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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 17/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1568/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1568/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. RICCIO Parte_1 C.F._1
EDOARDO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. RICCA BENIAMINO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reictis: Nel merito a) accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e, conseguentemente, dichiarare nulla e/o annullare la delibera assembleare del 12 giugno 2023 al punto 1) del Controparte_2
co dice fiscale con la quale i condomini hanno deliberato
[...] P.IVA_1 negativamente alla richiesta del condomino di realizzare una canna fumaria esterna in Parte_1 acciaio lungo la parete verticale esterna del cavedio condominiale. b) conseguentemente all'accoglimento del punto precedente, condannare il Controparte_2
codice fiscale , al pagamento, a favore del ricorrente ,
[...] P.IVA_1 Parte_1
pagina 1 di 11 la somma di euro 46.800,00 (quaranteseimilaottocento/00) o quella diversa maggiore o minore somma ritenuta congrua dal Tribunale quale risarcimento danni per perdita dell'affare. In via istruttoria: Ammettersi prova per testi sul seguente capitolo di prova: “vero che era mia intenzione sottoscrivere un contratto di locazione con il Signor avente ad oggetto Parte_1 l'unità immobiliare posta nel codice fiscale Controparte_2
, al fine di esercitare l'attività di piadineria a condizione che fosse possibile installare P.IVA_1 canna fumaria per l'evacuazione dei fumi della ristorazione e che la delibera assunta mi ha portato a non sottoscrivere nulla” (teste , legale rappresentante della Testimone_1 Parte_2
Via Bastioni 20, 24021 Albino (Bg)) Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Per il convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verbania, rejectis contrariis, e previe tutte le declaratorie del caso, con riguardo alla domanda avente ad oggetto la richiesta di annullamento e/o nullità della delibera condominiale 12.06.2023, in via preliminare: A) dichiarare la inammissibilità dell'impugnazione spiegata dal condomino contro la Pt_1 delibera condominiale del 12.06.2023 in quanto il ricorrente difetta di interesse ad agire;
B) dichiarare, in via gradata e sempre preliminare, il difetto di legittimazione passiva dell'amministratore del e la conseguente violazione, da parte del ricorrente, del principio CP_2 del litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 cpc con riguardo a tutti i condomini del CP_2 resistente ovvero a quelli titolari di uso esclusivo sul lastrico solare, con conseguente ordine di integrazione del contraddittorio che dovrà essere preceduto da nuova procedura di mediazione;
nel merito, previa declaratoria che il regolamento condominiale del convenuto è di tipo CP_2 contrattuale ed è trascritto e, dunque, è opponibile a tutti i condomini ed acquirenti delle singole unità, si chiede il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e diritto, previo accertamento che la canna fumaria, che il sig. vorrebbe posizionare sulla facciata laterale del , Parte_1 CP_2 viola il regolamento all'art. 2, così come specificato in narrativa di questo atto, non rispetta le distanze dalle pareti finestrate, determina violazione del decoro architettonico dell'edificio condominiale, della sua estetica, delle sue linee essenziali anche con riguardo alla sua visibilità dall'esterno e dalla strada pubblica;
costituisce causa di esalazioni maleodoranti ed insalubri che si diffondono sul lastrico solare
e nel cavedio per effetto di venti, correnti e così via, capaci anche di causare limitazioni, fastidi, pregiudizi alle condizioni di attuale fruibilità e godimento del lastrico solare sia nelle parti comuni sia nelle parti di uso esclusivo. E non da ultimo perché la canna fumaria che vorrebbe posizionare il sig. potrebbe essere sostituita con cappe a circuito chiuso o con altri ritrovati tecnici. Con Pt_1 riguardo alla domanda di danno spiegata dal sig. si chiede che essa venga dichiarata Pt_1 improcedibile per mancato esperimento della negoziazione assistita e/o mediazione e, se si dovesse entrare nel merito, che essa venga rigettata in quanto infondata in fatto e diritto. Con favore di spese e competenze di giudizio
In via istruttoria. Ci si oppone alla ammissione del capitolo di prova per testi richiesto dal ricorrente
(teste ) in quanto per un verso inutile essendo già presente agli atti il documento n. 2 Testimone_1 del Sig. da cui desumere le intenzioni del titolare della e per altro verso è Pt_1 Parte_2 inammissibile ex art. 2722 cc in quanto la testimonianza verterebbe su di un patto aggiunto al doc. n. 2
pagina 2 di 11 e/o ad esso contemporaneo. In caso di ammissione della testimonianza del sig. , si Testimone_1 chiede di ammettersi, sempre con il medesimo teste, il seguente capitolo di prova: a) <<< Vero che stavo cercando un gestore per l'attività commerciale di da aprire nel locale del sig. Parte_2
. Il Condominio, senza inversione dell'onere della prova, chiede ammettersi la Parte_1 testimonianza dei signori (tutti non condomini): 1) , residente a [...]
Castello, 27/C; 2) , residente a [...]; 3) Testimone_3 Tes_4
domiciliato a Verbania Via San Fabiano, 4; 4) residente a [...]
[...] Testimone_5 in Corso Nazioni Unite, 6; sulle seguenti circostanze: A) Vero che riconosco nelle foto che mi si rammostrano (all. 5 e 5bis del Condominio) il lastrico solare del Controparte_2 di Verbania;
B) Vero che il lastrico solare condominiale, accessibile attraverso le scale
[...] interne, è utilizzato dai condomini per stendere la biancheria, per trascorrere momenti di relax come prendere il sole, colloquiare, leggere, fare tavolate estive con amici e l'ho anche io utilizzato nel medesimo modo in quanto: compagno della condomina sig.ra (teste ), in quanto Tes_6 Tes_3 amico (teste ) e compagna (teste del condomino Avv. Sergio Testimone_4 Testimone_5
Napoletano, in quanto inquilina (teste ) delle sig.re condomine e Testimone_2 Parte_3 [...]
. Si chiede ammettersi la testimonianza del sig. legale rappresentante della Per_1 Tes_7
corrente in Somma Lombardo, Via Milano, 31, sulla seguente circostanza: C) Vero Parte_4 che ho di recente, primi mesi dell'anno 2024, preso in locazione il locale del Sig. in Parte_1
Verbania nel Condominio Corso Mameli-Piazza Matteotti da adibire ad attività di ristorazione, con somministrazione di alimenti e con utilizzo di cappa a circuito chiuso senza canna fumaria>>; D) Vero che all'interno del locale che ho preso in locazione del sig. sto eseguendo lavori di Parte_1 adeguamento alle esigenze dell'attività commerciale. Si chiede ammettere, senza inversione dell'onere della prova e solo nel caso si dovesse entrare nel merito dell'impugnativa, consulenza tecnica d'ufficio che risponda al seguente quesito: presa visione della documentazione versata in atti dalle parti, effettuato il sopralluogo dell'immobile condominiale denominato Controparte_2 di Verbania, soprattutto con riguardo al cavedio ed al lastrico solare, esaminata ogni altra
[...] documentazione utile anche presso gli uffici comunali o di pubblica amministrazione in genere che si rendesse necessaria – 1) descriva l'immobile condominiale da un punto di vista del suo aspetto estetico, architettonico, storico, mettendone in rilievo data di costruzione, linee essenziali estetiche che lo caratterizzano, vicinanza al lago, collocazione all'interno del centro storico di Verbania-Intra, sua sottoposizione a vincoli storici, di Belle Arti o qualsiasi altro genere ed in particolare ne descriva la facciata principale ed il cavedio o facciata laterale nella quale ultima il condomino vorrebbe Pt_1 istallare la canna fumaria;
descriva inoltre il lastrico solare del , la sua ampiezza e le sue CP_2 potenzialità di utilizzo, nonché le modalità di accesso ad esso;
2) descriva, sulla base della documentazione in atti, l'opera che il condomino intende realizzare, ossia la canna fumaria Pt_1 di cui è causa mettendone in rilievo le caratteristiche tecniche: ossia la sua lunghezza, il suo diametro, il materiale di costruzione anche con riguardo alla sua rifrangenza, la distanza che assumerebbe il posizionamento della canna fumaria così come richiesto dal condomino rispetto alla pareti finestrate del cavedio mettendo in rilievo a che distanze dalle finestre dovrebbe stare la canna fumaria per evitare violazioni di norme regolamentari, edilizie, sanitarie o altro;
evidenziando in particolare se sarebbero possibili in futuro ulteriori posizionamenti di canne fumarie all'interno del cavedio nel rispetto delle distanze dalle pareti finestrate, delle norme di sicurezza e salubrità dettate dai regolamenti comunali e dalle leggi statali e regionali;
3) confermi o meno il CTU se i rendering o comunque le fotografie prodotte con le perizie ( doc. 6 e 6 bis e 7 del convenuto) Tes_3 CP_2 pagina 3 di 11 che raffigurano la canna fumaria così come ipoteticamente dovrebbe essere posizionata, sono corrette rispetto a quanto richiesto dal sig. in caso contrario produca il CTU un rendering che Pt_1 espliciti visivamente la collocazione della canna fumaria nel cavedio condominiale, la sua ampiezza, il suo colore, il materiale di costruzione e la sua sopraelevazione rispetto al lastrico solare;
4) dica il
CTU se il posizionamento di una canna fumaria, così come verrebbe effettuare il sig. con le Pt_1 caratteristiche che si possono ricavare dalla documentazione in atti, possa ritenersi lesiva del decoro architettonico dell'edificio condominiale, della sua estetica, delle sue linee essenziali anche con riguardo alla sua visibilità dall'esterno, mettendo in evidenza se nella zona vi sono altri edifici con simili manufatti posizionati sulla facciata;
5) evidenzi il tipo di fumi che potrebbero essere condotti attraverso la canna fumaria anche con riguardo al loro odore, alla possibilità o meno degli stessi di diffondersi sul lastrico solare e nel cavedio per effetto di venti, correnti e così via, la loro eventuale nocività per la salute umana e la loro eventuale capacità di causare limitazioni, fastidi, pregiudizi di qualsiasi genere alle condizioni di attuale fruibilità e godimento del lastrico solare anche rispetto all'utilizzo che i condomini ne fanno, come verrà provato in corso di causa, sia nelle parti comuni sia nelle parti di uso esclusivo;
6) dica il CTU se, sulla base delle attuali conoscenze tecniche e scientifiche, sia o meno possibile, per un'attività di ristorazione come quella di piadineria od altro, sostituire la canna fumaria costituita da tubazione in acciaio con scarico a tetto con cappe a circuito chiuso con condensazione refrigerata e con carboni attivi, così come messo in evidenza dal Dott.
nella sua relazione oppure con altri ritrovati tecnici”. Tes_3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il deposito del ricorso ex art. 281decies c.p.c. ha convenuto in giudizio il Parte_1
chiedendo che fosse accertata e dichiarata la nullità e/o Controparte_2
annullabilità della delibera assembleare del 12 giugno 2023 con la quale i condomini avevano deliberato negativamente alla richiesta del condomino di realizzare una canna fumaria Parte_1
esterna in acciaio lungo la parete verticale del cavedio condominiale. In particolare ha dedotto:
- che l'attore era proprietario di un'unita immobiliare nel fabbricato denominato "Condominio
Rusconi" o " , sito in Corso Goffredo Mameli n. 47; Controparte_2
- che lo stesso era intenzionato ad adibire l'immobile ad uso commerciale, avviando un'attività di piadineria a mezzo di conduttore a seguito di proposta di contratto a lui pervenuta;
- che al fine di poter dar vita ad un negozio di piadineria era necessario che fosse installata una canna fumaria così da poter far fuoriuscire le esalazioni di natura alimentare;
- che l'intervento prevedeva la posa di una canna fumaria esterna in acciaio lungo la parete verticale esterna del cavedio condominiale volto verso l'interno dell'edificio, e quindi non visibile se non nella parte oltre il lastrico solare;
pagina 4 di 11 - che ai sensi dell'articolo 1122 comma 2 c.c. il condomino aveva informato Pt_1
l'amministrazione condominiale della sua volontà di installare la canna fumaria ai sensi dell'art. 1102
c.c., in rispetto della normativa di settore UNI 7129;
- che l'assemblea del 12 giugno 2023 aveva espresso parere negativo alla posa della canna fumaria da parte di in virtù di quanto disposto dall'art. 2, lett. a), del regolamento condominiale;
Parte_1
- che nelle motivazioni allegate al medesimo verbale oggetto di impugnazione era stato argomentato che la canna fumaria avrebbe creato un concreto e permanente danno ai proprietari dei lastrici solari, avrebbe pregiudicato le condizioni di piena fruibilità e godimento della parte comune del lastrico solare, nonché avrebbe modificato permanentemente l'estetica dell'edificio;
- che il Comune di Verbania aveva anticipato a che, stante il parere negativo del Condominio, Pt_1 non avrebbe concesso l'autorizzazione paesaggistica;
- che all'esito del procedimento, il Comune, aveva deciso d'assumere una posizione attendista avvisando che la riserva sarebbe stata sciolta solo all'esito della causa;
- che esclusivamente un regolamento avente natura contrattuale avrebbe potuto limitare il diritto di uso delle parti comuni da parte del singolo condomino ai sensi dell'art. 1102 c.c.;
- che nell'atto d'acquisto dell'attore non vi era alcun richiamo al divieto di godimento di cui all'articolo
1102 c.c. e che il regolamento condominiale non era mai stato trascritto;
- che l'atto di acquisto del richiamava il generico regolamento del condominio il quale, in Pt_1 quanto tale, non poteva che essere quello di cui all'articolo 1138 c.c.;
- che sarebbe consentito l'appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale a condizione che non impedisca l'uso paritario delle parti comuni, non provochi pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza dell'edificio e non ne alteri il decoro architettonico;
- che, essendo la canna fumaria poco visibile, non costituiva un pregiudizio economico tale da comportare un deprezzamento dell'intero fabbricato e non era, quindi, lesiva del suo decoro;
- che la delibera era annullabile in quanto non assunta con il quorum di legge;
- che, inoltre, la motivazione era viziata per eccesso di potere da parte dell'assemblea, la quale aveva deliberato a tutela di diritti esclusivi esorbitanti dalle proprie attribuzioni;
pagina 5 di 11 - che se vi erano porzioni proprietà privata in prossimità dello sbocco della canna fumaria, le restanti parti comuni era sufficientemente lontane da non ricavarne pregiudizio dalla presenza della canna fumaria;
- che dalla delibera illegittimamente assunta dal condominio erano conseguiti danni ad Parte_1 per avere perso l'affare della locazione;
- che, pertanto, il Condominio doveva essere condannato al pagamento della somma di euro 46.800,00, corrispondente alla perdita della possibilità di affittare il locale a ditta che era intenzionata a prenderlo in locazione per esercitare una piadineria.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il chiedendo, in via Controparte_2 preliminare, che fosse dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione spiegata dal condomino Pt_1 contro la delibera condominiale del 12.06.2023 per carenza d'interesse ad agire e che, sempre in via preliminare e gradata, fosse dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'amministratore del e la conseguente violazione, da parte del ricorrente, del principio del litisconsorzio CP_2 necessario di cui all'art. 102 c.p.c. con riguardo a tutti i condomini del resistente ovvero a CP_2
quelli titolari di uso esclusivo sul lastrico solare. Nel merito ha chiesto che, previa declaratoria della natura contrattuale del regolamento condominiale e della sua trascrizione, fosse rigettata la domanda attorea. In particolare ha dedotto:
- che l'impugnativa del ricorrente doveva essere dichiarata inammissibile perché carente del necessario interesse a promuoverla;
- che, difatti, mediante la delibera assembleare del 12.06.2023 era stato espresso soltanto un parere negativo alla posa della canna fumaria, così come richiesto da;
Parte_1
- che, quindi, la delibera non conteneva alcun divieto e non incideva in maniera precettiva o impositiva sul diritto patrimoniale del singolo condomino;
- che, di conseguenza, l'impugnativa sebbene accolta, avrebbe potuto soltanto determinare la caducazione della delibera senza però potersi sostituire in positivo all'attività dell'assemblea;
- che, essendo stata proposta una questione avente ad oggetto l'opponibilità o meno del regolamento condominiale e la mancata trascrizione dello stesso, avrebbe dovuto essere integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i condomini e, conseguentemente, essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'amministratore;
pagina 6 di 11 - che, quindi, l'impugnazione doveva essere dichiarata inammissibile per violazione del principio del contraddittorio;
- che il regolamento richiamato nella delibera del 12.06.2023 era di natura contrattuale ed anche stato trascritto, oltre che richiamato nell'atto di acquisto del Pt_1
- che, pertanto, il regolamento era opponibile al ricorrente e conteneva il divieto per i condomini d'utilizzare la cosa comune (oltre a quella di proprietà esclusiva) provocando rumori, esalazioni e simili, in cui andavano annoverati anche i fumi della canna fumaria;
- che tali esalazioni, poiché avrebbero dovuto essere portate “a tetto”, attraverso la canna fumaria, rappresentavano un danno per i condomini, considerato che il Controparte_2
era coperto da lastrico solare utilizzato dagli stessi per svariate necessità;
- che i fumi derivanti dall'esalazione della canna fumaria avrebbero potuto creare disagio anche a tutte le unità immobiliari esposte sul cavedio;
- che l'apposizione della canna fumaria era impedita, altresì, dalla norma di cui all'art. 2, lett. b) n. 2 del regolamento che vietava di “tenere aperte le porte degli appartamenti, di sporcare, ingombrare, ed occupare in qualsiasi modo e per uso che non sia di interesse comune i pianerottoli, le scale e tutti i locali e spazi di ragione comune”;
- che, in ogni caso, l'apposizione della canna fumaria da parte di non avrebbe potuto Parte_1
essere considerata rientrante nelle facoltà di cui il condomino gode circa l'utilizzo della cosa comune;
- che la delibera era legittima anche nella parte in cui non aveva consentito a Parte_1
l'apposizione della canna fumaria, in quanto ciò avrebbe compromesso il decoro architettonico dell'edificio condominiale;
- che la delibera era valida in punto di quorum deliberativo, considerato che era stata approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresentava più di 1/3 del valore dell'edificio;
- che il era legittimato a deliberare sul lastrico solare, il quale non era di proprietà CP_2
esclusiva di singoli condomini, ma solo di uso e godimento esclusivi;
- che la domanda risarcitoria era improcedibile in quanto non era stato esperito il tentativo di mediazione;
pagina 7 di 11 - che, sulla base dello stato attuale della tecnica, sarebbe stato possibile installare cappe a circuito chiuso senza canna fumaria;
- che non vi era alcuna prova che vi fosse una trattativa seria circa il contratto di locazione con la piadineria ed avente come condizione che il locale del ricorrente fosse dotato di canna fumaria.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 19.6.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata in data 18.12.2024 l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ex art. 281sexies c.p.c., celebratasi mediante trattazione scritta.
⁎
La domanda del ricorrente è inammissibile per carenza d'interesse ad agire.
Occorre premettere che a norma dell'art. 100 c.p.c. “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”. L'interesse ad agire, che si concreta nell'esigenza di colui che propone la domanda di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile che con l'intervento del giudice, costituisce una condizione dell'azione. Esso deve essere concreto ed attuale e alla sua carenza consegue una pronuncia di inammissibilità della domanda giudiziale.
Con specifico riferimento all'impugnativa di una delibera condominiale, è necessaria la sussistenza di circostanze che dimostrino l'esistenza di un pregiudizio concreto ed attuale rispetto alla temuta lesione del diritto del condomino derivante dalla delibera stessa.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che "l'interesse all'impugnazione di una deliberazione dell'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1137 cod. civ., pur non essendo condizionato al riscontro della concreta incidenza sulla singola situazione del condomino, postula comunque che la delibera in questione sia idonea a determinare un mutamento della posizione dei condomini nei confronti dell'ente di gestione, suscettibile di eventuale pregiudizio" (cfr. Cass.
10/05/2013, n. 11214, Cass. 09/03/2017 n. 6128).
L'impugnazione non può, dunque, essere fine a se stessa e volta soltanto ad ottenere la pronuncia di invalidità della delibera, ma è necessario che da tale pronuncia derivi un vantaggio giuridicamente apprezzabile per chi agisce. Occorre, dunque, un interesse che non può consistere esclusivamente nell'annullamento della decisione assembleare.
pagina 8 di 11 Nella specie, il ricorrente ai sensi dell'art. 1122 c.c., ha informato l'amministratore di Pt_1 condominio della sua volontà di installare la canna fumaria ai sensi dell'art. 1102 c.c. Su richiesta del condomino, nel corso della riunione straordinaria del 12.6.2023, l'assemblea condominiale ha espresso parere negativo alla posa della canna fumaria.
Il provvedimento adottato dall'assemblea dei condomini non contiene un divieto per il condomino d'installare la canna fumaria, ma ha soltanto ad oggetto l'espressione di un parere negativo su tale iniziativa. Trattasi di una delibera che non incide in maniera precettiva o impositiva sul diritto patrimoniale del singolo condomino d'utilizzare il bene comune in maniera conforme a quanto previsto dall'art. 1102 c.c. Tale norma prevede che “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”. È, dunque, consentito al singolo condomino di usare le parti comune in maniera più intensa rispetto agli altri, purché non vengano superati i limiti di cui all'art. 1102 c.c. consistenti nel divieto di ciascun partecipante di alterare la destinazione della stessa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
In base a tale disposizione, il ricorrente avrebbe, quindi, potuto servirsi delle parti comuni per il posizionamento della canna fumaria, salvo il diritto del Condominio d'adire l'autorità giudiziaria per il ripristino dello status quo ante nel caso in cui avesse ritenuto violati i limiti di cui all'art. 1102 c.c. o quanto stabilito dal regolamento condominiale.
L'obbligo di cui all'art. 1122, c. 2, c.c. di preventiva comunicazione all'amministrazione condominiale non comporta, altresì, la necessità di ottenere un preventivo assenso dell'assemblea condominiale, il quale, pertanto, non avrebbe potuto essere richiesto dal Comune di Verbania, come, invece, risulta dal documento prodotto (doc. 6 parte ricorrente).
Nel caso concreto il ricorrente ha agito per tutelare l'affermato diritto di posizionare una canna fumaria, chiedendo la declaratoria della nullità e/o annullabilità di un mero parere negativo, il quale, in quanto tale, non impone alcun divieto a carico del L'eventuale eliminazione di tale delibera non CP_2
eliderebbe alcun divieto e non consentirebbe a parte attrice di ottenere il riconoscimento del diritto invocato. La domanda attorea ha, infatti, ad oggetto il solo annullamento della delibera del 12.6.2023, ma non, altresì, l'accertamento della conformità dell'opera ai limiti legali e del regolamento condominiale. A fronte di tale petitum, la caducazione della delibera assembleare non determinerebbe il pagina 9 di 11 soddisfacimento dell'interesse positivo del ricorrente al riconoscimento della possibilità d'utilizzare delle parti comuni per la posa di una canna fumaria, non potendo l'autorità giudiziaria sostituirsi alla volontà assembleare e non essendo stata formulata una domanda avente ad oggetto l'accertamento del diritto invocato. La rimozione del parere negativo espresso dal non consentirebbe, dunque, CP_2 all'attore di conseguire l'interesse concreto perseguito, non potendo da ciò scaturire l'autorizzazione alla realizzazione della canna fumaria.
Da ciò, consegue, altresì, che non può essere accolta la domanda di condanna al risarcimento dei danni subiti. Difatti, essendo la delibera un mero parere e non avendo ad oggetto un divieto al posizionamento della canna fumaria, non può ritenersi sussistente un pregiudizio causalmente riconducibile alla sua adozione.
La delibera impugnata non presenta, inoltre, il vizio formale di non essere stata assunta con il quorum di legge, pari alla maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. La stessa, come indicato nel verbale dell'assemblea, è stata, infatti, adottata in seconda convocazione, sicché, in base a quanto previsto dall'art. 1136, c. 2, c.c. “è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio”. Essendo stata adottata con un numero di millesimi pari a 429,64/1000 e, quindi superiore ad un terzo del valore dell'edificio, risulta essere stata validamente deliberata. Inoltre, la delibera non richiedeva la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, c. 5, c.c., non avendo ad oggetto innovazioni, così come previsto dall'art. 1120 c.c.
In ogni caso, infine, i limiti al godimento degli immobili di proprietà esclusive contenuti nel regolamento del Condominio sono opponibili al ricorrente, trattandosi di regolamento CP_2
contrattuale trascritto. È noto, infatti, che il regolamento, come nella specie, predisposto dal costruttore o dall'unico proprietario originario dell'intero edificio, e accettato dai condomini con i singoli atti di acquisto, ha natura contrattuale con riferimento alle disposizioni che incidono nella sfera dei diritti soggettivi e degli obblighi di ciascun condomino. Al riguardo, la giurisprudenza ha, infatti, affermato che “le clausole del regolamento condominiale di natura contrattuale, che può imporre limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà purché siano enunciate in modo chiaro ed esplicito, sono vincolanti per gli acquirenti dei singoli appartamenti qualora, indipendentemente dalla trascrizione, nell'atto di acquisto si sia fatto riferimento
pagina 10 di 11 al regolamento di condominio, che – seppure non inserito materialmente – deve ritenersi conosciuto o accettato in base al richiamo o alla menzione di esso nel contratto” (Cass. 17886/2009).
Nella specie, il regolamento redatto dall'originario unico proprietario è stato trascritto unitamente al primo atto di compravendita del 1966 di unità immobiliari, essendo stato ricompreso tra i documenti ad esso allegati (doc. 2). Inoltre, nell'atto di acquisto di è contenuta la clausola che Parte_1 testualmente prevede che “la parte acquirente si obbliga a rispettare il regolamento di condominio attualmente vigente nello stabile in Comune di Verbania, C.so Goffredo Mameli, 47” e, quindi, un espresso richiamo al regolamento condominiale, con conseguente accettazione delle limitazioni in esso stabilite.
Alla luce delle considerazioni esposte, deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda per carenza d'interesse d'agire in capo al ricorrente.
La decisione è svolta sulla base della ragione più liquida restando assorbite le restanti deduzioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto deve essere condannato alla Parte_1
rifusione delle spese di lite sostenute dal liquidate sulla base dei parametri Controparte_2
ministeriali, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, applicando i parametri minimi per le causa di valore indeterminabile (esclusa la fase istruttoria), stante la decisione in punto di questione meramente processuale, in € 4.985,40 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. minimi 3.562
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, ogni altra eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara l'inammissibilità della domanda formulata da;
Parte_1
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite Parte_1 Controparte_2
liquidate in € 4.985,40 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Verbania, 17.1.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1568/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. RICCIO Parte_1 C.F._1
EDOARDO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. RICCA BENIAMINO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reictis: Nel merito a) accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e, conseguentemente, dichiarare nulla e/o annullare la delibera assembleare del 12 giugno 2023 al punto 1) del Controparte_2
co dice fiscale con la quale i condomini hanno deliberato
[...] P.IVA_1 negativamente alla richiesta del condomino di realizzare una canna fumaria esterna in Parte_1 acciaio lungo la parete verticale esterna del cavedio condominiale. b) conseguentemente all'accoglimento del punto precedente, condannare il Controparte_2
codice fiscale , al pagamento, a favore del ricorrente ,
[...] P.IVA_1 Parte_1
pagina 1 di 11 la somma di euro 46.800,00 (quaranteseimilaottocento/00) o quella diversa maggiore o minore somma ritenuta congrua dal Tribunale quale risarcimento danni per perdita dell'affare. In via istruttoria: Ammettersi prova per testi sul seguente capitolo di prova: “vero che era mia intenzione sottoscrivere un contratto di locazione con il Signor avente ad oggetto Parte_1 l'unità immobiliare posta nel codice fiscale Controparte_2
, al fine di esercitare l'attività di piadineria a condizione che fosse possibile installare P.IVA_1 canna fumaria per l'evacuazione dei fumi della ristorazione e che la delibera assunta mi ha portato a non sottoscrivere nulla” (teste , legale rappresentante della Testimone_1 Parte_2
Via Bastioni 20, 24021 Albino (Bg)) Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Per il convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verbania, rejectis contrariis, e previe tutte le declaratorie del caso, con riguardo alla domanda avente ad oggetto la richiesta di annullamento e/o nullità della delibera condominiale 12.06.2023, in via preliminare: A) dichiarare la inammissibilità dell'impugnazione spiegata dal condomino contro la Pt_1 delibera condominiale del 12.06.2023 in quanto il ricorrente difetta di interesse ad agire;
B) dichiarare, in via gradata e sempre preliminare, il difetto di legittimazione passiva dell'amministratore del e la conseguente violazione, da parte del ricorrente, del principio CP_2 del litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 cpc con riguardo a tutti i condomini del CP_2 resistente ovvero a quelli titolari di uso esclusivo sul lastrico solare, con conseguente ordine di integrazione del contraddittorio che dovrà essere preceduto da nuova procedura di mediazione;
nel merito, previa declaratoria che il regolamento condominiale del convenuto è di tipo CP_2 contrattuale ed è trascritto e, dunque, è opponibile a tutti i condomini ed acquirenti delle singole unità, si chiede il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e diritto, previo accertamento che la canna fumaria, che il sig. vorrebbe posizionare sulla facciata laterale del , Parte_1 CP_2 viola il regolamento all'art. 2, così come specificato in narrativa di questo atto, non rispetta le distanze dalle pareti finestrate, determina violazione del decoro architettonico dell'edificio condominiale, della sua estetica, delle sue linee essenziali anche con riguardo alla sua visibilità dall'esterno e dalla strada pubblica;
costituisce causa di esalazioni maleodoranti ed insalubri che si diffondono sul lastrico solare
e nel cavedio per effetto di venti, correnti e così via, capaci anche di causare limitazioni, fastidi, pregiudizi alle condizioni di attuale fruibilità e godimento del lastrico solare sia nelle parti comuni sia nelle parti di uso esclusivo. E non da ultimo perché la canna fumaria che vorrebbe posizionare il sig. potrebbe essere sostituita con cappe a circuito chiuso o con altri ritrovati tecnici. Con Pt_1 riguardo alla domanda di danno spiegata dal sig. si chiede che essa venga dichiarata Pt_1 improcedibile per mancato esperimento della negoziazione assistita e/o mediazione e, se si dovesse entrare nel merito, che essa venga rigettata in quanto infondata in fatto e diritto. Con favore di spese e competenze di giudizio
In via istruttoria. Ci si oppone alla ammissione del capitolo di prova per testi richiesto dal ricorrente
(teste ) in quanto per un verso inutile essendo già presente agli atti il documento n. 2 Testimone_1 del Sig. da cui desumere le intenzioni del titolare della e per altro verso è Pt_1 Parte_2 inammissibile ex art. 2722 cc in quanto la testimonianza verterebbe su di un patto aggiunto al doc. n. 2
pagina 2 di 11 e/o ad esso contemporaneo. In caso di ammissione della testimonianza del sig. , si Testimone_1 chiede di ammettersi, sempre con il medesimo teste, il seguente capitolo di prova: a) <<< Vero che stavo cercando un gestore per l'attività commerciale di da aprire nel locale del sig. Parte_2
. Il Condominio, senza inversione dell'onere della prova, chiede ammettersi la Parte_1 testimonianza dei signori (tutti non condomini): 1) , residente a [...]
Castello, 27/C; 2) , residente a [...]; 3) Testimone_3 Tes_4
domiciliato a Verbania Via San Fabiano, 4; 4) residente a [...]
[...] Testimone_5 in Corso Nazioni Unite, 6; sulle seguenti circostanze: A) Vero che riconosco nelle foto che mi si rammostrano (all. 5 e 5bis del Condominio) il lastrico solare del Controparte_2 di Verbania;
B) Vero che il lastrico solare condominiale, accessibile attraverso le scale
[...] interne, è utilizzato dai condomini per stendere la biancheria, per trascorrere momenti di relax come prendere il sole, colloquiare, leggere, fare tavolate estive con amici e l'ho anche io utilizzato nel medesimo modo in quanto: compagno della condomina sig.ra (teste ), in quanto Tes_6 Tes_3 amico (teste ) e compagna (teste del condomino Avv. Sergio Testimone_4 Testimone_5
Napoletano, in quanto inquilina (teste ) delle sig.re condomine e Testimone_2 Parte_3 [...]
. Si chiede ammettersi la testimonianza del sig. legale rappresentante della Per_1 Tes_7
corrente in Somma Lombardo, Via Milano, 31, sulla seguente circostanza: C) Vero Parte_4 che ho di recente, primi mesi dell'anno 2024, preso in locazione il locale del Sig. in Parte_1
Verbania nel Condominio Corso Mameli-Piazza Matteotti da adibire ad attività di ristorazione, con somministrazione di alimenti e con utilizzo di cappa a circuito chiuso senza canna fumaria>>; D) Vero che all'interno del locale che ho preso in locazione del sig. sto eseguendo lavori di Parte_1 adeguamento alle esigenze dell'attività commerciale. Si chiede ammettere, senza inversione dell'onere della prova e solo nel caso si dovesse entrare nel merito dell'impugnativa, consulenza tecnica d'ufficio che risponda al seguente quesito: presa visione della documentazione versata in atti dalle parti, effettuato il sopralluogo dell'immobile condominiale denominato Controparte_2 di Verbania, soprattutto con riguardo al cavedio ed al lastrico solare, esaminata ogni altra
[...] documentazione utile anche presso gli uffici comunali o di pubblica amministrazione in genere che si rendesse necessaria – 1) descriva l'immobile condominiale da un punto di vista del suo aspetto estetico, architettonico, storico, mettendone in rilievo data di costruzione, linee essenziali estetiche che lo caratterizzano, vicinanza al lago, collocazione all'interno del centro storico di Verbania-Intra, sua sottoposizione a vincoli storici, di Belle Arti o qualsiasi altro genere ed in particolare ne descriva la facciata principale ed il cavedio o facciata laterale nella quale ultima il condomino vorrebbe Pt_1 istallare la canna fumaria;
descriva inoltre il lastrico solare del , la sua ampiezza e le sue CP_2 potenzialità di utilizzo, nonché le modalità di accesso ad esso;
2) descriva, sulla base della documentazione in atti, l'opera che il condomino intende realizzare, ossia la canna fumaria Pt_1 di cui è causa mettendone in rilievo le caratteristiche tecniche: ossia la sua lunghezza, il suo diametro, il materiale di costruzione anche con riguardo alla sua rifrangenza, la distanza che assumerebbe il posizionamento della canna fumaria così come richiesto dal condomino rispetto alla pareti finestrate del cavedio mettendo in rilievo a che distanze dalle finestre dovrebbe stare la canna fumaria per evitare violazioni di norme regolamentari, edilizie, sanitarie o altro;
evidenziando in particolare se sarebbero possibili in futuro ulteriori posizionamenti di canne fumarie all'interno del cavedio nel rispetto delle distanze dalle pareti finestrate, delle norme di sicurezza e salubrità dettate dai regolamenti comunali e dalle leggi statali e regionali;
3) confermi o meno il CTU se i rendering o comunque le fotografie prodotte con le perizie ( doc. 6 e 6 bis e 7 del convenuto) Tes_3 CP_2 pagina 3 di 11 che raffigurano la canna fumaria così come ipoteticamente dovrebbe essere posizionata, sono corrette rispetto a quanto richiesto dal sig. in caso contrario produca il CTU un rendering che Pt_1 espliciti visivamente la collocazione della canna fumaria nel cavedio condominiale, la sua ampiezza, il suo colore, il materiale di costruzione e la sua sopraelevazione rispetto al lastrico solare;
4) dica il
CTU se il posizionamento di una canna fumaria, così come verrebbe effettuare il sig. con le Pt_1 caratteristiche che si possono ricavare dalla documentazione in atti, possa ritenersi lesiva del decoro architettonico dell'edificio condominiale, della sua estetica, delle sue linee essenziali anche con riguardo alla sua visibilità dall'esterno, mettendo in evidenza se nella zona vi sono altri edifici con simili manufatti posizionati sulla facciata;
5) evidenzi il tipo di fumi che potrebbero essere condotti attraverso la canna fumaria anche con riguardo al loro odore, alla possibilità o meno degli stessi di diffondersi sul lastrico solare e nel cavedio per effetto di venti, correnti e così via, la loro eventuale nocività per la salute umana e la loro eventuale capacità di causare limitazioni, fastidi, pregiudizi di qualsiasi genere alle condizioni di attuale fruibilità e godimento del lastrico solare anche rispetto all'utilizzo che i condomini ne fanno, come verrà provato in corso di causa, sia nelle parti comuni sia nelle parti di uso esclusivo;
6) dica il CTU se, sulla base delle attuali conoscenze tecniche e scientifiche, sia o meno possibile, per un'attività di ristorazione come quella di piadineria od altro, sostituire la canna fumaria costituita da tubazione in acciaio con scarico a tetto con cappe a circuito chiuso con condensazione refrigerata e con carboni attivi, così come messo in evidenza dal Dott.
nella sua relazione oppure con altri ritrovati tecnici”. Tes_3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il deposito del ricorso ex art. 281decies c.p.c. ha convenuto in giudizio il Parte_1
chiedendo che fosse accertata e dichiarata la nullità e/o Controparte_2
annullabilità della delibera assembleare del 12 giugno 2023 con la quale i condomini avevano deliberato negativamente alla richiesta del condomino di realizzare una canna fumaria Parte_1
esterna in acciaio lungo la parete verticale del cavedio condominiale. In particolare ha dedotto:
- che l'attore era proprietario di un'unita immobiliare nel fabbricato denominato "Condominio
Rusconi" o " , sito in Corso Goffredo Mameli n. 47; Controparte_2
- che lo stesso era intenzionato ad adibire l'immobile ad uso commerciale, avviando un'attività di piadineria a mezzo di conduttore a seguito di proposta di contratto a lui pervenuta;
- che al fine di poter dar vita ad un negozio di piadineria era necessario che fosse installata una canna fumaria così da poter far fuoriuscire le esalazioni di natura alimentare;
- che l'intervento prevedeva la posa di una canna fumaria esterna in acciaio lungo la parete verticale esterna del cavedio condominiale volto verso l'interno dell'edificio, e quindi non visibile se non nella parte oltre il lastrico solare;
pagina 4 di 11 - che ai sensi dell'articolo 1122 comma 2 c.c. il condomino aveva informato Pt_1
l'amministrazione condominiale della sua volontà di installare la canna fumaria ai sensi dell'art. 1102
c.c., in rispetto della normativa di settore UNI 7129;
- che l'assemblea del 12 giugno 2023 aveva espresso parere negativo alla posa della canna fumaria da parte di in virtù di quanto disposto dall'art. 2, lett. a), del regolamento condominiale;
Parte_1
- che nelle motivazioni allegate al medesimo verbale oggetto di impugnazione era stato argomentato che la canna fumaria avrebbe creato un concreto e permanente danno ai proprietari dei lastrici solari, avrebbe pregiudicato le condizioni di piena fruibilità e godimento della parte comune del lastrico solare, nonché avrebbe modificato permanentemente l'estetica dell'edificio;
- che il Comune di Verbania aveva anticipato a che, stante il parere negativo del Condominio, Pt_1 non avrebbe concesso l'autorizzazione paesaggistica;
- che all'esito del procedimento, il Comune, aveva deciso d'assumere una posizione attendista avvisando che la riserva sarebbe stata sciolta solo all'esito della causa;
- che esclusivamente un regolamento avente natura contrattuale avrebbe potuto limitare il diritto di uso delle parti comuni da parte del singolo condomino ai sensi dell'art. 1102 c.c.;
- che nell'atto d'acquisto dell'attore non vi era alcun richiamo al divieto di godimento di cui all'articolo
1102 c.c. e che il regolamento condominiale non era mai stato trascritto;
- che l'atto di acquisto del richiamava il generico regolamento del condominio il quale, in Pt_1 quanto tale, non poteva che essere quello di cui all'articolo 1138 c.c.;
- che sarebbe consentito l'appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale a condizione che non impedisca l'uso paritario delle parti comuni, non provochi pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza dell'edificio e non ne alteri il decoro architettonico;
- che, essendo la canna fumaria poco visibile, non costituiva un pregiudizio economico tale da comportare un deprezzamento dell'intero fabbricato e non era, quindi, lesiva del suo decoro;
- che la delibera era annullabile in quanto non assunta con il quorum di legge;
- che, inoltre, la motivazione era viziata per eccesso di potere da parte dell'assemblea, la quale aveva deliberato a tutela di diritti esclusivi esorbitanti dalle proprie attribuzioni;
pagina 5 di 11 - che se vi erano porzioni proprietà privata in prossimità dello sbocco della canna fumaria, le restanti parti comuni era sufficientemente lontane da non ricavarne pregiudizio dalla presenza della canna fumaria;
- che dalla delibera illegittimamente assunta dal condominio erano conseguiti danni ad Parte_1 per avere perso l'affare della locazione;
- che, pertanto, il Condominio doveva essere condannato al pagamento della somma di euro 46.800,00, corrispondente alla perdita della possibilità di affittare il locale a ditta che era intenzionata a prenderlo in locazione per esercitare una piadineria.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il chiedendo, in via Controparte_2 preliminare, che fosse dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione spiegata dal condomino Pt_1 contro la delibera condominiale del 12.06.2023 per carenza d'interesse ad agire e che, sempre in via preliminare e gradata, fosse dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'amministratore del e la conseguente violazione, da parte del ricorrente, del principio del litisconsorzio CP_2 necessario di cui all'art. 102 c.p.c. con riguardo a tutti i condomini del resistente ovvero a CP_2
quelli titolari di uso esclusivo sul lastrico solare. Nel merito ha chiesto che, previa declaratoria della natura contrattuale del regolamento condominiale e della sua trascrizione, fosse rigettata la domanda attorea. In particolare ha dedotto:
- che l'impugnativa del ricorrente doveva essere dichiarata inammissibile perché carente del necessario interesse a promuoverla;
- che, difatti, mediante la delibera assembleare del 12.06.2023 era stato espresso soltanto un parere negativo alla posa della canna fumaria, così come richiesto da;
Parte_1
- che, quindi, la delibera non conteneva alcun divieto e non incideva in maniera precettiva o impositiva sul diritto patrimoniale del singolo condomino;
- che, di conseguenza, l'impugnativa sebbene accolta, avrebbe potuto soltanto determinare la caducazione della delibera senza però potersi sostituire in positivo all'attività dell'assemblea;
- che, essendo stata proposta una questione avente ad oggetto l'opponibilità o meno del regolamento condominiale e la mancata trascrizione dello stesso, avrebbe dovuto essere integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i condomini e, conseguentemente, essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'amministratore;
pagina 6 di 11 - che, quindi, l'impugnazione doveva essere dichiarata inammissibile per violazione del principio del contraddittorio;
- che il regolamento richiamato nella delibera del 12.06.2023 era di natura contrattuale ed anche stato trascritto, oltre che richiamato nell'atto di acquisto del Pt_1
- che, pertanto, il regolamento era opponibile al ricorrente e conteneva il divieto per i condomini d'utilizzare la cosa comune (oltre a quella di proprietà esclusiva) provocando rumori, esalazioni e simili, in cui andavano annoverati anche i fumi della canna fumaria;
- che tali esalazioni, poiché avrebbero dovuto essere portate “a tetto”, attraverso la canna fumaria, rappresentavano un danno per i condomini, considerato che il Controparte_2
era coperto da lastrico solare utilizzato dagli stessi per svariate necessità;
- che i fumi derivanti dall'esalazione della canna fumaria avrebbero potuto creare disagio anche a tutte le unità immobiliari esposte sul cavedio;
- che l'apposizione della canna fumaria era impedita, altresì, dalla norma di cui all'art. 2, lett. b) n. 2 del regolamento che vietava di “tenere aperte le porte degli appartamenti, di sporcare, ingombrare, ed occupare in qualsiasi modo e per uso che non sia di interesse comune i pianerottoli, le scale e tutti i locali e spazi di ragione comune”;
- che, in ogni caso, l'apposizione della canna fumaria da parte di non avrebbe potuto Parte_1
essere considerata rientrante nelle facoltà di cui il condomino gode circa l'utilizzo della cosa comune;
- che la delibera era legittima anche nella parte in cui non aveva consentito a Parte_1
l'apposizione della canna fumaria, in quanto ciò avrebbe compromesso il decoro architettonico dell'edificio condominiale;
- che la delibera era valida in punto di quorum deliberativo, considerato che era stata approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresentava più di 1/3 del valore dell'edificio;
- che il era legittimato a deliberare sul lastrico solare, il quale non era di proprietà CP_2
esclusiva di singoli condomini, ma solo di uso e godimento esclusivi;
- che la domanda risarcitoria era improcedibile in quanto non era stato esperito il tentativo di mediazione;
pagina 7 di 11 - che, sulla base dello stato attuale della tecnica, sarebbe stato possibile installare cappe a circuito chiuso senza canna fumaria;
- che non vi era alcuna prova che vi fosse una trattativa seria circa il contratto di locazione con la piadineria ed avente come condizione che il locale del ricorrente fosse dotato di canna fumaria.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 19.6.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata in data 18.12.2024 l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ex art. 281sexies c.p.c., celebratasi mediante trattazione scritta.
⁎
La domanda del ricorrente è inammissibile per carenza d'interesse ad agire.
Occorre premettere che a norma dell'art. 100 c.p.c. “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”. L'interesse ad agire, che si concreta nell'esigenza di colui che propone la domanda di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile che con l'intervento del giudice, costituisce una condizione dell'azione. Esso deve essere concreto ed attuale e alla sua carenza consegue una pronuncia di inammissibilità della domanda giudiziale.
Con specifico riferimento all'impugnativa di una delibera condominiale, è necessaria la sussistenza di circostanze che dimostrino l'esistenza di un pregiudizio concreto ed attuale rispetto alla temuta lesione del diritto del condomino derivante dalla delibera stessa.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che "l'interesse all'impugnazione di una deliberazione dell'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1137 cod. civ., pur non essendo condizionato al riscontro della concreta incidenza sulla singola situazione del condomino, postula comunque che la delibera in questione sia idonea a determinare un mutamento della posizione dei condomini nei confronti dell'ente di gestione, suscettibile di eventuale pregiudizio" (cfr. Cass.
10/05/2013, n. 11214, Cass. 09/03/2017 n. 6128).
L'impugnazione non può, dunque, essere fine a se stessa e volta soltanto ad ottenere la pronuncia di invalidità della delibera, ma è necessario che da tale pronuncia derivi un vantaggio giuridicamente apprezzabile per chi agisce. Occorre, dunque, un interesse che non può consistere esclusivamente nell'annullamento della decisione assembleare.
pagina 8 di 11 Nella specie, il ricorrente ai sensi dell'art. 1122 c.c., ha informato l'amministratore di Pt_1 condominio della sua volontà di installare la canna fumaria ai sensi dell'art. 1102 c.c. Su richiesta del condomino, nel corso della riunione straordinaria del 12.6.2023, l'assemblea condominiale ha espresso parere negativo alla posa della canna fumaria.
Il provvedimento adottato dall'assemblea dei condomini non contiene un divieto per il condomino d'installare la canna fumaria, ma ha soltanto ad oggetto l'espressione di un parere negativo su tale iniziativa. Trattasi di una delibera che non incide in maniera precettiva o impositiva sul diritto patrimoniale del singolo condomino d'utilizzare il bene comune in maniera conforme a quanto previsto dall'art. 1102 c.c. Tale norma prevede che “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”. È, dunque, consentito al singolo condomino di usare le parti comune in maniera più intensa rispetto agli altri, purché non vengano superati i limiti di cui all'art. 1102 c.c. consistenti nel divieto di ciascun partecipante di alterare la destinazione della stessa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
In base a tale disposizione, il ricorrente avrebbe, quindi, potuto servirsi delle parti comuni per il posizionamento della canna fumaria, salvo il diritto del Condominio d'adire l'autorità giudiziaria per il ripristino dello status quo ante nel caso in cui avesse ritenuto violati i limiti di cui all'art. 1102 c.c. o quanto stabilito dal regolamento condominiale.
L'obbligo di cui all'art. 1122, c. 2, c.c. di preventiva comunicazione all'amministrazione condominiale non comporta, altresì, la necessità di ottenere un preventivo assenso dell'assemblea condominiale, il quale, pertanto, non avrebbe potuto essere richiesto dal Comune di Verbania, come, invece, risulta dal documento prodotto (doc. 6 parte ricorrente).
Nel caso concreto il ricorrente ha agito per tutelare l'affermato diritto di posizionare una canna fumaria, chiedendo la declaratoria della nullità e/o annullabilità di un mero parere negativo, il quale, in quanto tale, non impone alcun divieto a carico del L'eventuale eliminazione di tale delibera non CP_2
eliderebbe alcun divieto e non consentirebbe a parte attrice di ottenere il riconoscimento del diritto invocato. La domanda attorea ha, infatti, ad oggetto il solo annullamento della delibera del 12.6.2023, ma non, altresì, l'accertamento della conformità dell'opera ai limiti legali e del regolamento condominiale. A fronte di tale petitum, la caducazione della delibera assembleare non determinerebbe il pagina 9 di 11 soddisfacimento dell'interesse positivo del ricorrente al riconoscimento della possibilità d'utilizzare delle parti comuni per la posa di una canna fumaria, non potendo l'autorità giudiziaria sostituirsi alla volontà assembleare e non essendo stata formulata una domanda avente ad oggetto l'accertamento del diritto invocato. La rimozione del parere negativo espresso dal non consentirebbe, dunque, CP_2 all'attore di conseguire l'interesse concreto perseguito, non potendo da ciò scaturire l'autorizzazione alla realizzazione della canna fumaria.
Da ciò, consegue, altresì, che non può essere accolta la domanda di condanna al risarcimento dei danni subiti. Difatti, essendo la delibera un mero parere e non avendo ad oggetto un divieto al posizionamento della canna fumaria, non può ritenersi sussistente un pregiudizio causalmente riconducibile alla sua adozione.
La delibera impugnata non presenta, inoltre, il vizio formale di non essere stata assunta con il quorum di legge, pari alla maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. La stessa, come indicato nel verbale dell'assemblea, è stata, infatti, adottata in seconda convocazione, sicché, in base a quanto previsto dall'art. 1136, c. 2, c.c. “è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio”. Essendo stata adottata con un numero di millesimi pari a 429,64/1000 e, quindi superiore ad un terzo del valore dell'edificio, risulta essere stata validamente deliberata. Inoltre, la delibera non richiedeva la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, c. 5, c.c., non avendo ad oggetto innovazioni, così come previsto dall'art. 1120 c.c.
In ogni caso, infine, i limiti al godimento degli immobili di proprietà esclusive contenuti nel regolamento del Condominio sono opponibili al ricorrente, trattandosi di regolamento CP_2
contrattuale trascritto. È noto, infatti, che il regolamento, come nella specie, predisposto dal costruttore o dall'unico proprietario originario dell'intero edificio, e accettato dai condomini con i singoli atti di acquisto, ha natura contrattuale con riferimento alle disposizioni che incidono nella sfera dei diritti soggettivi e degli obblighi di ciascun condomino. Al riguardo, la giurisprudenza ha, infatti, affermato che “le clausole del regolamento condominiale di natura contrattuale, che può imporre limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà purché siano enunciate in modo chiaro ed esplicito, sono vincolanti per gli acquirenti dei singoli appartamenti qualora, indipendentemente dalla trascrizione, nell'atto di acquisto si sia fatto riferimento
pagina 10 di 11 al regolamento di condominio, che – seppure non inserito materialmente – deve ritenersi conosciuto o accettato in base al richiamo o alla menzione di esso nel contratto” (Cass. 17886/2009).
Nella specie, il regolamento redatto dall'originario unico proprietario è stato trascritto unitamente al primo atto di compravendita del 1966 di unità immobiliari, essendo stato ricompreso tra i documenti ad esso allegati (doc. 2). Inoltre, nell'atto di acquisto di è contenuta la clausola che Parte_1 testualmente prevede che “la parte acquirente si obbliga a rispettare il regolamento di condominio attualmente vigente nello stabile in Comune di Verbania, C.so Goffredo Mameli, 47” e, quindi, un espresso richiamo al regolamento condominiale, con conseguente accettazione delle limitazioni in esso stabilite.
Alla luce delle considerazioni esposte, deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda per carenza d'interesse d'agire in capo al ricorrente.
La decisione è svolta sulla base della ragione più liquida restando assorbite le restanti deduzioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto deve essere condannato alla Parte_1
rifusione delle spese di lite sostenute dal liquidate sulla base dei parametri Controparte_2
ministeriali, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, applicando i parametri minimi per le causa di valore indeterminabile (esclusa la fase istruttoria), stante la decisione in punto di questione meramente processuale, in € 4.985,40 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. minimi 3.562
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, ogni altra eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara l'inammissibilità della domanda formulata da;
Parte_1
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite Parte_1 Controparte_2
liquidate in € 4.985,40 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Verbania, 17.1.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
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