.284,80 per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale (art. 4, co.2), € 1.485,12 per spese generali al 15%, € 518,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge
(8) sulle spese di CTU. Premesso che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (cass. n.25179/2013; cass. n. 28572/2023), non trovando applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (cass. n.23586/2008), le spese delle CTU vanno poste definitivamente a carico delle parti in solido tra loro.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: 1) determina la linea di confine tra i fondi di proprietà della conchiudente, ubicati in Taggia (IM), località Arma, via Aurelia Levante civico n. 16 e distinti a Catasto al foglio 31, mappale n. 660 e mappale n.757, e il fondo di proprietà del convenuto Parte_2
, ubicato in Taggia (IM), località Arma, via Aurelia Levante n. 10 e distinto a
[...]
o al foglio 31, mappale 842, secondo l'intero tratto della linea rossa ed il tratto residuale delle line blu così come segnate nella planimetria Allegato C dell'elaborato peritale.
2) dichiara, ex art. 1079 cod. civ., l'acquisto per usucapione del diritto di servitù pedonale a favore dei mappali nn. 660 e 757 di proprietà di e a Parte_1 carico della porzione di scalinata “a cielo aperto” che insi di proprietà di Parte_2
3) dichiara l'inesistenza della servitù di veduta e della servitù di scolo, nonché la violazione della distanza legale della veduta, esercitata attraverso la ringhiera e dei tubi buttafuori installati sul mappale 842, quali specificamente indicati in narrativa, a favore del fondo (mappale 842) di proprietà di e a danno dei fondi (mappali Parte_2
757 e 660) di proprietà di con ordine di rimozione della ringhiera e Parte_1 dei tubi/canali di scolo e alsivoglia turbativa al legittimo esercizio della proprietà da parte di Parte_1
4) dichiara l'intervenuta usucapione, a favore di del diritto di Parte_1 proprietà delle due porzioni fondiarie indicate con lettere b e c nella planimetria prodotta (doc.n. 6), catastalmente interne ai due confinanti mappali alieni nn. 842 e 756, intestati rispettivamente a e a Parte_2 Per_1
5) dichiara l'acquisto, da parte di e quali Parte_2 Controparte_1 eredi di del diritto di proprietà, per usucapione ultraventennale, della Per_1 porzione del mappale n. 1926 (ex 757) del foglio 31 del Comune di Taggia individuata con tratteggio di colore verde nella planimetria Allegato C alla relazione di CTU geom. del 20.3.2023 Persona_3
6) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari presso l'Agenzia del Territorio di Imperia di trascrizione della presente sentenza
18 dott. Pasquale LONGARINI 7) condanna e al pagamento, in solido tra Parte_2 Controparte_1 loro, in favore di delle spese di giudizio che liquida in complessivi € Parte_1
11.385,92, di cui € 7.616,00 per compenso tabellare, aumentato di € 2.284,80 per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale (art. 4, co.2), € 1.485,12 per spese generali al 15%, € 518,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge
8) pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro
9) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 10.01.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
19 dott. Pasquale LONGARINI
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10 dott. Persona_5
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