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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 04/03/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai SInori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli - Consigliere
Avv. Andrea Doardo - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 142 del Ruolo 2023, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 28.07.2023
da
rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al ricorso Parte_1
in appello, dall'Avv. Vanek Battello di Gorizia
- appellante -
contro
in Controparte_1
persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa, giusta mandato alle liti posto in calce alla memoria di costituzione in appello, dagli Avv.ti Maria Luisa Miazzi e
Valentina Biscaro con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Roberto Gambel
Benussi di Trieste
- appellata -
Oggetto della causa: diritto ai permessi ex art. 33 legge 104/1992 (riforma sentenza
Tribunale di Gorizia n. 05/2023 depositata in data 31.01.2023). * * *
Causa chiamata all'udienza di discussione del giorno 12 settembre 2024 e decisa all'esito della Camera di Consiglio, come da dispositivo letto in udienza pubblica di pari data.
Conclusioni
Per l'appellante:
- dichiarato che l'accoglienza a tempo della signora presso la Casa Persona_1
di Riposo “Angelo Culot” di Gorizia, non integra la nozione di “ricovero”, ostativa
al riconoscimento dei permessi retribuiti, di cui all'art. 33, comma 3, legge
n.104/1992; accertare il diritto della ricorrente ad usufruire dei permessi retribuiti
di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 durante le ore di lavoro non solo
per ragioni attinenti alla assistenza sanitaria della propria madre, ma Persona_1
anche per tutte le esigenze concernenti la sua persona, rilevanti sul piano della vita
relazione, affettiva e sociale;
accertare l'illegittimità del diniego espresso
dall'Amministrazione resistente nella comunicazione dd. 31/03/2022 (all. n. 6) al
godimento generalizzato di detti permessi e, quindi, della limitazione dei medesimi a
casi del tutto particolari (visite mediche specialistiche da effettuarsi fuori dalla
struttura e per l'effetto, condannare l'amministrazione a risarcire la ricorrente della diminuzione patrimoniale subita, consistente nell'utilizzo di 4 giorni di ferie in forma
specifica o per equivalente pecuniario;
con rifusione delle spese di entrambi i gradi
del giudizio.
Per l'appellata:
In via principale, rigettarsi il ricorso in appello in quanto inammissibile e infondato
in fatto e in diritto;
in ogni caso, spese e competenze rifuse.
* * *
Pag.2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato in data 6 aprile 2022 dinanzi al Tribunale di Gorizia,
la sig.ra dipendente dell Parte_1 Controparte_1
(di seguito con qualifica di operatrice socio sanitaria,
[...] CP_1
esponeva di essere beneficiaria dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, L. n.
104/1992 per l'assistenza alla madre, riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità con verbale del 23.10.2020. Deduceva la ricorrente di aver comunicato in data 25.02.2022 all'Amministrazione datrice di lavoro l'avvenuto ricovero della madre presso la Casa di Riposo "Angelo Culot" di Gorizia con decorrenza dal
21.02.2022, richiedendo successivamente, per il tramite del proprio difensore in data
08.03.2022, chiarimenti circa la permanenza del diritto alla fruizione dei permessi mensili, avendo documentato che la predetta struttura non garantiva assistenza infermieristica continuativa nell'arco temporale 21:00-7:00.
L'Amministrazione, con nota del 31.03.2022, comunicava che la fruizione dei permessi sarebbe stata autorizzata limitatamente ai casi di interruzione del ricovero per necessità documentate nell'interesse dell'assistita, quali visite specialistiche o terapie da effettuarsi all'esterno della struttura. La ricorrente domandava quindi al
Tribunale adito: l'accertamento dell'illegittimità della predetta comunicazione nella parte in cui limitava il godimento generalizzato dei permessi;
che il Giudice fornisse l'interpretazione della nozione di "ricovero" ex art. 33, comma 3, L. n. 104/1992 e dei presupposti per la concessione del beneficio;
la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno patrimoniale per l'utilizzo di ferie in luogo dei permessi nonché del danno esistenziale.
Si costituiva ritualmente in giudizio eccependo in via preliminare CP_1
l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, producendo documentazione attestante la continuativa fruizione dei permessi da parte della ricorrente anche successivamente al ricovero della madre, come emergeva dai riepiloghi mensili relativi al periodo febbraio-giugno 2022. Nel merito,
Pag.3 l'Amministrazione resistente deduceva la natura socio-sanitaria della struttura di ricovero, qualificata come struttura di secondo livello deputata all'erogazione di prestazioni assistenziali e sanitarie in favore di soggetti non autosufficienti,
evidenziando l'irrilevanza della mancata assistenza infermieristica notturna, atteso che la ricorrente non prestava servizio in tale fascia oraria.
All'udienza del 06.07.2022, la difesa della ricorrente rappresentava che la sig.ra
[...]
, a seguito della comunicazione del 31.03.2022, si era vista costretta a fruire Pt_1
di ferie in luogo dei permessi nelle giornate del 22.04.2022, 29.04.2022, 04.05.2022
e 11.05.2022, precisando che la madre era stata successivamente dimessa dalla struttura in data 27.05.2022. La difesa dell'Amministrazione contestava la circostanza, evidenziando l'assenza di qualsivoglia documentazione attestante la presentazione di istanze di permesso e il conseguente diniego per le giornate indicate.
Con sentenza n. 5/2023, pubblicata il 31.01.2023, il Tribunale di Gorizia
respingeva il ricorso, rilevando che: l'assenza dal lavoro per la fruizione dei permessi deve porsi in diretta correlazione causale con l'attività di assistenza;
la disciplina dell'istituto richiede il contemperamento degli interessi del soggetto assistito e del datore di lavoro;
non è consentita la fruizione dei permessi in funzione meramente compensativa dell'assistenza prestata;
l'Amministrazione non aveva mai negato la fruizione dei permessi per esigenze assistenziali non altrimenti gestibili e coincidenti con l'orario di servizio;
risultava pacifico che la fruizione delle ferie fosse stata autonomamente determinata dalla ricorrente;
in ogni caso, l'eventuale diniego dei permessi sarebbe stato legittimo in assenza di specifiche esigenze assistenziali.
Avverso questa decisione ha proposto appello la SI.ra ; resiste in Parte_1
appello La causa, dopo che al fascicolo RG 142/2023 è stato riunito il CP_1
fascicolo RG 145/2023 (appello contro la stessa sentenza e tra le stesse parti), è stata discussa e decisa senza alcuna attività istruttoria, all'udienza del 12 settembre 2024.
I motivi di appello proposti avverso la sentenza n. 5/2023 del Tribunale di
Gorizia possono essere così riassunti:
- con il primo motivo, rubricato "Omessa decisione su punto controverso e/o errata
Pag.4 valutazione di un fatto rilevante", l'appellante lamenta che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sulla questione centrale della controversia, ovvero se il ricovero della madre presso la Casa di Riposo "Angelo Culot" integrasse o meno la nozione di
"ricovero" ostativa alla fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, L. 104/1992.
L'appellante sostiene che il giudice di prime cure abbia erroneamente interpretato il concetto di assistenza al disabile in senso restrittivo, limitandolo al solo ambito sanitario, mentre la giurisprudenza ha costantemente adottato una nozione più ampia che comprende anche gli aspetti personali, relazionali ed affettivi. Evidenzia inoltre come la Casa di Riposo non possa essere qualificata come struttura sanitaria,
mancando il requisito essenziale della continuità assistenziale nelle ore notturne. In
questo contesto, secondo l'appellante, il diniego opposto da con la CP_1
comunicazione del 31.03.2022 sarebbe illegittimo nella parte in cui limita la fruizione dei permessi ai soli casi di accompagnamento a visite mediche esterne.
- con il secondo motivo, concernente "l'errata valutazione degli elementi probatori",
l'appellante contesta il rigetto della domanda risarcitoria. In particolare, sostiene di aver dimostrato la sua presenza nella struttura nei giorni in cui ha dovuto utilizzare le ferie (22-29 aprile e 5-11 maggio 2022) e che tale scelta non sia stata libera ma necessitata dall'illegittimo comportamento del datore di lavoro. A supporto di tale tesi, evidenzia come i permessi ex L. 104/1992 le siano stati concessi solo per accompagnare la madre a visite specialistiche esterne (7 aprile e 18 maggio).
L'appello va respinto.
Quanto al primo motivo, esso risulta inammissibile. Come evidenziato nella memoria di costituzione di la ricorrente ha sempre continuato a fruire dei CP_1
permessi ex art. 33 L. 104/1992 anche successivamente al ricovero della madre presso la Casa di Riposo, senza che l'Azienda abbia mai opposto un diniego. Questa
circostanza è documentalmente provata dai riepiloghi mensili dei mesi di febbraio,
marzo, aprile, maggio e giugno 2022, dove risulta che i permessi sono stati accordati ogniqualvolta richiesti dalla signora . La giurisprudenza della Cassazione, Parte_1
Pag.5 come richiamato nella sentenza di primo grado, ha chiarito che l'interesse ad agire deve essere concreto, attuale e diretto, escludendo azioni meramente ipotetiche o accademiche. Nel caso di specie, la domanda della ricorrente si risolve in una richiesta di interpretazione astratta della norma, non essendovi alcun pregiudizio concreto e attuale da rimuovere, posto che la fruizione dei permessi non è mai stata negata dall'Azienda. La comunicazione di el 31.03.2022, che la ricorrente CP_1
contesta, non configura un diniego generalizzato alla fruizione dei permessi, ma si limita a chiarire che il godimento degli stessi deve sempre porsi in relazione diretta con la necessità di soddisfare gli interessi in vista dei quali sono accordati. Tale
precisazione interpretativa, in assenza di concreti dinieghi, non è idonea a fondare un interesse ad agire, tanto più che la ricorrente non ha mai documentato di aver richiesto e non ottenuto i permessi nelle quattro giornate per le quali chiede il risarcimento del danno. La situazione è ulteriormente rafforzata dal fatto che, come emerge dagli atti,
la madre della ricorrente è stata nel frattempo dimessa dalla struttura ed è tornata a convivere con la figlia, rendendo la questione interpretativa del tutto accademica e priva di concrete ricadute sulla posizione soggettiva della lavoratrice. La domanda si rivela quindi strumentale alla soluzione in via di massima di una questione di diritto,
in vista di situazioni future o meramente ipotetiche, circostanza che determina la carenza di interesse ad agire.
Pertanto, in assenza di un pregiudizio concreto e attuale e considerata la natura meramente interpretativa della domanda, sussistono fondati motivi per dichiarare l'inammissibilità del primo motivo di appello per carenza di interesse ad agire, non potendo l'azione giudiziale essere utilizzata per ottenere un parere preventivo sulla corretta interpretazione della norma in assenza di una reale controversia tra le parti.
Anche la censura relativa al mancato riconoscimento del danno asseritamente patito, secondo motivo, è del tutto infondata.
La censura si fonda sull'assunto che la ricorrente sarebbe stata costretta a fruire di ferie in luogo dei permessi ex L. 104/1992 nelle giornate del 22 e 29 aprile, 5 e 11
maggio 2022, a causa dell'illegittimo comportamento di he avrebbe negato CP_1
Pag.6 la possibilità di utilizzare i permessi per attività assistenziali all'interno della Casa di
Riposo. Tuttavia, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, tale circostanza non trova riscontro probatorio negli atti di causa. Emerge infatti dalla documentazione che la scelta di fruire delle ferie nelle predette giornate è stata autonomamente assunta dalla lavoratrice, senza che sia stata preceduta da alcuna richiesta di permessi ex L. 104/1992 e conseguente diniego da parte del datore di lavoro. Tale circostanza, peraltro, non è stata specificamente contestata dall'appellante. Al contrario, risulta che la sig.ra abbia continuato a fruire Parte_1
regolarmente dei permessi quando richiesti, come dimostrato dall'utilizzo degli stessi nelle giornate del 7 aprile e 18 maggio 2022 per accompagnare la madre a visite specialistiche. Inoltre, il foglio presenze della Casa di Riposo evidenzia che nelle giornate di ferie la ricorrente si recava presso la struttura solo a partire dalle ore 16:30,
circostanza che non consente di ritenere che l'intera giornata di assenza dal lavoro sia stata effettivamente dedicata all'assistenza della madre. Come correttamente osservato dal Tribunale, non è stato nemmeno provato che in quegli orari la ricorrente si sarebbe trovata sul luogo di lavoro, non potendosi quindi escludere che le visite alla madre potessero essere effettuate anche senza necessità di fruire di un'intera giornata di ferie.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'assenza dal lavoro conseguente alla fruizione dei permessi deve porsi in relazione causale diretta con l'assistenza al familiare disabile, senza che il dato testuale e la ratio della norma ne consentano l'utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate per detta assistenza. Nel caso di specie, non solo manca la prova di un'illegittima coartazione alla fruizione delle ferie, ma difetta altresì la dimostrazione che nelle giornate in questione la ricorrente abbia dovuto prestare un'assistenza di cui la madre sarebbe stata altrimenti sprovvista, tale da giustificare l'assenza dal lavoro.
Pertanto, ferma l'inammissibilità del proposto appello per carenza di interesse, in ogni caso, in assenza di elementi probatori idonei a dimostrare l'illegittimo comportamento datoriale e il nesso causale tra questo e la necessità di fruire delle
Pag.7 ferie per garantire l'assistenza alla madre, anche la domanda risarcitoria non può
trovare accoglimento.
Le questioni trattate, la vicenda nel suo complesso e la natura delle parti in causa, giustificano la completa compensazione delle spese di lite del grado.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, Collegio Lavoro, definitivamente pronunciando, così
decide: dichiara inammissibile per difetto di interesse l'appello proposto da Parte_1
contro la sentenza del Tribunale di Gorizia n. 5/2023 di data 31/1/2023 nella
[...]
parte relativa alla domanda di accertamento della interpretazione della normativa applicabile al caso e respinge l'appello nella parte relativa alla domanda di risarcimento del danno;
compensa interamente fra le parti le spese di lite del grado d'appello; da atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 se dovuto il contributo unificato.
Trieste, 12.09.2024
Il Giudice ausiliario estensore
Il Presidente
(avv. Andrea Doardo) (dott. Lucio Benvegnù)
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