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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 02/12/2024, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2267/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio MI, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2267/2024 R.G. promossa da
, C.F. nato a Parte_1 C.F._1
Montecchio MI (RE) il 7 agosto 1960; rappresentato e difeso dall'avv. Maria Giulia Cigarini come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Carpi (MO), Via Lama di Quartirolo Interna n. 23
- attore - contro
, C.F. , nata a [...] il 6 CP_1 C.F._2 giugno 1955; rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Fava come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio MI, Via Della Veza n. 3
- convenuta - con l'intervento del
1 di 5 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio MI;
- interventore ex lege -
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del giorno 28 novembre 2024. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 16 luglio 2024 Parte_1
chiedeva, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., pronunciarsi la
[...] separazione personale e dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , esponendo, in particolare, che CP_1 dall'unione dei coniugi erano nati i figli (il 18 gennaio 1984) e Per_1
(il 21 settembre 1991), entrambi maggiorenni ed Per_2 economicamente autosufficienti.
2. si costituiva con comparsa depositata in data 28 CP_1 ottobre 2024, e, pur associandosi alle domande sullo status, chiedeva l'assegnazione della casa coniugale, un contributo al mantenimento del figlio , non economicamente autosufficiente, pari ad € Per_1
600,00 al mese, nonché un assegno di mantenimento del coniuge pari ad € 400,00 al mese.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 24 luglio 2024 al Pubblico Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza del
28 novembre 2024, sentite le parti personalmente ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, i procuratori delle parti instavano per la pronuncia in ordine ai provvedimenti in via temporanea e urgente e precisavano, altresì, congiuntamente le
2 di 5 conclusioni sul vincolo, discutendo oralmente la causa ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. in data 29 novembre
2024, pronunciata a scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, previa autorizzazione ai coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto, veniva posto a carico di l'obbligo di Parte_1 versare a , a titolo di assegno di mantenimento del CP_1 coniuge la somma mensile di € 200,00 e veniva, altresì, richiesta ai
Servizi sociali territorialmente competenti una relazione sulla situazione psico-fisica del figlio , con rimessione della causa in Per_1 decisione sul vincolo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di separazione merita accoglimento.
Le parti contraevano matrimonio ad EA (RE) in data 22 ottobre 1983.
È noto che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole».
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015).
3 di 5 Nel caso in esame, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c.: è emersa, infatti, l'esistenza di una crisi del rapporto tra le parti di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio, come ricavabile dal tenore dei rispettivi atti difensivi, dalle accuse reciproche avanzate dai coniugi, dall'insistere nelle domande da parte di entrambi i coniugi, dal comportamento tenuto da entrambi nel corso del processo e, infine, dal fallimento del tentativo di conciliazione.
Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicché deve essere dichiarata la loro separazione personale.
2. Giacché la parte attrice, con il ricorso, secondo quanto prevede l'art. 473 bis.49 c.p.c., ha chiesto anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla quale, peraltro, la parte convenuta ha aderito, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché, trascorsi dodici mesi dalla data dalla comparizione dei coniugi, le parti dichiarino di non volersi riconciliare, secondo quanto previsto dall'art. 2 l. 898/1970, e precisino le conclusioni con riferimento alla domanda di divorzio ed a quelle a questa connesse.
4. La pronuncia in ordine alle spese di lite deve essere rimessa alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio MI, non definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale fra i coniugi Parte_1
, nato a [...] il [...], e
[...] [...]
, nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio ad CP_1
4 di 5 EA (RE) in data 22 ottobre 1983 con atto trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune per l'anno 1983 parte II serie
A numero 81;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
4. spese alla definizione del merito.
Così deciso in Reggio MI, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 2 dicembre 2024.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio MI, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2267/2024 R.G. promossa da
, C.F. nato a Parte_1 C.F._1
Montecchio MI (RE) il 7 agosto 1960; rappresentato e difeso dall'avv. Maria Giulia Cigarini come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Carpi (MO), Via Lama di Quartirolo Interna n. 23
- attore - contro
, C.F. , nata a [...] il 6 CP_1 C.F._2 giugno 1955; rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Fava come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio MI, Via Della Veza n. 3
- convenuta - con l'intervento del
1 di 5 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio MI;
- interventore ex lege -
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del giorno 28 novembre 2024. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 16 luglio 2024 Parte_1
chiedeva, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., pronunciarsi la
[...] separazione personale e dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , esponendo, in particolare, che CP_1 dall'unione dei coniugi erano nati i figli (il 18 gennaio 1984) e Per_1
(il 21 settembre 1991), entrambi maggiorenni ed Per_2 economicamente autosufficienti.
2. si costituiva con comparsa depositata in data 28 CP_1 ottobre 2024, e, pur associandosi alle domande sullo status, chiedeva l'assegnazione della casa coniugale, un contributo al mantenimento del figlio , non economicamente autosufficiente, pari ad € Per_1
600,00 al mese, nonché un assegno di mantenimento del coniuge pari ad € 400,00 al mese.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 24 luglio 2024 al Pubblico Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza del
28 novembre 2024, sentite le parti personalmente ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, i procuratori delle parti instavano per la pronuncia in ordine ai provvedimenti in via temporanea e urgente e precisavano, altresì, congiuntamente le
2 di 5 conclusioni sul vincolo, discutendo oralmente la causa ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. in data 29 novembre
2024, pronunciata a scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, previa autorizzazione ai coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto, veniva posto a carico di l'obbligo di Parte_1 versare a , a titolo di assegno di mantenimento del CP_1 coniuge la somma mensile di € 200,00 e veniva, altresì, richiesta ai
Servizi sociali territorialmente competenti una relazione sulla situazione psico-fisica del figlio , con rimessione della causa in Per_1 decisione sul vincolo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di separazione merita accoglimento.
Le parti contraevano matrimonio ad EA (RE) in data 22 ottobre 1983.
È noto che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole».
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015).
3 di 5 Nel caso in esame, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c.: è emersa, infatti, l'esistenza di una crisi del rapporto tra le parti di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio, come ricavabile dal tenore dei rispettivi atti difensivi, dalle accuse reciproche avanzate dai coniugi, dall'insistere nelle domande da parte di entrambi i coniugi, dal comportamento tenuto da entrambi nel corso del processo e, infine, dal fallimento del tentativo di conciliazione.
Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicché deve essere dichiarata la loro separazione personale.
2. Giacché la parte attrice, con il ricorso, secondo quanto prevede l'art. 473 bis.49 c.p.c., ha chiesto anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla quale, peraltro, la parte convenuta ha aderito, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché, trascorsi dodici mesi dalla data dalla comparizione dei coniugi, le parti dichiarino di non volersi riconciliare, secondo quanto previsto dall'art. 2 l. 898/1970, e precisino le conclusioni con riferimento alla domanda di divorzio ed a quelle a questa connesse.
4. La pronuncia in ordine alle spese di lite deve essere rimessa alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio MI, non definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale fra i coniugi Parte_1
, nato a [...] il [...], e
[...] [...]
, nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio ad CP_1
4 di 5 EA (RE) in data 22 ottobre 1983 con atto trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune per l'anno 1983 parte II serie
A numero 81;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
4. spese alla definizione del merito.
Così deciso in Reggio MI, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 2 dicembre 2024.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
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