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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 124/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CIANCIULLI TERESA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1206/2025 depositato il 01/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CES.NE PART.IVA n. 150000065 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 100/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti: Come da atti di causa e verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, in data 7.11.25, all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Avellino, la società ricorrente impugnava l'atto in epigrafe indicato, notificato il 9.9.25, con cui veniva disposta la cessazione della partita iva ai sensi dell'art. 35, comma 15 bis, del DPR n. 633/72, a seguito di segnalazione della GdF.
La parte ricorrente chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato, in quanto illegittimo ed erroneo in forza dei seguenti motivi di ricorso: 1) violazione ed erronea applicazione dell'art. 35 comma 15 comma
5 bis e comma 15 quinquies del DPR 633/72, attesa la violazione dell'obbligo di preventivo contraddittorio per mancato invio della comunicazione preventiva di chiusura della partita iva e dell'invito alla compliance;
2) erroneità dell'attività di indagine della GdF ed errata valutazione della documentazione contabile e fiscale in possesso dell'AdE, attesa l'esistenza di elementi di fatto idonei a dimostrare l'esercizio dell'attività
d'impresa che rendevano palese l'assenza dei presupposti normativamente previsti per l'adozione del provvedimento impugnato.
L'AdE DP di Avellino si è ritualmente costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato, con vittoria di spese di lite. Ha depositato documentazione relative alla segnalazione della GdF ed alle indagini poste a fondamento dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per i motivi che si passano ad illustrare.
Giova premettere, in punto di diritto, che con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2019 (Prot. n.1415522/2019) è stata e data attuazione all'art. 35 comma 15-quinquies del DPR
633/72 (introdotto dal D.lgs. 175/2014 e modificato dal DL 193/2016). Tale norma prevede che l'Agenzia delle Entrate procede alla chiusura d'ufficio delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell'Agenzia stessa, risultano non aver esercitato attività d'impresa (ovvero attività artistica o professionale) nelle tre annualità precedenti. Si tratta, in particolare, dei soggetti titolari di partita
IVA che nelle tre annualità precedenti non hanno presentato la dichiarazione IVA annuale o la dichiarazione dei redditi di lavoro autonomo o d'impresa.
L'articolo 35 comma 15-bis del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633 prevede che l'attribuzione del numero di partita
IVA comporti l'effettuazione di controlli automatizzati per individuare elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso, nonché l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività, secondo i poteri attribuiti dal D.P.R. n. 633/1972. Tali attività sono finalizzate a verificare che i dati forniti dai soggetti per la loro identificazione ai fini Iva siano completi ed esatti. In caso di esito negativo, l'ufficio emana provvedimento motivato di cessazione della partita IVA e provvede all'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES).
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate Prot. n. 110418 del 12 giugno 2017 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di cessazione della partita Iva e di esclusione della stessa dal VIES.
Ai fini del rafforzamento del presidio di cui al citato comma 15-bis, la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) ha previsto un'ulteriore tipologia di controlli connessi al rilascio di nuove partite IVA, inserendo all'articolo 35, dopo il comma 15-bis, i commi 15-bis.1 e 15-bis.2.
Le disposizioni della citata Legge di Bilancio 2023, contenute nei commi da 148 a 150, prevedono che l'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle azioni di contrasto all'evasione ed alle frodi implementi le proprie analisi al fine di introdurre idonei presidi atti a evitare l'utilizzo di nuove partite IVA, da parte di soggetti che presentano profili di rischio, soprattutto con riferimento alla realizzazione di frodi fiscali (perpetrate spesso attraverso la costituzione di ditte individuali o società di capitali a responsabilità limitata semplificata, caratterizzate da brevi periodi di operatività, finalizzate alla violazione di obblighi fiscali e contributivi, sottraendosi ad ogni attività di riscossione).
Nel dettaglio, il comma 148 ha introdotto due nuovi commi 15-bis.1 e 15-bis.2 al sopra richiamato articolo
35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Il nuovo comma 15-bis.1 stabilisce che ai fini del potenziamento del presidio previsto dal comma 15-bis,
l'Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, all'esito delle quali l'Ufficio invita il contribuente a presentarsi in ufficio di persona per esibire la documentazione prevista agli articoli 14 e 19 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, ove obbligatoria. Si tratta in particolare di scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati nonché degli esercenti arti e professioni. L'esibizione di tale documentazione è volta a consentire in ogni caso la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività di esercizio di impresa nonché di arti e professioni e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio individuati.
In caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l'Ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA.
Orbene, nel caso in esame risulta violato l'obbligo di contraddittorio preventivo, da attiarsi tramite l'invito rivolto al contribuente a comparire in ufficio ed a fornire la documentazione suindicata.
La giurisprudenza di merito, infatti, ha chiarito che è illegittima la chiusura d'ufficio della partita Iva se non preceduta da comunicazione preventiva sopra indicata (cfr. sent. n. 3510/2025 Corte di Giustizia di I grado di Milano).
Poi, il provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 156803/2023 ha disciplinato l'obbligo di instaurare un contraddittorio anticipato mediante invito a chiarimenti, cui il contribuente può replicare entro sessanta giorni.
Tale contraddittorio deve essere effettivo e l'atto di cessazione deve risultare motivato tenendo conto delle osservazioni ricevute. L'omissione di questa fase procedimentale priva di valore la garanzia di partecipazione riconosciuta al contribuente. La chiusura fondata esclusivamente sull'inattività triennale integra violazione del principio di contraddittorio endoprocedimentale.
Ebbene, nel caso in esame, l'AdE, gravata dell'onere della prova della legittimità del procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato non ha fornito la prova che la ricorrente abbai ricevuto la comunicazione suindicata, nonostante tale circostanza sia stata in modo specifico contestata nel ricorso.
Pertanto, essendo l'atto impugnato illegittimo, il ricorso va accolto.
La novità e complessità delle questioni trattate determina la sussistenza di gravi motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CIANCIULLI TERESA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1206/2025 depositato il 01/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CES.NE PART.IVA n. 150000065 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 100/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti: Come da atti di causa e verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, in data 7.11.25, all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Avellino, la società ricorrente impugnava l'atto in epigrafe indicato, notificato il 9.9.25, con cui veniva disposta la cessazione della partita iva ai sensi dell'art. 35, comma 15 bis, del DPR n. 633/72, a seguito di segnalazione della GdF.
La parte ricorrente chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato, in quanto illegittimo ed erroneo in forza dei seguenti motivi di ricorso: 1) violazione ed erronea applicazione dell'art. 35 comma 15 comma
5 bis e comma 15 quinquies del DPR 633/72, attesa la violazione dell'obbligo di preventivo contraddittorio per mancato invio della comunicazione preventiva di chiusura della partita iva e dell'invito alla compliance;
2) erroneità dell'attività di indagine della GdF ed errata valutazione della documentazione contabile e fiscale in possesso dell'AdE, attesa l'esistenza di elementi di fatto idonei a dimostrare l'esercizio dell'attività
d'impresa che rendevano palese l'assenza dei presupposti normativamente previsti per l'adozione del provvedimento impugnato.
L'AdE DP di Avellino si è ritualmente costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato, con vittoria di spese di lite. Ha depositato documentazione relative alla segnalazione della GdF ed alle indagini poste a fondamento dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per i motivi che si passano ad illustrare.
Giova premettere, in punto di diritto, che con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2019 (Prot. n.1415522/2019) è stata e data attuazione all'art. 35 comma 15-quinquies del DPR
633/72 (introdotto dal D.lgs. 175/2014 e modificato dal DL 193/2016). Tale norma prevede che l'Agenzia delle Entrate procede alla chiusura d'ufficio delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell'Agenzia stessa, risultano non aver esercitato attività d'impresa (ovvero attività artistica o professionale) nelle tre annualità precedenti. Si tratta, in particolare, dei soggetti titolari di partita
IVA che nelle tre annualità precedenti non hanno presentato la dichiarazione IVA annuale o la dichiarazione dei redditi di lavoro autonomo o d'impresa.
L'articolo 35 comma 15-bis del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633 prevede che l'attribuzione del numero di partita
IVA comporti l'effettuazione di controlli automatizzati per individuare elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso, nonché l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività, secondo i poteri attribuiti dal D.P.R. n. 633/1972. Tali attività sono finalizzate a verificare che i dati forniti dai soggetti per la loro identificazione ai fini Iva siano completi ed esatti. In caso di esito negativo, l'ufficio emana provvedimento motivato di cessazione della partita IVA e provvede all'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES).
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate Prot. n. 110418 del 12 giugno 2017 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di cessazione della partita Iva e di esclusione della stessa dal VIES.
Ai fini del rafforzamento del presidio di cui al citato comma 15-bis, la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) ha previsto un'ulteriore tipologia di controlli connessi al rilascio di nuove partite IVA, inserendo all'articolo 35, dopo il comma 15-bis, i commi 15-bis.1 e 15-bis.2.
Le disposizioni della citata Legge di Bilancio 2023, contenute nei commi da 148 a 150, prevedono che l'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle azioni di contrasto all'evasione ed alle frodi implementi le proprie analisi al fine di introdurre idonei presidi atti a evitare l'utilizzo di nuove partite IVA, da parte di soggetti che presentano profili di rischio, soprattutto con riferimento alla realizzazione di frodi fiscali (perpetrate spesso attraverso la costituzione di ditte individuali o società di capitali a responsabilità limitata semplificata, caratterizzate da brevi periodi di operatività, finalizzate alla violazione di obblighi fiscali e contributivi, sottraendosi ad ogni attività di riscossione).
Nel dettaglio, il comma 148 ha introdotto due nuovi commi 15-bis.1 e 15-bis.2 al sopra richiamato articolo
35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Il nuovo comma 15-bis.1 stabilisce che ai fini del potenziamento del presidio previsto dal comma 15-bis,
l'Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, all'esito delle quali l'Ufficio invita il contribuente a presentarsi in ufficio di persona per esibire la documentazione prevista agli articoli 14 e 19 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, ove obbligatoria. Si tratta in particolare di scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati nonché degli esercenti arti e professioni. L'esibizione di tale documentazione è volta a consentire in ogni caso la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività di esercizio di impresa nonché di arti e professioni e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio individuati.
In caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l'Ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA.
Orbene, nel caso in esame risulta violato l'obbligo di contraddittorio preventivo, da attiarsi tramite l'invito rivolto al contribuente a comparire in ufficio ed a fornire la documentazione suindicata.
La giurisprudenza di merito, infatti, ha chiarito che è illegittima la chiusura d'ufficio della partita Iva se non preceduta da comunicazione preventiva sopra indicata (cfr. sent. n. 3510/2025 Corte di Giustizia di I grado di Milano).
Poi, il provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 156803/2023 ha disciplinato l'obbligo di instaurare un contraddittorio anticipato mediante invito a chiarimenti, cui il contribuente può replicare entro sessanta giorni.
Tale contraddittorio deve essere effettivo e l'atto di cessazione deve risultare motivato tenendo conto delle osservazioni ricevute. L'omissione di questa fase procedimentale priva di valore la garanzia di partecipazione riconosciuta al contribuente. La chiusura fondata esclusivamente sull'inattività triennale integra violazione del principio di contraddittorio endoprocedimentale.
Ebbene, nel caso in esame, l'AdE, gravata dell'onere della prova della legittimità del procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato non ha fornito la prova che la ricorrente abbai ricevuto la comunicazione suindicata, nonostante tale circostanza sia stata in modo specifico contestata nel ricorso.
Pertanto, essendo l'atto impugnato illegittimo, il ricorso va accolto.
La novità e complessità delle questioni trattate determina la sussistenza di gravi motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.