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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/03/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4931/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Angelo Baffa, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4931/2022 promossa da:
P.I. n. , con il patrocinio dell'avv. Matteo Mungari Parte_1 P.IVA_1
ATTORE
Contro
( ), con il patrocinio dell'Avv. Antonio Aquino Controparte_1 C.F._1
CONVENUTI
CONCLUSIONI La parte convenuta ha concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 11.11.2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione notificato il 19.8.2022, la ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “− In via principale, nel merito, accertare e
[...] dichiarare l'acquisto ex lege art. 485 c.c., in capo al sig. c.f. Controparte_1
, nato a [...] il [...], della qualità di erede della sig.ra C.F._1 CP_2 e/o l'accettazione tacita ex artt. 474 e 476 c.p.c., da parte del medesimo, dell'eredità devoluta ex lege in morte della sig.ra comprensiva delle seguenti unità immobiliari: 1) Garage sito in CP_2
Pomezia, Lungomare delle Meduse n. 259 e identificato al catasto Fabbricati – Fg. 34, Part. 1151,
Categoria C6 – lotto 1 in perizia di stima;
2) Garage sito in Pomezia, Via Parigi n. 3 e identificato al catasto Fabbricati - Fg. 34, Part. 337, Sub. 514, Categoria C6 - Fg. 34, Part. 337, Sub. 511, Categoria
C6, Graffato corte esclusiva del sub 514 (già Sub. 507) – lotto 5 in perizia di stima;
3) Appartamento sito in Pomezia Via Parigi n. 3 e identificato al catasto Fabbricati - Fg. 34, Part. 337, Sub. 512,
Categoria A7 - Fg. 34, Part. 337, Sub. 510 Categoria A7, Graffato corte esclusiva del sub 512 (già
Sub. 508) – lotto 6 in perizia di stima;
4) Appartamento sito in Pomezia, Via Parigi n. 3 e identificato al catasto Fabbricati - Fg. 34, Part. 337, Sub. 513, Categoria A7 (già Sub. 505) - lotto 7 in perizia di stima. Con conseguente ordine di trascrizione al competente Conservatore dei Registri Immobiliari della predetta accettazione, ovvero con conseguente autorizzazione alla trascrizione. − Con vittoria di spese, competenze, onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA, CPA, come per legge”. A fondamento della domanda la società attrice, premesso di aver provveduto a notificare nel luglio
2013 a atto pignoramento immobiliare avente ad oggetto, tra gli altri, i seguenti beni Controparte_1 immobili:
1) Garage sito in Pomezia, Lungomare delle Meduse n. 259 (identificato al catasto Fabbricati – Fg. 34,
Part. 1151, Categoria C6;
2) Garage sito in Pomezia, Via Parigi n. 3 (identificato al catasto Fabbricati - Fg. 34, Part. 337, Sub.
514, Categoria C6 - Fg. 34, Part. 337, Sub. 511, Categoria C6, Graffato corte esclusiva del sub 514 (già Sub. 507);
pagina 1 di 5 3) Appartamento sito in Pomezia Via Parigi n. 3 (identificato al catasto Fabbricati - Fg. 34, Part. 337,
Sub. 512, Categoria A7 - Fg. 34, Part. 337, Sub. 510 Categoria A7, Graffato corte esclusiva del sub 512 (già Sub. 508);
4) Appartamento sito in Pomezia, Via Parigi n. 3 (identificato al catasto Fabbricati - Fg. 34, Part. 337,
Sub. 513, Categoria A7 (già Sub. 505) – ha dedotto che la procedura esecutiva è stata iscritta al n.
600/2013 di R.G.E. del Tribunale di Velletri;
che il notaio incaricato della redazione del Per_1 certificato ventennale ex art. 567 c.p.c., con riferimento ai beni immobili oggetto del pignoramento, ha certificato in data 12.2.2015: i) la piena ed esclusiva proprietà di dell'immobile di Controparte_1 cui al n. 1, in virtù di successione legittima del padre, e della madre, Persona_2 CP_2 ii) l'inclusione nella successione della degli immobili di cui ai numeri 5, 6 e 7 (corrispondenti CP_2 agli immobili sopra indicati ai nn. 2, 3 e 4), beni, peraltro, catastalmente intestati in piena proprietà all'esecutato che, con istanza del 16.1.2017, il convenuto ha chiesto la riduzione del Controparte_1 pignoramento ad uno solo dei beni pignorati così precisando: “La richiesta di riduzione viene oggi formulata per evitare ulteriori gravi danni ed irreparabili pregiudizi, già peraltro arrecati dal pignoramento ingiustificato dell'intero patrimonio immobiliare dell riservandosi ogni azione CP_1 di responsabilità e di risarcimento per gli abusi perpetrati con la strumentalizzazione delle procedure esecutive immobiliari in danno dell'istante anche in considerazione degli specifici Controparte_1 motivi fondanti le opposizioni proposte”; che dalla relazione dell'architetto nominato Persona_3 quale esperto per la stima nella procedura esecutiva, risultava che il bene immobile di cui al lotto 1 della perizia (corrispondente all'immobile sopra indicato al n. 1) era nel possesso dell' mentre CP_1
i beni di cui ai lotti 5, 6 e 7 della perizia (corrispondenti agli immobili sopra indicati ai nn. 2, 3 e 4) risultavano essere utilizzati dall'esecutato, nonché ancora che le unità immobiliari di cui ai lotti 6 e 7 (corrispondenti agli immobili sopra indicati ai nn. 3 e 4), a distanza di otto anni dal decesso della madre, risultavano in normale stato di manutenzione e conservazione;
che nella procedura esecutiva è stata disposta la vendita dei beni pignorati, previa verifica della continuità delle trascrizioni;
che, in occasione dell'accesso da parte del custode giudiziario presso i beni pignorati, il convenuto ha mostrato che gli immobili di cui ai lotti 1, 2, 5, 6 e 7 erano liberi da persone e che lo stesso ne deteneva le chiavi per eventuali emergenze;
che il custode ha rilevato che la piena proprietà dei beni di cui ai lotti 5, 6 e 7 era pervenuta a madre dell'esecutato, in forza dell'atto (e relativa trascrizione) di CP_2 scioglimento anticipato della società Frama Projects di di tali Controparte_3 beni e che, a distanza di dieci anni dalla morte della (deceduta nel 2010), risultava presentata CP_2 solo la denuncia di successione, non riscontrandosi la trascrizione della rinuncia o dell'accettazione dell'eredità da parte del convenuto, né alcun provvedimento giudiziale di accertamento della qualità di erede dello stesso;
che, in ogni caso, a prescindere dalla continuità delle trascrizioni, gli immobili risultavano catastalmente intestati a che il custode giudiziario ha chiesto la Controparte_1 sospensione della vendita anche per l'immobile di cui al lotto 1 – rientrante per il 50% nella eredità della – affinchè si provvedesse a regolarizzare la continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c.; CP_2 che il G.E. ha accolto l'istanza del custode e, stante la necessità di sanare la continuità delle trascrizioni, ha accordato al creditore procedente un termine per l'instaurazione del giudizio di accertamento della qualità di erede;
che dal 24.6.2021 il convenuto ha trasferito la propria residenza in uno degli immobili oggetto del pignoramento.
Con comparsa depositata il 16.5.2023 si è costituito in giudizio il quale ha Controparte_1 contestato l'atto di citazione avversario, rilevando di aver formulato la rinuncia all'eredità del padre per la qual cosa non può essere ritenuto proprietario al 100% dei beni indicati dalla Persona_2 società attrice. Inoltre, ha evidenziato che, come si evinceva dalla relazione notarile in atti, per quanto riguarda gli immobili di cui ai lotti 5, 6 e 7 (immobili di cui ai numeri 2, 3 e 4 dell'atto di citazione), non sussiste la continuità delle trascrizioni nell'ultimo ventennio. Ha concluso, quindi, chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
pagina 2 di 5 All'udienza del 11.11.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, la parte convenuta ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in atti. Rilevato che costituisce principio consolidato quello secondo cui "l'indagine relativa alla esistenza o meno di un comportamento qualificabile in termini di accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, va condotta dal giudice di merito caso per caso (in considerazione delle peculiarità di ogni singola fattispecie e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura e dell'importanza, oltreché della finalità, degli atti di gestione)" (cfr. Cass. n. 12753/99), avuto riguardo alla considerazione che "l'accettazione tacita di eredità può desumersi soltanto dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede, con la conseguenza che non possono essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell'accettazione, ex art. 460 cod.civ." (cfr. Cass. n. 12753/99); osservato che dalla documentazione in atti - relazione notarile del 12.2.2015 (doc. 3 dell'atto di citazione), nota di trascrizione del 13.12.2019 (r.p. 43621) dell'atto di scioglimento anticipato di società FRAMA PROJECTS di (doc. 8 dell'atto di citazione) con assegnazione a Controparte_3 della piena proprietà di beni immobili, certificato ipotecario del 14.11.2013 (doc. 9 CP_2 dell'atto di citazione) - risultano rientranti nella eredità di madre del convenuto, Persona_4 deceduta il 29.4.2010, i seguenti beni:
1) 50% del garage sito in Pomezia, Lungomare delle Meduse n. 259 e identificato al catasto Fabbricati
– Fg. 34, Part. 1151, Categoria C6 – immobile n. 1 della relazione notarile in atti (cfr. relazione notarile del 12.2.2015 doc. 3 dell'atto di citazione, nonché rinuncia all'eredità di allegata alla Persona_2 comparsa di costituzione del convenuto);
2) Garage sito in Pomezia, Via Parigi n. 3, identificato al catasto Fabbricati - Fg. 34, Part. 337, Sub.
514, Categoria C6 - Fg. 34, Part. 337, Sub. 511, Categoria C6, Graffato corte esclusiva del sub 514 (già
Sub. 507) – (immobile n. 5 della relazione notarile in atti, cfr. doc. 3 dell'atto di citazione, doc. 8 nota di trascrizione del 13.12.2019 (r.p. 43621) dell'atto di scioglimento anticipato di società FRAMA PROJECTS di con assegnazione a della piena proprietà del bene e Controparte_3 CP_2 doc. 9 certificato ipotecario del 14.11.2013);
3) Appartamento sito in Pomezia Via Parigi n. 3, identificato al catasto Fabbricati - Fg. 34, Part. 337,
Sub. 512, Categoria A7 - Fg. 34, Part. 337, Sub. 510 Categoria A7, Graffato corte esclusiva del sub 512
(già Sub. 508) – (immobile n. 6 della relazione notarile in atti cfr. doc. 3 dell'atto di citazione, doc. 8 nota di trascrizione del 13.12.2019 (r.p. 43621) dell'atto di scioglimento anticipato di società FRAMA PROJECTS di con assegnazione a della piena proprietà del bene e Controparte_3 CP_2 doc. 9 certificato ipotecario del 14.11.2013);
4) Appartamento sito in Pomezia, Via Parigi n. 3 e identificato al catasto Fabbricati - Fg. 34, Part. 337,
Sub. 513, Categoria A7 (già Sub. 505) – (immobile n. 7 della relazione notarile in atti cfr. doc. 3 dell'atto di citazione, doc. 8 nota di trascrizione del 13.12.2019 (r.p. 43621) dell'atto di scioglimento anticipato di società FRAMA PROJECTS di con assegnazione a Controparte_3 CP_2 della piena proprietà del bene e doc. 9 certificato ipotecario del 14.11.2013); osservato che sulla base della documentazione in atti è da ritenersi raggiunta la prova dell'accettazione tacita, da parte del convenuto, dell'eredità della madre tenuto conto che, dalla perizia di CP_2 stima del 28.6.2018 (doc. 2 dell'atto di citazione) redatta dall'architetto nella procedura Persona_3 esecutiva, risulta che l'immobile sopra indicato al n. 1 (corrispondente al lotto 1 della perizia di stima) era nel possesso dell'esecutato, nonché che gli immobili sopra indicati ai numeri 2, 3 e 4 (corrispondenti ai lotti 5, 6 e 7 della perizia di stima), tutti facenti parte di una porzione di villino bifamiliare, risultavano nel possesso dell'esecutato e dallo stesso utilizzati. Inoltre, sempre dalla predetta relazione di stima, risulta che gli appartamenti di via Parigi n. 3 (lotti 6 e 7 della perizia) erano stati negli anni oggetto di manutenzione (cfr. pagg. 39 e 47 del doc. 2 “Stato Conservativo: L'unità
pagina 3 di 5 immobiliare si presenta in normale stato di manutenzione e conservazione, poiché manutenzionata negli anni”). E' da rilevarsi, inoltre, che il convenuto – il quale, peraltro, ha eccepito la propria rinuncia all'eredità paterna, limitandosi a contestare solo il difetto in capo a sè della totale proprietà degli immobili di cui è causa – risulta aver trasferito dal 24.6.2021 la propria residenza in uno degli immobili di via Parigi n. 3, Pomezia, ove, peraltro, è stato notificato l'atto di citazione (cfr. doc. 15 prodotto dall'attrice nonché atto di citazione con relate di notifica depositato dal convenuto). Alla luce dei superiori rilievi, il contegno del convenuto è da ritenersi non meramente conservativo, bensì emblematico di un possesso iure ereditatis.
La domanda di accertamento della piena titolarità, in capo al resistente, degli immobili per cui è causa dev'essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Avuto riguardo al cd. lotto 1) (Garage sito in Pomezia, Lungomare delle Meduse n. 259, identificato al catasto Fabbricati – Fg. 34, Part. 1151, Categoria C6) esso apparteneva, per il 50% al padre del resistente (sig. e per il restante 50% alla madre del resistente (sig.ra , la Persona_2 CP_2 quale, tuttavia, in data 14.10.2005 ha rinunziato all'eredità del coniuge (cfr. tribunale Velletri cron. 18695, rep. 2354/2005).
Il resistente, sebbene a distanza di anni, ha rinunziato all'eredità paterna. Ai sensi dell'art. 521 c.c. “chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato”. Pertanto, la quota paterna del 50% di tale immobile non è stata devoluta né al resistente, né alla sig.
in quanto entrambi rinunzianti. CP_2
Di conseguenza, appurata l'accettazione tacita, da parte dell in relazione all'eredità materna, CP_1 costui potrà ritenersi titolare della sola quota del 50% di tale immobile.
Relativamente agli immobili di cui ai nn. 2,3 e 4 (cfr. conclusioni atto di citazione: 2) Garage sito in
Pomezia, Via Parigi n. 3 (identificato al catasto Fabbricati - Fg. 34, Part. 337, Sub. 514, Categoria C6 -
Fg. 34, Part. 337, Sub. 511, Categoria C6, Graffato corte esclusiva del sub 514 (già Sub. 507);
3) Appartamento sito in Pomezia Via Parigi n. 3 (identificato al catasto Fabbricati - Fg. 34, Part. 337, Sub. 512, Categoria A7 - Fg. 34, Part. 337, Sub. 510 Categoria A7, Graffato corte esclusiva del sub 512
(già Sub. 508);
4) Appartamento sito in Pomezia, Via Parigi n. 3 (identificato al catasto Fabbricati - Fg. 34, Part. 337,
Sub. 513, Categoria A7 (già Sub. 505) ) essi devono ritenersi nella titolarità del resistente, quale erede della sig.ra originariamente unica proprietaria per effetto dell'atto di scioglimento della CP_2 società “Frame Projets” di . Controparte_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri minimi - attesa l'esigua attività processuale svolta - previsti per le cause di valore indeterminabile a bassa complessità per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, tenuto conto del mancato svolgimento di attività difensiva nella fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accerta e dichiara che ( ) nato a Roma in [...] Controparte_1 C.F._1 8.5.1955, ha tacitamente accettato l'eredità della madre (deceduta il 29.4.2010), avendo CP_2 lo stesso compiuto con riguardo agli immobili - 1) 50% del Garage sito in Pomezia, Lungomare delle
Meduse n. 259, identificato al catasto Fabbricati – Fg. 34, Part. 1151, Categoria C6; 2) Garage sito in
Pomezia, Via Parigi n. 3, identificato al catasto Fabbricati - Fg. 34, Part. 337, Sub. 514, Categoria C6 -
Fg. 34, Part. 337, Sub. 511, Categoria C6, Graffato corte esclusiva del sub 514 (già Sub. 507); 3) Appartamento sito in Pomezia Via Parigi n. 3, identificato al catasto Fabbricati - Fg. 34, Part. 337, Sub.
512, Categoria A7 - Fg. 34, Part. 337, Sub. 510 Categoria A7, Graffato corte esclusiva del sub 512 (già
pagina 4 di 5 Sub. 508); 4) Appartamento sito in Pomezia, Via Parigi n. 3, identificato al catasto Fabbricati - Fg. 34,
Part. 337, Sub. 513, Categoria A7 (già Sub. 505) - caduti nell'asse ereditario, atti manifestanti la volontà di accettazione.
- Ordina la trascrizione come per legge.
- Condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite, in favore della parte attrice, che si liquidano in Euro 556,70 per esborsi ed Euro 2.356,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Velletri, lì 10.03.2025
Il Giudice dott. Angelo Baffa
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Angelo Baffa, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4931/2022 promossa da:
P.I. n. , con il patrocinio dell'avv. Matteo Mungari Parte_1 P.IVA_1
ATTORE
Contro
( ), con il patrocinio dell'Avv. Antonio Aquino Controparte_1 C.F._1
CONVENUTI
CONCLUSIONI La parte convenuta ha concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 11.11.2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione notificato il 19.8.2022, la ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “− In via principale, nel merito, accertare e
[...] dichiarare l'acquisto ex lege art. 485 c.c., in capo al sig. c.f. Controparte_1
, nato a [...] il [...], della qualità di erede della sig.ra C.F._1 CP_2 e/o l'accettazione tacita ex artt. 474 e 476 c.p.c., da parte del medesimo, dell'eredità devoluta ex lege in morte della sig.ra comprensiva delle seguenti unità immobiliari: 1) Garage sito in CP_2
Pomezia, Lungomare delle Meduse n. 259 e identificato al catasto Fabbricati – Fg. 34, Part. 1151,
Categoria C6 – lotto 1 in perizia di stima;
2) Garage sito in Pomezia, Via Parigi n. 3 e identificato al catasto Fabbricati - Fg. 34, Part. 337, Sub. 514, Categoria C6 - Fg. 34, Part. 337, Sub. 511, Categoria
C6, Graffato corte esclusiva del sub 514 (già Sub. 507) – lotto 5 in perizia di stima;
3) Appartamento sito in Pomezia Via Parigi n. 3 e identificato al catasto Fabbricati - Fg. 34, Part. 337, Sub. 512,
Categoria A7 - Fg. 34, Part. 337, Sub. 510 Categoria A7, Graffato corte esclusiva del sub 512 (già
Sub. 508) – lotto 6 in perizia di stima;
4) Appartamento sito in Pomezia, Via Parigi n. 3 e identificato al catasto Fabbricati - Fg. 34, Part. 337, Sub. 513, Categoria A7 (già Sub. 505) - lotto 7 in perizia di stima. Con conseguente ordine di trascrizione al competente Conservatore dei Registri Immobiliari della predetta accettazione, ovvero con conseguente autorizzazione alla trascrizione. − Con vittoria di spese, competenze, onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA, CPA, come per legge”. A fondamento della domanda la società attrice, premesso di aver provveduto a notificare nel luglio
2013 a atto pignoramento immobiliare avente ad oggetto, tra gli altri, i seguenti beni Controparte_1 immobili:
1) Garage sito in Pomezia, Lungomare delle Meduse n. 259 (identificato al catasto Fabbricati – Fg. 34,
Part. 1151, Categoria C6;
2) Garage sito in Pomezia, Via Parigi n. 3 (identificato al catasto Fabbricati - Fg. 34, Part. 337, Sub.
514, Categoria C6 - Fg. 34, Part. 337, Sub. 511, Categoria C6, Graffato corte esclusiva del sub 514 (già Sub. 507);
pagina 1 di 5 3) Appartamento sito in Pomezia Via Parigi n. 3 (identificato al catasto Fabbricati - Fg. 34, Part. 337,
Sub. 512, Categoria A7 - Fg. 34, Part. 337, Sub. 510 Categoria A7, Graffato corte esclusiva del sub 512 (già Sub. 508);
4) Appartamento sito in Pomezia, Via Parigi n. 3 (identificato al catasto Fabbricati - Fg. 34, Part. 337,
Sub. 513, Categoria A7 (già Sub. 505) – ha dedotto che la procedura esecutiva è stata iscritta al n.
600/2013 di R.G.E. del Tribunale di Velletri;
che il notaio incaricato della redazione del Per_1 certificato ventennale ex art. 567 c.p.c., con riferimento ai beni immobili oggetto del pignoramento, ha certificato in data 12.2.2015: i) la piena ed esclusiva proprietà di dell'immobile di Controparte_1 cui al n. 1, in virtù di successione legittima del padre, e della madre, Persona_2 CP_2 ii) l'inclusione nella successione della degli immobili di cui ai numeri 5, 6 e 7 (corrispondenti CP_2 agli immobili sopra indicati ai nn. 2, 3 e 4), beni, peraltro, catastalmente intestati in piena proprietà all'esecutato che, con istanza del 16.1.2017, il convenuto ha chiesto la riduzione del Controparte_1 pignoramento ad uno solo dei beni pignorati così precisando: “La richiesta di riduzione viene oggi formulata per evitare ulteriori gravi danni ed irreparabili pregiudizi, già peraltro arrecati dal pignoramento ingiustificato dell'intero patrimonio immobiliare dell riservandosi ogni azione CP_1 di responsabilità e di risarcimento per gli abusi perpetrati con la strumentalizzazione delle procedure esecutive immobiliari in danno dell'istante anche in considerazione degli specifici Controparte_1 motivi fondanti le opposizioni proposte”; che dalla relazione dell'architetto nominato Persona_3 quale esperto per la stima nella procedura esecutiva, risultava che il bene immobile di cui al lotto 1 della perizia (corrispondente all'immobile sopra indicato al n. 1) era nel possesso dell' mentre CP_1
i beni di cui ai lotti 5, 6 e 7 della perizia (corrispondenti agli immobili sopra indicati ai nn. 2, 3 e 4) risultavano essere utilizzati dall'esecutato, nonché ancora che le unità immobiliari di cui ai lotti 6 e 7 (corrispondenti agli immobili sopra indicati ai nn. 3 e 4), a distanza di otto anni dal decesso della madre, risultavano in normale stato di manutenzione e conservazione;
che nella procedura esecutiva è stata disposta la vendita dei beni pignorati, previa verifica della continuità delle trascrizioni;
che, in occasione dell'accesso da parte del custode giudiziario presso i beni pignorati, il convenuto ha mostrato che gli immobili di cui ai lotti 1, 2, 5, 6 e 7 erano liberi da persone e che lo stesso ne deteneva le chiavi per eventuali emergenze;
che il custode ha rilevato che la piena proprietà dei beni di cui ai lotti 5, 6 e 7 era pervenuta a madre dell'esecutato, in forza dell'atto (e relativa trascrizione) di CP_2 scioglimento anticipato della società Frama Projects di di tali Controparte_3 beni e che, a distanza di dieci anni dalla morte della (deceduta nel 2010), risultava presentata CP_2 solo la denuncia di successione, non riscontrandosi la trascrizione della rinuncia o dell'accettazione dell'eredità da parte del convenuto, né alcun provvedimento giudiziale di accertamento della qualità di erede dello stesso;
che, in ogni caso, a prescindere dalla continuità delle trascrizioni, gli immobili risultavano catastalmente intestati a che il custode giudiziario ha chiesto la Controparte_1 sospensione della vendita anche per l'immobile di cui al lotto 1 – rientrante per il 50% nella eredità della – affinchè si provvedesse a regolarizzare la continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c.; CP_2 che il G.E. ha accolto l'istanza del custode e, stante la necessità di sanare la continuità delle trascrizioni, ha accordato al creditore procedente un termine per l'instaurazione del giudizio di accertamento della qualità di erede;
che dal 24.6.2021 il convenuto ha trasferito la propria residenza in uno degli immobili oggetto del pignoramento.
Con comparsa depositata il 16.5.2023 si è costituito in giudizio il quale ha Controparte_1 contestato l'atto di citazione avversario, rilevando di aver formulato la rinuncia all'eredità del padre per la qual cosa non può essere ritenuto proprietario al 100% dei beni indicati dalla Persona_2 società attrice. Inoltre, ha evidenziato che, come si evinceva dalla relazione notarile in atti, per quanto riguarda gli immobili di cui ai lotti 5, 6 e 7 (immobili di cui ai numeri 2, 3 e 4 dell'atto di citazione), non sussiste la continuità delle trascrizioni nell'ultimo ventennio. Ha concluso, quindi, chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
pagina 2 di 5 All'udienza del 11.11.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, la parte convenuta ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in atti. Rilevato che costituisce principio consolidato quello secondo cui "l'indagine relativa alla esistenza o meno di un comportamento qualificabile in termini di accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, va condotta dal giudice di merito caso per caso (in considerazione delle peculiarità di ogni singola fattispecie e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura e dell'importanza, oltreché della finalità, degli atti di gestione)" (cfr. Cass. n. 12753/99), avuto riguardo alla considerazione che "l'accettazione tacita di eredità può desumersi soltanto dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede, con la conseguenza che non possono essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell'accettazione, ex art. 460 cod.civ." (cfr. Cass. n. 12753/99); osservato che dalla documentazione in atti - relazione notarile del 12.2.2015 (doc. 3 dell'atto di citazione), nota di trascrizione del 13.12.2019 (r.p. 43621) dell'atto di scioglimento anticipato di società FRAMA PROJECTS di (doc. 8 dell'atto di citazione) con assegnazione a Controparte_3 della piena proprietà di beni immobili, certificato ipotecario del 14.11.2013 (doc. 9 CP_2 dell'atto di citazione) - risultano rientranti nella eredità di madre del convenuto, Persona_4 deceduta il 29.4.2010, i seguenti beni:
1) 50% del garage sito in Pomezia, Lungomare delle Meduse n. 259 e identificato al catasto Fabbricati
– Fg. 34, Part. 1151, Categoria C6 – immobile n. 1 della relazione notarile in atti (cfr. relazione notarile del 12.2.2015 doc. 3 dell'atto di citazione, nonché rinuncia all'eredità di allegata alla Persona_2 comparsa di costituzione del convenuto);
2) Garage sito in Pomezia, Via Parigi n. 3, identificato al catasto Fabbricati - Fg. 34, Part. 337, Sub.
514, Categoria C6 - Fg. 34, Part. 337, Sub. 511, Categoria C6, Graffato corte esclusiva del sub 514 (già
Sub. 507) – (immobile n. 5 della relazione notarile in atti, cfr. doc. 3 dell'atto di citazione, doc. 8 nota di trascrizione del 13.12.2019 (r.p. 43621) dell'atto di scioglimento anticipato di società FRAMA PROJECTS di con assegnazione a della piena proprietà del bene e Controparte_3 CP_2 doc. 9 certificato ipotecario del 14.11.2013);
3) Appartamento sito in Pomezia Via Parigi n. 3, identificato al catasto Fabbricati - Fg. 34, Part. 337,
Sub. 512, Categoria A7 - Fg. 34, Part. 337, Sub. 510 Categoria A7, Graffato corte esclusiva del sub 512
(già Sub. 508) – (immobile n. 6 della relazione notarile in atti cfr. doc. 3 dell'atto di citazione, doc. 8 nota di trascrizione del 13.12.2019 (r.p. 43621) dell'atto di scioglimento anticipato di società FRAMA PROJECTS di con assegnazione a della piena proprietà del bene e Controparte_3 CP_2 doc. 9 certificato ipotecario del 14.11.2013);
4) Appartamento sito in Pomezia, Via Parigi n. 3 e identificato al catasto Fabbricati - Fg. 34, Part. 337,
Sub. 513, Categoria A7 (già Sub. 505) – (immobile n. 7 della relazione notarile in atti cfr. doc. 3 dell'atto di citazione, doc. 8 nota di trascrizione del 13.12.2019 (r.p. 43621) dell'atto di scioglimento anticipato di società FRAMA PROJECTS di con assegnazione a Controparte_3 CP_2 della piena proprietà del bene e doc. 9 certificato ipotecario del 14.11.2013); osservato che sulla base della documentazione in atti è da ritenersi raggiunta la prova dell'accettazione tacita, da parte del convenuto, dell'eredità della madre tenuto conto che, dalla perizia di CP_2 stima del 28.6.2018 (doc. 2 dell'atto di citazione) redatta dall'architetto nella procedura Persona_3 esecutiva, risulta che l'immobile sopra indicato al n. 1 (corrispondente al lotto 1 della perizia di stima) era nel possesso dell'esecutato, nonché che gli immobili sopra indicati ai numeri 2, 3 e 4 (corrispondenti ai lotti 5, 6 e 7 della perizia di stima), tutti facenti parte di una porzione di villino bifamiliare, risultavano nel possesso dell'esecutato e dallo stesso utilizzati. Inoltre, sempre dalla predetta relazione di stima, risulta che gli appartamenti di via Parigi n. 3 (lotti 6 e 7 della perizia) erano stati negli anni oggetto di manutenzione (cfr. pagg. 39 e 47 del doc. 2 “Stato Conservativo: L'unità
pagina 3 di 5 immobiliare si presenta in normale stato di manutenzione e conservazione, poiché manutenzionata negli anni”). E' da rilevarsi, inoltre, che il convenuto – il quale, peraltro, ha eccepito la propria rinuncia all'eredità paterna, limitandosi a contestare solo il difetto in capo a sè della totale proprietà degli immobili di cui è causa – risulta aver trasferito dal 24.6.2021 la propria residenza in uno degli immobili di via Parigi n. 3, Pomezia, ove, peraltro, è stato notificato l'atto di citazione (cfr. doc. 15 prodotto dall'attrice nonché atto di citazione con relate di notifica depositato dal convenuto). Alla luce dei superiori rilievi, il contegno del convenuto è da ritenersi non meramente conservativo, bensì emblematico di un possesso iure ereditatis.
La domanda di accertamento della piena titolarità, in capo al resistente, degli immobili per cui è causa dev'essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Avuto riguardo al cd. lotto 1) (Garage sito in Pomezia, Lungomare delle Meduse n. 259, identificato al catasto Fabbricati – Fg. 34, Part. 1151, Categoria C6) esso apparteneva, per il 50% al padre del resistente (sig. e per il restante 50% alla madre del resistente (sig.ra , la Persona_2 CP_2 quale, tuttavia, in data 14.10.2005 ha rinunziato all'eredità del coniuge (cfr. tribunale Velletri cron. 18695, rep. 2354/2005).
Il resistente, sebbene a distanza di anni, ha rinunziato all'eredità paterna. Ai sensi dell'art. 521 c.c. “chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato”. Pertanto, la quota paterna del 50% di tale immobile non è stata devoluta né al resistente, né alla sig.
in quanto entrambi rinunzianti. CP_2
Di conseguenza, appurata l'accettazione tacita, da parte dell in relazione all'eredità materna, CP_1 costui potrà ritenersi titolare della sola quota del 50% di tale immobile.
Relativamente agli immobili di cui ai nn. 2,3 e 4 (cfr. conclusioni atto di citazione: 2) Garage sito in
Pomezia, Via Parigi n. 3 (identificato al catasto Fabbricati - Fg. 34, Part. 337, Sub. 514, Categoria C6 -
Fg. 34, Part. 337, Sub. 511, Categoria C6, Graffato corte esclusiva del sub 514 (già Sub. 507);
3) Appartamento sito in Pomezia Via Parigi n. 3 (identificato al catasto Fabbricati - Fg. 34, Part. 337, Sub. 512, Categoria A7 - Fg. 34, Part. 337, Sub. 510 Categoria A7, Graffato corte esclusiva del sub 512
(già Sub. 508);
4) Appartamento sito in Pomezia, Via Parigi n. 3 (identificato al catasto Fabbricati - Fg. 34, Part. 337,
Sub. 513, Categoria A7 (già Sub. 505) ) essi devono ritenersi nella titolarità del resistente, quale erede della sig.ra originariamente unica proprietaria per effetto dell'atto di scioglimento della CP_2 società “Frame Projets” di . Controparte_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri minimi - attesa l'esigua attività processuale svolta - previsti per le cause di valore indeterminabile a bassa complessità per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, tenuto conto del mancato svolgimento di attività difensiva nella fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accerta e dichiara che ( ) nato a Roma in [...] Controparte_1 C.F._1 8.5.1955, ha tacitamente accettato l'eredità della madre (deceduta il 29.4.2010), avendo CP_2 lo stesso compiuto con riguardo agli immobili - 1) 50% del Garage sito in Pomezia, Lungomare delle
Meduse n. 259, identificato al catasto Fabbricati – Fg. 34, Part. 1151, Categoria C6; 2) Garage sito in
Pomezia, Via Parigi n. 3, identificato al catasto Fabbricati - Fg. 34, Part. 337, Sub. 514, Categoria C6 -
Fg. 34, Part. 337, Sub. 511, Categoria C6, Graffato corte esclusiva del sub 514 (già Sub. 507); 3) Appartamento sito in Pomezia Via Parigi n. 3, identificato al catasto Fabbricati - Fg. 34, Part. 337, Sub.
512, Categoria A7 - Fg. 34, Part. 337, Sub. 510 Categoria A7, Graffato corte esclusiva del sub 512 (già
pagina 4 di 5 Sub. 508); 4) Appartamento sito in Pomezia, Via Parigi n. 3, identificato al catasto Fabbricati - Fg. 34,
Part. 337, Sub. 513, Categoria A7 (già Sub. 505) - caduti nell'asse ereditario, atti manifestanti la volontà di accettazione.
- Ordina la trascrizione come per legge.
- Condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite, in favore della parte attrice, che si liquidano in Euro 556,70 per esborsi ed Euro 2.356,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Velletri, lì 10.03.2025
Il Giudice dott. Angelo Baffa
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