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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/06/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 884/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il giudice, d.ssa Tiziana Macrì, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 884 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2015 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Nazzareno La Tassa e Daniela Marrabello, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Vibo
Valentia (VV), alla via P. De Maria n. 9, giusta procura in atti
Attore
E
Co
– (già Controparte_1 Controparte_3 CP_4
in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. ), rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 dall'Avv. Graziella Brancaccio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catanzaro, in via A. Turco, n. 18, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e riposta in proseguo del
22.06.2018
Convenuta ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, adiva il Tribunale di Vibo Valentia Parte_1 al fine di sentire annullare, il fermo n. 139201300000926000, notificato in data 28.05.2014, conseguente al mancato pagamento della cartella esattoriale n. 13920120002666585000, notificata in data 23.03.2012, recante l'iscrizione a ruolo di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada anno 2010 per un importo complessivo di € 8.126,49.
A fondamento della domanda ha sostenuto: a) l'improcedibilità- inammissibilità e Parte_1 nullità dell'esecuzione per violazione dell'art.50 D.P.R. 602/1973; b) inesistenza della notificazione dell'avvenuto fermo amministrativo;
c) illegittimità dell'art 86 DPR 602/73 per violazione del diritto alla difesa del contribuente;
d) omessa e irregolare notifica della cartella esattoriale dei prodromici atti.
In data 15.05.2015, il giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Vibo Valentia emetteva nell'ambito del procedimento esecutivo R.G. 963/2014, ordinanza con cui sospendeva l'opposto fermo amministrativo, poiché “ non ha dato prova della regolare notifica degli atti esecutivi”. Con CP_3 la suddetta ordinanza, il giudice dell'Esecuzione, rilevata la competenza dell'Ufficio giudiziario cui apparteneva, fissava un termine di 60 gg per l'introduzione del relativo giudizio di merito.
Introdotto il giudizio di merito, ha chiesto, dunque, l'accoglimento della domanda Parte_1
e la conseguente dichiarazione di nullità e inefficacia del provvedimento di fermo amministrativo.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito , eccependo Controparte_1 preliminarmente il difetto di legittimazione passiva e nel merito, la regolarità della notifica della cartella esattoriale sottesa al preavviso di fermo amministrativo nonché l'infondatezza delle deduzioni avversarie.
La causa veniva più volte rinviata dai giudici titolari del ruolo e successivamente dai GOP per incompetenza ratione materiae.
Divenuta assegnataria del fascicolo, questo giudice rinviava alla udienza del 12 giugno 2025, per discussione ex art. 281 sexies, nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
2. L'opposizione è infondata e pertanto, va rigettata per i motivi di seguito esposti. In via preliminare è bene affrontare la questione relativa alla legittimazione passiva dell'agente della riscossione. Ebbene, sul punto diverse pronunce di legittimità hanno statuito che in caso di opposizione al preavviso di fermo, attraverso lo strumento di cui all'art 615 c.p.c (Cass. n.21914/14), come nel caso di specie, se l'opposizione è di natura formale (omissione o nullità della notifica della cartella esattoriale) la legittimazione passiva spetta all'agente per la riscossione, mentre per le ragioni di natura sostanziale, incidenti sul titolo esecutivo (prescrizione, pagamento, ecc.), legittimato passivo
è l'ente creditore. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10854 del 7 maggio 2018, ha successivamente precisato che il soggetto legittimato passivo nel giudizio di opposizione al fermo amministrativo è l'agente di riscossione che ha avviato la procedura di fermo. Una recente decisione dei Supremi Giudici ha poi completato il quadro giurisprudenziale formulando il principio generale di scissione tra titolarità del diritto di credito e titolarità dell'azione esecutiva (Cassazione civile n.
3870/2024), per le opposizioni esecutive vere e proprie. Ne consegue che legittimato passivo è proprio l'agente della riscossione. Non sussiste dunque alcun litisconsorzio necessario con l'ente creditore, per cui l'opponente, sin dall'instaurazione del giudizio, ha l'onere di attivarsi chiamando in causa il solo legittimato passivo.
Superata la questione preliminare, gli altri motivi di opposizione devono essere rigettati.
Con il primo motivo l'opponente eccepisce illegittimità del preavviso di fermo amministrativo per violazione dell'art. 50 del D.P.R. n. 602/73 e violazione dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 2011 n. 70.
L'attuale e consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che il fermo amministrativo è atto funzionale all'espropriazione forzata (Cass. 2053/06), ma atto riferibile a procedura diversa dall'esecuzione forzata vera e propria ed estranea ad essa (v. 10672/09, 14831/08). Con specifico riferimento al preavviso di fermo amministrativo, la Corte di Cassazione (Sez. U, Sentenza n. 11087 del 07/05/2010) ha altresì affermato che trattasi” di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione”. Dovendo, alla luce di quanto sopra, ritenersi che il preavviso di fermo, così come lo stesso fermo amministrativo, non costituiscano atti di espropriazione forzata, deve escludersi l'applicabilità agli stessi del disposto del D.P.R. n. 602 del
1973, art. 50, comma 2, – secondo cui se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica…di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo..) -, disposizione operante nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata (Cassazione civile sez. VI, 05/12/2011, n.26052).
Con il secondo motivo l'opponente lamenta l'inesistenza della notificazione dell'avvenuto fermo amministrativo e delle sottese cartelle di pagamento.
Il motivo è infondato. Nel caso in esame, infatti, la notifica del fermo amministrativo e degli atti prodromici è stata effettuata a mezzo del servizio postale nel pieno rispetto della previsione di cui all'art. 26 del D.P.R. 602/73, il quale prevede che la notifica possa essere effettuata anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e che in tal caso “la notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone indicate dalla legge”.
In generale, in tema di inesistenza della notificazione della cartella di pagamento eseguita dall'agente della riscossione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad una opinione espressa da parte della giurisprudenza di merito secondo cui in questo caso la notificazione dovrebbe essere considerata inesistente, si contrappone l'ormai costante indirizzo di segno contrario della Corte di
Cassazione che non ritiene che per il perfezionarsi della notifica sia necessaria la compilazione di apposita relata in virtù di quanto disposto dall'art. 26 del D.P.R. 602/73 il quale prevede una disciplina speciale “In tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, trova applicazione l'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato art. 26, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione.” (Cass. 14327/2009).
La Suprema Corte (ex multis, sentenza n. 15948/2010), afferma che l'art. 26, comma 1, del d.p.r. n.
602 del 1973 consente la notificazione anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, con l'effetto che la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo;
in tale ipotesi la legge non prevede la redazione di alcuna relata di notifica come confermato dal penultimo comma dell'art. 26 citato, secondo cui l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento in ragione della forma della notificazione prescelta al fine di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.
Secondo il supremo Collegio va esclusa l'inesistenza della notificazione della cartella esattoriale dovendosi considerare che l'inesistenza della notificazione, come tale insuscettibile di sanatoria, è configurabile solo quando essa manchi totalmente oppure quando l'attività compiuta esca completamente dallo schema legale del procedimento notificatorio, essendo stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, ipotesi questa da escludersi se la notificazione è avvenuta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, mentre l'eventuale nullità della notificazione di una cartella esattoriale deve ritenersi sanata, per il raggiungimento dello scopo della notifica, dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione (Cass. 21 febbraio n. 4018 e Cass.
8 settembre 2004, n. 18055).
Va, infine, citata anche la decisione n. 2288/11, con la quale il supremo Collegio ha, ancora una volta, escluso l'inesistenza della notificazione disposta con raccomandata a.r. ex art. 26 dpr n. 602/73, riaffermando che l'agente della riscossione può eseguire la notificazione della cartella di pagamento mediante l'invio di raccomandata a.r. senza l'osservanza delle formalità previste dall'art. 149 c.p.c., con la conseguenza che, nella specie, la relata di notificazione è costituita dall'avviso di ricevimento datato e sottoscritto dal destinatario.
Il concessionario della riscossione ha quindi assolto il proprio onere di provare la regolare notifica della cartella esattoriale posta a base dell'iscrizione contestata. Tale onere è stato assolto mediante produzione in giudizio di copia conforme dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale.
Qualora, infatti, siano prodotte copie conformi agli originali trova applicazione la regola generale posta dall'art. 2719 c.c., per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente o se detta conformità non sia disconosciuta in modo specifico ed inequivoco dalla controparte (cfr.
Cassazione n.882/2018; n. 4053/2018). Nel caso di specie, l'agente della riscossione ha provveduto alla notifica del preavviso di fermo amministrativo in data 23.04.2013 come dimostrato dalla documentazione allegata.
Controparte si è limitata a dedurre che la documentazione prodotta dall'agente riscossore (tra cui le copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento) non era idonea a dimostrare la regolarità della notifica, senza, tuttavia, disconoscere tale produzione in modo specifico. Pertanto, la documentazione prodotta dall' tramite la produzione in giudizio delle copie fotostatiche degli avvisi di Controparte_1 ricevimento – recante peraltro gli estremi delle cartelle, della raccomandata, della data di spedizione e quella di notifica, con il segno di croce a fianco della qualifica del ricevente l'atto e la firma autografa dello stesso – non debitamente disconosciuta è idonea a provare la regolarità della notifica effettuata.
Con ulteriore motivo l'opponente lamenta l'illegittimità del fermo per l'esistenza di una sproporzione tra il carico iscritto a ruolo ed il valore del bene. La affermata sproporzione tra il debito e il valore del bene sottoposto a misura cautelare è del tutto priva di fondamento normativo. Sul punto, peraltro, si è espressa la Corte di legittimità, chiarendo che “in materia di fermo amministrativo, è irrilevante la notevole sproporzione tra il valore della sanzione ed il valore del bene sottoposto a fermo, dato che
l'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura” (cfr. Cass. Civ., ord. n. 22018/2017).
L'opposizione deve essere, dunque, rigettata e va condannato al pagamento delle Parte_1 spese del presente giudizio, avuto riguardo al valore effettivo della causa, applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/14, modificato dal D.M. 147/2022.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 884 del 2015 R.G., così provvede:
-rigetta l'opposizione;
-condanna a rifondere le spese di lite sostenute nella presente fase, liquidate, in Parte_1 favore di (già in € 1700,00 per compensi, oltre Controparte_1 Controparte_3 rimborso spese forfettarie del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia, 16.06.2025
Il Presidente F.F.
Giudice Estensore
Dott.sa Tiziana Macrì
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il giudice, d.ssa Tiziana Macrì, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 884 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2015 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Nazzareno La Tassa e Daniela Marrabello, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Vibo
Valentia (VV), alla via P. De Maria n. 9, giusta procura in atti
Attore
E
Co
– (già Controparte_1 Controparte_3 CP_4
in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. ), rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 dall'Avv. Graziella Brancaccio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catanzaro, in via A. Turco, n. 18, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e riposta in proseguo del
22.06.2018
Convenuta ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, adiva il Tribunale di Vibo Valentia Parte_1 al fine di sentire annullare, il fermo n. 139201300000926000, notificato in data 28.05.2014, conseguente al mancato pagamento della cartella esattoriale n. 13920120002666585000, notificata in data 23.03.2012, recante l'iscrizione a ruolo di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada anno 2010 per un importo complessivo di € 8.126,49.
A fondamento della domanda ha sostenuto: a) l'improcedibilità- inammissibilità e Parte_1 nullità dell'esecuzione per violazione dell'art.50 D.P.R. 602/1973; b) inesistenza della notificazione dell'avvenuto fermo amministrativo;
c) illegittimità dell'art 86 DPR 602/73 per violazione del diritto alla difesa del contribuente;
d) omessa e irregolare notifica della cartella esattoriale dei prodromici atti.
In data 15.05.2015, il giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Vibo Valentia emetteva nell'ambito del procedimento esecutivo R.G. 963/2014, ordinanza con cui sospendeva l'opposto fermo amministrativo, poiché “ non ha dato prova della regolare notifica degli atti esecutivi”. Con CP_3 la suddetta ordinanza, il giudice dell'Esecuzione, rilevata la competenza dell'Ufficio giudiziario cui apparteneva, fissava un termine di 60 gg per l'introduzione del relativo giudizio di merito.
Introdotto il giudizio di merito, ha chiesto, dunque, l'accoglimento della domanda Parte_1
e la conseguente dichiarazione di nullità e inefficacia del provvedimento di fermo amministrativo.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito , eccependo Controparte_1 preliminarmente il difetto di legittimazione passiva e nel merito, la regolarità della notifica della cartella esattoriale sottesa al preavviso di fermo amministrativo nonché l'infondatezza delle deduzioni avversarie.
La causa veniva più volte rinviata dai giudici titolari del ruolo e successivamente dai GOP per incompetenza ratione materiae.
Divenuta assegnataria del fascicolo, questo giudice rinviava alla udienza del 12 giugno 2025, per discussione ex art. 281 sexies, nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
2. L'opposizione è infondata e pertanto, va rigettata per i motivi di seguito esposti. In via preliminare è bene affrontare la questione relativa alla legittimazione passiva dell'agente della riscossione. Ebbene, sul punto diverse pronunce di legittimità hanno statuito che in caso di opposizione al preavviso di fermo, attraverso lo strumento di cui all'art 615 c.p.c (Cass. n.21914/14), come nel caso di specie, se l'opposizione è di natura formale (omissione o nullità della notifica della cartella esattoriale) la legittimazione passiva spetta all'agente per la riscossione, mentre per le ragioni di natura sostanziale, incidenti sul titolo esecutivo (prescrizione, pagamento, ecc.), legittimato passivo
è l'ente creditore. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10854 del 7 maggio 2018, ha successivamente precisato che il soggetto legittimato passivo nel giudizio di opposizione al fermo amministrativo è l'agente di riscossione che ha avviato la procedura di fermo. Una recente decisione dei Supremi Giudici ha poi completato il quadro giurisprudenziale formulando il principio generale di scissione tra titolarità del diritto di credito e titolarità dell'azione esecutiva (Cassazione civile n.
3870/2024), per le opposizioni esecutive vere e proprie. Ne consegue che legittimato passivo è proprio l'agente della riscossione. Non sussiste dunque alcun litisconsorzio necessario con l'ente creditore, per cui l'opponente, sin dall'instaurazione del giudizio, ha l'onere di attivarsi chiamando in causa il solo legittimato passivo.
Superata la questione preliminare, gli altri motivi di opposizione devono essere rigettati.
Con il primo motivo l'opponente eccepisce illegittimità del preavviso di fermo amministrativo per violazione dell'art. 50 del D.P.R. n. 602/73 e violazione dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 2011 n. 70.
L'attuale e consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che il fermo amministrativo è atto funzionale all'espropriazione forzata (Cass. 2053/06), ma atto riferibile a procedura diversa dall'esecuzione forzata vera e propria ed estranea ad essa (v. 10672/09, 14831/08). Con specifico riferimento al preavviso di fermo amministrativo, la Corte di Cassazione (Sez. U, Sentenza n. 11087 del 07/05/2010) ha altresì affermato che trattasi” di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione”. Dovendo, alla luce di quanto sopra, ritenersi che il preavviso di fermo, così come lo stesso fermo amministrativo, non costituiscano atti di espropriazione forzata, deve escludersi l'applicabilità agli stessi del disposto del D.P.R. n. 602 del
1973, art. 50, comma 2, – secondo cui se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica…di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo..) -, disposizione operante nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata (Cassazione civile sez. VI, 05/12/2011, n.26052).
Con il secondo motivo l'opponente lamenta l'inesistenza della notificazione dell'avvenuto fermo amministrativo e delle sottese cartelle di pagamento.
Il motivo è infondato. Nel caso in esame, infatti, la notifica del fermo amministrativo e degli atti prodromici è stata effettuata a mezzo del servizio postale nel pieno rispetto della previsione di cui all'art. 26 del D.P.R. 602/73, il quale prevede che la notifica possa essere effettuata anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e che in tal caso “la notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone indicate dalla legge”.
In generale, in tema di inesistenza della notificazione della cartella di pagamento eseguita dall'agente della riscossione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad una opinione espressa da parte della giurisprudenza di merito secondo cui in questo caso la notificazione dovrebbe essere considerata inesistente, si contrappone l'ormai costante indirizzo di segno contrario della Corte di
Cassazione che non ritiene che per il perfezionarsi della notifica sia necessaria la compilazione di apposita relata in virtù di quanto disposto dall'art. 26 del D.P.R. 602/73 il quale prevede una disciplina speciale “In tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, trova applicazione l'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato art. 26, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione.” (Cass. 14327/2009).
La Suprema Corte (ex multis, sentenza n. 15948/2010), afferma che l'art. 26, comma 1, del d.p.r. n.
602 del 1973 consente la notificazione anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, con l'effetto che la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo;
in tale ipotesi la legge non prevede la redazione di alcuna relata di notifica come confermato dal penultimo comma dell'art. 26 citato, secondo cui l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento in ragione della forma della notificazione prescelta al fine di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.
Secondo il supremo Collegio va esclusa l'inesistenza della notificazione della cartella esattoriale dovendosi considerare che l'inesistenza della notificazione, come tale insuscettibile di sanatoria, è configurabile solo quando essa manchi totalmente oppure quando l'attività compiuta esca completamente dallo schema legale del procedimento notificatorio, essendo stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, ipotesi questa da escludersi se la notificazione è avvenuta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, mentre l'eventuale nullità della notificazione di una cartella esattoriale deve ritenersi sanata, per il raggiungimento dello scopo della notifica, dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione (Cass. 21 febbraio n. 4018 e Cass.
8 settembre 2004, n. 18055).
Va, infine, citata anche la decisione n. 2288/11, con la quale il supremo Collegio ha, ancora una volta, escluso l'inesistenza della notificazione disposta con raccomandata a.r. ex art. 26 dpr n. 602/73, riaffermando che l'agente della riscossione può eseguire la notificazione della cartella di pagamento mediante l'invio di raccomandata a.r. senza l'osservanza delle formalità previste dall'art. 149 c.p.c., con la conseguenza che, nella specie, la relata di notificazione è costituita dall'avviso di ricevimento datato e sottoscritto dal destinatario.
Il concessionario della riscossione ha quindi assolto il proprio onere di provare la regolare notifica della cartella esattoriale posta a base dell'iscrizione contestata. Tale onere è stato assolto mediante produzione in giudizio di copia conforme dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale.
Qualora, infatti, siano prodotte copie conformi agli originali trova applicazione la regola generale posta dall'art. 2719 c.c., per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente o se detta conformità non sia disconosciuta in modo specifico ed inequivoco dalla controparte (cfr.
Cassazione n.882/2018; n. 4053/2018). Nel caso di specie, l'agente della riscossione ha provveduto alla notifica del preavviso di fermo amministrativo in data 23.04.2013 come dimostrato dalla documentazione allegata.
Controparte si è limitata a dedurre che la documentazione prodotta dall'agente riscossore (tra cui le copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento) non era idonea a dimostrare la regolarità della notifica, senza, tuttavia, disconoscere tale produzione in modo specifico. Pertanto, la documentazione prodotta dall' tramite la produzione in giudizio delle copie fotostatiche degli avvisi di Controparte_1 ricevimento – recante peraltro gli estremi delle cartelle, della raccomandata, della data di spedizione e quella di notifica, con il segno di croce a fianco della qualifica del ricevente l'atto e la firma autografa dello stesso – non debitamente disconosciuta è idonea a provare la regolarità della notifica effettuata.
Con ulteriore motivo l'opponente lamenta l'illegittimità del fermo per l'esistenza di una sproporzione tra il carico iscritto a ruolo ed il valore del bene. La affermata sproporzione tra il debito e il valore del bene sottoposto a misura cautelare è del tutto priva di fondamento normativo. Sul punto, peraltro, si è espressa la Corte di legittimità, chiarendo che “in materia di fermo amministrativo, è irrilevante la notevole sproporzione tra il valore della sanzione ed il valore del bene sottoposto a fermo, dato che
l'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura” (cfr. Cass. Civ., ord. n. 22018/2017).
L'opposizione deve essere, dunque, rigettata e va condannato al pagamento delle Parte_1 spese del presente giudizio, avuto riguardo al valore effettivo della causa, applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/14, modificato dal D.M. 147/2022.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 884 del 2015 R.G., così provvede:
-rigetta l'opposizione;
-condanna a rifondere le spese di lite sostenute nella presente fase, liquidate, in Parte_1 favore di (già in € 1700,00 per compensi, oltre Controparte_1 Controparte_3 rimborso spese forfettarie del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia, 16.06.2025
Il Presidente F.F.
Giudice Estensore
Dott.sa Tiziana Macrì