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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/11/2025, n. 4882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4882 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, dott. US TA nella causa iscritta al n. 12294/2025 R.G.L., promosse
D A
rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Calì e Antonio
Parte_1
Il Cancelliere Maiorana.
- ricorrente -
C O N T R O
[...]
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore
- convenuto –
E C O N T R O
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore.
- convenuto -
All'udienza del 13 novembre 2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Dichiara improcedibile la domanda. Nulla per le spese.
FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato in data 18 agosto 2025 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' Controparte_1
e l'
[...] Controparte_3
chiedendone la condanna al pagamento dell'indennità professionale mensile riconosciuta in favore degli omologhi operai a tempo indeterminato prima dall'art. 11 del contratto integrativo regionale del 27 aprile 2001 (integrativo del CCNL di settore) e poi dall'art. 4
1 del successivo contratto approvato nel 2018 sulla base dell'anzianità di servizio. A sostegno delle superiori pretese la parte ricorrente, lavoratore forestale di cui alla L.R.
16/1996, denunciava la disparità di trattamento, rilevante ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, rispetto ai lavoratori che svolgono lo stesso lavoro a tempo indeterminato;
precisava, per ciò che concerne la quantificazione del credito, la decorrenza dell'accertamento dal giorno successivo a quello indicato nel dispositivo della sentenza prodotta in atti (cfr. allegato n.
1), con cui questo Tribunale aveva riconosciuto le pretese di parte ricorrente con riferimento al periodo precedente;
premesso inoltre che – fissata l'udienza per la comparizione delle parti – parte ricorrente non ha notificato il relativo decreto alle parti convenute e che la causa è stata decisa come da dispositivo in epigrafe all'udienza del 13 novembre 2025; rilevato che parte ricorrente non ha provveduto neanche a notificare l'atto introduttivo del giudizio alle parti convenute, a seguito dell'emissione del decreto di fissazione d'udienza;
considerato che
la mancata notificazione dell'atto introduttivo importa l'improcedibilità della domanda, giacché non è pensabile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione mai effettuata del ricorso e del decreto di comparizione e non essendo consentito, nel silenzio normativo, prolungare in modo sensibile i tempi del processo, sì da disattendere il principio della sua ragionevole durata
(cfr. in termini Cass. S.U. n. 20604 del 2008); considerata la mancata costituzione in giudizio delle parti convenute, che esime dall'adozione di statuizione sulle spese;
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 13 novembre 2025.
Il Giudice
US TA
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, dott. US TA nella causa iscritta al n. 12294/2025 R.G.L., promosse
D A
rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Calì e Antonio
Parte_1
Il Cancelliere Maiorana.
- ricorrente -
C O N T R O
[...]
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore
- convenuto –
E C O N T R O
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore.
- convenuto -
All'udienza del 13 novembre 2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Dichiara improcedibile la domanda. Nulla per le spese.
FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato in data 18 agosto 2025 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' Controparte_1
e l'
[...] Controparte_3
chiedendone la condanna al pagamento dell'indennità professionale mensile riconosciuta in favore degli omologhi operai a tempo indeterminato prima dall'art. 11 del contratto integrativo regionale del 27 aprile 2001 (integrativo del CCNL di settore) e poi dall'art. 4
1 del successivo contratto approvato nel 2018 sulla base dell'anzianità di servizio. A sostegno delle superiori pretese la parte ricorrente, lavoratore forestale di cui alla L.R.
16/1996, denunciava la disparità di trattamento, rilevante ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, rispetto ai lavoratori che svolgono lo stesso lavoro a tempo indeterminato;
precisava, per ciò che concerne la quantificazione del credito, la decorrenza dell'accertamento dal giorno successivo a quello indicato nel dispositivo della sentenza prodotta in atti (cfr. allegato n.
1), con cui questo Tribunale aveva riconosciuto le pretese di parte ricorrente con riferimento al periodo precedente;
premesso inoltre che – fissata l'udienza per la comparizione delle parti – parte ricorrente non ha notificato il relativo decreto alle parti convenute e che la causa è stata decisa come da dispositivo in epigrafe all'udienza del 13 novembre 2025; rilevato che parte ricorrente non ha provveduto neanche a notificare l'atto introduttivo del giudizio alle parti convenute, a seguito dell'emissione del decreto di fissazione d'udienza;
considerato che
la mancata notificazione dell'atto introduttivo importa l'improcedibilità della domanda, giacché non è pensabile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione mai effettuata del ricorso e del decreto di comparizione e non essendo consentito, nel silenzio normativo, prolungare in modo sensibile i tempi del processo, sì da disattendere il principio della sua ragionevole durata
(cfr. in termini Cass. S.U. n. 20604 del 2008); considerata la mancata costituzione in giudizio delle parti convenute, che esime dall'adozione di statuizione sulle spese;
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 13 novembre 2025.
Il Giudice
US TA
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