Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/05/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conIGlio e composto dai IG.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3463/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA PRINCIPE DI VILLAFRANCA N.
46, presso lo studio degli Avv.ti ABBATE MARIA ( e C.F._1
CUSIMANO ROSSELLA ( , che la rappresenta e difende C.F._2 per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in Abbiategrasso (MI), Corso San Martino n. 43, presso lo studio degli Avv.ti DI MAIO BIAGIO ( ) e C.F._3
BONECCHI PAOLO ( , che lo rappresentano e difendono C.F._4 congiuntamente e disgiuntamente per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili insieme con la richiesta di separazione, secondo quanto consentito dagli artt.473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
1
Sussistono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata da questo
Tribunale di Palermo, nell'ambito di questo stesso procedimento, con sentenza n. 663/2024 del 18/10/2024, passata in giudicato;
• la separazione si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b),
2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla udienza di comparizione delle parti nella procedura di separazione.
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso introduttivo le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, così come modificate con le successive note di trattazione scritta del 8 maggio 2025, che in questa sede integralmente si richiamano:
“a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
b) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, rinunciando reciprocamente a qualsiasi mantenimento, avendo ognuno propri mezzi di sostentamento;
c) L'abitazione di via Giuseppe Tomasi di Lampedusa n. 29 a Torretta (PA), primo piano, ex casa coniugale e di proprietà per la quota di ½ della IG.ra
, rimarrà assegnata a quest'ultima, con gli arredi ed accessori che Parte_1 ivi si trovano;
d) I figli e , maggiorenni ma non ancora autosufficienti, Per_1 Per_2 rimarranno a vivere presso la madre fino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
e) In occasione delle vacanze estive e di tutte le altre festività, i figli
2 decideranno di volta in volta con i propri genitori dove trascorrerli, tenuto conto dei loro desideri e delle loro eIGenze;
f) Il IG. continuerà a corrispondere alla moglie una somma CP_1 complessiva di euro 600,00 mensili (di cui euro 300,00 per il figlio ed Per_1 euro 300,00 per il figlio ) in via anticipata entro il giorno 30 di ogni Per_2 mese, quale contributo al mantenimento dei figli e ciò fino alla raggiunta indipendenza economica dei figli, rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat al 75%;
g) I coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese mediche extramutualistiche dei figli, ivi comprese quelle specialistiche e dentistiche.
h) Il IG. sosterrà, assieme alla moglie IG.ra il 50% delle tasse CP_1 Pt_1 universitarie necessarie per il completamento del percorso universitario di entrambi i figli;
i) Inoltre, sempre il IG. sosterrà assieme alla moglie IG.ra il CP_1 Pt_1
50% delle spese sportive e/o ludico-ricreative di entrambi i figli, purché queste ultime previamente concordate tra i genitori.
j) Per tutto quanto non previsto in separazione, il padre provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida del
Protocollo del Tribunale di Palermo che si intendono qui per integralmente trascritte;
k) Per quanto riguarda le detrazioni fiscali per i figli a carico, saranno al
50% a favore di entrambi i genitori, così pure le detrazioni relative a tutte le spese mediche. Scolastiche, sportive e/o ludico-ricreative sempre riferentesi ai figli;
l) I coniugi dichiarano infine di avere definito ogni rapporto economico e patrimoniale connesso al loro matrimonio e di non avere null'altro a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altra, fatta eccezione per gli accordi della presente separazione.
m) Dato atto del consenso dei coniugi, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 16 settembre 1995 in Torretta, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Torretta – atto n. 10 parte
II serie A – anno 1995, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze.
3 n) Spese legali compensate.”
Con note di trattazione scritta depositate in data 8 maggio 2025, le parti hanno concordato che “si intendono modificare le condizioni di separazione e divorzio indicate nel ricorso, limitatamente all'importo che il IG. CP_1 corrisponde al figlio che si chiede venga determinato in euro Controparte_2
370,00 mensili anziché euro 300,00”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.:
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Torretta, in data 16/09/1995, da
, nata a [...] in data [...] e Parte_1 da , nato a [...] in data [...], Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 10, parte II, serie
A, dell'anno 1995, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di conIGlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 09/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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