Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 20/01/2026, n. 606
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Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Impugnabilità dell'estratto di ruolo

    Il gravame non può trovare accoglimento in quanto è intervenuta una nuova normativa (art. 3-bis del d.l. 21.10.2021, n. 146) che, in via generale, rende non impugnabile l'estratto di ruolo. L'impugnazione è ammessa solo in casi specifici (pregiudizio per appalti pubblici, riscossione di somme dovute da soggetti pubblici, perdita di benefici) che non ricorrono nel caso di specie. La Corte di Cassazione ha confermato l'applicabilità di tale norma ai processi pendenti e la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale. Nel presente giudizio di appello, nessun interesse ad agire secondo la nuova normativa è stato dimostrato. L'assenza di interesse ad agire è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 20/01/2026, n. 606
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 606
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo