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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 3210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3210 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/04/2025 della Corte d'appello di Palermo data per svolta, su accordo delle parti, la relazione del Consigliere Rosaria NO;
udito il Sostituto Procuratore Generale, GI Sassone, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Salvatore Caputo che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia di condanna del ricorrente per il delitto di cui all’art. 476 cod. pen. perché, quale Brigadiere Capo in servizio presso la Compagnia dei Carabinieri di Alcamo con funzioni di capo deposito combustibili e lubrificanti e, quindi, nella veste di pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, aveva apposto sui verbali di constatazione del 7.9.2017, 6.5.2017 e 9.1.2017 della Commissione interna, chiamata a verificare ogni quattro mesi il carico di combustibile esistente presso i depositi dei carabinieri, le firme false e la sigla del Presidente e di un componente della Commissione, così formando atti in parte falsi o alterando atti veri, con Penale Sent. Sez. 5 Num. 3210 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 12/01/2026 2 l’aggravante di aver commesso detti fatti al fine di eseguire il delitto di peculato (per il quale procedeva la Procura militare di Napoli). 2. Avverso la richiamata sentenza il CA, con il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a quattro motivi, di seguito ripercorsi entro i limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo e il secondo motivo, denuncia violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 476 cod. pen., assumendo che l’atto in questione non potrebbe essere considerato un atto pubblico, trattandosi di un atto amministrativo a rilevanza interna della compagnia dei carabinieri. Né, peraltro, l’apposizione delle sottoscrizioni false avrebbe pregiudicato l’attività di controllo poiché i componenti della commissione avevano ammesso in dibattimento di non aver, neppure quando avevano apposto le loro firme sui verbali, mai svolto alcun controllo sui calcoli che egli prospettava. 2.2. Con il terzo motivo lamenta l’erronea contestazione della circostanza aggravante del nesso teleologico con il delitto di peculato, in mancanza dell’accertamento del relativo reato, peraltro rimesso alla giurisdizione militare. 2.3. Con il quarto motivo assume violazione dell’art. 62-bis cod. pen. per non essergli state concesse le circostanze attenuanti generiche nonostante la sua condotta collaborativa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo e il secondo motivo, suscettibili di valutazione unitaria, non sono fondati, per le ragioni di seguito indicate. 2. Come è stato infatti chiarito da lungo tempo nella giurisprudenza di questa Corte l’atto pubblico contemplato dagli artt. 476 e 479 cod. pen. può essere caratterizzato sia dalla produttività di effetti costitutivi, traslativi, dispositivi, modificativi o estintivi rispetto a situazioni soggettive di rilevanza pubblicistica sia, in via anche solo alternativa, dalla documentazione di attività compiute dal pubblico ufficiale che redige l’atto o di fatti avvenuti alla sua presenza (Sez. 5, n. 10149 del 16/10/1984, De Stefani, Rv. 166729). D’altra parte, non vi è dubbio che, nella veste di Brigadiere Capo della Compagnia dei carabinieri di Alcamo con la specifica funzione di capo deposito combustili e lubrificanti, il ricorrente rivestisse la qualifica di pubblico ufficiale. 3 Neppure colgono nel segno le doglianze con le quali l’imputato sostiene che il falso sarebbe innocuo perché in concreto i soggetti dei quali aveva apposto le firme non avevano mai controllato i suoi calcoli. Al riguardo, deve invero essere ribadito che il falso può dirsi innocuo nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto (tra le tante, Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, dep. 2021, Brisciano, Rv. 280453; Sez. 5, n. 47601 del 26/05/2014, Lamberti, Rv. 261812). Tale allora non è, con evidenza, la situazione in esame nella quale, essendo incardinata una commissione per la verifica sul consumo di carburante, era necessaria la verifica da parte di ciascuno dei componenti della stessa, suffragata proprio dall’apposizione della firma dei relativi verbali. Di qui, se pure in alcuni casi o in tesi di regola, i componenti, pur apponendo la loro firma, non avevano di fatto controllato i calcoli effettuati dal ricorrente, ciò non significa che fosse venuta meno la funzione pubblica di controllo che gli stessi dovevano svolgere e per la quale era prevista l’apposizione della sottoscrizione in calce all’atto da parte di tutti i componenti della commissione ai fini dell’esplicazione della funzione documentale dello stesso (Sez. 5, n. 23891 del 18/03/2019, Cozzitorto, Rv. 275559). 2. Il terzo motivo è, parimenti, non fondato, in quanto la circostanza aggravante del nesso teleologico, prevista dall'art. 61 n. 2 cod. pen., può essere ritenuta, in applicazione dell'art. 2, comma 2, cod. proc. pen, anche se il reato fine viene giudicato separatamente (Sez. 5, n. 12707 del 12/02/2003, Bevilacqua, Rv. 224063). Di qui, legittimamente, la decisione censurata (come già quella di primo grado) ha posto in rilievo, pur nei soli limiti necessari ad accertare l’integrazione della predetta circostanza (e, dunque, incidenter tantum), che una serie di elementi convergono nel senso che il ricorrente avesse commesso anche una condotta rientrante nel fatto tipico del delitto di peculati, essendo stati accertati non irrilevanti “ammanchi” di carburante nello stesso periodo. 3. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile, atteso che il ricorrente, assumendo di aver prestato una condotta collaborativa che non sarebbe stata vagliata, non si confronta con le argomentazioni logiche spese in senso contrario dalle pronunce di merito, le quali hanno sottolineato che la condotta dello stesso è stata inerte o neutra sul piano processuale, non potendo così essere 4 apprezzata come elemento positivo da valutare per la concessione delle circostanze attenuanti generiche in proprio favore (ex plurimis, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 – 01). 4. Il ricorso deve pertanto essere nel complesso rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 12/01/2026 Il Consigliere Estensore Il Presidente Rosaria NO UC LL
udito il Sostituto Procuratore Generale, GI Sassone, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Salvatore Caputo che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia di condanna del ricorrente per il delitto di cui all’art. 476 cod. pen. perché, quale Brigadiere Capo in servizio presso la Compagnia dei Carabinieri di Alcamo con funzioni di capo deposito combustibili e lubrificanti e, quindi, nella veste di pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, aveva apposto sui verbali di constatazione del 7.9.2017, 6.5.2017 e 9.1.2017 della Commissione interna, chiamata a verificare ogni quattro mesi il carico di combustibile esistente presso i depositi dei carabinieri, le firme false e la sigla del Presidente e di un componente della Commissione, così formando atti in parte falsi o alterando atti veri, con Penale Sent. Sez. 5 Num. 3210 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 12/01/2026 2 l’aggravante di aver commesso detti fatti al fine di eseguire il delitto di peculato (per il quale procedeva la Procura militare di Napoli). 2. Avverso la richiamata sentenza il CA, con il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a quattro motivi, di seguito ripercorsi entro i limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo e il secondo motivo, denuncia violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 476 cod. pen., assumendo che l’atto in questione non potrebbe essere considerato un atto pubblico, trattandosi di un atto amministrativo a rilevanza interna della compagnia dei carabinieri. Né, peraltro, l’apposizione delle sottoscrizioni false avrebbe pregiudicato l’attività di controllo poiché i componenti della commissione avevano ammesso in dibattimento di non aver, neppure quando avevano apposto le loro firme sui verbali, mai svolto alcun controllo sui calcoli che egli prospettava. 2.2. Con il terzo motivo lamenta l’erronea contestazione della circostanza aggravante del nesso teleologico con il delitto di peculato, in mancanza dell’accertamento del relativo reato, peraltro rimesso alla giurisdizione militare. 2.3. Con il quarto motivo assume violazione dell’art. 62-bis cod. pen. per non essergli state concesse le circostanze attenuanti generiche nonostante la sua condotta collaborativa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo e il secondo motivo, suscettibili di valutazione unitaria, non sono fondati, per le ragioni di seguito indicate. 2. Come è stato infatti chiarito da lungo tempo nella giurisprudenza di questa Corte l’atto pubblico contemplato dagli artt. 476 e 479 cod. pen. può essere caratterizzato sia dalla produttività di effetti costitutivi, traslativi, dispositivi, modificativi o estintivi rispetto a situazioni soggettive di rilevanza pubblicistica sia, in via anche solo alternativa, dalla documentazione di attività compiute dal pubblico ufficiale che redige l’atto o di fatti avvenuti alla sua presenza (Sez. 5, n. 10149 del 16/10/1984, De Stefani, Rv. 166729). D’altra parte, non vi è dubbio che, nella veste di Brigadiere Capo della Compagnia dei carabinieri di Alcamo con la specifica funzione di capo deposito combustili e lubrificanti, il ricorrente rivestisse la qualifica di pubblico ufficiale. 3 Neppure colgono nel segno le doglianze con le quali l’imputato sostiene che il falso sarebbe innocuo perché in concreto i soggetti dei quali aveva apposto le firme non avevano mai controllato i suoi calcoli. Al riguardo, deve invero essere ribadito che il falso può dirsi innocuo nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto (tra le tante, Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, dep. 2021, Brisciano, Rv. 280453; Sez. 5, n. 47601 del 26/05/2014, Lamberti, Rv. 261812). Tale allora non è, con evidenza, la situazione in esame nella quale, essendo incardinata una commissione per la verifica sul consumo di carburante, era necessaria la verifica da parte di ciascuno dei componenti della stessa, suffragata proprio dall’apposizione della firma dei relativi verbali. Di qui, se pure in alcuni casi o in tesi di regola, i componenti, pur apponendo la loro firma, non avevano di fatto controllato i calcoli effettuati dal ricorrente, ciò non significa che fosse venuta meno la funzione pubblica di controllo che gli stessi dovevano svolgere e per la quale era prevista l’apposizione della sottoscrizione in calce all’atto da parte di tutti i componenti della commissione ai fini dell’esplicazione della funzione documentale dello stesso (Sez. 5, n. 23891 del 18/03/2019, Cozzitorto, Rv. 275559). 2. Il terzo motivo è, parimenti, non fondato, in quanto la circostanza aggravante del nesso teleologico, prevista dall'art. 61 n. 2 cod. pen., può essere ritenuta, in applicazione dell'art. 2, comma 2, cod. proc. pen, anche se il reato fine viene giudicato separatamente (Sez. 5, n. 12707 del 12/02/2003, Bevilacqua, Rv. 224063). Di qui, legittimamente, la decisione censurata (come già quella di primo grado) ha posto in rilievo, pur nei soli limiti necessari ad accertare l’integrazione della predetta circostanza (e, dunque, incidenter tantum), che una serie di elementi convergono nel senso che il ricorrente avesse commesso anche una condotta rientrante nel fatto tipico del delitto di peculati, essendo stati accertati non irrilevanti “ammanchi” di carburante nello stesso periodo. 3. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile, atteso che il ricorrente, assumendo di aver prestato una condotta collaborativa che non sarebbe stata vagliata, non si confronta con le argomentazioni logiche spese in senso contrario dalle pronunce di merito, le quali hanno sottolineato che la condotta dello stesso è stata inerte o neutra sul piano processuale, non potendo così essere 4 apprezzata come elemento positivo da valutare per la concessione delle circostanze attenuanti generiche in proprio favore (ex plurimis, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 – 01). 4. Il ricorso deve pertanto essere nel complesso rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 12/01/2026 Il Consigliere Estensore Il Presidente Rosaria NO UC LL