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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 20/02/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 20 febbraio 2025 il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 1286/24 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv. A. Iovino)
CONTRO
CP_1
(Avv.ti F. Giammaria e I. Gentile)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno delle domande e le note di trattazione scritta, pronuncia la seguente lettura
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato
[...] conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, l' per CP_1 sentir annullare la cartella di pagamento n.
019 2024 00097643 71 000 emessa dall'
[...]
. Controparte_2
A fondamento di tale pretesa il ricorrente esponeva di aver ricevuto dall'
[...] la notifica la cartella Controparte_2 di pagamento n. 019 2024 00097643 71 000 relativa a contributi previdenziali di per gli anni dal 2008 al 2011, CP_1 nonché per il 2016 e 2017 per complessivi €
65.114,11.
Il ricorrente deduceva il difetto di motivazione della cartella, la mancata specificazione della norma sanzionatoria e dei criteri di calcolo di sanzioni ed interessi, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
L' si costituiva in giudizio, CP_1 resistendo alla domanda di cui chiedevano il rigetto. La convenuta contestava le violazioni formali, nonché la dedotta prescrizione.
Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
In questa sede si discute della cartella di pagamento n. 019 2024 00097643 71 000 relativa a contributi previdenziali di per gli anni dal 2008 al 2011, CP_1 nonché per il 2016 e 2017 per complessivi €
65.114,11.
Va preliminarmente chiarito che, come correttamente ricordato dalla convenuta, ogni questione di carattere formale avrebbe dovuto essere proposta con ricorso depositato ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine di 20 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento, che è avvenuta in data 26.4.2024.
In questo caso, l'opposizione è stata depositata il 30.5.2024, ovvero nel termine più ampio di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99, determinando quindi l'apertura di un procedimento nell'ambito del quale potrà essere esaminato solo il merito della pretesa. Fatta questa premessa, non è contestato che si verta in tema di crediti di natura contributiva e di sanzioni che discendono dalla mancata effettuazione delle comunicazioni reddituali di cui all'art. 16 della L. 6/1981 e all'art. 36 dello Statuto pro tempore vigente.
Infatti, come correttamente ricordato dalla convenuta, l'art. 21 l. 6/81 sancisce l'obbligatorietà dell'iscrizione ad per gli ingegneri e gli architetti CP_1 che esercitano la libera professione con carattere di continuità (“l'iscrizione alla
Cassa è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità”), mentre l'art. 16 l. n. 6/81 stabilisce che
“tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti devono comunicare alla con lettera Pt_2 raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi,
l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 9 dichiarato ai fini dell'Irpef per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'art.10 dichiarato ai fini dell'Iva per il medesimo anno”.
Inarcassa, inoltre, con delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 10499/2004, ha stabilito doversi individuare nel 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento la data di decorrenza per il computo della prescrizione (cfr. Corte
d'Appello di Genova sez. lav., Sent. n.
21/2021).
E' infatti questa la data in cui sorge per l'iscritto l'obbligazione di pagamento dei contributi previdenziali relativi all'anno precedente, costituendo i minimi contributivi soltanto un acconto che l'iscritto versa in anticipo rispetto al successivo “conguaglio”, ossia al versamento definitivo dei contributi dovuti effettuato a fine anno in base ai redditi professionali effettivamente prodotti e comunicati, relativi appunto all'anno precedente (cfr.
Corte d'Appello di Genova sez. lav., Sent.
n. 21/2021).
Tuttavia, è incontestato che nelle annualità di cui trattasi lo abbia del tutto Pt_1 omesso le comunicazioni dei dati reddituali che sono stati poi acquisiti dall'anagrafe tributaria.
Si tratta di circostanza ampiamente dedotta dalla convenuta nella memoria difensiva e mai contestata dallo nelle note di Pt_1 trattazione scritta depositate.
Tale situazione è quella che determina, secondo l'orientamento di questo Tribunale e della Corte d'Appello di Brescia, la sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c. (v. Tribunale di Bergamo, sentenza N. 66/13 e C.d.A. Brescia, sent. 59/23).
Infatti, l'obbligo di invio dei dati reddituali si pone appositamente in funzione di autodenuncia e quindi il professionista che si sottrae all'adempimento dell'obbligo in questione effettivamente intende occultare il proprio debito contributivo.
In pratica, il professionista scegliendo “di occultare il proprio debito nella speranza di eludere i controlli e di evitare così il pagamento, ha posto in essere un mendacio dolosamente volto a nascondere il proprio debito” (così, C.d.A. Brescia, sent. 59/23).
Ne consegue che, una volta individuato il dies a quo, la prescrizione è rimasta sospesa all'esito delle verifiche effettuate da momento che, in mancanza di CP_1 contestazione, può individuarsi nella prima diffida del 2012 (così, C.d.A. Brescia, sent. 59/23).
In ogni caso, anche a prescindere da quanto sopra, ha ripetutamente interrotto CP_1 la prescrizione, atteso che dalla documentazione in atti risultano: un primo accertamento del 2012 (relativo agli anni
2008 e 2009), notificato al ricorrente il
20.2.2012; un aggiornamento della posizione contributiva sino all'anno 2013 (relativo al
2008, 2009, 2010 e 2011) notificato al ricorrente il 28.6.2014; un aggiornamento della posizione contributiva all'anno 2017 (contenente un riepilogo della situazione per tutti gli anni oggetto del presente procedimento) del 16.9.2018 (notificato tramite pec il 20.9.2018); un aggiornamento della posizione contributiva per recupero crediti riferita agli anni dal 2012 al 2014
(non oggetto del presente procedimento) in data 14.12.2018; un aggiornamento della posizione contributiva con contestuale notifica della cancellazione da CP_1 del 7.5.2019 (notificato via pec in pari data) relativo a tutti gli anni oggetto di indagine nel presente procedimento e valevole, al pari di quelli precedenti, anche quale intimazione di pagamento (doc.
7-9 fasc. convenuta).
Sono poi intervenuti, sempre con effetti interruttivi della prescrizione: la notifica dell'aggiornamento contributivo e del provvedimento sanzionatorio del 9.6.2021 con cui il debito veniva quantificato in complessivi € 100.222,40; la notifica dell'aggiornamento contributivo del
14.3.2023 relativa a tutti gli anni oggetto di contestazione e, infine, la notifica della cartella esattoriale opposta in questa sede (v. doc. 11-12 fasc. resistente).
Pertanto, come emerge dalla documentazione in atti, entro il termine CP_1 quinquennale, ha periodicamente interrotto la prescrizione, mettendo in mora il ricorrente, aggiornando la sua situazione contributiva e richiedendogli il pagamento dei contributi omessi e delle relative sanzioni ed interessi.
L'art. 11 del regolamento di Inarcassa del
2012, coerentemente con la modifica di cui ala l. 335/95, stabilisce che “la prescrizione dei contributi dovuti ad e di ogni relativo accessorio, ivi CP_1 comprese le sanzioni per ritardi e inadempimenti, si compie con il decorso di cinque anni” (v. regolamento in atti).
Il secondo comma della citata previsione prevede invece che “la prescrizione per i contributi, gli accessori, le sanzioni e la comunicazione di cui all'art. 2 decorre dal momento in cui nascono le rispettive obbligazioni” (v. regolamento in atti).
Ne consegue che, in applicazione di tali principi, nessuna prescrizione risulta maturata.
Infine, per quanto riguarda il regime sanzionatorio, il regolamento di CP_1 del 2012 prevede all'art. 10 che “il ritardo nei pagamenti dei contributi dovuti ai sensi degli artt. 4 e 5 del presente Regolamento comporta una maggiorazione pari al 2 per cento mensile, fino ad un massimo del 60 per cento, dei contributi non corrisposti nei termini, e l'obbligo del pagamento degli interessi decorrenti dalle rispettive date di scadenza”, mentre “gli interessi, applicati per il ritardato pagamento dei contributi dovuti e non corrisposti nei termini, sono calcolati in base alle variazioni del tasso BCE maggiorato di 4,5 punti” (v. doc. 15 fasc. resistente).
Diversamente, il regolamento di cui parte ricorrente chiede l'applicazione (depositato senza che abbia una data di certa) pare comunque riferito, come evidenzia la resistente, ad omessi e ritardati versamenti di contributi maturati in annualità successive rispetto a quelli oggetto di causa.
Infine, considerato che lo ha Pt_1 omesso di inviare le comunicazioni obbligatorie inerenti l'ammontare definitivo del reddito, costringendo ad CP_1 acquisire i dati dall'anagrafe tributaria, appare corretta la quantificazione delle sanzioni operate da . CP_1
In definitiva, per tutte le ragioni esposte, il ricorso non può essere accolto, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1286/24 R.G.:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in complessivi € 5.000,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa come per legge.
