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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/12/2025, n. 2315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2315 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino all'udienza del 17.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1977 /2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. to VORRARO Parte_1
ANTONIO, giusta mandato in atti
Ricorrente
E in persona del legale rapp. te pt rappresentato e Controparte_1 difeso dall' avv. to AVERSA ANNA e dall'avv. to NAPOLI GIUSEPPE giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 26.03.2025 il ricorrente deduceva di aver lavorato dal 01 maggio 2024 fino al 31 ottobre 2024, per conto ed alle dipendenze della società “ , esercente tra l'altro l'attività di Controparte_2 noleggio imbarcazioni con conducente, in Costiera Amalfitana;
di aver svolto le mansioni di skipper, ovvero conduceva l'imbarcazione, affidatagli dal datore di lavoro, di proprietà di quest'ultimo, denominata Serena. Esponeva di aver lavorato, osservando il seguente orario di lavoro: dalle ore 7:30 alle ore 19:45 e per l'intera settimana, con orario spesso protrattosi fino alle ore
20:00, dal 01 maggio 2024 fino al 12 luglio 2024.
Pertanto, sull'assunto di aver percepito un trattamento retributivo insufficiente ai sensi degli artt. 36 e 37 della Costituzione, nonchè dell'art. 2099 del c.c., risultando violato proprio quel rapporto di proporzionalità tra la quantità e la qualità della prestazione svolta e le retribuzioni allo stesso erogate, adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per vedere: “a) dichiarare nulle e di nessuna efficacia giuridica eventuali quietanze che comportino rinunzie e transazioni;
b) accertare e dichiarare
l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la società
, con sede legale in Caserta (CE) al Corso Trieste n. 291, Controparte_2
P.IVA , per il periodo di cui in premessa, ovvero dal 1° maggio P.IVA_1
2024 fino al 31 ottobre 2024; c) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, in ragione delle mansioni espletate, all'inquadramento quale skipper della classificazione dei lavoratori del C.C.N.L. settore “Turismo e - P. Esercizi minori (Confsal - Sistema Comm. e Impresa”, sin dall'inizio del rapporto, con il corrispondente trattamento economico e normativo;
d) previo accertamento dell'orario di lavoro osservato dal ricorrente ed il diverso inquadramento dovuto per le mansioni effettivamente svolte, dichiarare il diritto di quest'ultimo a percepire le retribuzioni e le indennità contrattuali di cui al detto C.C.N.L, e le maggiorazioni contrattualmente e legislativamente previste, per le ore di lavoro espletate e l'attività svolta;
e) conseguentemente condannare la società convenuta, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze maturate, per i titoli e le causali indicate in ricorso, così come integrato dagli allegati conteggi, pari alla somma di euro 8.711,29
(ottomilasettecentoundici/29), oltre il maggior danno, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme rivalutate, e gli importi di cui al precedente punto “c”; ovvero alla somma diversa ed anche superiore che il
Giudice adito riterrà equa e/o che emergerà in corso di causa;
f) condannare la convenuta la società convenuta al versamento del TFR dell'importo di
243,82 (duecentoquarantre/82); g) dichiarare la resistente, tenuta al versamento degli omessi contributi previdenziali per il periodo indicato in premessa e sulle retribuzioni dovute;
h) condannare, altresì, la resistente al pagamento delle competenze e spese di giudizio da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario ed a rimborsare inoltre gli importi già pagati al consulente del lavoro pari ad € 418.00 (quattrocentodiciotto/00)”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva la convenuta contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto, vinte le spese di lite.
Formulata e accettata la proposta conciliativa, le parti davano atto del pagamento delle somme di cui alla predetta proposta conciliativa, chiedendo pertanto la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 17.12.2025, decideva coma da sentenza con contestuale motivazione.
In punto di diritto, giova rilevare che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98
n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
La cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione, cosi come precisata in Sede pregiudiziale, e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito in causa. Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'Onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio per le ragioni sopra evidenziate, può essere dunque dichiarata la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, come richiesto in udienza.
P.Q.M.
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa tra le parti le spese processuali;
Salerno, 17.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino