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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 05/12/2025, n. 2498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2498 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
n.4094/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, EU NE
AB, nella presente controversia individuale di lavoro tra
, con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. AMODIO ROBERTO -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e l'assistenza e difesa dell'avv. Controparte_1
VALLA LIBERA -c.f. , nonché dell'avv. TROTTA C.F._3
EDVIGE -c.f. ; C.F._4
-parte resistente- all'esito della trattazione scritta – disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti in luogo dell'udienza del
12/11/2025 – ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 22/06/2021, ha Parte_1 convenuto in giudizio dinanzi a questo Ufficio Giudicante
l' in persona del Direttore l.r.p.t., Controparte_1 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“… voglia dichiarare tenuta obbligata e per l'effetto condannare la in persona del Direttore l.r.p.t. Controparte_1 con sede in Bari al Lungomare Starita n. 6, al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di €. 33.561,68 così determinata:
1 €. 9.375,64 per differenza non riconosciuta delle spese di trasferimento (pari ad €. 11.231,68 sopportate, detratte €.
Cont 1.856,04 riconosciute dalla nella citata delibera);
€. 14.384,08 per spese di vitto, pari esattamente alle spese non riconosciute «in quanto non documentate con fatture o titoli equipollenti nominativi intestati all'assistito»;
€. 9.801,96 per spese di carattere sanitario rimaste a carico dell'odierno ricorrente da rimborsarsi nella misura del 100% in relazione all'attestazione ISEE [doc. 19 cit.] (e quindi pari alla differenza tra €. 49.009,79 rimasta a proprio carico ed €.
39.207,83 riconosciute con determina dirigenziale 7865 del
03.07.2018 [doc. 16 cit.]), ovvero di quell'altra maggior o minor somma ritenuta di giustizia che dovesse risultare in corso di causa, il tutto oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei rispettivi crediti fino all'effettivo soddisfo e con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore dell'odierno difensore antistatario”.
I.1. - A fondamento della propria domanda il ricorrente ha dedotto che, in qualità di soggetto affetto dalla nascita da “tetraparesi spastica”, e quindi portatore di handicap grave ex art. 3 L.
104/92 e di una invalidità nella misura del 100%, nel periodo dal
30/04/2016 al 30/10/2016 si era recato presso il “Medical Center
Langone for Children” della New York University, struttura ad altissima specializzazione in cure mediche e neuroriabilitative
(inesistente nel territorio nazionale italiano) per sottoporsi ad un ciclo di cure riabilitative;
che, in particolare, con apposita istanza del 16/12/2015 aveva richiesto al Controparte_3
ed al (già
[...] Controparte_4 di Giovinazzo), sia l'autorizzazione per la CP_5 sottoposizione alle cure presso il predetto centro, sia il pagamento in acconto nella misura del 90% prevista dalla normativa di riferimento (art. 6, c. 13 D.M. 03.11.1989 ed art. 3 DPCM
01.12.2000), per la complessiva somma di Euro 340.891,84, di cui
Euro 265.975,84 per spese sanitarie ed equiparate di viaggio, ed
2 Euro 74.916,00 per spese di soggiorno (vitto e alloggio); che, tuttavia, con determinazione dirigenziale n. 4663 del 07/04/2016, la nell'autorizzare le cure in forma indiretta in USA nel CP_5 periodo dal 24/03/2016 al 23/09/2016, aveva disposto la corresponsione in suo favore dell'acconto complessivo della somma di Euro 182.695,00, a fronte del 90% di Euro 340.891,84 richiesto;
che, pertanto, a causa della difficoltà nel reperire le risorse finanziarie necessarie per anticipare i predetti costi, la trasferta era stata posticipata al successivo periodo dal
30/04/2016 al 30/10/2016; che, rientrato in Italia, con istanza del 28/11/2016 aveva richiesto al di Controparte_4 [...]
nei termini e con le modalità di cui all'art. 6 e 7, CP_4 co. 3 del D.M. 03.11.1989 e del DPCM 01.12.2000, il pagamento della complessiva somma di Euro 149.105,50, a titolo di spese effettivamente sopportate, al netto dell'acconto già ricevuto (ed in particolare: Euro 59.319,97 per spese sanitarie ed equiparate di viaggio/trasporto; Euro 51.263,99 per concorso spese eccedente l'importo dell'80% spettante;
Euro 38.521,54 per spese residua somma di soggiorno), allegando apposita attestazione rilasciata dal Consolato Generale d'Italia in New York;
che, tuttavia, l' CP_5
[...
gli aveva riconosciuto la rimborsabilità, a titolo di spese di viaggio, della minor somma di Euro 1.856,04 a fronte dell'esborso di Euro 11.231,68 sostenuto, sul presupposto che fosse rimborsabile esclusivamente “il costo del biglietto aereo e per l'accompagnatore in classe turistica (no business e no spese accessorie: taxi, parcheggio, ecc.)”, nonostante egli avesse viaggiato con l'accompagnatore in “business class” sulla scorta delle raccomandazioni mediche di cui al certificato rilasciato in data 25/01/2016 dal medico dell'Amministrazione Sanitaria, dott.
Prof. che, allo stesso modo, in ordine alle spese di Persona_1 carattere sanitario, l'Azienda sanitaria gli aveva rimborsato soltanto l'80% (Euro 196.039,17) dell'intero costo sostenuto (Euro
245.048.96); che, inoltre, l' non gli aveva riconosciuto le CP_5 spese di vitto pari ad Euro 14.384,08, in quanto “non documentate con fatture o titoli equipollenti nominativi ed intestati
3 all'assistito”; che, conseguentemente, ha agito in questa Sede al fine di ottenere la condanna dell' resistente al Controparte_1 pagamento in suo favore del credito residuo pari ad Euro
33.561,68.
II. - Con memoria difensiva del 01°/03/2022 si è costituita in giudizio la eccependo preliminarmente il difetto di CP_5 giurisdizione dell'autorità giudiziaria adita e, nel merito, contestando la fondatezza dell'assunto difensivo attoreo, invocando il rigetto dell'avversa domanda.
III. - Il ricorso risulta del tutto infondato e, pertanto, deve essere integralmente rigettato sulla scorta delle argomentazioni ampiamente sviluppate dalla Corte d'Appello di Bari – Sez. Lav. e condivise dallo scrivente, in un caso sostanzialmente analogo a quello in oggetto (cfr. CdA Bari sent. n. 1483/2024 del
25/11/2024).
III.1. - Preliminarmente, deve affermarsi la sussistenza della giurisdizione dell'autorità giudiziaria adita sulla domanda oggetto di causa, in ossequio all'indirizzo espresso dalla Suprema
Corte con la sentenza n. 2867 del 2009 (e succ. conf. n.
25925/2011), secondo cui «In materia di rimborso delle spese sanitarie sostenute dai cittadini residenti in Italia presso centri di altissima specializzazione all'estero, per prestazioni che non siano ottenibili in Italia tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico (art. 5 della legge
23 ottobre 1985, n. 595 e decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, come successivamente modificato), la giurisdizione spetta al giudice ordinario, sia nel caso in cui siano addotte situazioni di eccezionale gravità ed urgenza, prospettate come ostative alla possibilità di preventiva richiesta di autorizzazione, sia nel caso in cui l'autorizzazione sia stata chiesta e si assuma illegittimamente negata, giacché viene comunque in considerazione il fondamentale diritto alla salute, non suscettibile di affievolimento per effetto della discrezionalità meramente tecnica riconosciuta alla P.A. in ordine
4 all'apprezzamento dei presupposti per l'erogazione delle prestazioni.».
III.2. - Ciò posto, passando ad esaminare i profili di merito della controversia, giova effettuare una ricognizione della disciplina legislativa “ratione temporis” vigente ed applicabile.
L'art. 4 del D.M. del 3 novembre 1989 disciplina un'articolata procedura preventiva di autorizzazione della spesa per prestazioni sanitarie di altissima specializzazione all'estero.
Viene innanzitutto sancito il principio per cui “il concorso nella spesa è concesso solo per le prestazioni autorizzate” (art. 4, comma 1), sicché a tal fine l'assistito deve presentare domanda
Cont all' di appartenenza corredata dalla proposta motivata di un medico specialista nonché dall'ulteriore documentazione prescritta dalle disposizioni regionali, contenente l'indicazione del centro
Cont prescelto per la prestazione;
l' provvede quindi alla trasmissione della domanda e della documentazione al Centro
Regionale di Riferimento che, valutata la sussistenza dei presupposti sanitari per usufruire delle prestazioni richieste, le
Cont autorizza o meno, dandone comunicazione all' competente.
Il Centro Regionale di Riferimento può anche autorizzare, in relazione alla gravità del caso clinico, il trasporto dell'assistito con il mezzo ritenuto più idoneo, nonché, nel caso di minori ovvero di pazienti non autosufficienti, l'accompagnatore e può anche autorizzare l'utilizzo del mezzo aereo per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore.
Orbene, con riguardo alle cure all'estero oggetto di autorizzazione ai sensi del predetto art. 4, il successivo art. 6 disciplina il concorso nelle spese nei termini che seguono:
“1. Le spese devono essere documentate con fatture quietanzate o titoli equipollenti, in originale, secondo le norme e gli usi locali.
2. La documentazione delle spese, unitamente alla documentazione sanitaria sulle prestazioni usufruite (copia della cartella clinica, referti, ecc.) è trasmessa dall'interessato all'unità
5 sanitaria locale competente, tramite il centro regionale di riferimento che ha autorizzato le prestazioni all'estero.
3. L'unità sanitaria locale, previo parere del centro regionale di riferimento sulle spese sanitarie rimborsabili ed in conformità allo stesso, dispone la liquidazione all'interessato del concorso nella spesa. L'eventuale concessione di concorsi su spese non ritenute rimborsabili dal centro di riferimento deve essere congruamente motivata;
in tal caso copia del provvedimento dovrà essere trasmessa alla regione ed al Ministero della sanità.
4. Ai fini del presente decreto, sono considerate spese di carattere strettamente sanitario quelle riferite alle sole prestazioni sanitarie (spese sostenute per onorari professionali, degenza, diagnostica strumentale e di laboratorio, farmaci, protesi ed endoprotesi, ecc.) con esclusione, in caso di ricovero ospedaliero, di quelle di confort alberghiero non comprese nella retta della degenza.
5. Le spese di carattere strettamente sanitario sono rimborsate nella misura dell'80% se sostenute presso centri di natura pubblica ovvero presso centri di natura privata senza scopo di lucro le cui tariffe siano approvate e controllate dalle locali autorità sanitarie competenti. Tali condizioni (natura pubblica, mancanza dello scopo di lucro e tariffe approvate o controllate) devono essere certificate dalle locali rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
6. Le spese di carattere strettamente sanitario sostenute presso centri diversi da quelli di cui al comma precedente sono rimborsate nella misura dell'80% fermo restando che il rimborso non può comunque essere superiore a quello cui l'assistito avrebbe diritto, per analoghe prestazioni, presso i locali centri di cui al comma precedente. A tali fini l'assistito deve produrre apposita certificazione vistata dalle locali rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
7. Le spese per prestazioni libero professionali, comprese quelle fruite in regime di ricovero ospedaliero, sono rimborsate nella misura del 40%.
6 8. Le misure di rimborso di cui ai commi precedenti si applicano sulla spesa sostenuta, al netto delle quote di partecipazione alla spesa, in misura percentuale o forfettaria, eventualmente previste in generale dagli istituti o enti pubblici assistenziali dello
Stato estero nei confronti dei propri assistiti.
9. Ai fini del presente decreto sono considerate, altresì, spese di carattere strettamente sanitario le spese per il trasporto ovvero le spese di viaggio dell'assistito e dell'eventuale accompagnatore, nei limiti di cui ai commi successivi.
10. Le spese per il trasporto dell'assistito e dell'eventuale accompagnatore, con il mezzo preventivamente autorizzato, sono rimborsate nella misura dell'80%.
11. Le spese di viaggio per l'assistito e l'eventuale accompagnatore, con il mezzo aereo preventivamente autorizzato, sono rimborsate nella misura dell'80%.
12. Salvo quanto previsto dai precedenti commi 10 e 11, le spese di trasporto o di viaggio dell'assistito nonché quelle dell'accompagnatore, nel caso di minori di anni 18 o di pazienti maggiorenni non autosufficienti, sono rimborsate nella misura dell'80% della tariffa ferroviaria o marittima più economica.
13. Acconti sul prevedibile rimborso spettante ai sensi dei precedenti commi possono essere concessi, anche prima del trasferimento all'estero o del rientro in Italia, in considerazione della presumibile spesa o delle modalità di pagamento in uso presso la struttura estera;
gli acconti non possono, in ogni caso, superare complessivamente il settanta per cento del prevedibile rimborso spettante.
14. Non sono rimborsabili le spese di soggiorno nella località estera”.
Ora, rispetto alla richiamata disciplina, che contempla i casi in cui la cura all'estero sia preventivamente autorizzata, il successivo art. 7 del D.M. cit. prevede alcune deroghe in forza della quali, ai sensi del comma 1, “in caso di gravità ed urgenza” il può autorizzare direttamente, Controparte_3
“in deroga alla procedura di cui all'art. 4”, le prestazioni
7 all'estero, dandone tempestiva comunicazione all'unità sanitaria locale competente (comma 1), mentre nei casi di “prestazioni di comprovata eccezionale gravità ed urgenza” si può prescindere del tutto dalla preventiva autorizzazione (comma 2).
Con riferimento ad una particolare categoria di soggetti portatori di handicap è lo stesso legislatore a tipizzare la gravità, stabilendo, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n.104/1992, che qualora la minorazione (fisica, psichica o sensoriale), singola o plurima, “abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
A norma dell'art. 11 della medesima legge n. 104 cit., d'altra parte, proprio con riferimento ai casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all'art. 7 del D.M. del 3 novembre 1989 si prevede che “ove nel centro di altissima specializzazione estero non sia previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, il soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con il centro è equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed è rimborsabile nella misura prevista dalla deroga”, demandando poi, ai sensi del comma 2, ad un organo specifico (la Commissione
Centrale presso il Ministero della Sanità di cui all'art. 8) il compito di esprimere il parere sul rimborso per i soggiorni.
Una previsione analoga è d'altra parte ribadita anche dall'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 1° dicembre 2000, laddove si prevede l'equiparazione a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 104/1992, delle spese di soggiorno (dell'assistito e del suo accompagnatore) in alberghi e strutture collegate con il centro di altissima specializzazione all'estero alla degenza ospedaliera (qualora non sia prevista l'ospedalizzazione in costanza di ricovero per tutta la durata degli interventi autorizzati ai sensi dell'art. 4 del D.M. del 3 novembre 1989), non facendo più però riferimento (come a norma del richiamato art. 8 11 della legge n. 104/1992) ai casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all'art. 7 del D.M. del 3 novembre 1989 bensì prevedendo direttamente detta deroga in favore “dei soggetti portatori di handicap, individuati dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che necessitano di cure per la neuroriabilitazione all'estero”.
Il successivo comma 2 dell'art. 2 del D.P.C.M. del 1° dicembre
2000 prevede poi che “Le spese di soggiorno di cui al comma 1, unitamente a tutte le altre spese che restano a carico dell'assistito, una volta definito il rimborso previsto dall'art. 6 del decreto 3 novembre 1989 del Ministro della sanità così come modificato dal successivo decreto 13 maggio 1993, sono riconosciute in sede di erogazione del concorso alla spesa disciplinato dall'art. 7, commi 3 e 4, dallo stesso decreto”.
Pertanto, proprio in considerazione della gravità della situazione dei soggetti portatori di handicap individuati dall'art. 3, comma
3, della legge n.104/1992, il legislatore ha dettato una disciplina speciale che si cumula, quanto al concorso nelle spese, con quella prevista in via generale, con riferimento a tutti i pazienti che necessitino di cure di altissima specializzazione all'estero, dall'art. 6 del D.M. del 3 novembre 1989, ad essa derogando, in particolare, per quanto attiene al rimborso delle spese di soggiorno (vietato dall'art. 6, comma 14, del D.M. del 3 novembre 1989 e, invece, espressamente previsto per tale categoria di portatori di handicap attraverso l'assimilazione delle spese di soggiorno alle spese di degenza).
Anche la successiva disposizione di cui all'art. 3 del D.P.C.M. del 1° dicembre 2000 integrata dall'Accordo del 6 febbraio 2003,
d'altra parte, concorre con la disciplina generale dettata dall'art. 6 del D.M. del 3 novembre 1989, prevedendo per i portatori di handicap ex art. 3, comma 3, della legge n.104/1992 un ulteriore concorso nelle spese, qui commisurato alla situazione reddituale del nucleo familiare di appartenenza e, segnatamente:
a) un concorso pari al 100% “della spesa rimasta a carico” qualora si tratti di nucleo familiare per il quale l'indicatore della
9 situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore ad euro
8.000,00; b) un concorso pari all'80% “della spesa rimasta a carico” qualora si tratti di nucleo familiare per il quale l'ISEE sia compreso tra euro 8.000,00 ed euro 13.000,00; c) un concorso pari all'80% “delle spese di soggiorno, così come individuate dall'art. 2, comma 1” qualora si tratti di nucleo familiare per il quale l'ISEE sia superiore ad euro 13.000,00.
L'ISEE cui fare riferimento è quello ordinario, ossia quello riferibile al nucleo familiare dell'assistito e non già quello
“ristretto” di cui all'art. 6, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013, non potendosi assimilare il rimborso delle cure fruite all'estero alle “prestazioni agevolate di natura sociosanitaria” che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. f), del D.P.C.M. cit., sono definite come prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti.
III.3. - Tanto premesso, si ritiene che nella fattispecie in esame l' resistente abbia operato nel pieno rispetto Controparte_1 della normativa vigente e che, conseguentemente, le pretese avanzate dal ricorrente siano del tutto prive di fondamento.
III.3.1. - In particolare, in ordine alle spese di carattere sanitario, il ricorrente si duole del fatto che le stesse non siano state rimborsate nella misura del 100%, in forza della deroga prevista dall'art. 7, co. 3 del D.M. 03/11/1989, nonché ai sensi della L. n.104/92, del DPCM del 1° dicembre 2000 e dell'Accordo Stato-Regioni del 06/02/2003.
Tuttavia, al riguardo occorre evidenziare che l'art. 7, co. 3 cit. prevede espressamente che: “Deroghe alle disposizioni ed ai criteri di cui al precedente art. 6 possono essere disposte, qualora le spese che restano a carico dell'assistito siano particolarmente elevate in relazione anche al reddito complessivo del nucleo familiare dell'assistito stesso, dalla Regione che determina, per i singoli casi, il concorso globale complessivo massimo erogabile”; sicché, la norma rimette indiscutibilmente
10 all'Ente regionale non solo la scelta relativa alla concessione delle deroghe ma anche la determinazione della misura massima del contributo concedibile, prevedendo altresì la facoltà per la
Regione (“possono essere concessi”) di concorrere “nelle spese di carattere strettamente sanitario di cui all'art. 6 che restano a carico dell'assistito, qualora le predette spese siano particolarmente elevate in relazione anche al reddito complessivo del nucleo familiare dell'assistito stesso”.
È pertanto chiarissima la volontà legislativa di concentrare in capo alle Regioni le competenze (già della Commissione Centrale) in ordine alla valutazione dei presupposti e delle condizioni per la concessione del rimborso in deroga ed alla formulazione del parere sulle spese rimborsabili nonché quelle (già del Ministero della Sanità) relative all'ammontare del concorso erogabile.
Inapplicabili rispetto alla doglianza in esame (ovverosia ai fini del rimborso integrale delle spese sanitarie) risultano sia il
DPCM del 01/12/2000 sia la L. 104/92 richiamati dal ricorrente, in quanto si riferiscono esclusivamente al rimborso delle spese di soggiorno.
Altresì non pertinente risulta il richiamo all'Accordo Stato-
Regioni del 06/02/2003 (art. 4), che si riferisce esclusivamente alla misura dell'acconto che può arrivare al 100%, ma sempre con riferimento al 70% previsto quale limite massimo all'acconto di cui all'art. 6 co. 13 del D.M. 3/11/1989.
Di modo che, nel caso di specie, deve ritenersi corretto il comportamento tenuto dall' convenuta che, in Controparte_1 ossequio a quanto disposto dalla Commissione Regionale nella seduta del 23/04/2018 (vedasi doc. n. 15 del fascicolo di parte ricorrente – “-spese sanitarie: è possibile rimborsare l'80% della spesa rimasta a carico dell'assistito rispetto a quanto già
Cont erogato dall' ”) ed in deroga a quanto stabilito dall'art. 6 cit., ha riconosciuto al ricorrente dapprima una somma pari all'80% dell'intero costo sopportato (ovverosia Euro 196.039,17),
e successivamente, su quel rimanente 20% (Euro 49.009,79), anche un ulteriore rimborso dell'80% (ovverosia Euro 39.207,83).
11 III.3.2. - Parimenti priva di fondamento risulta la doglianza relativa al mancato rimborso dell'intero costo sopportato a titolo di spese di viaggio.
In particolare, il ricorrente si duole del fatto che, a fronte della complessiva somma di Euro 11.231,68 sopportata a titolo di spese di viaggio, l' gli ha riconosciuto solo la minor somma CP_5 di Euro 1.856,04 (disponendo il recupero della somma di Euro
7.129,30 già corrisposta in sede di acconto), sul presupposto che
“è possibile rimborsare esclusivamente il costo del biglietto aereo per l'assistito e per l'accompagnatore in classe turistica
(no business e no spese accessorie: taxi, parcheggio, ecc.)”; invece, secondo la prospettazione difensiva di parte ricorrente, la normativa non opererebbe alcuna differenziazione tra tipologia di poltrona aerea.
Orbene, le disposizioni di cui all'art. 6 del D.M. del 3 novembre
1989 prevedono la rimborsabilità delle spese strettamente sanitarie – nella misura dell'80% – e di quelle (di trasporto e di viaggio) ad esse assimilate – nella misura dell'80% “della tariffa ferroviaria o marittima più economica” (comma 12) –; ciò confuta radicalmente quanto dedotto dal ricorrente sull'insussistenza di previsioni legislative in ordine alla tipologia della poltrona aerea.
Né potrebbe accedersi alla tesi interpretativa del ricorrente sulla qualificazione delle spese del proprio trasporto aereo in
“business class” quali spese strettamente sanitarie sulla scorta dell'autorizzazione concessa in prima battura dal dott. Prof. in ordine all'opportunità del trasporto “protetto” Persona_1 richiesto, essendo agevole replicare a detta obiezione che la qualificazione delle spese come rimborsabili e la descrizione del loro contenuto e delle modalità del rimborso concedibile ex lege è operata dal D.M. del 3 novembre 1989 [che in esse fa rientrare
“quelle riferite alle sole prestazioni sanitarie (spese sostenute per onorari professionali, degenza, diagnostica strumentale e di laboratorio, farmaci, protesi ed endoprotesi, ecc.)] e potrebbe essere derogata esclusivamente da fonti normative equiordinate e
12 non di certo dal parere endoprocedimentale del Regionale di CP_3
Riferimento.
Ne discende che la rimborsabilità delle spese di viaggio (in termini di maggior favore rispetto a quelli previsti dalla legge e/o in misura eccedente la percentuale rimborsabile ex lege) avrebbe potuto essere riconosciuta all'istante soltanto ove avesse formato oggetto di concessione in deroga, ai sensi dell'art. 7 del
D.M. del 3 novembre 1989 cit., da parte della Regione, che alla stregua delle disposizioni normative già richiamate ha non solo la facoltà di decidere se concedere la deroga, ma anche di stabilire le condizioni della sua concessione;
concessione in deroga che, nella specie, è stata riconosciuta dalla Regione in termini meramente quantitativi rispetto alla disposizione normativa (vale a dire, attraverso il riconoscimento di un ulteriore rimborso dell'80% in aggiunta a quello già riconosciuto dall' , ma in CP_5 presenza delle stesse condizioni tariffarie previste dalla legge
(biglietto in classe turistica).
Né il ricorrente può dolersi della scelta della di CP_6 ancorare equitativamente la quantificazione del rimborso al prezzo dei biglietti sulla stessa tratta e con la medesima compagnia in classe turistica ora per allora, trattandosi di un criterio del tutto ragionevole e non sindacabile nella sua connotazione discrezionale, in mancanza, peraltro, dell'allegazione da parte del ricorrente di elementi da cui potesse desumersi la sua manifesta erroneità.
Del tutto irrilevante risulta la circostanza che le spese di viaggio di cui si controverte siano state in un primo momento autorizzate dall' ai fini della corresponsione dell'acconto, CP_5 atteso che, per un verso, la valutazione che viene effettuata in sede di acconto è sommaria e meramente presuntiva e, per altro verso, la scelta in ordine alla concessione in deroga ed ai suoi termini spetta esclusivamente alla Regione;
sicché del tutto legittimamente l' una volta acquisito il parere contrario CP_5 della Commissione Regionale, ha rettificato in autotutela la
13 propria precedente determinazione ed ha operato le necessarie compensazioni tra dare/avere.
D'altra parte, nemmeno si potrebbe ritenere che la valutazione favorevole sulla rimborsabilità delle spese di viaggio espressa dall' in sede di concessione dell'acconto possa aver CP_5 determinato ex se il riconoscimento della sussistenza del diritto azionato in capo al ricorrente, non essendone stati dimostrati i presupposti sostanziali.
Difatti, se il “petitum” del ricorso ha ad oggetto un asserito diritto soggettivo (in riferimento al quale l'apprezzamento dell'amministrazione è esclusivamente tecnico e non discrezionale in senso stretto, non implicando l'esercizio di alcun potere di supremazia), è evidente che, così come la mancata autorizzazione non potrebbe “affievolire” la predetta posizione soggettiva, di converso l'eventualmente erronea valutazione positiva dell'amministrazione sui presupposti per l'erogazione delle prestazioni non potrebbe comportare il riconoscimento del diritto ove di questo si contestino i presupposti ed essi non vengano dimostrati.
In altri termini, ciò che l'autorità giudiziaria è chiamata ad accertare in questa sede – sulla base del “petitum” sostanziale prospettato dal ricorrente – è la sussistenza o meno del diritto soggettivo di cui lo stesso si è dichiarato titolare, ai sensi dell'art. 32 Cost., al rimborso delle cure mediche.
Ne discende che un'eventualmente illegittima condotta della P.A. – che in un primo momento avesse erroneamente riconosciuto il rimborso di spese per le quali non avrebbe potuto essere concesso il rimborso ovvero in misura ulteriore rispetto a quella accordabile – non potrebbe mai consentire il riconoscimento del diritto al rimborso per il quale non vi siano i requisiti, ma, al più, potrebbe legittimare una richiesta di natura “risarcitoria”
(eventualmente tesa al ristoro del danno ipoteticamente indotto dall'avverso comportamento scorretto o non diligente, come postulato in casi in qualche modo assimilabili da Cass., Sez.
14 Lav., n. 21454/2013 e Cass., S.U., n. 12348/2007); domanda risarcitoria che, nella specie, non è affatto stata proposta.
III.3.3. - Altresì destituite di fondamento risultano le censure sollevate dal ricorrente in ordine al mancato rimborso delle spese di vitto “in quanto non documentate con fatture o titoli equipollenti nominativi ed intestati all'assistito”.
Al riguardo, giova evidenziare che la disposizione di cui all'art. 6, comma 1, del D.M. del 3 novembre 1989 non contempla la rimborsabilità di dette spese;
sicché la previsione secondo cui
“Le spese devono essere documentate con fatture quietanzate o titoli equipollenti, in originale, secondo le norme e gli usi locali…” non può riferirsi ad esse, come sostenuto dal ricorrente, ma alle spese prese in considerazione dalla stessa norma
(ovverosia a quelle strettamente sanitarie e di trasporto e viaggio ad esse assimilate), ivi incluse quelle di cui l'unità sanitaria locale abbia concesso il rimborso nonostante il parere contrario del Centro di riferimento.
Di contro, nella specie si controverte di spese di vitto la cui rimborsabilità – non prevista ex lege – avrebbe potuto essere accordata alla parte istante esclusivamente a fronte di una concessione in deroga ai sensi dell'art. 7 del D.M. del 3 novembre
1989 cit., rispetto alla quale la Regione, alla stregua delle disposizioni normative già richiamate, non solo ha la facoltà di decidere sull'an, ma anche sulle relative condizioni e sul quantum.
III.3.4. - Orbene, nel caso in esame, a fronte dell'istanza con cui il ricorrente ha chiesto il rimborso in deroga delle spese ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.M. del 3 novembre 1989 cit.,
l' ha riservato ogni determinazione all'acquisizione del CP_5 parere della Commissione Regionale, che nella seduta del
16/01/2018 ha richiesto al ricorrente l'elenco dettagliato dei giustificativi inseriti nell'elenco delle spese ammesse al rimborso e il successivo 23/04/2018 ha espresso il parere sul contenuto della concessione in deroga e sulle modalità di documentazione delle spese rimborsabili in detto regime nei
15 seguenti termini:
1. rispetto alle spese di viaggio, concedendo la deroga in termini quantitativi (con il riconoscimento del rimborso nella misura di un ulteriore 80% di quelle rimaste a carico dell'assistito), ma confermando il criterio ex lege della rimborsabilità delle sole spese di viaggio aereo in classe turistica;
2. rispetto alle spese di vitto, accordandone il rimborso in misura integrale, ma contestualmente regolamentando la documentazione da allegare in termini più stringenti rispetto a quanto previsto per il rimborso ex lege (“con fatture quietanzate o titoli equipollenti, in originale, secondo le norme e gli usi locali”), ovverossia richiedendo l'allegazione di fatture o titoli giustificativi equipollenti “nominativi ed intestati all'assistito e non scontrini generici”;
3. rispetto alle spese sanitarie, riconoscendo l'80% di quelle sostenute in aggiunta a quanto già
Cont erogato dall' .
Pertanto, la determinazione con cui l' si è da ultimo CP_5 conformata al parere della Commissione Regionale appare affatto incensurabile nel presente giudizio, essendo la Regione, per quanto detto, l'unico organo deputato ex lege non solo a decidere sulla sussistenza del diritto dell'assistito al rimborso delle spese sostenute in deroga ai criteri di legge, ma anche a stabilirne la misura e a determinare le condizioni e i presupposti della sua erogazione (ivi inclusa la tipologia della documentazione idonea al fine di comprovare l'esborso effettivamente sostenuto); né detti criteri sono sindacabili dall'autorità giudiziaria, che non potrebbe sostituire la propria valutazione a quella discrezionale della Regione, ma, al limite, avrebbe la possibilità di valutare la manifesta irragionevolezza/arbitrarietà delle regole fissate dall'Ente regionale in chiave meramente risarcitoria (ciò che nel caso di specie resta affatto precluso, considerato, da un lato, che i criteri di cui al parere non appaiono irragionevoli, laddove ricalcano in larga parte quelli stabiliti dalla legge, e, dall'altro, che la domanda risarcitoria non è stata spiegata dal ricorrente).
16 Né si potrebbe sostenere che il parere della Commissione Regionale abbia leso il ragionevole affidamento del ricorrente sull'idoneità della documentazione acclusa alla richiesta a giustificare il rimborso in deroga delle spese di vitto, essendo del tutto esigibile la produzione da parte sua quanto meno della documentazione giustificativa nei termini di cui all'art. 6 del
D.M. del 3 novembre 1989 cit., che ove rinvia alle fatture quietanzate evidentemente esprime la necessità che dall'esame della documentazione possa agevolmente desumersi la tipologia e la quantità della merce acquistata (onde verificare la connotazione necessaria degli acquisti effettuati) ed il soggetto che ha effettuato il pagamento (anche attraverso il numero identificativo della carta all'uopo utilizzata o l'intestazione della ricevuta), sì da consentire e semplificare la verifica delle spese rimborsabili;
ciò che, di contro, non si evince affatto dai numerosi scontrini versati in atti, a prescindere dal visto emesso dal Consolato Italiano a vidimazione della busta che li contiene, che – ove anche, come affermato dallo stesso ricorrente, dimostrasse la provenienza del documento fiscale dal territorio americano – non fornirebbe i ragguagli probatori necessari ai fini dell'accoglimento dell'istanza di rimborso.
Da ultimo, per tutto quanto già detto sulla discrezionalità della
Regione rispetto alla concessione in deroga ed alla determinazione dell'ammontare del concorso di spesa rimborsabile, va da sé che nemmeno la scelta di riconoscere al ricorrente il rimborso ulteriore nella misura dell'80% delle spese sanitarie rimaste a suo carico appare ragionevolmente sindacabile, trattandosi di una percentuale elevata di concorso nella spesa e, di conseguenza, affatto congrua;
né rileva che negli anni precedenti il rimborso in deroga possa essere stato concesso in misura percentuale maggiore, essendo rimessa all'Ente regionale una valutazione discrezionale al riguardo, che deve tenere conto di una serie di fattori, tra cui i vincoli di bilancio, le disponibilità economiche dell'Ente, l'ammontare delle spese sostenute etc.
17 IV. - In conclusione, alla luce di tutte le argomentazioni innanzi esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
V. - Le spese processuali – liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (fino ad Euro 52.000,00) tenuto conto della concreta complessità delle questioni trattate senza espletamento di attività istruttoria – seguono la prevalente soccombenza e vengono poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-rigetta integralmente il ricorso;
-condanna la parte ricorrente a rifondere in favore della parte resistente le spese processuali, che liquida complessivamente in
Euro 3.689,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge.
Trani, 05/12/2025
Il Giudice del Lavoro
EU NE AB
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, EU NE
AB, nella presente controversia individuale di lavoro tra
, con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. AMODIO ROBERTO -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e l'assistenza e difesa dell'avv. Controparte_1
VALLA LIBERA -c.f. , nonché dell'avv. TROTTA C.F._3
EDVIGE -c.f. ; C.F._4
-parte resistente- all'esito della trattazione scritta – disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti in luogo dell'udienza del
12/11/2025 – ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 22/06/2021, ha Parte_1 convenuto in giudizio dinanzi a questo Ufficio Giudicante
l' in persona del Direttore l.r.p.t., Controparte_1 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“… voglia dichiarare tenuta obbligata e per l'effetto condannare la in persona del Direttore l.r.p.t. Controparte_1 con sede in Bari al Lungomare Starita n. 6, al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di €. 33.561,68 così determinata:
1 €. 9.375,64 per differenza non riconosciuta delle spese di trasferimento (pari ad €. 11.231,68 sopportate, detratte €.
Cont 1.856,04 riconosciute dalla nella citata delibera);
€. 14.384,08 per spese di vitto, pari esattamente alle spese non riconosciute «in quanto non documentate con fatture o titoli equipollenti nominativi intestati all'assistito»;
€. 9.801,96 per spese di carattere sanitario rimaste a carico dell'odierno ricorrente da rimborsarsi nella misura del 100% in relazione all'attestazione ISEE [doc. 19 cit.] (e quindi pari alla differenza tra €. 49.009,79 rimasta a proprio carico ed €.
39.207,83 riconosciute con determina dirigenziale 7865 del
03.07.2018 [doc. 16 cit.]), ovvero di quell'altra maggior o minor somma ritenuta di giustizia che dovesse risultare in corso di causa, il tutto oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei rispettivi crediti fino all'effettivo soddisfo e con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore dell'odierno difensore antistatario”.
I.1. - A fondamento della propria domanda il ricorrente ha dedotto che, in qualità di soggetto affetto dalla nascita da “tetraparesi spastica”, e quindi portatore di handicap grave ex art. 3 L.
104/92 e di una invalidità nella misura del 100%, nel periodo dal
30/04/2016 al 30/10/2016 si era recato presso il “Medical Center
Langone for Children” della New York University, struttura ad altissima specializzazione in cure mediche e neuroriabilitative
(inesistente nel territorio nazionale italiano) per sottoporsi ad un ciclo di cure riabilitative;
che, in particolare, con apposita istanza del 16/12/2015 aveva richiesto al Controparte_3
ed al (già
[...] Controparte_4 di Giovinazzo), sia l'autorizzazione per la CP_5 sottoposizione alle cure presso il predetto centro, sia il pagamento in acconto nella misura del 90% prevista dalla normativa di riferimento (art. 6, c. 13 D.M. 03.11.1989 ed art. 3 DPCM
01.12.2000), per la complessiva somma di Euro 340.891,84, di cui
Euro 265.975,84 per spese sanitarie ed equiparate di viaggio, ed
2 Euro 74.916,00 per spese di soggiorno (vitto e alloggio); che, tuttavia, con determinazione dirigenziale n. 4663 del 07/04/2016, la nell'autorizzare le cure in forma indiretta in USA nel CP_5 periodo dal 24/03/2016 al 23/09/2016, aveva disposto la corresponsione in suo favore dell'acconto complessivo della somma di Euro 182.695,00, a fronte del 90% di Euro 340.891,84 richiesto;
che, pertanto, a causa della difficoltà nel reperire le risorse finanziarie necessarie per anticipare i predetti costi, la trasferta era stata posticipata al successivo periodo dal
30/04/2016 al 30/10/2016; che, rientrato in Italia, con istanza del 28/11/2016 aveva richiesto al di Controparte_4 [...]
nei termini e con le modalità di cui all'art. 6 e 7, CP_4 co. 3 del D.M. 03.11.1989 e del DPCM 01.12.2000, il pagamento della complessiva somma di Euro 149.105,50, a titolo di spese effettivamente sopportate, al netto dell'acconto già ricevuto (ed in particolare: Euro 59.319,97 per spese sanitarie ed equiparate di viaggio/trasporto; Euro 51.263,99 per concorso spese eccedente l'importo dell'80% spettante;
Euro 38.521,54 per spese residua somma di soggiorno), allegando apposita attestazione rilasciata dal Consolato Generale d'Italia in New York;
che, tuttavia, l' CP_5
[...
gli aveva riconosciuto la rimborsabilità, a titolo di spese di viaggio, della minor somma di Euro 1.856,04 a fronte dell'esborso di Euro 11.231,68 sostenuto, sul presupposto che fosse rimborsabile esclusivamente “il costo del biglietto aereo e per l'accompagnatore in classe turistica (no business e no spese accessorie: taxi, parcheggio, ecc.)”, nonostante egli avesse viaggiato con l'accompagnatore in “business class” sulla scorta delle raccomandazioni mediche di cui al certificato rilasciato in data 25/01/2016 dal medico dell'Amministrazione Sanitaria, dott.
Prof. che, allo stesso modo, in ordine alle spese di Persona_1 carattere sanitario, l'Azienda sanitaria gli aveva rimborsato soltanto l'80% (Euro 196.039,17) dell'intero costo sostenuto (Euro
245.048.96); che, inoltre, l' non gli aveva riconosciuto le CP_5 spese di vitto pari ad Euro 14.384,08, in quanto “non documentate con fatture o titoli equipollenti nominativi ed intestati
3 all'assistito”; che, conseguentemente, ha agito in questa Sede al fine di ottenere la condanna dell' resistente al Controparte_1 pagamento in suo favore del credito residuo pari ad Euro
33.561,68.
II. - Con memoria difensiva del 01°/03/2022 si è costituita in giudizio la eccependo preliminarmente il difetto di CP_5 giurisdizione dell'autorità giudiziaria adita e, nel merito, contestando la fondatezza dell'assunto difensivo attoreo, invocando il rigetto dell'avversa domanda.
III. - Il ricorso risulta del tutto infondato e, pertanto, deve essere integralmente rigettato sulla scorta delle argomentazioni ampiamente sviluppate dalla Corte d'Appello di Bari – Sez. Lav. e condivise dallo scrivente, in un caso sostanzialmente analogo a quello in oggetto (cfr. CdA Bari sent. n. 1483/2024 del
25/11/2024).
III.1. - Preliminarmente, deve affermarsi la sussistenza della giurisdizione dell'autorità giudiziaria adita sulla domanda oggetto di causa, in ossequio all'indirizzo espresso dalla Suprema
Corte con la sentenza n. 2867 del 2009 (e succ. conf. n.
25925/2011), secondo cui «In materia di rimborso delle spese sanitarie sostenute dai cittadini residenti in Italia presso centri di altissima specializzazione all'estero, per prestazioni che non siano ottenibili in Italia tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico (art. 5 della legge
23 ottobre 1985, n. 595 e decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, come successivamente modificato), la giurisdizione spetta al giudice ordinario, sia nel caso in cui siano addotte situazioni di eccezionale gravità ed urgenza, prospettate come ostative alla possibilità di preventiva richiesta di autorizzazione, sia nel caso in cui l'autorizzazione sia stata chiesta e si assuma illegittimamente negata, giacché viene comunque in considerazione il fondamentale diritto alla salute, non suscettibile di affievolimento per effetto della discrezionalità meramente tecnica riconosciuta alla P.A. in ordine
4 all'apprezzamento dei presupposti per l'erogazione delle prestazioni.».
III.2. - Ciò posto, passando ad esaminare i profili di merito della controversia, giova effettuare una ricognizione della disciplina legislativa “ratione temporis” vigente ed applicabile.
L'art. 4 del D.M. del 3 novembre 1989 disciplina un'articolata procedura preventiva di autorizzazione della spesa per prestazioni sanitarie di altissima specializzazione all'estero.
Viene innanzitutto sancito il principio per cui “il concorso nella spesa è concesso solo per le prestazioni autorizzate” (art. 4, comma 1), sicché a tal fine l'assistito deve presentare domanda
Cont all' di appartenenza corredata dalla proposta motivata di un medico specialista nonché dall'ulteriore documentazione prescritta dalle disposizioni regionali, contenente l'indicazione del centro
Cont prescelto per la prestazione;
l' provvede quindi alla trasmissione della domanda e della documentazione al Centro
Regionale di Riferimento che, valutata la sussistenza dei presupposti sanitari per usufruire delle prestazioni richieste, le
Cont autorizza o meno, dandone comunicazione all' competente.
Il Centro Regionale di Riferimento può anche autorizzare, in relazione alla gravità del caso clinico, il trasporto dell'assistito con il mezzo ritenuto più idoneo, nonché, nel caso di minori ovvero di pazienti non autosufficienti, l'accompagnatore e può anche autorizzare l'utilizzo del mezzo aereo per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore.
Orbene, con riguardo alle cure all'estero oggetto di autorizzazione ai sensi del predetto art. 4, il successivo art. 6 disciplina il concorso nelle spese nei termini che seguono:
“1. Le spese devono essere documentate con fatture quietanzate o titoli equipollenti, in originale, secondo le norme e gli usi locali.
2. La documentazione delle spese, unitamente alla documentazione sanitaria sulle prestazioni usufruite (copia della cartella clinica, referti, ecc.) è trasmessa dall'interessato all'unità
5 sanitaria locale competente, tramite il centro regionale di riferimento che ha autorizzato le prestazioni all'estero.
3. L'unità sanitaria locale, previo parere del centro regionale di riferimento sulle spese sanitarie rimborsabili ed in conformità allo stesso, dispone la liquidazione all'interessato del concorso nella spesa. L'eventuale concessione di concorsi su spese non ritenute rimborsabili dal centro di riferimento deve essere congruamente motivata;
in tal caso copia del provvedimento dovrà essere trasmessa alla regione ed al Ministero della sanità.
4. Ai fini del presente decreto, sono considerate spese di carattere strettamente sanitario quelle riferite alle sole prestazioni sanitarie (spese sostenute per onorari professionali, degenza, diagnostica strumentale e di laboratorio, farmaci, protesi ed endoprotesi, ecc.) con esclusione, in caso di ricovero ospedaliero, di quelle di confort alberghiero non comprese nella retta della degenza.
5. Le spese di carattere strettamente sanitario sono rimborsate nella misura dell'80% se sostenute presso centri di natura pubblica ovvero presso centri di natura privata senza scopo di lucro le cui tariffe siano approvate e controllate dalle locali autorità sanitarie competenti. Tali condizioni (natura pubblica, mancanza dello scopo di lucro e tariffe approvate o controllate) devono essere certificate dalle locali rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
6. Le spese di carattere strettamente sanitario sostenute presso centri diversi da quelli di cui al comma precedente sono rimborsate nella misura dell'80% fermo restando che il rimborso non può comunque essere superiore a quello cui l'assistito avrebbe diritto, per analoghe prestazioni, presso i locali centri di cui al comma precedente. A tali fini l'assistito deve produrre apposita certificazione vistata dalle locali rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
7. Le spese per prestazioni libero professionali, comprese quelle fruite in regime di ricovero ospedaliero, sono rimborsate nella misura del 40%.
6 8. Le misure di rimborso di cui ai commi precedenti si applicano sulla spesa sostenuta, al netto delle quote di partecipazione alla spesa, in misura percentuale o forfettaria, eventualmente previste in generale dagli istituti o enti pubblici assistenziali dello
Stato estero nei confronti dei propri assistiti.
9. Ai fini del presente decreto sono considerate, altresì, spese di carattere strettamente sanitario le spese per il trasporto ovvero le spese di viaggio dell'assistito e dell'eventuale accompagnatore, nei limiti di cui ai commi successivi.
10. Le spese per il trasporto dell'assistito e dell'eventuale accompagnatore, con il mezzo preventivamente autorizzato, sono rimborsate nella misura dell'80%.
11. Le spese di viaggio per l'assistito e l'eventuale accompagnatore, con il mezzo aereo preventivamente autorizzato, sono rimborsate nella misura dell'80%.
12. Salvo quanto previsto dai precedenti commi 10 e 11, le spese di trasporto o di viaggio dell'assistito nonché quelle dell'accompagnatore, nel caso di minori di anni 18 o di pazienti maggiorenni non autosufficienti, sono rimborsate nella misura dell'80% della tariffa ferroviaria o marittima più economica.
13. Acconti sul prevedibile rimborso spettante ai sensi dei precedenti commi possono essere concessi, anche prima del trasferimento all'estero o del rientro in Italia, in considerazione della presumibile spesa o delle modalità di pagamento in uso presso la struttura estera;
gli acconti non possono, in ogni caso, superare complessivamente il settanta per cento del prevedibile rimborso spettante.
14. Non sono rimborsabili le spese di soggiorno nella località estera”.
Ora, rispetto alla richiamata disciplina, che contempla i casi in cui la cura all'estero sia preventivamente autorizzata, il successivo art. 7 del D.M. cit. prevede alcune deroghe in forza della quali, ai sensi del comma 1, “in caso di gravità ed urgenza” il può autorizzare direttamente, Controparte_3
“in deroga alla procedura di cui all'art. 4”, le prestazioni
7 all'estero, dandone tempestiva comunicazione all'unità sanitaria locale competente (comma 1), mentre nei casi di “prestazioni di comprovata eccezionale gravità ed urgenza” si può prescindere del tutto dalla preventiva autorizzazione (comma 2).
Con riferimento ad una particolare categoria di soggetti portatori di handicap è lo stesso legislatore a tipizzare la gravità, stabilendo, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n.104/1992, che qualora la minorazione (fisica, psichica o sensoriale), singola o plurima, “abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
A norma dell'art. 11 della medesima legge n. 104 cit., d'altra parte, proprio con riferimento ai casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all'art. 7 del D.M. del 3 novembre 1989 si prevede che “ove nel centro di altissima specializzazione estero non sia previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, il soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con il centro è equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed è rimborsabile nella misura prevista dalla deroga”, demandando poi, ai sensi del comma 2, ad un organo specifico (la Commissione
Centrale presso il Ministero della Sanità di cui all'art. 8) il compito di esprimere il parere sul rimborso per i soggiorni.
Una previsione analoga è d'altra parte ribadita anche dall'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 1° dicembre 2000, laddove si prevede l'equiparazione a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 104/1992, delle spese di soggiorno (dell'assistito e del suo accompagnatore) in alberghi e strutture collegate con il centro di altissima specializzazione all'estero alla degenza ospedaliera (qualora non sia prevista l'ospedalizzazione in costanza di ricovero per tutta la durata degli interventi autorizzati ai sensi dell'art. 4 del D.M. del 3 novembre 1989), non facendo più però riferimento (come a norma del richiamato art. 8 11 della legge n. 104/1992) ai casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all'art. 7 del D.M. del 3 novembre 1989 bensì prevedendo direttamente detta deroga in favore “dei soggetti portatori di handicap, individuati dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che necessitano di cure per la neuroriabilitazione all'estero”.
Il successivo comma 2 dell'art. 2 del D.P.C.M. del 1° dicembre
2000 prevede poi che “Le spese di soggiorno di cui al comma 1, unitamente a tutte le altre spese che restano a carico dell'assistito, una volta definito il rimborso previsto dall'art. 6 del decreto 3 novembre 1989 del Ministro della sanità così come modificato dal successivo decreto 13 maggio 1993, sono riconosciute in sede di erogazione del concorso alla spesa disciplinato dall'art. 7, commi 3 e 4, dallo stesso decreto”.
Pertanto, proprio in considerazione della gravità della situazione dei soggetti portatori di handicap individuati dall'art. 3, comma
3, della legge n.104/1992, il legislatore ha dettato una disciplina speciale che si cumula, quanto al concorso nelle spese, con quella prevista in via generale, con riferimento a tutti i pazienti che necessitino di cure di altissima specializzazione all'estero, dall'art. 6 del D.M. del 3 novembre 1989, ad essa derogando, in particolare, per quanto attiene al rimborso delle spese di soggiorno (vietato dall'art. 6, comma 14, del D.M. del 3 novembre 1989 e, invece, espressamente previsto per tale categoria di portatori di handicap attraverso l'assimilazione delle spese di soggiorno alle spese di degenza).
Anche la successiva disposizione di cui all'art. 3 del D.P.C.M. del 1° dicembre 2000 integrata dall'Accordo del 6 febbraio 2003,
d'altra parte, concorre con la disciplina generale dettata dall'art. 6 del D.M. del 3 novembre 1989, prevedendo per i portatori di handicap ex art. 3, comma 3, della legge n.104/1992 un ulteriore concorso nelle spese, qui commisurato alla situazione reddituale del nucleo familiare di appartenenza e, segnatamente:
a) un concorso pari al 100% “della spesa rimasta a carico” qualora si tratti di nucleo familiare per il quale l'indicatore della
9 situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore ad euro
8.000,00; b) un concorso pari all'80% “della spesa rimasta a carico” qualora si tratti di nucleo familiare per il quale l'ISEE sia compreso tra euro 8.000,00 ed euro 13.000,00; c) un concorso pari all'80% “delle spese di soggiorno, così come individuate dall'art. 2, comma 1” qualora si tratti di nucleo familiare per il quale l'ISEE sia superiore ad euro 13.000,00.
L'ISEE cui fare riferimento è quello ordinario, ossia quello riferibile al nucleo familiare dell'assistito e non già quello
“ristretto” di cui all'art. 6, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013, non potendosi assimilare il rimborso delle cure fruite all'estero alle “prestazioni agevolate di natura sociosanitaria” che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. f), del D.P.C.M. cit., sono definite come prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti.
III.3. - Tanto premesso, si ritiene che nella fattispecie in esame l' resistente abbia operato nel pieno rispetto Controparte_1 della normativa vigente e che, conseguentemente, le pretese avanzate dal ricorrente siano del tutto prive di fondamento.
III.3.1. - In particolare, in ordine alle spese di carattere sanitario, il ricorrente si duole del fatto che le stesse non siano state rimborsate nella misura del 100%, in forza della deroga prevista dall'art. 7, co. 3 del D.M. 03/11/1989, nonché ai sensi della L. n.104/92, del DPCM del 1° dicembre 2000 e dell'Accordo Stato-Regioni del 06/02/2003.
Tuttavia, al riguardo occorre evidenziare che l'art. 7, co. 3 cit. prevede espressamente che: “Deroghe alle disposizioni ed ai criteri di cui al precedente art. 6 possono essere disposte, qualora le spese che restano a carico dell'assistito siano particolarmente elevate in relazione anche al reddito complessivo del nucleo familiare dell'assistito stesso, dalla Regione che determina, per i singoli casi, il concorso globale complessivo massimo erogabile”; sicché, la norma rimette indiscutibilmente
10 all'Ente regionale non solo la scelta relativa alla concessione delle deroghe ma anche la determinazione della misura massima del contributo concedibile, prevedendo altresì la facoltà per la
Regione (“possono essere concessi”) di concorrere “nelle spese di carattere strettamente sanitario di cui all'art. 6 che restano a carico dell'assistito, qualora le predette spese siano particolarmente elevate in relazione anche al reddito complessivo del nucleo familiare dell'assistito stesso”.
È pertanto chiarissima la volontà legislativa di concentrare in capo alle Regioni le competenze (già della Commissione Centrale) in ordine alla valutazione dei presupposti e delle condizioni per la concessione del rimborso in deroga ed alla formulazione del parere sulle spese rimborsabili nonché quelle (già del Ministero della Sanità) relative all'ammontare del concorso erogabile.
Inapplicabili rispetto alla doglianza in esame (ovverosia ai fini del rimborso integrale delle spese sanitarie) risultano sia il
DPCM del 01/12/2000 sia la L. 104/92 richiamati dal ricorrente, in quanto si riferiscono esclusivamente al rimborso delle spese di soggiorno.
Altresì non pertinente risulta il richiamo all'Accordo Stato-
Regioni del 06/02/2003 (art. 4), che si riferisce esclusivamente alla misura dell'acconto che può arrivare al 100%, ma sempre con riferimento al 70% previsto quale limite massimo all'acconto di cui all'art. 6 co. 13 del D.M. 3/11/1989.
Di modo che, nel caso di specie, deve ritenersi corretto il comportamento tenuto dall' convenuta che, in Controparte_1 ossequio a quanto disposto dalla Commissione Regionale nella seduta del 23/04/2018 (vedasi doc. n. 15 del fascicolo di parte ricorrente – “-spese sanitarie: è possibile rimborsare l'80% della spesa rimasta a carico dell'assistito rispetto a quanto già
Cont erogato dall' ”) ed in deroga a quanto stabilito dall'art. 6 cit., ha riconosciuto al ricorrente dapprima una somma pari all'80% dell'intero costo sopportato (ovverosia Euro 196.039,17),
e successivamente, su quel rimanente 20% (Euro 49.009,79), anche un ulteriore rimborso dell'80% (ovverosia Euro 39.207,83).
11 III.3.2. - Parimenti priva di fondamento risulta la doglianza relativa al mancato rimborso dell'intero costo sopportato a titolo di spese di viaggio.
In particolare, il ricorrente si duole del fatto che, a fronte della complessiva somma di Euro 11.231,68 sopportata a titolo di spese di viaggio, l' gli ha riconosciuto solo la minor somma CP_5 di Euro 1.856,04 (disponendo il recupero della somma di Euro
7.129,30 già corrisposta in sede di acconto), sul presupposto che
“è possibile rimborsare esclusivamente il costo del biglietto aereo per l'assistito e per l'accompagnatore in classe turistica
(no business e no spese accessorie: taxi, parcheggio, ecc.)”; invece, secondo la prospettazione difensiva di parte ricorrente, la normativa non opererebbe alcuna differenziazione tra tipologia di poltrona aerea.
Orbene, le disposizioni di cui all'art. 6 del D.M. del 3 novembre
1989 prevedono la rimborsabilità delle spese strettamente sanitarie – nella misura dell'80% – e di quelle (di trasporto e di viaggio) ad esse assimilate – nella misura dell'80% “della tariffa ferroviaria o marittima più economica” (comma 12) –; ciò confuta radicalmente quanto dedotto dal ricorrente sull'insussistenza di previsioni legislative in ordine alla tipologia della poltrona aerea.
Né potrebbe accedersi alla tesi interpretativa del ricorrente sulla qualificazione delle spese del proprio trasporto aereo in
“business class” quali spese strettamente sanitarie sulla scorta dell'autorizzazione concessa in prima battura dal dott. Prof. in ordine all'opportunità del trasporto “protetto” Persona_1 richiesto, essendo agevole replicare a detta obiezione che la qualificazione delle spese come rimborsabili e la descrizione del loro contenuto e delle modalità del rimborso concedibile ex lege è operata dal D.M. del 3 novembre 1989 [che in esse fa rientrare
“quelle riferite alle sole prestazioni sanitarie (spese sostenute per onorari professionali, degenza, diagnostica strumentale e di laboratorio, farmaci, protesi ed endoprotesi, ecc.)] e potrebbe essere derogata esclusivamente da fonti normative equiordinate e
12 non di certo dal parere endoprocedimentale del Regionale di CP_3
Riferimento.
Ne discende che la rimborsabilità delle spese di viaggio (in termini di maggior favore rispetto a quelli previsti dalla legge e/o in misura eccedente la percentuale rimborsabile ex lege) avrebbe potuto essere riconosciuta all'istante soltanto ove avesse formato oggetto di concessione in deroga, ai sensi dell'art. 7 del
D.M. del 3 novembre 1989 cit., da parte della Regione, che alla stregua delle disposizioni normative già richiamate ha non solo la facoltà di decidere se concedere la deroga, ma anche di stabilire le condizioni della sua concessione;
concessione in deroga che, nella specie, è stata riconosciuta dalla Regione in termini meramente quantitativi rispetto alla disposizione normativa (vale a dire, attraverso il riconoscimento di un ulteriore rimborso dell'80% in aggiunta a quello già riconosciuto dall' , ma in CP_5 presenza delle stesse condizioni tariffarie previste dalla legge
(biglietto in classe turistica).
Né il ricorrente può dolersi della scelta della di CP_6 ancorare equitativamente la quantificazione del rimborso al prezzo dei biglietti sulla stessa tratta e con la medesima compagnia in classe turistica ora per allora, trattandosi di un criterio del tutto ragionevole e non sindacabile nella sua connotazione discrezionale, in mancanza, peraltro, dell'allegazione da parte del ricorrente di elementi da cui potesse desumersi la sua manifesta erroneità.
Del tutto irrilevante risulta la circostanza che le spese di viaggio di cui si controverte siano state in un primo momento autorizzate dall' ai fini della corresponsione dell'acconto, CP_5 atteso che, per un verso, la valutazione che viene effettuata in sede di acconto è sommaria e meramente presuntiva e, per altro verso, la scelta in ordine alla concessione in deroga ed ai suoi termini spetta esclusivamente alla Regione;
sicché del tutto legittimamente l' una volta acquisito il parere contrario CP_5 della Commissione Regionale, ha rettificato in autotutela la
13 propria precedente determinazione ed ha operato le necessarie compensazioni tra dare/avere.
D'altra parte, nemmeno si potrebbe ritenere che la valutazione favorevole sulla rimborsabilità delle spese di viaggio espressa dall' in sede di concessione dell'acconto possa aver CP_5 determinato ex se il riconoscimento della sussistenza del diritto azionato in capo al ricorrente, non essendone stati dimostrati i presupposti sostanziali.
Difatti, se il “petitum” del ricorso ha ad oggetto un asserito diritto soggettivo (in riferimento al quale l'apprezzamento dell'amministrazione è esclusivamente tecnico e non discrezionale in senso stretto, non implicando l'esercizio di alcun potere di supremazia), è evidente che, così come la mancata autorizzazione non potrebbe “affievolire” la predetta posizione soggettiva, di converso l'eventualmente erronea valutazione positiva dell'amministrazione sui presupposti per l'erogazione delle prestazioni non potrebbe comportare il riconoscimento del diritto ove di questo si contestino i presupposti ed essi non vengano dimostrati.
In altri termini, ciò che l'autorità giudiziaria è chiamata ad accertare in questa sede – sulla base del “petitum” sostanziale prospettato dal ricorrente – è la sussistenza o meno del diritto soggettivo di cui lo stesso si è dichiarato titolare, ai sensi dell'art. 32 Cost., al rimborso delle cure mediche.
Ne discende che un'eventualmente illegittima condotta della P.A. – che in un primo momento avesse erroneamente riconosciuto il rimborso di spese per le quali non avrebbe potuto essere concesso il rimborso ovvero in misura ulteriore rispetto a quella accordabile – non potrebbe mai consentire il riconoscimento del diritto al rimborso per il quale non vi siano i requisiti, ma, al più, potrebbe legittimare una richiesta di natura “risarcitoria”
(eventualmente tesa al ristoro del danno ipoteticamente indotto dall'avverso comportamento scorretto o non diligente, come postulato in casi in qualche modo assimilabili da Cass., Sez.
14 Lav., n. 21454/2013 e Cass., S.U., n. 12348/2007); domanda risarcitoria che, nella specie, non è affatto stata proposta.
III.3.3. - Altresì destituite di fondamento risultano le censure sollevate dal ricorrente in ordine al mancato rimborso delle spese di vitto “in quanto non documentate con fatture o titoli equipollenti nominativi ed intestati all'assistito”.
Al riguardo, giova evidenziare che la disposizione di cui all'art. 6, comma 1, del D.M. del 3 novembre 1989 non contempla la rimborsabilità di dette spese;
sicché la previsione secondo cui
“Le spese devono essere documentate con fatture quietanzate o titoli equipollenti, in originale, secondo le norme e gli usi locali…” non può riferirsi ad esse, come sostenuto dal ricorrente, ma alle spese prese in considerazione dalla stessa norma
(ovverosia a quelle strettamente sanitarie e di trasporto e viaggio ad esse assimilate), ivi incluse quelle di cui l'unità sanitaria locale abbia concesso il rimborso nonostante il parere contrario del Centro di riferimento.
Di contro, nella specie si controverte di spese di vitto la cui rimborsabilità – non prevista ex lege – avrebbe potuto essere accordata alla parte istante esclusivamente a fronte di una concessione in deroga ai sensi dell'art. 7 del D.M. del 3 novembre
1989 cit., rispetto alla quale la Regione, alla stregua delle disposizioni normative già richiamate, non solo ha la facoltà di decidere sull'an, ma anche sulle relative condizioni e sul quantum.
III.3.4. - Orbene, nel caso in esame, a fronte dell'istanza con cui il ricorrente ha chiesto il rimborso in deroga delle spese ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.M. del 3 novembre 1989 cit.,
l' ha riservato ogni determinazione all'acquisizione del CP_5 parere della Commissione Regionale, che nella seduta del
16/01/2018 ha richiesto al ricorrente l'elenco dettagliato dei giustificativi inseriti nell'elenco delle spese ammesse al rimborso e il successivo 23/04/2018 ha espresso il parere sul contenuto della concessione in deroga e sulle modalità di documentazione delle spese rimborsabili in detto regime nei
15 seguenti termini:
1. rispetto alle spese di viaggio, concedendo la deroga in termini quantitativi (con il riconoscimento del rimborso nella misura di un ulteriore 80% di quelle rimaste a carico dell'assistito), ma confermando il criterio ex lege della rimborsabilità delle sole spese di viaggio aereo in classe turistica;
2. rispetto alle spese di vitto, accordandone il rimborso in misura integrale, ma contestualmente regolamentando la documentazione da allegare in termini più stringenti rispetto a quanto previsto per il rimborso ex lege (“con fatture quietanzate o titoli equipollenti, in originale, secondo le norme e gli usi locali”), ovverossia richiedendo l'allegazione di fatture o titoli giustificativi equipollenti “nominativi ed intestati all'assistito e non scontrini generici”;
3. rispetto alle spese sanitarie, riconoscendo l'80% di quelle sostenute in aggiunta a quanto già
Cont erogato dall' .
Pertanto, la determinazione con cui l' si è da ultimo CP_5 conformata al parere della Commissione Regionale appare affatto incensurabile nel presente giudizio, essendo la Regione, per quanto detto, l'unico organo deputato ex lege non solo a decidere sulla sussistenza del diritto dell'assistito al rimborso delle spese sostenute in deroga ai criteri di legge, ma anche a stabilirne la misura e a determinare le condizioni e i presupposti della sua erogazione (ivi inclusa la tipologia della documentazione idonea al fine di comprovare l'esborso effettivamente sostenuto); né detti criteri sono sindacabili dall'autorità giudiziaria, che non potrebbe sostituire la propria valutazione a quella discrezionale della Regione, ma, al limite, avrebbe la possibilità di valutare la manifesta irragionevolezza/arbitrarietà delle regole fissate dall'Ente regionale in chiave meramente risarcitoria (ciò che nel caso di specie resta affatto precluso, considerato, da un lato, che i criteri di cui al parere non appaiono irragionevoli, laddove ricalcano in larga parte quelli stabiliti dalla legge, e, dall'altro, che la domanda risarcitoria non è stata spiegata dal ricorrente).
16 Né si potrebbe sostenere che il parere della Commissione Regionale abbia leso il ragionevole affidamento del ricorrente sull'idoneità della documentazione acclusa alla richiesta a giustificare il rimborso in deroga delle spese di vitto, essendo del tutto esigibile la produzione da parte sua quanto meno della documentazione giustificativa nei termini di cui all'art. 6 del
D.M. del 3 novembre 1989 cit., che ove rinvia alle fatture quietanzate evidentemente esprime la necessità che dall'esame della documentazione possa agevolmente desumersi la tipologia e la quantità della merce acquistata (onde verificare la connotazione necessaria degli acquisti effettuati) ed il soggetto che ha effettuato il pagamento (anche attraverso il numero identificativo della carta all'uopo utilizzata o l'intestazione della ricevuta), sì da consentire e semplificare la verifica delle spese rimborsabili;
ciò che, di contro, non si evince affatto dai numerosi scontrini versati in atti, a prescindere dal visto emesso dal Consolato Italiano a vidimazione della busta che li contiene, che – ove anche, come affermato dallo stesso ricorrente, dimostrasse la provenienza del documento fiscale dal territorio americano – non fornirebbe i ragguagli probatori necessari ai fini dell'accoglimento dell'istanza di rimborso.
Da ultimo, per tutto quanto già detto sulla discrezionalità della
Regione rispetto alla concessione in deroga ed alla determinazione dell'ammontare del concorso di spesa rimborsabile, va da sé che nemmeno la scelta di riconoscere al ricorrente il rimborso ulteriore nella misura dell'80% delle spese sanitarie rimaste a suo carico appare ragionevolmente sindacabile, trattandosi di una percentuale elevata di concorso nella spesa e, di conseguenza, affatto congrua;
né rileva che negli anni precedenti il rimborso in deroga possa essere stato concesso in misura percentuale maggiore, essendo rimessa all'Ente regionale una valutazione discrezionale al riguardo, che deve tenere conto di una serie di fattori, tra cui i vincoli di bilancio, le disponibilità economiche dell'Ente, l'ammontare delle spese sostenute etc.
17 IV. - In conclusione, alla luce di tutte le argomentazioni innanzi esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
V. - Le spese processuali – liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (fino ad Euro 52.000,00) tenuto conto della concreta complessità delle questioni trattate senza espletamento di attività istruttoria – seguono la prevalente soccombenza e vengono poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-rigetta integralmente il ricorso;
-condanna la parte ricorrente a rifondere in favore della parte resistente le spese processuali, che liquida complessivamente in
Euro 3.689,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge.
Trani, 05/12/2025
Il Giudice del Lavoro
EU NE AB
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