TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/07/2025, n. 3483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3483 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1609/2025 r.g.
Esaminato il ricorso con cui i coniugi:
, nato a [...] il [...] Parte_1
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe C.F._1
Cirrone ;
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro C.F._2
Passanisi;
Congiuntamente chiedevano che fosse dichiarata la cessazione pagina 1 di 3 degli effetti civili del matrimonio celebrato in Catania il 31.7.1995;
Esaminate le note in sostituzione dell'udienza nelle quali hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e nelle quali
è documentato il loro consenso;
Ritenuto che i coniugi si separarono con sentenza n.
3718/2024 del Tribunale di Catania;
Accertato che il consenso dei coniugi risulta formato in modo libero e regolare;
Verificata la compatibilità dell'accordo con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia;
Ritenuto che il P.M. non si è opposto alla domanda dei coniugi;
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis 51 c.p.c. e 3 Legge 1/12/1970 n. 898,
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civile del matrimonio celebrato in
Catania tra:
Parte_1
e
Controparte_1
alle seguenti condizioni:
“a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 31/07/1995 e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Catania al n. 582 p.2 S.A. anno 1995; b) ordinare al Comune di Catania di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
c) confermare gli obblighi assunti dai coniugi in sede di separazione e, quindi, le seguenti condizioni: - i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia assegno alimentare e/o di mantenimento essendo entrambi inoccupati e, quindi, percettori di
pagina 2 di 3 identica misura assistenziale;
d) dichiarare compensate le spese legali”
O R D I N A all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere all'annotazione della presente sentenza (comune di Catania, ATTO N 582, PARTE 2, SERIE A ANNO
1995).
Così deciso nella camera di consiglio del 13/06/2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1609/2025 r.g.
Esaminato il ricorso con cui i coniugi:
, nato a [...] il [...] Parte_1
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe C.F._1
Cirrone ;
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro C.F._2
Passanisi;
Congiuntamente chiedevano che fosse dichiarata la cessazione pagina 1 di 3 degli effetti civili del matrimonio celebrato in Catania il 31.7.1995;
Esaminate le note in sostituzione dell'udienza nelle quali hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e nelle quali
è documentato il loro consenso;
Ritenuto che i coniugi si separarono con sentenza n.
3718/2024 del Tribunale di Catania;
Accertato che il consenso dei coniugi risulta formato in modo libero e regolare;
Verificata la compatibilità dell'accordo con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia;
Ritenuto che il P.M. non si è opposto alla domanda dei coniugi;
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis 51 c.p.c. e 3 Legge 1/12/1970 n. 898,
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civile del matrimonio celebrato in
Catania tra:
Parte_1
e
Controparte_1
alle seguenti condizioni:
“a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 31/07/1995 e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Catania al n. 582 p.2 S.A. anno 1995; b) ordinare al Comune di Catania di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
c) confermare gli obblighi assunti dai coniugi in sede di separazione e, quindi, le seguenti condizioni: - i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia assegno alimentare e/o di mantenimento essendo entrambi inoccupati e, quindi, percettori di
pagina 2 di 3 identica misura assistenziale;
d) dichiarare compensate le spese legali”
O R D I N A all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere all'annotazione della presente sentenza (comune di Catania, ATTO N 582, PARTE 2, SERIE A ANNO
1995).
Così deciso nella camera di consiglio del 13/06/2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
pagina 3 di 3