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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/07/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1507/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1507/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Giorgio Retali e Chiara Piombini
e
(c.f. , con il Parte_2 C.F._2 patrocinio degli Avv.ti Giorgio Retali e Chiara Piombini
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Con l'intervento del PM - sede
In data 10.7.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.7.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
1 FATTO
Con ricorso in data 28/04/2025, i sig.ri e Parte_1 Parte_2 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473
[...] bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in data 08/12/2000 in OR (LI) e di esser dalla loro unione nati, rispettivamente, in data 21/08/2005 il figlio oggi Persona_1 maggiorenne ma non ancora autosufficiente e, in data 01/12/2008, il figlio
. Per_2
Con provvedimento in data 17/5/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 10.7.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 10.7.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo ai figli dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse degli stessi minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
2 Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Parte_2
OR (LI) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in data 08/12/2000 in OR (LI) e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 35 parte 2 serie A
Anno 2000).
Autorizza
i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
DISPONE CHE
3 la casa coniugale, detenuta in comodato, è assegnata alla signora Parte_1
Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori secondo le Per_2 disposizioni sull'affido condiviso e paritario con mantenimento del suo domicilio prevalente e della sua residenza presso la madre;
il padre avrà la facoltà di vedere e/o tenere con sé il figlio , di anni 16, Per_2 ogni qual volta questi lo desideri e richieda e comunque nei seguenti periodi: un giorno infrasettimanale, preferibilmente il mercoledì, dalle ore 13,00 sino alle ore 8,00 del giorno successivo e a fine settimana alternati, un giorno a scelta tra il sabato e la domenica dalle ore 18,00 alle ore 8,00 del giorno successivo. Durante le vacanze di Natale, da suddividere in due periodi, ovvero dal 23 dicembre ore 18,00 al 30 dicembre ore 12,00 e dal 30 dicembre al
6 gennaio ore 15,00 il figlio trascorrerà ad anni alterni il primo periodo con un genitore e il secondo con l'altro. Medesima alternanza di anno in anno sarà osservata relativamente alle vacanze pasquali nelle quali , ad anni Per_2 alterni, permarrà con uno dei genitori dal pomeriggio del giorno in cui inizieranno le vacanze scolastiche al pomeriggio del giorno di Pasqua e con l'altro genitore il rimanente periodo sino all'inizio della scuola. potrà Per_2 altresì permanere con un genitore, continuativamente o meno, per due settimane all'anno che potranno anche essere trascorse integralmente fuori
Elba. Nel caso in cui tali periodi venissero trascorsi all'Elba, trascorrerà Per_2 con l'altro genitore la sera del mercoledì dalle ore 18,00 con pernottamento.
Nessun mantenimento per la signora Pt_1
Nessun mantenimento per il signor Parte_2
L'assegno unico per i figli, attualmente ammontante ad € 300,00 complessivi, sarà percepito e trattenuto integralmente dalla signora Pt_1
Il sig. dal mese di maggio 2025 verserà alla signora a titolo di Parte_2 Pt_1 mantenimento dei due figli l'importo complessivo di € 700,00 mensili oltre aggiornamento ISTAT annuale e oltre al 50% delle spese straordinarie secondo l'elenco di cui alla circolare CNF. Il suddetto importo verrà versato in rata anticipate entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto n. 063 10000305-3 acceso presso Cassa di Risparmio di Volterra intestato a iban IT77 H063 7070 7400 0001 0000 305. Parte_1
A fronte di questo mantenimento la signora si farà carico del Pt_1 mantenimento del figlio all'università. Per_1
Cessione della piena proprietà dell'autovettura Ford Puma targata GX296BS alla signora la quale rimborserà al Sig. la rata mensile;
Parte_1 Parte_2
Le parti prestano il consenso al rilascio dei passaporti e di documenti validi per l'espatrio;
Spese di lite al definitivo.
4 Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Nicoletta Marino
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 10/7/2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1507/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Giorgio Retali e Chiara Piombini
e
(c.f. , con il Parte_2 C.F._2 patrocinio degli Avv.ti Giorgio Retali e Chiara Piombini
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Con l'intervento del PM - sede
In data 10.7.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.7.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
1 FATTO
Con ricorso in data 28/04/2025, i sig.ri e Parte_1 Parte_2 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473
[...] bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in data 08/12/2000 in OR (LI) e di esser dalla loro unione nati, rispettivamente, in data 21/08/2005 il figlio oggi Persona_1 maggiorenne ma non ancora autosufficiente e, in data 01/12/2008, il figlio
. Per_2
Con provvedimento in data 17/5/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 10.7.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 10.7.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo ai figli dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse degli stessi minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
2 Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Parte_2
OR (LI) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in data 08/12/2000 in OR (LI) e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 35 parte 2 serie A
Anno 2000).
Autorizza
i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
DISPONE CHE
3 la casa coniugale, detenuta in comodato, è assegnata alla signora Parte_1
Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori secondo le Per_2 disposizioni sull'affido condiviso e paritario con mantenimento del suo domicilio prevalente e della sua residenza presso la madre;
il padre avrà la facoltà di vedere e/o tenere con sé il figlio , di anni 16, Per_2 ogni qual volta questi lo desideri e richieda e comunque nei seguenti periodi: un giorno infrasettimanale, preferibilmente il mercoledì, dalle ore 13,00 sino alle ore 8,00 del giorno successivo e a fine settimana alternati, un giorno a scelta tra il sabato e la domenica dalle ore 18,00 alle ore 8,00 del giorno successivo. Durante le vacanze di Natale, da suddividere in due periodi, ovvero dal 23 dicembre ore 18,00 al 30 dicembre ore 12,00 e dal 30 dicembre al
6 gennaio ore 15,00 il figlio trascorrerà ad anni alterni il primo periodo con un genitore e il secondo con l'altro. Medesima alternanza di anno in anno sarà osservata relativamente alle vacanze pasquali nelle quali , ad anni Per_2 alterni, permarrà con uno dei genitori dal pomeriggio del giorno in cui inizieranno le vacanze scolastiche al pomeriggio del giorno di Pasqua e con l'altro genitore il rimanente periodo sino all'inizio della scuola. potrà Per_2 altresì permanere con un genitore, continuativamente o meno, per due settimane all'anno che potranno anche essere trascorse integralmente fuori
Elba. Nel caso in cui tali periodi venissero trascorsi all'Elba, trascorrerà Per_2 con l'altro genitore la sera del mercoledì dalle ore 18,00 con pernottamento.
Nessun mantenimento per la signora Pt_1
Nessun mantenimento per il signor Parte_2
L'assegno unico per i figli, attualmente ammontante ad € 300,00 complessivi, sarà percepito e trattenuto integralmente dalla signora Pt_1
Il sig. dal mese di maggio 2025 verserà alla signora a titolo di Parte_2 Pt_1 mantenimento dei due figli l'importo complessivo di € 700,00 mensili oltre aggiornamento ISTAT annuale e oltre al 50% delle spese straordinarie secondo l'elenco di cui alla circolare CNF. Il suddetto importo verrà versato in rata anticipate entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto n. 063 10000305-3 acceso presso Cassa di Risparmio di Volterra intestato a iban IT77 H063 7070 7400 0001 0000 305. Parte_1
A fronte di questo mantenimento la signora si farà carico del Pt_1 mantenimento del figlio all'università. Per_1
Cessione della piena proprietà dell'autovettura Ford Puma targata GX296BS alla signora la quale rimborserà al Sig. la rata mensile;
Parte_1 Parte_2
Le parti prestano il consenso al rilascio dei passaporti e di documenti validi per l'espatrio;
Spese di lite al definitivo.
4 Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Nicoletta Marino
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 10/7/2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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