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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/12/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 24/07/2025 al n. 1999/2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio Congiunto (cessazione effetti civili) promosso da
nato a [...] il [...], Parte_1
e da
nata ad [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Brigida Messina, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
-ricorrenti-
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.07.2025, gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in CA (NA) il 24.04.1999, dalla cui unione nascevano due figli, nato a [...] il Persona_1
16.07.1999, maggiorenne ed economicamente indipendente, e Persona_2
nato a [...] il [...], ancora minorenne, evidenziavano
[...]
che il Tribunale di Nola aveva pronunciato la separazione consensuale tra i coniugi con sentenza n. 2546/2023 resa nel procedimento R.G. n. 3316/2023.
Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc. Va precisato, infatti, che il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso, risultando sufficiente che l'Ufficio del Pubblico
Ministero risulti informato onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dall'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ.
13062/2000).
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza.
Indi, lette le note di parte, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
Appare conforme agli interessi del figlio minore, come sopra Per_2
generalizzato, rispettoso delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta del
07.11.2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1. i ricorrenti vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi, continuerà a vivere con il padre nella casa coniugale, in Polvica di Nola, alla Via Duchessa di Marigliano n.ro 39, di proprietà della madre del signor , con facoltà della signora di tenerlo con se la Parte_1 Parte_2 domenica ed in occasione delle festività natalizie, pasquali e per le ferie estive i coniugi convengono per il principio dell'alternanza, stabilendo le regole di volta in volta.
Il minore attualmente frequenta il secondo anno dell'Istituto ISIS Umberto Nobile, in Nola, Per_2 avvalendosi della religione cattolica, il pomeriggio frequenta saltuariamente la palestra Miami in
CA, e pratica lo sport del calcio sempre accompagnato dal padre.
- il sig. svolge la professione di autista, con contratto a tempo indeterminato, presso Parte_1 la società IG NI SR , la signora svolge l'attività di operaia presso la Parte_3 società SABATASSO srl, entrambi quindi sono economicamente autosufficienti. La signora
rinuncia al mantenimento personale, riuscendo la stessa a provvedere al suo Parte_4 sostentamento.
9. Il signor provvederà in maniera esclusiva al mantenimento del figlio pagando Parte_1 Per_2 anche tutte le spese straordinarie (visite specializzate, acquisto libri scolastici, tasse etc..) che si dovessero rendere necessarie, senza nulla chiedere alla signora Parte_4
10. I ricorrenti si danno vicendevole assenso per il rilascio dei reciproci passaporti.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto del minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nato a [...] il Parte_1
13.10.1980 e nata a [...] il [...], Parte_2 il giorno 24.04.1999 in ROCCARAINOLA (NA), trascritto presso l'Ufficio di
Stato Civile di detto Comune (Atto n. 8, Serie A, Parte II, Anno 1999);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 10.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 24/07/2025 al n. 1999/2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio Congiunto (cessazione effetti civili) promosso da
nato a [...] il [...], Parte_1
e da
nata ad [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Brigida Messina, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
-ricorrenti-
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.07.2025, gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in CA (NA) il 24.04.1999, dalla cui unione nascevano due figli, nato a [...] il Persona_1
16.07.1999, maggiorenne ed economicamente indipendente, e Persona_2
nato a [...] il [...], ancora minorenne, evidenziavano
[...]
che il Tribunale di Nola aveva pronunciato la separazione consensuale tra i coniugi con sentenza n. 2546/2023 resa nel procedimento R.G. n. 3316/2023.
Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc. Va precisato, infatti, che il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso, risultando sufficiente che l'Ufficio del Pubblico
Ministero risulti informato onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dall'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ.
13062/2000).
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza.
Indi, lette le note di parte, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
Appare conforme agli interessi del figlio minore, come sopra Per_2
generalizzato, rispettoso delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta del
07.11.2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1. i ricorrenti vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi, continuerà a vivere con il padre nella casa coniugale, in Polvica di Nola, alla Via Duchessa di Marigliano n.ro 39, di proprietà della madre del signor , con facoltà della signora di tenerlo con se la Parte_1 Parte_2 domenica ed in occasione delle festività natalizie, pasquali e per le ferie estive i coniugi convengono per il principio dell'alternanza, stabilendo le regole di volta in volta.
Il minore attualmente frequenta il secondo anno dell'Istituto ISIS Umberto Nobile, in Nola, Per_2 avvalendosi della religione cattolica, il pomeriggio frequenta saltuariamente la palestra Miami in
CA, e pratica lo sport del calcio sempre accompagnato dal padre.
- il sig. svolge la professione di autista, con contratto a tempo indeterminato, presso Parte_1 la società IG NI SR , la signora svolge l'attività di operaia presso la Parte_3 società SABATASSO srl, entrambi quindi sono economicamente autosufficienti. La signora
rinuncia al mantenimento personale, riuscendo la stessa a provvedere al suo Parte_4 sostentamento.
9. Il signor provvederà in maniera esclusiva al mantenimento del figlio pagando Parte_1 Per_2 anche tutte le spese straordinarie (visite specializzate, acquisto libri scolastici, tasse etc..) che si dovessero rendere necessarie, senza nulla chiedere alla signora Parte_4
10. I ricorrenti si danno vicendevole assenso per il rilascio dei reciproci passaporti.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto del minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nato a [...] il Parte_1
13.10.1980 e nata a [...] il [...], Parte_2 il giorno 24.04.1999 in ROCCARAINOLA (NA), trascritto presso l'Ufficio di
Stato Civile di detto Comune (Atto n. 8, Serie A, Parte II, Anno 1999);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 10.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca