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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 01/09/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
n. 796/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 796/2024 R.G., vertente
TRA
p. iva ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Rudy Goreri (CF: ), elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo Studio del proprio difensore, sito in Mantova (MN), viale Risorgimento n. 19,
- ricorrente -
E
C.F. e P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Giuseppe Bertazzoli ( , C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo Studio del proprio difensore, sito in Brescia Via Solferino n. 55,
- resistente –
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso
Per la resistente: come da verbale dell'udienza del 9.7.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 429, comma 1, c.p.c. - così come modificato dalla Legge del 18 giugno
2009, n. 69 - mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
1 1. La ricorrente ha allegato che l'Azienda Agricola EN di GU EN ed GY Ventures s.r.l., in qualità di parte locatrice, hanno stipulato un contratto di locazione ad uso commerciale in data
1.7.2022 (cfr. doc. 1 di parte ricorrente), avente ad oggetto le stalle, i magazzini e due appartamenti siti in Castelnovo Bariano (RO), via Investitura n. 1648/A e meglio identificati catastalmente al NCEU del predetto comune al FG. 7, part 129, sub 1, 2, 3, 4 e 8, al FG. 7, part 463, sub. 1, 2 oltre Catasto Terreni al FG. 7, part 463.
Successivamente, al predetto contratto di locazione è subentrata la società ricorrente, in qualità di conduttrice, a partire dal 23.9.2022 (cfr. doc. 2 di parte ricorrente).
L'istante ha dedotto che, a causa del maltempo verificatosi nel mese di aprile del 2023, il lastrico solare di una parte degli immobili, (Catasto Fabbricati Comune di Castelnovo Bariano Foglio n. 7, part. 463 sub 1 e 2) oggetto di contratto di locazione in subentro, risulta ammalorato e pericolante, tanto che non
è stato possibile usufruire dei predetti locali ed in particolare al ricovero degli animali d'allevamento, come verificato dalla locale ULSS5 in fase di richiesta preliminare svolta dall'istante al fine di avviare il proprio allevamento bovino.
Dunque, la ricorrente ha allegato di avere richiesto alla locatrice il ripristino degli immobili, la quale, tuttavia, ha negato un intervento in tal senso.
La ha evidenziato come sia obbligo del locatore di mantenere la cosa locata Parte_1 in stato da servire all'uso convenuto e che, in ragione dell'inadempimento della odierna resistente, essa ha diritto ad una riduzione proporzionata del corrispettivo del canone.
Nel costituirsi, la resistente ha contestato in fatto ed in diritto quanto ex adverso allegato e dedotto.
In particolare, ha precisato che, con atto di affitto di ramo d'azienda del Controparte_1
21.9.2022 dinanzi al Notaio l'Azienda Agricola GU EN ha stipulato un contratto Persona_1 di affitto di quattro anni a favore dell'odierna ricorrente.
Successivamente, in data 30.11.2022, sempre davanti al Notaio è stato rettificato ed Persona_1 integrato il ramo di affitto di azienda, dandosi atto che fra i beni oggetto del contratto di affitto di azienda costituito dall'Azienda Agricola EN GU a favore di sono ricompresi tutti gli Pt_1 immobili oggetto del contratto di locazione fra GY e EN GU di cui al contratto di locazione commerciale in atti (cfr. doc. n. 1, 2 e 3 di parte resistente).
Dunque, la resistente ha evidenziato come la società ricorrente non sia subentrata nella posizione dell'Azienda Agricola EN dal 14.6.2023, ma è subentrata nella gestione dell'azienda sin dal settembre 2022.
2 Inoltre, ha contestato che mai sia intervenuto un evento naturale nell'aprile del Controparte_1
2023, che avrebbe reso pericolanti e ammalorati una parte degli immobili di proprietà della stessa, ponendo in rilievo la tardività della contestazione della ricorrente, effettuata in ordine alla sostenuta impossibilità a fruire di una parte dei locali per poter svolgere la propria attività di allevamento dei bovini, in quanto avvenuta solo in data 16.10.2023.
La resistente ha dedotto che la circostanza relativa all'inutilizzabilità dei capannoni sarebbe smentita anche dall'esistenza di un ulteriore contratto tra le parti, con il quale, fra l'altro, è stato dato atto che: sarebbe stato costituito il diritto di superficie di cui al documento n. 4 fra e con un CP_1 CP_2 corrispettivo pari a euro 110.000,00, con l'impegno della società a corrispondere a tale CP_1 Pt_1 somma con le modalità di cui all'art. 2 di tale contratto;
sarebbero stati eseguiti alcuni lavori volti ad ottimizzare il tetto di alcuni capannoni anche al fine della posa dei pannelli fotovoltaici.
La resistente ha rilevato che, in ragione di tale accordo, ha provveduto anche alla corresponsione dell'importo di 20.000,00 euro in favore della ricorrente.
La società resistente ha anche formulato domanda riconvenzionale.
In particolare, ha allegato che, al momento della costituzione in giudizio della convenuta, la ricorrente era morosa nel pagamento di tre mensilità per un importo complessivo di euro 17.747,85; morosità che, in forza dell'art. 17 del contratto, è sufficiente a giustificare la risoluzione di diritto del contratto stesso.
La resistente ha dedotto di avere in più occasioni invitato la società ricorrente al tempestivo pagamento dei canoni comunicando che, in difetto, sarebbe intervenuta la risoluzione del contratto, come ricavabile dalle comunicazioni del 22 febbraio, 10 maggio e 11 luglio 2024.
Il giudice, esaminate le istanze istruttorie formulate dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la discussione ex art. 429 c.p.c., in occasione della quale è comparso unicamente il difensore della resistente.
2. In via del tutto preliminare, giova esaminare l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla ricorrente, in relazione alla domanda riconvenzionale formulata dalla resistente, in quanto l'esperito procedimento di mediazione ha avuto ad oggetto la sola domanda principale.
L'eccezione è infondata.
Come di recente chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “La mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di
3 valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3452 del 07/02/2024).
Dunque, è possibile procedere oltre.
3. A questo punto, occorre vagliare la fondatezza delle domande svolte dalla ricorrente.
Ebbene, tutte le pretese avanzate dalla società istante riposano sulla sussistenza di una circostanza fattuale specifica, ossia l'inutilizzabilità di gran parte degli immobili, verificatasi quantomeno dall'aprile del 2023, in ragione di un evento atmosferico tale da rendere ammalorato e pericolante il lastrico solare.
Tanto premesso, si osserva che, a parere di questo giudicante, sono rimaste del tutto indimostrate sia il verificarsi di detto evento nell'aprile del 2023 sia le effettive condizioni degli immobili, come peraltro genericamente descritte dalla ricorrente.
3.1 Con riferimento al primo profilo, è sufficiente evidenziare che la ricorrente, onerata in tal senso:
- ha genericamente descritto gli elementi degli immobili che ne renderebbero impossibile l'utilizzo
(“risulta ammalorato e pericolante tanto che la conduttrice risulta impossibilitata ad usufruire dei predetti locali ed in particolare al ricovero degli animali d'allevamento, come verificato dalla locale in fase di richiesta preliminare svolta dall'istante al fine di avviare il proprio allevamento Pt_2 bovino”; cfr. ricorso introduttivo, pag. 2);
- non si è premurata di depositare alcun documento comprovante l'attuale stato dell'immobile;
- a fronte di dedotte criticità risalenti all'aprile 2023, ha formalizzato una sola richiesta di rimessione in pristino dell'immobile in cui, anche in tal caso genericamente, si fa riferimento ad un ammaloramento del lastrico solare dopo circa sei mesi (cfr. doc. n. 3 di parte ricorrente);
- non ha fornito alcuna ulteriore precisazione a seguito della puntuale risposta da parte della resistente in relazione sia allo stato degli immobili sia agli obblighi derivanti dal contratto per le parti (cfr. doc. n.
4 di parte ricorrente);
- non ha depositato alcun documento comprovante le dedotte verifiche effettuate dall' Pt_3
Ciò posto, non può non rilevarsi la scarsa verosimiglianza delle deduzioni della odierna ricorrente, atteso che, sebbene nel ricorso introduttivo si faccia generico riferimento ad un evento di “maltempo” asseritamente verificatosi nell'aprile 2023, di tale circostanza non si fa alcuna menzione, neppure minima, nel messaggio PEC inviato il 16.10.2023 e con cui, per la prima ed unica volta, è stata lamentata l'inutilizzabilità di una non meglio precisata porzione degli immobili.
4 A ciò si aggiunga che la società ricorrente, come detto, non ha fornito prova (né ha chiesto di farlo) sia del dedotto evento atmosferico, peraltro neppure collocato in maniera specifica nel tempo, sia dell'effettiva condizione degli immobili, che ne avrebbe determinato l'inutilizzabilità.
In questa prospettiva, del tutto prive di pregnanza probatoria risultano i preventivi depositati dalla ricorrente, aventi ad oggetto “Offerta per servizio fornitura e posa in opera di nuova copertura di circa
680,00 mq” e “Offerta per servizio fornitura e posa in opera di nuova copertura di circa 1.380,00 mq”.
Trattasi, infatti, di documenti di sostanziale formazione unilaterale, nella quale è operata una mera quantificazione del valore delle opere indicate nel preventivo, prive di considerazione di carattere tecnico in ordine alla stessa necessità di realizzazione di tali lavori (cfr. doc. n. 7 e n. 8 di parte ricorrente).
3.2 E ancora, la palese infondatezza delle allegazioni e deduzioni della ricorrente è ulteriormente confermata dalle precisazioni rese dalla resistente, nonché dai documenti dalla stessa depositati.
Infatti, ha prodotto copia del contratto stipulato tra la stessa e la società Controparte_1 ricorrente in data 26.6.2023, con il quale quest'ultima ha espresso l'assenso alla costituzione del diritto di superficie sul lastrico solare proprio degli immobili oggetto di domanda in favore di una terza società, a fronte della corresponsione di un corrispettivo da parte della odierna ricorrente, come previsto all'art. 2 del contratto (cfr. doc. n. 5 di parte resistente).
Inoltre, la resistente ha anche fornito prova di avere provveduto al pagamento di 20.000,00 euro in favore della società ricorrente, in adempimento del predetto contratto (cfr. doc. n. 5a di parte resistente).
Tali circostanze assumono rilevanza in quanto, sebbene il contratto risalga al 26.6.2023, dunque ad un momento successivo all'asserito evento atmosferico che avrebbe cagionato l'ammaloramento proprio del lastrico solare, né nel contratto stipulato tra le odierne parti né tra e Controparte_1
si dà conto della eventuale necessità Controparte_3 di interventi di ripristino del lastrico solare (cfr. doc. n. 4 e n. 5 di parte resistente).
3.3 Per mera completezza, si osserva che neppure sarebbe stato possibile disporre C.T.U., come richiesta dalla ricorrente, al fine di “accertare” i dedotti danni, non solo per la rilevata genericità assertiva, ma anche e soprattutto in quanto, come noto, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla
5 deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cfr. ex multis Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 8498 del
31/03/2025).
Dunque, le domande della ricorrente vanno integralmente respinte.
4. A questo punto, occorre esaminare le domande riconvenzionali svolte dalla società resistente, la quale ha così precisato le conclusioni: “Ritenuta l'esistenza dei presupposti per dichiarare
l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione stipulato fra le parti per inadempimento imputabile a fatto e colpa della ricorrente per intervenuta violazione delle previsioni di cui all'art. 17 del contratto di locazione ( doc. 1 in atti) da parte della società istante, già a far data dal marzo 2024,
o del 21 maggio 2024 o comunque da maggio del 2024 o da altra data che riterrà il Tribunale adito, voglia il Tribunale dichiarare risolto il contratto di locazione del 01.07.2022 in essere originariamente fra la e l'azienda Agricola EN di EN GU alla quale è subentrata quale Controparte_1 conduttrice la a far data dal marzo 2024 o dal 21 maggio 2024 o dalla data Parte_1 che riterrà il Tribunale per violazione delle previsioni di cui all'art. 17 del contratto. Si chiede la condanna della ricorrente al pagamento dei canoni impagati maturati da giugno 2024 ad oggi altre ai canoni maturandi sino alla liberazione dell'immobile a titolo di indennità di occupazione senza titolo del bene con la condanna della controparte al ripristino dello stato dei luoghi e con riserva di agire in separata sede per il risarcimento degli ulteriori danni subiti e subendi”.
Ebbene, preliminarmente va dato atto che:
- è riscontrabile per tabulas il rapporto contrattuale intercorso tra le parti;
- è pacifica la morosità della ricorrente, la quale, nonostante le chiare e specifiche allegazioni della resistente, mai ha formulato specifiche contestazioni sul punto;
- l'inadempimento della ricorrente, alla luce delle argomentazioni sopra espresse, è privo di plausibile giustificazione, ex art. 1460 c.c..
4.1 Dunque, la società resistente ha dedotto l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento della ricorrente e per violazione della clausola di cui all'art. 17 del contratto, a far data dal marzo 2024,
o del 21 maggio 2024 o comunque da maggio del 2024.
Dunque, giova riportare il contenuto dell'art. 17 citato:
6 Orbene, la domanda di risoluzione sulla base della clausola risolutiva espressa, contenuta nel contratto in atti all'articolo 17, debitamente sottoscritta dal conduttore anche ai sensi degli artt. 1341-1342c.c., è fondata e meritevole di accoglimento;
ed invero è condivisibile il principio per il quale “la risoluzione del contratto di locazione di immobili sulla base di una clausola risolutiva espressa non può essere pronunciata di ufficio, ma postula la corrispondente e specifica domanda giudiziale della parte nel cui interesse quella clausola è stata prevista” (cfr. tra le altre Cassazione civile, sez. III, 09/06/2015, n.
11864; Cassazione civile, sez. III, 22/09/2014, n. 19865); nel caso in esame la domanda è stata formulata in via riconvenzionale dalla resistente.
Inoltre, è pacifica, nel caso di specie, la violazione delle pattuizioni contrattuali da parte della ricorrente, con specifico riferimento ai tempi del pagamento.
In particolare, la resistente ha precisato che:
- il canone del mese di novembre 2023 è stato corrisposto il 22.11.2023 (cfr. doc. n. 7 di parte resistente);
- il canone del mese di febbraio 2024 è stato corrisposto il 23.2.2024 (cfr. doc. n. 8 di parte resistente);
- il canone del mese di aprile 2024 è stato corrisposto il 24.5.2024 (cfr. doc. n. 9 e n. 11 di parte resistente);
- il canone del mese di maggio 2024 è stato corrisposto il 25.5.2024 (cfr. doc. n. 9 e n. 12 di parte resistente);
- il canone del mese di giugno 2024 è stato corrisposto il 24.7.2024 (cfr. doc. n. 10 e n. 13 di parte resistente);
- dal mese di luglio 2024 non è stato più corrisposto alcun canone.
Sul punto ritiene il Tribunale che “nelle locazioni di immobili a uso diverso dall'abitazione, alle quali non si applica la disciplina di cui all'articolo 55 della legge 392/1978, l'offerta o il pagamento del
7 canone (che, se effettuati dopo l'intimazione di sfratto, non consentono l'emissione, ai sensi dell'art.
665 c.p.c., del provvedimento interinale di rilascio con riserva delle eccezioni, per l'insussistenza della persistente morosità di cui all'art. 663, comma 3, c.p.c., nel giudizio susseguente a cognizione piena, non comportano l'inoperatività della clausola risolutiva espressa, in quanto, ai sensi dell'art. 1453, comma 3, c.c., dalla data della domanda il conduttore non può più adempiere. L'operatività della clausola risolutiva espressa determina, di conseguenza, l'irrilevanza dell'indagine sulla gravità dell'inadempimento” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 29/09/2014, n. 20483).
A ciò si aggiunga che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la risoluzione di diritto di un contratto, prevista dalle parti con apposita pattuizione quale conseguenza dell'inadempimento di una determinata obbligazione, non opera automaticamente, bensì produce effetti solo dal momento in cui il contraente, nel cui interesse è stata pattuita, comunica all'altro inadempiente l'intenzione di avvalersene (Cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9369 del 08/04/2024).
Dunque, a parere di questo giudicante, la prima missiva con cui è stata espressa la volontà inequivoca di avvalersi della clausola risolutiva espressa corrisponde a quella inviata in data 21.5.2025 (cfr. doc. n.
15 di parte resistente).
Infatti, nelle precedenti comunicazioni depositate, la resistente si è limitata a sollecitare il pagamento evidenziando la tardività dello stesso (cfr. pec del 22.2.2024, doc. n. 14 di parte resistente) od a preannunciare la volontà di avvalersi della clausola, non essendo tollerabili ulteriori ritardi (cfr. PEC del 10.5.2024, doc. n. 14 a di parte resistente).
Invece, con la comunicazione del 21.5.2024 è stata manifestata in maniera inequivoca alla odierna ricorrente la volontà di di avvalersi della predetta clausola risolutiva espressa, Controparte_1 atteso che nella stessa si legge: “[…] a tutt'oggi non ci risulta il pagamento delle rate di Aprile e
Maggio 2024 relative all'affitto dell'immobile sito in Castelnovo Bariano, Via Investitura 1648, oggetto del Contratto di Locazione con la Vostra Azienda di cui in allegato. Pertanto, ai sensi dell'art.
17 del suddetto Contratto, con la presente Vi informiamo che il Contratto è da considerarsi risolto
“ipso iure”, con decorrenza odierna, salvo il risarcimento dei danni […]” (doc. n. 15 di parte resistente).
Nella specie, come detto, è pacifico l'inadempimento da parte della ricorrente, nel senso meglio precisato nella clausola risolutiva espressa, atteso che mai è stata contestata la ricostruzione delle tempistiche dei pagamenti, come dettagliatamente descritta da e comprovata Controparte_1 dagli estratti del conto corrente sul quale sono stati effettuati i bonifici, nonché dalle distinte dei bonifici in questioni (cfr. doc. da 7 a 13 di parte resistente).
8 Dunque, in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda riconvenzionale, va dichiarato risolto di diritto, alla data del 21.5.2024, il contratto di locazione per il quale è causa, avente ad oggetto gli immobili siti in Castelnovo Bariano alla Via Investitura n° 1648/A (meglio indicati in ricorso e nel contratto in atti), con conseguente condanna al rilascio del bene in favore del locatore, con termine fissato per l'esecuzione all'11.8.2025, tenuto conto dell'esigenza del locatore di rientrare nella disponibilità dell'immobile e del conduttore di reperire una soluzione alternativa.
5. Ciò posto, giova precisare che l'azione di accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto per effetto d'una clausola risolutiva espressa, ex art. 1456 cod. civ., tende ad una pronuncia dichiarativa, perché implica l'accertamento dell'inadempienza, con la conseguenza che non ha l'idoneità, con riferimento all'art. 282 cod. proc. civ., all'efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato;
pertanto fino al momento della definitività della sentenza di accertamento - che in quanto tale deve acquisire quel grado di stabilità che si identifica con il giudicato - il rapporto contrattuale permane e con esso, nel caso di contratto a prestazioni corrispettive, qual è quello di locazione,
l'obbligo del conduttore di continuare a corrispondere il canone (Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25743 del 15/11/2013).
Tale specificazione, a parere di questo giudice, appare rilevante con riferimento all'ulteriore domanda riconvenzionale svolta dalla resistente, avente ad oggetto la richiesta di condanna al pagamento “dei canoni impagati maturati da giugno 2024 ad oggi altre ai canoni maturandi sino alla liberazione dell'immobile a titolo di indennità di occupazione senza titolo del bene con la condanna della controparte al ripristino dello stato dei luoghi e con riserva di agire in separata sede per il risarcimento degli ulteriori danni subiti e subendi”.
Il Tribunale reputa che, in applicazione del principio sopra richiamato in ordine alla natura dichiarativa della presente sentenza ed all'efficacia del contratto de quo, trovi applicazione la disciplina di cui all'art. 1591 c.c.
Dunque, trattandosi di contratto a prestazioni corrispettive ed essendo pacifico il mancato pagamento dei canoni dal mese di luglio 2024 (cfr. capo 4.1.), la deve essere Parte_1 condannata al pagamento del relativo canone di locazione di 4.849,14 oltre I.V.A., ex art. 1591 c.c., dal mese di luglio 2024 e sino al rilascio effettivo, oltre interessi al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla singola scadenza al soddisfo (cfr. Cassazione civile, sez. III, 15/11/2013, n. 25743; Cass. civ., sez.
II, 26 marzo 2009 n. 7369).
Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, “La condanna al pagamento dei canoni da scadere sino alla data di restituzione dell'immobile locato, dovuti comunque dal conduttore a seguito della
9 risoluzione della locazione a titolo di danni per la protratta occupazione dell'immobile (art. 1591 cod. civ.), costituisce ampliamento della domanda, ammissibile in tema di giudizio di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore e trova sostanzialmente la sua ratio nella disposizione particolare, di cui alla norma dell'art. 664, primo comma, cod. proc. civ., che, in caso di convalida definitiva dello sfratto intimato per la morosità del conduttore, autorizza, quando
l'intimante ne abbia fatto contestuale richiesta, l'emissione anche dell'ingiunzione di pagamento non solo dei canoni scaduti alla data della notificazione dell'intimazione, ma anche dei canoni "da scadere fino all'esecuzione dello sfratto". Si configura in tal caso - secondo la qualificazione che ad essa viene concordemente attribuita in dottrina - una delle ipotesi particolari di c.d. condanna in futuro (quella, cioè, in cui l'ordinamento valorizza l'interesse del creditore ad ottenere un provvedimento a carico del debitore prima ancora che si verifichi l'inadempimento dell'obbligato), secondo la previsione di un mezzo di tutela giurisdizionale non di tipo generale, ma eccezionale e tipico, del quale non è consentito, tuttavia, allargare per analogia l'area di applicabilità oltre le ipotesi espressamente previste di risoluzione della locazione per l'inadempimento del conduttore” (Cfr. in motivazione Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 11603 del 2005; Cfr. anche Cassazione civile sez. III, 14/12/2016, n.25599; Cass.
25/05/1992, n. 6245).
6. Non può che essere, invece, rigettata la domanda di condanna al “ripristino dello stato dei luoghi”, in quanto generica, non essendo stato neppure dedotto in che modo ed in che misura la ricorrente sia intervenuta sullo stato degli immobili.
7. Per quanto concerne le determinazioni da assumersi ai sensi degli artt. 91 ss. c.p.c., si osserva che la parte ricorrente è risultata soccombente, essendo stata rigettata la domanda principale ed essendo state accolte, per quanto di ragioni, le domande riconvenzionali svolte dalla resistente.
Le spese di lite che seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa, come determinato anche dalle domande riconvenzionali per il presente giudizio, dell'attività in concreto svolta e della complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta le domande di parte ricorrente;
in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda riconvenzionale, dichiara risolto di diritto, alla data del 21.5.2024, il contratto di locazione per il quale è causa, avente ad oggetto gli immobili siti in
Castelnovo Bariano alla Via Investitura n° 1648/A (meglio indicati in ricorso e nel contratto in atti);
10 condanna al rilascio, in favore di parte resistente, degli Parte_1 immobili siti in Castelnovo Bariano alla Via Investitura n° 1648/A (meglio indicati in ricorso e nel contratto in atti) e fissa per l'esecuzione la data dell'11.8.2025; in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda riconvenzionale, condanna
[...] al pagamento, in favore della resistente, dell'importo mensile pari ad euro Parte_1
4.849,14 oltre I.V.A., ex art. 1591 c.c., dal mese di giugno 2024 e sino al rilascio effettivo, oltre interessi al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla singola scadenza al soddisfo;
condanna l pagamento, in favore della resistente, delle spese di Parte_1 lite del presente giudizio, liquidate in euro 5.810,00, oltre rimborso spese forfetario15%, I.V.A. e
C.p.A. come per legge, nonché rimborso di contributo unificato e marca di iscrizione a ruolo.
