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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/09/2025, n. 2602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2602 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO terza sezione civile
La Corte, composta dai magistrati
Dott. Roberto Aponte -Presidente rel.
Dott. Maria Carla Rossi - Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 740/2025 r.g. promossa da in persona del legale rappresentante , con sede legale in Parte_1 Parte_2
39048 Selva di Val Gardena (BZ), Strada Plan de Gralba 2 (Cod. Fisc. , P.IVA P.IVA_1
), rappresentata e difesa dall'avv.to Alessandra Carlin (C.F. P.IVA_2 pec fax 0461.234149) ed elettiva- C.F._1 Email_1 mente domiciliata presso il domicilio digitale come da p.e.c.del Registro Generale degli indi- rizzi elettronici: Email_1 appellante contro con sede in Milano, Foro Buonaparte 31, C.F. e P. IVA , Controparte_1 P.IVA_3 in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante dott. rap- Controparte_2 presentata, assistita e difesa dall'avv. Elisabetta Fantini (C.F. ) del Foro C.F._2 di Milano, per scambio atti, comunicazioni e notificazioni indica: PEC:
[...]
Email_2 appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante:
pagina 1 di 9 In riforma della sentenza impugnata, reietta ogni contraria istanza, eccezione, documentazione e difesa,
1) Previamente disapplicati gli articoli 5 del D.Lgs. n. 26/2007 e 6 del D.L. n. 511/1988, nella versione ratione temporis applicabile, a cagione del loro contrasto con il diritto comunitario, accertare che negli anni 2010 e 2011 la resistente ha illegittimamente richiesto ed incassato dalla società e dalla società successivamente in- Parte_1 Controparte_3 corporata nella prima con atto di fusione per incorporazione, l'importo di € 38.123,04, e che dunque le dette società hanno indebitamente corrisposto alla prima il predetto importo in difet- to di valido titolo.
2) Conseguentemente, condannare ai sensi dell'art. 2033 c.c. a corri- Controparte_1 spondere alla società la somma di € 38.123,04, oltre ad interessi di legge Parte_1 interessi maturati a far data dai singoli pagamenti o dall'invio della lettera di messa in mora dd.
6.03.2020 fino all'introduzione del presente giudizio nonché gli interessi al tasso di mora ex art. 1284, IV comma c.p.c. a decorrere dalla introduzione del presente giudizio sino al saldo del dovuto.
3) Condannare altresì al rimborso della somma di € 910,00 a titolo di Controparte_1 rimborso spese legali per l'intervento di messa in mora dd. 06.03.2020.
4) Per le ragioni di cui in narrativa riformarsi la statuizione sulle spese di lite di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre ad accessori di legge, sia di primo che di secondo grado.
L'appellata-appellante incidentale:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione di- sattesa, così giudicare:
- rigettare l'appello di in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto Parte_1 confermare la sentenza di primo grado;
- in via di subordine, in accoglimento dei motivi di appello incidentale condizionato, comunque rigettare ogni domanda proposta da contro in quanto in- Parte_1 Controparte_1 fondata in fatto e in diritto;
comunque con la miglior formula dire che nulla è dovuto da a CP_1 Parte_1 per i titoli dedotti in giudizio.
Con vittoria di spese e compensi di lite, spese generali, c.p.a. e IVA come per legge.
pagina 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. (di seguito solo ) conveniva in giudizio, davanti al Tri- Parte_1 Parte_1 bunale di Milano, con ricorso ex art.281-undecies cpc, per sentirla con- Controparte_1 dannare alla restituzione degli importi versati negli anni 2010/2011, pari complessivamente a €
38.123,04, a titolo di addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica corrisposte per la somministrazione di energia a 7 POD, due dei quali ([...], [...]) della nelle more incorporata, e cinque (IT001E00077648, Controparte_4
IT001E00077649, IT001E00077660, IT001E00125729, IT001E00125728) di essa ricorrente.
Deduceva che le imposte addizionali in questione non erano dovute perché l'art. 6
D.L. n. 511 del 1988, con la quale erano state istituite, non poteva essere applicata in quanto contrastante con la direttiva 1992/12/CE e la Direttiva n. 2008/118/CE.
2. (di seguito anche solo ) si costituiva in giudizio eccepen- Controparte_1 CP_1 do, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della ricorrente per essere stato il suo patrimonio conferito, a seguito di scissione del 5/6/2012, alla Holiday Service s.r.l. che, pertan- to, era subentrata nel credito restitutorio. Eccepiva, inoltre, la prescrizione del credito non po- tendo essere attribuita efficacia interruttiva alla richiesta avanzata dalla società non legittimata.
Nel merito eccepiva che il credito non era provato e, comunque, deduceva che la nor- ma contrastante con la Direttiva non poteva essere disapplicata nelle controversie rapporti tra privati.
3. All'esito della trattazione, il Tribunale, con sentenza n. 7934 del 10/9/2024, dichiarava prescritti i crediti sorti anteriormente del 6/3/2010 e rigettava le ulteriori domande della ricor- rente.
3.1 Nel motivare la decisione, premesso che dai documenti versati in atti dalla ricorrente non risultava provato che con l'atto di scissione richiamato dalla convenuta i crediti oggetto di causa fossero stati trasferiti a , il Tribunale osservava, in primo luo- Controparte_5 go, che il termine decennale di prescrizione, avendo la ricorrente posto in essere il primo atto interruttivo il 6/3/2020, era maturato relativamente alle somme versate prima del 6/3/2010.
Nel merito osservava che le Direttive comunitarie sono prive di efficacia c.d. orizzontale e che, pertanto, il giudice nazionale non può disapplicare in una controversia tra privati la normativa nazionale contraria al diritto dell'Unione non potendo il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale al diritto eurounitario servire a fondare un'interpretazione contra legem
pagina 3 di 9 del diritto nazionale;
la questione se una disposizione nazionale, ove sia contraria al diritto dell'Unione, debba essere disapplicata, si pone solo se non risulta possibile alcuna interpreta- zione conforme di tale disposizione.
3.2 Richiamava, al riguardo, la sentenza della CGUE pubblicata il giorno 11/4/2024 (cau- sa C-316/22), su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Como, in causa del tutto analoga alla presente, avente ad oggetto la domanda, proposta da un soggetto privato nei confronti di altro soggetto privato, di ripetizione, ex art 2033 c.c., con la quale la CGUE aveva ribadito che l'art. 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice na- zionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una diret- tiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversa- mente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello affidato a tre motivi. Parte_1
4.1 Con il primo, complesso, motivo l'appellante si duole che il Tribunale sia incorso in
“violazione e erronea applicazione dell'art. 6 comma due, D.L. 511/1988, come introdotto dall'art. 5 comma 1 DLG 26/2007 e della direttiva n. 2008/118/CE; erronea, interpretazione ed applicazione delle norme e dei principi del diritto dell'Unione Europea in tema di efficacia delle direttive;
erronea motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dei requisiti di legge per la disapplicazione nel caso di specie della norma nazionale per contrarietà ai principi di diritto unionale espressi dalla CGUE”. Il Tribunale, secondo l'appellante, avrebbe erronea- mente ritenuto mancare il riferimento a una fonte di diritto comunitario derivato rispetto alla quale si possa procedere alla disapplicazione dell'art. 6 DL 511/1988 e che non esista un orien- tamento consolidato formato da sentenze interpretative del diritto unionale vincolanti quanto all'interpretazione. Lamenta, inoltre, l'erroneità dell'interpretazione data dal primo giudice alla sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia Europea del 11/4/2024 che si tradurrebbe in una violazione del principio comunitario di "effettività ed equivalenza".
4.2 Con il secondo motivo deduce che il Tribunale sarebbe incorso in errore laddove ha ritenuto prescritto il credito restitutorio relativo alle somme indebitamente versate anterior- mente al 6/3/210. Osserva che le somme delle quali è stata richiesta la restituzione, anche quel-
pagina 4 di 9 le riguardanti fatture anteriori, sono state versate in data posteriore al 6/3/2010 e che, pertanto, il 6/3/2020 (data dell'intimazione di pagamento costituente atto interruttivo) il termine di pre- scrizione non era decorso.
4.3 Con il terzo motivo si duole della condanna alle spese assumendo che, in considera- zione dell'orientamento dei giudici di merito assolutamente prevalente contrario a quello se- guito dal Tribunale, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
5. L'appellata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. Deduce che, anche a voler seguire la tesi dell'ammissibilità della domanda di ripetizione dell'imposta inde- bitamente pagata nei confronti del fornitore, mancherebbe comunque la prova degli importi ri- chiesti in restituzione, non desumibile dalla mole di documenti versata in atti dalla ricorrente in maniera confusa e caotica.
6. In via di appello incidentale condizionato, infine, si duole del rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva.
7. All'odierna udienza, fissata per gli incombenti di cui all'art. 350-bis c.p.c., le parti hanno illustrato le rispettive difese e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
***
8. Il primo motivo di appello è fondato.
8.1 Va premesso che la questione della illegittimità dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per contrasto con la direttiva 2008/118/CE (che vieta di applicare sui pro- dotti sottoposti ad accisa delle ulteriori imposte indirette, quale si ipotizzava appunto fosse l'addizionale, prive di “finalità specifica”) e della possibilità per il consumatore di chiederne la restituzione al produttore (soggetto passivo dell'imposta che si rivale, appunto, sul consumatore finale addebitandogli l'importo economico dell'imposta stessa), deve ritenersi risolto alla luce del fatto che l'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (sostitutivo dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, co- me convertito, con modificazioni, nella legge n. 20/1989) - già abrogato dal legislatore italiano nel 2012 - è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale, per viola- zione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della diretti- va 2008/118/CE, con la recente sentenza n. 43/2025 del 15/4/2025.
8.2 Come condivisibilmente osservato da Cass. n. 13740 del 22/5/2025, a seguito della caducazione (per effetto della ritenuta illegittimità costituzionale) della norma istitutiva della suddetta addizionale - in considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pagina 5 di 9 pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale - i clienti dei fornitori di energia elettrica possono esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ul- timi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
8.3 Secondo l'insegnamento del S.C., in altri termini, la dichiarata illegittimità costituzio- nale della norma interna per contrarietà al diritto UE fa venire meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, la causa giustificatrice del prelievo erariale;
e una volta rilevata l'incostituzionalità della norma interna (per contrasto con il diritto UE) con effetti (verticali) nei rapporti tra
[...]
finanziaria e fornitore di energia elettrica, da ciò non può che conseguire la non CP_6 debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale. Pertanto, fermo re- stando il principio secondo cui, di regola, il fornitore è solo il soggetto tenuto a versare l'accisa allo Stato, in modo da consentire all'Erario un rapporto tributario con pochi soggetti, quindi più efficiente e controllabile (art. 53 TUA); e ferma restando, altresì, la facoltà, per il fornitore, di trasferire l'onere del tributo sul consumatore finale, mediante addebito in fattura (art. 56 TUA)
l'Amministrazione finanziaria, in caso di riscossione indebita di una imposta indiretta, ha un generale obbligo di rimborso, con la precisazione che, nel caso in cui l'onere economico dell'imposta indebita sia stato riversato sul consumatore finale, quest'ultimo, nel rispetto dell'ordinario termine di prescrizione decennale, ha facoltà di agire giudizialmente nei confron- ti del fornitore, percettore delle somme. In conclusione, secondo la Corte di legittimità, “in te- ma di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiara- ta in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante
l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2,
d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito”.
9. Affermata, alla stregua di tale principio di diritto, l'ammissibilità dell'azione proposta da nei confronti del fornitore, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di (par- Parte_1 ziale) difetto di legittimazione attiva del cui rigetto l'appellata si duole in via di appello inci- dentale.
9.1 Dalla documentazione prodotta dall'appellante relativa all'atto di scissione dell'8/10/2012 (cfr. prospetto contenente gli elementi patrimoniali attivi trasferiti dalla società
pagina 6 di 9 scissa alla società beneficiaria per effetto dell'operazione di scissione parziale proporzionale:
All. D all'atto di scissione, 2b doc. 10), infatti, emerge che tra gli elementi patrimoniali attivi trasferiti alla società beneficiaria della scissione sono compresi i crediti verso clienti e crediti per fatture da emettere, mentre non si fa menzione di crediti restitutori o futuri.
10. Va poi osservato che il credito azionato dall'appellante, diversamente da quanto soste- nuto dall'appellata, è provato nel quantum.
10.1 ha prodotto una tabella puntuale e dettagliata riepilogativa degli importi Parte_1 pagati, con specifica indicazione della quota "accise", accompagnata dalle fatture emesse da
(all'interno delle quali sono evidenziate le località di fornitura, il numero di POD, le CP_1 specifiche somme imputate ad addizionali alle accise e la regolarità dei precedenti pagamenti) relative al periodo di somministrazione oggetto di causa, con relativi estratti del conto corrente, da cui risultano gli addebiti relativi al pagamento delle fatture, avvenuti dal 9/3/2010 al maggio
2012. A fronte della documentazione prodotta, come specificamente illustrata nelle note con- clusionali dell'appellante, l'appellata ha eccepito del tutto genericamente il difetto di indicazio- ni dei documenti relativi ad ogni singola fattura e alla sua prova di pagamento. E ciò tanto più che si tratta di documentazione tutta nella disponibilità anche di che avrebbe quindi po- CP_1 tuto esaminarli direttamente per verificare la correttezza dell'importo richiesto e quindi conte- stare, nel caso, puntualmente l'eventuale mancato pagamento di talune fatture. Nessuna specifi- ca eccezione è stata sollevata da che, si ripete, non ha mai addotto o eccepito di non CP_1 aver ricevuto l'integrale pagamento delle fatture emesse a carico di Plose, con conseguente ge- nericità ed infondatezza delle deduzioni svolte.
10.2 L'infondatezza delle contestazioni di , del resto, emerge con tutta evidenza dal- CP_1 le fatture, riguardanti tutti i POD oggetto di causa, riferite al 2012 (anno immediatamente suc- cessivo al periodo per il quale è stato richiesto il rimborso dell'accisa). Da tali fatture, invero, risulta la prova del pagamento delle precedenti fatture essendo su di essere apposta l'annotazione, avente valore di ammissione dell'intervenuto pagamento, del seguente tenore letterale: “i pagamenti precedenti risultano effettuati regolarmente, grazie” (v. fatture di cui al documento All. 2b doc. 4, riportate a pag. 30 e 31 dell'atto di appello). Né, inoltre, può farsi a meno di rilevare che in sede stragiudiziale, a fronte della richiesta di restituzione della somma di € 38.123,04 per addizionali indebitamente versate, l'odierna appellata, con pec del 9/5/2020 non sollevò alcuna contestazione circa il quantum delle somme richieste (non contestò, cioè, né
pagina 7 di 9 di avere ricevuto il pagamento delle fatture, né l'importo delle addizionali addebitate in rival- sa), ma si limitò a contestare la sussistenza dell'indebito (e il diritto della cliente alla restituzio- ne) assumendo, con dichiarazione avente valore confessorio, di avere versato l'addizionale in questione e di averla addebitata per rivalsa a in applicazione della normativa Parte_1 all'epoca vigente, ossia dell'art. 6 D.L. n. 511 del 28 novembre 1988 (doc. n. 9).
11. Va, infine, rilevata la fondatezza del motivo di appello con il quale si Parte_1 duole della declaratoria di prescrizione del diritto alla restituzione di somme versate a titolo di addizionale anteriormente al 6/3/2010.
11.1 Premesso, infatti, che, in tema di ripetizione di indebito, il dies a quo di decorrenza della prescrizione del diritto è quello della intervenuta esecuzione della prestazione indebita, e cioè del versamento (lo steso Tribunale, del resto, ha dichiarato prescritto il diritto alla restitu- zione delle somme versate prima del 6/3/2010: cfr. pag. 3 della sentenza oggetto di gravame), va osservato che dalla documentazione prodotta in atti risulta che tutte le somme delle quali è stata richiesta la restituzione sono state versate in epoca posteriore al 6/3/2010. Il versamento più risalente risulta effettuato il 9/3/2010, sicché alla data della richiesta di pagamento del
6/3/2020 (atto interruttivo della prescrizione) il termine non era ancora decorso.
12. Il riconoscimento del pagamento indebito e la formazione di un titolo restitutorio comprendono, ex lege, il diritto di recuperare gli interessi legali, i quali andranno computati ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c. dalla costituzione in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, stante la buona fede dell'accipiens che, nella sua qualità di soggetto passivo d'imposta, era tenuto al versamento dell'addizionale all'amministrazione finanziaria e, all'epoca della fatturazione e dell'incasso, aveva legittimamente trasferito sull'utente l'effetto dell'imposta stessa. Occorre ancora rammen- tare, in risposta alle deduzioni di , che la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., CP_1 individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie
(salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pa- gamento (v. Cass. n. 61/2023).
13. Quanto alle spese di lite, va confermata la statuizione emessa dal giudice di primo grado in considerazione della complessità delle questioni trattate. Proprio la peculiarità della materia, che richiede necessariamente una pronuncia giudiziale affinché il fornitore possa do-
pagina 8 di 9 mandare la restituzione di quanto pagato all'Erario, e considerato che l'appello è stato deciso, in via dirimente, in forza della pronuncia di illegittimità costituzionale intervenuta dopo la sua proposizione, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
14. Deve infine darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da avverso la sen- Parte_1 Controparte_1 tenza del Tribunale di Milano n. 793, pubblicata il 10/9/2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. in parziale accoglimento dell'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 38.123,04 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla
[...] messa in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla do- manda giudiziale al saldo effettivo;
2. rigetta l'appello incidentale;
3. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado;
4. dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 che ricorrono i presup- posti per il versamento da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione.
Milano, 30 settembre 2025
Il Presidente est.
Roberto Aponte
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO terza sezione civile
La Corte, composta dai magistrati
Dott. Roberto Aponte -Presidente rel.
Dott. Maria Carla Rossi - Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 740/2025 r.g. promossa da in persona del legale rappresentante , con sede legale in Parte_1 Parte_2
39048 Selva di Val Gardena (BZ), Strada Plan de Gralba 2 (Cod. Fisc. , P.IVA P.IVA_1
), rappresentata e difesa dall'avv.to Alessandra Carlin (C.F. P.IVA_2 pec fax 0461.234149) ed elettiva- C.F._1 Email_1 mente domiciliata presso il domicilio digitale come da p.e.c.del Registro Generale degli indi- rizzi elettronici: Email_1 appellante contro con sede in Milano, Foro Buonaparte 31, C.F. e P. IVA , Controparte_1 P.IVA_3 in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante dott. rap- Controparte_2 presentata, assistita e difesa dall'avv. Elisabetta Fantini (C.F. ) del Foro C.F._2 di Milano, per scambio atti, comunicazioni e notificazioni indica: PEC:
[...]
Email_2 appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante:
pagina 1 di 9 In riforma della sentenza impugnata, reietta ogni contraria istanza, eccezione, documentazione e difesa,
1) Previamente disapplicati gli articoli 5 del D.Lgs. n. 26/2007 e 6 del D.L. n. 511/1988, nella versione ratione temporis applicabile, a cagione del loro contrasto con il diritto comunitario, accertare che negli anni 2010 e 2011 la resistente ha illegittimamente richiesto ed incassato dalla società e dalla società successivamente in- Parte_1 Controparte_3 corporata nella prima con atto di fusione per incorporazione, l'importo di € 38.123,04, e che dunque le dette società hanno indebitamente corrisposto alla prima il predetto importo in difet- to di valido titolo.
2) Conseguentemente, condannare ai sensi dell'art. 2033 c.c. a corri- Controparte_1 spondere alla società la somma di € 38.123,04, oltre ad interessi di legge Parte_1 interessi maturati a far data dai singoli pagamenti o dall'invio della lettera di messa in mora dd.
6.03.2020 fino all'introduzione del presente giudizio nonché gli interessi al tasso di mora ex art. 1284, IV comma c.p.c. a decorrere dalla introduzione del presente giudizio sino al saldo del dovuto.
3) Condannare altresì al rimborso della somma di € 910,00 a titolo di Controparte_1 rimborso spese legali per l'intervento di messa in mora dd. 06.03.2020.
4) Per le ragioni di cui in narrativa riformarsi la statuizione sulle spese di lite di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre ad accessori di legge, sia di primo che di secondo grado.
L'appellata-appellante incidentale:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione di- sattesa, così giudicare:
- rigettare l'appello di in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto Parte_1 confermare la sentenza di primo grado;
- in via di subordine, in accoglimento dei motivi di appello incidentale condizionato, comunque rigettare ogni domanda proposta da contro in quanto in- Parte_1 Controparte_1 fondata in fatto e in diritto;
comunque con la miglior formula dire che nulla è dovuto da a CP_1 Parte_1 per i titoli dedotti in giudizio.
Con vittoria di spese e compensi di lite, spese generali, c.p.a. e IVA come per legge.
pagina 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. (di seguito solo ) conveniva in giudizio, davanti al Tri- Parte_1 Parte_1 bunale di Milano, con ricorso ex art.281-undecies cpc, per sentirla con- Controparte_1 dannare alla restituzione degli importi versati negli anni 2010/2011, pari complessivamente a €
38.123,04, a titolo di addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica corrisposte per la somministrazione di energia a 7 POD, due dei quali ([...], [...]) della nelle more incorporata, e cinque (IT001E00077648, Controparte_4
IT001E00077649, IT001E00077660, IT001E00125729, IT001E00125728) di essa ricorrente.
Deduceva che le imposte addizionali in questione non erano dovute perché l'art. 6
D.L. n. 511 del 1988, con la quale erano state istituite, non poteva essere applicata in quanto contrastante con la direttiva 1992/12/CE e la Direttiva n. 2008/118/CE.
2. (di seguito anche solo ) si costituiva in giudizio eccepen- Controparte_1 CP_1 do, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della ricorrente per essere stato il suo patrimonio conferito, a seguito di scissione del 5/6/2012, alla Holiday Service s.r.l. che, pertan- to, era subentrata nel credito restitutorio. Eccepiva, inoltre, la prescrizione del credito non po- tendo essere attribuita efficacia interruttiva alla richiesta avanzata dalla società non legittimata.
Nel merito eccepiva che il credito non era provato e, comunque, deduceva che la nor- ma contrastante con la Direttiva non poteva essere disapplicata nelle controversie rapporti tra privati.
3. All'esito della trattazione, il Tribunale, con sentenza n. 7934 del 10/9/2024, dichiarava prescritti i crediti sorti anteriormente del 6/3/2010 e rigettava le ulteriori domande della ricor- rente.
3.1 Nel motivare la decisione, premesso che dai documenti versati in atti dalla ricorrente non risultava provato che con l'atto di scissione richiamato dalla convenuta i crediti oggetto di causa fossero stati trasferiti a , il Tribunale osservava, in primo luo- Controparte_5 go, che il termine decennale di prescrizione, avendo la ricorrente posto in essere il primo atto interruttivo il 6/3/2020, era maturato relativamente alle somme versate prima del 6/3/2010.
Nel merito osservava che le Direttive comunitarie sono prive di efficacia c.d. orizzontale e che, pertanto, il giudice nazionale non può disapplicare in una controversia tra privati la normativa nazionale contraria al diritto dell'Unione non potendo il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale al diritto eurounitario servire a fondare un'interpretazione contra legem
pagina 3 di 9 del diritto nazionale;
la questione se una disposizione nazionale, ove sia contraria al diritto dell'Unione, debba essere disapplicata, si pone solo se non risulta possibile alcuna interpreta- zione conforme di tale disposizione.
3.2 Richiamava, al riguardo, la sentenza della CGUE pubblicata il giorno 11/4/2024 (cau- sa C-316/22), su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Como, in causa del tutto analoga alla presente, avente ad oggetto la domanda, proposta da un soggetto privato nei confronti di altro soggetto privato, di ripetizione, ex art 2033 c.c., con la quale la CGUE aveva ribadito che l'art. 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice na- zionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una diret- tiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversa- mente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello affidato a tre motivi. Parte_1
4.1 Con il primo, complesso, motivo l'appellante si duole che il Tribunale sia incorso in
“violazione e erronea applicazione dell'art. 6 comma due, D.L. 511/1988, come introdotto dall'art. 5 comma 1 DLG 26/2007 e della direttiva n. 2008/118/CE; erronea, interpretazione ed applicazione delle norme e dei principi del diritto dell'Unione Europea in tema di efficacia delle direttive;
erronea motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dei requisiti di legge per la disapplicazione nel caso di specie della norma nazionale per contrarietà ai principi di diritto unionale espressi dalla CGUE”. Il Tribunale, secondo l'appellante, avrebbe erronea- mente ritenuto mancare il riferimento a una fonte di diritto comunitario derivato rispetto alla quale si possa procedere alla disapplicazione dell'art. 6 DL 511/1988 e che non esista un orien- tamento consolidato formato da sentenze interpretative del diritto unionale vincolanti quanto all'interpretazione. Lamenta, inoltre, l'erroneità dell'interpretazione data dal primo giudice alla sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia Europea del 11/4/2024 che si tradurrebbe in una violazione del principio comunitario di "effettività ed equivalenza".
4.2 Con il secondo motivo deduce che il Tribunale sarebbe incorso in errore laddove ha ritenuto prescritto il credito restitutorio relativo alle somme indebitamente versate anterior- mente al 6/3/210. Osserva che le somme delle quali è stata richiesta la restituzione, anche quel-
pagina 4 di 9 le riguardanti fatture anteriori, sono state versate in data posteriore al 6/3/2010 e che, pertanto, il 6/3/2020 (data dell'intimazione di pagamento costituente atto interruttivo) il termine di pre- scrizione non era decorso.
4.3 Con il terzo motivo si duole della condanna alle spese assumendo che, in considera- zione dell'orientamento dei giudici di merito assolutamente prevalente contrario a quello se- guito dal Tribunale, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
5. L'appellata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. Deduce che, anche a voler seguire la tesi dell'ammissibilità della domanda di ripetizione dell'imposta inde- bitamente pagata nei confronti del fornitore, mancherebbe comunque la prova degli importi ri- chiesti in restituzione, non desumibile dalla mole di documenti versata in atti dalla ricorrente in maniera confusa e caotica.
6. In via di appello incidentale condizionato, infine, si duole del rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva.
7. All'odierna udienza, fissata per gli incombenti di cui all'art. 350-bis c.p.c., le parti hanno illustrato le rispettive difese e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
***
8. Il primo motivo di appello è fondato.
8.1 Va premesso che la questione della illegittimità dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per contrasto con la direttiva 2008/118/CE (che vieta di applicare sui pro- dotti sottoposti ad accisa delle ulteriori imposte indirette, quale si ipotizzava appunto fosse l'addizionale, prive di “finalità specifica”) e della possibilità per il consumatore di chiederne la restituzione al produttore (soggetto passivo dell'imposta che si rivale, appunto, sul consumatore finale addebitandogli l'importo economico dell'imposta stessa), deve ritenersi risolto alla luce del fatto che l'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (sostitutivo dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, co- me convertito, con modificazioni, nella legge n. 20/1989) - già abrogato dal legislatore italiano nel 2012 - è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale, per viola- zione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della diretti- va 2008/118/CE, con la recente sentenza n. 43/2025 del 15/4/2025.
8.2 Come condivisibilmente osservato da Cass. n. 13740 del 22/5/2025, a seguito della caducazione (per effetto della ritenuta illegittimità costituzionale) della norma istitutiva della suddetta addizionale - in considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pagina 5 di 9 pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale - i clienti dei fornitori di energia elettrica possono esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ul- timi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
8.3 Secondo l'insegnamento del S.C., in altri termini, la dichiarata illegittimità costituzio- nale della norma interna per contrarietà al diritto UE fa venire meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, la causa giustificatrice del prelievo erariale;
e una volta rilevata l'incostituzionalità della norma interna (per contrasto con il diritto UE) con effetti (verticali) nei rapporti tra
[...]
finanziaria e fornitore di energia elettrica, da ciò non può che conseguire la non CP_6 debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale. Pertanto, fermo re- stando il principio secondo cui, di regola, il fornitore è solo il soggetto tenuto a versare l'accisa allo Stato, in modo da consentire all'Erario un rapporto tributario con pochi soggetti, quindi più efficiente e controllabile (art. 53 TUA); e ferma restando, altresì, la facoltà, per il fornitore, di trasferire l'onere del tributo sul consumatore finale, mediante addebito in fattura (art. 56 TUA)
l'Amministrazione finanziaria, in caso di riscossione indebita di una imposta indiretta, ha un generale obbligo di rimborso, con la precisazione che, nel caso in cui l'onere economico dell'imposta indebita sia stato riversato sul consumatore finale, quest'ultimo, nel rispetto dell'ordinario termine di prescrizione decennale, ha facoltà di agire giudizialmente nei confron- ti del fornitore, percettore delle somme. In conclusione, secondo la Corte di legittimità, “in te- ma di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiara- ta in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante
l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2,
d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito”.
9. Affermata, alla stregua di tale principio di diritto, l'ammissibilità dell'azione proposta da nei confronti del fornitore, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di (par- Parte_1 ziale) difetto di legittimazione attiva del cui rigetto l'appellata si duole in via di appello inci- dentale.
9.1 Dalla documentazione prodotta dall'appellante relativa all'atto di scissione dell'8/10/2012 (cfr. prospetto contenente gli elementi patrimoniali attivi trasferiti dalla società
pagina 6 di 9 scissa alla società beneficiaria per effetto dell'operazione di scissione parziale proporzionale:
All. D all'atto di scissione, 2b doc. 10), infatti, emerge che tra gli elementi patrimoniali attivi trasferiti alla società beneficiaria della scissione sono compresi i crediti verso clienti e crediti per fatture da emettere, mentre non si fa menzione di crediti restitutori o futuri.
10. Va poi osservato che il credito azionato dall'appellante, diversamente da quanto soste- nuto dall'appellata, è provato nel quantum.
10.1 ha prodotto una tabella puntuale e dettagliata riepilogativa degli importi Parte_1 pagati, con specifica indicazione della quota "accise", accompagnata dalle fatture emesse da
(all'interno delle quali sono evidenziate le località di fornitura, il numero di POD, le CP_1 specifiche somme imputate ad addizionali alle accise e la regolarità dei precedenti pagamenti) relative al periodo di somministrazione oggetto di causa, con relativi estratti del conto corrente, da cui risultano gli addebiti relativi al pagamento delle fatture, avvenuti dal 9/3/2010 al maggio
2012. A fronte della documentazione prodotta, come specificamente illustrata nelle note con- clusionali dell'appellante, l'appellata ha eccepito del tutto genericamente il difetto di indicazio- ni dei documenti relativi ad ogni singola fattura e alla sua prova di pagamento. E ciò tanto più che si tratta di documentazione tutta nella disponibilità anche di che avrebbe quindi po- CP_1 tuto esaminarli direttamente per verificare la correttezza dell'importo richiesto e quindi conte- stare, nel caso, puntualmente l'eventuale mancato pagamento di talune fatture. Nessuna specifi- ca eccezione è stata sollevata da che, si ripete, non ha mai addotto o eccepito di non CP_1 aver ricevuto l'integrale pagamento delle fatture emesse a carico di Plose, con conseguente ge- nericità ed infondatezza delle deduzioni svolte.
10.2 L'infondatezza delle contestazioni di , del resto, emerge con tutta evidenza dal- CP_1 le fatture, riguardanti tutti i POD oggetto di causa, riferite al 2012 (anno immediatamente suc- cessivo al periodo per il quale è stato richiesto il rimborso dell'accisa). Da tali fatture, invero, risulta la prova del pagamento delle precedenti fatture essendo su di essere apposta l'annotazione, avente valore di ammissione dell'intervenuto pagamento, del seguente tenore letterale: “i pagamenti precedenti risultano effettuati regolarmente, grazie” (v. fatture di cui al documento All. 2b doc. 4, riportate a pag. 30 e 31 dell'atto di appello). Né, inoltre, può farsi a meno di rilevare che in sede stragiudiziale, a fronte della richiesta di restituzione della somma di € 38.123,04 per addizionali indebitamente versate, l'odierna appellata, con pec del 9/5/2020 non sollevò alcuna contestazione circa il quantum delle somme richieste (non contestò, cioè, né
pagina 7 di 9 di avere ricevuto il pagamento delle fatture, né l'importo delle addizionali addebitate in rival- sa), ma si limitò a contestare la sussistenza dell'indebito (e il diritto della cliente alla restituzio- ne) assumendo, con dichiarazione avente valore confessorio, di avere versato l'addizionale in questione e di averla addebitata per rivalsa a in applicazione della normativa Parte_1 all'epoca vigente, ossia dell'art. 6 D.L. n. 511 del 28 novembre 1988 (doc. n. 9).
11. Va, infine, rilevata la fondatezza del motivo di appello con il quale si Parte_1 duole della declaratoria di prescrizione del diritto alla restituzione di somme versate a titolo di addizionale anteriormente al 6/3/2010.
11.1 Premesso, infatti, che, in tema di ripetizione di indebito, il dies a quo di decorrenza della prescrizione del diritto è quello della intervenuta esecuzione della prestazione indebita, e cioè del versamento (lo steso Tribunale, del resto, ha dichiarato prescritto il diritto alla restitu- zione delle somme versate prima del 6/3/2010: cfr. pag. 3 della sentenza oggetto di gravame), va osservato che dalla documentazione prodotta in atti risulta che tutte le somme delle quali è stata richiesta la restituzione sono state versate in epoca posteriore al 6/3/2010. Il versamento più risalente risulta effettuato il 9/3/2010, sicché alla data della richiesta di pagamento del
6/3/2020 (atto interruttivo della prescrizione) il termine non era ancora decorso.
12. Il riconoscimento del pagamento indebito e la formazione di un titolo restitutorio comprendono, ex lege, il diritto di recuperare gli interessi legali, i quali andranno computati ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c. dalla costituzione in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, stante la buona fede dell'accipiens che, nella sua qualità di soggetto passivo d'imposta, era tenuto al versamento dell'addizionale all'amministrazione finanziaria e, all'epoca della fatturazione e dell'incasso, aveva legittimamente trasferito sull'utente l'effetto dell'imposta stessa. Occorre ancora rammen- tare, in risposta alle deduzioni di , che la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., CP_1 individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie
(salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pa- gamento (v. Cass. n. 61/2023).
13. Quanto alle spese di lite, va confermata la statuizione emessa dal giudice di primo grado in considerazione della complessità delle questioni trattate. Proprio la peculiarità della materia, che richiede necessariamente una pronuncia giudiziale affinché il fornitore possa do-
pagina 8 di 9 mandare la restituzione di quanto pagato all'Erario, e considerato che l'appello è stato deciso, in via dirimente, in forza della pronuncia di illegittimità costituzionale intervenuta dopo la sua proposizione, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
14. Deve infine darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da avverso la sen- Parte_1 Controparte_1 tenza del Tribunale di Milano n. 793, pubblicata il 10/9/2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. in parziale accoglimento dell'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 38.123,04 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla
[...] messa in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla do- manda giudiziale al saldo effettivo;
2. rigetta l'appello incidentale;
3. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado;
4. dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 che ricorrono i presup- posti per il versamento da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione.
Milano, 30 settembre 2025
Il Presidente est.
Roberto Aponte
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