Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/04/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
n. 6179 / 2024 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 1.4.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
8 Aprile 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 08/04/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 6179/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: impugnazione intimazione di pagamento;
accertamento negativo dell'obbligo contributivo;
T R A
P. Iva: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. G. Gurnari e Parte_2 dall'Avv. F. Gangemi;
Ricorrente
CONTRO
Resistente
NONCHÉ CONTRO
(già Controparte_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. D. Manganaro,
[...] in virtù di procura in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.12.2024 la ricorrente, di cui in epigrafe, ha formulato opposizione all'intimazione di pagamento n. 09420249017359961/000 notificata a mezzo pec il 10.12.2024, in relazione alle cartelle di pagamento nn. 09420170010407439000, 09420170018083171000,
09420190001947435000.
In particolare ha sollevato l'eccezione di prescrizione dei crediti anche in relazione al periodo successivo alla data di asserita notificazione, in ragione dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione.
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto, l'accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi ivi riportati, ex art. 3, commi 9 e 10, l. 335/95, e, per l'effetto, la declaratoria di non debenza delle relative somme.
Si è costituito in giudizio l' che, oltre ad eccepire l'inammissibilità dell'opposizione per CP_1 violazione dell'art. 24, d.lgs. 46/99 in ragione della tardività della domanda giudiziale in relazione all'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, nel merito ha rilevato la mancata integrazione del termine quinquennale di prescrizione e, pertanto, l'attualità dei crediti contributivi.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è costituita in giudizio, altresì, l' , la quale ha evidenziato Controparte_4
l'attualità del credito contributivo rilevando la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione.
Sul punto ha, altresì, rilevato l'applicazione della sospensione del termine prescrizionale ex art. 37 comma 2, d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 ed ex art. 11 comma 9, d.l. 183/2020 conv. in l. 21/2021.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda
Con note di trattazione scritta del 5.04.2025 il ricorrente ha eccepito la nullità delle notifiche relative agli atti interruttivi prodotti in giudizio dall' perché effettuate da un Controparte_2
indirizzo pec diverso da quello inserito nei Pubblici elenchi ex art. 16 ter D.L. n. 179 del 2012. *******
Il ricorso è infondato.
In via preliminare va rilevato il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_2
in omaggio ai principi elaborati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cassazione civile
[...]
Sez. Un., 08/03/2022, n.7514) secondo cui “Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni
Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito (Cass. 19 giugno
2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo”.
Nel merito va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali
(ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615
c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615
c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass.
17/07/2015, n. 15116).
In tale quadro giova precisare che la doglianza dell' secondo cui l'opposizione risulterebbe CP_1
tardiva ex art. 617 c.p.c. e art. 24, D.lgs. 46/99, non può trovare accoglimento allorché si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica dell'avviso (la prescrizione successiva del credito). L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
Ciò premesso, on merita accoglimento l'eccezione sollevata da parte ricorrente, con note di trattazione scritte del 5.04.2025, afferente alla notificazione a mezzo pec effettuata da un indirizzo diverso da quello inserito nei Pubblici elenchi ex art. 16 ter D.L. n. 179 del 2012.
Giova effettuare una ricostruzione del quadro normativo al fine di chiarire i motivi del rigetto della doglianza.
L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 dispone che "La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
A sua volta tale ultima norma, integrata dall'art. 7 quater, comma 6, d.l. 1983/2016, convertito in l. 1 dicembre 2016, n.225, prescrive che "In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile
e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato puo' essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005,
n.68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)".
Appare evidente come l'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 prevedendo, da un lato, la provenienza dal registro INI PEC dell'indirizzo del destinatario o che comunque sia indicato dal destinatario stesso nel caso non sussista un obbligo di munirsi di un indirizzo PEC da inserire nel registro INI-PEC, dall'altro non dispone alcunché circa l'indirizzo PEC del mittente.
Parimenti, dalla lettura della norma sopra riportata si evince che nulla è previsto dall'60, D.P.R.
600/1973, in ordine all'indirizzo PEC del mittente.
Anche il D.P.R. 68/2005, fissando le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, nulla dispone in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente. Ebbene, come anticipato, ha eccepito la prescrizione dei crediti previdenziali azionati a seguito del decorso del termine quinquennale di legge, maturata tra la data di configurazione del credito e la data di notifica dell'intimazione impugnata.
Sul punto occorre osservare che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti ... A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni».
Tale norma si riferisce ai crediti direttamente aventi ad oggetto i contributi previdenziali.
In ordine a tale tematica sono intervenute le Sezioni Unite chiarendo che il principio, secondo cui
“la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. Sez. Un., 17.11.2016, n. 23397).
Nella specie, dalle allegazioni prodotte in atti, ovvero dall'atto di pignoramento n.
N.09484201900004984/001, notificato il 13.11.2019, nonché dall'intimazione n.
09420229000613935/000, notificata il 01.3.2022, emerge come non possa ritenersi configurata la prescrizione dei crediti riportati nell'intimazione di pagamento impugnata, in relazione alle cartelle opposte in ricorso, anche in considerazione della sospensione della prescrizione dal 23 Febbraio 2020 al 30 Giugno 2020 (128 giorni) ex art. 37 comma 2, d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (181 giorni) ex art. 11 comma 9, d.l. 182/2020 conv. in l. 21/2022.
Pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ex art. 4, comma 1, DM 147/2022, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di ognuno dei resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in
€. 1.312,00 per spese e onorari, oltre accessori come per legge.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 08/04/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo