Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00344/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00764/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 764 del 2017, proposto da La Peonia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giada Gervasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sperlonga, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Di Massimo, con domicilio eletto presso il suo studio in Terracina, via G. Antonelli n.2;
per l'annullamento, previa sospensiva:
- dell'ordinanza di demolizione n. 69 datata 26/05/2017 del Comune di Sperlonga, Area IV Gestione del Territorio (notificata il 17/07/2017), con la quale è stata ingiunta alla ricorrente la demolizione di presunte opere abusive realizzate in Sperlonga, loc. Salette;
- di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, conosciuto e non, comunque connesso, ed in particolare: della nota prot. n. 8354 datata 04/05/2017 del personale dell'Area IV Gestione del Territorio del Comune di Sperlonga, nonché del Piano per la Mobilità e l'accessibilità a supporto della fruizione turistica, approvato con D.P.G.R. n. 642 del 20/09/2000, nella parte in cui destina l'area delimitata dalle suddette opere ad accesso pedonale all'arenile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sperlonga;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2026 il dott. EL Di NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, la ricorrente società ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, all’uopo allegando e deducendo che: IL EL, amministratore legale rappresentante pro tempore, è proprietaria per giusti titoli (atto di compravendita racc. n. 2724, rep. n. 5897 datato 08/11/1979, a rogito dott. G. Fucillo notaio in Itri) del terreno sito in Sperlonga, loc. Salette, censito in catasto al fg. 7, part. n. 236, sul quale, con la società La PEONIA s.r.l., esercita attività turistica balneare; detto terreno, confinante a nord con la via pubblica (Via Salette), a sud con l’arenile in concessione alla stessa ricorrente ed a est con l’impianto di depurazione del Comune di Sperlonga, è sempre stato recintato con pali in legno e rete metallica ed il medesimo ha sempre avuto diretto accesso alla via pubblica (Via Salette), tramite il cancello (posto ai margini della proprietà privata) ubicato sul confine nord; inaspettatamente, in data 17/07/2017 è pervenuta l’impugnata ordinanza di demolizione, con la quale il Comune di Sperlonga, facendo riferimento alla nota prot. n. 8354 datata 04/05/2017 redatta da proprio personale tecnico, dopo aver premesso: - “presso il terreno distinto in catasto al fg. 7, part.lle 719, 528, 392 e 1983 occupato dal sig. ES DO per verificare lo stato dei luoghi a seguito della volontà dell’Amministrazione del Comune di Sperlonga di realizzare un accesso pedonale all’arenile, così come previsto dal Piano per la Mobilità e l’accessibilità a supporto della fruizione turistica ”; - che sul posto era stato accertato “ che l’accesso pubblico” era occluso da “un ulteriore cancelletto in ferro … posto a delimitazione dell’accesso al passaggio che si sviluppa per ml 105,75 ed avente larghezza di ml 1,30 circa, arrivando fino ad una gradinata realizzata in lastroni di cemento ed un cancelletto in ferro posta a delimitazione dell’area di proprietà comunale e occupata dal sopra menzionato SI. ES , all’interno del quale ricade ai sensi del sopra menzionato Piano per la Mobilità parte dell’acecsso pedonale pubblico previsto ”; - che lateralmente il passaggio sopra menzionato “ si presenta delimitato, lato Sperlonga da pannelli prefabbricati in c.a. posti a divisione dall’area destinata a depuratore comunale e lato Terracina da una recinzione in paletti e rete metallica che delimita il camminamento dall’area di proprietà comunale, occupata senza titolo dall’attività balneare denominata all’insegna “Lido Peonia”, per una larghezza che va da ml 2,00 in prossimità dell’accesso a ml 5,5 in prossimità della duna e per una lunghezza di ml 123,70” ; ha ingiunto al sig. DO ES e alla ricorrente la rimozione delle opere e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
2. Tanto premesso in fatto, ha lamentato l’erroneità e l’illegittimità della gravata ordinanza, sulla scorta delle seguenti doglianze in diritto.
I - Eccesso di potere – violazione di legge: occupazione dell’area del depuratore comunale con vialetto, cancelli e relativa recinzione - difetto di legittimazione passiva.
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente ha censurato l’impugnata ordinanza nella parte in cui concerne l’occupazione dell’area del depuratore comunale con vialetto, cancelli e relativa recinzione per difetto di legittimazione, lamentando che la stessa ordinanza ingiunzione imputerebbe solo ed elusivamente al sig. DO ES l’occupazione abusiva del vialetto pedonale che conduce dalla strada pubblica di Via Salette alla proprietà interclusa del medesimo.
Pertanto, per le opere e l’occupazione sopra indicata, l’impugnata ordinanza sarebbe stata illegittimamente ed arbitrariamente emessa nei confronti di soggetto non legittimato, tenuto conto del fatto che detto vialetto non è e (soprattutto) non può essere utilizzato dalla EL, in quanto non conduce ai beni di proprietà della medesima.
II - Eccesso di potere – violazione di legge: difetto di motivazione – violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela dell’affidamento.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente ha lamentato il difetto di adeguata istruttoria, per errore nei presupposti e palese approssimazione, nonché per violazione di legge, atteo che la contestazione del presunto sconfinamento non sarebbe stata preceduta da alcun preventivo accertamento in contraddittorio in ordine all'esatta ubicazione del confine tra proprietà privata, e proprietà comunale (area del depuratore).
Inoltre, per quanto concerne invece la recinzione in pali in legno e rete metallica, la ricorrente si è doluta dell’illegittimità dell’impugnata ordinanza dal momento che una recinzione di tali fattezze (realizzata senza l’impiego di alcuna malta cementizia, e senza alcuna opera muraria) sarebbe ben lungi dal configurare un’opera edilizia , costituendo, invece, un intervento costituente mera espressione dello “ius excludendi alios” e, pertanto, un intervento che, per sua natura, non altererebbe lo stato dei luoghi e, conseguentemente, non sarebbe soggetto ad alcun permesso di costruire, in quanto estrinsecazione/manifestazione lecita delle ordinarie fa coltà di godimento di un bene, immanenti al diritto di proprietà.
Inoltre, la ricorrente ha contestato l’ordine di rimozione della recinzione, trattandosi di opera in sito da tempo immemore (risalente ad oltre cinquanta anni orsono), in riferimento alla quale costituiva preciso onere dell’Amministrazione indicare il concreto interesse pubblico (diverso dal mero ripristino della legalità violata) idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato.
Ancora, la ricorrente ha lamentato il difetto di motivazione in ragione del generico riferimento al Piano per la Mobilità e l’accessibilità a supporto della fruizione turistica, approvato con D.P.G.R. n. 642 del 20/09/2000.
III - Violazione di legge – eccesso di potere: violazione delle garanzie partecipative, in ragione della mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo.
3. In fora delle descritte causali, ha invocato l’integrale accoglimento della domanda.
4. Si è costituito il Comune di Sperlonga, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità per violazione dell’art. 29 c.p.a. e irricevibilità del ricorso, nella parte in cui ha impugnato il Piano per la Mobilità e l’accessibilità a supporto della fruizione turistica, approvato con DPGR n. 642 del 20.09.2000.
4.1. Nel merito, l’Ente resistente ha invocato il rigetto della domanda, siccome infondata, in fatto e in diritto.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento, tenuta da remoto, in data 27 marzo 2026, la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
6. In via preliminare, il Collegio, in ragione degli esiti nel merito della causa, ritiene di poter prescindere dall'esame delle eccezioni preliminari del gravame formulate dalla parte resistente.
Può, invero, farsi applicazione del principio, da tempo delineato dalla giurisprudenza, sia del Giudice ordinario che del Giudice amministrativo, della "ragione più liquida", in virtù del quale il profilo dell'evidenza della questione viene preferito a quello dell'ordine logico della loro trattazione. Per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio la causa può, dunque, essere decisa sulla base della questione di più pronta soluzione (nel caso di specie, l'infondatezza nel merito dell’assunta prospettazione ricorsuale), anche se, dal punto di vista sistematico, avrebbero dovuto essere previamente risolte le questioni logicamente antecedenti e senza che tale inversione comporti, nemmeno implicitamente, la risoluzione in un senso piuttosto che in un altro delle questioni logicamente antecedenti che vengono pretermesse (cfr.: T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 06/05/2021, n. 409; Consiglio di Stato, sez. V, 14/01/2022, n. 260).
7. Venendo al merito, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto, alla luce delle considerazioni e motivazioni che seguono.
8. In primo luogo, va detto che non colgono nel segno le censure denunciate con il primo motivo di ricorso.
Invero, osserva il Collegio che, contrariamente a quanto auspicato in ricorso, l’asserita estraneità agli abusi della ricorrente, è del tutto irrilevante, in quanto, come da costante giurisprudenza, la legittimazione passiva, in caso di sanzioni urbanistiche ed edilizie, è da attribuire a colui che è nell’attuale disponibilità del manufatto interessato da opere abusive, che, nella specie, ne è altresì il proprietario (TAR Lazio, sezione Seconda Bis, sentenza del 5/02/2026, n. 02202/2026).
Si afferma, infatti, in giurisprudenza, che: “ Le sanzioni ripristinatorie o demolitorie, avendo carattere reale, prescindono dalla responsabilità del proprietario o dell'occupante l'immobile... Tali misure prescindono dalla valutazione dei requisiti soggettivi del trasgressore ed applicandosi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell'irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell'ordine giuridico violato, sono imprescrittibili e possono avere carattere retroattivo " (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 7/03/2017, n. 3188).
Ne deriva che la censura deve essere rigettata.
9. Le censure avanzate dalla parte ricorrente, secondo la quale sarebbe mancata, nel caso in esame, la comunicazione d’avvio del procedimento da parte del Comune, è disattesa dalla granitica giurisprudenza contraria, per la quale l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce attività vincolata della pubblica amministrazione, con la conseguenza che, ai fini dell'adozione dell'ordinanza di demolizione, non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento, non potendosi in ogni caso pervenire all'annullamento dell'atto alla stregua dell'art. 21-octies L. 7 agosto 1990, n. 241 (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. VII, 10/12/2025, n. 9714).
Le garanzie procedimentali, in tal senso, appaiono superflue, proprio in conseguenza del carattere automatico e vincolato del provvedimento demolitorio/acquisitivo, nel caso di specie anche in punto di perimetro dell’area di sedime ex art. 31, comma 3 del d.P.R. n. 380/2001 (vedasi Cons. St., sez. VII sentenza 2/10/2025 n. 7702; idem: Cons. St., sez. VI, 21 gennaio 2025, n. 403).
10. Parimenti, infondate si rivelano le doglianze ad oggetto il difetto di motivazione e di istruttoria, in quanto smentite, in fatto, dalla puntuale qualificazione della natura degli interventi abusivi contenuta nell’ordinanza impugnata, con la precisazione dei titoli abilitativi ritenuti mancanti e dei vincoli gravanti sull’area, non senza considerare che, com’è noto: “Non è dovuta motivazione ulteriore nell'ordine di demolizione, in quanto esso è da considerarsi come atto vincolato, essendo sufficiente individuare e qualificare nel provvedimento gli abusi edilizi” (ex multis T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. IV, 15/04/2025, n. 1349).
Pertanto, è insussistente il lamentato difetto di motivazione, trattandosi di un’attività vincolata senza margini di discrezionalità a fronte della sussistenza del presupposto fattuale (l’abuso), positivamente riscontrato dall’amministrazione e di cui si è dato atto nell’ordine di demolizione.
11. Peraltro, contrariamente a quanto eccepito e lamentato, non è predicabile alcun legittimo affidamento a causa del passaggio di alcuni decenni dalla realizzazione dell’intervento edilizio.
Specificamente, alla luce di quanto chiarito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze numeri 8 e 9 del 17 ottobre 2017, «il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino»; la giurisprudenza successiva si è conformata costantemente e univocamente a siffatto principio (cfr., ex aliis, Cons. Stato, sez. II, 13 novembre 2020, n. 7015, 9 ottobre 2020, n. 6023, 24 luglio 2020, n. 4725, 2 ottobre 2023, n. 8617 e 7 marzo 2024, n. 2220; Cons. Stato, sez. VI, 3 novembre 2020, n. 6771, e 26 ottobre 2020, n. 6498).
Pertanto, non occorreva alcuna motivazione rafforzata in ordine alla valutazione di peculiari ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, essendo l’ordine di demolizione di un abuso edilizio un atto vincolato e non essendovi alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il mero decorso del tempo, anche per un lasso considerevole, non sana (cfr., ex aliis, Cons. Stato, sez. II, 19 gennaio 2026, n. 394; sez. VII, 6 novembre 2024, n. 8862; sez. VI, 3 maggio 2024, n. 4061, 24 marzo 2023, n. 3001, 24 gennaio 2023, n. 755 e 3 novembre 2022, n. 9656).
12. Infine, non si rivela meritevole di condivisione la prospettazione ricorsuale secondo cui il Comune di Sperlonga avrebbe erroneamente ritenuto che la recinzione realizzata in pali di legno e rete metallica non potesse essere ritenuta edificata in assenza di titolo autorizzatorio, in quanto trattasi di opera “realizzata senza l’impego di malta cementizia e senza opere murarie “ e come tale non soggetta al rilascio di alcun titolo, in quanto estrinsecazione/manifestazione lecita delle ordinarie facoltà di godimento immanenti il diritto di proprietà.
L’assunto non coglie nel segno, avendo, in argomento, la giurisprudenza chiarito che una semplice recinzione, costituita come nella specie da paletti infissi al suolo a sostegno di una rete metallica, rappresenta attività edilizia di regola libera, a meno che non venga ad insistere su area interessata da un qualche tipo di vincolo: così esattamente TAR Liguria sez. I 8 novembre 2012 n°1393 e la conforme TAR Puglia Lecce sez. III 10 ottobre 2012 n°1659.
Ebbene, le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa, hanno consentito di accertare che, nella fattispecie concreta, l’area in cui la ricorrente ha eseguito l’intervento è soggetta ai vincoli ed alle previsioni di cui al PTP approvato dalla Regione Lazio con Legge 24 del 6.07.1998 e del PTPR adottato dalla Regione Lazio con deliberazioni di Giunta n. 556 del 25.07.2007 e n. 1025 del 21.12.2007 e rientra nella fascia dei 300 mt dall’arenile, per la quale è altresì prevista l’inedificabilità assoluta.
Dunque, parte ricorrente, per la realizzazione della citata recinzione, avrebbe dovuto infatti richiedere preventivamente i prescritti pareri presso le Autorità competenti preposte a tutela dei vincoli ed inviare presso il Comune di Sperlonga la relativa comunicazione.
13. Alla stregua delle superiori osservazioni, l’ordine di demolizione, dunque, è pienamente legittimo, oltreché atto doveroso.
14. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
15. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della risalenza del contenzioso e della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Valerio Torano, Consigliere
EL Di NO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL Di NO | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO