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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/12/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 398/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 398/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOZZI SILVIA Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il predetto difensore, Email_1
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTOLINI Parte_2 C.F._2
IL ( e dell'avv. GALLETTI SERENA Email_2
ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti Email_3 difensori, piazza Jacopo D'Appiano n. 38 avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e , il 18 maggio 2013, contraevano, in Casamicciola Terme Parte_2 Parte_1
(NA) matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di
Casamicciola Terme (NA) al n. 7, parte II, serie A, anno 2013;
- che dall'unione dei due sono nati i figli, il 26 dicembre 2014 e , il 16 novembre Per_1 Per_2
2017;
- che e hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la Parte_2 Parte_1 pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 11 marzo 2025, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione personale tra i coniugi e, all'esito, ha rimesso la causa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che alla pronuncia di scioglimento del matrimonio devono seguire i provvedimenti opportuni relativamente ai figli, e , ancora minorenni;
Per_1 Per_2
- che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative, né con l'interesse dei figli ancora minorenni e, anzi, paiono adeguate a garantire al minore l'accesso ad una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al d.lgs. n. 154/2013;
- che il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli, e Per_1
, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni Per_2 in punto di mantenimento ordinario e straordinario concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro; - che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Casamicciola Terme (NA) il 18 maggio 2013 tra , trascritto nei registri dello stato Parte_2 Parte_1 civile del Comune di Casamicciola Terme (NA) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2013, n.
7, parte II, serie A.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
DISPONE che i due figli minori di età 10 e 7 anni, resteranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza anagrafica fissata presso la madre nell'immobile già condotto in locazione dalla stessa (sub doc. 19 del ricorso) mentre il padre rimarrà a vivere all'interno della casa familiare di sua proprietà.
DISPONE che i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione che riguardano i figli, che potranno vedere e tenere con sé secondo il calendario settimanale paritario che sotto si specifica: i genitori, in un'ottica di collaborazione, salvo migliori accordi, concordano che
- nella prima settimana la madre terrà con sé i figli dalla domenica pomeriggio (indicativamente dalle ore 15.30) fino al giovedì mattina quando li accompagnerà a scuola, mentre il padre li terrà con sé dal giovedì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola;
- nella seconda settimana la madre terrà con sé i figli dal lunedì all'uscita da scuola fino al giovedì mattina quando li accompagnerà a scuola ed il padre terrà con sé i figli dal giovedì all'uscita da scuola fino alla domenica pomeriggio (indicativamente alle ore 15.30) per poi cominciare nuovamente la turnazione come la prima settimana
Salvo migliori accordi, durante le vacanze estive i figli potranno trascorrere con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
potranno altresì trascorrere, in base agli impegni lavorativi reciproci, 7 giorni continuativi con ciascun genitore durante le vacanze natalizie (24/30 dicembre con un genitore e 31 dicembre/ 6 gennaio con l'altro, con inversione dei periodi l'anno successivo), nonché 3 giorni con ciascun genitore durante quelle pasquali (con la specifica che la Pasqua verrà trascorsa con un genitore e la Pasquetta con l'altro ad anni alternati), periodi che essi provvederanno a concordare almeno 3 mesi prima;
per le festività civili e religiose (8 dicembre, 25 aprile, 25 dicembre, 31 dicembre, 6 gennaio, 1 maggio, 2 giugno…) verrà seguito il principio dell'alternanza, come per il giorno del compleanno dei figli, salvo per il compleanno della figlia che essendo il 26 dicembre, verrà festeggiato ad anni alterni Per_1 con ciascun genitore in base all'assegnazione del periodo di festività, laddove non possa essere trascorso insieme. Ciascun genitore potrà inoltre trascorrere il giorno del proprio compleanno con i figli.
DISPONE che, considerato che il sig. sarà gravato dal canone del mutuo fino al 31 dicembre Pt_2
2026, il padre verserà alla madre a titolo di mantenimento ordinario dei figli euro 300,00 mensili
(euro 150,00 a figlio) fino alla mensilità di dicembre 2026 compresa, mentre a decorrere dal mese di gennaio 2027, corrisponderà alla madre euro 500,00 mensili (euro 250,00 a figlio) a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 2 del mese.
DISPONE che l'assegno unico verrà sempre percepito al 50% dai genitori;
le detrazioni fiscali saranno al 50%.
DISPONE che verranno suddivise al 50% tra i genitori le spese per la mensa, le spese per le tasse scolastiche, le spese per la cancelleria d'inizio anno (ovvero le dotazioni richieste dalla scuola a inizio anno scolastico nonché zaino, astuccio, diario e similari), le spese per i trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista) e le spese per il cambio di stagione (in primavera ed in autunno i genitori si accorderanno circa l'abbigliamento necessario al cambio di stagione, stabiliranno un budget e procederanno agli acquisti congiuntamente o delegando uno dei due;
per cambio di stagione si intendono i capi più impattanti a livello economico come giacconi invernali, scarpe, jeans, mentre resta ricompreso nel mantenimento il restante abbigliamento;
le spese straordinarie saranno ripartite al 50%; le spese ordinarie e straordinarie dovranno essere disciplinate secondo le linee guida CNF del 2017 – che di seguito si riportano- fatta eccezione per le modifiche espressamente pattuite al paragrafo precedente:
“SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria (ndr fatta eccezione per quella facente parte del corredo scolastico di cui dotare i figli all'inizio dell'anno scolastico), medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistente nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile, attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE: per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1.scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza: viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4.Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5.Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli”. pertanto, in aderenza a tali linee guida, ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria che lo necessita, il genitore che intenda affrontare una spesa dovrà informare l'altro tramite messaggio di posta elettronica o messaggio WhatsApp;
questi nel termine di 10 giorni, dovrà esprimere il consenso, il dissenso motivato o una proposta alternativa e, se nel termine suddetto, non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata. Il genitore che anticiperà la spesa rimetterà il relativo giustificativo documentato all'altro genitore che dovrà rimborsare la sua quota entro 10 giorni.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che: - considerato che il sig. riveste la qualità di garante del contratto di locazione stipulato dalla Pt_2 sig.ra , con canone mensile di euro 650,00, i coniugi espressamente pattuiscono che nel caso in Pt_1 cui la signora si renda inadempiente al pagamento di uno o più canoni ed il sig. sia obbligato Pt_2 dal locatore a versare detto importo, per quella/e mensilità i genitori provvederanno al mantenimento dei figli in via diretta al fine di mantenere una contribuzione proporzionale ai propri redditi, nonché concretamente sostenibile;
salvi i diritti di debito/credito per l'importo eccedente il mantenimento ordinario;
- i coniugi espressamente pattuiscono che ciascuno rimarrà proprietario esclusivo di tutte le somme a sé intestate ed in particolare delle somme presenti nei rispettivi conti correnti personali alla data di scioglimento della comunione;
le parti rinunciano espressamente a qualsiasi pretesa sulle somme intestate all'altro coniuge ed in particolare alle somme depositate sui conti correnti dell'altro coniuge;
- i coniugi espressamente pattuiscono che, allo scioglimento della comunione, ciascuno rimarrà proprietario esclusivo degli autoveicoli/ciclomotori a sé intestati;
le parti rinunciano espressamente a qualsiasi pretesa sugli autoveicoli/ciclomotori intestati all'altro coniuge;
- le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente a chiedere un contributo al proprio mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
danno atto, altresì, di aver regolamentato ogni aspetto relativo alla separazione e dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni e qualsiasi pretesa l'uno nei confronti dell'altro e di aver diviso tutti i ben, nessuno escluso, facenti parte della comunione legale;
- i coniugi prestano sin da ora reciproco consenso all'ottenimento del passaporto, della carta d'identità valida per l'espatrio e di ogni altro documento per i minori e per se stessi, per il cui rilascio sia necessario il consenso dell'altro coniuge, obbligandosi a riprodurre in forma scritta il consenso qualora ritenuto necessario dalle autorità preposte;
- con compensazione di spese e compensi di lite, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Casamicciola Terme (NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 4 dicembre 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 398/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOZZI SILVIA Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il predetto difensore, Email_1
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTOLINI Parte_2 C.F._2
IL ( e dell'avv. GALLETTI SERENA Email_2
ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti Email_3 difensori, piazza Jacopo D'Appiano n. 38 avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e , il 18 maggio 2013, contraevano, in Casamicciola Terme Parte_2 Parte_1
(NA) matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di
Casamicciola Terme (NA) al n. 7, parte II, serie A, anno 2013;
- che dall'unione dei due sono nati i figli, il 26 dicembre 2014 e , il 16 novembre Per_1 Per_2
2017;
- che e hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la Parte_2 Parte_1 pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 11 marzo 2025, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione personale tra i coniugi e, all'esito, ha rimesso la causa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che alla pronuncia di scioglimento del matrimonio devono seguire i provvedimenti opportuni relativamente ai figli, e , ancora minorenni;
Per_1 Per_2
- che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative, né con l'interesse dei figli ancora minorenni e, anzi, paiono adeguate a garantire al minore l'accesso ad una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al d.lgs. n. 154/2013;
- che il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli, e Per_1
, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni Per_2 in punto di mantenimento ordinario e straordinario concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro; - che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Casamicciola Terme (NA) il 18 maggio 2013 tra , trascritto nei registri dello stato Parte_2 Parte_1 civile del Comune di Casamicciola Terme (NA) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2013, n.
7, parte II, serie A.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
DISPONE che i due figli minori di età 10 e 7 anni, resteranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza anagrafica fissata presso la madre nell'immobile già condotto in locazione dalla stessa (sub doc. 19 del ricorso) mentre il padre rimarrà a vivere all'interno della casa familiare di sua proprietà.
DISPONE che i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione che riguardano i figli, che potranno vedere e tenere con sé secondo il calendario settimanale paritario che sotto si specifica: i genitori, in un'ottica di collaborazione, salvo migliori accordi, concordano che
- nella prima settimana la madre terrà con sé i figli dalla domenica pomeriggio (indicativamente dalle ore 15.30) fino al giovedì mattina quando li accompagnerà a scuola, mentre il padre li terrà con sé dal giovedì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola;
- nella seconda settimana la madre terrà con sé i figli dal lunedì all'uscita da scuola fino al giovedì mattina quando li accompagnerà a scuola ed il padre terrà con sé i figli dal giovedì all'uscita da scuola fino alla domenica pomeriggio (indicativamente alle ore 15.30) per poi cominciare nuovamente la turnazione come la prima settimana
Salvo migliori accordi, durante le vacanze estive i figli potranno trascorrere con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
potranno altresì trascorrere, in base agli impegni lavorativi reciproci, 7 giorni continuativi con ciascun genitore durante le vacanze natalizie (24/30 dicembre con un genitore e 31 dicembre/ 6 gennaio con l'altro, con inversione dei periodi l'anno successivo), nonché 3 giorni con ciascun genitore durante quelle pasquali (con la specifica che la Pasqua verrà trascorsa con un genitore e la Pasquetta con l'altro ad anni alternati), periodi che essi provvederanno a concordare almeno 3 mesi prima;
per le festività civili e religiose (8 dicembre, 25 aprile, 25 dicembre, 31 dicembre, 6 gennaio, 1 maggio, 2 giugno…) verrà seguito il principio dell'alternanza, come per il giorno del compleanno dei figli, salvo per il compleanno della figlia che essendo il 26 dicembre, verrà festeggiato ad anni alterni Per_1 con ciascun genitore in base all'assegnazione del periodo di festività, laddove non possa essere trascorso insieme. Ciascun genitore potrà inoltre trascorrere il giorno del proprio compleanno con i figli.
DISPONE che, considerato che il sig. sarà gravato dal canone del mutuo fino al 31 dicembre Pt_2
2026, il padre verserà alla madre a titolo di mantenimento ordinario dei figli euro 300,00 mensili
(euro 150,00 a figlio) fino alla mensilità di dicembre 2026 compresa, mentre a decorrere dal mese di gennaio 2027, corrisponderà alla madre euro 500,00 mensili (euro 250,00 a figlio) a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 2 del mese.
DISPONE che l'assegno unico verrà sempre percepito al 50% dai genitori;
le detrazioni fiscali saranno al 50%.
DISPONE che verranno suddivise al 50% tra i genitori le spese per la mensa, le spese per le tasse scolastiche, le spese per la cancelleria d'inizio anno (ovvero le dotazioni richieste dalla scuola a inizio anno scolastico nonché zaino, astuccio, diario e similari), le spese per i trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista) e le spese per il cambio di stagione (in primavera ed in autunno i genitori si accorderanno circa l'abbigliamento necessario al cambio di stagione, stabiliranno un budget e procederanno agli acquisti congiuntamente o delegando uno dei due;
per cambio di stagione si intendono i capi più impattanti a livello economico come giacconi invernali, scarpe, jeans, mentre resta ricompreso nel mantenimento il restante abbigliamento;
le spese straordinarie saranno ripartite al 50%; le spese ordinarie e straordinarie dovranno essere disciplinate secondo le linee guida CNF del 2017 – che di seguito si riportano- fatta eccezione per le modifiche espressamente pattuite al paragrafo precedente:
“SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria (ndr fatta eccezione per quella facente parte del corredo scolastico di cui dotare i figli all'inizio dell'anno scolastico), medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistente nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile, attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE: per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1.scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza: viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4.Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5.Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli”. pertanto, in aderenza a tali linee guida, ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria che lo necessita, il genitore che intenda affrontare una spesa dovrà informare l'altro tramite messaggio di posta elettronica o messaggio WhatsApp;
questi nel termine di 10 giorni, dovrà esprimere il consenso, il dissenso motivato o una proposta alternativa e, se nel termine suddetto, non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata. Il genitore che anticiperà la spesa rimetterà il relativo giustificativo documentato all'altro genitore che dovrà rimborsare la sua quota entro 10 giorni.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che: - considerato che il sig. riveste la qualità di garante del contratto di locazione stipulato dalla Pt_2 sig.ra , con canone mensile di euro 650,00, i coniugi espressamente pattuiscono che nel caso in Pt_1 cui la signora si renda inadempiente al pagamento di uno o più canoni ed il sig. sia obbligato Pt_2 dal locatore a versare detto importo, per quella/e mensilità i genitori provvederanno al mantenimento dei figli in via diretta al fine di mantenere una contribuzione proporzionale ai propri redditi, nonché concretamente sostenibile;
salvi i diritti di debito/credito per l'importo eccedente il mantenimento ordinario;
- i coniugi espressamente pattuiscono che ciascuno rimarrà proprietario esclusivo di tutte le somme a sé intestate ed in particolare delle somme presenti nei rispettivi conti correnti personali alla data di scioglimento della comunione;
le parti rinunciano espressamente a qualsiasi pretesa sulle somme intestate all'altro coniuge ed in particolare alle somme depositate sui conti correnti dell'altro coniuge;
- i coniugi espressamente pattuiscono che, allo scioglimento della comunione, ciascuno rimarrà proprietario esclusivo degli autoveicoli/ciclomotori a sé intestati;
le parti rinunciano espressamente a qualsiasi pretesa sugli autoveicoli/ciclomotori intestati all'altro coniuge;
- le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente a chiedere un contributo al proprio mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
danno atto, altresì, di aver regolamentato ogni aspetto relativo alla separazione e dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni e qualsiasi pretesa l'uno nei confronti dell'altro e di aver diviso tutti i ben, nessuno escluso, facenti parte della comunione legale;
- i coniugi prestano sin da ora reciproco consenso all'ottenimento del passaporto, della carta d'identità valida per l'espatrio e di ogni altro documento per i minori e per se stessi, per il cui rilascio sia necessario il consenso dell'altro coniuge, obbligandosi a riprodurre in forma scritta il consenso qualora ritenuto necessario dalle autorità preposte;
- con compensazione di spese e compensi di lite, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Casamicciola Terme (NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 4 dicembre 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina