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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 25/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1909/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1909/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCUTIFERO Parte_1 C.F._1
ROSSANA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ASTORINO Controparte_1 C.F._2
ANGELINA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
CONVENUTO
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
(C.F. ) Controparte_3 C.F._4
C.F. ) Controparte_4 C.F._5
C.F. ) Controparte_5 C.F._6
(C.F. ) Controparte_6 C.F._7
(C.F. ) Controparte_7 C.F._8
CONVENUTO/I CONTUMACE/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione del 11.10.2021, ritualmente notificato, esponeva che: Parte_1
- i genitori e avevano sottoscritto in data 16.1.1995, presso l'Ufficio Controparte_8 Persona_1 postale di Cutro, tre buoni fruttiferi ordinari per L.
2.000.000 ciascuno, rispettivamente n. 112, 113 e
114;
- in data 21.03.1997 decedeva e in data 29.09.1997 ; Persona_1 Controparte_8
- eredi legittimi degli stessi erano i figli , e , Controparte_9 Parte_1 Controparte_2 quale marito di , altra figlia di e , nonché i figli di Controparte_10 Controparte_8 Persona_1
e , Controparte_2 Controparte_10 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_7
, e , quest'ultimo deceduto in data Controparte_5 Controparte_6 Persona_2
14.02.2014;
- i detti titoli erano andati smarriti e che pertanto in data 27.07.2013 venivano emessi tre duplicati degli stessi e precisamente tre Buoni postali Fruttiferi Ordinari n° 22993512, n° 22993513 e n° 22993514 di
L.
2.000.000 ciascuno, con pari facoltà di rimborso e che intendeva ottenere il rimborso relativamente alla propria quota parte dei predetti buoni postali, il cui valore al rimborso per ciascuno dei detti titoli alla data del 16.09.2021 ammontava ad € 9.198,39;
- più volte aveva chiesto ai coeredi di procedere alla divisione dei detti cespiti, ma che essi non avevano aderito.
Tanto premesso, conveniva in giudizio i suddetti parenti viventi chiedendo dichiararsi che eredi di e , in virtù di successione, erano i figli legittimi Controparte_8 Persona_1 Controparte_1
e nonché , Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_7
, , questi ultimi quali eredi di , figlia di
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_10
e deceduta in data 06.04.1985. Controparte_8 Persona_1
Chiedeva altresì la divisione ereditaria dei suddetti titoli caduti in successione assegnando a ciascun erede la quota di spettanza, con condanna dei convenuti alle spese.
1).1 Ritualmente si costituiva il solo , il quale non contestava in nessuna parte la Controparte_1 domanda attorea ed aderiva alla stessa, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio.
Specificava che in data 21.03.1997 era deceduta e in data 29.09.1997 Persona_1 CP_8
, lasciando gli eredi indicati in citazione nelle rispettive qualità. Specificava che
[...] [...]
, nato il [...], era deceduto in data 14 02 2014, senza lasciare eredi diretti. Persona_3
Gli altri convenuti restavano contumaci.
1).2 La causa veniva istruita mediante acquisizione della depositata documentazione e trattenuta in decisione, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., all'udienza del 23.01.2025.
2) È documentato dalla denuncia di successione di e dalle fotocopie degli originali e Controparte_8 dei duplicati dei buoni postali fruttiferi sopra specificati che nell'asse ereditario di vi Controparte_8 erano i buoni postali fruttiferi sopra specificati, poi come sopra detto duplicati. È altresì provato e documentato dalla denuncia di successione e non contestato il rapporto di parentela fra le parti.
pagina 2 di 3 Si può quindi procedere alla suddivisione dei buoni postali rimasti indivisi da liquidarsi nei valori al momento dell'incasso disponendo qui le rispettive quote.
Il valore complessivo va diviso in tre parti eguali, corrispondenti ai tre figli di e Controparte_8
e cioè , e - deceduta Persona_1 Controparte_1 Parte_1 Controparte_10 quest'ultima in data 6.04.1985 - ex art. 566 cod. civ.
Il terzo di pertinenza della deceduta è ereditato per rappresentazione ex artt. 467, 468 Controparte_10 cod. civ. dai suoi figli , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_11 Controparte_5
e in parti uguali. Poiché è Controparte_6 Persona_3 Persona_3 deceduto il 14.02.2014, “senza eredi diretti” come risulta dalla comparsa di costituzione dal convenuto e non contestato dalla ricorrente, la quota a lui già spettante va divisa per metà in favore del padre e per la restante metà in parti eguali fra tutti gli altri suoi fratelli superstiti ex art Controparte_2
571 cod. civ.
Per quanto riguarda le spese, in assenza di opposizione da parte del convenuto costituito e di concrete prove su ingiustificate opposizioni alla divisione da parte dei convenuti contumaci, appare congruo doversi procedere alla compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta per i motivi di cui sopra il diritto a titolo successorio di , Controparte_1 Parte_1
, ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_7 CP_5
, , sui tre Buoni postali Fruttiferi Ordinari n° 22993512, n° 22993513 e n°
[...] Controparte_6
22993514 di L.
2.000.000 ciascuno emessi dall'Ufficio postale di Cutro e duplicati il 27.07.2013;
2. Assegna agli stessi le seguenti quote sulle somme che saranno realizzate al momento dell'incasso:
-un terzo a;
Parte_1
-un terzo a;
Controparte_1
-il rimanente terzo va diviso in 6 quote uguali corrispondenti ai figli di e cioè Controparte_10
, , e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_7 Controparte_5 Controparte_6
. La quota del deceduto è assegnata per Persona_3 Persona_3 metà a tutti i detti fratelli superstiti in parti uguali e per metà al padre;
Controparte_2
3. Compensa tra le parti le spese di lite.
Crotone, 25 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Sofia Nobile de Santis
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1909/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCUTIFERO Parte_1 C.F._1
ROSSANA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ASTORINO Controparte_1 C.F._2
ANGELINA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
CONVENUTO
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
(C.F. ) Controparte_3 C.F._4
C.F. ) Controparte_4 C.F._5
C.F. ) Controparte_5 C.F._6
(C.F. ) Controparte_6 C.F._7
(C.F. ) Controparte_7 C.F._8
CONVENUTO/I CONTUMACE/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione del 11.10.2021, ritualmente notificato, esponeva che: Parte_1
- i genitori e avevano sottoscritto in data 16.1.1995, presso l'Ufficio Controparte_8 Persona_1 postale di Cutro, tre buoni fruttiferi ordinari per L.
2.000.000 ciascuno, rispettivamente n. 112, 113 e
114;
- in data 21.03.1997 decedeva e in data 29.09.1997 ; Persona_1 Controparte_8
- eredi legittimi degli stessi erano i figli , e , Controparte_9 Parte_1 Controparte_2 quale marito di , altra figlia di e , nonché i figli di Controparte_10 Controparte_8 Persona_1
e , Controparte_2 Controparte_10 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_7
, e , quest'ultimo deceduto in data Controparte_5 Controparte_6 Persona_2
14.02.2014;
- i detti titoli erano andati smarriti e che pertanto in data 27.07.2013 venivano emessi tre duplicati degli stessi e precisamente tre Buoni postali Fruttiferi Ordinari n° 22993512, n° 22993513 e n° 22993514 di
L.
2.000.000 ciascuno, con pari facoltà di rimborso e che intendeva ottenere il rimborso relativamente alla propria quota parte dei predetti buoni postali, il cui valore al rimborso per ciascuno dei detti titoli alla data del 16.09.2021 ammontava ad € 9.198,39;
- più volte aveva chiesto ai coeredi di procedere alla divisione dei detti cespiti, ma che essi non avevano aderito.
Tanto premesso, conveniva in giudizio i suddetti parenti viventi chiedendo dichiararsi che eredi di e , in virtù di successione, erano i figli legittimi Controparte_8 Persona_1 Controparte_1
e nonché , Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_7
, , questi ultimi quali eredi di , figlia di
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_10
e deceduta in data 06.04.1985. Controparte_8 Persona_1
Chiedeva altresì la divisione ereditaria dei suddetti titoli caduti in successione assegnando a ciascun erede la quota di spettanza, con condanna dei convenuti alle spese.
1).1 Ritualmente si costituiva il solo , il quale non contestava in nessuna parte la Controparte_1 domanda attorea ed aderiva alla stessa, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio.
Specificava che in data 21.03.1997 era deceduta e in data 29.09.1997 Persona_1 CP_8
, lasciando gli eredi indicati in citazione nelle rispettive qualità. Specificava che
[...] [...]
, nato il [...], era deceduto in data 14 02 2014, senza lasciare eredi diretti. Persona_3
Gli altri convenuti restavano contumaci.
1).2 La causa veniva istruita mediante acquisizione della depositata documentazione e trattenuta in decisione, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., all'udienza del 23.01.2025.
2) È documentato dalla denuncia di successione di e dalle fotocopie degli originali e Controparte_8 dei duplicati dei buoni postali fruttiferi sopra specificati che nell'asse ereditario di vi Controparte_8 erano i buoni postali fruttiferi sopra specificati, poi come sopra detto duplicati. È altresì provato e documentato dalla denuncia di successione e non contestato il rapporto di parentela fra le parti.
pagina 2 di 3 Si può quindi procedere alla suddivisione dei buoni postali rimasti indivisi da liquidarsi nei valori al momento dell'incasso disponendo qui le rispettive quote.
Il valore complessivo va diviso in tre parti eguali, corrispondenti ai tre figli di e Controparte_8
e cioè , e - deceduta Persona_1 Controparte_1 Parte_1 Controparte_10 quest'ultima in data 6.04.1985 - ex art. 566 cod. civ.
Il terzo di pertinenza della deceduta è ereditato per rappresentazione ex artt. 467, 468 Controparte_10 cod. civ. dai suoi figli , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_11 Controparte_5
e in parti uguali. Poiché è Controparte_6 Persona_3 Persona_3 deceduto il 14.02.2014, “senza eredi diretti” come risulta dalla comparsa di costituzione dal convenuto e non contestato dalla ricorrente, la quota a lui già spettante va divisa per metà in favore del padre e per la restante metà in parti eguali fra tutti gli altri suoi fratelli superstiti ex art Controparte_2
571 cod. civ.
Per quanto riguarda le spese, in assenza di opposizione da parte del convenuto costituito e di concrete prove su ingiustificate opposizioni alla divisione da parte dei convenuti contumaci, appare congruo doversi procedere alla compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta per i motivi di cui sopra il diritto a titolo successorio di , Controparte_1 Parte_1
, ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_7 CP_5
, , sui tre Buoni postali Fruttiferi Ordinari n° 22993512, n° 22993513 e n°
[...] Controparte_6
22993514 di L.
2.000.000 ciascuno emessi dall'Ufficio postale di Cutro e duplicati il 27.07.2013;
2. Assegna agli stessi le seguenti quote sulle somme che saranno realizzate al momento dell'incasso:
-un terzo a;
Parte_1
-un terzo a;
Controparte_1
-il rimanente terzo va diviso in 6 quote uguali corrispondenti ai figli di e cioè Controparte_10
, , e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_7 Controparte_5 Controparte_6
. La quota del deceduto è assegnata per Persona_3 Persona_3 metà a tutti i detti fratelli superstiti in parti uguali e per metà al padre;
Controparte_2
3. Compensa tra le parti le spese di lite.
Crotone, 25 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Sofia Nobile de Santis
pagina 3 di 3