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Sentenza 24 agosto 2025
Sentenza 24 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/08/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 699/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 699/23 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv R. Gasparrini
e
CP_1
rappresentata dall'avv. R. Marchegiani
PAROLE CHIAVE: “RETRIBUZIONE STRAORDINARIO”, “AUTISTA”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il ricorrente deduce in ricorso di aver lavorato per la convenuta «con la qualifica di autista livello 4°» all'1/12/08 al 3/12/21, occupandosi «della consegna e del ritiro, presso i vari cantieri, delle attrezzature concesse in noleggio dalla convenuta, oltre a provvedere alle operazioni di scarico e scarico delle stesse», iniziando «l'attività lavorativa intorno alle 6-7 del mattino», rispettando «contrariamente alle previsioni del contratto di lavoro, che prevedeva un orario di 8 ore giornaliere, … un orario di almeno 11 ore al giorno dal lunedì al venerdì», e lavorando «in diverse occasioni, anche il sabato mattina»; specifica di aver ricevuto in «busta paga… il pagina 1 di 8 riconoscimento di uno straordinario pari ad una media di circa 20-30 ore mensili
(quindi notevolmente inferiore a quello effettivamente rispettato avendo … effettuato ore di lavoro straordinarie pari ad almeno 70 ore al mese)»; conclude chiedendo il pagamento «della somma di €.51.015,00 o di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta in esito alla espletanda istruttoria, a titolo di differenze retributive maturate in relazione all'orario di lavoro effettivamente rispettato», somma calcolata «forfettariamente … in difetto..»
«prendendo come riferimento un totale ore straordinarie, non retribuite, riferite al mese, pari a 35»; in via istruttoria chiede «CTU… al fine di determinare le differenze retributive maturate», dichiarando di mettere «a disposizione del CTU tutti i dischetti cronotachigrafi in [proprio] possesso»
2 Tuttavia proprio in base all'esito della richiesta ed espletata CTU, basata essenzialmente sul confronto tra i «dischetti cronotachigrafi» e le buste paga, la domanda è risultata del tutto infondata.
3 Sul punto si rileva infatti che:
3.1 al di là del tenore sommario della prima relazione, e di alcune marginali imprecisioni in tutta apparenza contenute in quella integrativa (conseguentemente richiesta), l'accertamento svolto dal CTU rag. si deve ritenere Persona_1
correttamente impostato e sufficientemente analitico, e pertanto sostanzialmente attendibile oltre che resistente alle contestazioni attoree;
3.2 l'Ausiliario infatti ha concluso la prima relazione affermando, ed in particolare chiarendo e ribadendo in replica alle osservazioni attoree, di aver proceduto alla
«analisi di tutti i cronotachigrafi giornalieri» consegnatigli dal ricorrente e di «di tutte le buste paga mensili» giungendo alla conclusione che «sono stat[e] riconosciute nelle buste paga le ore di lavoro eccedenti quelle “ordinarie”»;
3.3 la difesa attorea nelle note del 12/2/25 ha dedotto che «il CTU nella relazione non ha riportato alcuna comparazione fra le ore inserite in busta paga e le ore riportate nei cronotachigrafi»: menzionando «a titolo di esempio» il cedolino di aprile 2012
pagina 2 di 8 in reazione al quale si registrerebbe una significativa discrasia;
3.4 pertanto con ordinanza 1/5/25 questo Giudice, ritenendo opportuna una verifica delle conclusioni del Consulente in considerazione del tenore effettivamente sommario della depositata relazione, ne ha disposto una integrazione invitando «il
CTU a redigere prospetto analitico indicante le ore lavorate risultanti dai cronotachigrafi, in ciascuna giornata del mese Aprile 2012, con esposizione anche dell'intero orario mensile e del numero di ore retribuite in busta paga»
3.5 in adempimento di tale richiesta il CTU:
3.5.1 in primo luogo ha segnalato che «parte attrice non ha depositato, né in fase di produzione iniziale …né in fase di redazione delle note scritte, i cronotachigrafi del mese di Aprile 2012» ad eccezione di «un solo giorno lavorativo (3 aprile
2012)»: così attestando la impossibilità di «confrontare i dati indicati nel cedolino del mese di Aprile con il cronotachigrafo» per la mensilità indicatagli
(a campione), e suscitando la (giustificata) contestazione di parte convenuta secondo cui «la presunta “discrasia” denunciata da controparte (tra quanto risultante nei cronotachigrafi e le ore retribuire nelle risultanti nelle buste paga) risulta essere circostanza completamente inventata»;
3.5.2 in secondo luogo ha (opportunamente, di propria iniziativa) fornito analoga verifica riferita al mese di settembre dello stesso anno;
3.6 tale verifica conferma le conclusioni già esposte dal CTU, nel senso che le ore di straordinario emergenti dai cronotachigrafi prodotti e invocati dal ricorrente risultano tutte registrate nelle prodotte buste paga (ovvero non superano le «circa
20-30 ore mensili» che nello stesso ricorso si ammette essere state regolarmente retribuite).
3.7 Sui dati riportati dal CTU appare opportuno rilevare, in dettaglio, che:
3.7.1 le ore di straordinario retribuite in busta paga nel mese esaminato risultano pari a 26 + 3 = 29
3.7.2 il CTU indica la somma di quelle «risultanti dai cronotachigrafi» in pagina 3 di 8 complessive 25 + 6,25 = 31,25
3.7.3 il calcolo risulta errato, laddove sommando le ore indicate giorno per giorno nel prospetto, la somma è pari a ore 23:30;
3.7.4 ciò appare attribuibile in buona parte ad una imprecisione (la più significativa,
- e peraltro favorevole al ricorrente, - nell'ambito di quelle [come accennato, comunque di portata trascurabile] che caratterizzano la relazione integrativa) relativa al sabato 8 settembre, in cui le ore svolte (calcolate tutte giustamente come straordinario, in considerazione del contatto individuale che divideva l'orario settimanale nelle 5 giornate dal lunedì al venerdì) sommano a 1:45
(0:30 + 0:45 + 0:30) in luogo delle 4:60 (ovvero 5:00, considerato che le frazioni di ora sono in tutta apparenza registrate in minuti e non in centesimi) indicate nel prospetto;
3.7.5 dal prospetto risultano peraltro - non calcolate dal CTU come lavorative – 19 pause inferiori alla mezz'ora, ovvero pari ciascuna a 15 minuti: considerandole come soggette a retribuzione, si giunge ad un orario retribuibile complessivo di ore (23:30 + 4:45 =) 28:15;
3.7.6 in tale prospettiva la relazione integrativa fornisce quindi sostanziale conferma
(e quindi attendibilità) alla ricostruzione offerta dalla teste secondo cui Tes_1
il datore di lavoro considerava, per il calcolo della retribuzione, «non lavorate solo le pause che superano la mezz'ora»;
3.7.7 sul punto appare appena il caso - per completezza - di osservare che non appare determinante considerare la presenza di pause (al massimo due per ogni giornata) che nel prospetto del CTU sono pari alla mezz'ora (e quindi non la
“superano”), considerando che:
3.7.7.1 è possibile che la teste si sia espressa in modo impreciso (confondendosi tra raggiungimento e superamento della indicata soglia di durata);
3.7.7.2 è peraltro verosimile che almeno alcune di queste pause siano state imputate (come dedotto nella memoria di costituzione) a «pause/riposi pagina 4 di 8 necessari per rispettare le disposizioni sugli orari di guida degli autisti», non retribuibili per legge (art.5 e art.11 lettera a) n°3 D. L.vo 234/07)
3.7.7.3 è altresì possibile che (altre) due mezz'ore (intere) di pausa siano state imputate per ciascuna giornata (ove presenti) alla «prima ora di pausa» che per quanto riferito dalla teste veniva considerata «di default come pausa pranzo»;
3.7.7.4 gli orari indicati nella tabella del CTU sono arrotondati al quarto d'ora, e pertanto è comunque verosimile che una metà circa delle pause con durata indicata pari alla mezz'ora, in realtà la superassero di qualche minuto;
3.7.7.5 in ogni caso nessuna norma (di legge;
e nessuna disposizione contrattuale indicata dalle parti) impone al datore di lavoro di retribuire pause non lavorate di durata pari (e non superiore) alla mezz'ora.
3.7.8 nella fattispecie si deve infatti ritenere applicabile il principio generale considerato (tra le altre) dalla sentenza 21562/18, in cui la Corte di Cassazione
(riferendosi proprio ad una «pausa di trenta minuti») rileva che «Nel caso in cui
.. all'interno dell'orario di lavoro sia prevista una pausa nello svolgimento dell'attività lavorativa, in difetto di una previsione di legge o di contratto che ricomprenda tale tempo da dedicare alla pausa nell'orario di lavoro, …. è onere del lavoratore allegare e dimostrare che il tempo della pausa è connesso o collegato alla prestazione, è etero diretto, e non è lasciato, per la sua durata, nella disponibilità autonoma del lavoratore».
4 In sintesi, pertanto, la domanda deve essere respinta in base all'esito della consulenza, la quale ha evidenziato che i «dischetti cronotachigrafi» invocati e prodotti dal lavoratore non riportano un orario retribuibile superiore a quello indicato nelle buste paga e pacificamente retribuito.
5 La (sostanzialmente unica) contestazione successivamente sollevata in merito dalla difesa attorea deve infatti essere senz'altro disattesa, laddove fondata su quanto
«evidenziato nella relazione ed allegati del 27/06/2025 del CTP Persona_2
pagina 5 di 8 allegata e da considerarsi parte integrane del presente atto, il Sig. Parte_1
“durante le pause evidenziate nel cronotachigrafo, continuava ad effettuare lavoro movimentando le attrezzature date in noleggio o effettuando altri lavori manuali come carico/scarico o altri anche all'interno dell'azienda”» (v note del 27/6/25). Si rileva infatti che:
5.1 l'attività di carico-scarico risulta già inclusa in quella registrata come lavorativa dai «cronotachigrafi»;
5.2 tale inclusione è stata espressamente dedotta dalla difesa resistente;
non è stata tempestivamente e specificamente contestata dalla difesa attorea;
è stata espressamente confermata, su specifico capitolo (comunque) ammesso, dalla teste non è stata in alcun modo smentita da altre risultante processuali;
Tes_1
è imposta dall'ordinamento (v. regolamento UE 165/2014); trova riscontro nella documentazione in atti (doc.10 allegato al ricorso, doc. allegati alla relazione del CT di parte resistente, allegato n°1 alle memoria di costituzione, tutti recanti il simbolo ovvero “attività lavorativa diversa dalla guida”);
5.3 lo svolgimento di attività diverse (non registrate dal cronotachigrafo), oltre (e prima ancora) che non essere stata affatto inclusa in quanto «dichiarato dai testimoni escussi» (come affermato dalla difesa attorea), non è stata in alcun modo dedotta in ricorso, nel quale il lavoratore si limita ad affermare e ribadire (v capitolo 5) che egli «oltre alla attività di autista, provvedeva anche alle operazioni di scarico e carico dei macchinari dal mezzo pesante che guidava»; solo nelle memoria 29/7/25 compare il riferimento ad una attività di « la formazione del personale della ditta che prendeva a noleggio i mezzi».
6 Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, essendo appena il caso di rilevare, per completezza, che:
6.1 l'oggetto della domanda riguarda solo differenze per ore di straordinario
(svolte tra le 6.00 e 19.00: v capitolo attorei n° 5 e 6), e il ricorso (infatti) non contiene alcun riferimento al lavoro notturno (che peraltro risulta incluso nelle pagina 6 di 8 buste paga e quindi presumibilmente retribuito allorquando svolto) e all'indennità di trasferta (abitualmente ricevuta dal lavoratore, per quanto indicato nelle buste paga;
e destinata esclusivamente «a risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti», ai sensi dell'art. 7 del CCNL, doc.
11 allegato al ricorso); ne consegue l'inconferenza di ogni riferimento delle parti a tali istituti;
6.2 il ricorrente nulla contesta o deduce in ordine al rispetto della collocazione delle 8 ore di lavoro giornaliero indicata nel contratto di assunzione: nel quale peraltro (doc.1 attoreo) il datore di lavoro si riserva di modificarla senza alcuna condizione (salvo il «rispetto delle norme contrattuali e di legge»);
6.3 alla luce di tutto quanto esposto e considerato (in ordine, in particolare, alla maturazione della retribuzione per il solo orario di effettivo espletamento dell'attività lavorativa, e alla già effettuata inclusione in quest'ultima di quella di carico e scarico), anche i capitoli attorei già ammessi risultano a ben vedere irrilevanti;
6.4 priva di elementi di significativo rilievo risultano (pertanto) anche:
6.4.1 la deposizione resa dal teste in particolare laddove si Testimone_2
riferisce ad occasioni di partenze notturne o di notti trascorse in trasferta: circostanze che, non essendo in alcun modo state specificate nella loro frequenza, per tutto quanto esposto si devono ritenere pacifiche e non contrastanti con il contenuto della decisione;
6.4.2 il contenuto dei prodotti «fogli presenze», che indica l'intervallo tra l'inizio e la fine della giornata lavorativa: al quale debbono tuttavia essere sottratte le ore di riposo (risultanti dai cronotachigrafi), con un risultato che non conduce (per quanto emerge in tutta apparenza dagli atti, e\o debitamente segnalato in termini specifici dalla difesa attorea) alla esistenza di ore lavorate e non adeguatamente retribuite.
pagina 7 di 8 7 La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
PQM
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,
RESPINGE il ricorso
CONDANNA il ricorrente al pagamento, in favore della delle spese CP_1
di lite che liquida in complessivi ed € 7.500,00 per compenso professionale, oltre
15% per spese generali, ed accessori di legge;
e al pagamento delle spese di CTU.
Ancona, 24/08/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 699/23 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv R. Gasparrini
e
CP_1
rappresentata dall'avv. R. Marchegiani
PAROLE CHIAVE: “RETRIBUZIONE STRAORDINARIO”, “AUTISTA”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il ricorrente deduce in ricorso di aver lavorato per la convenuta «con la qualifica di autista livello 4°» all'1/12/08 al 3/12/21, occupandosi «della consegna e del ritiro, presso i vari cantieri, delle attrezzature concesse in noleggio dalla convenuta, oltre a provvedere alle operazioni di scarico e scarico delle stesse», iniziando «l'attività lavorativa intorno alle 6-7 del mattino», rispettando «contrariamente alle previsioni del contratto di lavoro, che prevedeva un orario di 8 ore giornaliere, … un orario di almeno 11 ore al giorno dal lunedì al venerdì», e lavorando «in diverse occasioni, anche il sabato mattina»; specifica di aver ricevuto in «busta paga… il pagina 1 di 8 riconoscimento di uno straordinario pari ad una media di circa 20-30 ore mensili
(quindi notevolmente inferiore a quello effettivamente rispettato avendo … effettuato ore di lavoro straordinarie pari ad almeno 70 ore al mese)»; conclude chiedendo il pagamento «della somma di €.51.015,00 o di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta in esito alla espletanda istruttoria, a titolo di differenze retributive maturate in relazione all'orario di lavoro effettivamente rispettato», somma calcolata «forfettariamente … in difetto..»
«prendendo come riferimento un totale ore straordinarie, non retribuite, riferite al mese, pari a 35»; in via istruttoria chiede «CTU… al fine di determinare le differenze retributive maturate», dichiarando di mettere «a disposizione del CTU tutti i dischetti cronotachigrafi in [proprio] possesso»
2 Tuttavia proprio in base all'esito della richiesta ed espletata CTU, basata essenzialmente sul confronto tra i «dischetti cronotachigrafi» e le buste paga, la domanda è risultata del tutto infondata.
3 Sul punto si rileva infatti che:
3.1 al di là del tenore sommario della prima relazione, e di alcune marginali imprecisioni in tutta apparenza contenute in quella integrativa (conseguentemente richiesta), l'accertamento svolto dal CTU rag. si deve ritenere Persona_1
correttamente impostato e sufficientemente analitico, e pertanto sostanzialmente attendibile oltre che resistente alle contestazioni attoree;
3.2 l'Ausiliario infatti ha concluso la prima relazione affermando, ed in particolare chiarendo e ribadendo in replica alle osservazioni attoree, di aver proceduto alla
«analisi di tutti i cronotachigrafi giornalieri» consegnatigli dal ricorrente e di «di tutte le buste paga mensili» giungendo alla conclusione che «sono stat[e] riconosciute nelle buste paga le ore di lavoro eccedenti quelle “ordinarie”»;
3.3 la difesa attorea nelle note del 12/2/25 ha dedotto che «il CTU nella relazione non ha riportato alcuna comparazione fra le ore inserite in busta paga e le ore riportate nei cronotachigrafi»: menzionando «a titolo di esempio» il cedolino di aprile 2012
pagina 2 di 8 in reazione al quale si registrerebbe una significativa discrasia;
3.4 pertanto con ordinanza 1/5/25 questo Giudice, ritenendo opportuna una verifica delle conclusioni del Consulente in considerazione del tenore effettivamente sommario della depositata relazione, ne ha disposto una integrazione invitando «il
CTU a redigere prospetto analitico indicante le ore lavorate risultanti dai cronotachigrafi, in ciascuna giornata del mese Aprile 2012, con esposizione anche dell'intero orario mensile e del numero di ore retribuite in busta paga»
3.5 in adempimento di tale richiesta il CTU:
3.5.1 in primo luogo ha segnalato che «parte attrice non ha depositato, né in fase di produzione iniziale …né in fase di redazione delle note scritte, i cronotachigrafi del mese di Aprile 2012» ad eccezione di «un solo giorno lavorativo (3 aprile
2012)»: così attestando la impossibilità di «confrontare i dati indicati nel cedolino del mese di Aprile con il cronotachigrafo» per la mensilità indicatagli
(a campione), e suscitando la (giustificata) contestazione di parte convenuta secondo cui «la presunta “discrasia” denunciata da controparte (tra quanto risultante nei cronotachigrafi e le ore retribuire nelle risultanti nelle buste paga) risulta essere circostanza completamente inventata»;
3.5.2 in secondo luogo ha (opportunamente, di propria iniziativa) fornito analoga verifica riferita al mese di settembre dello stesso anno;
3.6 tale verifica conferma le conclusioni già esposte dal CTU, nel senso che le ore di straordinario emergenti dai cronotachigrafi prodotti e invocati dal ricorrente risultano tutte registrate nelle prodotte buste paga (ovvero non superano le «circa
20-30 ore mensili» che nello stesso ricorso si ammette essere state regolarmente retribuite).
3.7 Sui dati riportati dal CTU appare opportuno rilevare, in dettaglio, che:
3.7.1 le ore di straordinario retribuite in busta paga nel mese esaminato risultano pari a 26 + 3 = 29
3.7.2 il CTU indica la somma di quelle «risultanti dai cronotachigrafi» in pagina 3 di 8 complessive 25 + 6,25 = 31,25
3.7.3 il calcolo risulta errato, laddove sommando le ore indicate giorno per giorno nel prospetto, la somma è pari a ore 23:30;
3.7.4 ciò appare attribuibile in buona parte ad una imprecisione (la più significativa,
- e peraltro favorevole al ricorrente, - nell'ambito di quelle [come accennato, comunque di portata trascurabile] che caratterizzano la relazione integrativa) relativa al sabato 8 settembre, in cui le ore svolte (calcolate tutte giustamente come straordinario, in considerazione del contatto individuale che divideva l'orario settimanale nelle 5 giornate dal lunedì al venerdì) sommano a 1:45
(0:30 + 0:45 + 0:30) in luogo delle 4:60 (ovvero 5:00, considerato che le frazioni di ora sono in tutta apparenza registrate in minuti e non in centesimi) indicate nel prospetto;
3.7.5 dal prospetto risultano peraltro - non calcolate dal CTU come lavorative – 19 pause inferiori alla mezz'ora, ovvero pari ciascuna a 15 minuti: considerandole come soggette a retribuzione, si giunge ad un orario retribuibile complessivo di ore (23:30 + 4:45 =) 28:15;
3.7.6 in tale prospettiva la relazione integrativa fornisce quindi sostanziale conferma
(e quindi attendibilità) alla ricostruzione offerta dalla teste secondo cui Tes_1
il datore di lavoro considerava, per il calcolo della retribuzione, «non lavorate solo le pause che superano la mezz'ora»;
3.7.7 sul punto appare appena il caso - per completezza - di osservare che non appare determinante considerare la presenza di pause (al massimo due per ogni giornata) che nel prospetto del CTU sono pari alla mezz'ora (e quindi non la
“superano”), considerando che:
3.7.7.1 è possibile che la teste si sia espressa in modo impreciso (confondendosi tra raggiungimento e superamento della indicata soglia di durata);
3.7.7.2 è peraltro verosimile che almeno alcune di queste pause siano state imputate (come dedotto nella memoria di costituzione) a «pause/riposi pagina 4 di 8 necessari per rispettare le disposizioni sugli orari di guida degli autisti», non retribuibili per legge (art.5 e art.11 lettera a) n°3 D. L.vo 234/07)
3.7.7.3 è altresì possibile che (altre) due mezz'ore (intere) di pausa siano state imputate per ciascuna giornata (ove presenti) alla «prima ora di pausa» che per quanto riferito dalla teste veniva considerata «di default come pausa pranzo»;
3.7.7.4 gli orari indicati nella tabella del CTU sono arrotondati al quarto d'ora, e pertanto è comunque verosimile che una metà circa delle pause con durata indicata pari alla mezz'ora, in realtà la superassero di qualche minuto;
3.7.7.5 in ogni caso nessuna norma (di legge;
e nessuna disposizione contrattuale indicata dalle parti) impone al datore di lavoro di retribuire pause non lavorate di durata pari (e non superiore) alla mezz'ora.
3.7.8 nella fattispecie si deve infatti ritenere applicabile il principio generale considerato (tra le altre) dalla sentenza 21562/18, in cui la Corte di Cassazione
(riferendosi proprio ad una «pausa di trenta minuti») rileva che «Nel caso in cui
.. all'interno dell'orario di lavoro sia prevista una pausa nello svolgimento dell'attività lavorativa, in difetto di una previsione di legge o di contratto che ricomprenda tale tempo da dedicare alla pausa nell'orario di lavoro, …. è onere del lavoratore allegare e dimostrare che il tempo della pausa è connesso o collegato alla prestazione, è etero diretto, e non è lasciato, per la sua durata, nella disponibilità autonoma del lavoratore».
4 In sintesi, pertanto, la domanda deve essere respinta in base all'esito della consulenza, la quale ha evidenziato che i «dischetti cronotachigrafi» invocati e prodotti dal lavoratore non riportano un orario retribuibile superiore a quello indicato nelle buste paga e pacificamente retribuito.
