Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 124
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo

    La Corte ha ritenuto violato l'obbligo di contraddittorio preventivo, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha fornito prova di aver inviato la comunicazione di chiusura della partita IVA, nonostante la contestazione specifica della ricorrente. La giurisprudenza di merito e i provvedimenti dell'Agenzia stessa prevedono un contraddittorio effettivo prima della cessazione.

  • Accolto
    Erroneità dell'attività di indagine e valutazione della documentazione

    La Corte ha accolto il ricorso sulla base della violazione del contraddittorio preventivo, non approfondendo specificamente questo secondo motivo di ricorso, ma implicitamente ritenendo superato dalla fondatezza del primo motivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 124
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino
    Numero : 124
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo