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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/02/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
C O R T E D I A P P E L L O D I R O M A
I° Sezione Lavoro e Previdenza
Composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Guido Rosa Presidente est. dott. Francesca Del Villano Aceto Consigliere dott. Bianca Maria Serafini Consigliere all'esito dell'udienza del 13.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1628 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
T R A rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 disgiuntamente, dall'avv. Stefania Aguzzi e dall'avv. Barbara Cocquio in forza di procura alle liti in atti e presso il cui studio sito in Roma, Via Gaetano Donizetti n.
20, ha eletto domicilio
Ricorrente in riassunzione
E rappresentato e difeso come in atti congiuntamente e disgiuntamente CP_1
dagli avv.ti Claudio Richetti e Roberto De Martino, elettivamente dom.ti come in atti
Resistente in riassunzione
Oggetto:- riassunzione all'esito della pronuncia rescindente della S.C. di
Cassazione n. 5542/2021 dell'1.3.2021
Conclusioni come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Si legge nella pronuncia (ordinanza) in oggetto << con sentenza depositata il
29.9.2014, la Corte d'appello di Perugia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l'opposizione proposta da avverso la cartella Parte_2
esattoriale con cui le era stato ingiunto di pagare all' premi non pagati relativi CP_1
Codi alla posizione assicurativa territoriale (c.d. di Terni;
che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque Parte_2
motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;
che l' ha resistito CP_1 con controricorso;
……che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 132 nn.
3-4 c.p.c. e 118 att. c.p.c. per non avere la sentenza impugnata riportato, tra le conclusioni, la richiesta di CTU e altresì per non aver esaminato le argomentazioni difensive, ritenendole precluse per difetto di tempestiva contestazione;
che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 2697 c.c., 112, 116, 414 e 416 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto la tardività delle sue allegazioni difensive, siccome rassegnate in data successiva alla prima udienza del giudizio riassunto avanti al Tribunale di Terni;
che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di omesso esame difatti decisivi relativi ai rapporti di dare/avere tra le parti;
che, con il quarto motivo, la ricorrente deduce violazione degli artt. 420 comma 50, 116 e 61 c.p.c. per non avere la Corte territoriale ammesso la CTU concordemente richiesta dalle parti;
che, con il quinto motivo, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 112, 116 e 421 cp.c. per non avere la Corte di merito esercitato i propri poteri ufficiosi preordinati all'accertamento della verità materiale;
che, al riguardo, va premesso che la sentenza impugnata, dopo aver ricordato che la vicenda per cui è causa trae origine da una declaratoria d'incompetenza del
Tribunale di Milano per ciò che concerneva l'opposizione proposta dall'odierna ricorrente avverso la cartella di pagamento concernente premi non pagati relativi alla posizione assicurativa territoriale (c.d. PAT) di Terni, ha dato atto che, a fronte della precisazione delle ragioni del credito da parte dell' convenuto in CP_1
riassunzione, nessuna specifica contestazione era stata tempestivamente effettuata nel corso della prima udienza avanti al Tribunale di Terni, desumendone la conseguenza che «le ragioni di sono state, per questo tramite, CP_1
inequivocabilmente e definitivamente dimostrate» (così la sentenza impugnata, pag. 4); che, ciò posto, è palese l'infondatezza del primo motivo, dovendo ribadirsi che di mancanza o apparenza di motivazione, ai fini di cui al combinato disposto degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 att. c.p.c, può legittimamente farsi questione quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (così da ult.
Cass. n. 3819 del 2020), non anche quando - come nella specie - ci si dolga della sua insufficienza sul piano della ricostruzione fattuale e giuridica (Cass. S.U. n.
8053 del 2014); che altrettanto è da dirsi con riguardo alla dedotta violazione dell'art. 132 n. 3 c.p.c., essendosi chiarito che l'esigenza d'indicare in sentenza le conclusioni delle parti deve intendersi riferita - in funzione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. - alle istanze ed eccezioni relative alla materia da decidere con la sentenza (sia pure non definitiva) e non anche alle richieste istruttorie aventi funzione strumentale rispetto alla decisione (così Cass. n. 521 del 1985); che, con riguardo al secondo motivo, va ricordato che, a norma dell'art. 50 c.p.c., «se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice [...] il processo continua davanti al nuovo giudice»; che, interpretando tale disposizione, questa Corte ha chiarito che quando la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice (o, in mancanza, dalla legge), il processo continua davanti al nuovo giudice conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, dal momento che la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario (così, tra le più recenti, Cass. n. 9915 del 2019), del quale permangono integre le preclusioni già verificatesi (Cass. n. 4775 del
2007); che, pertanto, la prima udienza utile al fine di verificare la sussistenza o meno di una non contestazione rilevante ex art. 416 c.p.c. dev'essere necessariamente quella tenutasi ex art. 420 c.p.c. nel giudizio a quo, cioè davanti al giudice poi dichiaratosi incompetente, restando all'uopo irrilevante il contegno processuale serbato davanti al giudice ad quem, in sede di riassunzione;
che, nel caso di specie, erroneamente la Corte di merito ha attribuito rilevanza preclusiva alla mancata contestazione seguita alla prima udienza celebrata davanti al Tribunale di Terni, adito in riassunzione, laddove il momento all'uopo rilevante era costituito dalla prima udienza tenutasi avanti al Tribunale di Milano;
che, avendo in quella sede l'odierna ricorrente preso espressa posizione circa l'avvenuto pagamento di quanto preteso dall' , non aveva neppure onere di ribadirla;
che, pertanto, in CP_1
accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata, assorbiti gli ulteriori mezzi di censura, va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo e assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la ocausa alla Corte d'appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione>>.
La causa è stata riassunta dalla si è Parte_1 costituito l' mentre è restata contumace. CP_1 Controparte_2
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Il principio di diritto che questa Corte è chiamata ad applicare è il seguente: , a norma dell'art. 50 c.p.c., «se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice [...] il processo continua davanti al nuovo giudice»; che, interpretando tale disposizione, questa
Corte ha chiarito che quando la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice (o, in mancanza, dalla legge), il processo continua davanti al nuovo giudice conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, dal momento che la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario (così, tra le più recenti, Cass.
n. 9915 del 2019), del quale permangono integre le preclusioni già verificatesi
(Cass. n. 4775 del 2007); che, pertanto, la prima udienza utile al fine di verificare la sussistenza o meno di una non contestazione rilevante ex art. 416 c.p.c. dev'essere necessariamente quella tenutasi ex art. 420 c.p.c. nel giudizio a quo, cioè davanti al giudice poi dichiaratosi incompetente, restando all'uopo irrilevante il contegno processuale serbato davanti al giudice ad quem, in sede di riassunzione;
che, nel caso di specie, erroneamente la Corte di merito ha attribuito rilevanza preclusiva alla mancata contestazione seguita alla prima udienza celebrata davanti al Tribunale di Terni, adito in riassunzione, laddove il momento all'uopo rilevante era costituito dalla prima udienza tenutasi avanti al Tribunale di Milano;
che, avendo in quella sede l'odierna ricorrente preso espressa posizione circa l'avvenuto pagamento di quanto preteso dall' , non aveva neppure onere di ribadirla>>. CP_1 Appare opportuna una ricostruzione, sia pure limitata, degli antefatti processuali.
La ricorrente in riassunzione (già società , con ricorso di Controparte_3
opposizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 24 D.Lgs. 26/2/1999, n. 46, nonché 295, 700 e 669 sexies c.p.c., a cartella esattoriale n.
06820060284928869000, depositato in cancelleria l'8/01/07, notificato all' (ora e sede di Milano Controparte_4 Controparte_2 CP_1
Sabaudia, il 17 gennaio 2007, adiva il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo, per quello che rileva in questa sede, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "2) Nel merito: “previo accertamento, allo stato, della inesistenza di alcun debito “della società opponente verso l' sede di CP_1
Milano Sabaudia, “dichiarare nulle e/o annullare e/o revocare la iscrizione a ruolo
“dell' sede di Milano Sabaudia e la cartella esattoriale emessa “da CP_1
i Milano per il pagamento della somma di “€. 203.335,57, oggetto CP_4 dell'opposizione.”
La ricorrente, a sostegno della sopra riportata domanda, sosteneva di non essere debitrice di alcuna somma, in quanto tutti i debiti previdenziali, indicati in cartella, relativi all'anno 2005, erano stati puntualmente e debitamente pagati, come comprovato dai prospetti contabili e correlativi dagli F24 (doc.9-12) depositati in causa.
Il giudice, con il provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione, sospendeva l'esecutorietà della cartella e del ruolo.
Si costituiva L , sempre limitando la narrativa alle domande delle quali è CP_1
ancora discussione in questa sede, che eccepiva, la parziale incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, sostenendo che, per i crediti, indicati in cartella, relativi alla PAT 27730028, dei quali è ora discussione, facente capo alla sede di
Terni, era competente il Tribunale di Terni, rimanendo circoscritta la competenza territoriale del Tribunale adito solo relativamente alle pretese dell'Istituto relative alle PAT 37202541 e 37504746 di competenza della sede di Milano Sabaudia, quantificando il relativo credito in €.126,48 e 16,16 a titolo di rata premio e sanzioni civili per l'anno 2005, per la prima PAT, e in €. 543,43 e 76,99 a titolo di rata premio e sanzioni civili per l'anno 2005 per la seconda PAT, e, quindi, complessivamente, in €.763,06.
Il Giudice fissava nuova udienza di discussione, concedendo termine per il deposito di memorie difensive, con le quali le parti – ricorrente ed , per quanto qui CP_1 rileva -, prendendo posizione sulle rispettive iniziali difese degli atti introduttivi del giudizio, completavano le loro difese .
Nella memoria difensiva autorizzata l' , per quanto riguardava il credito della CP_1
sede di Terni, si limitava nuovamente ad eccepire solo ed esclusivamente la competenza territoriale del Tribunale adito (doc. 5)
Il Tribunale di Milano così statuiva “Dichiara la incompetenza del Giudice del
Lavoro del Tribunale di Milano a conoscere la controversia in relazione alle posizioni assicurative “territoriali (p.a.t.) 27730028 (di competenza della sede di Terni), “n. 10047464 e (di competenza della sede di CP_1 P.IVA_1 CP_1
Battipaglia), “per essere rispettivamente competente con riferimento alla prima il
“Giudice del Lavoro del Tribunale di Terni e con riferimento alle altre due “il
Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno;
assegna alle parti termine “di giorni trenta per la riassunzione della causa innanzi al Giudice “dichiarato competente;
in accoglimento dell'opposizione relativa ai crediti “riferiti alle p.a.t. n. 37202541 e
37504746, di competenza della sede “ di Milano, dichiara l'insussistenza del CP_1 corrispondente debito “portato dalla cartella opposta;
compensa le spese di lite.”
Per quanto interessa il processo veniva riassunto presso il Tribunale di Terni, con ricorso iscritto a ruolo il 10/7/2008, nel quale si ripetevano, per la necessaria continuità processuale e procedimentale del giudizio instaurato avanti il Tribunale di Milano, le difese già svolte avanti quel giudice (DOC. 7).
Orbene davanti al Tribunale di Milano a fronte della deduzione svolta dalla attuale riassumente secondo cui la società opponente nulla deve all' , il quale può CP_5
non aver annotato correttamente i pagamenti ricevuti, non imputandoli alle P.A.T. per le quali erano stati fatti ed al deposito di documentazione contabile e bancaria, attestante il pagamento del premio per l'anno 2005 (DOC. 22),<< poiché la cartella
(DOC. 23), per quanto riguardava lo stabilimento di Terni, si riferiva proprio a quest'anno>>, l' (cfr. DOC. 3) con riguardo al credito dello stabilimento di CP_1
Terni si era limitato ad affermare, nelle sole conclusioni: “in via pregiudiziale, dichiarare la propria parziale incompetenza “territoriale in relazione ai crediti portati dalla cartella esattoriale “opposta e riferiti alla P.A.T. 27730028 (di CP_1 competenza della sede “di Terni) nonché alle PP.AA.TT 10047470 e CP_1
10047497 (di competenza “della sede di Battipaglia), in quanto facenti capo CP_1
a sedi “diverse da quelle d Milano, assegnando termine per la riassunzione, CP_1
“rispettivamente, dinanzi al Tribunale di Terni in funzione di Giudice del “Lavoro, per i primi e dinanzi al Tribunale di Salerno, in funzione di “giudice del lavoro, per i secondi”.
Tali deduzioni e (mancate) controdeduzioni hanno trovato mutamento solo in sede di riassunzione innanzi al giudice di Terni e solo da parte dell' . CP_1
Ed infatti l' si è costituito in giudizio davanti al giudice indicato come CP_1
competente per territorio e, solo nella memoria, ha proposto un conteggio della ricostruzione del credito, rispetto al quale innanzi al Tribunale di Milano non aveva svolto alcuna contestazione rispetto alla deduzione della controparte, oggi riassumente, di intervento pagamento di quanto dovuto e riportato in cartella per il
2005.
Secondo i nuovi e contestati conteggi dell' <<è risultato che le somme CP_1 corrisposte, nel 2006, dalla società a saldo dei premi dell'anno 2005, al quale la cartella si riferiva, erano state utilizzate per compensare altre presunte posizioni creditorie delle quali la società ignorava, persino, l'esistenza. In questo contesto di
Parte contrapposti conteggi, il ha accolto l'istanza dell' di dare corso CP_1 all'accertamento dei reciproci rapporti di dare e avere mediante una CTU tecnico contabile>>
La prima tardiva contestazione dell'intervenuto adempimento, mediante il deposito dei primi conteggi dell' contenuti nella memoria di costituzione nella fase CP_1
della riassunzione della causa, sono stati oggetto di tempestiva controcontestazione nella prima difesa utile da parte della società.
Nell'attuale ricorso in riassunzione si insiste nella circostanza che < avanti il Tribunale di Milano, che è, unicamente, quella che rileva ai fini delle preclusioni e decadenze, è stato l'istituto che non ha contestato le affermazioni e, in modo particolare, i documenti della societa' ricorrente, esposte nel ricorso introduttivo di opposizione alla cartella e offerti in comunicazione mediante il rituale deposito in cancelleria. A questo aggiungasi il fatto che la eccezione di pagamento, sollevata, dalla società ricorrente, avanti il Tribunale di Milano, era suffragata da conteggi analitici, che ricostruivano le modalità di quantificazione dei crediti dell' e da documenti fiscali (F24) che dimostravano l'avvenuto CP_1
pagamento dei medesimi (DOC. 22 cit.)>>.
A tale situazione processuale deve applicarsi il principio di diritto di cui alla sentenza rescindente.
Questa Corte deve ritenere che innanzi al giudice di Milano la deduzione documentata della società, secondo cui il credito riportato dalla cartella ancora in contestazione era stato estinto, e quindi nulla doveva ancora all' , costitusce CP_1
circostanza non contesta e cristallizzata e aquisita come tale al processo e non più modificabile neppure in sede di riassunzione della causa davanti al giudice indicato come competente per territorio.
Il fatto non contestato non ha bisogno di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il Giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza;
la contestazione una volta intervenuta nel medesimo processo (che continua e non ricomincia innanzi al giudice indicato come competente) è irretrattabile. In ogni caso la sentenza rescindente demanda a questa Corte
l'applicazione del principio di non contestazione in aderenza al principio di diritto enunciato (cfr. sentenza rescindente << …il processo continua davanti al nuovo giudice conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, dal momento che la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario …. del quale permangono integre le preclusioni già verificatesi ….la prima udienza utile al fine di verificare la sussistenza o meno di una non contestazione rilevante ex art. 416 c.p.c. dev'essere necessariamente quella tenutasi ex art. 420 c.p.c. nel giudizio a quo, cioè davanti al giudice poi dichiaratosi incompetente [ ndr. Tribunale di Milano], restando all'uopo irrilevante il contegno processuale serbato davanti al giudice ad quem [ndr. Tribunale di Terni], in sede di riassunzione>>.
Pertanto deve darsi rilievo e portata preclusiva alla mancata contestazione seguita alla prima udienza celebrata davanti al Tribunale di Milano e per l'effetto, in accoglimento della opposizione proposta dall'attuale ricorrente in riassunzione, deve essere annullata la iscrizione a ruolo dell' sede di Milano Sabaudia CP_1
e la cartella esattoriale emessa da i Milano per il pagamento della CP_4
somma relativa alla PAT 27730028 di competenza della sede di Terni oggetto dell'opposizione, pari a €.194.161,57.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, decidendo in sede di rinvio nei limiti del devolutum, in accoglimento della opposizione proposta dall'attuale ricorrente in riassunzione annulla la iscrizione a ruolo dell' sede di Milano Sabaudia e la cartella esattoriale CP_1
emessa da di Milano per il pagamento della somma relativa alla CP_4
PAT 27730028 di competenza della sede di Terni oggetto dell'opposizione, pari a
€.194.161,57. Condanna l' al pagamento in favore della CP_1 [...] delle spese dei gradi di giudizio che si liquidano per il primo in € Parte_1
5.200,00, per il secondo in € 4.600,00, per il giudizio di legittimità in € 4.200,00 per la presente fase in € 4.700,00 oltre al riborso delle spese forfettarie nella misura di legge, iva e cpa come per legge.
Roma, 13.2.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
C O R T E D I A P P E L L O D I R O M A
I° Sezione Lavoro e Previdenza
Composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Guido Rosa Presidente est. dott. Francesca Del Villano Aceto Consigliere dott. Bianca Maria Serafini Consigliere all'esito dell'udienza del 13.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1628 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
T R A rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 disgiuntamente, dall'avv. Stefania Aguzzi e dall'avv. Barbara Cocquio in forza di procura alle liti in atti e presso il cui studio sito in Roma, Via Gaetano Donizetti n.
20, ha eletto domicilio
Ricorrente in riassunzione
E rappresentato e difeso come in atti congiuntamente e disgiuntamente CP_1
dagli avv.ti Claudio Richetti e Roberto De Martino, elettivamente dom.ti come in atti
Resistente in riassunzione
Oggetto:- riassunzione all'esito della pronuncia rescindente della S.C. di
Cassazione n. 5542/2021 dell'1.3.2021
Conclusioni come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Si legge nella pronuncia (ordinanza) in oggetto << con sentenza depositata il
29.9.2014, la Corte d'appello di Perugia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l'opposizione proposta da avverso la cartella Parte_2
esattoriale con cui le era stato ingiunto di pagare all' premi non pagati relativi CP_1
Codi alla posizione assicurativa territoriale (c.d. di Terni;
che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque Parte_2
motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;
che l' ha resistito CP_1 con controricorso;
……che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 132 nn.
3-4 c.p.c. e 118 att. c.p.c. per non avere la sentenza impugnata riportato, tra le conclusioni, la richiesta di CTU e altresì per non aver esaminato le argomentazioni difensive, ritenendole precluse per difetto di tempestiva contestazione;
che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 2697 c.c., 112, 116, 414 e 416 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto la tardività delle sue allegazioni difensive, siccome rassegnate in data successiva alla prima udienza del giudizio riassunto avanti al Tribunale di Terni;
che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di omesso esame difatti decisivi relativi ai rapporti di dare/avere tra le parti;
che, con il quarto motivo, la ricorrente deduce violazione degli artt. 420 comma 50, 116 e 61 c.p.c. per non avere la Corte territoriale ammesso la CTU concordemente richiesta dalle parti;
che, con il quinto motivo, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 112, 116 e 421 cp.c. per non avere la Corte di merito esercitato i propri poteri ufficiosi preordinati all'accertamento della verità materiale;
che, al riguardo, va premesso che la sentenza impugnata, dopo aver ricordato che la vicenda per cui è causa trae origine da una declaratoria d'incompetenza del
Tribunale di Milano per ciò che concerneva l'opposizione proposta dall'odierna ricorrente avverso la cartella di pagamento concernente premi non pagati relativi alla posizione assicurativa territoriale (c.d. PAT) di Terni, ha dato atto che, a fronte della precisazione delle ragioni del credito da parte dell' convenuto in CP_1
riassunzione, nessuna specifica contestazione era stata tempestivamente effettuata nel corso della prima udienza avanti al Tribunale di Terni, desumendone la conseguenza che «le ragioni di sono state, per questo tramite, CP_1
inequivocabilmente e definitivamente dimostrate» (così la sentenza impugnata, pag. 4); che, ciò posto, è palese l'infondatezza del primo motivo, dovendo ribadirsi che di mancanza o apparenza di motivazione, ai fini di cui al combinato disposto degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 att. c.p.c, può legittimamente farsi questione quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (così da ult.
Cass. n. 3819 del 2020), non anche quando - come nella specie - ci si dolga della sua insufficienza sul piano della ricostruzione fattuale e giuridica (Cass. S.U. n.
8053 del 2014); che altrettanto è da dirsi con riguardo alla dedotta violazione dell'art. 132 n. 3 c.p.c., essendosi chiarito che l'esigenza d'indicare in sentenza le conclusioni delle parti deve intendersi riferita - in funzione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. - alle istanze ed eccezioni relative alla materia da decidere con la sentenza (sia pure non definitiva) e non anche alle richieste istruttorie aventi funzione strumentale rispetto alla decisione (così Cass. n. 521 del 1985); che, con riguardo al secondo motivo, va ricordato che, a norma dell'art. 50 c.p.c., «se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice [...] il processo continua davanti al nuovo giudice»; che, interpretando tale disposizione, questa Corte ha chiarito che quando la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice (o, in mancanza, dalla legge), il processo continua davanti al nuovo giudice conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, dal momento che la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario (così, tra le più recenti, Cass. n. 9915 del 2019), del quale permangono integre le preclusioni già verificatesi (Cass. n. 4775 del
2007); che, pertanto, la prima udienza utile al fine di verificare la sussistenza o meno di una non contestazione rilevante ex art. 416 c.p.c. dev'essere necessariamente quella tenutasi ex art. 420 c.p.c. nel giudizio a quo, cioè davanti al giudice poi dichiaratosi incompetente, restando all'uopo irrilevante il contegno processuale serbato davanti al giudice ad quem, in sede di riassunzione;
che, nel caso di specie, erroneamente la Corte di merito ha attribuito rilevanza preclusiva alla mancata contestazione seguita alla prima udienza celebrata davanti al Tribunale di Terni, adito in riassunzione, laddove il momento all'uopo rilevante era costituito dalla prima udienza tenutasi avanti al Tribunale di Milano;
che, avendo in quella sede l'odierna ricorrente preso espressa posizione circa l'avvenuto pagamento di quanto preteso dall' , non aveva neppure onere di ribadirla;
che, pertanto, in CP_1
accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata, assorbiti gli ulteriori mezzi di censura, va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo e assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la ocausa alla Corte d'appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione>>.
La causa è stata riassunta dalla si è Parte_1 costituito l' mentre è restata contumace. CP_1 Controparte_2
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Il principio di diritto che questa Corte è chiamata ad applicare è il seguente: , a norma dell'art. 50 c.p.c., «se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice [...] il processo continua davanti al nuovo giudice»; che, interpretando tale disposizione, questa
Corte ha chiarito che quando la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice (o, in mancanza, dalla legge), il processo continua davanti al nuovo giudice conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, dal momento che la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario (così, tra le più recenti, Cass.
n. 9915 del 2019), del quale permangono integre le preclusioni già verificatesi
(Cass. n. 4775 del 2007); che, pertanto, la prima udienza utile al fine di verificare la sussistenza o meno di una non contestazione rilevante ex art. 416 c.p.c. dev'essere necessariamente quella tenutasi ex art. 420 c.p.c. nel giudizio a quo, cioè davanti al giudice poi dichiaratosi incompetente, restando all'uopo irrilevante il contegno processuale serbato davanti al giudice ad quem, in sede di riassunzione;
che, nel caso di specie, erroneamente la Corte di merito ha attribuito rilevanza preclusiva alla mancata contestazione seguita alla prima udienza celebrata davanti al Tribunale di Terni, adito in riassunzione, laddove il momento all'uopo rilevante era costituito dalla prima udienza tenutasi avanti al Tribunale di Milano;
che, avendo in quella sede l'odierna ricorrente preso espressa posizione circa l'avvenuto pagamento di quanto preteso dall' , non aveva neppure onere di ribadirla>>. CP_1 Appare opportuna una ricostruzione, sia pure limitata, degli antefatti processuali.
La ricorrente in riassunzione (già società , con ricorso di Controparte_3
opposizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 24 D.Lgs. 26/2/1999, n. 46, nonché 295, 700 e 669 sexies c.p.c., a cartella esattoriale n.
06820060284928869000, depositato in cancelleria l'8/01/07, notificato all' (ora e sede di Milano Controparte_4 Controparte_2 CP_1
Sabaudia, il 17 gennaio 2007, adiva il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo, per quello che rileva in questa sede, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "2) Nel merito: “previo accertamento, allo stato, della inesistenza di alcun debito “della società opponente verso l' sede di CP_1
Milano Sabaudia, “dichiarare nulle e/o annullare e/o revocare la iscrizione a ruolo
“dell' sede di Milano Sabaudia e la cartella esattoriale emessa “da CP_1
i Milano per il pagamento della somma di “€. 203.335,57, oggetto CP_4 dell'opposizione.”
La ricorrente, a sostegno della sopra riportata domanda, sosteneva di non essere debitrice di alcuna somma, in quanto tutti i debiti previdenziali, indicati in cartella, relativi all'anno 2005, erano stati puntualmente e debitamente pagati, come comprovato dai prospetti contabili e correlativi dagli F24 (doc.9-12) depositati in causa.
Il giudice, con il provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione, sospendeva l'esecutorietà della cartella e del ruolo.
Si costituiva L , sempre limitando la narrativa alle domande delle quali è CP_1
ancora discussione in questa sede, che eccepiva, la parziale incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, sostenendo che, per i crediti, indicati in cartella, relativi alla PAT 27730028, dei quali è ora discussione, facente capo alla sede di
Terni, era competente il Tribunale di Terni, rimanendo circoscritta la competenza territoriale del Tribunale adito solo relativamente alle pretese dell'Istituto relative alle PAT 37202541 e 37504746 di competenza della sede di Milano Sabaudia, quantificando il relativo credito in €.126,48 e 16,16 a titolo di rata premio e sanzioni civili per l'anno 2005, per la prima PAT, e in €. 543,43 e 76,99 a titolo di rata premio e sanzioni civili per l'anno 2005 per la seconda PAT, e, quindi, complessivamente, in €.763,06.
Il Giudice fissava nuova udienza di discussione, concedendo termine per il deposito di memorie difensive, con le quali le parti – ricorrente ed , per quanto qui CP_1 rileva -, prendendo posizione sulle rispettive iniziali difese degli atti introduttivi del giudizio, completavano le loro difese .
Nella memoria difensiva autorizzata l' , per quanto riguardava il credito della CP_1
sede di Terni, si limitava nuovamente ad eccepire solo ed esclusivamente la competenza territoriale del Tribunale adito (doc. 5)
Il Tribunale di Milano così statuiva “Dichiara la incompetenza del Giudice del
Lavoro del Tribunale di Milano a conoscere la controversia in relazione alle posizioni assicurative “territoriali (p.a.t.) 27730028 (di competenza della sede di Terni), “n. 10047464 e (di competenza della sede di CP_1 P.IVA_1 CP_1
Battipaglia), “per essere rispettivamente competente con riferimento alla prima il
“Giudice del Lavoro del Tribunale di Terni e con riferimento alle altre due “il
Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno;
assegna alle parti termine “di giorni trenta per la riassunzione della causa innanzi al Giudice “dichiarato competente;
in accoglimento dell'opposizione relativa ai crediti “riferiti alle p.a.t. n. 37202541 e
37504746, di competenza della sede “ di Milano, dichiara l'insussistenza del CP_1 corrispondente debito “portato dalla cartella opposta;
compensa le spese di lite.”
Per quanto interessa il processo veniva riassunto presso il Tribunale di Terni, con ricorso iscritto a ruolo il 10/7/2008, nel quale si ripetevano, per la necessaria continuità processuale e procedimentale del giudizio instaurato avanti il Tribunale di Milano, le difese già svolte avanti quel giudice (DOC. 7).
Orbene davanti al Tribunale di Milano a fronte della deduzione svolta dalla attuale riassumente secondo cui la società opponente nulla deve all' , il quale può CP_5
non aver annotato correttamente i pagamenti ricevuti, non imputandoli alle P.A.T. per le quali erano stati fatti ed al deposito di documentazione contabile e bancaria, attestante il pagamento del premio per l'anno 2005 (DOC. 22),<< poiché la cartella
(DOC. 23), per quanto riguardava lo stabilimento di Terni, si riferiva proprio a quest'anno>>, l' (cfr. DOC. 3) con riguardo al credito dello stabilimento di CP_1
Terni si era limitato ad affermare, nelle sole conclusioni: “in via pregiudiziale, dichiarare la propria parziale incompetenza “territoriale in relazione ai crediti portati dalla cartella esattoriale “opposta e riferiti alla P.A.T. 27730028 (di CP_1 competenza della sede “di Terni) nonché alle PP.AA.TT 10047470 e CP_1
10047497 (di competenza “della sede di Battipaglia), in quanto facenti capo CP_1
a sedi “diverse da quelle d Milano, assegnando termine per la riassunzione, CP_1
“rispettivamente, dinanzi al Tribunale di Terni in funzione di Giudice del “Lavoro, per i primi e dinanzi al Tribunale di Salerno, in funzione di “giudice del lavoro, per i secondi”.
Tali deduzioni e (mancate) controdeduzioni hanno trovato mutamento solo in sede di riassunzione innanzi al giudice di Terni e solo da parte dell' . CP_1
Ed infatti l' si è costituito in giudizio davanti al giudice indicato come CP_1
competente per territorio e, solo nella memoria, ha proposto un conteggio della ricostruzione del credito, rispetto al quale innanzi al Tribunale di Milano non aveva svolto alcuna contestazione rispetto alla deduzione della controparte, oggi riassumente, di intervento pagamento di quanto dovuto e riportato in cartella per il
2005.
Secondo i nuovi e contestati conteggi dell' <<è risultato che le somme CP_1 corrisposte, nel 2006, dalla società a saldo dei premi dell'anno 2005, al quale la cartella si riferiva, erano state utilizzate per compensare altre presunte posizioni creditorie delle quali la società ignorava, persino, l'esistenza. In questo contesto di
Parte contrapposti conteggi, il ha accolto l'istanza dell' di dare corso CP_1 all'accertamento dei reciproci rapporti di dare e avere mediante una CTU tecnico contabile>>
La prima tardiva contestazione dell'intervenuto adempimento, mediante il deposito dei primi conteggi dell' contenuti nella memoria di costituzione nella fase CP_1
della riassunzione della causa, sono stati oggetto di tempestiva controcontestazione nella prima difesa utile da parte della società.
Nell'attuale ricorso in riassunzione si insiste nella circostanza che < avanti il Tribunale di Milano, che è, unicamente, quella che rileva ai fini delle preclusioni e decadenze, è stato l'istituto che non ha contestato le affermazioni e, in modo particolare, i documenti della societa' ricorrente, esposte nel ricorso introduttivo di opposizione alla cartella e offerti in comunicazione mediante il rituale deposito in cancelleria. A questo aggiungasi il fatto che la eccezione di pagamento, sollevata, dalla società ricorrente, avanti il Tribunale di Milano, era suffragata da conteggi analitici, che ricostruivano le modalità di quantificazione dei crediti dell' e da documenti fiscali (F24) che dimostravano l'avvenuto CP_1
pagamento dei medesimi (DOC. 22 cit.)>>.
A tale situazione processuale deve applicarsi il principio di diritto di cui alla sentenza rescindente.
Questa Corte deve ritenere che innanzi al giudice di Milano la deduzione documentata della società, secondo cui il credito riportato dalla cartella ancora in contestazione era stato estinto, e quindi nulla doveva ancora all' , costitusce CP_1
circostanza non contesta e cristallizzata e aquisita come tale al processo e non più modificabile neppure in sede di riassunzione della causa davanti al giudice indicato come competente per territorio.
Il fatto non contestato non ha bisogno di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il Giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza;
la contestazione una volta intervenuta nel medesimo processo (che continua e non ricomincia innanzi al giudice indicato come competente) è irretrattabile. In ogni caso la sentenza rescindente demanda a questa Corte
l'applicazione del principio di non contestazione in aderenza al principio di diritto enunciato (cfr. sentenza rescindente << …il processo continua davanti al nuovo giudice conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, dal momento che la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario …. del quale permangono integre le preclusioni già verificatesi ….la prima udienza utile al fine di verificare la sussistenza o meno di una non contestazione rilevante ex art. 416 c.p.c. dev'essere necessariamente quella tenutasi ex art. 420 c.p.c. nel giudizio a quo, cioè davanti al giudice poi dichiaratosi incompetente [ ndr. Tribunale di Milano], restando all'uopo irrilevante il contegno processuale serbato davanti al giudice ad quem [ndr. Tribunale di Terni], in sede di riassunzione>>.
Pertanto deve darsi rilievo e portata preclusiva alla mancata contestazione seguita alla prima udienza celebrata davanti al Tribunale di Milano e per l'effetto, in accoglimento della opposizione proposta dall'attuale ricorrente in riassunzione, deve essere annullata la iscrizione a ruolo dell' sede di Milano Sabaudia CP_1
e la cartella esattoriale emessa da i Milano per il pagamento della CP_4
somma relativa alla PAT 27730028 di competenza della sede di Terni oggetto dell'opposizione, pari a €.194.161,57.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, decidendo in sede di rinvio nei limiti del devolutum, in accoglimento della opposizione proposta dall'attuale ricorrente in riassunzione annulla la iscrizione a ruolo dell' sede di Milano Sabaudia e la cartella esattoriale CP_1
emessa da di Milano per il pagamento della somma relativa alla CP_4
PAT 27730028 di competenza della sede di Terni oggetto dell'opposizione, pari a
€.194.161,57. Condanna l' al pagamento in favore della CP_1 [...] delle spese dei gradi di giudizio che si liquidano per il primo in € Parte_1
5.200,00, per il secondo in € 4.600,00, per il giudizio di legittimità in € 4.200,00 per la presente fase in € 4.700,00 oltre al riborso delle spese forfettarie nella misura di legge, iva e cpa come per legge.
Roma, 13.2.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa