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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/01/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Tribunale presso la Sezione Prima Civile del Tribunale di Catania, dottoressa
Giulia Camilleri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES, TERZO COMMA, C.P.C.
nella causa civile iscritta al n° 6373/2024 R. G., avente ad oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana promossa da
1). ( ), documento Parte_1 C.F._1
d'identità numero , IL , nato il [...], residente in [...]NumeroD_1 NumeroDiCa_2
Las Artes N. 154 - Villa Soledad, di Salta, Argentina;
2). ( , documento Parte_2 C.F._2
d'identità , IL , nato il [...], residente in [...]. De NumeroD_3 NumeroDiCa_4 [...]
, Salta, Argentina;
Controparte_1
i ricorrenti sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Silvio Maragucci
( ), presso il cui studio, sito in Monza, alla Via Marsala n. 21, sono C.F._3 elettivamente domiciliati.
RICORRENTI
CONTRO
(CF ), in persona del pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 CP_3 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici, in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149, è domiciliato;
RESISTENTE
******
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di nato a [...] Persona_1
ITALIA il 01/07/1913, emigrato in Argentina, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino argentino. Il si costituiva in giudizio e chiedeva, in caso di riconoscimento della Controparte_2 cittadinanza, di compensare le spese di giudizio.
All'udienza del 21/11/2024, la causa veniva posta in decisione.
Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
In ordine alla competenza del Tribunale di Catania, va premesso che la legge n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto - legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, il seguente periodo:
“Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il comma n. 37 della citata legge prevede, inoltre, che “le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza è del
Tribunale in cui è ricompreso il Comune di nascita dell'avo italiano, o più precisamente del
Tribunale in cui ha sede la sezione in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie, l'avo era a Ragusa, da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione ..." (cfr. Tribunale di Venezia, Sentenza n.
573/2024 del 22-02-2024).
Preliminarmente, va rilevato come il riconoscimento dello status civitatis spetti al
[...]
. CP_2
I richiedenti dovrebbero limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedenti non residenti in Italia, a domandare il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui questi risiedono, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.
Deve pertanto affermarsi la legittimazione passiva del . Controparte_2
Le parti ricorrenti chiedono infatti la concessione della cittadinanza iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita. In tutte le ipotesi, tra cui quella che ci occupa, diverse da quelle menzionate dal comma 2 dell'art. 16 D.P.R. n. 572/1993 ( e cioè degli articoli 2, commi 2 e 3, 3 comma 4, 4 comma 1 lett. c, 4 commi 2, 11, 13 comma 1 lett. c e d, 14 e 17 L. n.
91/92), competente, in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana è il al quale l'Autorità Diplomatica o Consolare Controparte_2 trasmette copia dell'istanza e della documentazione prodotta dall'interessato ( art. 16 comma 4
D.P.R. cit).
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Nel caso di procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana e il rilascio della relativa certificazione, per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa, il termine individuato dal D.P.R.
17/01/2014 n. 33 è di 730 giorni.
Appare giustificato il ricorso alla tutela giurisdizionale, in quanto appare inverosimile che l'Amministrazione competente possa rispettare il suddetto limite di 730 giorni.
In secondo luogo, va osservato, con riferimento all'incidenza della c.d. grande naturalizzazione del
1889, nei casi di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, che la Corte di Cassazione,
Sezioni Unite Civili, con la sentenza 25318/2022 ha stabilito i seguenti principi:“ (i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Argentina/Brasile/America alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11 n. 2 cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che “abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'avere stabilito all'estero la residenza, o anche l'avere stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(…)”.
Nel merito, la domanda risulta fondata dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata. È infatti stato prodotto dai ricorrenti il certificato negativo di naturalizzazione dell'avo, che pur avendo efficacia dichiarativa, con valenza negativa e possibilità di prova contraria, non è stato contestato dalla parte resistente, né è stata fornita prova in senso diverso.
Risulta, quindi, dalla documentazione in atti, che l'avo cittadino italiano non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa al figlio nato il [...] ed ai Persona_2 discendenti fino agli odierni ricorrenti.
Va precisato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, spianando la strada all'equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza. Il principio di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza è stato affermato a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983, art. 5 (“E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina”), e successivamente dalla Legge n. 91/1992, che ha ulteriormente consolidato il detto principio, stabilendo che “è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”.
In base al principio dell'ius sanguinis, la cittadinanza italiana può essere trasmessa ai discendenti di una madre italiana, purché questi siano nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che la madre fosse cittadina italiana al momento della loro nascita.
Questa è la regola attualmente in vigore, secondo l'orientamento seguito dal . Controparte_2
Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza del 2009, ha riconosciuto il diritto alla cittadinanza italiana anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948, che possono richiederla in sede giudiziaria.
Come noto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, riformando con la nota sentenza n. 4466 del
2009 il proprio precedente orientamento, ha ritenuto che, per effetto delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 9 aprile 1975 e n. 30 del 9 febbraio 1983, possano ottenere il riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana anche i figli o discendenti di donne che avevano perso il nostro status civitatis, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della previgente legge
555/1912, a seguito del matrimonio con cittadino straniero contratto antecedentemente al 1° gennaio 1948.
Dalla ricostruzione storica emerge la linea diretta iure sanguinis dall' avo italiano, che mai perse la cittadinanza italiana e, conseguentemente, la trasferiva a tutti i discendenti sino agli odierni ricorrenti.
È dunque provata la discendenza diretta da cittadino italiano.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis e il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse stesso, equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto deve essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
In considerazione della novità e della peculiarità delle questioni trattate, appare opportuno disporre la compensazione delle spese di causa tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che le parti ricorrenti, sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta da avo cittadino italiano.
2. ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
3. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Catania 30/12/2024
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Camilleri