Rovigo, 9.7.2024
Il Giudice
dott. Nicola Del Vecchio
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 796/2024 R.G., vertente
TRA
p. iva ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Rudy Goreri (CF: ), elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo Studio del proprio difensore, sito in Mantova (MN), viale Risorgimento n. 19,
- ricorrente -
E
C.F. e P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Giuseppe Bertazzoli ( , C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo Studio del proprio difensore, sito in Brescia Via Solferino n. 55,
- resistente –
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso
Per la resistente: come da verbale dell'udienza del 9.7.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 429, comma 1, c.p.c. - così come modificato dalla Legge del 18 giugno
2009, n. 69 - mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
1 1. La ricorrente ha allegato che l'Azienda Agricola EN di GU EN ed GY Ventures s.r.l., in qualità di parte locatrice, hanno stipulato un contratto di locazione ad uso commerciale in data
1.7.2022 (cfr. doc. 1 di parte ricorrente), avente ad oggetto le stalle, i magazzini e due appartamenti siti in Castelnovo Bariano (RO), via Investitura n. 1648/A e meglio identificati catastalmente al NCEU del predetto comune al FG. 7, part 129, sub 1, 2, 3, 4 e 8, al FG. 7, part 463, sub. 1, 2 oltre Catasto Terreni al FG. 7, part 463.
Successivamente, al predetto contratto di locazione è subentrata la società ricorrente, in qualità di conduttrice, a partire dal 23.9.2022 (cfr. doc. 2 di parte ricorrente).
L'istante ha dedotto che, a causa del maltempo verificatosi nel mese di aprile del 2023, il lastrico solare di una parte degli immobili, (Catasto Fabbricati Comune di Castelnovo Bariano Foglio n. 7, part. 463 sub 1 e 2) oggetto di contratto di locazione in subentro, risulta ammalorato e pericolante, tanto che non
è stato possibile usufruire dei predetti locali ed in particolare al ricovero degli animali d'allevamento, come verificato dalla locale ULSS5 in fase di richiesta preliminare svolta dall'istante al fine di avviare il proprio allevamento bovino.
Dunque, la ricorrente ha allegato di avere richiesto alla locatrice il ripristino degli immobili, la quale, tuttavia, ha negato un intervento in tal senso.
La ha evidenziato come sia obbligo del locatore di mantenere la cosa locata Parte_1 in stato da servire all'uso convenuto e che, in ragione dell'inadempimento della odierna resistente, essa ha diritto ad una riduzione proporzionata del corrispettivo del canone.
Nel costituirsi, la resistente ha contestato in fatto ed in diritto quanto ex adverso allegato e dedotto.
In particolare, ha precisato che, con atto di affitto di ramo d'azienda del Controparte_1
21.9.2022 dinanzi al Notaio l'Azienda Agricola GU EN ha stipulato un contratto Persona_1 di affitto di quattro anni a favore dell'odierna ricorrente.
Successivamente, in data 30.11.2022, sempre davanti al Notaio è stato rettificato ed Persona_1 integrato il ramo di affitto di azienda, dandosi atto che fra i beni oggetto del contratto di affitto di azienda costituito dall'Azienda Agricola EN GU a favore di sono ricompresi tutti gli Pt_1 immobili oggetto del contratto di locazione fra GY e EN GU di cui al contratto di locazione commerciale in atti (cfr. doc. n. 1, 2 e 3 di parte resistente).
Dunque, la resistente ha evidenziato come la società ricorrente non sia subentrata nella posizione dell'Azienda Agricola EN dal 14.6.2023, ma è subentrata nella gestione dell'azienda sin dal settembre 2022.
2 Inoltre, ha contestato che mai sia intervenuto un evento naturale nell'aprile del Controparte_1
2023, che avrebbe reso pericolanti e ammalorati una parte degli immobili di proprietà della stessa, ponendo in rilievo la tardività della contestazione della ricorrente, effettuata in ordine alla sostenuta impossibilità a fruire di una parte dei locali per poter svolgere la propria attività di allevamento dei bovini, in quanto avvenuta solo in data 16.10.2023.
La resistente ha dedotto che la circostanza relativa all'inutilizzabilità dei capannoni sarebbe smentita anche dall'esistenza di un ulteriore contratto tra le parti, con il quale, fra l'altro, è stato dato atto che: sarebbe stato costituito il diritto di superficie di cui al documento n. 4 fra e con un CP_1 CP_2 corrispettivo pari a euro 110.000,00, con l'impegno della società a corrispondere a tale CP_1 Pt_1 somma con le modalità di cui all'art. 2 di tale contratto;
sarebbero stati eseguiti alcuni lavori volti ad ottimizzare il tetto di alcuni capannoni anche al fine della posa dei pannelli fotovoltaici.
La resistente ha rilevato che, in ragione di tale accordo, ha provveduto anche alla corresponsione dell'importo di 20.000,00 euro in favore della ricorrente.
La società resistente ha anche formulato domanda riconvenzionale.
In particolare, ha allegato che, al momento della costituzione in giudizio della convenuta, la ricorrente era morosa nel pagamento di tre mensilità per un importo complessivo di euro 17.747,85; morosità che, in forza dell'art. 17 del contratto, è sufficiente a giustificare la risoluzione di diritto del contratto stesso.
La resistente ha dedotto di avere in più occasioni invitato la società ricorrente al tempestivo pagamento dei canoni comunicando che, in difetto, sarebbe intervenuta la risoluzione del contratto, come ricavabile dalle comunicazioni del 22 febbraio, 10 maggio e 11 luglio 2024.
Il giudice, esaminate le istanze istruttorie formulate dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la discussione ex art. 429 c.p.c., in occasione della quale è comparso unicamente il difensore della resistente.
2. In via del tutto preliminare, giova esaminare l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla ricorrente, in relazione alla domanda riconvenzionale formulata dalla resistente, in quanto l'esperito procedimento di mediazione ha avuto ad oggetto la sola domanda principale.
L'eccezione è infondata.
Come di recente chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “La mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di
3 valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3452 del 07/02/2024).
Dunque, è possibile procedere oltre.
3. A questo punto, occorre vagliare la fondatezza delle domande svolte dalla ricorrente.
Ebbene, tutte le pretese avanzate dalla società istante riposano sulla sussistenza di una circostanza fattuale specifica, ossia l'inutilizzabilità di gran parte degli immobili, verificatasi quantomeno dall'aprile del 2023, in ragione di un evento atmosferico tale da rendere ammalorato e pericolante il lastrico solare.
Tanto premesso, si osserva che, a parere di questo giudicante, sono rimaste del tutto indimostrate sia il verificarsi di detto evento nell'aprile del 2023 sia le effettive condizioni degli immobili, come peraltro genericamente descritte dalla ricorrente.
3.1 Con riferimento al primo profilo, è sufficiente evidenziare che la ricorrente, onerata in tal senso:
- ha genericamente descritto gli elementi degli immobili che ne renderebbero impossibile l'utilizzo
(“risulta ammalorato e pericolante tanto che la conduttrice risulta impossibilitata ad usufruire dei predetti locali ed in particolare al ricovero degli animali d'allevamento, come verificato dalla locale in fase di richiesta preliminare svolta dall'istante al fine di avviare il proprio allevamento Pt_2 bovino”; cfr. ricorso introduttivo, pag. 2);
- non si è premurata di depositare alcun documento comprovante l'attuale stato dell'immobile;
- a fronte di dedotte criticità risalenti all'aprile 2023, ha formalizzato una sola richiesta di rimessione in pristino dell'immobile in cui, anche in tal caso genericamente, si fa riferimento ad un ammaloramento del lastrico solare dopo circa sei mesi (cfr. doc. n. 3 di parte ricorrente);
- non ha fornito alcuna ulteriore precisazione a seguito della puntuale risposta da parte della resistente in relazione sia allo stato degli immobili sia agli obblighi derivanti dal contratto per le parti (cfr. doc. n.
4 di parte ricorrente);
- non ha depositato alcun documento comprovante le dedotte verifiche effettuate dall' Pt_3
Ciò posto, non può non rilevarsi la scarsa verosimiglianza delle deduzioni della odierna ricorrente, atteso che, sebbene nel ricorso introduttivo si faccia generico riferimento ad un evento di “maltempo” asseritamente verificatosi nell'aprile 2023, di tale circostanza non si fa alcuna menzione, neppure minima, nel messaggio PEC inviato il 16.10.2023 e con cui, per la prima ed unica volta, è stata lamentata l'inutilizzabilità di una non meglio precisata porzione degli immobili.
4 A ciò si aggiunga che la società ricorrente, come detto, non ha fornito prova (né ha chiesto di farlo) sia del dedotto evento atmosferico, peraltro neppure collocato in maniera specifica nel tempo, sia dell'effettiva condizione degli immobili, che ne avrebbe determinato l'inutilizzabilità.
In questa prospettiva, del tutto prive di pregnanza probatoria risultano i preventivi depositati dalla ricorrente, aventi ad oggetto “Offerta per servizio fornitura e posa in opera di nuova copertura di circa
680,00 mq” e “Offerta per servizio fornitura e posa in opera di nuova copertura di circa 1.380,00 mq”.
Trattasi, infatti, di documenti di sostanziale formazione unilaterale, nella quale è operata una mera quantificazione del valore delle opere indicate nel preventivo, prive di considerazione di carattere tecnico in ordine alla stessa necessità di realizzazione di tali lavori (cfr. doc. n. 7 e n. 8 di parte ricorrente).
3.2 E ancora, la palese infondatezza delle allegazioni e deduzioni della ricorrente è ulteriormente confermata dalle precisazioni rese dalla resistente, nonché dai documenti dalla stessa depositati.
Infatti, ha prodotto copia del contratto stipulato tra la stessa e la società Controparte_1 ricorrente in data 26.6.2023, con il quale quest'ultima ha espresso l'assenso alla costituzione del diritto di superficie sul lastrico solare proprio degli immobili oggetto di domanda in favore di una terza società, a fronte della corresponsione di un corrispettivo da parte della odierna ricorrente, come previsto all'art. 2 del contratto (cfr. doc. n. 5 di parte resistente).
Inoltre, la resistente ha anche fornito prova di avere provveduto al pagamento di 20.000,00 euro in favore della società ricorrente, in adempimento del predetto contratto (cfr. doc. n. 5a di parte resistente).
Tali circostanze assumono rilevanza in quanto, sebbene il contratto risalga al 26.6.2023, dunque ad un momento successivo all'asserito evento atmosferico che avrebbe cagionato l'ammaloramento proprio del lastrico solare, né nel contratto stipulato tra le odierne parti né tra e Controparte_1
si dà conto della eventuale necessità Controparte_3 di interventi di ripristino del lastrico solare (cfr. doc. n. 4 e n. 5 di parte resistente).
3.3 Per mera completezza, si osserva che neppure sarebbe stato possibile disporre C.T.U., come richiesta dalla ricorrente, al fine di “accertare” i dedotti danni, non solo per la rilevata genericità assertiva, ma anche e soprattutto in quanto, come noto, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla
5 deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cfr. ex multis Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 8498 del
31/03/2025).
Dunque, le domande della ricorrente vanno integralmente respinte.
4. A questo punto, occorre esaminare le domande riconvenzionali svolte dalla società resistente, la quale ha così precisato le conclusioni: “Ritenuta l'esistenza dei presupposti per dichiarare
l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione stipulato fra le parti per inadempimento imputabile a fatto e colpa della ricorrente per intervenuta violazione delle previsioni di cui all'art. 17 del contratto di locazione ( doc. 1 in atti) da parte della società istante, già a far data dal marzo 2024,
o del 21 maggio 2024 o comunque da maggio del 2024 o da altra data che riterrà il Tribunale adito, voglia il Tribunale dichiarare risolto il contratto di locazione del 01.07.2022 in essere originariamente fra la e l'azienda Agricola EN di EN GU alla quale è subentrata quale Controparte_1 conduttrice la a far data dal marzo 2024 o dal 21 maggio 2024 o dalla data Parte_1 che riterrà il Tribunale per violazione delle previsioni di cui all'art. 17 del contratto. Si chiede la condanna della ricorrente al pagamento dei canoni impagati maturati da giugno 2024 ad oggi altre ai canoni maturandi sino alla liberazione dell'immobile a titolo di indennità di occupazione senza titolo del bene con la condanna della controparte al ripristino dello stato dei luoghi e con riserva di agire in separata sede per il risarcimento degli ulteriori danni subiti e subendi”.
Ebbene, preliminarmente va dato atto che:
- è riscontrabile per tabulas il rapporto contrattuale intercorso tra le parti;
- è pacifica la morosità della ricorrente, la quale, nonostante le chiare e specifiche allegazioni della resistente, mai ha formulato specifiche contestazioni sul punto;
- l'inadempimento della ricorrente, alla luce delle argomentazioni sopra espresse, è privo di plausibile giustificazione, ex art. 1460 c.c..
4.1 Dunque, la società resistente ha dedotto l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento della ricorrente e per violazione della clausola di cui all'art. 17 del contratto, a far data dal marzo 2024,
o del 21 maggio 2024 o comunque da maggio del 2024.
Dunque, giova riportare il contenuto dell'art. 17 citato:
6 Orbene, la domanda di risoluzione sulla base della clausola risolutiva espressa, contenuta nel contratto in atti all'articolo 17, debitamente sottoscritta dal conduttore anche ai sensi degli artt. 1341-1342c.c., è fondata e meritevole di accoglimento;
ed invero è condivisibile il principio per il quale “la risoluzione del contratto di locazione di immobili sulla base di una clausola risolutiva espressa non può essere pronunciata di ufficio, ma postula la corrispondente e specifica domanda giudiziale della parte nel cui interesse quella clausola è stata prevista” (cfr. tra le altre Cassazione civile, sez. III, 09/06/2015, n.
11864; Cassazione civile, sez. III, 22/09/2014, n. 19865); nel caso in esame la domanda è stata formulata in via riconvenzionale dalla resistente.
Inoltre, è pacifica, nel caso di specie, la violazione delle pattuizioni contrattuali da parte della ricorrente, con specifico riferimento ai tempi del pagamento.
In particolare, la resistente ha precisato che:
- il canone del mese di novembre 2023 è stato corrisposto il 22.11.2023 (cfr. doc. n. 7 di parte resistente);
- il canone del mese di febbraio 2024 è stato corrisposto il 23.2.2024 (cfr. doc. n. 8 di parte resistente);
- il canone del mese di aprile 2024 è stato corrisposto il 24.5.2024 (cfr. doc. n. 9 e n. 11 di parte resistente);
- il canone del mese di maggio 2024 è stato corrisposto il 25.5.2024 (cfr. doc. n. 9 e n. 12 di parte resistente);
- il canone del mese di giugno 2024 è stato corrisposto il 24.7.2024 (cfr. doc. n. 10 e n. 13 di parte resistente);
- dal mese di luglio 2024 non è stato più corrisposto alcun canone.
Sul punto ritiene il Tribunale che “nelle locazioni di immobili a uso diverso dall'abitazione, alle quali non si applica la disciplina di cui all'articolo 55 della legge 392/1978, l'offerta o il pagamento del
7 canone (che, se effettuati dopo l'intimazione di sfratto, non consentono l'emissione, ai sensi dell'art.
665 c.p.c., del provvedimento interinale di rilascio con riserva delle eccezioni, per l'insussistenza della persistente morosità di cui all'art. 663, comma 3, c.p.c., nel giudizio susseguente a cognizione piena, non comportano l'inoperatività della clausola risolutiva espressa, in quanto, ai sensi dell'art. 1453, comma 3, c.c., dalla data della domanda il conduttore non può più adempiere. L'operatività della clausola risolutiva espressa determina, di conseguenza, l'irrilevanza dell'indagine sulla gravità dell'inadempimento” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 29/09/2014, n. 20483).
A ciò si aggiunga che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la risoluzione di diritto di un contratto, prevista dalle parti con apposita pattuizione quale conseguenza dell'inadempimento di una determinata obbligazione, non opera automaticamente, bensì produce effetti solo dal momento in cui il contraente, nel cui interesse è stata pattuita, comunica all'altro inadempiente l'intenzione di avvalersene (Cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9369 del 08/04/2024).
Dunque, a parere di questo giudicante, la prima missiva con cui è stata espressa la volontà inequivoca di avvalersi della clausola risolutiva espressa corrisponde a quella inviata in data 21.5.2025 (cfr. doc. n.
15 di parte resistente).
Infatti, nelle precedenti comunicazioni depositate, la resistente si è limitata a sollecitare il pagamento evidenziando la tardività dello stesso (cfr. pec del 22.2.2024, doc. n. 14 di parte resistente) od a preannunciare la volontà di avvalersi della clausola, non essendo tollerabili ulteriori ritardi (cfr. PEC del 10.5.2024, doc. n. 14 a di parte resistente).
Invece, con la comunicazione del 21.5.2024 è stata manifestata in maniera inequivoca alla odierna ricorrente la volontà di di avvalersi della predetta clausola risolutiva espressa, Controparte_1 atteso che nella stessa si legge: “[…] a tutt'oggi non ci risulta il pagamento delle rate di Aprile e
Maggio 2024 relative all'affitto dell'immobile sito in Castelnovo Bariano, Via Investitura 1648, oggetto del Contratto di Locazione con la Vostra Azienda di cui in allegato. Pertanto, ai sensi dell'art.
17 del suddetto Contratto, con la presente Vi informiamo che il Contratto è da considerarsi risolto
“ipso iure”, con decorrenza odierna, salvo il risarcimento dei danni […]” (doc. n. 15 di parte resistente).
Nella specie, come detto, è pacifico l'inadempimento da parte della ricorrente, nel senso meglio precisato nella clausola risolutiva espressa, atteso che mai è stata contestata la ricostruzione delle tempistiche dei pagamenti, come dettagliatamente descritta da e comprovata Controparte_1 dagli estratti del conto corrente sul quale sono stati effettuati i bonifici, nonché dalle distinte dei bonifici in questioni (cfr. doc. da 7 a 13 di parte resistente).
8 Dunque, in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda riconvenzionale, va dichiarato risolto di diritto, alla data del 21.5.2024, il contratto di locazione per il quale è causa, avente ad oggetto gli immobili siti in Castelnovo Bariano alla Via Investitura n° 1648/A (meglio indicati in ricorso e nel contratto in atti), con conseguente condanna al rilascio del bene in favore del locatore, con termine fissato per l'esecuzione all'11.8.2025, tenuto conto dell'esigenza del locatore di rientrare nella disponibilità dell'immobile e del conduttore di reperire una soluzione alternativa.
5. Ciò posto, giova precisare che l'azione di accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto per effetto d'una clausola risolutiva espressa, ex art. 1456 cod. civ., tende ad una pronuncia dichiarativa, perché implica l'accertamento dell'inadempienza, con la conseguenza che non ha l'idoneità, con riferimento all'art. 282 cod. proc. civ., all'efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato;
pertanto fino al momento della definitività della sentenza di accertamento - che in quanto tale deve acquisire quel grado di stabilità che si identifica con il giudicato - il rapporto contrattuale permane e con esso, nel caso di contratto a prestazioni corrispettive, qual è quello di locazione,
l'obbligo del conduttore di continuare a corrispondere il canone (Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25743 del 15/11/2013).
Tale specificazione, a parere di questo giudice, appare rilevante con riferimento all'ulteriore domanda riconvenzionale svolta dalla resistente, avente ad oggetto la richiesta di condanna al pagamento “dei canoni impagati maturati da giugno 2024 ad oggi altre ai canoni maturandi sino alla liberazione dell'immobile a titolo di indennità di occupazione senza titolo del bene con la condanna della controparte al ripristino dello stato dei luoghi e con riserva di agire in separata sede per il risarcimento degli ulteriori danni subiti e subendi”.
Il Tribunale reputa che, in applicazione del principio sopra richiamato in ordine alla natura dichiarativa della presente sentenza ed all'efficacia del contratto de quo, trovi applicazione la disciplina di cui all'art. 1591 c.c.
Dunque, trattandosi di contratto a prestazioni corrispettive ed essendo pacifico il mancato pagamento dei canoni dal mese di luglio 2024 (cfr. capo 4.1.), la deve essere Parte_1 condannata al pagamento del relativo canone di locazione di 4.849,14 oltre I.V.A., ex art. 1591 c.c., dal mese di luglio 2024 e sino al rilascio effettivo, oltre interessi al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla singola scadenza al soddisfo (cfr. Cassazione civile, sez. III, 15/11/2013, n. 25743; Cass. civ., sez.
II, 26 marzo 2009 n. 7369).
Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, “La condanna al pagamento dei canoni da scadere sino alla data di restituzione dell'immobile locato, dovuti comunque dal conduttore a seguito della
9 risoluzione della locazione a titolo di danni per la protratta occupazione dell'immobile (art. 1591 cod. civ.), costituisce ampliamento della domanda, ammissibile in tema di giudizio di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore e trova sostanzialmente la sua ratio nella disposizione particolare, di cui alla norma dell'art. 664, primo comma, cod. proc. civ., che, in caso di convalida definitiva dello sfratto intimato per la morosità del conduttore, autorizza, quando
l'intimante ne abbia fatto contestuale richiesta, l'emissione anche dell'ingiunzione di pagamento non solo dei canoni scaduti alla data della notificazione dell'intimazione, ma anche dei canoni "da scadere fino all'esecuzione dello sfratto". Si configura in tal caso - secondo la qualificazione che ad essa viene concordemente attribuita in dottrina - una delle ipotesi particolari di c.d. condanna in futuro (quella, cioè, in cui l'ordinamento valorizza l'interesse del creditore ad ottenere un provvedimento a carico del debitore prima ancora che si verifichi l'inadempimento dell'obbligato), secondo la previsione di un mezzo di tutela giurisdizionale non di tipo generale, ma eccezionale e tipico, del quale non è consentito, tuttavia, allargare per analogia l'area di applicabilità oltre le ipotesi espressamente previste di risoluzione della locazione per l'inadempimento del conduttore” (Cfr. in motivazione Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 11603 del 2005; Cfr. anche Cassazione civile sez. III, 14/12/2016, n.25599; Cass.
25/05/1992, n. 6245).
6. Non può che essere, invece, rigettata la domanda di condanna al “ripristino dello stato dei luoghi”, in quanto generica, non essendo stato neppure dedotto in che modo ed in che misura la ricorrente sia intervenuta sullo stato degli immobili.
7. Per quanto concerne le determinazioni da assumersi ai sensi degli artt. 91 ss. c.p.c., si osserva che la parte ricorrente è risultata soccombente, essendo stata rigettata la domanda principale ed essendo state accolte, per quanto di ragioni, le domande riconvenzionali svolte dalla resistente.
Le spese di lite che seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa, come determinato anche dalle domande riconvenzionali per il presente giudizio, dell'attività in concreto svolta e della complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta le domande di parte ricorrente;
in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda riconvenzionale, dichiara risolto di diritto, alla data del 21.5.2024, il contratto di locazione per il quale è causa, avente ad oggetto gli immobili siti in
Castelnovo Bariano alla Via Investitura n° 1648/A (meglio indicati in ricorso e nel contratto in atti);
10 condanna al rilascio, in favore di parte resistente, degli Parte_1 immobili siti in Castelnovo Bariano alla Via Investitura n° 1648/A (meglio indicati in ricorso e nel contratto in atti) e fissa per l'esecuzione la data dell'11.8.2025; in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda riconvenzionale, condanna
[...] al pagamento, in favore della resistente, dell'importo mensile pari ad euro Parte_1
4.849,14 oltre I.V.A., ex art. 1591 c.c., dal mese di giugno 2024 e sino al rilascio effettivo, oltre interessi al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla singola scadenza al soddisfo;
condanna l pagamento, in favore della resistente, delle spese di Parte_1 lite del presente giudizio, liquidate in euro 5.810,00, oltre rimborso spese forfetario15%, I.V.A. e
C.p.A. come per legge, nonché rimborso di contributo unificato e marca di iscrizione a ruolo.
Rovigo, 9.7.2024
Il Giudice
dott. Nicola Del Vecchio
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