Articolo 13 della Legge 14 febbraio 1949, n. 40
Articolo 12Articolo 14
Versione
18 marzo 1949
Art. 13.
A tutti gli assuntori ferroviari e loro dipendenti e' concessa, a titolo di gratificazione, una tredicesima mensilita' da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 1946, il cui importo sara' determinato in base alle norme di cui agli articoli 7 e 18, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263 , in quanto, anche analogamente, applicabili.
Entrata in vigore il 18 marzo 1949