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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango nella causa civile iscritta al n. 7426/2022
R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. ANGELO LUCA GIUDICE ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Palermo, via Pacini, n. 5
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del Commissario Straordinario e Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MASSIMO BARRILE ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Principe di Villafranca, n. 10.
- resistente –
All'udienza del 20/03/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/07/2022, la parte ricorrente in epigrafe, dopo avere premesso di essere stato dipendente per 31 anni dal 12.11.1990 del Comune di
[...]
convenuto in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, CP_1 con profilo professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico”, Cat. D3, attraverso il concorso pubblico per il profilo di Ingegnere Capo, di aver ricoperto la carica di Capo dell'Ufficio tecnico del dal 1990 e sino al 1999 e, successivamente, stante la suddivisione di CP_1
tale Ufficio in due distinti settori, di aver rivestito la carica di Responsabile del Settore tecnico dal 2001 e sino al pensionamento, lamentava l'illegittimità, l'inadeguatezza e la sproporzione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione per sei mesi irrogata nei suoi confronti con provvedimento prot. n.17295 1 del 25.11.2021 e con provvedimento disciplinare prot. 4580/2022 del 24.03.2022, “Violazione in relazione al disposto dell'art.55 bis, comma 4, del Dlgs. 30 marzo 2001, n.165, si contesta alla
S.V. la violazione degli obblighi di cui al sopracitato art.57 del C.C.N.L. 21/5/2018 ed in particolare di quanto previsto al sopracitato comma 1 e comma 3 lettere a), h). I comportamenti denunciati dimostrano la rilevanza degli obblighi violati nell'esecuzione dei compiti assegnati in violazione degli obblighi di comportamento con particolare riferimento alle responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata e tenuto conto dell'elevato grado di danno causato all'Ente, che, in caso di accertamento definitivo, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità delle mancanze e in conformità a quanto previsto dal vigente Codice
Disciplinare, potranno dar luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare compresa tra quelle previste dall'art. 58 del CCNL 21/5/2018, determinata e graduata con i riferimenti di cui all'art.59, comma 1, e per la fattispecie con particolare riferimenti al comma 9 punto 2 lett.f (violazioni intenzionali degli obblighi, anche nei confronti di terzi, di gravità in relazione ai criteri di cui al comma 1 da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro”; evidenziava, altresì, di avere subito una trattenuta sullo stipendio del mese di novembre
2021, per complessivi €. 2.531,51 oltre quota TFR pari ad €. 205,55, di cui chiedeva la restituzione;
a sostegno delle proprie ragioni deduceva che “il provvedimento disciplinare rivolto nei confronti del dipendente deve essere annullato in quanto vi sono indicati fatti totalmente travisati, che non sono imputabili – neanche velatamente - all'Ing. gravi illazioni (prive di Pt_1 fondamento) in suo pregiudizio, ed inoltre, come se non bastasse, fatti assolutamente nuovi rispetto
a quelli indicati nella pregressa lettera di contestazione disciplinare, anch'essi, manco a dirlo, totalmente inveritieri” e argomentava variamente sulla correttezza del proprio operato;
asseriva, altresì, che il provvedimento era costellato di contraddizioni, falsità, nonché di evidenti irregolarità formali e chiedeva, quindi, l'annullamento del suddetto provvedimento di applicazione della sanzione disciplinare, con conseguente restituzione della somma ingiustamente detratta dalla busta paga di novembre 2021, nonché il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno per lesione dell'immagine e del decoro professionale.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il CP_1
convenuto, preliminarmente, eccependo la carenza di interesse ad agire,
[...] atteso che l'unica decurtazione economica subita dal ricorrente scaturiva dall'applicazione del decreto prefettizio del 29.10.2021, atto, questo, mai impugnato dal ricorrente e neppure oggetto del presente ricorso.
2 In particolare, la resistente sosteneva che la Commissione straordinaria del Comune di
, dopo avere ricevuto da parte della Prefettura di Palermo il decreto di Controparte_1
sospensione dal servizio del ricorrente per giorni trenta, in ossequio all'art. 143, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, doveva obbligatoriamente avviare il procedimento disciplinare a carico del medesimo. Puntualizzava, altresì, che nelle more del procedimento disciplinare interveniva la cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente, per raggiunti limiti di età, a decorrere dall'01.12.2021 e, dunque, l' proseguiva il procedimento Controparte_2
decidendo, all'esito dell'iter istruttorio, di applicare una sanzione conservativa in luogo di quella espulsiva, originariamente contestata. Nel merito, contestava variamente la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 20 marzo 2025 la causa, sulla scorta delle note conclusive autorizzate, veniva discussa e decisa come da dispositivo in epigrafe.
Si ritiene, preliminarmente, la fondatezza dell'eccezione sollevata da parte resistente.
In proposito, occorre rilevare che secondo un principio giuridico consolidato, l'interesse ad agire in giudizio trascende il piano della mera prospettazione soggettiva dell'agente, dovendo, per converso, assurgere ad una consistenza giuridicamente oggettiva, tale da rinvenire la sua caratterizzazione nella necessità di una decisione del giudice che non si limiti ad un'affermazione di puro principio, di massima o accademica, ma che sia invece idonea ad accertare, costituire, modificare o estinguere una situazione giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimoniale dell'agente (Cass. n.
12548/2002).
Orbene, nel caso di specie, è circostanza pacifica che il ha Controparte_1
ricevuto da parte della Prefettura di Palermo il decreto di sospensione del 29.10.2021 dal servizio del ricorrente per il periodo di giorni trenta, emesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 143, comma 5, del D. Lgs. n. 267 del 2000.
E la disposta sospensione è stata eseguita dal Comune resistente nel mese di novembre
2021, ma soltanto per 19 giorni, dal momento che il ricorrente è stato collocato in quiescenza, per raggiunti limiti di età, a far data dall'1.12.2021.
In ogni caso, una volta ricevuto il decreto prefettizio, parte resistente ha dovuto avviare il procedimento disciplinare a carico del ricorrente, che, giusta determinazione prot.
n.4580 del 24.03.2022, si concludeva con l'irrogazione della sanzione conservativa della sospensione dal servizio per mesi sei, in luogo della più grave sanzione del licenziamento.
3 Dalla sequenza temporale, si evince chiaramente che la trattenuta stipendiale subita dal ricorrente nella busta paga di novembre 2021 si riferisce esclusivamente al periodo di sospensione cautelare disposto con il Decreto prefettizio del 29.10.2021, atto, peraltro, non impugnato dal ricorrente.
Detto provvedimento prefettizio peraltro non ha alcun rilievo nell'ambito del procedimento disciplinare oggetto della presente controversia, in quanto fondato su presupposti di fatto e normativi (art.59 e 43 D. Lgs. 267/2000) distinti da quelli che regolano i procedimenti disciplinari (D.Lgs.165/2001).
Quanto al provvedimento emesso dall'Ufficio disciplinare del Comune resistente, è evidente che la sanzione conservativa impugnata, irrogata nei confronti del ricorrente a conclusione dell'iter procedimentale, non ha potuto trovare concreta applicazione e non ha prodotto, invece, alcun effetto nella sfera giuridica e patrimoniale del ricorrente, proprio in ragione della intervenuta cessazione del rapporto di lavoro.
Ne consegue che alcuna utilità può avere una eventuale pronuncia favorevole per la parte ricorrente, che non può, quindi, vantare alcun interesse ad agire nel presente giudizio.
Alla luce delle superiori considerazioni, assorbita ogni altra questione, il ricorso va rigettato. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della peculiarità della causa, si dichiarano compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 20/03/2025.
Il Giudice
Giuseppe Tango
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango nella causa civile iscritta al n. 7426/2022
R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. ANGELO LUCA GIUDICE ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Palermo, via Pacini, n. 5
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del Commissario Straordinario e Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MASSIMO BARRILE ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Principe di Villafranca, n. 10.
- resistente –
All'udienza del 20/03/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/07/2022, la parte ricorrente in epigrafe, dopo avere premesso di essere stato dipendente per 31 anni dal 12.11.1990 del Comune di
[...]
convenuto in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, CP_1 con profilo professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico”, Cat. D3, attraverso il concorso pubblico per il profilo di Ingegnere Capo, di aver ricoperto la carica di Capo dell'Ufficio tecnico del dal 1990 e sino al 1999 e, successivamente, stante la suddivisione di CP_1
tale Ufficio in due distinti settori, di aver rivestito la carica di Responsabile del Settore tecnico dal 2001 e sino al pensionamento, lamentava l'illegittimità, l'inadeguatezza e la sproporzione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione per sei mesi irrogata nei suoi confronti con provvedimento prot. n.17295 1 del 25.11.2021 e con provvedimento disciplinare prot. 4580/2022 del 24.03.2022, “Violazione in relazione al disposto dell'art.55 bis, comma 4, del Dlgs. 30 marzo 2001, n.165, si contesta alla
S.V. la violazione degli obblighi di cui al sopracitato art.57 del C.C.N.L. 21/5/2018 ed in particolare di quanto previsto al sopracitato comma 1 e comma 3 lettere a), h). I comportamenti denunciati dimostrano la rilevanza degli obblighi violati nell'esecuzione dei compiti assegnati in violazione degli obblighi di comportamento con particolare riferimento alle responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata e tenuto conto dell'elevato grado di danno causato all'Ente, che, in caso di accertamento definitivo, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità delle mancanze e in conformità a quanto previsto dal vigente Codice
Disciplinare, potranno dar luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare compresa tra quelle previste dall'art. 58 del CCNL 21/5/2018, determinata e graduata con i riferimenti di cui all'art.59, comma 1, e per la fattispecie con particolare riferimenti al comma 9 punto 2 lett.f (violazioni intenzionali degli obblighi, anche nei confronti di terzi, di gravità in relazione ai criteri di cui al comma 1 da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro”; evidenziava, altresì, di avere subito una trattenuta sullo stipendio del mese di novembre
2021, per complessivi €. 2.531,51 oltre quota TFR pari ad €. 205,55, di cui chiedeva la restituzione;
a sostegno delle proprie ragioni deduceva che “il provvedimento disciplinare rivolto nei confronti del dipendente deve essere annullato in quanto vi sono indicati fatti totalmente travisati, che non sono imputabili – neanche velatamente - all'Ing. gravi illazioni (prive di Pt_1 fondamento) in suo pregiudizio, ed inoltre, come se non bastasse, fatti assolutamente nuovi rispetto
a quelli indicati nella pregressa lettera di contestazione disciplinare, anch'essi, manco a dirlo, totalmente inveritieri” e argomentava variamente sulla correttezza del proprio operato;
asseriva, altresì, che il provvedimento era costellato di contraddizioni, falsità, nonché di evidenti irregolarità formali e chiedeva, quindi, l'annullamento del suddetto provvedimento di applicazione della sanzione disciplinare, con conseguente restituzione della somma ingiustamente detratta dalla busta paga di novembre 2021, nonché il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno per lesione dell'immagine e del decoro professionale.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il CP_1
convenuto, preliminarmente, eccependo la carenza di interesse ad agire,
[...] atteso che l'unica decurtazione economica subita dal ricorrente scaturiva dall'applicazione del decreto prefettizio del 29.10.2021, atto, questo, mai impugnato dal ricorrente e neppure oggetto del presente ricorso.
2 In particolare, la resistente sosteneva che la Commissione straordinaria del Comune di
, dopo avere ricevuto da parte della Prefettura di Palermo il decreto di Controparte_1
sospensione dal servizio del ricorrente per giorni trenta, in ossequio all'art. 143, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, doveva obbligatoriamente avviare il procedimento disciplinare a carico del medesimo. Puntualizzava, altresì, che nelle more del procedimento disciplinare interveniva la cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente, per raggiunti limiti di età, a decorrere dall'01.12.2021 e, dunque, l' proseguiva il procedimento Controparte_2
decidendo, all'esito dell'iter istruttorio, di applicare una sanzione conservativa in luogo di quella espulsiva, originariamente contestata. Nel merito, contestava variamente la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 20 marzo 2025 la causa, sulla scorta delle note conclusive autorizzate, veniva discussa e decisa come da dispositivo in epigrafe.
Si ritiene, preliminarmente, la fondatezza dell'eccezione sollevata da parte resistente.
In proposito, occorre rilevare che secondo un principio giuridico consolidato, l'interesse ad agire in giudizio trascende il piano della mera prospettazione soggettiva dell'agente, dovendo, per converso, assurgere ad una consistenza giuridicamente oggettiva, tale da rinvenire la sua caratterizzazione nella necessità di una decisione del giudice che non si limiti ad un'affermazione di puro principio, di massima o accademica, ma che sia invece idonea ad accertare, costituire, modificare o estinguere una situazione giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimoniale dell'agente (Cass. n.
12548/2002).
Orbene, nel caso di specie, è circostanza pacifica che il ha Controparte_1
ricevuto da parte della Prefettura di Palermo il decreto di sospensione del 29.10.2021 dal servizio del ricorrente per il periodo di giorni trenta, emesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 143, comma 5, del D. Lgs. n. 267 del 2000.
E la disposta sospensione è stata eseguita dal Comune resistente nel mese di novembre
2021, ma soltanto per 19 giorni, dal momento che il ricorrente è stato collocato in quiescenza, per raggiunti limiti di età, a far data dall'1.12.2021.
In ogni caso, una volta ricevuto il decreto prefettizio, parte resistente ha dovuto avviare il procedimento disciplinare a carico del ricorrente, che, giusta determinazione prot.
n.4580 del 24.03.2022, si concludeva con l'irrogazione della sanzione conservativa della sospensione dal servizio per mesi sei, in luogo della più grave sanzione del licenziamento.
3 Dalla sequenza temporale, si evince chiaramente che la trattenuta stipendiale subita dal ricorrente nella busta paga di novembre 2021 si riferisce esclusivamente al periodo di sospensione cautelare disposto con il Decreto prefettizio del 29.10.2021, atto, peraltro, non impugnato dal ricorrente.
Detto provvedimento prefettizio peraltro non ha alcun rilievo nell'ambito del procedimento disciplinare oggetto della presente controversia, in quanto fondato su presupposti di fatto e normativi (art.59 e 43 D. Lgs. 267/2000) distinti da quelli che regolano i procedimenti disciplinari (D.Lgs.165/2001).
Quanto al provvedimento emesso dall'Ufficio disciplinare del Comune resistente, è evidente che la sanzione conservativa impugnata, irrogata nei confronti del ricorrente a conclusione dell'iter procedimentale, non ha potuto trovare concreta applicazione e non ha prodotto, invece, alcun effetto nella sfera giuridica e patrimoniale del ricorrente, proprio in ragione della intervenuta cessazione del rapporto di lavoro.
Ne consegue che alcuna utilità può avere una eventuale pronuncia favorevole per la parte ricorrente, che non può, quindi, vantare alcun interesse ad agire nel presente giudizio.
Alla luce delle superiori considerazioni, assorbita ogni altra questione, il ricorso va rigettato. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della peculiarità della causa, si dichiarano compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 20/03/2025.
Il Giudice
Giuseppe Tango
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