Art. 8.
La presente legge entra in vigore il 1 luglio 1962 e con la stessa decorrenza sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36 , nella legge 9 aprile 1953, n. 307 , nella legge 8 luglio 1957, n. 579 e nella legge 2 aprile 1958, n. 293 .
Nulla e' innovato alle norme vigenti per il Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma.
La presente legge entra in vigore il 1 luglio 1962 e con la stessa decorrenza sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36 , nella legge 9 aprile 1953, n. 307 , nella legge 8 luglio 1957, n. 579 e nella legge 2 aprile 1958, n. 293 .
Nulla e' innovato alle norme vigenti per il Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma.