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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 03/02/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Giudice del Tribunale di Cassino, nella persona del dr. Orsola NAPOLANO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4207 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 20.09.2024 e scaduti i termini di cui all'art.lo 190 cpc..
TRA
nato a [...] il [...] cod. fisc. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Beniamino Di Bona giusto mandato a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Atina via della Vandra n. 42;
Parte attrice
CONTRO
nata a [...] il [...] cod. fisc. Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa disgiuntamente e unitamente dagli Avv.ti Montesano Cancellara
Bernardo e Nicola, mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Atina alla p.zza Garibaldi n. 30
- Parte convenuta
Oggetto: rivendica e usucapione servitù e risarcimento del danno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va evidenziato che la presente sentenza viene redatta secondo quanto prescritto dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. così come novellati dalla legge del
1 18/06/2009, nr. 69 le cui disposizioni prevedono espressamente l'applicabilità ai giudizi pendenti in primo grado alla entrata in vigore della menzionata legge e pertanto, ai fini della decisione, è sufficiente ricordare che:
Con atto di citazione del 2.10.2018, ritualmente notificato, l'attore aveva convenuto in giudizio la SI.ra , per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento della domanda 1) Accertare e dichiarare che l'istante è titolare del diritto di servitù di passaggio attraverso la proprietà della convenuta, distinta in catasto fabbricati del Comune di
Casalvieri al mappale 33 sub 12 foglio 11 (ex 33 sub 1) per raggiungere con mezzi meccanici la porzione di vano di sua proprietà distinta in catasto al foglio 11, mappale 33, sub 13 (ex 33 sub 1), in virtù dell'atto di divisione rep. n. 17617 e racc. n. 3511 per Notar
del 4 agosto 1955 e comunque di possesso pacifico ininterrotto ultraventennale;
2) Per_1
Accertare e dichiarare che le opere realizzate nel 2016 dalla convenuta, consistite nella riduzione in ampiezza e altezza dell'apertura che da Via Zinchillo consente l'esercizio del suddetto passaggio, costituiscono, per lo stesso, impedimento e/o turbativa, nonché ai sensi dell'art. 1067 c.c., innovazioni idonee a diminuire l'esercizio della servitù e/o a renderlo più incomodo;
3) Per l'effetto, condannare la SI.ra al ripristino della Controparte_1
precedente ampiezza del passaggio, in altezza ed in larghezza, così come accertata nell'ambito del giudizio civile n. 592/04 RG Trib. Cass., nonché stabilito nell'atto di divisione del 4.08.1955, mediante ordine di demolizione delle opere realizzate;
4)
Condannare, altresì, la predetta convenuta, al risarcimento dei danni determinati dalla compromissione delle precedenti facoltà di utilizzo del passaggio, quantificati nella misura di euro 1000,00 o in altra somma che sarà ritenuta di giustizia. In ogni ipotesi, con vittoria di spese e competenze di causa”.
Aveva assunto, esso istante, a fondamento della pretesa, che in virtù dell'atto notarile di divisione del 8.03.2011, era divenuto unico proprietario dell'immobile sito in Casalvieri -
Via Zinchillo, distinto in catasto fabbricati al foglio 11, mappale 33 sub 13, con tutte le relative servitù attive e passive, compreso il diritto di passaggio per accedere dalla predetta
Via Zinchillo, alla porzione del vano a piano strada part. ex 33 sub 1 foglio n. 11, attualmente distinta in catasto al foglio 11, part. 33 sub 12, a seguito di frazionamento.
Nell'estate del 2016, la SI.ra , proprietaria della restante porzione del Controparte_1
2 locale in questione, nell'eseguire i lavori sulla facciata del fabbricato – lato Via Zinchillo, ed in particolare, nel far realizzare una cornice in finta pietra intorno alla serranda di accesso al citato vano n. 33 sub 12 ( ex 33 sub 1), determinava un consistente restringimento di circa 35 cm in larghezza ed anche in altezza dell'apertura, ponendo in essere condotta idonea a comprimere le facoltà di utilizzo del passaggio. Si costituiva in giudizio, la SI.ra , la quale contestava la domanda, così come proposta, Controparte_1 assumendo che l'attore fosse titolare unicamente di un passaggio pedonale nel vano e che le modifiche apportate, conseguentemente non alterassero l'utilitas della servitù. (CFR. comparsa conclusionale avv. Di Bona)
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, l'escussione dei testi indicati da parte attrice, l'interrogatorio formale del SI. e la Parte_1
CTU, la causa sulle precisate conclusioni delle parti, veniva trattenuta per la decisione con i termini di cui all'art.lo 190 cpc per il deposito di memorie conclusionali.
La domanda attorea così come formulata non può essere accolta per i motivi che di seguito si diranno.
Ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18).
Nello specifico, passando alla disamina delle emergenze processuali, deve rilevarsi che questo giudice, ai fini della presente decisione, non può non tener conto di quanto risulta dalla documentazione prodotta dall'attore, rimasta incontestata specificamente con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c..
Emerge dalla documentazione prodotta da parte attrice ovvero gli atti di provenienza (non disconosciuti dai convenuti), e dalla CTU che con atto di divisione rep. n. 17617 e racc. n.
3511 per Notar del 4 agosto 1955 veniva istituita servitù di passaggio a favore dei Per_1 beni di proprietà dei danti causa dell'attore ed a carico della proprietà Parte_1
3 conventa del seguente tenore: “per accedere alla sua porzione del vano a piano strada, prospiciente a sud, in contrada Colle Fossa, fu avrà diritto al Persona_2 Per_3
passaggio nella porzione del vano stesso assegnata a fu , per uno Persona_2 Pt_1
spazio di metri due all'ingresso e quindi per la larghezza di metri uno e settantacinque, lungo la parete nord del vano”.
Dall'istruttoria e dagli accertamenti delegati al CTU è emerso che vi è stato un restringimento all'ingresso: “ Il restringimento è stato di circa 0,23 m./0,30 m., tenuto conto di quanto riportato: - nell'atto di donazione del 1955 ( larghezza di m. 2.00); - nella perizia dell'ing. del 26/06/2007 ( larghezza di m. 2.07); - rilievo dal CTU il 21/04/2023 ( Per_4 larghezza di m. 1.77). Tale restringimento potrebbe effettivamente non consentire all'attore,
l'esercizio della servitù con mezzi meccanici.” (cfr ctu p. 4).
Resta da valutare se l'attore ed i suoi dante causa abbiano diritto all'esercizio della servitù di transito con i veicoli oppure come dice l'atto del 1955 era stabilita solo una servitù di passaggio a piedi e conseguentemente se tale restringimento abbia gravato la servitù istituita con l'atto su richiamato.
Sul punto si rileva che il medesimo atto aveva già stabilito a carico dei soggetti che dividevano la proprietà al capo 1) una servitù di passaggio e in quei casi specificavano che la servitù poteva essere esercitata: “sia a piedi che con bestie someggiate che da lavoro”.
Mentre tale dicitura non è stata inserito al capo 2 dove con lo stesso atto si è previsto solo una servitù di passaggio pedonale. Ne discende che (per la particella in questione alla porzione del vano a piano strada part. ex 33 sub 1 foglio n. 11, attualmente distinta in catasto al foglio 11, part. 33 sub 12) ove le parti costituendi avessero voluto prevedere una servitù diversa da quella descritta in atti lo avrebbero scritto a chiare lettere.
Si può quindi affermare che con l'atto di divisione del 1955 è stato istituita solo una servitù di passo pedonale non avendo le parti previsto anche la servitù con altri mezzi.
Ciò posto va verificato se è accoglibile la domanda di usucapione di passaggio con mezzi meccanici anch'essa esercitata nel presente giudizio dall'attore.
Sul punto si rileva che tra le parti vi sono stati vari giudizi che hanno senz'altro interrotto il termine ventennale, ma soprattutto va rilevato che come eccepito correttamente dalla convenuta la servitù non apparente non può essere usucapita in assenza di opere visibili. La legge, pertanto, distingue esplicitamente la servitù apparente da quella non apparente,
4 affermando che quelle non apparenti non possono acquistarsi per usucapione né per destinazione del padre di famiglia, ed è lo stesso codice civile, al secondo comma dell'art. 1061 c.c., a sancire tale divieto, prevedendo che le servitù non apparenti sono quelle che non hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio. Dalla descrizione dei luoghi dei due CTU quello nominato per il presente giudizio e quello definito con sentenza
N° 196/08 del Tribunale di Cassino-Sez. Dist. di Sora, passata in giudicato, non sono emerse opere visibili per consentire il passaggio con le autovetture o mezzi meccanici e pertanto seppur si volesse riconoscere all'attore che prima delle opere all'ingresso fatte dall'attrice avesse in qualche occasione esercitato il diritto di passaggio anche con mezzi meccanici, in assenza di opere visibili la domanda di usucapione va rigettata. Si precisa poi che le opere eseguite dall'attrice sull'ingresso non aggravano la servitù di passaggio pedonale.
Ne consegue che con il rigetto delle due domande principali anche il rigetto delle altre di danno che vengono assorbite.
La natura della domanda e la circostanza che la conventa ha ristretto l'ingresso di 23 cm, così come è emerso dalla CTU giustificano la compensazione delle spese di lite e di CTU.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia su indicata: rigetta le domande attoree e compensa le spese di lite.
Pone a carico di entrambe le parti le spese di CTU.
- Cassino data del deposito telematico.
- Si comunichi
il Giudice
d.ssa Orsola Napolano
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