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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/12/2025, n. 4611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4611 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 7787/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con l'assistenza e difesa dell'avv. PENNO CRISTIANO;
e
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, con l'assistenza e difesa del funzionario delegato dott. Nicola Paparella;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
L'odierna opposizione deve essere rigettata per le motivazioni di seguito esposte. Con ordinanza–ingiunzione prot. n. 37314 del 31.05.2021 l'Ispettorato del Lavoro, visto il rapporto pervenuto il 01/10/2020 redatto dall'ispettore del lavoro
[...] che, in occasione della visita ispettiva Persona_1 del 05/10/2019 e dei successivi accertamenti definiti in data 12/03/2020, ha accertato che il Sig. Parte_1 nella sua qualità di legale rappresentante della
[...]
, ha violato la disposizione di cui all'art. 1, Pt_1 commi 910 e 911, legge 27/12/2017 n. 205 relativo alle modalità di corresponsione della retribuzione in quanto non ha corrisposto le retribuzioni dei mesi da maggio ad ottobre 2019 con i mezzi di pagamento tracciabili al lavoratore e al lavoratore Persona_2 Persona_3
ha ingiunto al sig. nella
[...] Parte_1 predetta qualità, e alla società quale Parte_1 coobbligata in solido, il pagamento della somma complessiva di € 10.029,67 (sanzione ex art. 1, comma 913, secondo periodo, della legge 205/2017).
1 Venendo all'esame dei motivi di contestazione sollevati dalle parti opponenti, va rilevata la generale irrilevanza ai presenti fini delle contestazioni sia relative agli asseriti vizi formali contenuti all'interno dei verbali di accertamento sulla base dei quali l'ordinanza ingiunzione risulta essere stata emessa sia relativi al procedimento che ha condotto all'ordinanza impugnata. In proposito è doveroso sottolineare che l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione rappresenta un giudizio “sul rapporto” e non “sull'atto”, non si configura cioè come un'impugnazione dell'atto amministrativo (ordinanza– ingiunzione) ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa raffigurata appunto all'interno dell'ordinanza-ingiunzione (si vedano al riguardo Cass. civ., Sez. I, 6020/2003 e Cass. civ., Sez. II, 6778/2015). In conseguenza di tanto, il giudice adito con l'opposizione ad ordinanza–ingiunzione è investito della piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della pretesa sanzionatoria con cognizione che non è limitata alla verifica della legittimità formale dell'atto ma si estende - nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo del merito della pretesa fatta valere con l'ingiunzione allo scopo quindi di stabilire se sia fondata o no e se lo sia in tutto o in parte. Sulla base di quanto illustrato, l'eventuale riscontro di irregolarità formali in seno all'atto di accertamento ispettivo prodromico all'ordinanza ingiunzione o in seno al procedimento che ha condotto all'ordinanza non può - in assenza di puntuali disposizioni di legge (che nel caso in esame non sono riscontrabili) - rivelarsi tale da determinare il riconoscimento dell'insussistenza del dovere di pagare la sanzione derivante dalla violazione che si assume commessa. Ciò posto in generale, le parti opponenti, hanno contestato il mancato rispetto dell'art. 14 legge 689/1981 e, più in particolare, il mancato rispetto del termine di novanta giorni per la notifica degli estremi delle violazioni. La disposizione da ultimo citata stabilisce che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. [comma 1] Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. [comma 2]
2 … L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto [comma 6]”.
Sul punto va richiamato quanto costantemente osservato dalla giurisprudenza, secondo cui: ““Costituisce jus receptum che, in tema di sanzioni amministrative, il termine per la contestazione della violazione all'interessato, stabilito, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 6, non decorre dal momento in cui il "fatto" è stato acquisito nella sua materialità, ma da quello nel quale l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto al controllo dell'osservanza delle disposizioni che si assumono violate, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi". (Cass. 12830/2006; 23608/09; 26734/11; 25836/11). Come l'art. 14, anche l'art. 201 del Codice della strada lega la decorrenza del termine decadenziale di 150 giorni (ora, novanta) all'accertamento dell'infrazione.
Questo principio va applicato anche in ipotesi di illeciti amministrativi che, come quello di cui all'art. 180, comma 8, che si perfeziona con la mancata collaborazione del privato in un termine prefissato, siano di semplice identificazione.
All'Amministrazione, già oberata di una pluralità di impegni, deve, in ogni caso, essere riconosciuto un lasso di tempo ragionevole per poter raccogliere e verificare la documentazione (ricevute di spedizione, avvisi di ricevimento, decorrenza dei termini) dell'illecito stesso.
Il sindacato sulla congruità del periodo impiegato per accertare l'illecito è rimesso al giudice di merito, che deve immancabilmente pronunciarsi sul punto” (si veda Cass. civ., Sez. VI, 18574/2014).
E' stato ancora puntualizzato che “in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito, in relazione alla quale collocare il dies a quo del termine per la notifica degli estremi della violazione, non può coincidere con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità, nella fattispecie, delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la
3 consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 1043/2015).
Ciò posto, quanto alla concreta identificazione del dies a quo per la contestazione dell'illecito agli odierni opponenti va evidenziato, come documentato all'interno della produzione dell' , quanto segue. CP_1
In data 5.10.2019 (data del primo accesso ispettivo) il legale rappresentante della società ha dichiarato Parte_1 innanzi agli ispettori che i dipendenti raffigurati all'interno dell'ordinanza ingiunzione “non avanzano” retribuzioni e che a settembre erano già state pagate le retribuzioni.
In quella stessa data il lavoratore , innanzi Persona_2 agli ispettori, ha dichiarato di “non avanzare” retribuzioni dalla società e che era pagato a mezzo assegno bancario (cosa che ha riferito avvenuta anche per il mese di settembre 2019 a fine mese).
Anche l'altro dipendente Persona_3 Persona_3 ascoltato in quella stessa data, ha dichiarato ai pubblici ufficiali che percepiva regolarmente le retribuzioni a mezzo bonifico bancario.
Con verbale di primo accesso del 5.10.2019 (in pari data notificato agli opponenti) si è, quindi, richiesto alla società il rilascio dei bonifici o degli assegni bancari con incasso relativamente ai lavoratori trovati al lavoro durante l'accesso ispettivo.
Dal sollecito del 5.02.2020 dell' emerge che, in CP_1 quella data, la società non aveva ancora rilasciato copia della documentazione inerente alla tracciabilità dei pagamenti ai dipendenti.
A fronte di tanto, la data del 5.02.2020 può essere prudenzialmente reputata come data di conoscenza della commissione dell'illecito e quindi come dies a quo ai presenti fini.
Così determinato il dies a quo del termine dei novanta giorni, va dunque osservato che la contestazione delle violazioni oggetto di giudizio è avvenuta attraverso la notifica, intervenuta in data 15.06.2020-15.06.2020 del verbale unico di accertamento e notificazione.
Sul punto va, ancora, evidenziata l'operatività della sospensione dei termini di cui all'art. 14 legge 689/1981 come stabilita dalla normativa emergenziale Covid 19.
Difatti, l'art. 103, comma 6-bis, d.l. 18/2020 conv. con mod. in l. 27/2020 stabilisce testualmente che: “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso
4 dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
In ragione di tutto quanto innanzi illustrato alcuna inosservanza dell'art. 14, comma 2, legge 689/1981 può essere reputata sussistente. Venendo al merito, l'art. 1, commi 910 e 911, della legge 205/2017 stabilisce che:
<910. A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonche' ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; b) strumenti di pagamento elettronico; c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente
o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni. 911. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato>>. Ciò posto, va osservato che gli opponenti, nella presente sede, hanno contestato la sussistenza dell'illecito oggetto di causa in quanto, al momento dell'accesso ispettivo, le retribuzioni non sarebbero state effettivamente erogate ma lo sono state successivamente e, in questo caso, a mezzo di assegni bancari puntualmente incassati. In proposito va osservato che i lavoratori raffigurati all'interno dell'ordinanza ingiunzione impugnata, nel presente giudizio - contraddicendo evidentemente quanto dichiarato agli ispettori al momento dell'accesso ispettivo
- hanno riferito – conformemente a quanto in questa sede sostenuto dagli opponenti - di non aver ricevuto le retribuzioni oggetto di causa subito ma di essere stati pagati solo “in un secondo momento” a mezzo assegni bancari. Orbene, è doveroso osservare che sicuramente più attendibili risultano le dichiarazioni rese dai predetti soggetti al momento dell'accesso ispettivo sia in quanto rese nell'immediatezza o a brevissima distanza temporale dai fatti, sia in quanto rese nella verosimile assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro.
5 Sul punto non può assolutamente sfuggire che lo stesso legale rappresentante della società innanzi agli Parte_1 ispettori, ha dichiarato che i suddetti lavoratori “non avanzavano” retribuzioni e che a settembre erano già state pagate le retribuzioni. Peraltro, le spiegazioni fornite dai lavoratori in occasione della loro escussione non sono realmente esplicative dell'evidente contrasto tra quanto riferito nelle due sedi. A fronte di tanto va osservato che gli estratti conto bancari depositati sub doc. 4 di parte opponente non risultano riferirsi con certezza al conto degli opponenti, non fanno riferimento a versamenti specificamente eseguiti in favore dei lavoratori oggetto dell'ordinanza e non risultano riferirsi sicuramente alle retribuzioni oggetto dell'ordinanza impugnata. In virtù di tutto quanto innanzi illustrato – non risultano alcuna specifica e tempestiva contestazione al quantum ingiunto - l'opposizione deve essere integralmente rigettata. Le spese di lite - liquidate in applicazione dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c. - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- rigetta integralmente l'opposizione;
- condanna gli opponenti, in solido, alla corresponsione, in favore della parte opposta, delle spese processuali che liquida in Euro 4310,40 oltre corresponsione delle spese generali al 15% ed I.V.A..
Bari, 2/12/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con l'assistenza e difesa dell'avv. PENNO CRISTIANO;
e
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, con l'assistenza e difesa del funzionario delegato dott. Nicola Paparella;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
L'odierna opposizione deve essere rigettata per le motivazioni di seguito esposte. Con ordinanza–ingiunzione prot. n. 37314 del 31.05.2021 l'Ispettorato del Lavoro, visto il rapporto pervenuto il 01/10/2020 redatto dall'ispettore del lavoro
[...] che, in occasione della visita ispettiva Persona_1 del 05/10/2019 e dei successivi accertamenti definiti in data 12/03/2020, ha accertato che il Sig. Parte_1 nella sua qualità di legale rappresentante della
[...]
, ha violato la disposizione di cui all'art. 1, Pt_1 commi 910 e 911, legge 27/12/2017 n. 205 relativo alle modalità di corresponsione della retribuzione in quanto non ha corrisposto le retribuzioni dei mesi da maggio ad ottobre 2019 con i mezzi di pagamento tracciabili al lavoratore e al lavoratore Persona_2 Persona_3
ha ingiunto al sig. nella
[...] Parte_1 predetta qualità, e alla società quale Parte_1 coobbligata in solido, il pagamento della somma complessiva di € 10.029,67 (sanzione ex art. 1, comma 913, secondo periodo, della legge 205/2017).
1 Venendo all'esame dei motivi di contestazione sollevati dalle parti opponenti, va rilevata la generale irrilevanza ai presenti fini delle contestazioni sia relative agli asseriti vizi formali contenuti all'interno dei verbali di accertamento sulla base dei quali l'ordinanza ingiunzione risulta essere stata emessa sia relativi al procedimento che ha condotto all'ordinanza impugnata. In proposito è doveroso sottolineare che l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione rappresenta un giudizio “sul rapporto” e non “sull'atto”, non si configura cioè come un'impugnazione dell'atto amministrativo (ordinanza– ingiunzione) ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa raffigurata appunto all'interno dell'ordinanza-ingiunzione (si vedano al riguardo Cass. civ., Sez. I, 6020/2003 e Cass. civ., Sez. II, 6778/2015). In conseguenza di tanto, il giudice adito con l'opposizione ad ordinanza–ingiunzione è investito della piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della pretesa sanzionatoria con cognizione che non è limitata alla verifica della legittimità formale dell'atto ma si estende - nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo del merito della pretesa fatta valere con l'ingiunzione allo scopo quindi di stabilire se sia fondata o no e se lo sia in tutto o in parte. Sulla base di quanto illustrato, l'eventuale riscontro di irregolarità formali in seno all'atto di accertamento ispettivo prodromico all'ordinanza ingiunzione o in seno al procedimento che ha condotto all'ordinanza non può - in assenza di puntuali disposizioni di legge (che nel caso in esame non sono riscontrabili) - rivelarsi tale da determinare il riconoscimento dell'insussistenza del dovere di pagare la sanzione derivante dalla violazione che si assume commessa. Ciò posto in generale, le parti opponenti, hanno contestato il mancato rispetto dell'art. 14 legge 689/1981 e, più in particolare, il mancato rispetto del termine di novanta giorni per la notifica degli estremi delle violazioni. La disposizione da ultimo citata stabilisce che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. [comma 1] Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. [comma 2]
2 … L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto [comma 6]”.
Sul punto va richiamato quanto costantemente osservato dalla giurisprudenza, secondo cui: ““Costituisce jus receptum che, in tema di sanzioni amministrative, il termine per la contestazione della violazione all'interessato, stabilito, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 6, non decorre dal momento in cui il "fatto" è stato acquisito nella sua materialità, ma da quello nel quale l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto al controllo dell'osservanza delle disposizioni che si assumono violate, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi". (Cass. 12830/2006; 23608/09; 26734/11; 25836/11). Come l'art. 14, anche l'art. 201 del Codice della strada lega la decorrenza del termine decadenziale di 150 giorni (ora, novanta) all'accertamento dell'infrazione.
Questo principio va applicato anche in ipotesi di illeciti amministrativi che, come quello di cui all'art. 180, comma 8, che si perfeziona con la mancata collaborazione del privato in un termine prefissato, siano di semplice identificazione.
All'Amministrazione, già oberata di una pluralità di impegni, deve, in ogni caso, essere riconosciuto un lasso di tempo ragionevole per poter raccogliere e verificare la documentazione (ricevute di spedizione, avvisi di ricevimento, decorrenza dei termini) dell'illecito stesso.
Il sindacato sulla congruità del periodo impiegato per accertare l'illecito è rimesso al giudice di merito, che deve immancabilmente pronunciarsi sul punto” (si veda Cass. civ., Sez. VI, 18574/2014).
E' stato ancora puntualizzato che “in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito, in relazione alla quale collocare il dies a quo del termine per la notifica degli estremi della violazione, non può coincidere con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità, nella fattispecie, delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la
3 consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 1043/2015).
Ciò posto, quanto alla concreta identificazione del dies a quo per la contestazione dell'illecito agli odierni opponenti va evidenziato, come documentato all'interno della produzione dell' , quanto segue. CP_1
In data 5.10.2019 (data del primo accesso ispettivo) il legale rappresentante della società ha dichiarato Parte_1 innanzi agli ispettori che i dipendenti raffigurati all'interno dell'ordinanza ingiunzione “non avanzano” retribuzioni e che a settembre erano già state pagate le retribuzioni.
In quella stessa data il lavoratore , innanzi Persona_2 agli ispettori, ha dichiarato di “non avanzare” retribuzioni dalla società e che era pagato a mezzo assegno bancario (cosa che ha riferito avvenuta anche per il mese di settembre 2019 a fine mese).
Anche l'altro dipendente Persona_3 Persona_3 ascoltato in quella stessa data, ha dichiarato ai pubblici ufficiali che percepiva regolarmente le retribuzioni a mezzo bonifico bancario.
Con verbale di primo accesso del 5.10.2019 (in pari data notificato agli opponenti) si è, quindi, richiesto alla società il rilascio dei bonifici o degli assegni bancari con incasso relativamente ai lavoratori trovati al lavoro durante l'accesso ispettivo.
Dal sollecito del 5.02.2020 dell' emerge che, in CP_1 quella data, la società non aveva ancora rilasciato copia della documentazione inerente alla tracciabilità dei pagamenti ai dipendenti.
A fronte di tanto, la data del 5.02.2020 può essere prudenzialmente reputata come data di conoscenza della commissione dell'illecito e quindi come dies a quo ai presenti fini.
Così determinato il dies a quo del termine dei novanta giorni, va dunque osservato che la contestazione delle violazioni oggetto di giudizio è avvenuta attraverso la notifica, intervenuta in data 15.06.2020-15.06.2020 del verbale unico di accertamento e notificazione.
Sul punto va, ancora, evidenziata l'operatività della sospensione dei termini di cui all'art. 14 legge 689/1981 come stabilita dalla normativa emergenziale Covid 19.
Difatti, l'art. 103, comma 6-bis, d.l. 18/2020 conv. con mod. in l. 27/2020 stabilisce testualmente che: “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso
4 dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
In ragione di tutto quanto innanzi illustrato alcuna inosservanza dell'art. 14, comma 2, legge 689/1981 può essere reputata sussistente. Venendo al merito, l'art. 1, commi 910 e 911, della legge 205/2017 stabilisce che:
<910. A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonche' ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; b) strumenti di pagamento elettronico; c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente
o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni. 911. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato>>. Ciò posto, va osservato che gli opponenti, nella presente sede, hanno contestato la sussistenza dell'illecito oggetto di causa in quanto, al momento dell'accesso ispettivo, le retribuzioni non sarebbero state effettivamente erogate ma lo sono state successivamente e, in questo caso, a mezzo di assegni bancari puntualmente incassati. In proposito va osservato che i lavoratori raffigurati all'interno dell'ordinanza ingiunzione impugnata, nel presente giudizio - contraddicendo evidentemente quanto dichiarato agli ispettori al momento dell'accesso ispettivo
- hanno riferito – conformemente a quanto in questa sede sostenuto dagli opponenti - di non aver ricevuto le retribuzioni oggetto di causa subito ma di essere stati pagati solo “in un secondo momento” a mezzo assegni bancari. Orbene, è doveroso osservare che sicuramente più attendibili risultano le dichiarazioni rese dai predetti soggetti al momento dell'accesso ispettivo sia in quanto rese nell'immediatezza o a brevissima distanza temporale dai fatti, sia in quanto rese nella verosimile assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro.
5 Sul punto non può assolutamente sfuggire che lo stesso legale rappresentante della società innanzi agli Parte_1 ispettori, ha dichiarato che i suddetti lavoratori “non avanzavano” retribuzioni e che a settembre erano già state pagate le retribuzioni. Peraltro, le spiegazioni fornite dai lavoratori in occasione della loro escussione non sono realmente esplicative dell'evidente contrasto tra quanto riferito nelle due sedi. A fronte di tanto va osservato che gli estratti conto bancari depositati sub doc. 4 di parte opponente non risultano riferirsi con certezza al conto degli opponenti, non fanno riferimento a versamenti specificamente eseguiti in favore dei lavoratori oggetto dell'ordinanza e non risultano riferirsi sicuramente alle retribuzioni oggetto dell'ordinanza impugnata. In virtù di tutto quanto innanzi illustrato – non risultano alcuna specifica e tempestiva contestazione al quantum ingiunto - l'opposizione deve essere integralmente rigettata. Le spese di lite - liquidate in applicazione dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c. - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- rigetta integralmente l'opposizione;
- condanna gli opponenti, in solido, alla corresponsione, in favore della parte opposta, delle spese processuali che liquida in Euro 4310,40 oltre corresponsione delle spese generali al 15% ed I.V.A..
Bari, 2/12/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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