Art. 18. Norma di coordinamento per le regioni
e per le province autonome 1. Le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di principio desumibili dalla presente legge ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
2. Sono fatte salve le potesta' attribuite alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
Note all'art. 18:
- Per il testo dell' art. 117, terzo comma, della Costituzione , si veda in note all'art. 1.
e per le province autonome 1. Le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di principio desumibili dalla presente legge ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
2. Sono fatte salve le potesta' attribuite alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
Note all'art. 18:
- Per il testo dell' art. 117, terzo comma, della Costituzione , si veda in note all'art. 1.