Bergamo, 20 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 20 febbraio 2025 il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 1286/24 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv. A. Iovino)
CONTRO
CP_1
(Avv.ti F. Giammaria e I. Gentile)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno delle domande e le note di trattazione scritta, pronuncia la seguente lettura
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato
[...] conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, l' per CP_1 sentir annullare la cartella di pagamento n.
019 2024 00097643 71 000 emessa dall'
[...]
. Controparte_2
A fondamento di tale pretesa il ricorrente esponeva di aver ricevuto dall'
[...] la notifica la cartella Controparte_2 di pagamento n. 019 2024 00097643 71 000 relativa a contributi previdenziali di per gli anni dal 2008 al 2011, CP_1 nonché per il 2016 e 2017 per complessivi €
65.114,11.
Il ricorrente deduceva il difetto di motivazione della cartella, la mancata specificazione della norma sanzionatoria e dei criteri di calcolo di sanzioni ed interessi, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
L' si costituiva in giudizio, CP_1 resistendo alla domanda di cui chiedevano il rigetto. La convenuta contestava le violazioni formali, nonché la dedotta prescrizione.
Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
In questa sede si discute della cartella di pagamento n. 019 2024 00097643 71 000 relativa a contributi previdenziali di per gli anni dal 2008 al 2011, CP_1 nonché per il 2016 e 2017 per complessivi €
65.114,11.
Va preliminarmente chiarito che, come correttamente ricordato dalla convenuta, ogni questione di carattere formale avrebbe dovuto essere proposta con ricorso depositato ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine di 20 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento, che è avvenuta in data 26.4.2024.
In questo caso, l'opposizione è stata depositata il 30.5.2024, ovvero nel termine più ampio di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99, determinando quindi l'apertura di un procedimento nell'ambito del quale potrà essere esaminato solo il merito della pretesa. Fatta questa premessa, non è contestato che si verta in tema di crediti di natura contributiva e di sanzioni che discendono dalla mancata effettuazione delle comunicazioni reddituali di cui all'art. 16 della L. 6/1981 e all'art. 36 dello Statuto pro tempore vigente.
Infatti, come correttamente ricordato dalla convenuta, l'art. 21 l. 6/81 sancisce l'obbligatorietà dell'iscrizione ad per gli ingegneri e gli architetti CP_1 che esercitano la libera professione con carattere di continuità (“l'iscrizione alla
Cassa è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità”), mentre l'art. 16 l. n. 6/81 stabilisce che
“tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti devono comunicare alla con lettera Pt_2 raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi,
l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 9 dichiarato ai fini dell'Irpef per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'art.10 dichiarato ai fini dell'Iva per il medesimo anno”.
Inarcassa, inoltre, con delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 10499/2004, ha stabilito doversi individuare nel 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento la data di decorrenza per il computo della prescrizione (cfr. Corte
d'Appello di Genova sez. lav., Sent. n.
21/2021).
E' infatti questa la data in cui sorge per l'iscritto l'obbligazione di pagamento dei contributi previdenziali relativi all'anno precedente, costituendo i minimi contributivi soltanto un acconto che l'iscritto versa in anticipo rispetto al successivo “conguaglio”, ossia al versamento definitivo dei contributi dovuti effettuato a fine anno in base ai redditi professionali effettivamente prodotti e comunicati, relativi appunto all'anno precedente (cfr.
Corte d'Appello di Genova sez. lav., Sent.
n. 21/2021).
Tuttavia, è incontestato che nelle annualità di cui trattasi lo abbia del tutto Pt_1 omesso le comunicazioni dei dati reddituali che sono stati poi acquisiti dall'anagrafe tributaria.
Si tratta di circostanza ampiamente dedotta dalla convenuta nella memoria difensiva e mai contestata dallo nelle note di Pt_1 trattazione scritta depositate.
Tale situazione è quella che determina, secondo l'orientamento di questo Tribunale e della Corte d'Appello di Brescia, la sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c. (v. Tribunale di Bergamo, sentenza N. 66/13 e C.d.A. Brescia, sent. 59/23).
Infatti, l'obbligo di invio dei dati reddituali si pone appositamente in funzione di autodenuncia e quindi il professionista che si sottrae all'adempimento dell'obbligo in questione effettivamente intende occultare il proprio debito contributivo.
In pratica, il professionista scegliendo “di occultare il proprio debito nella speranza di eludere i controlli e di evitare così il pagamento, ha posto in essere un mendacio dolosamente volto a nascondere il proprio debito” (così, C.d.A. Brescia, sent. 59/23).
Ne consegue che, una volta individuato il dies a quo, la prescrizione è rimasta sospesa all'esito delle verifiche effettuate da momento che, in mancanza di CP_1 contestazione, può individuarsi nella prima diffida del 2012 (così, C.d.A. Brescia, sent. 59/23).
In ogni caso, anche a prescindere da quanto sopra, ha ripetutamente interrotto CP_1 la prescrizione, atteso che dalla documentazione in atti risultano: un primo accertamento del 2012 (relativo agli anni
2008 e 2009), notificato al ricorrente il
20.2.2012; un aggiornamento della posizione contributiva sino all'anno 2013 (relativo al
2008, 2009, 2010 e 2011) notificato al ricorrente il 28.6.2014; un aggiornamento della posizione contributiva all'anno 2017 (contenente un riepilogo della situazione per tutti gli anni oggetto del presente procedimento) del 16.9.2018 (notificato tramite pec il 20.9.2018); un aggiornamento della posizione contributiva per recupero crediti riferita agli anni dal 2012 al 2014
(non oggetto del presente procedimento) in data 14.12.2018; un aggiornamento della posizione contributiva con contestuale notifica della cancellazione da CP_1 del 7.5.2019 (notificato via pec in pari data) relativo a tutti gli anni oggetto di indagine nel presente procedimento e valevole, al pari di quelli precedenti, anche quale intimazione di pagamento (doc.
7-9 fasc. convenuta).
Sono poi intervenuti, sempre con effetti interruttivi della prescrizione: la notifica dell'aggiornamento contributivo e del provvedimento sanzionatorio del 9.6.2021 con cui il debito veniva quantificato in complessivi € 100.222,40; la notifica dell'aggiornamento contributivo del
14.3.2023 relativa a tutti gli anni oggetto di contestazione e, infine, la notifica della cartella esattoriale opposta in questa sede (v. doc. 11-12 fasc. resistente).
Pertanto, come emerge dalla documentazione in atti, entro il termine CP_1 quinquennale, ha periodicamente interrotto la prescrizione, mettendo in mora il ricorrente, aggiornando la sua situazione contributiva e richiedendogli il pagamento dei contributi omessi e delle relative sanzioni ed interessi.
L'art. 11 del regolamento di Inarcassa del
2012, coerentemente con la modifica di cui ala l. 335/95, stabilisce che “la prescrizione dei contributi dovuti ad e di ogni relativo accessorio, ivi CP_1 comprese le sanzioni per ritardi e inadempimenti, si compie con il decorso di cinque anni” (v. regolamento in atti).
Il secondo comma della citata previsione prevede invece che “la prescrizione per i contributi, gli accessori, le sanzioni e la comunicazione di cui all'art. 2 decorre dal momento in cui nascono le rispettive obbligazioni” (v. regolamento in atti).
Ne consegue che, in applicazione di tali principi, nessuna prescrizione risulta maturata.
Infine, per quanto riguarda il regime sanzionatorio, il regolamento di CP_1 del 2012 prevede all'art. 10 che “il ritardo nei pagamenti dei contributi dovuti ai sensi degli artt. 4 e 5 del presente Regolamento comporta una maggiorazione pari al 2 per cento mensile, fino ad un massimo del 60 per cento, dei contributi non corrisposti nei termini, e l'obbligo del pagamento degli interessi decorrenti dalle rispettive date di scadenza”, mentre “gli interessi, applicati per il ritardato pagamento dei contributi dovuti e non corrisposti nei termini, sono calcolati in base alle variazioni del tasso BCE maggiorato di 4,5 punti” (v. doc. 15 fasc. resistente).
Diversamente, il regolamento di cui parte ricorrente chiede l'applicazione (depositato senza che abbia una data di certa) pare comunque riferito, come evidenzia la resistente, ad omessi e ritardati versamenti di contributi maturati in annualità successive rispetto a quelli oggetto di causa.
Infine, considerato che lo ha Pt_1 omesso di inviare le comunicazioni obbligatorie inerenti l'ammontare definitivo del reddito, costringendo ad CP_1 acquisire i dati dall'anagrafe tributaria, appare corretta la quantificazione delle sanzioni operate da . CP_1
In definitiva, per tutte le ragioni esposte, il ricorso non può essere accolto, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1286/24 R.G.:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in complessivi € 5.000,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa come per legge.
Bergamo, 20 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini