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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/09/2025, n. 4709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4709 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 29.9.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per l'attore\opponente l'avv.SPINA SERGIO ANTONINO;
Per il convenuto\opposto l'avv. ORNATI ANDREA, oggi sostituito dall'avv. FEDERICA ANZALONE;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Presidente dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al RG 4181/2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 660/2023. promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...]
Vitaliano Brancati 28, CF , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Sergio A. Spina, nel cui studio sito in Catania, alla via Etnea n. 688 ha eletto domicilio;
- opponente-
contro
:
pagina 1 di 4 (P. Iva - C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante, con sede legale in Milano (Mi) in Piazza della Trivulziana, 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F.
) ed Andrea Ornati (C.F. -Opposta - C.F._2 C.F._3
All'odierna udienza di giorno 29.9.2025 le parti discutono la causa come da verbale in atti e il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente sentenza, pubblicata mediante depositato telematico.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 660/2023, emesso dal Tribunale di Catania, con il quale si è ingiunto a di pagare, in Parte_1 favore di la somma di € 10.116,53 oltre gli interessi convenzionali Controparte_1 dalla domanda fino al soddisfo e spese della procedura monitoria. Ciò in virtù del credito scaturente da un contratto di prestito personale identificato dal n. 34887004 stipulato, in data 16.6.2008, da con la Agos Ducato s.p.a., il cui Parte_1 credito è stato ceduto alla giusto contratto del 16.1.2017. Controparte_1
Con l'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva della nel merito, deduceva l'inesistenza dei requisiti di cui agli Controparte_2 articoli 633 ss. c.p.c. ai fini della emanazione del decreto ingiuntivo, non essendo stato l'estratto conto vidimato da notaio. Si costituiva la quale, preliminarmente, chiedeva la concessione Controparte_1 della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo nonché il termine per attivare il procedimento di mediazione;
nel merito, chiedeva di rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Concessa la provvisoria esecuzione all'opposto decreto, il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29.9.2025. Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 29.9.2025 che qui si intendono richiamati.
************
L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva della opposta è fondata, e, pertanto, va dichiarato – più correttamente - il difetto di titolarità attiva del credito azionato da Controparte_1
Secondo la più recente giurisprudenza (ex multis, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 06/02/2024, n. 3405), la cessione dei crediti bancari in blocco, sebbene per la relativa stipula non sia prevista dalla legge la forma scritta né ad substantiam né ad probationem, deve essere specificamente provata ad opera della parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario. In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il pagina 2 di 4 debitore ceduto contesti l'esistenza della cessione, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116). Non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, posto che l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione personale al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione. La prova dell'avvenuta cessione presuppone che l'avviso anzidetto contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821). Parte opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo così come nella comparsa di costituzione ha dedotto la sussistenza di due diverse operazioni di cessione:
- la prima, intercorrente tra la originaria creditrice OS CA e CP_3
[...]
- la seconda operazione di cessione, giusto contratto del 16.1.2017, tra la CP_3
e
[...] Controparte_1
Dall'accertamento complessivo delle risultanze di fatto, tuttavia, risulta che parte opposta non ha fornito idonea prova dell'inclusione del credito controverso nella prima operazione di cessione intervenuta tra la OS CA e e, di Controparte_3 conseguenza, della sua legittimazione sostanziale attiva. Risulta in atti il contratto di cessione di crediti del 16.1.2017 (doc. 7 monitorio;
così come la relativa certificazione Notarile di Cessione, doc. 5 comparsa) intercorso tra e avente ad oggetto un portafoglio di crediti Controparte_3 Controparte_1 pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico Bancario costituito da crediti pecuniari di titolarità di Controparte_3
I crediti di cui risulta cessionaria sono: i) crediti che derivano da Controparte_1 contratti di credito stipulati ed erogati da: OS CA ii) crediti acquistati da mediante i seguenti contratti di cessione: OS CA: Controparte_3
23/04/2008, 24/11/2009, 27/04/2010, 24/09/2010, 26/09/2011, 22/12/2015; iii) crediti che derivano da contratti di credito che sono denominati in Euro;
iv) crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla legge italiana;
v) crediti che derivano da contratti di credito che non sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni;
vi) crediti i cui debitori siano persone fisiche;
vii) crediti indicati nella lista depositata in data 11 gennaio 2017 presso il notaio con studio in Firenze, via Masaccio, Persona_1
n. 187, rep. 47.690, racc. 23.467, nonché presso la sede legale del Cessionario. pagina 3 di 4 Tuttavia, i criteri di cui all'allegato 2 del contratto (doc. 7 monitorio), così come l'avviso relativo alla cessione nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 21 del 18-2-2017, non sono idonei a provare la riconducibilità del credito controverso in una delle plurime cessioni intervenute, ab origine, tra la OS e (del 23/04/2008, 24/11/2009, CP_3
27/04/2010, 24/09/2010, 26/09/2011, 22/12/2015). Diversamente da quanto affermato dalla opposta (pag. 10 comparsa), tali criteri non possono dirsi sufficienti, posto che individuano esclusivamente il blocco dei crediti cartolarizzati senza chiara esplicitazione dei rapporti ceduti ovvero dell'arco temporale di stipula del rapporto obbligatorio, ma solo sulla base di tipologie generiche di crediti. Il documento relativo alla lista dei Crediti Ceduti (doc. 8 monitorio) non è idoneo a fungere da elemento di prova della inclusione del credito controverso nell'ambito dei crediti ceduti dalla originaria creditrice alla , essendo di formazione CP_3 unilaterale da parte della opposta e, in ogni caso, non riferibile alla prima cessione. Infine, non è idonea ad assumere rilevanza decisiva, ai fini della prova della specifica inclusione del credito controverso nell'ambito dei crediti ceduti dalla originaria creditrice OS CA, la comunicazione con cui ha attestato di Controparte_3 avere ceduto pro-soluto a il credito vantato nei Suoi confronti Controparte_1
(doc. 6 monitorio), posto che non risultano in alcun modo i criteri di identificazione dei crediti ceduti in blocco con il contratto del 22/12/2015 stipulato tra OS CA e né il relativo avviso nella G.U. CP_3
Parte opposta non ha dimostrato la continuità delle cessioni dei crediti e, di conseguenza, della titolarità attiva del rapporto obbligatorio, in violazione del criterio di riparto dell'onere probatorio di cui all'articolo 2697 c.c. Ne deriva l'accoglimento della opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte opposta e liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014, secondo i valori minimi, tenuto conto del valore della controversia (€ 10.116,53), dell'attività difensiva effettivamente espletata (mancanza della fase dell'istruzione probatoria) e delle questioni giuridiche trattate non complesse.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 4181/2023, così decide:
- accoglie l'opposizione e revoca, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna a pagare, in favore di € Controparte_1 Parte_1
1.700,00 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e CPA se dovute per legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in data 29.9.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Presidente dott. Mariano Sciacca pagina 4 di 4
Quarta CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 29.9.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per l'attore\opponente l'avv.SPINA SERGIO ANTONINO;
Per il convenuto\opposto l'avv. ORNATI ANDREA, oggi sostituito dall'avv. FEDERICA ANZALONE;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Presidente dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al RG 4181/2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 660/2023. promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...]
Vitaliano Brancati 28, CF , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Sergio A. Spina, nel cui studio sito in Catania, alla via Etnea n. 688 ha eletto domicilio;
- opponente-
contro
:
pagina 1 di 4 (P. Iva - C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante, con sede legale in Milano (Mi) in Piazza della Trivulziana, 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F.
) ed Andrea Ornati (C.F. -Opposta - C.F._2 C.F._3
All'odierna udienza di giorno 29.9.2025 le parti discutono la causa come da verbale in atti e il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente sentenza, pubblicata mediante depositato telematico.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 660/2023, emesso dal Tribunale di Catania, con il quale si è ingiunto a di pagare, in Parte_1 favore di la somma di € 10.116,53 oltre gli interessi convenzionali Controparte_1 dalla domanda fino al soddisfo e spese della procedura monitoria. Ciò in virtù del credito scaturente da un contratto di prestito personale identificato dal n. 34887004 stipulato, in data 16.6.2008, da con la Agos Ducato s.p.a., il cui Parte_1 credito è stato ceduto alla giusto contratto del 16.1.2017. Controparte_1
Con l'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva della nel merito, deduceva l'inesistenza dei requisiti di cui agli Controparte_2 articoli 633 ss. c.p.c. ai fini della emanazione del decreto ingiuntivo, non essendo stato l'estratto conto vidimato da notaio. Si costituiva la quale, preliminarmente, chiedeva la concessione Controparte_1 della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo nonché il termine per attivare il procedimento di mediazione;
nel merito, chiedeva di rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Concessa la provvisoria esecuzione all'opposto decreto, il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29.9.2025. Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 29.9.2025 che qui si intendono richiamati.
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L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva della opposta è fondata, e, pertanto, va dichiarato – più correttamente - il difetto di titolarità attiva del credito azionato da Controparte_1
Secondo la più recente giurisprudenza (ex multis, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 06/02/2024, n. 3405), la cessione dei crediti bancari in blocco, sebbene per la relativa stipula non sia prevista dalla legge la forma scritta né ad substantiam né ad probationem, deve essere specificamente provata ad opera della parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario. In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il pagina 2 di 4 debitore ceduto contesti l'esistenza della cessione, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116). Non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, posto che l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione personale al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione. La prova dell'avvenuta cessione presuppone che l'avviso anzidetto contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821). Parte opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo così come nella comparsa di costituzione ha dedotto la sussistenza di due diverse operazioni di cessione:
- la prima, intercorrente tra la originaria creditrice OS CA e CP_3
[...]
- la seconda operazione di cessione, giusto contratto del 16.1.2017, tra la CP_3
e
[...] Controparte_1
Dall'accertamento complessivo delle risultanze di fatto, tuttavia, risulta che parte opposta non ha fornito idonea prova dell'inclusione del credito controverso nella prima operazione di cessione intervenuta tra la OS CA e e, di Controparte_3 conseguenza, della sua legittimazione sostanziale attiva. Risulta in atti il contratto di cessione di crediti del 16.1.2017 (doc. 7 monitorio;
così come la relativa certificazione Notarile di Cessione, doc. 5 comparsa) intercorso tra e avente ad oggetto un portafoglio di crediti Controparte_3 Controparte_1 pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico Bancario costituito da crediti pecuniari di titolarità di Controparte_3
I crediti di cui risulta cessionaria sono: i) crediti che derivano da Controparte_1 contratti di credito stipulati ed erogati da: OS CA ii) crediti acquistati da mediante i seguenti contratti di cessione: OS CA: Controparte_3
23/04/2008, 24/11/2009, 27/04/2010, 24/09/2010, 26/09/2011, 22/12/2015; iii) crediti che derivano da contratti di credito che sono denominati in Euro;
iv) crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla legge italiana;
v) crediti che derivano da contratti di credito che non sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni;
vi) crediti i cui debitori siano persone fisiche;
vii) crediti indicati nella lista depositata in data 11 gennaio 2017 presso il notaio con studio in Firenze, via Masaccio, Persona_1
n. 187, rep. 47.690, racc. 23.467, nonché presso la sede legale del Cessionario. pagina 3 di 4 Tuttavia, i criteri di cui all'allegato 2 del contratto (doc. 7 monitorio), così come l'avviso relativo alla cessione nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 21 del 18-2-2017, non sono idonei a provare la riconducibilità del credito controverso in una delle plurime cessioni intervenute, ab origine, tra la OS e (del 23/04/2008, 24/11/2009, CP_3
27/04/2010, 24/09/2010, 26/09/2011, 22/12/2015). Diversamente da quanto affermato dalla opposta (pag. 10 comparsa), tali criteri non possono dirsi sufficienti, posto che individuano esclusivamente il blocco dei crediti cartolarizzati senza chiara esplicitazione dei rapporti ceduti ovvero dell'arco temporale di stipula del rapporto obbligatorio, ma solo sulla base di tipologie generiche di crediti. Il documento relativo alla lista dei Crediti Ceduti (doc. 8 monitorio) non è idoneo a fungere da elemento di prova della inclusione del credito controverso nell'ambito dei crediti ceduti dalla originaria creditrice alla , essendo di formazione CP_3 unilaterale da parte della opposta e, in ogni caso, non riferibile alla prima cessione. Infine, non è idonea ad assumere rilevanza decisiva, ai fini della prova della specifica inclusione del credito controverso nell'ambito dei crediti ceduti dalla originaria creditrice OS CA, la comunicazione con cui ha attestato di Controparte_3 avere ceduto pro-soluto a il credito vantato nei Suoi confronti Controparte_1
(doc. 6 monitorio), posto che non risultano in alcun modo i criteri di identificazione dei crediti ceduti in blocco con il contratto del 22/12/2015 stipulato tra OS CA e né il relativo avviso nella G.U. CP_3
Parte opposta non ha dimostrato la continuità delle cessioni dei crediti e, di conseguenza, della titolarità attiva del rapporto obbligatorio, in violazione del criterio di riparto dell'onere probatorio di cui all'articolo 2697 c.c. Ne deriva l'accoglimento della opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte opposta e liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014, secondo i valori minimi, tenuto conto del valore della controversia (€ 10.116,53), dell'attività difensiva effettivamente espletata (mancanza della fase dell'istruzione probatoria) e delle questioni giuridiche trattate non complesse.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 4181/2023, così decide:
- accoglie l'opposizione e revoca, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna a pagare, in favore di € Controparte_1 Parte_1
1.700,00 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e CPA se dovute per legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in data 29.9.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Presidente dott. Mariano Sciacca pagina 4 di 4