5 La (sostanzialmente unica) contestazione successivamente sollevata in merito dalla difesa attorea deve infatti essere senz'altro disattesa, laddove fondata su quanto
«evidenziato nella relazione ed allegati del 27/06/2025 del CTP Persona_2
pagina 5 di 8 allegata e da considerarsi parte integrane del presente atto, il Sig. Parte_1
“durante le pause evidenziate nel cronotachigrafo, continuava ad effettuare lavoro movimentando le attrezzature date in noleggio o effettuando altri lavori manuali come carico/scarico o altri anche all'interno dell'azienda”» (v note del 27/6/25). Si rileva infatti che:
5.1 l'attività di carico-scarico risulta già inclusa in quella registrata come lavorativa dai «cronotachigrafi»;
5.2 tale inclusione è stata espressamente dedotta dalla difesa resistente;
non è stata tempestivamente e specificamente contestata dalla difesa attorea;
è stata espressamente confermata, su specifico capitolo (comunque) ammesso, dalla teste non è stata in alcun modo smentita da altre risultante processuali;
Tes_1
è imposta dall'ordinamento (v. regolamento UE 165/2014); trova riscontro nella documentazione in atti (doc.10 allegato al ricorso, doc. allegati alla relazione del CT di parte resistente, allegato n°1 alle memoria di costituzione, tutti recanti il simbolo ovvero “attività lavorativa diversa dalla guida”);
5.3 lo svolgimento di attività diverse (non registrate dal cronotachigrafo), oltre (e prima ancora) che non essere stata affatto inclusa in quanto «dichiarato dai testimoni escussi» (come affermato dalla difesa attorea), non è stata in alcun modo dedotta in ricorso, nel quale il lavoratore si limita ad affermare e ribadire (v capitolo 5) che egli «oltre alla attività di autista, provvedeva anche alle operazioni di scarico e carico dei macchinari dal mezzo pesante che guidava»; solo nelle memoria 29/7/25 compare il riferimento ad una attività di « la formazione del personale della ditta che prendeva a noleggio i mezzi».
6 Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, essendo appena il caso di rilevare, per completezza, che:
6.1 l'oggetto della domanda riguarda solo differenze per ore di straordinario
(svolte tra le 6.00 e 19.00: v capitolo attorei n° 5 e 6), e il ricorso (infatti) non contiene alcun riferimento al lavoro notturno (che peraltro risulta incluso nelle pagina 6 di 8 buste paga e quindi presumibilmente retribuito allorquando svolto) e all'indennità di trasferta (abitualmente ricevuta dal lavoratore, per quanto indicato nelle buste paga;
e destinata esclusivamente «a risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti», ai sensi dell'art. 7 del CCNL, doc.
11 allegato al ricorso); ne consegue l'inconferenza di ogni riferimento delle parti a tali istituti;
6.2 il ricorrente nulla contesta o deduce in ordine al rispetto della collocazione delle 8 ore di lavoro giornaliero indicata nel contratto di assunzione: nel quale peraltro (doc.1 attoreo) il datore di lavoro si riserva di modificarla senza alcuna condizione (salvo il «rispetto delle norme contrattuali e di legge»);
6.3 alla luce di tutto quanto esposto e considerato (in ordine, in particolare, alla maturazione della retribuzione per il solo orario di effettivo espletamento dell'attività lavorativa, e alla già effettuata inclusione in quest'ultima di quella di carico e scarico), anche i capitoli attorei già ammessi risultano a ben vedere irrilevanti;
6.4 priva di elementi di significativo rilievo risultano (pertanto) anche:
6.4.1 la deposizione resa dal teste in particolare laddove si Testimone_2
riferisce ad occasioni di partenze notturne o di notti trascorse in trasferta: circostanze che, non essendo in alcun modo state specificate nella loro frequenza, per tutto quanto esposto si devono ritenere pacifiche e non contrastanti con il contenuto della decisione;
6.4.2 il contenuto dei prodotti «fogli presenze», che indica l'intervallo tra l'inizio e la fine della giornata lavorativa: al quale debbono tuttavia essere sottratte le ore di riposo (risultanti dai cronotachigrafi), con un risultato che non conduce (per quanto emerge in tutta apparenza dagli atti, e\o debitamente segnalato in termini specifici dalla difesa attorea) alla esistenza di ore lavorate e non adeguatamente retribuite.
pagina 7 di 8 7 La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
PQM
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,
RESPINGE il ricorso
CONDANNA il ricorrente al pagamento, in favore della delle spese CP_1
di lite che liquida in complessivi ed € 7.500,00 per compenso professionale, oltre
15% per spese generali, ed accessori di legge;
e al pagamento delle spese di CTU.
Ancona, 24/08/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 8 di 8