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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 11/11/2025, n. 1810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1810 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1885/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Lara Seccacini Giudice Relatore
Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1885/2025 promossa da: nata a [...] il [...], rappresentata, difesa e domiciliata Parte_1 da/presso avv.ti MENGARELLI DAVIDE e STEFANELLI SABRINA, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro nato ad [...] il [...], rappresentato, difeso e Controparte_1 domiciliato da/presso avv.ti FRANCHINI PAMELA e POLENTI MARTA, come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede;
INTERVENUTO
Oggetto: Separazione giudiziale dei coniugi;
CONCLUSIONI, all'udienza del 4/11/2025, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come da note depositate in data 21/10/2025, con le specificazioni apportate alla predetta udienza in relazione ai punti 5) e 9), e, quindi:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I figli minori restano affidati in regime condiviso ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, ad eccezione delle decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Sui pagina 1 di 5 figli i coniugi avranno il diritto-dovere di cura, educazione, istruzione ed assistenza morale, mantenendo allo scopo significativi rapporti anche con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori si obbligano alla più ampia collaborazione nell'interesse dei figli, garantendosi in particolare una reciproca e tempestiva consultazione sulle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui relative decisioni dovranno essere dagli stessi adottate congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspettative dei figli;
3. I figli minori resteranno collocati anagraficamente presso la madre, mantenendo la residenza presso l'abitazione familiare sita a Castelfidardo (AN), via F.lli Cairoli n. 34-36;
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario di visita:
a) a week-end alternati dal venerdì dall'uscita di scuola (o dalle ore 17:00 quando non c'è scuola) al lunedì all'ingresso a scuola (o alle ore 09:00 o alle ore 7,30 e comunque compatibilmente con i propri orari di lavoro quando non c'è scuola), oltre due giorni a settimana quando il week-end è di spettanza materna, tendenzialmente il giovedì con pernotto e la domenica con pernotto, allorché, nella giornata di domenica, il padre prenderà in consegna i figli dal luogo di lavoro della mamma alle ore 10.00 e li condurrà a scuola il lunedì mattina (o a casa della madre, quando non c'è scuola, alle ore 9,00 o alle ore 7,30 e comunque compatibilmente con i propri orari di lavoro) e un pomeriggio a settimana quando il week-end è di spettanza paterna, tendenzialmente il mercoledì dall'uscita di scuola (o dalle 17:00, quando non c'è scuola) alle ore 21:00. Il padre preleverà i figli e li ricondurrà a propria cura.
b) durante le vacanze natalizie, dalla fine delle lezioni alla Epifania: la madre potrà tenere i bambini in base ai propri turni di lavoro. Per il 31 dicembre e l'Epifania i genitori si alterneranno in base ai turni di lavoro. Ad anni alterni e compatibilmente con i turni di lavoro dei genitori, i minori trascorreranno con un genitore l'intera giornata del 24 dicembre e la mattina del 25 dicembre fino a dopo pranzo, mentre con l'altro genitore il pomeriggio del 25 dicembre e l'intera giornata del 26 dicembre. Resta comunque stabilito che la giornata del 25.12 dalla mattina prima del pranzo verrà trascorsa un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro.
c) Per le Festività Pasquali (vacanze scolastiche comprendenti la festività): ad anni alterni, i minori trascorreranno la giornata di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, salvo diversi accordi resi necessari dai turni di lavoro dei genitori;
nei giorni di vacanza infrasettimanali i bambini potranno stare con la madre compatibilmente con gli orari di lavoro.
d) durante le vacanze estive: due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
e) per i ponti e gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico (25 aprile, festa dei lavoratori, patrono, festa della Repubblica, ferragosto, tutti i Santi, : i Per_1 minori, ad anni alterni, trascorreranno l'intera giornata con l'uno o l'altro genito rsi accordi sempre subordinatamente ai turni di lavoro della mamma, la quale solitamente è impegnata al lavoro nelle predette giornate festive;
5. La casa coniugale sita a Castelfidardo (AN), in Via F.lli Cairoli n. 34-36, è assegnata con tutti gli arredi alla sig.ra , nella sua qualità di genitore collocatario prevalente dei figli Parte_1 minori;
le parti concordano che il locale sito a piano terra della casa coniugale (magazzino) contraddistinto dal civico n. 34 resterà nella disponibilità esclusiva del sig. Controparte_1 mentre del locale mansarda sita al secondo piano della casa coniugale contin entrambi i coniugi. Qualora il Sig. si stabilisse a vivere in tale porzione dell'immobile, CP_1 pagina 2 di 5 ossia quello contraddistinto dal civ. 34 (magazzino), o lo utilizzasse stabilmente, anche per ivi esercitare una sua attività professionale, ciascuna parte sosterrà i costi dei propri consumi, inclusa la TARI che per il locale magazzino resterà a carico del dal momento in cui CP_1 utilizzerà il locale in via esclusiva. A tal fine il sig. erà, a sue spese, un Controparte_1 contascatti per registrare i consumi dell'energia elettrica ed un apposito contatore per registrare i consumi dell'acqua, mentre nessun dispositivo verrà installato per il gas, in quanto non verrà utilizzato. Nel caso in cui il si stabilisse a vivere nel magazzino, lo stesso si impegna, CP_1 altresì, a porre in essere tu necessarie a tenere comunque distinta e separata detta unità immobiliare con la parte dell'immobile assegnata alla rappresentando che vi è già Pt_1 un ingresso autonomo a tale unità”;
Quanto al consumo di energia elettrica, le parti opereranno i conteggi anticipatamente rispetto alla data di scadenza del pagamento della fattura ed il Sig. rifonderà alla Sig.ra CP_1 Pt_1 la somma di propria competenza prima della scadenza e per il pagament fornitura;
parimenti, quanto alla TARI il Sig. rifonderà la propria quota alla Sig.ra CP_1 prima della scadenza del pagamento. Pt_1
6. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando alla madre entro il giorno dieci di ogni mese la somma di € 500,00 (euro cinquecento/00), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre a pagare il 50% delle spese straordinarie per i figli secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona;
le detrazioni fiscali per i figli verranno suddivise tra le parti al 50%, così come le detrazioni per le spese straordinarie;
7. l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico verrà attribuito a ciascun coniuge in misura del 50%;
8. Le rate del mutuo gravanti sulla casa coniugale, comprensive del costo per l'assicurazione, saranno suddivise al 50% tra le parti e per l'effetto il sig. verserà mensilmente alla CP_1 moglie la quota dovuta (attualmente € 237,50);
9. “Il Sig. trasferirà la propria residenza dalla casa coniugale entro la fine del 2025, CP_1 precisando di aver già lasciato l'abitazione familiare sin dall'ottobre 2022”;
10.Poiché le parti stanno utilizzando l'una il veicolo di proprietà dell'altra, concordano di effettuare il passaggio di proprietà delle vetture in modo che ad ognuno risulti intestata la vettura in proprio effettivo uso entro la fine del 2026 salvo diversi accordi tra le parti.
11.Le Parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ricorrente ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir Parte_1 pronunciare la separazione giudiziale dal coniuge con cui ha contratto Controparte_1 matrimonio nel Comune di Serra S. Quirico (AN) in data 18/08/2013, e dalla cui unione sono nati i figli e , alle condizioni meglio indicate nel ricorso introduttivo. Per_2 Per_3
A fondamento della domanda, ha addotto l'allontanamento dalla casa familiare del il conseguente disinteresse manifestato da quest'ultimo rispetto ai bisogni CP_1 della famiglia, in termini sia di disaffezione sia economici, lamentando, a tale ultimo proposito, il mancato, regolare pagamento delle spese di mantenimento, ordinarie e pagina 3 di 5 straordinarie, per i figli (il resistente, dal tempo del suo allontanamento ovvero sin dall'ottobre 2022, aveva provveduto regolarmente solo al pagamento del 50% della rata di mutuo per l'acquisto della casa familiare, tanto che, con l'atto introduttivo, era stata richiesta l'adozione di provvedimenti economici ex art. 473-bis.15 c.p.c.; richiesta rigettata per difetto dei relativi presupposti di indifferibilità).
2. Con la comparsa di costituzione, il resistente non si è opposto alla domanda di separazione, ma ha contestato fermamente i fatti allo stesso contestati, rimarcando come il suo allontanamento dalla casa familiare fosse stato concordato tra i coniugi in conseguenza della crisi matrimoniale, causata, piuttosto, dalla violazione del dovere di fedeltà da parte della Ha aggiunto di non essersi mai disinteressato delle esigenze dei suoi figli. Pt_1
Ha chiesto, quindi, l'accoglimento di differenti conclusioni, svolgendo anche domanda riconvenzionale di addebito della separazione alla moglie, secondo quanto precisato in comparsa di costituzione.
3. Alla prima udienza del 2/07/2025, il Giudice ha esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
4. Nelle more dell'udienza fissata per lo svolgimento delle prove orali così come ammesse, le parti hanno rappresentato di essere addivenute a un accordo circa le condizioni della separazione, come da note depositate in data 21/10/2025.
Veniva, quindi, fissata l'udienza del 4/11/2025 per la comparizione delle parti anche al fine di ottenere dalle stesse chiarimenti rispetto ad alcuni profili delle condizioni pattuite.
Alla predetta udienza, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, come da note scritte già depositate (dunque, con rinuncia implicita, da parte del resistente, alla domanda di addebito), con alcune precisazioni in ordine ai punti 5 e 9 dell'accordo.
Il giudice ha, quindi, riservato la decisione al Collegio, stante la rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
5. Il Tribunale può dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5.1. Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che dura ormai dall'ottobre del 2022 e che lascia agevolmente presumere che tra gli stessi sia cessata ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
5.2. Le condizioni prospettate, non presentano profili di contrarietà a norme inderogabili né all'ordine pubblico e appaiono corrispondenti agli interessi della prole: la regolamentazione dei tempi di visita padre-figli è rispettosa della esigenza dei minori di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore;
inoltre, in favore della prole è stato previsto un contributo al mantenimento a carico del padre, quale genitore non collocatario, di Euro 500,00 (Euro 250 per ciascun minore), che può ritenersi adeguato alle esigenze dei figli e proporzionale alle condizioni economiche del resistente onerato, rapportate a quelle della ricorrente, nonché conformi alla situazione economica delle parti (le quali hanno dichiarato di avere entrambe adeguati redditi propri).
Alla luce di detta rispondenza delle concordate condizioni con gli interessi morali e materiali dei figli minori e attesa anche l'età di questi ultimi, non si ravvisa la necessità di pagina 4 di 5 procedere d'ufficio all'ascolto dei minori stessi (cfr. art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c.); del resto, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
6. In ragione dell'accordo raggiunto tra le parti le spese di lite vanno interamente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella superiore composizione collegiale, ogni altra domanda e/o eccezione respinta o assorbita, così decide: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contatto matrimonio nel Comune di Serra San Quirico (AN) in data 18/08/2013, trascritto al n. 21, p. 2, s. A, anno 2013 presso il registro degli atti di matrimonio di detto Comune;
omologa gli accordi intervenuti tra le parti secondo le conclusioni sopra riportate;
spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 5/XI/2025
Il Giudice rel. Il Presidente Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Lara Seccacini Giudice Relatore
Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1885/2025 promossa da: nata a [...] il [...], rappresentata, difesa e domiciliata Parte_1 da/presso avv.ti MENGARELLI DAVIDE e STEFANELLI SABRINA, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro nato ad [...] il [...], rappresentato, difeso e Controparte_1 domiciliato da/presso avv.ti FRANCHINI PAMELA e POLENTI MARTA, come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede;
INTERVENUTO
Oggetto: Separazione giudiziale dei coniugi;
CONCLUSIONI, all'udienza del 4/11/2025, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come da note depositate in data 21/10/2025, con le specificazioni apportate alla predetta udienza in relazione ai punti 5) e 9), e, quindi:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I figli minori restano affidati in regime condiviso ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, ad eccezione delle decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Sui pagina 1 di 5 figli i coniugi avranno il diritto-dovere di cura, educazione, istruzione ed assistenza morale, mantenendo allo scopo significativi rapporti anche con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori si obbligano alla più ampia collaborazione nell'interesse dei figli, garantendosi in particolare una reciproca e tempestiva consultazione sulle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui relative decisioni dovranno essere dagli stessi adottate congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspettative dei figli;
3. I figli minori resteranno collocati anagraficamente presso la madre, mantenendo la residenza presso l'abitazione familiare sita a Castelfidardo (AN), via F.lli Cairoli n. 34-36;
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario di visita:
a) a week-end alternati dal venerdì dall'uscita di scuola (o dalle ore 17:00 quando non c'è scuola) al lunedì all'ingresso a scuola (o alle ore 09:00 o alle ore 7,30 e comunque compatibilmente con i propri orari di lavoro quando non c'è scuola), oltre due giorni a settimana quando il week-end è di spettanza materna, tendenzialmente il giovedì con pernotto e la domenica con pernotto, allorché, nella giornata di domenica, il padre prenderà in consegna i figli dal luogo di lavoro della mamma alle ore 10.00 e li condurrà a scuola il lunedì mattina (o a casa della madre, quando non c'è scuola, alle ore 9,00 o alle ore 7,30 e comunque compatibilmente con i propri orari di lavoro) e un pomeriggio a settimana quando il week-end è di spettanza paterna, tendenzialmente il mercoledì dall'uscita di scuola (o dalle 17:00, quando non c'è scuola) alle ore 21:00. Il padre preleverà i figli e li ricondurrà a propria cura.
b) durante le vacanze natalizie, dalla fine delle lezioni alla Epifania: la madre potrà tenere i bambini in base ai propri turni di lavoro. Per il 31 dicembre e l'Epifania i genitori si alterneranno in base ai turni di lavoro. Ad anni alterni e compatibilmente con i turni di lavoro dei genitori, i minori trascorreranno con un genitore l'intera giornata del 24 dicembre e la mattina del 25 dicembre fino a dopo pranzo, mentre con l'altro genitore il pomeriggio del 25 dicembre e l'intera giornata del 26 dicembre. Resta comunque stabilito che la giornata del 25.12 dalla mattina prima del pranzo verrà trascorsa un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro.
c) Per le Festività Pasquali (vacanze scolastiche comprendenti la festività): ad anni alterni, i minori trascorreranno la giornata di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, salvo diversi accordi resi necessari dai turni di lavoro dei genitori;
nei giorni di vacanza infrasettimanali i bambini potranno stare con la madre compatibilmente con gli orari di lavoro.
d) durante le vacanze estive: due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
e) per i ponti e gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico (25 aprile, festa dei lavoratori, patrono, festa della Repubblica, ferragosto, tutti i Santi, : i Per_1 minori, ad anni alterni, trascorreranno l'intera giornata con l'uno o l'altro genito rsi accordi sempre subordinatamente ai turni di lavoro della mamma, la quale solitamente è impegnata al lavoro nelle predette giornate festive;
5. La casa coniugale sita a Castelfidardo (AN), in Via F.lli Cairoli n. 34-36, è assegnata con tutti gli arredi alla sig.ra , nella sua qualità di genitore collocatario prevalente dei figli Parte_1 minori;
le parti concordano che il locale sito a piano terra della casa coniugale (magazzino) contraddistinto dal civico n. 34 resterà nella disponibilità esclusiva del sig. Controparte_1 mentre del locale mansarda sita al secondo piano della casa coniugale contin entrambi i coniugi. Qualora il Sig. si stabilisse a vivere in tale porzione dell'immobile, CP_1 pagina 2 di 5 ossia quello contraddistinto dal civ. 34 (magazzino), o lo utilizzasse stabilmente, anche per ivi esercitare una sua attività professionale, ciascuna parte sosterrà i costi dei propri consumi, inclusa la TARI che per il locale magazzino resterà a carico del dal momento in cui CP_1 utilizzerà il locale in via esclusiva. A tal fine il sig. erà, a sue spese, un Controparte_1 contascatti per registrare i consumi dell'energia elettrica ed un apposito contatore per registrare i consumi dell'acqua, mentre nessun dispositivo verrà installato per il gas, in quanto non verrà utilizzato. Nel caso in cui il si stabilisse a vivere nel magazzino, lo stesso si impegna, CP_1 altresì, a porre in essere tu necessarie a tenere comunque distinta e separata detta unità immobiliare con la parte dell'immobile assegnata alla rappresentando che vi è già Pt_1 un ingresso autonomo a tale unità”;
Quanto al consumo di energia elettrica, le parti opereranno i conteggi anticipatamente rispetto alla data di scadenza del pagamento della fattura ed il Sig. rifonderà alla Sig.ra CP_1 Pt_1 la somma di propria competenza prima della scadenza e per il pagament fornitura;
parimenti, quanto alla TARI il Sig. rifonderà la propria quota alla Sig.ra CP_1 prima della scadenza del pagamento. Pt_1
6. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando alla madre entro il giorno dieci di ogni mese la somma di € 500,00 (euro cinquecento/00), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre a pagare il 50% delle spese straordinarie per i figli secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona;
le detrazioni fiscali per i figli verranno suddivise tra le parti al 50%, così come le detrazioni per le spese straordinarie;
7. l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico verrà attribuito a ciascun coniuge in misura del 50%;
8. Le rate del mutuo gravanti sulla casa coniugale, comprensive del costo per l'assicurazione, saranno suddivise al 50% tra le parti e per l'effetto il sig. verserà mensilmente alla CP_1 moglie la quota dovuta (attualmente € 237,50);
9. “Il Sig. trasferirà la propria residenza dalla casa coniugale entro la fine del 2025, CP_1 precisando di aver già lasciato l'abitazione familiare sin dall'ottobre 2022”;
10.Poiché le parti stanno utilizzando l'una il veicolo di proprietà dell'altra, concordano di effettuare il passaggio di proprietà delle vetture in modo che ad ognuno risulti intestata la vettura in proprio effettivo uso entro la fine del 2026 salvo diversi accordi tra le parti.
11.Le Parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ricorrente ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir Parte_1 pronunciare la separazione giudiziale dal coniuge con cui ha contratto Controparte_1 matrimonio nel Comune di Serra S. Quirico (AN) in data 18/08/2013, e dalla cui unione sono nati i figli e , alle condizioni meglio indicate nel ricorso introduttivo. Per_2 Per_3
A fondamento della domanda, ha addotto l'allontanamento dalla casa familiare del il conseguente disinteresse manifestato da quest'ultimo rispetto ai bisogni CP_1 della famiglia, in termini sia di disaffezione sia economici, lamentando, a tale ultimo proposito, il mancato, regolare pagamento delle spese di mantenimento, ordinarie e pagina 3 di 5 straordinarie, per i figli (il resistente, dal tempo del suo allontanamento ovvero sin dall'ottobre 2022, aveva provveduto regolarmente solo al pagamento del 50% della rata di mutuo per l'acquisto della casa familiare, tanto che, con l'atto introduttivo, era stata richiesta l'adozione di provvedimenti economici ex art. 473-bis.15 c.p.c.; richiesta rigettata per difetto dei relativi presupposti di indifferibilità).
2. Con la comparsa di costituzione, il resistente non si è opposto alla domanda di separazione, ma ha contestato fermamente i fatti allo stesso contestati, rimarcando come il suo allontanamento dalla casa familiare fosse stato concordato tra i coniugi in conseguenza della crisi matrimoniale, causata, piuttosto, dalla violazione del dovere di fedeltà da parte della Ha aggiunto di non essersi mai disinteressato delle esigenze dei suoi figli. Pt_1
Ha chiesto, quindi, l'accoglimento di differenti conclusioni, svolgendo anche domanda riconvenzionale di addebito della separazione alla moglie, secondo quanto precisato in comparsa di costituzione.
3. Alla prima udienza del 2/07/2025, il Giudice ha esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
4. Nelle more dell'udienza fissata per lo svolgimento delle prove orali così come ammesse, le parti hanno rappresentato di essere addivenute a un accordo circa le condizioni della separazione, come da note depositate in data 21/10/2025.
Veniva, quindi, fissata l'udienza del 4/11/2025 per la comparizione delle parti anche al fine di ottenere dalle stesse chiarimenti rispetto ad alcuni profili delle condizioni pattuite.
Alla predetta udienza, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, come da note scritte già depositate (dunque, con rinuncia implicita, da parte del resistente, alla domanda di addebito), con alcune precisazioni in ordine ai punti 5 e 9 dell'accordo.
Il giudice ha, quindi, riservato la decisione al Collegio, stante la rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
5. Il Tribunale può dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5.1. Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che dura ormai dall'ottobre del 2022 e che lascia agevolmente presumere che tra gli stessi sia cessata ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
5.2. Le condizioni prospettate, non presentano profili di contrarietà a norme inderogabili né all'ordine pubblico e appaiono corrispondenti agli interessi della prole: la regolamentazione dei tempi di visita padre-figli è rispettosa della esigenza dei minori di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore;
inoltre, in favore della prole è stato previsto un contributo al mantenimento a carico del padre, quale genitore non collocatario, di Euro 500,00 (Euro 250 per ciascun minore), che può ritenersi adeguato alle esigenze dei figli e proporzionale alle condizioni economiche del resistente onerato, rapportate a quelle della ricorrente, nonché conformi alla situazione economica delle parti (le quali hanno dichiarato di avere entrambe adeguati redditi propri).
Alla luce di detta rispondenza delle concordate condizioni con gli interessi morali e materiali dei figli minori e attesa anche l'età di questi ultimi, non si ravvisa la necessità di pagina 4 di 5 procedere d'ufficio all'ascolto dei minori stessi (cfr. art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c.); del resto, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
6. In ragione dell'accordo raggiunto tra le parti le spese di lite vanno interamente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella superiore composizione collegiale, ogni altra domanda e/o eccezione respinta o assorbita, così decide: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contatto matrimonio nel Comune di Serra San Quirico (AN) in data 18/08/2013, trascritto al n. 21, p. 2, s. A, anno 2013 presso il registro degli atti di matrimonio di detto Comune;
omologa gli accordi intervenuti tra le parti secondo le conclusioni sopra riportate;
spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 5/XI/2025
Il Giudice rel. Il Presidente Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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