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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 04/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 6340 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Cesare De Sapia Presidente dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice relatore dr.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 19/10/2024, da:
nata in [...] il [...], con il proc. dom. avv. IGNAT Parte_1
MIHAELA, giusta procura in atti, e nato in [...] il [...], con il proc. dom. avv. Parte_2
IGNAT MIHAELA, giusta procura in atti, con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto. Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 17/08/2012 in ROMANIA, dalla cui unione è nato a [...] il figlio in data 2.11.2014. Persona_1
Invero, va rilevato in primo luogo che l'accordo dei coniugi in ordine alla legge applicabile risponde alla previsione dell'art. 5 del Regolamento UE n. 1259/2010 del 20.12.2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale, che consente alle parti di designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio purché si tratti di una delle leggi rientranti nell'elenco tassativo da esso previsto, il quale comprende, alla lett. c), anche “la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo”.
1 Il suddetto accordo risponde ai criteri di validità formale prescritti dall'art. 7 del Regolamento cit., essendo contenuto nel ricorso introduttivo, sottoscritto dalle parti. Ciò posto, va rilevato che il codice civile rumeno, di cui agli atti vi è un estratto, tradotto, prevede effettivamente all'art. 373, lett. a), che il divorzio possa avvenire
“per accordo tra i coniugi, su richiesta di entrambi i coniugi...”; inoltre, precisa al successivo art. 374, che il divorzio per comune accordo tra i coniugi può essere deciso “indipendentemente dalla durata del matrimonio e indipendentemente dall'esistenza o meno di figli minorenni nascenti dal matrimonio”. Il Tribunale, pertanto, deve dichiarare lo scioglimento del matrimonio, come in dispositivo. Per l'udienza del 22.01.2025, svoltasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti depositavano le note di trattazione scritta nelle quali confermavano l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, nel quale già manifestavano per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il
31.12.2024).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali del figlio minore. Deve essere inoltre accolta la richiesta della signora Sig.ra di essere Parte_1 autorizzata a mantenere il cognome del marito, acquisito dopo il matrimonio, in considerazione del consenso prestato da quest'ultimo. Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e a BUZAU (ROMANIA) il 17/08/2012
[...] Parte_2
B. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 30.01.2025. Il Presidente Dr. Cesare De Sapia Il Giudice relatore Dr.ssa Raffaella Cimminiello
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Cesare De Sapia Presidente dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice relatore dr.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 19/10/2024, da:
nata in [...] il [...], con il proc. dom. avv. IGNAT Parte_1
MIHAELA, giusta procura in atti, e nato in [...] il [...], con il proc. dom. avv. Parte_2
IGNAT MIHAELA, giusta procura in atti, con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto. Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 17/08/2012 in ROMANIA, dalla cui unione è nato a [...] il figlio in data 2.11.2014. Persona_1
Invero, va rilevato in primo luogo che l'accordo dei coniugi in ordine alla legge applicabile risponde alla previsione dell'art. 5 del Regolamento UE n. 1259/2010 del 20.12.2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale, che consente alle parti di designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio purché si tratti di una delle leggi rientranti nell'elenco tassativo da esso previsto, il quale comprende, alla lett. c), anche “la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo”.
1 Il suddetto accordo risponde ai criteri di validità formale prescritti dall'art. 7 del Regolamento cit., essendo contenuto nel ricorso introduttivo, sottoscritto dalle parti. Ciò posto, va rilevato che il codice civile rumeno, di cui agli atti vi è un estratto, tradotto, prevede effettivamente all'art. 373, lett. a), che il divorzio possa avvenire
“per accordo tra i coniugi, su richiesta di entrambi i coniugi...”; inoltre, precisa al successivo art. 374, che il divorzio per comune accordo tra i coniugi può essere deciso “indipendentemente dalla durata del matrimonio e indipendentemente dall'esistenza o meno di figli minorenni nascenti dal matrimonio”. Il Tribunale, pertanto, deve dichiarare lo scioglimento del matrimonio, come in dispositivo. Per l'udienza del 22.01.2025, svoltasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti depositavano le note di trattazione scritta nelle quali confermavano l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, nel quale già manifestavano per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il
31.12.2024).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali del figlio minore. Deve essere inoltre accolta la richiesta della signora Sig.ra di essere Parte_1 autorizzata a mantenere il cognome del marito, acquisito dopo il matrimonio, in considerazione del consenso prestato da quest'ultimo. Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e a BUZAU (ROMANIA) il 17/08/2012
[...] Parte_2
B. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 30.01.2025. Il Presidente Dr. Cesare De Sapia Il Giudice relatore Dr.ssa Raffaella Cimminiello
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