Versione
28 febbraio 1986
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1 gennaio 2013
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Art. 4. 1. Le tasse scolastiche ed universitarie sono determinate secondo le disposizioni di cui ai successivi commi, ferme restando le norme che prevedono la dispensa dal pagamento e le disposizioni previste in materia di diritto allo studio.
2. Sono altresi' dispensati dal pagamento delle tasse:
gli studenti che ricadono nelle condizioni di cui all'articolo 23, comma 4, della presente legge;
gli studenti che, nelle istituzioni di cui alle lettere B) e C) dell'allegata tabella E, abbiano conseguito il giudizio complessivo di ottimo nella licenza media o una votazione non inferiore agli otto decimi di media negli scrutini finali;
gli studenti che abbiano conseguito con una media di sessanta sessantesimi il titolo di studio secondario richiesto per la immatricolazione ad un corso di studio universitario, relativamente al pagamento della tassa di immatricolazione e di iscrizione al primo anno;
gli studenti universitari che abbiano superato tutti gli esami previsti dal piano di studio conseguendo una votazione media di ventotto trentesimi.
3. Non puo' comunque fruire della dispensa dal pagamento delle tasse erariali lo studente universitario o assimilato il cui reddito familiare sia superiore di tre volte ai limiti di reddito stabiliti dal successivo articolo 28, comma 4.
4. Le misure degli aumenti disposte con il presente articolo sono indicate nella allegata tabella E. Gli aumenti non si applicano agli studenti fuori corso che esercitano attivita' lavorative.
5. Il requisito di lavoratore studente e' attestato dall'interessato con dichiarazione resa ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .
6. Ai fini dell'individuazione del reddito di cui al comma 2 del presente articolo si tiene conto del solo reddito personale dello studente, se derivante da rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito personale da lavoro dipendente, si tiene conto del reddito complessivo dei familiari tenuti all'obbligazione del mantenimento.
7. A decorrere dall'anno finanziario 1987, una somma annua non inferiore a lire 200 miliardi e' destinata alla copertura degli oneri finanziari relativi alla realizzazione di un programma di opere di edilizia scolastica finalizzate prioritariamente alla eliminazione dei doppi turni e degli edifici impropri, per un ammontare di 4.000 miliardi nel triennio 1986-1988, da finanziare con le norme disciplinanti la finanza locale per gli anni 1986 e successivi. ((25)) 8. E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con quanto previsto nel presente articolo.
-------------- AGGIORNAMENTO (25)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che "Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 2, allegato alla presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e successivi per gli importi ivi indicati."
2. Sono altresi' dispensati dal pagamento delle tasse:
gli studenti che ricadono nelle condizioni di cui all'articolo 23, comma 4, della presente legge;
gli studenti che, nelle istituzioni di cui alle lettere B) e C) dell'allegata tabella E, abbiano conseguito il giudizio complessivo di ottimo nella licenza media o una votazione non inferiore agli otto decimi di media negli scrutini finali;
gli studenti che abbiano conseguito con una media di sessanta sessantesimi il titolo di studio secondario richiesto per la immatricolazione ad un corso di studio universitario, relativamente al pagamento della tassa di immatricolazione e di iscrizione al primo anno;
gli studenti universitari che abbiano superato tutti gli esami previsti dal piano di studio conseguendo una votazione media di ventotto trentesimi.
3. Non puo' comunque fruire della dispensa dal pagamento delle tasse erariali lo studente universitario o assimilato il cui reddito familiare sia superiore di tre volte ai limiti di reddito stabiliti dal successivo articolo 28, comma 4.
4. Le misure degli aumenti disposte con il presente articolo sono indicate nella allegata tabella E. Gli aumenti non si applicano agli studenti fuori corso che esercitano attivita' lavorative.
5. Il requisito di lavoratore studente e' attestato dall'interessato con dichiarazione resa ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .
6. Ai fini dell'individuazione del reddito di cui al comma 2 del presente articolo si tiene conto del solo reddito personale dello studente, se derivante da rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito personale da lavoro dipendente, si tiene conto del reddito complessivo dei familiari tenuti all'obbligazione del mantenimento.
7. A decorrere dall'anno finanziario 1987, una somma annua non inferiore a lire 200 miliardi e' destinata alla copertura degli oneri finanziari relativi alla realizzazione di un programma di opere di edilizia scolastica finalizzate prioritariamente alla eliminazione dei doppi turni e degli edifici impropri, per un ammontare di 4.000 miliardi nel triennio 1986-1988, da finanziare con le norme disciplinanti la finanza locale per gli anni 1986 e successivi. ((25)) 8. E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con quanto previsto nel presente articolo.
-------------- AGGIORNAMENTO (25)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che "Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 2, allegato alla presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e successivi per gli importi ivi indicati."
Commentari • 5
- 1. Risoluzione del 23/06/2003 n. 136 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 23 giugno 2003 · 3.156711
[…] Successivamente l\'istituto del prezzo chiuso, dapprima soppresso ai sensi dall\'art. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (che ha disposto l\'abrogazione del richiamato comma 4 dell\'art. 33 della legge n. 41 del 1986), e\' stato poi nuovamente introdotto e disciplinato dall\'art. 26, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 ("Legge quadro in materia di
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Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 18/05/2012, n. 7917Provvedimento: […]Leggi di più...
- disciplina del "prezzo chiuso"·
- applicabilità·
- interessi per il ritardato pagamento del prezzo·
- conseguenze·
- base di calcolo·
- appalti a misura e soggetti al "prezzo chiuso"·
- metodo a scalare·
- sospensione totale dei lavori per fatti non imputabili all'appaltatore·
- appalti a misura·
- esclusione·
- maggiorazione del 5 per cento, a norma dell'art. 33, comma 4, della legge n. 41 del 1986·
- differenze rispetto alla revisione dei prezzi·
- maggiorazione del prezzo per effetto di perizia di variante·
- maggiorazione del 5 per cento in ragione della durata prevista dei lavori·
- artt. 33 e ss. del d.p.r. n. 1063 del 1962