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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 23/02/2026, n. 3076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3076 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3076/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PELUSO ROBERTO, Presidente e Relatore GUGLIELMO GERARDINA, Giudice ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2719/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Municipia Spa
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 54 TARI 2018- 2019-2020-2021-2022-2023 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2428/2026 depositato il 10/02/2026
Ricorrente e Resistente: si riportano alle proprie difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli impugnazione avverso il provvedimento in oggetto emesso da Resistente_1 S.r.l. e notificato il giorno 26 novembre 2024 per il mancato pagamento della Tari in favore del Comune di Napoli per le annualità 2018-2019-2020-2021-2022-2023; eccepisce la carenza di legittimazione della società di riscossione e la carenza di motivazione dell'atto impugnato. Si costituisce Municipia S.p.A. ed impugna la domanda con varie argomentazioni chiedendone il rigetto. All'odierna udienza, la Corte, previa riunione delle procedure connesse, letti ed esaminati i ricorsi e tutti gli atti e documenti depositati, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato che il ricorso è stato ritualmente depositato ma manca l'allegazione dell'atto impugnato con conseguente inammissibilità del ricorso medesimo ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 546/92. Nelle more del giudizio parte ricorrente ha dedotto, nelle memorie depositate, di aver chiesto ed ottenuto una dilazione del pagamento del dovuto. Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese in ragione dell'andamento processuale si compensano per l'intero tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Napoli, 9 febbraio 2026 IL PRESIDENTE RELATORE
dott. Roberto Peluso
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PELUSO ROBERTO, Presidente e Relatore GUGLIELMO GERARDINA, Giudice ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2719/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Municipia Spa
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 54 TARI 2018- 2019-2020-2021-2022-2023 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2428/2026 depositato il 10/02/2026
Ricorrente e Resistente: si riportano alle proprie difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli impugnazione avverso il provvedimento in oggetto emesso da Resistente_1 S.r.l. e notificato il giorno 26 novembre 2024 per il mancato pagamento della Tari in favore del Comune di Napoli per le annualità 2018-2019-2020-2021-2022-2023; eccepisce la carenza di legittimazione della società di riscossione e la carenza di motivazione dell'atto impugnato. Si costituisce Municipia S.p.A. ed impugna la domanda con varie argomentazioni chiedendone il rigetto. All'odierna udienza, la Corte, previa riunione delle procedure connesse, letti ed esaminati i ricorsi e tutti gli atti e documenti depositati, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato che il ricorso è stato ritualmente depositato ma manca l'allegazione dell'atto impugnato con conseguente inammissibilità del ricorso medesimo ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 546/92. Nelle more del giudizio parte ricorrente ha dedotto, nelle memorie depositate, di aver chiesto ed ottenuto una dilazione del pagamento del dovuto. Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese in ragione dell'andamento processuale si compensano per l'intero tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Napoli, 9 febbraio 2026 IL PRESIDENTE RELATORE
dott. Roberto Peluso