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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 11/12/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
IM De UC Presidente Relatore
IO RT UD
Valeria Monti UD ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5315/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 14/10/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. TIRABASSI ISA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … • dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...], in data [...], residente in [...]
[...] (Mn), via P. Mascagni n.6, (C.F.: ) e nato C.F._1 Parte_2 a IA (Mn), in data 28.03.1964, residente in [...], (C.F.: ); C.F._3
• ordinare al Comune di IA (Mn) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• prendere atto delle seguenti pattuizioni: 1) I coniugi convengono che la casa coniugale sita in PO SC (Mn), via P. Mascagni n.6, in comproprietà tra gli stessi, sia assegnata in proprietà esclusiva al Sig. conseguentemente, la Sig.ra si obbliga Parte_2 Parte_1 a cedere la Sua quota pari al 50% di proprietà al marito Sig. ed a Parte_2 sottoscrivere il relativo atto notarile a semplice richiesta del Sig. Parte_2
2) I coniugi si obbligano a provvedere alla chiusura del conto corrente bancario cointestato n.05038/1000/00003673 e del deposito fondi comuni cointestato n.05038/3100/06999520 entrambi accesi presso Banca Intesa San Paolo, filiale di PO SC (Mn) con suddivisione nella misura che determineranno con l'intesa, comunque, che il totale del riparto per ciascun coniuge dovrà essere pari al 50% dell'insieme complessivo (liquidità e titoli).
3) L'autovettura marca Toyota modello “Yaris” targata CX267GH resta assegnata in proprietà esclusiva alla Sig.ra così come Parte_1 l'autovettura marca Hyundai modello “Tucson” targata FB514XN resta assegnata in proprietà esclusiva al Sig. Parte_2
4) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, conseguentemente, di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di aver definito ogni rapporto di ordine economico patrimoniale rinunciando ad ulteriori pretese da svolgere l'uno nei confronti dell'altro ad eccezione del regolare adempimento delle obbligazioni assunte. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in IA (MN) in data 08/04/1985 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 2, Parte II, Serie A, Anno 1985) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2 3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 04/12/2025.
Il Presidente
IM De UC
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
IM De UC Presidente Relatore
IO RT UD
Valeria Monti UD ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5315/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 14/10/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. TIRABASSI ISA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … • dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...], in data [...], residente in [...]
[...] (Mn), via P. Mascagni n.6, (C.F.: ) e nato C.F._1 Parte_2 a IA (Mn), in data 28.03.1964, residente in [...], (C.F.: ); C.F._3
• ordinare al Comune di IA (Mn) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• prendere atto delle seguenti pattuizioni: 1) I coniugi convengono che la casa coniugale sita in PO SC (Mn), via P. Mascagni n.6, in comproprietà tra gli stessi, sia assegnata in proprietà esclusiva al Sig. conseguentemente, la Sig.ra si obbliga Parte_2 Parte_1 a cedere la Sua quota pari al 50% di proprietà al marito Sig. ed a Parte_2 sottoscrivere il relativo atto notarile a semplice richiesta del Sig. Parte_2
2) I coniugi si obbligano a provvedere alla chiusura del conto corrente bancario cointestato n.05038/1000/00003673 e del deposito fondi comuni cointestato n.05038/3100/06999520 entrambi accesi presso Banca Intesa San Paolo, filiale di PO SC (Mn) con suddivisione nella misura che determineranno con l'intesa, comunque, che il totale del riparto per ciascun coniuge dovrà essere pari al 50% dell'insieme complessivo (liquidità e titoli).
3) L'autovettura marca Toyota modello “Yaris” targata CX267GH resta assegnata in proprietà esclusiva alla Sig.ra così come Parte_1 l'autovettura marca Hyundai modello “Tucson” targata FB514XN resta assegnata in proprietà esclusiva al Sig. Parte_2
4) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, conseguentemente, di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di aver definito ogni rapporto di ordine economico patrimoniale rinunciando ad ulteriori pretese da svolgere l'uno nei confronti dell'altro ad eccezione del regolare adempimento delle obbligazioni assunte. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in IA (MN) in data 08/04/1985 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 2, Parte II, Serie A, Anno 1985) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2 3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 04/12/2025.
Il Presidente
IM De UC
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