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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/09/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1996/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DI GIROLAMO MADDALENA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 23/09/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 21/10/2024 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'udienza del 23/09/2025, i coniugi comparivano personalmente e confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“- affidare le figlie minori ad entrambi i genitori, in regime di affido condiviso, con permanenza a settimane alterne presso il padre e la madre dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola fino al venerdì successivo in cui vengono accompagnate a scuola. Natale e capodanno, Pasqua e Pasquetta ad anni alterni - porre a carico di entrambi i genitori il mantenimento diretto delle figlie, in ragione del collocamento paritario, nonché il contributo alle spese straordinarie, come da protocollo vigente presso il Tribunale di Latina, nella misura del 50% ognuno. Eventuali assegni nucleo familiare verranno percepiti al 100% dalla signora;
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”. Parte_1
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 10/09/2011 nel Comune di SERMONETA (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 21/10/2024; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SERMONETA (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atti di matrimonio numero 40, Parte II, Serie
A, dell'anno 2011); compensa le spese di causa.
Latina, 25/09/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DI GIROLAMO MADDALENA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 23/09/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 21/10/2024 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'udienza del 23/09/2025, i coniugi comparivano personalmente e confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“- affidare le figlie minori ad entrambi i genitori, in regime di affido condiviso, con permanenza a settimane alterne presso il padre e la madre dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola fino al venerdì successivo in cui vengono accompagnate a scuola. Natale e capodanno, Pasqua e Pasquetta ad anni alterni - porre a carico di entrambi i genitori il mantenimento diretto delle figlie, in ragione del collocamento paritario, nonché il contributo alle spese straordinarie, come da protocollo vigente presso il Tribunale di Latina, nella misura del 50% ognuno. Eventuali assegni nucleo familiare verranno percepiti al 100% dalla signora;
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”. Parte_1
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 10/09/2011 nel Comune di SERMONETA (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 21/10/2024; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SERMONETA (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atti di matrimonio numero 40, Parte II, Serie
A, dell'anno 2011); compensa le spese di causa.
Latina, 25/09/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino