Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 06/12/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01009/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00420/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 420 del 2024, proposto da
FT S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Emilio Sani, Gianluca Zunino, Anna Castelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Lorenzo in Campo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Miranda, con domicilio eletto presso il suo studio, in Ancona, viale della Vittoria n. 7;
Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l’annullamento
- della nota del Comune di San Lorenzo in Campo - Sportello Unico per l’Edilizia del 17.6.2024, avente per oggetto “determina di conclusione del procedimento” con esito negativo in relazione alla Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) presentata dalla Società in data 9.1.2024 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 1.019,07 kWp e delle relative opere di connessione alla rete in San Lorenzo in Campo (PU), località Miralbello;
- della nota del Comune di San Lorenzo in Campo - Sportello Unico per l’Edilizia del 4.5.2024 recante preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. n. 241/1990 in ragione del “mancato rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica a seguito del parere contrario del Ministero della Cultura, Direzione archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Ancona e Pesaro e Urbino prot. 2682-P del 06.03.2024”;
- della nota del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino prot. n. 0002682-P del 6.3.2024 recante parere negativo alla realizzazione dello stesso intervento; della (sconosciuta) nota del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino prot. n. 4517-P del 16.4.2024; nonché avverso ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Lorenzo in Campo, del Ministero della Cultura e della di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. MA NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente agisce in questa sede per conseguire l’annullamento degli atti e provvedimenti indicati in epigrafe, con cui il Comune di San Lorenzo in Campo - Sportello Unico per l’Edilizia ha disposto la conclusione con esito negativo della conferenza di servizi ed ha quindi rigettato la domanda di rilascio del titolo autorizzativo P.A.S. per la realizzazione in località Miralbello di un impianto fotovoltaico della potenza di 1.019,07 kWp e delle relative opere di connessione, esponendo in punto di fatto quanto segue.
1.1. Ai fini della realizzazione dell’impianto de quo , essa ricorrente ha avviato in data 9 gennaio 2024 la Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011, avvalendosi di quanto previsto dall’art. 4, comma 2- bis , dello stesso decreto, che consente di ricorrere alla P.A.S. quale titolo abilitativo per la realizzazione e messa in esercizio di impianti fotovoltaici aventi potenza fino a 12 MW qualora detti impianti siano ubicati nelle “ …aree idonee identificate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20… ”. L’impianto verrebbe realizzato su una striscia di terreno classificato dal P.R.G. come zona agricola E, in passato interessata da attività estrattiva di ghiaia e pertanto inquadrabile come ex area di cava, in adiacenza ad un impianto fotovoltaico già esistente.
Il terreno in questione, quale area ove l’attività di cava è “definitivamente terminata”, è incluso nell’elenco delle cave dismesse pubblicato dalla Regione Marche e nei relativi elaborati grafici. Si tratta, dunque, di area idonea ope legis ai sensi dell’art. 20, comma 8, let. c), del D.Lgs. n. 199/2021, a mente del quale “ …sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo: c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento… ”. E poiché l’impianto andrebbe a collocarsi in adiacenza ad un altro impianto già funzionante, il progetto rientra anche nella fattispecie di cui alla successiva let. c- ter ), n. 2, secondo cui sono qualificate come aree idonee “ …esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: (...) 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento ”. Infatti, secondo quanto stabilito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con nota prot. n. 0130318 dell’8 agosto 2023, nella nozione di “stabilimento industriale” rientrano anche gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Peraltro, il fatto che l’impianto ricadrebbe in area idonea ex lege non è stato messo in discussione da nessuna delle amministrazioni intervenute nel procedimento.
1.2. In data 23 febbraio 2024 (e dunque ben oltre il termine di cinque giorni indicato dallo stesso art. 14- bis della L. n. 241/1990, ed anche oltre il termine di venti giorni di cui all’art. 6, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. n. 28/2011) il Comune di San Lorenzo in Campo ha indetto la conferenza di servizi semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14- bis della L. n. 241/1990 al fine di acquisire i pareri favorevoli, le intese, i concerti, gli atti di assenso e/o i nulla osta delle amministrazioni interessate.
In particolare, e per quanto più interessa il presente giudizio, il Comune ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino di esprimere il proprio parere nell’ambito del sub-procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, trattandosi di progetto insistente su area ubicata entro i 150 metri di distanza dalle sponde del fiume Cesano e quindi, come dichiarato dalla ricorrente nella relazione paesaggistica allegata alla domanda, in area soggetta a vincolo paesaggistico ex lege ai sensi dell’art. 142, comma 1, let. c), del Codice del Paesaggio.
In data 6 marzo 2024, la Soprintendenza ha inviato al Comune e al proponente la nota prot. n. 0002682-P, recante parere negativo alla realizzazione dell’impianto; detto parere (che richiama una relazione istruttoria degli uffici comunali sconosciuta a FT) si fonda sulla seguente motivazione, a dir poco sintetica e generica: “ … l’opera progettata, se realizzata, comporterebbe una eccessiva alterazione del contesto paesaggistico formalmente tutelato, tenuto anche conto degli effetti cumulativi generati, vista la presenza di altri impianti in adiacenza e nelle immediate vicinanze. La destinazione di ulteriori zone ad impianti fotovoltaici a terra non risulterebbe compatibile con il contesto di fatto ad uso agricolo, ad alta percettività visiva, intervallato da zone naturali di vegetazione ripariale all’interno dell’area sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 ”.
Riservando alla parte in diritto ogni più specifica censura, va precisato sin d’ora che la costruzione dell’impianto non comporterà la realizzazione di interventi lungo la fascia ripariale né la rimozione di alcuna essenza arborea (all’opposto, come evidenziato nella relazione paesaggistica, “ …il progetto prevede la realizzazione di siepi perimetrali aventi la funzione multipla di mitigare l’impatto paesaggistico delle strutture, offrire nutrimento e rifugio alla fauna. Tali siepi verranno eseguite esternamente alla recinzione con essenze tipiche della zona della tipologia arbustiva ”).
1.3. Essa ricorrente ha dato prontamente riscontro al suddetto parere, evidenziando, in sintesi, che:
a) il progetto (per quanto interessi un’area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. n. 42/2004) ricade pacificamente su area idonea ex lege , con conseguente natura non vincolante del parere contrario espresso dall’autorità preposta alla tutela paesaggistica;
b) le ragioni di contrarietà espresse dalla Soprintendenza, estremamente generiche, sono confutabili anche alla luce di quanto evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa più recente, secondo cui “ …la semplice affermazione della notevole percezione dell’impianto non giustifica il diniego alla installazione dello stesso, atteso che per negare l’installazione di un impianto fotovoltaico (…), ancorchè ubicato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, occorrerebbe dare la prova dell’assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio alla luce del favor legislativo per le fonti energetiche rinnovabili, che impone la massima attenzione nel valutare l’impedimento assoluto alla installazione in questione ” (così, ex multis , T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, n. 214/2023);
c) nel merito, la Soprintendenza non ha speso neppure una parola circa la sostanziale non visibilità e non percepibilità dell’impianto di FT (avente una potenza di poco superiore ad 1 MW e un’estensione areale piuttosto limitata) rispetto all’impianto fotovoltaico ad esso adiacente, con cui andrebbe a realizzare un corpus unico pressoché indistinguibile, come documentato dai rendering fotografici allegati al ricorso. Come evidenziato nella relazione tecnica, infatti, “ …il nuovo impianto risulta mitigato dall’esistente vegetazione e risulta far corpo unico con quello già esistente senza nessun peggioramento della visuale. Inoltre si evidenzia che tutta l’area è incassata rispetto al profilo circostante del terreno, essendo stato questo oggetto di cava ”.
Le osservazioni presentate dalla ricorrente sono state trasmesse dal Comune alla Soprintendenza al fine di una eventuale revisione e/o ritiro del parere contrario espresso in precedenza. La Soprintendenza, tuttavia, in maniera lapidaria e senza dare alcun riscontro alle osservazioni formulate dal proponente, si è limitata ad affermare nella nota prot. n. 4517-P del 16 aprile 2024 che “ …per mero spirito di collaborazione, si rappresenta sin d’ora che questa Soprintendenza esprime parere meramente confermativo di quanto già enunciato con la succitata nota prot. 2682-P del 06/03/2024 ”.
1.4. Alla luce di quest’ultima nota della Soprintendenza, il Comune ha comunicato al proponente il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10- bis della L. n. 241/1990, fondato sull’assunto (erroneo) che “ …in assenza del parere favorevole della Soprintendenza competente, non sia possibile procedere al rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica da parte dello scrivente ufficio; ritenuto infine che in assenza dell’Autorizzazione Paesaggistica sia da concludere il procedimento PAS in oggetto con esito negativo ”.
E’ poi seguito il provvedimento del 17 giugno 2024, recante l’adozione della “determina di conclusione del procedimento” con esito negativo e il conseguente rigetto della domanda di rilascio del titolo autorizzativo.
2. Ritenendo illegittimo il complessivo operato del Comune e della Soprintendenza, FT ha dunque proposto il presente ricorso, affidato ai seguenti motivi:
a) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20, comma 8, lett. c) e c- ter ), n. 2 del D.Lgs. n. 199/2021. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22, comma 1, let. a), del D.Lgs. n. 199/2021. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 146, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 42/2004. Eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria, difetto di motivazione e genericità. Violazione del principio di massima diffusione delle rinnovabili e della direttiva 2009/28/CE. Violazione dell’art. 3 del Regolamento U.E. n. 2577 del 22 dicembre 2022. Violazione dell’art. 15 della Direttiva (UE) 2018/2001. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza motivazionale.
In parte qua la ricorrente, in sintesi, evidenzia che:
- l’impianto de quo ricade in area idonea ex lege , nonché in adiacenza ad altro impianto già esistente. Come noto, le aree idonee ex lege sono quelle che il legislatore statale, nelle more dell’adozione dei decreti ministeriali chiamati a stabilire principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti che utilizzano le f.e.r., ha ritenuto di indicare come quella vocate, a priori ed in via preferenziale, ad ospitare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- da tale qualificazione conseguono una serie di agevolazioni procedimentali, fra cui: i) possibilità, nel caso di impianti aventi potenza fino a 12 MW, di avvalersi della P.A.S., in luogo del più gravoso procedimento di autorizzazione unica di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003; ii) incremento della soglia di esenzione dalla procedura di screening di V.I.A. (anche in questo caso 12 MW); iii) riduzione di un terzo dei termini di conclusione delle procedure autorizzative; iv) non vincolatività del parere espresso dall’autorità preposta alla tutela paesaggistica (art. 22, comma 1, let. a), del D.Lgs. n. 199/2021, secondo cui “ …nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione… ”);
- inoltre, in base all’art. 7, comma 3, ultimo periodo, del D.M. 21 giugno 2024, gli organi periferici del Ministero della Cultura chiamati ad esprimersi su progetti localizzati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico devono comunque contemperare la necessità di tutela dei beni vincolati con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi minimi di produzione aggiuntiva di energia da fonte rinnovabile stabiliti dall’art. 2 dello stesso decreto;
- alla luce di tali premesse, l’operato del Comune di San Lorenzo in Campo è illegittimo nel momento in cui ha ritenuto vincolante il parere negativo della Soprintendenza (ragione per la quale non ha nemmeno ritenuto di valutare le osservazioni del proponente). Tale conclusione trova conforto nella più recente giurisprudenza amministrativa ( ex multis , TAR Lombardia, Brescia, n. 728/2024);
- l’operato del Comune si pone in violazione anche dei principi di collaborazione reciproca tra privati e P.A. e di buona fede, nonché del principio di massima diffusione delle energie rinnovabili (al riguardo si può richiamare per tutte la sentenza del T.A.R. Salerno n. 1544/2023, in cui si è ribadito l’obbligo dell’autorità competente di operare un corretto bilanciamento tra tutti gli interessi coinvolti, senza annettere rilievo preponderante al parere negativo di un’autorità preposta alla tutela di un interesse sensibile);
- e poiché la diffusione degli impianti che utilizzano le f.e.r. è prevista anzitutto da specifiche norme comunitarie, l’operato del Comune si pone in contrasto anche con tali disposizioni, compendiate nei testi legislativi richiamati in epigrafe del motivo ( in terminis , per tutte, T.A.R. Puglia, Bari, n. 683/2023);
b) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20, comma 8, let. c- quater ), del D.Lgs. n. 199/2021. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 9- bis , del D.Lgs. n. 28/2011. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 47, comma 11- bis , del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13. Eccesso di potere per falsità del presupposto, errore e travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della funzione amministrativa.
Con il secondo motivo la ricorrente contesta nel merito il parere negativo della Soprintendenza, recepito acriticamente dal Comune di San Lorenzo in Campo, evidenziando che:
- anzitutto, nel parere si sostiene che l’impianto causerebbe una “ …eccessiva alterazione del contesto paesaggistico formalmente tutelato… ”, il che, in assenza di altri più specifici parametri di giudizio, evidenzia la totale arbitrarietà della valutazione espressa dall’amministrazione preposta alla tutela del vincolo (che cosa significa, infatti, “eccessiva alterazione” e quale sarebbe un livello di alterazione del paesaggio considerato “accettabile”?);
- in ogni caso, come ribadito dalla giurisprudenza in più occasioni, l’inserimento di un impianto f.e.r. in area sottoposta a tutela paesaggistica non può costituire, di per sé soltanto, elemento ostativo al rilascio del titolo, anche per il fatto che questi impianti costituiscono ormai componenti normali del paesaggio (così, ex plurimis , T.A.R. Brescia, n. 296/2021, e Cons. Stato, n. 3696/2020);
- sempre la giurisprudenza ha ormai chiarito che l’amministrazione competente non può applicare una “ …nuova aprioristica gerarchia che inverta la scala dei valori… ”, dovendo invece compiere “ …una valutazione in concreto che tenga conto quindi di tutte le circostanze fattuali del caso, astenendosi da giudizi astratti, sconnessi cioè dalle caratteristiche specifiche della singola intrapresa (cfr. TAR Marche, 19 settembre 2011, n. 1393) …” (così, ex multis , T.A.R. Molise, n. 15/2018);
- nel parere è assente comunque una qualsivoglia motivazione inerente al necessario bilanciamento tra la tutela paesaggistica e l’interesse alla produzione di energia da fonti rinnovabili mediante opere che l’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 qualifica “di pubblica utilità ed indifferibili e urgenti”. E, infatti, in vicende analoghe è stato condivisibilmente affermato che “ …la posizione ‘totalizzante’ così espressa dall’Amministrazione dei beni culturali si pone in contrasto con l’indirizzo politico europeo (Direttiva CEE n. 2001/77) e nazionale (d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387) che riconosce agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili importanza fondamentale, dichiarandoli opere di pubblico interesse proprio ai fini di tutela dell’ambiente: l’art. 12, comma 7, del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, in particolare, sancisce la compatibilità degli impianti eolici con le zone agricole, stabilendo che nella loro ubicazione si deve tenere conto «delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale (... ) Gli atti impugnati risultano violativi anche del principio di integrazione delle tutele - riconosciuto, sia a livello europeo (art. 11 del TFUE), sia nazionale (art. 3-quater del d.lgs. n. 152 del 2006, sia pure con una formulazione ellittica che lo sottintende) - in virtù del quale le esigenze di tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle altre pertinenti politiche pubbliche, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. Il principio si impone non solo nei rapporti tra ambiente e attività produttive - rispetto al quale la recente legge di riforma costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1, nell’accostare dialetticamente la tutela dell’ambiente con il valore dell’iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), segna il superamento del bilanciamento tra valori contrapposti all’insegna di una nuova assiologia compositiva - ma anche al fine di individuare un adeguato equilibrio tra ambiente e patrimonio culturale, nel senso che l’esigenza di tutelare il secondo deve integrarsi con la necessità di preservare il primo [...] ” (così Cons. Stato, n. 8167/2022);
- la Soprintendenza è venuta meno altresì all’obbligo di esprimere un dissenso costruttivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 14- bis , comma 3, della L. n. 241/1990, avendo omesso di impartire prescrizioni la cui accettazione da parte del proponente avrebbe potuto consentire il rilascio del parere favorevole.
3. Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio il Ministero della Cultura, il Comune di San Lorenzo in Campo e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino.
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 19 novembre 2025.
4. Il ricorso va accolto essendo fondato il motivo (avente valenza assorbente, anche in relazione al disposto dell’art. 34, comma 2, c.p.a.) con cui si deduce la violazione dell’art. 22, comma 1, let. a), del D.Lgs. n. 199/2021.
4.1. In effetti, nel caso di specie non è in discussione il fatto che l’impianto per cui è causa dovrebbe essere realizzato su area idonea ex lege (si veda il preambolo della nota del 17 giugno 2024, laddove si certifica che il progetto interessa un’area idonea ai sensi dell’art. 8, comma 1, let. c- ter ), del D.Lgs. n. 199/2021), per cui, come prevede, in deroga alla regola generale di cui all’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, il summenzionato art. 22, comma 1, let. a), del D.Lgs. n. 199/2021, il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico è obbligatorio, ma non vincolante.
Al riguardo, poiché il Tribunale ha già esaminato, sia in sede cautelare che nel merito, ricorsi analoghi a quello proposto da FT, va chiarito che, nel vigore del D.Lgs. n. 199/2021, l’autorità competente al rilascio del titolo autorizzativo ben può, in ossequio ai principi generali in tema di motivazione dei provvedimenti amministrativi, limitarsi a dichiarare di condividere il parere della Soprintendenza (sempre che quest’ultimo sia a sua volta adeguatamente motivato e sempre che nella singola vicenda non esistano circostanze di fatto che richiedano una motivazione più approfondita e specifica), non potendo pretendersi che l’autorità procedente sia costretta sempre e comunque ad “inventare” ragioni ulteriori rispetto a quelle evidenziate dall’autorità preposta alla tutela del bene paesaggistico. Come è noto, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 190/2024 il descritto scenario è mutato, ma su questo non è necessario dilungarsi visto che nella presente controversia si applica la normativa previgente.
Tornando al discorso principale, ciò che l’autorità procedente non può invece fare è rigettare la domanda del proponente solo perché la Soprintendenza ha espresso un parere negativo, esistendo un ben preciso discrimine fra parere obbligatorio e vincolante e parere obbligatorio non vincolante.
4.2. Ebbene, dalla piana lettura del provvedimento del 17 giugno 2024 emerge che il Comune di San Lorenzo in Campo ha concluso il procedimento con il rigetto della domanda di rilascio del titolo autorizzativo sulla base del seguente presupposto: “ …Mancato rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica a seguito del parere contrario del Ministero della Cultura, Direzione archeologia, belle arti e paesaggio - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Ancona e Pesaro e Urbino prot. 2682-P del 06.03.2024, con esito negativo per le seguenti motivazioni … ”. E nel preambolo della nota in commento si evidenzia ancora che “ …in assenza del parere favorevole della Soprintendenza competente, non sia possibile procedere al rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica da parte dello scrivente ufficio… ”.
4.3. La difesa comunale, non potendo mettere in discussione né la circostanza che l’impianto ricade in area idonea ex lege , né la disposizione dell’art. 22 del D.Lgs. n. 199/2021, eccepisce che: “ …Il fatto che il parere non sia vincolante, secondo la normativa sopra citata, non consente di arrivare all’eccesso posto in ragione del quale si vorrebbe che in ogni caso di parere vincolante il Comune debba necessariamente esprimersi in segno contrario nel rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. È vero che le valutazioni circa la compatibilità tra l’intervento ed il vincolo sono a carico dell’Ente ma ciò accade solo nel caso in cui la Soprintendenza non emetta alcun parere. Viceversa laddove, come nel caso di specie, il parere sussiste non si vede cosa possa ostare alla condivisione da parte dell’Ente tenuto a concludere il procedimento di PAS delle ragioni espresse dalla Soprintendenza… ”.
La difesa comunale, muovendo da tali premesse, conclude nel senso che “ …il fatto che il Comune abbia condiviso il parere negativo espresso dalla predetta Autorità non può rilevare nei termini indicati dal ricorrente secondo cui il diniego si fonderebbe “esclusivamente” sulla condivisione del predetto parere, posto che il predetto – ritenuto, appunto, condivisibile – rappresenta di per sé un elemento fondante rispetto al diniego di quanto richiesto dal ricorrente… ”. Seguono poi alcune considerazioni relative all’impatto visivo che l’impianto per cui è causa produrrebbe sul contesto paesaggistico.
Orbene, rispetto a tali pur pregevoli argomentazioni, è agevole replicare che:
- nessuno ha mai sostenuto (né il D.Lgs. n. 199/2021 lo prevede) che l’autorità procedente debba necessariamente andare di contrario avviso rispetto alla Soprintendenza e rilasciare il titolo autorizzativo anche quando l’organismo periferico del Ministero della Cultura abbia espresso parere negativo;
- non risponde invece al vero che l’obbligo di fornire una motivazione “rafforzata” del diniego sussiste solo se la Soprintendenza non ha espresso alcun parere, visto che tale distinguo non è previsto dalla norma di riferimento;
- nella specie, comunque, il Comune non ha nemmeno dichiarato espressamente di condividere il parere della Soprintendenza, avendo collegato il diniego di rilascio del titolo al solo fatto che era stato adottato un parere paesaggistico negativo;
- le considerazioni espresse dalla difesa comunale in merito all’impatto visivo dell’impianto costituiscono pertanto una evidente e inammissibili motivazione postuma, che il Collegio non può prendere in esame anche in ragione del disposto dell’art. 34, comma 2, c.p.a.
5. Per tutte le suesposte ragioni il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e ordine al Comune di San Lorenzo in Campo di rideterminarsi sulla domanda di rilascio del titolo autorizzativo attenendosi ai principi di diritto evidenziati supra , ed in particolare alla considerazione che, come si è già detto, “ …l’autorità competente al rilascio del titolo autorizzativo ben può, in ossequio ai principi generali in tema di motivazione dei provvedimenti amministrativi, limitarsi a dichiarare di condividere il parere della Soprintendenza (sempre che quest’ultimo sia a sua volta adeguatamente motivato e sempre che nella singola vicenda non esistano circostanze di fatto che richiedano una motivazione più approfondita e specifica)… ”. Nella specie le circostanze rilevanti attengono sia alla presenza di un impianto adiacente, sia al fatto che FT aveva formulato osservazioni critiche rispetto al parere della Soprintendenza che non risultano essere state esaminate dalle amministrazioni resistenti, sia, infine, alla necessità di operare un bilanciamento fra i contrapposti interessi.
Le spese del giudizio si possono tuttavia compensare, anche in ragione del fatto che si è in presenza di una normativa che all’epoca dei fatti era entrata in vigore da non molto tempo e che è stata oggetto di numerose modifiche nell’arco di pochi mesi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
TA Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
MA NI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA NI | TA Anastasi |
IL SEGRETARIO