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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/12/2025, n. 9398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9398 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37434/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. RC RB, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 37434/2024 avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c. promosso da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRULLI WALTER , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato/a presso il/i difensore/i parte attrice
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BELLAVIA Parte_2 P.IVA_2
CO EN, elettivamente domiciliato/a presso il/i difensore/i parte convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da nota del 02.12.2025.
Parte convenuta
Come da nota del 02.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Ai sensi dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016). esponeva di essere proprietaria di un appartamento su due piani nello stabile di via De CP_1
Angeli 3 a Milano e si doleva del fatto che, in data 19.10.2023, l'appartamento aveva subito un grave pagina 1 di 4 allagamento la cui causa doveva rinvenirsi nella copiosa fuoriuscita di acqua dal tubo dell'impianto di riscaldamento dell'appartamento sovrastante (di proprietà , dove erano in corso Parte_2 lavori di ristrutturazione a cura di , come pianamente rappresentato nel video sub doc. 5. Parte_3
Essa, pertanto, dopo aver inutilmente esperito negoziazione assistita nei confronti del proprietario committente e dell'impresa appaltatrice , conveniva in giudizio, avanti a Parte_2 Parte_3 questo Tribunale, la sola chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Parte_2 patrimoniali patiti, quantificati in circa 95.000 euro, in parte per costi di ripristino e in gran parte per lucro cessante derivante dal necessario fermo dell'attività lavorativa.
Si costituiva , eccependo l'insussistenza di ogni sua responsabilità per essere se del caso Parte_2 responsabile unicamente , società appaltatrice dei lavori di ristrutturazione, di cui chiedeva la Parte_3 chiamata in causa, unitamente a Unipolsai, assicuratore di stessa. Chiedeva, nel merito, il rigetto Pt_3 delle domande attoree.
A fronte del rigetto dell'istanza di chiamata, con istanza 01.04.2025 ribadita anche nella memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c., parte attrice domandava essa stessa la chiamata in causa di e di Parte_3
Unipolsai, istanza anch'essa rigettata.
La causa, di natura documentale, veniva dunque trattenuta a decisione, ai sensi dell'art. 281sexies comma 3 c.p.c., all'udienza del 4 dicembre 2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
La causa è matura per la decisione e le domande di parte attrice sono infondate.
La società attrice deduce chiaramente che la causa delle infiltrazioni lamentate è da rinvenirsi nei lavori edili in corso nell'appartamento sovrastante (pag. 2 citazione) e, in particolare, nel fatto che banalmente una valvola di sicurezza di un tubo del riscaldamento non era stata avvitata e chiusa e aveva comportato pertanto la copiosa fuoriuscita di acqua, tracimata poi al piano sottostante. La dinamica è agevolmente visibile nei video sub doc. 5, dove si vede l'acqua uscire da un tubo del riscaldamento perché la valvola era stata lasciata aperta.
L'attrice stessa deduce, dunque, che la causa dell'allagamento è da individuarsi in una banale negligente condotta di , appaltatore dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento di Parte_3 Pt_2
, tant'è che essa stessa invia lamentele a (doc. 8) e invita tale società a partecipare alla
[...] Parte_3 negoziazione assistita (doc. 3).
Inspiegabilmente, tuttavia, non la conviene in giudizio.
Ritiene dunque il Tribunale che, sulla base delle deduzioni stesse di parte attrice e dei documenti e dei video prodotti, sia sufficientemente dimostrato che l'allagamento sia stato causato dall'attività della società appaltatrice , in particolare dalla negligente omessa chiusura di una valvola idraulica. Parte_3
La convenuta non risulta dunque responsabile nei confronti dell'attrice, né come Parte_2 committente né come proprietaria dell'appartamento.
Essa non è responsabile come committente dei lavori in quanto parte attrice non ha dimostrato l'inadeguatezza dell'impresa appaltatrice prescelta (soltanto genericamente e apoditticamente dedotta a pagina 2 di 4 pag. 4 della citazione, senza alcun supporto probatorio) nè l'ingerenza della convenuta sull'attività dell'appaltatore tale da ridurlo a nudus minister.
Trova dunque piena applicazione il consolidato principio di diritto secondo cui “l'autonomia dell'appaltatore comporta che, di regola, egli deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera, potendo configurarsi una corresponsabilità del committente soltanto in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 c.c., ovvero nell'ipotesi di riferibilità dell'evento al committente stesso per "culpa in eligendo" per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea ovvero quando l'appaltatore, in base a patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente, agendo quale "nudus minister" dello stesso” (Cass. 1234/2016).
Del resto, la condotta che ha cagionato il danno è una condotta che afferisce ad aspetti esecutivi semplici e di dettaglio (la chiusura di una valvola idraulica), ragionevolmente rimessi all'esclusiva cura dell'impresa appaltatrice.
La società convenuta non risponde nemmeno come proprietaria dell'appartamento ex art. 2051 c.c., in quanto il danno non è derivato dalla res, cioè dall'immobile o dall'impianto idraulico per se e avente anomalie potenzialmente lesive, ma da una condotta dell'uomo nella sua interazione con la res, teatro passivo dell'evento.
Il danno non è dunque scaturito dall'impianto idraulico o dalle strutture murarie dell'appartamento per se considerati e non è in relazione causale, se non naturalistica, con tali cose (cfr. Cass. 11152/2023). Il danno deve piuttosto porsi in collegamento causale esclusivo con la negligente condotta umana di chi non ha chiuso la valvola idraulica, senza che i tubi e gli impianti di per sé, per le loro caratteristiche, abbiano ricoperto alcuna rilevanza causale. Si profila dunque una esclusiva responsabilità ex art. 2043 c.c. a carico dell'autore della condotta illecita e, se del caso, del suo datore di lavoro ex art. 2049 c.c. (nel caso di specie, . Mette appena conto di rilevare che nessuna responsabilità ex art. 2049 c.c. Pt_3 può naturalmente essere ascritta alla convenuta committente, in considerazione dell'autonomia gestionale e organizzativa dell'appaltatore.
Le domande di parte attrice verso la società convenuta sono dunque integralmente rigettate, per assenza di responsabilità della convenuta, sia come committente sia come proprietaria/custode.
Poiché mancava sin dalla citazione la deduzione di fatti idonei, anche astrattamente, ad integrare un'effettiva responsabilità della convenuta, considerato che parte attrice stessa ha espressamente dedotto la riconducibilità causale dei fenomeni all'omessa chiusura di una valvola da parte dell'appaltatore, senza peraltro specificamente e adeguatamente dedurre culpa in eligendo o ingerenza della convenuta committente, la chiamata in causa di era ed è del tutto incongrua e contraria a Parte_3 principi di economia ed efficienza processuale.
La società convenuta, infatti, non ha interesse all'accertamento della responsabilità di terzi ma soltanto a dimostrare l'insussistenza della propria responsabilità ex art. 2043 o 2051 c.c.; parte attrice, dal canto suo, può chiedere di chiamare in causa terzi nella memoria 171-ter n. 1 c.p.c. soltanto se l'esigenza sorge dalle difese del convenuto ma non è questo il caso. L'attrice, infatti, era pienamente consapevole pagina 3 di 4 del ruolo di , per le ragioni dianzi esposte (e cfr. anche doc. 3 e 8 att.), sicché, se avesse Parte_3 voluto, avrebbe potuto convenire in giudizio ab origine tale società appaltatrice per far valere, in via extracontrattuale, una sua responsabilità nei suoi confronti, non avendo la convenuta dedotto, in comparsa di costituzione, alcun elemento fattuale nuovo che abbia fatto sorgere in quel momento l'interesse dell'attrice alla chiamata dei terzi. Ciò a maggior ragione se si considera che l'attrice aveva avviato procedimento di negoziazione assistita anche contro (cfr. doc. 3 att. da cui si evince che Pt_3
l'invito era stato comunicato anche a . Pt_3
La deduzione da parte di di una clausola contrattuale di manleva da parte di attiene ai Parte_2 Pt_3 rapporti interni tra committente e appaltatore e non fa sorgere alcun nuovo interesse dell'attrice alla chiamata in causa di considerato che l'azione di nei confronti di poteva avere Pt_3 CP_1 Pt_3 natura esclusivamente extracontrattuale e poteva essere promossa ab origine dall'attrice, che era pienamente a conoscenza (avendolo essa stessa dedotto in citazione) del ruolo e della responsabilità di nel sinistro. Pt_3
Per queste ragioni la chiamata in causa di (e del suo assicuratore, verso il quale peraltro non vi è Pt_3 azione diretta da parte del danneggiato) è stata correttamente rigettata.
Le spese sono poste a carico di parte attrice soccombente e sono liquidate, in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 52.000 e 260.000 euro (in base al decisum) e previa riduzione per la semplicità della controversia e il modesto numero di questioni trattate, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
RIGETTA le domande tutte di contro CP_1 Parte_2
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in CP_1 Parte_2 complessivi euro 7.250 per compensi (euro 1.300 per fase di studio;
euro 900 per fase introduttiva;
euro 2.850 per fase istruttoria ed euro 2.200 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge.
Così deciso in Milano, il 6 dicembre 2025
Il Giudice
RC RB
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. RC RB, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 37434/2024 avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c. promosso da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRULLI WALTER , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato/a presso il/i difensore/i parte attrice
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BELLAVIA Parte_2 P.IVA_2
CO EN, elettivamente domiciliato/a presso il/i difensore/i parte convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da nota del 02.12.2025.
Parte convenuta
Come da nota del 02.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Ai sensi dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016). esponeva di essere proprietaria di un appartamento su due piani nello stabile di via De CP_1
Angeli 3 a Milano e si doleva del fatto che, in data 19.10.2023, l'appartamento aveva subito un grave pagina 1 di 4 allagamento la cui causa doveva rinvenirsi nella copiosa fuoriuscita di acqua dal tubo dell'impianto di riscaldamento dell'appartamento sovrastante (di proprietà , dove erano in corso Parte_2 lavori di ristrutturazione a cura di , come pianamente rappresentato nel video sub doc. 5. Parte_3
Essa, pertanto, dopo aver inutilmente esperito negoziazione assistita nei confronti del proprietario committente e dell'impresa appaltatrice , conveniva in giudizio, avanti a Parte_2 Parte_3 questo Tribunale, la sola chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Parte_2 patrimoniali patiti, quantificati in circa 95.000 euro, in parte per costi di ripristino e in gran parte per lucro cessante derivante dal necessario fermo dell'attività lavorativa.
Si costituiva , eccependo l'insussistenza di ogni sua responsabilità per essere se del caso Parte_2 responsabile unicamente , società appaltatrice dei lavori di ristrutturazione, di cui chiedeva la Parte_3 chiamata in causa, unitamente a Unipolsai, assicuratore di stessa. Chiedeva, nel merito, il rigetto Pt_3 delle domande attoree.
A fronte del rigetto dell'istanza di chiamata, con istanza 01.04.2025 ribadita anche nella memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c., parte attrice domandava essa stessa la chiamata in causa di e di Parte_3
Unipolsai, istanza anch'essa rigettata.
La causa, di natura documentale, veniva dunque trattenuta a decisione, ai sensi dell'art. 281sexies comma 3 c.p.c., all'udienza del 4 dicembre 2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
La causa è matura per la decisione e le domande di parte attrice sono infondate.
La società attrice deduce chiaramente che la causa delle infiltrazioni lamentate è da rinvenirsi nei lavori edili in corso nell'appartamento sovrastante (pag. 2 citazione) e, in particolare, nel fatto che banalmente una valvola di sicurezza di un tubo del riscaldamento non era stata avvitata e chiusa e aveva comportato pertanto la copiosa fuoriuscita di acqua, tracimata poi al piano sottostante. La dinamica è agevolmente visibile nei video sub doc. 5, dove si vede l'acqua uscire da un tubo del riscaldamento perché la valvola era stata lasciata aperta.
L'attrice stessa deduce, dunque, che la causa dell'allagamento è da individuarsi in una banale negligente condotta di , appaltatore dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento di Parte_3 Pt_2
, tant'è che essa stessa invia lamentele a (doc. 8) e invita tale società a partecipare alla
[...] Parte_3 negoziazione assistita (doc. 3).
Inspiegabilmente, tuttavia, non la conviene in giudizio.
Ritiene dunque il Tribunale che, sulla base delle deduzioni stesse di parte attrice e dei documenti e dei video prodotti, sia sufficientemente dimostrato che l'allagamento sia stato causato dall'attività della società appaltatrice , in particolare dalla negligente omessa chiusura di una valvola idraulica. Parte_3
La convenuta non risulta dunque responsabile nei confronti dell'attrice, né come Parte_2 committente né come proprietaria dell'appartamento.
Essa non è responsabile come committente dei lavori in quanto parte attrice non ha dimostrato l'inadeguatezza dell'impresa appaltatrice prescelta (soltanto genericamente e apoditticamente dedotta a pagina 2 di 4 pag. 4 della citazione, senza alcun supporto probatorio) nè l'ingerenza della convenuta sull'attività dell'appaltatore tale da ridurlo a nudus minister.
Trova dunque piena applicazione il consolidato principio di diritto secondo cui “l'autonomia dell'appaltatore comporta che, di regola, egli deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera, potendo configurarsi una corresponsabilità del committente soltanto in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 c.c., ovvero nell'ipotesi di riferibilità dell'evento al committente stesso per "culpa in eligendo" per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea ovvero quando l'appaltatore, in base a patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente, agendo quale "nudus minister" dello stesso” (Cass. 1234/2016).
Del resto, la condotta che ha cagionato il danno è una condotta che afferisce ad aspetti esecutivi semplici e di dettaglio (la chiusura di una valvola idraulica), ragionevolmente rimessi all'esclusiva cura dell'impresa appaltatrice.
La società convenuta non risponde nemmeno come proprietaria dell'appartamento ex art. 2051 c.c., in quanto il danno non è derivato dalla res, cioè dall'immobile o dall'impianto idraulico per se e avente anomalie potenzialmente lesive, ma da una condotta dell'uomo nella sua interazione con la res, teatro passivo dell'evento.
Il danno non è dunque scaturito dall'impianto idraulico o dalle strutture murarie dell'appartamento per se considerati e non è in relazione causale, se non naturalistica, con tali cose (cfr. Cass. 11152/2023). Il danno deve piuttosto porsi in collegamento causale esclusivo con la negligente condotta umana di chi non ha chiuso la valvola idraulica, senza che i tubi e gli impianti di per sé, per le loro caratteristiche, abbiano ricoperto alcuna rilevanza causale. Si profila dunque una esclusiva responsabilità ex art. 2043 c.c. a carico dell'autore della condotta illecita e, se del caso, del suo datore di lavoro ex art. 2049 c.c. (nel caso di specie, . Mette appena conto di rilevare che nessuna responsabilità ex art. 2049 c.c. Pt_3 può naturalmente essere ascritta alla convenuta committente, in considerazione dell'autonomia gestionale e organizzativa dell'appaltatore.
Le domande di parte attrice verso la società convenuta sono dunque integralmente rigettate, per assenza di responsabilità della convenuta, sia come committente sia come proprietaria/custode.
Poiché mancava sin dalla citazione la deduzione di fatti idonei, anche astrattamente, ad integrare un'effettiva responsabilità della convenuta, considerato che parte attrice stessa ha espressamente dedotto la riconducibilità causale dei fenomeni all'omessa chiusura di una valvola da parte dell'appaltatore, senza peraltro specificamente e adeguatamente dedurre culpa in eligendo o ingerenza della convenuta committente, la chiamata in causa di era ed è del tutto incongrua e contraria a Parte_3 principi di economia ed efficienza processuale.
La società convenuta, infatti, non ha interesse all'accertamento della responsabilità di terzi ma soltanto a dimostrare l'insussistenza della propria responsabilità ex art. 2043 o 2051 c.c.; parte attrice, dal canto suo, può chiedere di chiamare in causa terzi nella memoria 171-ter n. 1 c.p.c. soltanto se l'esigenza sorge dalle difese del convenuto ma non è questo il caso. L'attrice, infatti, era pienamente consapevole pagina 3 di 4 del ruolo di , per le ragioni dianzi esposte (e cfr. anche doc. 3 e 8 att.), sicché, se avesse Parte_3 voluto, avrebbe potuto convenire in giudizio ab origine tale società appaltatrice per far valere, in via extracontrattuale, una sua responsabilità nei suoi confronti, non avendo la convenuta dedotto, in comparsa di costituzione, alcun elemento fattuale nuovo che abbia fatto sorgere in quel momento l'interesse dell'attrice alla chiamata dei terzi. Ciò a maggior ragione se si considera che l'attrice aveva avviato procedimento di negoziazione assistita anche contro (cfr. doc. 3 att. da cui si evince che Pt_3
l'invito era stato comunicato anche a . Pt_3
La deduzione da parte di di una clausola contrattuale di manleva da parte di attiene ai Parte_2 Pt_3 rapporti interni tra committente e appaltatore e non fa sorgere alcun nuovo interesse dell'attrice alla chiamata in causa di considerato che l'azione di nei confronti di poteva avere Pt_3 CP_1 Pt_3 natura esclusivamente extracontrattuale e poteva essere promossa ab origine dall'attrice, che era pienamente a conoscenza (avendolo essa stessa dedotto in citazione) del ruolo e della responsabilità di nel sinistro. Pt_3
Per queste ragioni la chiamata in causa di (e del suo assicuratore, verso il quale peraltro non vi è Pt_3 azione diretta da parte del danneggiato) è stata correttamente rigettata.
Le spese sono poste a carico di parte attrice soccombente e sono liquidate, in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 52.000 e 260.000 euro (in base al decisum) e previa riduzione per la semplicità della controversia e il modesto numero di questioni trattate, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
RIGETTA le domande tutte di contro CP_1 Parte_2
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in CP_1 Parte_2 complessivi euro 7.250 per compensi (euro 1.300 per fase di studio;
euro 900 per fase introduttiva;
euro 2.850 per fase istruttoria ed euro 2.200 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge.
Così deciso in Milano, il 6 dicembre 2025
Il Giudice
RC RB
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